LA PREVIDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO

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3 SOMMARIO La previdenza del pubblico impiego pag. 2 Iscrizione alle casse degli istituti di previdenza pag. 3 Base pensionabile e retribuzione contributiva pag. 4 Servizi utili o computabili pag. 5 Servizi riscattabili pag. 8 Maggiorazioni di servizio pag. 12 Prosecuzione volontaria pag. 12 Contribuzione figurativa pag. 12 Aspettativa sindacale non retribuita pag. 14 Ricongiunzione delle posizioni assicurative pag. 14 La pensione di vecchiaia (o età) pag. 19 Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pag. 21 Nuovi assunti pag. 24 Requisito per pensione anticipata pag. 25 Pensione di anzianità (sistema retributivo e misto) pag. 27 Arrotondamenti statali - scuola - Inpdap pag. 30 Sistema contributivo pag. 32 Lavoro a tempo parziale (part-time) pag. 33 Nuovi sitemi di calcolo delle pensioni pag. 35 Tabella calcolo pensione dipendenti statali pag. 40 Tabella calcolo pensione lavoratori degli enti locali e sanità pag. 41 Coefficienti di trasformazione pag. 42 Pensione indiretta o di reversibilità pag. 45 Misura pensione indiretta e di reversibilità pag. 49 Prestazioni per inabilità non dipendente da causa di servizio pag. 50 La pensione di invalidità pag. 51 La pensione di inabilità pag. 55 La pensione privilegiata pag. 64 Contenzioso pag. 66 Pensione Inpdap pag. 67 Contribuzione pensionistica pag. 69 Perequazione automatica pensioni pag. 70 Indennità Una Tantum pag. 74 Costituzione posizione assicurativa presso l Inps pag. 74 Direzioni provinciali del tesoro pag. 74 Indennità di buonuscita o di fine servizio pag. 75 Riliquidazione buonuscite L. 87/94 pag. 76 Indennità di buonuscita/indennità di fine servizio/tfr pag. 78 Assegno nucleo familiare pag. 87 Imposta sul reddito delle persone fisiche (2008) pag. 88 1

4 LA PREVIDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO Riguarda: Le forme di previdenza esclusive confluite nel nuovo Ente denominato INPDAP, e cioè: - Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL) - Cassa pensioni insegnanti asilo e scuole elementari parificate - Cassa pensioni sanitarie - Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti In base alla legge 335/95, art. 2, con effetto dal 1 gennaio 1996 è stata istituita pressa I INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato. A) Amministrazione dello Stato Fino al non esisteva nessuna Cassa. Lo Stato introitava il contributo versato dal lavoratore ed al momento del collocamento a riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale. Rientravano in tale normativa i dipendenti civili e militari dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e procuratori dello Stato e dell Università, nonché i dipendenti delle Aziende autonome dello Stato. Le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole Amministrazioni Statali ad eccezione dei: - Postelegrafonici per i quali la gestione è affidata all IPOST. - Ferrovieri per i quali la gestione è affidata al Fondo Previdenza Ferrovie S.pA. Soppressione del Fondo Pensioni dipendenti della Ferrovie dello Stato S.P.A. Per quanto riguarda, invece, la competenza delle attività connesse 2

5 all adozione dei provvedimenti che danno luogo alla liquidazione delle pensioni delle Amministrazioni statali non inserite nell elenco, rimane a carico delle stesse fino a quando l INPDAP non sarà in grado di provvedervi direttamente. L Istituto pagatore è comunque l INPDAP. La gestione delle prestazioni previdenziali per i dipendenti della Società Poste è affidata all Ipost mentre per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato è affidata al Fondo di Previdenza Ferrovie S.p.A. istituto presso l Inps. B) INPDAP La Cassa pensioni dipendenti Enti locali (CPDEL), la Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la Cassa pensioni ai Sanitari (CPS) e la Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, sono state soppresse. E stato fondato l Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (INPDAP) che succede alla predetta Direzione Generale degli istituti di Previdenza, all ENPAS, all INADEL e all ENPDEDP. ISCRIZIONE ALLE CASSE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA (ora INPDAP) La legge 274/91 ha previsto, a decorrere dal 10 settembre 1991, l iscrizione obbligatoria all Istituto per tutti i dipendenti, a qualunque titolo assunti anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario, anche se l assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali. L INPDAP liquida le pensioni e le indennità ai dipendenti dei: Comuni, Amministrazioni Provinciali, Unità Sanitarie locali, IPAB, Enti Ospedalieri, Aziende Municipalizzate; (ivi compresi medici, veterinari, insegnanti delle scuole pubbliche elementari non statali, degli asili di infanzia eretti in Enti morali, degli educatori femminili e delle scuole elementari per ciechi e sordomuti). L istituto liquida inoltre le pensioni e le indennità degli Uffi- 3

