LE NORMATIVE EUROPEE E LA LORO VALENZA LE NORME DI BUONA TECNICA LE DIRETTIVE DI PRODOTTO

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1 LE NORMATIVE EUROPEE E LA LORO VALENZA LE NORME DI BUONA TECNICA LE DIRETTIVE DI PRODOTTO Trento 08 aprile 2010 stefano@armprocess.com - N 1 / 39 DEFINIZIONI conformità: Soddisfacimento di un esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente (ISO 9000:2005) non conformità: Mancato soddisfacimento di... (ISO 9000:2005) difetto: Un prodotto si definisce difettoso (art. 5 D.P.R. 224/1988) quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare tenuto conto di tutte le circostanze fra cui: le istruzioni e le avvertenze fornite, l uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato prodotto per uso strutturale (circolare attuativa DM ): qualsiasi materiale o prodotto che consente ad un Opera, ove questo è incorporato, di soddisfare il requisito essenziale n.1 Resistenza meccanica e stabilità della Direttiva prodotti da costruzione (89/106/CEE) N 2 / 39

2 DEFINIZIONI (segue) Art Codice del consumo D.LGS , N.206 c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; Art Codice del consumo D.LGS , N.206 d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti N 3 / 39 LE NORMATIVE EUROPEE E LA LORO VALENZA N 4 / 39

3 ALCUNI CONCETTI CHIAVE Regolamento: regolamentazione cogente in tutti gli Stati Membri alla data della sua entrata in vigore e prevale sulle regolamentazioni nazionali in contrasto con il regolamento Direttiva: la Direttiva stabilisce gli obiettivi da raggiungere, ogni Stato Membro (indicato come destinatario), alla data prevista, dovrà recepire le indicazioni della Direttiva all interno delle regolamentazioni nazionali (stabilendo come raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva) Decisione: è obbligatoria solo per i soggetti a cui è notificata Raccomandazione: non è mai obbligatoria, è un orientamento / indicazione Il Nuovo Approccio, indicato dal Consiglio Europeo nella Decisione del , ha lo scopo di creare una nuova strategia per definire le Direttive Europee, tenendo conto delle legislazioni degli Stati Membri e delle norme internazionalmente riconosciute Armonizzazione Le Direttive di Nuovo Approccio hanno lo scopo di ridurre le barriere tecniche al commercio all interno del Mercato Economico Europeo, pur garantendo degli idonei standard di salute e di sicurezza N 5 / 39 FUNZIONAMENTO DIRETTIVE NUOVO APPROCCIO N 6 / 39

4 LA MARCATURA CE È UN MARCHIO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO ALLA/E DIRETTIVA/E DI RIFERIMENTO CE Conformity Expectancy LA MARCATURA CE PUO ESSERE PARAGONATA AD UNA PATENTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO SUL MERCATO EUROPEO LA MARCATURA CE DEVE ESSERE INTESTATA A CHI IMMETTE PER PRIMO IL PRODOTTO SUL MERCATO EUROPEO (ES: IMPORTATORE) O A CHI SI PRESENTA COME PRODUTTORE LA MARCATURA CE NON RIGUARDA LA POSA IN OPERA DEL PRODOTTO N 7 / 39 RUOLO DEGLI STATI MEMBRI Uno Stato Membro non può limitare o bloccare la libera circolazione di prodotti correttamente Marcati CE Ma ogni Stato Membro è sovrano nello stabilire le caratteristiche delle Opere realizzate sul proprio territorio Art. 4.2 della CPD: Gli Stati Membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo V e la procedura prevista nel capitolo III Essendo le Direttive di Nuovo Approccio recepite in regolamentazioni nazionali, vi possono essere caratteristiche dei prodotti diversamente applicabili nei singoli Stati Membri N 8 / 39

5 CAPITOLO 11 DM I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: - identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; - qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; - accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. In particolare, per quanto attiene l identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi N 9 / 39 CAPITOLO 11 DM A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE Prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE; N 10 / 39

6 CAPITOLO 11 DM C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. N 11 / 39 LE NORME DI BUONA TECNICA N 12 / 39

7 LE SPECIFICAZIONI TECNICHE 1. Norma Tecnica: documento tecnico volontario che definisce le caratteristiche di un prodotto, processo o servizio secondo lo stato dell'arte tecnico/tecnologico (il massimo della conoscenza applicabile al momento). La stessa è definita dalla Direttiva Europea 98/34/CE e deve essere approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa 2. Regola Tecnica: documento tecnico obbligatorio che definisce le caratteristiche di un prodotto, processo o servizio. In Italia le regole tecniche possono essere emesse o dal nostro legislatore, quali: Leggi, Decreti o dal legislatore europeo, quali: Regolamenti. Se una norma tecnica viene citata dal legislatore diventa cogente 3. Norma Armonizzata: Norma Tecnica predisposta dal CEN e/o dal CENELEC a seguito di un mandato formale della Commissione Europea, al fine di soddisfare i Requisiti Essenziali della Direttiva di Nuovo Approccio a cui fa riferimento il mandato. Il riferimento della norma viene pubblicato sulla GUUE. Il produttore può Marcare CE il prodotto attraverso la presunzione di conformità N 13 / 39 VOLONTARIETA ED OBBLIGATORIETA DOCUMENTI TECNICI ACCOMPA- GNATORI Volontarie Le informazioni contenute possono essere Attengono ad aspetti qualitativi scelti dal produttore in riferimento al posizionamento scelto per il proprio prodotto (NORMA TECNICA) Un documento li può riportare entrambi Obbligatorie Norma Armonizzata solo per prodotti da costr. Attengono ad aspetti cogenti a cui il prodotto è soggetto, per il suo utilizzo previsto, nel luogo in cui è commercializzato (REGOLA TECNICA) N 14 / 39

