NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Ai sensi della legge n 1150 del e successive modificazioni ed integrazioni della legge n 10 del e della Legge Regionale n 18 del , la disciplina urbanistico edilizia del P.R.G. del Comune di Civitella del Tronto si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti norme tecniche unificate e degli elaborati del P.R.G. con le relative planimetrie di cui al successivo paragrafo ELABORATI Gli elaborati grafici del P.R.G. del Comune di Civitella del Tronto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 e dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale n 18/83 sono i seguenti: A - Relazione generale (uso del suolo); B - Norme Tecniche di Attuazione; 1.1 Inquadramento territoriale 1: ; 1.2 Inquadramento territoriale 1: ; 2- Stato di fatto del suolo 1:10.000; 3- Destinazione d uso del suolo 1:10.000; 4.1- Stato di fatto delle aree urbane -Capoluogo Villa Lempa Collebigliano Cornacchiano Villa Passo-Controvenere Fucignano-Piano Risteccio Gabbiano Pagliericcio Palazzese-Lucignano Piano San Pietro-Collevirtù Cerqueto Rocche Ripe Valle S.Angelo S.Andrea Borrano Ponzano S.Eurosia S.Croce S.Reparata Tavolacci Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello Stato di fatto delle aree urbane -Opere di Urbanizzazione Esistente - Capoluogo Villa Lempa Collebigliano Cornacchiano Villa Passo-Controvenere Fucignano-Piano Risteccio Gabbiano Pagliericcio Norme Tecniche di Attuazione pagina 1

2 5-9- -Palazzese-Lucignano Piano San Pietro-Collevirtù Cerqueto Rocche Ripe Valle S.Angelo S.Andrea Borrano Ponzano S.Eurosia S.Croce S.Reparata Tavolacci Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello - Carta del Vincoli 1.1: cartografia esistente agli atti comunali - Relazione agronomica - relazione esistente agli atti comunali 6- Carta dell andamento demografico su scala Provinciale 1: Schede di analisi Destinazione d uso delle aree urbane -Capoluogo Villa Lempa Collebigliano Cornacchiano Villa Passo-Controvenere Fucignano-Piano Risteccio Gabbiano Pagliericcio Palazzese-Lucignano Piano San Pietro-Collevirtù Cerqueto Rocche Ripe Valle S.Angelo S.Andrea Borrano Ponzano S.Eurosia S.Croce S.Reparata Tavolacci Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello - Indagine geologico-tecnica studio dott. Procaccini già esistente agli atti 8.a -Trasparenza amministrativa - ART.35L.R.18/83 -Atti di notorietà e consistenza immobiliare dei consiglieri. 8.b -Trasparenza Amministrativa -ART.35 L.R.18/83 -Elenco delle proprietà ricadenti in zona agricola 8.1 -Trasparenza Amministrativa località -Capoluogo Villa Lempa Collebigliano Cornacchiano Villa Passo-Controvenere Fucignano-Piano Risteccio Gabbiano Norme Tecniche di Attuazione pagina 2

3 8.8- -Pagliericcio Palazzese-Lucignano Piano San Pietro-Collevirtù Cerqueto Rocche Ripe Valle S.Angelo S.Andrea Borrano Ponzano S.Eurosia S.Croce S.Reparata Tavolacci Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello -Usi civici -cartografia esistente agli atti comunali Ai sensi dell art.57 della L.R.18/83,dalla data di adozione del P.R.G. e sino alla approvazione, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla L e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le limitazioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia urbanistica, ambientale ed uso del suolo. In caso di mancata corrispondenza tra normative tecniche ed elaborati grafici prevale la norma scritta. In caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici prevale quello a scala con minore denominatore. 1.3 INSERIMENTO NEL P.R.G. DELLE PRESCRIZIONI DI ALTRI STRUMENTI Le prescrizioni del P.R.G. risultano integrate a tutti gli effetti da: - vincoli e limitazioni d'uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o normativi; - previsioni dei piani sovracomunali adottati o approvati EDIFICI, STRADE E MANUFATTI ESISTENTI Gli edifici, le strade e tutti gli altri manufatti esistenti nell'atto dell'adozione del P.R.G., in contrasto con le destinazioni d'uso e previsioni del P.R.G. e/o con i parametri urbanistici ed edilizi dello stesso, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere adeguate alle nuove prescrizioni e previsioni. E' consentito per gli edifici esistenti regolarmente autorizzati prima dell'adozione del P.R.G. o condonati ai sensi della legge 47/85 conservare le superfici ed i volumi esistenti, qualora siano superiori a quelli consentiti dagli indici della zona, anche in caso di demolizione e ricostruzione con possibilità di variarne la posizione in un raggio di ml 30,00. Restano valide le altre disposizioni per la zona in cui l'edificio verrà ubicato. Gli eventuali manufatti esistenti che, per puro errore materiale, non dovessero essere riportati sugli elaborati grafici del P.R.G. o la loro ubicazione e/o dimensione non dovessero corrispondere allo stato attuale, sono in ogni caso fatti salvi. Norme Tecniche di Attuazione pagina 3

4 1.5 STATO DI FATTO FISICO E GIURIDICO Gli elaborati di piano non ratificano né legalizzano costruzioni realizzate in difformità di norme legislative e regolamentari o progetti approvati per i quali sono in corso procedimenti amministrativi o giurisdizionali. Norme Tecniche di Attuazione pagina 4