6 ciali Giudiziari, aiutanti Ufficiali Giudiziari e Coadiutori addetti agli uffici notificazioni e protesti degli Uffici Giudiziari. In futuro dovrà liquidare le pensioni anche dei dipendenti delle Amministrazioni Statali. BASE PENSIONABILE E RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA Per determinare la misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici si prendono in considerazione gli emolumenti di seguito specificati: LAVORATORI DELLO STATO L indennità integrativa speciale Dall la I.I.S. entra a far parte della retribuzione pensionabile. BASE IMPONIBILE E RETRIBUZIONE PENSIONABILE Dall viene estesa l applicazione della normativa I.N.P.S. dettata dall art. 12 Legge 153/69, ed entrano a far parte della base imponibile e della retribuzione pensionistica anche: - mensilità aggiuntive - compensi per il lavoro straordinario - notturno e festivo - indennità di reperibilità e rischio - indennità incentivanti la produzione - 50% di indennità di trasferta corrisposta in cifra fissa Per i dipendenti statali solo la parte eccedente l incremento del 18% della retribuzione. LA NUOVA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE E VALIDA SOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA B DELLA PENSIONE (servizi utili successivi al ) LAVORATORI ENTI LOCALI Dall : l indennità integrativa speciale entra a far parte della retribuzione pensionabile. 4

7 DalI : base imponibile e retribuzione pensionabile Viene estesa la normativa I.N.P.S. (art Legge 153/69). Entrano a far parte anche: - mensilità aggiuntive - compensi per lavoro straordinario - notturno e festivo - indennità di reperibilità e rischio - indennità incentivanti la produzione - 50% indennità di trasferta corrisposta in cifra fissa LA NUOVA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE E VALIDA SOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA A DELLA PENSIONE (servizi utili successivi al ) SERVIZI UTILI O COMPUTABILI Lavoratori dello Stato Sono computabili, d ufficio, per i lavoratori statali tutti i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali, oppure i servizi equiparati come: partigiano, con incarichi di governo, dipendente C.R.I. in tempo di guerra. Sono computabili, a domanda, senza onere per l interessato, i servizi inerenti: - servizi non di ruolo con iscrizione all INPS; - periodi retributivi di incarichi e supplenze; - periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici locali, Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato; - periodi prestati come operaio giornaliero presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telegrafi; - la maggiorazione del servizio - 4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della legge n.120 del , in favore dei non vedenti; - il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato posteriormente all assunzione; 5

8 - l intero periodo intercorso tra la cessazione per eventi bellici o politici dopo il 30 giugno 1943 e la riassunzione in servizio; - il servizio prestato presso Enti locali non più facenti parte del territorio italiano (profughi); - i periodi di aspettativa: a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dell impiego non sono considerati); b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri; c) per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali. Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri Enti Pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all atto dell assunzione l esistenza (compreso il servizio militare). I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla dichiarazione originaria. Lavoratori degli Enti Locali - Sanità Sono utili ai fini del trattamento di quiescenza: - i servizi prestati presso Enti Locali con obbligo di iscrizione od una o più Casse pensioni; - i servizi cumulabili; - i servizi e periodi riscattati, quelli cioè che vengono resi utili mediante contributo a carico dell iscritto (laurea, corsi di specializzazione, diploma di infermiere professionale, ecc.); - i servizi prestati presso lo Stato e ricongiungibili ai sensi della legge n. 523; - la maggiorazione del servizio - 4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della legge n. 120 del , in favore dei non vedenti; - i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della legge n.29; - il servizio militare di leva; - il servizio sostitutivo civile; - il servizio non armato (obiettore di coscienza); - il servizio di volontariato non in costanza dei rapporti di impiego nei 6

9 paesi in via di sviluppo (computabile solo entro i limiti della ferma di leva); - il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato posteriormente all iscrizione obbligatoria alla Cassa; - i periodi di aspettativa: a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dell impiego non sono considerati); b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri; c) per mandato parlamentare; per elezioni a cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali, purché gli interessati si avvalgano della facoltà di continuazione dell iscrizione alla Cassa. Servizi simultanei I servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due o più Enti iscrivibili alla Cassa. Tali servizi non aumentano la durata complessiva del servizio, ma fanno maturare una quota aggiuntiva di indennità o di pensione denominata Parte B. Tale maggiorazione di pensione (Parte B) è riconosciuta anche se i servizi sono prestati presso lo stesso Ente a condizione che le mansioni siano diverse. Es. servizio diurno: operatore amministrativo - servizio serale: bibliotecario. Servizio Militare (sostitutivo o equiparato) Stato - è considerato utile d ufficio, non è richiesta alcuna domanda da parte del dipendente. Enti locali e Sanità - è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza a domanda dell iscritto (art.1 L. 274/91). Servizio militare - è valutabile ai fini dell inquadramento economico e ai fini del trattamento di fine rapporto (indennità di buonuscita e premio di servizio) solo se prestato alla data di entrata in vigore della legge 958/86 (31 gennaio 1987) o successivamente - (art. 7 legge 412/91). 7