8 CHE DOCUMENTAZIONE RICHIEDERE 1. PRODOTTI MARCATI CE: presenza della Marcatura CE accompagnatoria e richiedere attestazione di conformità per ogni prodotto verificare corrispondenza alle procedure imposte (N organismo notificato, riferimenti norma ) 2. PRODOTTI SOGGETTI ALLE NTC: qualificazioni secondo quanto richiesto dalle NTC (certificazione sistema di gestione, deposito presso il Servizio Tecnico Centrale ) 3. ALTRO: schede tossicologiche, certificazioni volontaria N 15 / 39 TIPOLOGIA DI SOGGETTI INTERESSATI Prove su prodotti Marcati CE: laboratori notificati ad eccezione della CPD per i sistemi 4, 2 e 2+ Prove su prodotti strutturali non soggetti alla Marcatura CE: laboratori ufficiali secondo la Legge 1086/1971 (DPR 380/2001), come ad esempio i laboratori delle università Certificazioni ISO: organismi accreditati presso gli organismi di accreditamento (in Italia il Sincert, Germania il Dar) N 16 / 39

9 LE DIRETTIVE DI PRODOTTO N 17 / 39 DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE Il riferimento legislativo è la Direttiva 89/106/CEE o CPD (Construction Product Directive) recepita in Italia dal D.P.R. 246/1993 La CPD ha l obiettivo di ridurre le barriere tecniche al commercio dei prodotti da costruzione, permettendone la libera circolazione se Marcati CE (Art.6 della CPD) La CPD è quindi allineata con il principio di libera circolazione stabilito nel Nuovo Approccio, ma non è una Direttiva di Nuovo Approccio Anche la CPD definisce i Requisiti Essenziali da soddisfare e rimanda alle Specificazioni Tecniche le modalità per soddisfarli Ma per la CPD, a differenza delle altre Direttive di Nuovo Approccio, le Specificazioni Tecniche sono cogenti, il produttore non ha la possibilità di applicare modalità alternative per il rispetto dei Requisiti Essenziali Inoltre la CPD specifica i Requisiti Essenziali applicabili alle Opere e non ad uno specifico prodotto N 18 / 39

10 L ALLEGATO ZA DELLE hen PER LA CPD È la parte cogente della Norma Armonizzata, è un appendice Informativa e non Normativa ; in quanto non contiene aspetti attinenti alla normazione, ma informativi rispetto alla Marcatura CE secondo la CPD Definisce quali punti della Norma Armonizzata sono obbligatori per la Marcatura CE (fatto salvo eventuali modifiche apparse in OJ) Fornisce la corrispondenza tra i Requisiti Essenziali della CPD e i contenuti della norma (ZA.1) CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PRODOTTO Ogni caratteristica essenziale se riportata significa che è cogente (o meglio lo era al tempo dell approvazione) in almeno uno Stato Membro Riporta il Sistema di Attestazione della Conformità (AoC) scelto per il prodotto descritto nella Norma Armonizzata (ZA.2) Descrive le caratteristiche da riportare sulla Marcatura CE e le relative prescrizioni (ZA.3) N 19 / 39 AREA DI MERCATO AREA ISTITUZIONALE OBBLIGATORIO Mandati al CEN / CENELEC Norme Armonizzate Per i sistemi 3, 1, 1+ Laboratorio Notificato Direttiva 89/106/CEE Requisiti Essenziali Documenti Interpretativi (dei Requisiti Essenziali) Produttore Prove iniziali di tipo Sistema di controllo di fabbrica Dichiarazione di conformità del produttore Marcatura CE Accompagnatoria OPERE PRODOTTI Mandati all EOTA ETAG Istanza ad AB per ottenimento ETA Per i sistemi 2, 2+, 1, 1+ Organismo Notificato Introduzione sul Mercato VOLONTARIO N 20 / 39

