PATTO DI NON CONCORRENZA

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1 CESSIONE DI AZIENDA (art c.c.) E PATTO DI NON CONCORRENZA (art. 2596) Durata limiti tecniche redazionali rimedi cautelari e merito CONCORRENZA SLEALE (art c.c.) 2598 n. 1 Uso di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione imitazione servile dei prodotti 2598 n. 2 Denigrazione / Appropriazione di pregi 2598 n. 3 atti contrari a correttezza professionale idonei a ledere l altrui azienda Storno di dipendenti Sfruttamento dell organizzazione altrui/storno agenti Boicottaggio Concorrenza parassitaria Rimedi Cautelari e merito

2 BENI IMMATERIALI BERSAGLIO DI AZIONI DI CONCORRENZA SLEALE/ CONTRAFFATTIVE Brevetti (nazionale, internazionale, europeo) Modelli di utilità Modelli ornamentali Marchi e altri segni distintivi (marchio nazionale e comunitario, denominazioni di origine) Software e diritto di autore

3 Tutela giurisdizionale Tribunali ordinari e Sezioni Specializzate, azioni di merito e azioni cautelari, criteri di risarcimento: il nuovo principio della retroversione degli utili Nozioni antitrust (l. 287/90) e il ruolo dell Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato Abuso di posizione dominante (L. 287/90) Abuso di dipendenza economica (art. 9 L.192/98) Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa (d.lgs. 145/2007). Pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 146/2007) Tutela giudiziaria (art. 33 L. 287/90)

4 Cessione d azienda e divieto di concorrenza Art c.c.

5 1 co.: l alienante non può: Iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta per: 1.Oggetto della nuova azienda 2.Ubicazione 3.Altre circostanze Il divieto si estende per 5 anni dal trasferimento

6 2 co.: le parti possono pattuire limiti più ampi purché: Non si impedisca ogni attività professionale dell alienante Il patto non ecceda i cinque anni dal trasferimento

7 3 co.: durata massima del patto 5 anni anche se: Le parti hanno convenuto una durata maggiore Le parti non hanno convenuto alcun limite

8 4 co.: usufrutto o affitto di azienda Il divieto vale nei confronti di: 1.Proprietario 2.Locatore ATTENZIONE: il divieto vale per tutta la durata dell usufrutto o dell affitto

9 5 co.: applicazione ad aziende agricole se: - Imprenditore agricolo (art c.c.) E possibile uno sviamento di clientela

10 Limiti contrattuali della concorrenza Art c.c.

11 1 co.: Forma scritta ad probationem Valido se limitato ad una determinata zona o attività Non può eccedere i 5 anni

12 2 co.: il patto vale per 5 anni anche se: Le parti non hanno stabilito la durata Le parti hanno stabilito una durata maggiore

13 Rimedi alla violazione del patto di non concorrenza

14 - Provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. Presupposti: Fumus boni iuris: verosimiglianza o probabilità del diritto fatto valere Periculum in mora: pregiudizio imminente ed irreparabile

15 - Contenuto del ricorso: Il 700 è tutela atipica, il suo contenuto non è predeterminato dalla legge Il ricorrente può ad es. chiedere al Tribunale un ordine di cessazione dell attività in violazione o altri provvedimenti idonei a tutelare il proprio diritto

16 Azione ordinaria di merito Accertamento della violazione del patto di non concorrenza; Risoluzione del patto per inadempimento; Risarcimento del danno ex artt e 1223 c.c.

17 Atti di concorrenza sleale Art c.c.

18 1 co.: Uso di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione I nomi o segni devono avere funzione distintiva, ovvero devono contraddistinguere la presenza dell imprenditore nel mercato, e l uso dei medesimi deve essere idoneo a creare confusione fra compratori di media capacità percettiva circa la riferibilità dei prodotti all uno o all altro imprenditore (Cass. Civ., sent. n. 1731/1990)

19 Imitazione servile di prodotti Integra gli estremi dell illecito sanzionato dall art c.c., co. 1, la condotta dell imprenditore che imita un prodotto la cui forma ha valore individualizzante e distintivo tale da renderla originale, in modo da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente (Cass. Civ., sent. n /1999)

20 La tutela non comprende gli elementi formali dei prodotti imitati che non assolvono ad una specifica funzione distintiva del prodotto ( ) (Cass. Civ., sent. n /2008) L imitazione riguarda solo gli elementi estrinseci, non quelli strutturali o funzionali (Cass. Civ., sent. n /2008) L imitazione è illecita soltanto se idonea a creare confusione con prodotti e attività del concorrente (Cass. Civ., sent. n. 9387/1994) La tutela ex art c.c., co. 1, si estende anche a prodotti non dotati di registrazione (marchio) o brevettazione, purché presentino carattere individualizzante (Cass. Civ., sent. n /2008)