10 SERVIZI RISCATTABILI Lavoratori dello Stato Sono riscattabili a domanda i seguenti servizi: - periodo di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all INPS; - periodi di studi universitari solo nel caso non sia già coperto da contribuzione; - periodo di assistente universitario volontario; - periodo di assistente straordinario non incaricato; - periodo di docente presso università estere; - periodo di assunzione con contratto locale presso uffici italiani all estero. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla Legge avvengono con riferimento all orario di lavoro a tempo pieno. La domanda di riscatto, redatta in carta semplice, deve essere presentata all Amministrazione di appartenenza nei seguenti termini: - almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite previsto per la cessazione per limiti d età; - entro 90 giorni dalla data del provvedimento di dimissione. Lavoratori Enti Locali - Sanità Sono riscattabili o ricongiungibili (con onere): i servizi resi presso Enti iscrivibili alla Cassa prima dell obbligo d iscrizione; - i servizi prestati presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione; - i servizi prestati presso aziende private o enti esercenti un pubblico servizio anteriormente alla iscrizione alla Cassa (non rientra nel concetto di pubblico servizio quello di pubblica necessità come ad es. il servizio farmaceutico); - i servizi prestati presso Enti di diritto pubblico, ivi compresi gli istituti di Credito di diritto pubblico (Banca d Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca naz.le del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena); - i servizi prestati nello Stato in qualità di fuori ruolo ; 8

11 - i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università per l intera durata del servizio prestato; - i servizi prestati in qualità di aiuto o assistente ospedaliero anteriormente al ; - i servizi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa resi alle dipendenze dell ente che ha adottato la relativa delibera di massima applicazione dell art. 39, della legge 379/55 e successive estensioni (IACP, ENT, ENEA, CNR ecc.); - i servizi prestati nel settore privato con iscrizione all INPS o a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall INPS. Altri periodi riscattabili - gli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di laurea o equiparati, purché prescritti per l ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera; - gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette ai fini speciali; - il triennio corrispondente al corso di studio seguito presso la scuola convitto, per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e di vigilatrice d infanzia purché i diplomi siano prescritti per l ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera; - i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento dei titolo di studio di istruzione secondaria superiore o riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano; - i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessarria per l ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera; - i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento post-diploma o post-laurea, il cui diploma sia stato chiesto quale condizione necessaria per l ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera; 9

12 10 - i periodi trascorsi in aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell iscrizione alle Casse fino al ; - i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti. - Periodi successivi all per assenza facoltativa del lavoro per gravidanza o puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e, i periodi di congedo per motivi familiari fruiti per l assistenza e la cura ai disabili in misura non inferiore ali 80%. I predetti periodi sono riscattabili purché il dipendente possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa; il riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni e non è cumulabile con il riscatto del corso legale di laurea. La domanda di riscatto deve essere presentata in attività di servizio ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione o, in caso di morte dei superstiti entro 90 giorni dalla data del decesso. In base al Decreto Legislativo 564/1996 viene prevista la possibilità di riscattare o, in alternativa, il ricorso alla prosecuzione volontaria, (in determinate situazioni) dei periodi successivi al 31 Dicembre 1996 non coperti da contribuzione. - Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive (Stato, INPDAP e così via) hanno la facoltà di riscattare la domanda, nella misura massima di 3 anni, mediante il versamento della riserva matematica stabilita dall art. 12 della Legge 1338/1962, i periodi successivi al 31 Dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifici disposizioni di legge o contrattuali privi di copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati possono ottenere l autorizzazione ai versamenti volontari del fondo pensionistico di appartenenza secondo la Legge 18 Febbraio 1983 n Periodi di formazione professionale di studio o di ricerca. Gli iscritti alle forme sostitutive o esclusive possono, a domanda, riscattare, quando, se richiesto, sia stato conseguito il richiesto titolo o attestato, i seguenti periodi successivi al 31 Dicembre 1996, privi di copertura assicurativa, finalizzati all ottenimento di titoli o competenze pro-

13 fessionali richiesti per l assunzione al lavoro o per la progressione di carriera: di formazione professionale di studio o ricerca corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro se non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all assicurazione gen. obbl. a forme prev. sostitutive o esclusive. Si tratta di un riscatto oneroso (riserva matematica prevista dall art. 13 della legge 1338/1962 a carico dell interessato), verrà emanato un Decreto del Ministero del Lavoro per la individuazione dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca e delle precedenti tipologie di ingresso al mercato del lavoro. - Lavori discontinui - stagionali e temporanei. Nel caso di svolgimento di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti, successivi al 31 Dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, possono essere riscattati dagli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive mediante il pagamento della riserva matematica di cui all articolo 13 della legge 1338/1962. GI interessati, in alternativa al riscatto, possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria nel fondo pensionistico di appartenenza secondo la legge 47/1983. Per tale autorizzazione, però è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione, nell ultimo quinquennio alla forma di previdenza sostitutiva o esclusiva. - I periodi di contribuzione all estero, inferiori ad 1 anno, possono essere riscattati dietro presentazione di apposita domanda, in base al D.L. 184/97. Riscatti dal La Legge 247/2007 ha introdotto la possibilità di rateizzare l onere relativo al riscatto, in 120 rate mensili senza interessi. Inoltre per i soggetti che non hanno ancora iniziato a lavorare, è data la possibilità di riscattare il periodo di laurea con onere agevolato. La domanda va inoltrata all Inps. 11