11 LA MARCATURA CE ACCOMPAGNATORIA La Marcatura CE che accompagna il prodotto da costruzioni deve essere sul prodotto stesso, su un etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano (art.4.6 della CPD) Essa deve essere presentata ad ogni consegna del prodotto da costruzione Riporta le caratteristiche effettive del prodotto, a seguito di prove e controlli Nessun soggetto professionale all interno della filiera (distributore, venditore, installatore ) può ritenersi esonerato dal verificare almeno la rispondenza formale della Marcatura CE La Marcatura CE è così composta: N 21 / 39 LA MARCATURA CE ACCOMPAGNATORIA Finezza/granulometria Massa volumica dei granuli Composizione/contenuto Cloruri Solfati solubili in acido Zolfo totale Pulizia Stabilità di volume Ritiro per essiccamento Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria Any Co Ltd, PO Box 21, B CPD-0456 EN 12620:2003 Aggregati per calcestruzzo Valore dichiarato Valore dichiarato Valore dichiarato Categoria Passa/non passa rispetto al valore di soglia Passa/non passa rispetto al valore di soglia Passa/non passa rispetto al valore di soglia Valore dichiarato (% passante in massa) (Mg/m3) (% C ) (per esempio AS0,2) (% S ) (% passante, % in massa, MB, SE ) (% ritiro per essiccamento) (aspetto visivo, fessurazione o disintegrazione visiva) Logo CE, di dimensione non inferiore a 5 mm, mantenendo inalterate le proporzioni Nome del produttore che immette il prodotto sul mercato Ultime due cifre dell anno di affissione della Marcatura CE N dell Organismo Notificato CPD N del certificato emesso dall Organismo Notificato (AoC 1+, 1 e 2+) La norma di riferimento Identificazione del prodotto I valori delle caratteristiche essenziali del prodotto o NPD Rilascio di altre sostanze pericolose decreto X AA/nn - (anno-mesegiorno) N 22 / 39

12 L ATTESTATO DI CONFORMITA A seconda del Sistema di Attestazione della Conformità il produttore dovrà avere un Attestato di Conformità del prodotto Marcato CE: AoC 1+ e 1: Certificato di Conformità del prodotto da costruzione emesso da un Organismo Notificato per la CPD AoC 2+, 2, 3 e 4: Dichiarazione di Conformità del prodotto da costruzione emessa dal fabbricante (nel quale si riporta il riferimento dell eventuale Organismo Notificato che è intervenuto nel processo di Marcatura CE AoC 2+, 2 e 3) N 23 / 39 CHE DOCUMENTAZIONE RICHIEDERE La La Marcatura CE CE non non e e il il documento fondamentale da da richiedere. Lo Lo e e bensì l Attestato di di Conformità (certificazione o dichiarazione) del del prodotto L Attestato di Conformità deve essere richiesto, non viene inviato automaticamente Deve essere scritto nella lingua del paese in cui si immette il prodotto Questo è il documento che responsabilizza legalmente il produttore per il rispetto dei Requisiti Essenziali stabiliti dalla CPD N 24 / 39

13 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA AoC 4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE DEL COSTRUTTORE Manufacturer s CE Declaration of Conformity NOME FABBRICANTE CON INDIRIZZO dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti riportati nel presente documento: ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE. Soddisfano i requisiti essenziali richiesti dalla Direttiva: 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 e successive modificazioni, recepita in Italia dal D.P.R. 246 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni; in quanto prodotti in conformità all allegato ZA della seguente Norma Tecnica Armonizzata: RIFERIMENTO DELLA NORMA TECNICA ARMONIZZATA. Secondo il Sistema di Attestazione della Conformità (AoC) 4 (Allegato III.2.ii terza possibilità della Direttiva 89/106/CEE). I valori delle Caratteristiche Essenziali sono le seguenti: ELENCO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI CON I RELATIVI VALORI (O NPD SE APPLICABILE) La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l apposizione della Marcatura CE sul Prodotto o su i suoi documenti allegati. LUOGO, DATA NOME E FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N 25 / 39 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA AoC 2+ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE DEL COSTRUTTORE Manufacturer s CE Declaration of Conformity NOME FABBRICANTE CON INDIRIZZO dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti riportati nel presente documento: ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE. Soddisfano i requisiti essenziali richiesti dalla Direttiva: 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 e successive modificazioni, recepita in Italia dal D.P.R. 246 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni; in quanto prodotti in conformità all allegato ZA della seguente Norma Tecnica Armonizzata: RIFERIMENTO DELLA NORMA TECNICA ARMONIZZATA. Secondo il Sistema di Attestazione della Conformità (AoC) 2+ (Allegato III.2.ii prima possibilità comma a) e b) della Direttiva 89/106/CEE). Il certificato dell ispezione iniziale della fabbrica e del processo di controllo della stessa sono stati eseguiti dall Organismo Notificato NOME E N NOTIFICA DELL ORGANISMO NOTIFICATO. La sorveglianza continua del controllo del processo di fabbrica è eseguita dall Organismo Notificato sopra indicato. I valori delle Caratteristiche Essenziali sono le seguenti: ELENCO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI CON I RELATIVI VALORI (O NPD SE APPLICABILE) La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l apposizione della Marcatura CE sul Prodotto o su i suoi documenti allegati. LUOGO, DATA NOME E FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N 26 / 39

14 CERTIFICATO DI CONFORMITA AoC 1+ N 27 / 39 N 28 / 39

15 N 29 / 39 N 30 / 39

16 N 31 / 39 N 32 / 39

17 N 33 / 39 N 34 / 39

18 N 35 / 39 N 36 / 39

19 N 37 / 39 N 38 / 39

20 N 39 / 39

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