21 2 co: - Diffusione di notizie o apprezzamenti su prodotti o attività di un concorrente tali da determinarne il discredito e appropriazione di pregi di prodotti o impresa altrui La configurabilità dell illecito richiede un effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone e non sussiste nelle ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell ambito di separati e limitati colloqui (Cass. Civ., sent. n /2007)

22 Costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicità menzognera, sostanziandosi in affermazioni false circa le qualità essenziali del prodotto, idonee a trarre in inganno i consumatori,sviandoli nelle scelte alternative offerte dal mercato, comportando discredito e svalutazione dei prodotti altrui (Cass. Civ., sent. n. 2020/1982)

23 Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, perché i primi tendono ad ingenerare la convinzione che i prodotti di un impresa abbiano le stesse qualità di quelli di un altra, mentre i secondi tendono a confondere l identità tra i prodotti delle due imprese (Cass. Civ., sent. n. 1310/1986)

24 3 co: - Uso, diretto o indiretto, di ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale, idoneo a danneggiare l altrui azienda

25 Storno di dipendenti L illiceità dello storno deve essere desunta dall obbiettivo che l imprenditore concorrente si propone, ovvero di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista (Cass. Civ., sent. n /2008) L animus nocendi, e cioè lo scopo di diminuire l efficienza dell impresa concorrente è l elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale (Cass. Civ., sent. n. 6194/2008)

26 Storno di dipendenti parasubordinati (Agenti): la configurabilità come atto di concorrenza sleale dipende da: Numero di agenti contattati e stornati Particolari qualità professionali Entità degli effetti subiti dall impresa oggetto di storno Metodo adottato per convincere gli agenti allo storno Destinazione degli agenti alla medesima clientela (continua)

27 Esistenza di patto di non concorrenza nel contratto di agenzia relativo anche al periodo successivo allo scioglimento del contratto (Cass. Civ., sent. n /2004)

28 Boicottaggio: Primario: diretto rifiuto di contrattare. Spesso èritenuto legittimo in quanto espressione dell autonomia d impresa (Cass. Civ., sent. n. 2634/1983) Secondario: induzione, mediante pressioni su imprenditori, alla violazione di rapporti commerciali esistenti con un determinato soggetto ovvero induzione a non stipularne in futuro. Generalmente è ritenuto contrario al dovere di correttezza (Cass. Civ., sent. n. 3010/1974). (continua)

29 Sia il boicottaggio primario, che quello secondario, tuttavia, costituiscono condotta illecita se preordinati ad estromettere un impresa dal mercato (Cass. Civ., sent. n. 2634/1983)

30 Concorrenza parassitaria : continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente, sfruttamento sistematico del lavoro e creatività altrui Per aversi concorrenza parassitaria è necessario un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui, non sussistendo in presenza di un solo atto di imitazione (Cass. Civ., sent. n. 9387/1994) La concorrenza parassitaria sussiste anche nell imitazione in un unico momento delle singole iniziative prese nel tempo dal concorrente (Cass. Civ., 1667/1988)

31 Rimedi contro la commissione di atti di concorrenza sleale ex art c.c.

32 Art c.c.

33 - Tutela inibitoria: mira ad ottenere un ordine di cessazione della condotta in violazione, se ancora in atto. Presuppone la sussistenza di un pericolo di continuazione o di ripetizione del comportamento Tutela riparatoria mira ad eliminare gli effetti della condotta sleale. Possono essere chiesti anche quando non sia più possibile chiedere l inibitoria, poiché la condotta ècessata. Tra questi si ricordano le astreintes, penalità determinate per la commissione di successive eventuali violazioni.

34 L inibitoria, così come gli altri provvedimenti, possono essere chiesti sia con azione di merito che in via cautelare. I rimedi indicati prescindono dalla valutazione in merito al dolo o colpa dell autore.

35 Art c.c.

36 - 1 co.: L autore di atti di concorrenza sleale, se agisce con dolo o colpa, è tenuto al risarcimento dei danni.