14 MAGGIORAZIONI DI SERVIZIO A partire dail le maggiorazioni di servizio previste per alcune categorie di dipendenti dello Stato (Forze Armate, Vigili del Fuoco, controllori del traffico aereo, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, servizi prestati all estero, ecc.) non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Gli aumenti di servizio maturati alla data del , anche se eccedenti di 5 anni, sono riconosciuti utili ai fini pensionistici, ma non sono ulteriormente aumentabili oltre tale limite. PROSECUZIONE VOLONTARIA Nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro è ammessa la prosecuzione volontaria secondo le norme già vigenti nell assicurazione generale obbligatoria. Tale facoltà è concessa qualora l interessato possa far valere, 5 anni di contribuzione versati nell intera vita lavorativa - anche non continuativa - precedente l istanza o 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Periodi di maternità: - I periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal sono - a domanda - coperti da contribuzione figurativa (gratuita) nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora spetti una retribuzione ridotta; - I periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro, possono avere - a domanda - la copertura figurativa (gratuita) purché l evento maternità sia successivo all ed il richiedente possa vantare, all atto della domanda al Fondo, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. 12

15 Malattia I periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini della misura della pensione al 50%, indipendentemente dal fatto che essi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell Ente datore di lavoro. Tale disposizione non si applica ai soggetti affetti da grave forme morbose, da individuarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concetto con i Ministeri della Sanità e del Tesoro. TABELLA PER VALUTAZIONE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DEI PERIODI DI MALATTIA ECCEDENTI 112 MESI Tabella collocazione periodo massimo di contribuzione figurativa accreditabile per malattia Periodo Fino al Dal N ctb. accr.li 52 61* 69* 78* 87* 95* *di cui non più di 52 al *di cui non più di 52 al *di cui non più di 61 al *di cui non più di 52 al *di cui non più di 61 al *di cui non più di 69 al *di cui non più *di cui non più di 52 al di 52 al *di cui non più *di cui non più di 61 al di 61 al *di cui non più *di cui non più di 69 al di 69 al *di cui non più di 78 al *di cui non più di 78 al *di cui non più di 87 al Accredito maternità E possibile in base alle D. L. 151/01 art. 25 accreditare il periodo obbligatorio di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. 13

16 14 ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA Il lavoratore, in caso di aspettativa non retribuita per motivi sindacali fruita ai sensi del D.P.C.M , n. 770 e quindi dal ha diritto alla copertura assicurativa figurativa con onere a carico dell Ente previdenziale di appartenenza. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 giugno dell anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l aspettativa stessa. Per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito della contribuzione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento all anno solare precedente. Per i periodi di aspettativa che si collocano a decorrere dal è data facoltà all Organizzazione sindacale di versare una contribuzione aggiuntiva sull eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell attività sindacale e la retribuzione contrattuale previa richiesta di autorizzazione ai regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Le organizzazioni sindacali hanno altresì la facoltà di effettuare versamenti contributivi per i compensi corrisposti ai lavoratori collocati in distacco sindacale retribuito. Il termine di prescrizione è decennale per le situazioni pregresse e quinquennale per i periodi successivi all RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE AI FINI DI UN UNICA PENSIONE (LEGGE 29/79) Il dipendente pubblico può ricongiungere, ai fini di un unico trattamento di pensione, i periodi assicurativi esistenti presso altre gestioni pensionistiche. La domanda deve essere presentata in attività di servizio e deve essere riferita a tutti i periodi nella loro globalità. Per i dipendenti non di ruolo iscritti all INPDAP, l istanza può essere presentata dopo almeno un anno di iscrizione all istituto.

17 La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; ne è ammessa una seconda: a) nel caso in cui l interessato possa far valere successivamente alla prima, 10 anni di retribuzione, di cui almeno 5 versati per effettiva attività lavorativa; b) all atto del pensionamento, purché la domanda sia diretta a trasferire ulteriori periodi nella gestione nella quale ha operato la ricongiunzione precedente. Sia la prima domanda che la seconda possono essere presentate dai superstiti. L onere di ricongiunzione, per la domanda presentata all INPDAP (in Direzione degli Istituti di Previdenza) dopo il 10 settembre 1991, viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva comprensiva dell Indennità lntegrativa Speciale. I periodi ricongiungibili validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione sono: 1) i periodi di lavoro prestato nel settore privato e coperti da contribuzione obbligatoria INPS; 2) i periodi di contribuzione figurativa siano essi accreditati d ufficio (ds, tbc, cig) siano essi accreditati a richiesta dell interessato (malattia, maternità, infortuni, aspettativa sindacale o politica, licenziamenti per motivi politici o sindacali); 3) i periodi riscattati (corso legale di laurea, periodo di lavoro subordinato all estero in Stati non convenzionati ai sensi dell art. 51 Legge n. 153, periodi di omissione contributiva al di là del decennio, recuperata ai sensi dell art. 13 della Legge 1338/62); 4) i periodi coperti da contribuzione volontaria, non concomitante all iscr. INPDAP; 5) i contributi versati in qualità di coltivatore diretto (dal 1957), artigiano (dal 1959), commerciante (dal 1965); 6) i periodi di assicurazione in Stati esteri (non della CEE) per i quali la convenzione bilaterale preveda a certe condizioni il trasferimento dei rispettivi contributi all INPS italiano (Svizzera). 15