5 Art. 2 ATTUAZIONE DEL P.R.G. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE Ai sensi della L.R. 18/83, il P.R.G. si attua attraverso Concessione Edilizia diretta, in conformità delle prescrizioni esecutive delle presenti norme e delle planimetrie del Piano e per intervento urbanistico preventivo (P.P., P.d.L., Piano di Recupero) I grafici del Piano individuano le unità minime di intervento ed indicano le modalità di attuazione degli interventi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata Le prescrizioni ed i grafici del P.R.G. specificano e delimitano anche gli ambiti di intervento dell'iniziativa privata, entro i quali il rilascio delle concessioni singole è subordinato alla formazione di comparti unitari, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n 18/83. In ogni caso l attuazione delle previsioni di detti Piani (P.P.,P d L) può interessare anche parti limitate dei comparti a condizione che in sede di redazione degli stessi vengono individuati sub-comparti funzionali minimi di intervento. Norme Tecniche di Attuazione pagina 5

6 3.1 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. Il P.R.G. si attua a mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati. Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi preventivi ed interventi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di P.R.G. indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme INTERVENTO PREVENTIVO Si applica obbligatoriamente soltanto in determinate zone del territorio comunale indicate nelle planimetrie con apposito perimetro e dalle norme e richiede una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia fra il P.R.G. ed il progetto edilizio. L'intervento preventivo può essere attuato dal Comune o dai privati alle condizioni di cui al successivo art. 5. I piani di intervento preventivo d'iniziativa comunale sono: a) Piani Particolareggiati d esecuzione, di cui all'art. 13 della Legge n 1150 e L.R. n 18/83; b) Piani delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui alla Legge n 167 c) Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della Legge n 865; d) Piani di recupero, di cui agli artt e 30 e seguenti della Legge n 457. I piani di intervento preventivo d'iniziativa privata sono: e) Piani di lottizzazione convenzionata, di cui all'art. 10 della Legge n INTERVENTO DIRETTO In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l'intervento preventivo si applica l'intervento diretto. Nelle zone dove è prescritto l'intervento preventivo, successivamente a questo si applica l'intervento diretto. Ogni intervento diretto è subordinato al rilascio di specifica concessione che riguarda tutte le opere che comportino costruzioni o trasformazioni d'uso del suolo. Norme Tecniche di Attuazione pagina 6

7 Art. 4 MODALITA' DELL'INTERVENTO PREVENTIVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE (P.P.) Il P.P. costituisce lo strumento di iniziativa pubblica di attuazione del P.R.G Il contenuto, le procedure e le modalità di approvazione sono regolate dalla L. n 18 del Le aree sottoposte a P.P. sono individuate nelle planimetrie di P.R.G. Norme Tecniche di Attuazione pagina 7

8 Art. 5 COMPARTO Il P.R.G. nei predetti comparti si attua per intervento urbanistico preventivo pubblico o privato che dovrà assicurare comunque la dotazione minima degli standards di cui al D.M. 1444/68. Le eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria già individuate sulle tavv. di P.R.G. possono essere diversamente distribuite sempre che ciò non comprometta la continuità funzionale con le opere di urbanizzazione dei comparti o zone adiacenti Il procedimento di formazione ed i contenuti del comparto sono quelli di cui all art. 26 della L.R. 18/83 nel testo vigente Qualora il consorzio dei proprietari o il proprietario entro il termine di anni due dalla definitiva approvazione del P.R.G. nonchè attuazione al piano mediante la richiesta della concessione edilizia e stipula di convenzione o atto d obbligo, il Comune può decidere di applicare le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 18/83 o proporre il termine per la richiesta di concessione Nel caso di eccessiva polverizzazione delle proprietà interessate o di complessa attuazione, è facoltà del Consiglio Comunale, fermo restando l'equa distribuzione degli oneri e dei benefici, individuare sub-comparti funzionali nell'ambito dei comparti previsti nelle tavole di P.R.G E' consentito il coordinamento e raccordo con la viabilità e le infrastrutture esistenti nei vari comparti. Norme Tecniche di Attuazione pagina 8

9 Art. 6 PIANO DI ZONA (P.E.E.P.) Il Piano di zona per l'edilizia Economica e Popolare è lo strumento urbanistico attraverso cui il Comune mette a disposizione dell'istituto Autonomo delle Case Popolari, delle Cooperative a proprietà divisa ed indivisa, degli imprenditori del ramo e dei singoli, con preferenze per i proprietari espropriati, un patrimonio di aree per la realizzazione di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata Il P.E.E.P. ha valore di Piano Particolareggiato ed è disciplinato dalle L n 167 e n 865 e successive modificazioni ed integrazioni Le aree edificabili del P.E.E.P., acquisite dal Comune, sono concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà (queste ultime in misura non inferiore al 20 % e non superiore al 40 % in termini volumetrici) Per la esecuzione degli interventi tra Comune ed assegnatari delle aree, deve essere stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 35 della L n L'attuazione del P.E.E.P. è articolata secondo programmi pluriennali specifici ( art. 38 della L. n 865 e successive modificazioni ed integrazioni). Norme Tecniche di Attuazione pagina 9