18 16 Contribuzione lavoratori autonomi Nell ipotesi in cui oggetto della ricongiunzione siano periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è richiesto che il soggetto possa vantare nel periodo antecedente alla presentazione della domanda - almeno un quinquennio di contribuzione in una o più delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti (pubblica o privata). Procedura per la ricongiunzione dei contributi svizzeri presso l INPDAP valida fino al I contributi versati in Svizzera non possono essere trasferiti direttamente all istituto, ma tramite l INPS e solo al momento del verificarsi del diritto al trattamento di quiescenza. Per la ricongiunzione all Istituto la procedura è la seguente: a) inoltro della domanda di ricongiunzione dei contributi svizzeri e degli altri contributi eventualmente accreditati presso l INPS o altra gestione previdenziale obbligatoria; b) accertamento, da parte dell Istituto interessato del verificarsi dell evento assicurato (raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza: dal è richiesto il diritto a pensione); c) trasmissione della richiesta di ricongiunzione (con esplicita comunicazione, che l evento assicurato si è verificato) alla competente sede INPS, l accertamento dell evento assicurato può essere fatto anche dall Ente datore di lavoro all INPS; d) inoltro della richiesta di trasferimento da parte della predetta sede alla corrispondente Cassa Svizzera; e) trasmissione da parte dell INPS dell apposito tabulato contenente tutti i dati inerenti ai contributi svizzeri da ricongiungere unitamente o meno a quelli relativi ad altri contributi eventualmente accreditati presso il predetto Istituto; f) emanazione da parte dell Istituto previdenziale del decreto di ricongiunzione, secondo i criteri, le modalità e le procedure previste ordinariamente per l applicazione della legge n. 29/79; g) trasferimento dei contributi provenienti dall assicurazione elvetica all Istituto, tramite l INPS che avrà cura di maggiorare i relativi importi degli interessi, previsti dall art. 5, punto.2, della citata Legge n. 29/79,

19 a decorrere dal primo giorno dell anno succesivo a quello in cui il predetto Istituto entra in possesso delle somme trasferite. NB: successivamente al con l entrata in vigore degli accordi bilaterali, i contributi dalla Svizzera si possono totalizzare. Totalizzazione i dipendenti pubblici sono entrati nel novero dei soggetti a cui si applicano i regolamenti europei di sicurezza sociale. Questo significa che il lavoratore, cittadino di un Paese membro dell Unione Europea che ha lavorato in più Paesi membri, anche come pubblico dipendente, potrà godere dei diritti previsti dai Regolamenti CE n. 1408/71 e n. 574/72 che, per l ottenimento delle prestazioni socio-previdenziali, permettono, tra le altre cose, di cumulare i periodi di assicurazione maturati in questi Paesi. Le domande possono essere presentate dagli iscritti all INPDAP in qualsiasi momento e non è necessario attendere la data di pensionamento in quanto l Istituto, indipendentemente dal raggiungimento del diritto alla pensione, attiva tutte le procedure necessarie pe l acquisizione della documentazione relativa al periodo di servizio prestato nei paesi CEE. Tali domande devono essere redatte su apposito modello e trasmesse a mezzo INAS all INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - Ufficio I Normativa Settore Pensioni in Regime Internazionale - via A. Ballarin, Roma. Gli iscritti all INPDAP devono trasmettere, per conoscenza, la domanda alla sede provinciale dell INPDAP competente per territorio. Riguardo ai principi della totalizzazione e del calcolo in pro-rata, si ricorda che per attribuire il trattamento pensionistico, è necessario procedere sia alla determinazione dell importo di pensione calcolato in base ai soli contributi italiani che a quello calcolato in regime comunitario con la totalizzazione dei contributi esteri. 17

20 Ricongiunzione presso l INPS Il lavoratore ha la facoltà di ricongiungere all INPS tutti i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso le gestioni previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive (CPDEL) dell assicurazione generale obbligatoria. Tale ricongiunzione avviene senza alcun onere a carico del lavoratore, fatta eccezione per i periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Per questi lavoratori è richiesto inoltre il requisito di 5 anni di contribuzione antecedenti la domanda di ricongiunzione in una o più gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti. La Corte dei Conti, ha espresso parere che la legge 29/79 e la legge 322/58 agiscono su un piano di parità assoluta; ne consegue pertanto che gli iscritti alla CPDEL possono esercitare una scelta fra le due forme di trasferimento dei contributi tenendo presente, però, che la facoltà di cui alla Legge 29/79 va esercitata solo in attività di servizio. Indennità premio di fine servizio INADEL La ricongiunzione dei periodi di iscrizione CPDEL, all INPS o in altre gestioni previdenziali comporta comunque la liquidazione dell indennità premio di fine servizio da parte dell INADEL, per il periodo corrispondente all iscrizione alla Cassa. Coincidenza periodi assicurativi Qualora si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi, è considerato utile il periodo coperto da contribuzione connessa ad effettive prestazioni di lavoro o, in mancanza di questo, il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato. 18

21 LA PENSIONE DI VECCHIAIA (o per limiti di età) È elevato il limite di età per la pensione solo nel caso in cui il regolamento organico preveda limiti inferiori ai seguenti: Decorrenza della pensione Uomini Donne Fino al 31/12/ Dal 01/01/94 al 30/06/ Dal 01/07/95 al 31/12/ Dal 01/01/97 al 30/06/ Dal 01/07/98 al 31/12/ Dal 01/01/2000 in poi Dall 1/1/96 tutto il personale femminile può accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento del 60 anno di età, a domanda. - viene confermato il limite di età più elevato previsto per il pensionamento nel Pubblico Impiego in vigore al già previsto dai singoli ordinamenti; - restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore al 31/12/92 per: - gli appartenenti alle Forze armate; - personale della Pubblica Sicurezza; - personale della Guardia di Finanza; - personale degli Agenti di Custodia; - personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco; - personale viaggiante delle Ferrovie S.p.A.; - controllo del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo e meteo (A.N.A.V.); - personale del Corpo Forestale dello Stato; - personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto eventualmente iscritto alla CPDEL. Sono confermati requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31/12/92 per i non vedenti. Sono mantenuti i limiti di età previsti alla data del per gli invalidi in misura non inferiori ali 80%. 19

22 Requisiti richiesti fino al 2007 Sistema retributivo/misto Sistema contributivo Dipendenti Dipendenti 65 anni uomo - 60 anni donna Da 57 a 65 anni 20 anni contributi 5 anni contributi Per i soli pubblici, possibilità di rinvio della pensione al 70 anno di età (D.L. 136/04) oppure 40 anni di contributi (a prescindere dall età) L anzianità utile è comprensiva dei periodi riscatti ricongiunti, computati e delle maggiorazioni. 20

23 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO 40 anni di contributi Ai fini del raggiungimento della contribuzione utile per la maturazione di tale requisito, il c.77, art. 1 della L. 247/2007, stabilisce che possono essere considerati anche i contributi da riscatto per periodi di studio, mentre continuano ad essere esclusi soltanto quelli relativi ai versamenti volontari. 35 anni di contributi+età anagrafica Anche in tale situazione, l Inps precisa che, ai fini della maturazione del requisito contributivo dei 35 anni, possono essere considerati anche i contributi da riscatto per periodi di studio, mentre continuano ad essere esclusi soltanto quelli relativi ai versamenti volontari. L Inps, in riferimento a tale possibilità di accesso al pensionamento, precisa che, in merito all applicazione della disciplina delle finestre di accesso (presumibilmente, in relazione alle quote) anche a questa fattispecie, è stato chiesto apposito parere ai ministeri preposti. A tal proposito, ricordiamo che la L. 243/04 ha introdotto le finestre anche per le pensioni liquidate nel sistema contributivo, con la sola esclusione dei lavoratori che hanno compiuto il 65 (oppure, per le donne, il 60 ) anno di età. Quindi, tale meccanismo si applica nei confronti dei: - lavoratori che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva (non avendo raggiunto i suindicati limiti di età); - lavoratori che richiedono la pensione di anzianità in presenza di un anzianità contributiva di almeno 35 anni, in concorrenza con le età stabilite dalla suddetta legge. E presumibile, con la L. 247/07, che anche per i requisiti ordinari previsti per la VO (età anagrafica, 5 anni di ctb effettivi ed il parametro dell importo) venga introdotto l istituto delle finestre. Importo pari a 1,2 volte l assegno sociale La liquidazione della pensione nel sistema contributivo rimane subordinata alla condizione che l importo della stessa non sia 21

24 inferiore ad 1,2 volte l importo dell assegno sociale; si prescinde dalla soddisfazione di questo parametro soltanto al compimento del 65 anno di età. Il mancato raggiungimento di tale requisito incide in modo particolare sulle lavoratrici donne che, pur avendo compiuto 60 anni, non potranno accedere al pensionamento in assenza del medesimo requisito. Lavoratori iscritti alla Gestione Separata Come si ricorderà (cfr. circ.inps n. 105/05), si è ancora in attesa che il Ministero del Lavoro si pronunci in merito alla normativa pensionistica da applicare nei confronti dei lavoratori, iscritti sia alla Gestione separata, che ad un altra forma di previdenza obbligatoria; in proposito, infatti, la L. 243/04 aveva stabilito che l innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento trovasse applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata. L Inps si riserva, quindi, di fornire le relative istruzioni con successiva circolare. 22

25 Requisiti e decorrenze pensione di vecchiaia. LAVORATORI DIPENDENTI DATA MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZA REQUISITI (previa verifica deroghe) 31 marzo anni di ctb 1 luglio anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno anni di ctb 1 ottobre anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre anni di ctb 1 gennaio anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre anni di ctb 1 aprile anni età per donne 65 anni età per uomini 31 marzo anni di ctb 1 luglio anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno anni di ctb 1 ottobre anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre anni di ctb 1 gennaio anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre anni di ctb 1 aprile anni età per donne 65 anni età per uomini 31 marzo anni di ctb 1 luglio anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno anni di ctb 1 ottobre anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre anni di ctb 1 gennaio anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre anni di ctb 1 aprile anni età per donne 65 anni età per uomini 31 marzo anni di ctb 1 luglio anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno anni di ctb 1 ottobre anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre anni di ctb 1 gennaio anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre anni di ctb 1 aprile anni età per donne 65 anni età per uomini 23