10 Art. 7 PIANO DI RECUPERO Il Piano di recupero costituisce, ai sensi dell'art. 28 della L n 457 e della L.R. 18/83, relativamente agli ambiti di recupero ed alle unità minime d'intervento individuate dal P.R.G., il Piano attuativo con cui viene regolato il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e più in generale delle aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica Ai sensi di legge il Piano di Recupero di iniziativa pubblica è assimilato al Piano Particolareggiato nel contenuto e nella procedura di formazione. Viene adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e pubblicato per un periodo di trenta giorni consecutivi; nei successivi trenta giorni possono essere presentate osservazioni ed opposizioni Il P.R. è approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise le osservazioni ed opposizioni al Piano. Entra in vigore secondo le disposizioni della vigente legislazione (L.R. n 18/83) Il P.R. è attuato dai proprietari singoli o riuniti in consorzio e dal Comune per gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio pubblico Il Comune può in caso di inerzia da parte dei proprietari compresi nelle unità minime di intervento individuate dal P.R.G., intervenire, previa diffida, ricorrendo all'esproprio, ovvero coattivamente tramite occupazione temporanea e rivalsa delle spese sostenute, nei confronti dei proprietari La diffida può essere effettuata solo una volta, decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il Piano di Recupero approvato viene incluso. Norme Tecniche di Attuazione pagina 10

11 Art. 8 AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE In tutte le zone edificabili previste dal P.R.G., dovranno essere riservati spazi sufficienti ad ospitare gli automezzi degli utenti dell edificio, in parcheggi esterni o in autorimesse interne, nella misura minima prevista dall'art. 18 della L. 765/67 e L.122/89 e successive modifiche ed integrazioni. Norme Tecniche di Attuazione pagina 11

12 Art. 9 ATTREZZATURE COMMERCIALI La costruzione di nuovi edifici o parti di edifici destinati ad attrezzature commerciali e la trasformazione delle attrezzature commerciali esistenti è disciplinata dal "Piano di adeguamento della rete distributiva, di cui alla L. 426/71 e successive modifiche ed integrazioni, dal momento che questo sarà predisposto dall'amministrazione Comunale. Norme Tecniche di Attuazione pagina 12

13 Art. 10 CONCESSIONI IN CONTRASTO CON IL PIANO Le concessioni in contrasto con le previsioni del Piano decadono dal momento della pubblicazione del decreto di approvazione del Piano stesso sul B.U.R.A. salvo che i lavori siano stati iniziati alla data di approvazione e vengano completati entro il termine stabilito dalla concessione. Norme Tecniche di Attuazione pagina 13

14 Art. 11 INQUINAMENTI Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzate contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi. In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni della L. 10 maggio 1976 n 319 con speciale riferimento a quelle previste al Titolo IV e dalle tabelle A,B,C della legge stessa Gli interventi con i piani attuativi devono comprendere: - l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, del periodo di effettuazione degli scarichi; - l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati, dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate. Norme Tecniche di Attuazione pagina 14

15 Art. 12 CAVE L'apertura di nuove cave, la riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle già attive, è disciplinata dalla legge Oltre agli adempimenti di tale legge, la proprietà dell'area interessata dalla cava dovrà rispettare gli adempimenti previsti dalle precedenti norme per ogni intervento diretto Per le modificazioni del suolo e gli impianti occorrenti per l'esplicazione dell'attività estrattiva, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo pari agli oneri di urbanizzazione conseguenti e al costo della sistemazione dei luoghi occorrente alla scadenza della concessione L'incidenza di tali opere è determinata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L. 28 gennaio 1977 n 10 Il contributo afferente a questa concessione dovrà essere corrisposto interamente all'atto del rilascio Le cave sono consentite, fatti salvi gli adempimenti di cui sopra, soltanto nelle zone agricole normali, secondo quanto stabilito dall art. 6 della L.R. 18/83 nel testo vigente. Norme Tecniche di Attuazione pagina 15

16 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI Art. 13 MANUTENZIONE ORDINARIA Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano: riparazioni, rinnovamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimenti di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici. Norme Tecniche di Attuazione pagina 16

17 Art. 14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano: tinteggiatura e pulitura esterna, rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori ed inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine etc.) purchè senza cambiamenti di dimensioni e disegno. E' comunque esclusa dagli interventi di manutenzione straordinaria qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della manutenzione straordinaria, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario. Norme Tecniche di Attuazione pagina 17

18 Art. 15 RESTAURO CONSERVATIVO Sono di restauro conservativo gli interventi che riguardano: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento di scale e rampe senza alterazioni della pendenza, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e dei sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali di diversi, sottofondazioni, iniezioni delle murature, rifacimento di tetti e coperture, grande e piccola armatura, con quote e materiali identici a quelli originari; demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con materiali, forme tecniche di lavorazione originari e senza modifica della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria. Norme Tecniche di Attuazione pagina 18

19 Art. 16 RISANAMENTO IGIENICO ED EDILIZIO Sono di risanamento igienico edilizio gli interventi che riguardano: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici edilizi correnti, conservando l'organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà. Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazione, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare. Norme Tecniche di Attuazione pagina 19