26 24 Certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia I lavoratori che maturano entro il 31/12/2007 i requisiti (contributivi e anagrafici) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia (anche contributiva) possono inoltrare all Ente previdenziale di iscrizione richiesta di certificazione della posizione previdenziale maturata per il diritto. Per la misura della pensione, solo per i periodi contributivi maturati fino alla data di conseguimento del diritto a pensione saranno salvaguardati con l applicazione dei previgenti sistemi di calcolo. Ne consegue che l eventuale certificazione non garantirà, per la contribuzione versata successivamente alla maturazione del diritto, l applicazione della previgente normativa (eventuale pro-rata). L esercizio del diritto, con il conseguente inoltro della domanda di pensione potrà essere effetuato anche in anni futuri ancorchè interessati da mutamenti normativi. Per effetto dell istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenzili attive (in seno all Inps) saranno raccolti, conservati e gestiti tutti i dati e tutte le informazioni relative ad ogni lavoratore iscritto a qualsivoglia regime previdenziale obbligatorio. NUOVI ASSUNTI DALL Dopo la fase transitoria, riservata ai già assicurati al 31/12/1995, ogni forma di pensionamento anticipato verrà abolita per i nuovi assunti ad eccezione della invalidità. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un unica prestazione denominata pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del 57 anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell assicurato almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. Si prescinde dal predetto anagrafico al raggiungimento dell anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18 anno di età è moltiplicata per 1,5.

27 REQUISITO PER PENSIONE ANTICIPATA: sistema retributivo A regime, la pensione di anzianità si potrà conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età oppure, indipendentemente dall età, al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Requisiti dall A partire dal 1 gennaio 1998 sono stati modificati i precedenti requisiti di accesso nel seguente modo: A) Per i pubblici dipendenti sono abolite le possibilità di pensionamento con anzianità di servizio inferiore ai 35 anni (3 e 4 uscita). B) Per i lavoratori dipendenti pubblici rimane invariato il requisito dell anzianità contributiva più elevata rispetto ai 35 anni, già fissato dalla legge 335/95, mentre viene modificata (secondo la tabella C allegata alla legge) la gradualità con la quale doveva essere raggiunto il requisito dei 57 anni da far valere in concorrenza con i 35 anni di contribuzione. Pertanto i lavoratori del settore pubblico raggiungeranno tale limite di età a partire dal PENSIONE DI ANZIANITÀ TABELLA REQUISITI lavoratori pubblici Anno Età e CTB SoIo CTB e e e e e e e e e e

28 DEROGHE FINO AL Non sono assogettati al suddetto inasprimento (età) e mantengono, quindi, i requisiti di cui alla tabella B della legge 335/95, le seguenti categorie di lavoratori: 1) i lavoratori qualificati dai controlli collettivi come OPERAI ed i lavoratori ad essi EQUIVALENTI. 2) i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di 1 ANNO in età compresa tra i 14 e i 19 ANNI, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. PENSIONE DI ANZIANITÀ TABELLA REQUISITI categorie protette Anno Età e CTB SoIo CTB e e e e e e e e e e DOMANDA DI PENSIONAMENTO Per i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda per il pensionamento di anzianità deve essere presentata non prima di 12 mesi dalla data indicata per l accesso al pensionamento; il mancato accesso alla pensione entro un anno dalla domanda comporta la decadenza della stessa e la conseguente necessità di riproporne una nuova. Decorrenze Si ricorda che le decorrenze vanno intese come termini iniziali a partire

29 dai quali, gli interessati che si trovano nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento. Pertanto si può ottenere la liquidazione della pensione anche da un qualsiasi mese successivo alla prima decorrenza utile. PENSIONE DI ANZIANITA (SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO) Quote In presenza di un anzianità contributiva minima di 35 anni e dell età anagrafica richiesta al momento del pensionamento, devono essere utilizzati soltanto gli anni interi (di età anagrafica e contribuzione) per il raggiungimento dei requisiti indicati dalla legge (quote: 95; 96; 97; 98). Da luglio 2009 sarà richiesta infatti - per i dipendenti - la quota 95, in presenza di almeno 59 anni di età (quindi: 36 anni ctb + 59 anni età, oppure 35 anni di ctb + 60 di età). Ad esempio, nel caso sopra indicato, un soggetto con 58 anni e 3 mesi di età e 1911 ctb (36 anni e 9 mesi) non potrà soddisfare quota 95. Inoltre, poichè il testo di legge nulla indica circa il superamento dei 35 anni di contribuzione utile, né gli Istituti previdenziali precisano qualcosa al riguardo, è evidente che il perfezionamento del requisito contributivo della maggiore anzianità (ad esempio, 36 anni), una volta maturati i 35 anni di anzianità contributiva minima, continui a realizzarsi con l utilizzo anche della contribuzione non utile (disoccupazione ordinaria, malattia ordinaria e/o infortunio). 40 anni di contributi Il diritto alla pensione di anzianità si consegue ancora con il maggior requisito contributivo (ora 40 anni), indipendentemente dall età anagrafica. Per l accesso a pensione con tale requisito, dal 2008, sono state mantenute le quattro finestre (1 luglio, 1 ottobre, 1 gennaio, 1 aprile), già stabilite dalla L. 449/97. In proposito, per quanto concerne i lavoratori dipendenti, si deve rilevare che il possesso di almeno 57 anni di età (ancorchè non sia un requisito) consente di accedere prima al pensionamento, per quanto riguarda le finestre di luglio ed ottobre. Ad esempio: il lavoratore con 40 anni di contributi, maturati entro il ma con un età anagrafica, alla stessa 27