20 Art. 17 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi che riguardano: lavori finalizzati a nuove organizzazioni distributive, igieniche, funzionali non rientranti nelle precedenti categorie e che riguardano parziali trasformazioni di fabbricati esistenti. Sono ammessi: aumenti della SU interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della SU stessa; modifiche parziali delle coperture purchè restino immutate le pendenze medie, le superfici utili, il numero dei piani e l'altezza massima di ciascun fronte; aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici precisati nel P.R.G., in applicazione degli indici e delle norme contenute in tale strumento. Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque, garantire l'adeguamento agli standards igienici ed edilizi previsti dalle leggi vigenti. Norme Tecniche di Attuazione pagina 20

21 Art. 18 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Sono di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale. E' comunque fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico. Norme Tecniche di Attuazione pagina 21

22 Art. 19 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non disciplinati dai precedenti articoli. Sono altresì da considerare tali gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la posa di involucri mobili insistenti sul suolo, ancorchè privi ormeggio fisso, l'allestimento di costruzioni leggere anche prefabbricate e di tendoni. Norme Tecniche di Attuazione pagina 22

23 Art. 20 INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE Sono definibili interventi relativi ad aree scoperte quelli volti alla formazione di cortili e giardini o comunque alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione, escluse le lavorazioni indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno strumentali all'attività delle coltivazioni. Norme Tecniche di Attuazione pagina 23

24 Art. 21 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE Per intervento di demolizione si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell'area per la ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica. Potrà essere consentita la demolizione e ricostruzione dei singoli edifici, qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneità statica e non sia recuperabile con interventi di consolidamento. In caso di ricostruzione, la stessa dovrà avvenire secondo le modalità previste dallo strumento di pianificazione generale comunale. Norme Tecniche di Attuazione pagina 24

25 Art. 22 INTERVENTI DI MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO Sono di modifica di destinazione d'uso gli interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque variazione della destinazione d'uso di unità edilizie o di parte di unità stessa. Norme Tecniche di Attuazione pagina 25

26 Art. 23 INTERVENTI DI EDILIZIA SPERIMENTALE Sono di edilizia sperimentale gli interventi volti a realizzare, anche in difformità alle norme vigenti, manufatti edilizi per collaudare nuove tecnologie. Tali interventi sono ammissibili mediante autorizzazione purchè le costruzioni stesse siano utilizzate temporaneamente e ad esclusivo titolo di sperimentazione e successivamente demolite o rimosse. Norme Tecniche di Attuazione pagina 26

27 Art. 24 INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI Sono definiti diversi o per opere minori gli interventi volti alla riproduzione di distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano: cartellonistica murale o a struttura autoportante; impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti a pubblico ovvero episodi significativi del quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione; monumenti ed edicole di diversa natura. Norme Tecniche di Attuazione pagina 27

28 PARAMETRI EDILIZI Art. 25 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZIA Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri edilizi: 1) Ao (Area occupata) E' la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro, essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori terra dell' edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronde, pensiline, aggetti e simili). L'area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e quindi per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del suolo (Us); 2) Si (Superficie d'inviluppo) E' la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai fili fissi). La superficie d'inviluppo (Si) serve per posizionare l'edificio, entro i limiti delle distanze di piano e per verifica re in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato; 3) Ai (Area insediabile) E' l'area risultante dalla superficie di inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di mt 2.50 oppure di mt 7.00 su ciascun lato, a seconda che trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici, purchè non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L'area insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell'edificio, in corso d'opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione; 4) St ( Superficie territoriale ) Per superficie territoriale, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione territoriale (Ut), si intende un'area, non inferiore alla superficie minima di intervento o comunque individuata graficamente nelle tavole dello strumento urbanistico, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria, oltre ad eventuali aree di rispetto od aree destinate ad opere di urbanizzazione generale a servizio dell'area stessa. La superficie territoriale, comunque va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità primaria prevista dallo strumento urbanistico e al lordo delle strade esistenti o previste, interne all'area ed a diretto servizio degli insediamenti interessati, come pure delle altre aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria o secondaria. La superficie territoriale è espressa in mq. Norme Tecniche di Attuazione pagina 28

29 5) C ( Comparto di attuazione ) Per comparto di attuazione si intende l'unità di intervento urbanistico corrispondente alla superficie territoriale di un ambito soggetto ad intervento urbanistico unitario. 6) Sf ( Superficie fondiaria ) Per superficie fondiaria, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf), si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale (St) deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) ed altre eventuali superfici come previsto al punto 1) non direttamente utilizzabili ai fini de processo edilizio. In pratica si individua come la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o dai confini di proprietà e corrispondente al lotto da asservire alla costruzione che non può essere inferiore al minimo se stabilito nel piano urbanistico. La superficie fondiaria si esprime in mq. 7) S1 ( Superficie per opere di urbanizzazione primaria ) E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade interne all'area, delle superfici destinate a parcheggi e a spazi di sosta e distribuzione, esclusi quelli di urbanizzazione secondaria, nonchè ad altri eventuali spazi destinati alle reti e alle centrali tecnologiche al servizio dell'area e delle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c dell'art.3 del D.M n ) S2 ( Superficie per opere di urbanizzazione secondaria ) E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell'art. 3 del D.M e della legge del n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende, quindi, gli spazi destinati ai servizi scolastici fino all'obbligo, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e per lo sport, nonchè gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria ai sensi del punto d) dell'art. 3 del D.M. del n La S2 è espressa in mq. 9) Sm ( Superficie minima di intervento ) Superficie minima richiesta dalle norme di zona per la superficie fondiaria di ogni intervento edilizio diretto o,per la superficie territoriale di ogni intervento urbanistico unitario. 10) Ut ( Indice di utilizzazione territoriale ) Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie edificabile dei fabbricati (Se) e la superficie territoriale. L'Ut è espressa in mq/mq. 11) Cu ( Carico urbanistico ) Per carico urbanistico si intende l'impegno complessivamente indotto sul sistema delle infrastrutture e dei servizi da parte delle attività insediate o da insediare. Norme Tecniche di Attuazione pagina 29

30 12) Ci ( Capacità insediativa ) Per capacità insediativa si intende la superficie edificabile, complessivamente realizzabile, all'interno di un comparto di attuazione o nell'ambito di un singolo lotto. Nel caso delle zone residenziali può anche essere misurata in abitanti insediabili, e nel caso di zone produttive, in addetti insediabili. 13) Ui ( Unità immobiliare ) Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere a specifiche funzioni (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano etc.). 14) Un.f ( Unità fondiaria ) Si intende per unità fondiaria l'entità edilizia contenente una o più unità immobiliari configuratesi dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale, come immobile a se stante anche se costruito in aderenza. 15) Se (Superficie edificabile) E' la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori e entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso; essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale dei muri. Rimangono tuttavia esclusi dal computo della superficie edificabile: vano scala, vano ascensori, vano montacarichi, locali a servizio delle abitazioni (garage, cantine, fondaci, ecc. se realizzati al piano interrato o seminterrato), locali tecnologici ed impianti (centrale termica, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, ecc.) verande ai piani diversi dal piano terra entro i limiti del 20% dell'area occupata dall'edificio (Ao), gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, ed almeno aperti su due lati consecutivi anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, entro i limiti del 40% dell'area occupata dall'edificio (Ao). Quest ultima limitazione, riferita ai porticati a piano terra, non si applica agli edifici ad esclusivo uso industriale e ad edifici ad esclusivo uso artigianale realizzati nelle zone produttive di cui agli artt. 32.1, 32.3, 32.4 qual ora detti porticati siano funzionali al ciclo produttivo. i locali a piano terra purchè di altezza non superiore a mt 2.60 o, in alternativa, quelli interrati, anche se parzialmente (purchè l'altezza media delle pareti fuori terra, da misurarsi dalla linea di sistemazione esterna del terreno o dei marciapiedi all'intradosso del solaio, sia inferiore a mt 2.60) ed a condizione che siano destinati (come pertinenze) a ripostigli, cantine, garages e simili, entro il limite di superficie utile abitabile residenziale e/o a diversa destinazione (direzionale, commerciale, turistica etc.). La superficie edificabile (Se) calcolata per i corrispondenti tipi edilizi e divisa per la superficie fondiaria (Sf) di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria: Norme Tecniche di Attuazione pagina 30

31 Se Uf = Sf i sottotetti non utilizzabili secondo le norme del presente regolamento. 16) Sf (Superficie fondiaria) E' la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o dai confini di proprietà e corrispondente al lotto da asservire alla costruzione che non può essere inferiore al minimo se stabilito nel piano urbanistico; 17) Uf (Indice di utilizzazione fondiaria) Esprime la massima superficie edificabile dell'edificio (Se espressa in mq) per ogni mq di superficie fondiaria (Sf); 18) Us (Indice di utilizzazione del suolo) Esprime il rapporto tra area occupata dalla costruzione (Ao) e la superficie fondiaria di pertinenza (Sf) o comunque impegnata ai fini piano volumetrici per la costruzione della stessa; 19) If (Indice di fabbricabilità fondiaria) Esprime il volume massimo lordo di costruzione (V espresso in mc) realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria; 20) V (Volume edificabile) E' il volume calcolato moltiplicando le Se, così come determinata nel precedente unto 4), per l'altezza lorda dei relativi piani, misurata dal pavimento all'estradosso del solaio sovrastante, per i piani normali e all'intradosso del solaio di copertura per l'ultimo piano abitabile; 21) Sua (Superficie utile abitabile) E' la superficie equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità del 60% tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre, scale interne, logge e balconi; 22) Susa (Superficie utile di servizi e accessori) Nell'edilizia abitativa la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre. Sono servizi e accessori: Norme Tecniche di Attuazione pagina 31