30 data, pari a 55 anni, potrà accedere al pensionamento solo a partire dal 1 gennaio Diversamente, se lo stesso soggetto avesse compiuto i 57 anni entro il , avrebbe potuto accedere al pensionamento già dal 1 luglio Deroghe Continua ad applicarsi la disciplina pensionistica in vigore fino al (35 anni di contributi e 57 anni di età), nei confronti dei: - lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al ; - lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al , e che maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91, art.7, cc.l e 2 (compresa quella di più ampia durata, prevista per le Aree svantaggiate del Mezzogiorno) (dr. anche ns. comunicazione n.245/07); - lavoratrici dipendenti che optino per la pensione calcolata con il sistema contributivo. Inoltre, il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonchè dei rispettivi dirigenti, mantengono la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con i requisiti previgenti (53 anni di età e anzianità contributiva da determinarsi in base a quella maturata alla data del ). Infine, il personale della scuola, per l anno 2009, potrà accedere al pensionamento con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, anzichè quelli più onerosi previsti dall introduzione delle quote per la generalità dei lavoratori. Per questi lavoratori, l Inpdap ribadisce che l accesso al pensionamento non è vincolato dalle decorrenze, essendo fissata la cessazione dal servizio al 31 agosto dell anno, con diritto al pagamento della pensione al 1 settembre (31 ottobre - 1 novembre per il personale universitario. 28

31 REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA DAL LAVORATORI DIPENDENTI DATA REQUISITI QUOTA DECORRENZA MATURAZIONE REQUISITI 30 giugno età+35 ctb -- 1 gennaio dicembre età+35 ctb -- 1 luglio giugno età+35 ctb -- 1 gennaio dicembre età+36 ctb 95 1 luglio 2010 oppure 60 età+35 ctb 30 giugno età+36 ctb 95 1 gennaio 2011 oppure 60 età+35 ctb 31dicembre età+36 ctb 95 1 luglio 2011 oppure 60 età+35 ctb 30 giugno età+36 ctb 96 1 gennaio 2012 oppure 61 età+35 ctb 31 dicembre età+36 ctb 96 1 luglio 2012 oppure 61 età+35 ctb 30 giugno età+36 ctb 96 1 gennaio 2013 oppure 61 età+35 ctb 31 dicembre età+36 ctb 96 1 luglio 2013 oppure 61 età+35 ctb 30 giugno età+36 ctb 97 1 gennaio 2014 oppure 62 età+35 ctb 29

32 30 ARROTONDAMENTI STATALI - SCUOLA - INPDAP - A decorrere dal l arrotondamento del servizio ai fini pensionistici avviene per tutti solo a mese intero (34 anni 11 mesi 16 giorni = 35 anni). - I periodi da riscattare all INPDAP espressi in anni, mesi e giorni vengono arrotondati ad anni e mesi interi valutando a mese intero la frazione di esso (L. 379/59). Esempio: 3 anni 4 mesi ed 1 giorno = 3 anni 5 mesi. - I periodi da ricongiungere ai sensi dell art. 2 della L. 29/79 si calcolano ad anni e mesi interi, arrotondando la frazione dei giorni a mese intero se superiore a 15 giorni, altrimenti si trascura (L. 965/65). - Ai fini del calcolo con il sistema esclusivamente retributivo, il previsto requisito di 18 anni alla data del deve essere effettivo (senza alcun arrotondamento) per gli iscritti INPDAP. Chiaramente, sono considerati utili tutti i periodi o servizi che si collocano temporalmente entro tale data, anche se la domanda di valutazione - mediante riscatto, ricongiunzione o computo viene presentata successivamente. Il requisito anagrafico per l accesso o il diritto a pensione deve essere pienamente raggiunto senza alcun arrotondamento. Gli arrotondamenti previsti riguardano: STATALI: L art. 40 del DPR 1092/73 prevede che la frazione di anno superiore a 6 mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a 6 mesi si trascura. INPDAP: L art. 3 della L. 274 del 1991 prevede l arrotondamento del complessivo servizio utile a mese intero, trascurando la frazione di mese non superiore a 15 giorni. Pertanto: 32 anni 11 mesi e16 giorni sono pari ad anni 33. Inoltre: - Ai fini delle riduzioni delle pensioni anticipate previste dalla L. 537/93 (in relazione agli anni mancanti ai 35 o 37) l arrotandamento ad anno intero viene effettuato in presenza di almeno 6 mesi e 16 giorni. - I periodi da riscattare espressi in anni, mesi e giorni vengono arroton-

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