32 cantine, soffitte, locali motore ed ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed eventuali altri locali allo stretto servizio della residenza; autorimesse singole o collettive; androni d'ingresso e porticati liberi; logge e balconi. 23) Sc (Superficie coperta) La superficie coperta degli edifici, espressa in metriquadrati, è data dalla massima proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda e simili. 24) P (Numero dei piani) E' il numero dei piani abitabili o agibili che contribuiscono a determinare la superficie edificabile così come definita nel precedente punto 4). 25) H (Altezza della costruzione): 1. le altezze degli edifici non devono superare i massimi (come media ponderata) prescritti dalle norme del P.R.G o del Piano attuativo. 2. eventuali deroghe per edifici pubblici o di uso pubblico sono ammesse nel rispetto dell'art. 64 della L.R.18/83 3. le altezze sono calcolate per ciascun fronte dell'edificio a partire dalla quota del marciapiede antistante la fronte medesima o del terreno a sistemazione avvenuta. 4. per gli edifici con copertura piana o a terrazza le altezze si misurano all'intradosso dell'ultimo solaio abitabile. 5. Fanno eccezione i volumi tecnici strettamente indispensabili, comprendenti cabine idriche, bucatoi, vano motore degli ascensori, scale, stenditoi a giorno e impianti tecnologici a servizio dell'edificio e gli attici (come da norma riguardante i sottotetti abitabili) parapetti di protezione delle coperture piane non possono avere altezza superiore a mt 1.20, maggiorazioni derivanti dalla creazione di accessi carrabili o pedonali al piano interrato o seminterrato, scivolo di accesso al piano interrato o seminterrato; 6. per gli edifici su terreno in pendio l'altezza massima è calcolata assumendo come riferimento la quota del piano ideale orizzontale passante per il punto medio delle intersezioni delle fronti sul terreno. 7. per pendii di dislivello compreso entro mt. 1,50 l'altezza dell'edificio deve essere misurata sul fronte principale (cioè in prossimità dell'ingresso princiaple e pedonale dell'edificio) 8. Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio (acclività superiore a 50%) non può sviluppare una superficie edificabile fuori terra maggiore di quelli realizzabili sullo stesso terreno se pianeggiante e non può eccedere il numero dei piani consentiti. Norme Tecniche di Attuazione pagina 32

33 9. Arbitrari abbassamenti del piano di spiccato delle costruzioni a fini di aumenti di superfici edificabili sono da configurarsi come vere e proprie infrazioni edilizie e come tali da perseguire a norma di legge. 10. l'altezza dell'edificio nel caso in cui i due fronti (X e Y) prospettanti strade e/o terreni a quote differenti (comunque con dislivello inferiore o pari a mt.1.50 ) va sempre riferita al fronte X. Esemplificazione grafica 11. nel caso in cui il valore del dislivello tra i fronti (X e Y) sia maggiore di mt l'altezza del fronte X deve essere aumentata del valore A/2. Esemplificazione grafica 12. per gli edifici coperti con tetto le altezze si misurano: a) in corrispondenza dell'intradosso dell'ultimo piano nel caso in cui : - il piano d'imposta della falda non superi l'altezza di cm 30 rispetto al piano di calpestio del sottotetto; -l'altezza netta interna,misurata come distanza tra colmo e piano di calpestio, non risulti superiore a metri 3.00; -le falde della copertura abbiano una pendenza max inferiore al 40%; - sono consentiti abbaini nella misura di 1/3 della falda Norme Tecniche di Attuazione pagina 33

34 Esemplificazione grafica Nel caso che tutte e due le prescrizioni non siano rispettate, la superficie abitabile sarà calcolata al 60% Nel caso di più tetti articolati su più falde di pendenza variabile tali da configurare almeno un vano abitabile di mq 9 (H=media 2.40) nel sottotetto, l'altezza si misura al colmo di copertura. 26) Distanze tra edifici e dai confini a) sono le distanze minime intercorrenti tra fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà e dal ciglio stradale e si misurano partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o balconi chiusi), dalla proiezione orizzontale dei medesimi; b) gli aggetti dei balconi aperti e delle logge devono rispettare le distanze previste nel Codice Civile (art. 905) c) nel caso di fronti non paralleli alla linea di confine la distanza va misurata dai punti più vicini; d) le distanze minime tra fabbricati devono rispettare i disposti dell'art. 9 del D.M n Salvo diversa disposizione attuativa nella pianificazione di dettaglio; per gli interventi sul patrimonio edilizio vanno mantenute distanze tra gli edifici non inferiori a quelle preesistenti; I distacchi dei nuovi edifici, da pareti di edifici esistenti sono fissati in 2/3 dell'altezza dell'edificio da realizzare con un minimo di metri 6,00. per gli edifici di nuova costruzione realizzati con intervento diretto è prescritta una nuova distanza minima tra pareti finestrate pari all'altezza dell'edificio più elevato, comunque non inferiore a mt 10; Norme Tecniche di Attuazione pagina 34

35 e) Per le distanze dalle strade ci si attiene a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. del n 495 e successive modifiche ed integrazioni; f) nella realizzazione di complessi edilizi su aree di nuovo impianto, quando tra due fabbricati risulti interposta una strada destinata al traffico veicolare, con esclusione delle strade a fondo cieco, la distanza tra i fabbricati deve essere uguale alla larghezza della sede stradale incrementata di: mt 5 per lato in caso di strade di larghezza inferiore a 7 mt; mt 7.50 per lato in caso di strade di larghezza compresa tra 7 e 15 mt; mt 10 per lato in caso di strade con larghezza superiore a 15 mt; g) qualora le distanze come sono definite risultino inferiori all'altezza del fabbricato più elevato, va aumentato il distacco dal ciglio stradale sino ad ottenere una distanza tra gli edifici almeno pari all'altezza del fabbricato più elevato; h) nelle aree edificate ed urbanizzate, interne agli abitati, il P.R.G. ed i piani attuativi possono stabilire, in considerazione dello stato di fatto e della disposizione degli edifici esistenti, allineamenti su fronte strada anche lungo il ciglio stradale purchè non si procuri intralcio o difficoltà alla circolazione veicolare e siano rispettati distacchi tra edifici pari all'altezza del fabbricato più elevato e comunque non inferiori a mt 10 salvo prescrizioni di dettaglio attuativo; i) le distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà non devono essere inferiori a mt 5; j) E' ammessa una distanza di metri 1,50 da aree destinate a verde, parchi e giardini; k) E anche ammissibile la costruzione a distanze inferiori o sul confine di proprietà secondo le seguenti modalità e nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate: in aderenza ad edificio esistente, ma senza appoggio al muro della proprietà confinante (art. 877 C.C.); con comunione del muro di confine, previa richiesta al confinante, pagamento dell'opera o del terreno utilizzati, esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicinato (art. 874 C.C.); con semplice innesto nel muro confinante, previo pagamento della indennità di cui all'art. 876 del C.C.; l) il piano interrato puo essere edificato a confine; m) la distanza tra pareti finestrate di edifici prospicienti fissata in mt 10; n) per edifici di altezza superiore a mt 10 la distanza deve essere almeno pari all'altezza dell'edificio più elevato; o) negli edifici con pareti parzialmente fronteggianti agli estremi le parti delle pareti non finestrate possono trovarsi a distanza inferiore a 10 mt; p) nel caso di facciate con direttrici non parallele la distanza tra pareti finestrate da considerare è quella definita dalle proiezioni dello spigolo di un edificio sulla facciata dell'altra; q) non costituisce però distanza la parte della facciata non proiettante; Norme Tecniche di Attuazione pagina 35

36 27) Vl (Visuale libera) Esprime il rapporto minimo mt/mt ammissibile tra il distacco delle varie fronti del fabbricato dai confini di proprietà, dai cigli stradali e dai confini urbanistici e l'altezza delle fronti stesse; 28) Sc (Superficie coperta) La superficie coperta degli edifici espressa in mq è data dalla massima proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda e simili; 29) Q (Rapporto massimo di copertura) Rappresenta il rapporto massimo ammissibile, in percentuale, tra superficie coperta e la superficie fondiaria; 30) Lunghezza massima dei prospetti. E' la più lunga proiezione di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea; 31) Allineamento. E' la linea lungo la quale deve sorgere l'edificazione. Tale linea di edificazione è obbligatoria nel caso che ciò sia previsto dalle norme e dai grafici dello strumento urbanistico generale o attuativo, è facoltativa e rappresenta quindi il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio al quale ci si riferisce (strada, piazza etc.) nel caso di nessuna indicazione in merito. In questo secondo caso l'allineamento sul fronte strada, piazza etc. è rappresentato dalla linea di edificazione esistente ed è determinato secondo specifici casi dal: prolungamento sul lotto da edificare, della parete, prospettante tali spazi, di edifici esistenti sul lotto adiacente a quello dove deve sorgere l'edificio, congiungimento dei due punti più avanzati di edifici esistenti sullo stesso lato del lotto da edificare; In ogni caso comunque la distanza minima del nuovo edificio dalla strada, piazza etc. non può essere inferiore a quella minima, attualmente esistente, degli altri edifici considerati per la determinazione dell'allineamento; 32) Spazi interni di edifici. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro delle aree medesime e che hanno distanze tra pareti frontistanti inferiori a quelle ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono classificati nei seguenti tipi: a) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt 6 e pareti circostanti di altezza non superiore a mt 4,00; 33) Loggia e veranda. Norme Tecniche di Attuazione pagina 36

37 - Loggia: locale o serie di locali adiacenti e non divisa da pareti trasversali, posti ai piani superiori, caratterizzati dall avere almeno una delle pareti maggiori assai aperta verso l esterno tramite una serie di finestre molto avvicinate, una serie di arcate, un colonnato. Veranda: terrazza o loggia, di solito chiusa da vetrata, lungo uno o più lati di un edificio. Norme Tecniche di Attuazione pagina 37

38 Art. 26 DISTINZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME Ai fini dell'applicazione delle presenti norme il territorio comunale viene così suddiviso : ZONA A - INSEDIAMENTO DI ANTICA FORMAZIONE coincidente con il Centro Storico; ZONA B - INSEDIAMENTI DI RECENTE FORMAZIONE coincidenti con le aree residenziali di completamento totalmente o parzialmente edificate e/o urbanizzate; ZONA C - INSEDIAMENTI DI NUOVO IMPIANTO coincidenti con le aree residenziali di nuova edificazione da destinare all'edilizia privata e all'edilizia economica e popolare; ZONA D - AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E DIREZIONALI; ZONA E - TERRITORIO AGRICOLO - PRODUTTIVO; ZONA F - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE. Tutte le zone sono suddivise in sottozone e sono indicate nelle planimetrie del P.R.G. mediante differenti campiture. Norme Tecniche di Attuazione pagina 38

39 Art. 27 INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE - ZONA "A" - CENTRO STORICO Negli elaborati del P.R.G. la zona è stata individuata con apposita perimetrazione ed interessa i centri storici e i nuclei antichi. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 e 3 della L.457/78,la perimetrazione di cui sopra ha valore di "individuazione delle zone" ove, per le condizioni di degrado (art. 28 della L.R. 18/83),si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonchè di ambito e/o area. Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali costruzioni, la distanza tra edifici non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra i fabbricati preesistenti. Gli interventi consentiti sono quelli disciplinati dall art. 27 della L. 457/78 con relative modalità e condizioni. Per gli edifici vincolati è necessario il parere preventivo della sovraintendenza ai monumenti ZONA "A"- DESTINAZIONI D'USO Nella zona individuata sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: a) residenza; b) servizi sociali; c) istituzioni pubbliche statali e rappresentative; d) sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali; e) strutture sanitarie; f) attrezzature a carattere religioso e oratoriale; g) commercio al dettaglio (negozi),attività di ristoro, pubblici esercizi, pensioni, alberghi; h) uffici pubblici e privati; i) artigianato di servizio (parrucchiere, barbiere, sartorie ecc.),nonchè attività artigianali, limitatamente al mantenimento delle superfici esistenti alla data di adozione, con esclusione di quelle con lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose, maleodoranti e comunque incompatibili con il carattere residenziale della zona perimetrata. Sono comunque da escludersi e da eliminarsi: a) attività di commercio all'ingrosso di ogni genere; b) deposito e negozi necessitanti per l'approvvigionamento di mezzi di trasporto pesanti. Sono tassativamente escluse le attività di allevamento, anche di uso domestico, quali stalle, scuderie, porcilaie, pollai ecc. ed ogni altra simile attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona. Norme Tecniche di Attuazione pagina 39

40 Art. 28 INSEDIAMENTI DI RECENTE FORMAZIONE - ZONA "B" - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO Sono zone che presentano per lo più una edificazione recente ed in atto nelle quali esistono ancora capacità edificatorie. Le destinazioni d'uso consentite nelle zone "B" sono le seguenti: - residenze, alberghi e pensioni, bar, ristoranti ed altre attrezzature di ristoro, negozi al minuto e all'ingrosso, esercizi commerciali ingegnere, esercizi pubblici; - attrezzature private e servizi d'interesse cittadino, uffici pubblici e privati (rappresentanza, studi professionali ecc.),attrezzature private per prestazioni di servizi, sedi di società, banche, assicurazioni, consorzi ecc., sedi di attività culturali, sociali, assistenziali, sedi di partiti, sindacati, organizzazioni di massa, associazioni connesse con la residenza. Magazzini, garages e officine a carattere artigianale ed ogni altra attività connessa alla residenza. Ad eccezione di alberghi e pensioni, tutte le attività complementari alla residenza, come sopra elencati, sono consentiti entro il limite massimo del 30% della superficie edificabile ammissibile. Da queste zone sono escluse: industrie, ricoveri per animali, laboratori artigianali con lavorazioni dichiarate moleste. E' consentito mutare la destinazione d'uso totale o parziale dei fabbricati esistenti, realizzati legittimamente, solo in caso di adeguamento alle destinazioni previste nel presente articolo. Eventuali destinazioni d'uso, presenti prima dell'adozione del P.R.G., in contrasto con quelle ammesse possono essere conservate purchè non producano effluenti liquidi e gas nocivi, rumori ed odori molesti non compatibili in un ambiente prevalentemente residenziale e comunque possono essere adeguati con misure tecnologiche. Sono comprese nelle zone aree quasi interamente edificate, con densità edilizia fondiaria relativamente modesta, con costruzioni di tipo isolato; ove si intenda conservare le caratteristiche insediative e tipologiche, sono consentiti interventi di ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati tramite intervento edilizio diretto oppure unitario esteso a più proprietà limitrofe quando si vuole rideterminare un nuovo organismo edilizio e particellare. Per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione lungo le principali strade urbane, deve rispettarsi l'allineamento medio prevalente tra incroci successivi e l'allineamento su fronte strada anche lungo il ciglio stradale, purchè non si procuri intralcio o difficoltà alla circolazione veicolare. Per la superficie da destinare a parcheggio all'interno dei lotti si fa esplicito richiamo a quanto previsto nelle norme urbanistiche edilizie e per gli edifici esistenti, sprovvisti di autorimessa, potrà essere consentita all'interno dell'area di proprietà la costruzione di autorimesse secondo le modalità dell'art. 9 della L. 122/89. La distanza tra gli edifici sono quelle previste nelle norme urbanistiche edilizie ed in particolare sono consentiti i seguenti distacchi: è ammessa una distanza dai confini urbanistici relativi ad aree destinate a verde, parchi e giardini sino ad un minimo di 3 ml. E' ammissibile la costruzione sul confine di proprietà, secondo le seguenti modalità e nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate: - in aderenza ad edificio esistente, ma senza appoggio al muro della proprietà confinante (art. 877 c.c.); - con comunione del muro di confine, previa richiesta al confinante, previo pagamento dell'opera e del terreno utilizzati ed esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicino (art. 874 c.c.); - con semplice innesto al muro del confinante, previo pagamento della indennità di cui all'art. 876 del c.c.; - quando vi è accordo tra i proprietari confinanti è ammessa una distanza inferiore dell'intervento dai confini di proprietà, ferme restando le distanze assolute stabilite tra i fabbricati. In caso di eventuali discordanze tra la cartografia di P.R.G. e lo stato reale dei luoghi, fa fede il rilievo dello stato di fatto da allegarsi alla domanda di rilascio della concessione a costruire. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con le modalità di seguito elencate. Norme Tecniche di Attuazione pagina 40

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