37 - 2 co.: - Il giudice può, a sua discrezione, ordinare la pubblicazione della sentenza. ( )La sanzione prescinde dal riscontro di un danno e dalla sua riparabilità mediante la pubblicazione stessa, trattandosi di sanzione distinta da quella del risarcimento del danno (Cass. Civ. 3109/1983)

38 - 3 co.: -Inversione dell onere della prova. L accertamento degli atti di concorrenza sleale presuppone la colpa in chi li ha commessi. La prova contraria è particolarmente rigorosa: non si ritengono sufficienti, ad es. il semplice accertamento dell inesistenza di marchi registrati, ditte, ragioni o denominazioni sociali (App. Milano ) né il rilascio di un autorizzazione amministrativa alla diffusione di un messaggio pubblicitario screditante (App. Firenze ).

39 Brevetto per invenzione

40 - Il brevetto per invenzione èl istituto giuridico attraverso il quale l ordinamento assicura all inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell invenzione per un certo periodo di tempo (da A.Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Quinta edizione, Giuffrè Editore)

41 La disciplina sul brevetto italiano è contenuta nel Codice della proprietà industriale (c.p.i.), (d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30)

42 - Art. 45 c.p.i.: possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni a) suscettibili di applicazione industriale : un invenzione èconsiderata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art. 49 c.p.i.)

43 b) Che abbiano il carattere della novità : un invenzione èconsiderata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (art. 46 c.p.i.)

44 c) Il carattere dell originalità un invenzione èconsiderata come implicante un attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 c.p.i.)

45 d) Che siano lecite: non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione ècontraria all ordine pubblico o al buon costume (art. 50 c.p.i.)

46 Non possono costituire oggetto di brevetto, ex art. 45 c.p.i, 2, 4 e 5 co.: le scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratore; le presentazioni di informazioni; i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale etc..

47 Durata del brevetto: 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda; il brevetto non può essere rinnovato né la sua durata prorogata (art. 60 c.p.i.); Termini diversi sono previsti da legislazioni speciali: ad es. il brevetto su topografia di semiconduttore ha durata decennale.

48 Certificati complementari di protezione: In alcuni settori del commercio (in particolare nel settore farmaceutico), tra la data di deposito della domanda di brevetto e l autorizzazione all immissione in commercio del prodotto può passare molto tempo. Con il certificato complementare di protezione, si garantisce all inventore l esclusiva sull invenzione oltre lo scadere legale del brevetto, per un tempo pari a quello intercorso tra il deposito della domanda di brevetto e la concessione dell autorizzazione all immissione in commercio.

49 - La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale (art. 61, co 3 c.p.i.)

50 Brevetto Europeo, Comunitario ed Internazionale

51 La disciplina del brevetto europeo è contenuta nella Convenzione di Monaco del 1973 (CBE); Il brevetto europeo conferisce un titolo di protezione che viene rilasciato a seguito di un procedimento unitario per tutti i paesi contraenti gestito dall Ufficio Europeo dei Brevetti, con sede a Monaco.

52 Attenzione: il brevetto europeo equivale ad un fascio di brevetti nazionali, ossia al brevetto di ciascuno degli stati aderenti alla convenzione. - ( ) Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato (art. 64 c.p.i.)

53 - Il brevetto europeo, inoltre, è soggetto alla giurisdizione di ciascuno degli stati per i quali è concesso. Il brevetto europeo deve essere distinto dal brevetto comunitario. Il brevetto comunitario, istituito con la Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975, poi sostituita dall Accordo sul brevetto comunitario del 15 dicembre 1989, non è mai entrato in vigore.

54 - La sua eventuale vigenza porterebbe alla presenza di un brevetto rilasciato ai sensi della CBE, valido in tutta la Comunità, con effetti unitari in tutto il territorio della stessa. Dal brevetto europeo e comunitario si distingue poi il brevetto internazionale; Patent Cooperation Treaty (PCT), Washington 19 giugno (L Italia ha autorizzato la ratifica con l. 26 maggio 1968 n. 260); Istituisce una procedura unitaria per accertare l esistenza di anteriorità opponibili al brevetto ed eventualmente a condurre un esame preliminare della domanda nel merito.

55 - Detta una disciplina uniforme sui requisiti di brevettabilità: industrialità, novità, carattere inventivo. Tuttavia, la brevettazione segue le regole fissate dalle normative nazionali degli stati membri.

56 Modelli di Utilità

57 - Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. ( ) Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo (art. 82 c.p.i.)

58 Il modello deve essere nuovo: il modello deve rappresentare una novità assoluta (come per le invenzioni) originale: il modello deve incrementare l utilità dell oggetto (Cass. Civ., 60/86; Cass. Civ., 62/752) - Durata: Il modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda (art. 85 c.p.i.)

59 La distinzione tra modello di utilità e brevetto per invenzione risiede in un criterio qualitativo: il modello di utilità non risolve un problema tecnico, ma agisce su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che ègiànoto; Il modello di utilità migliora un prodotto già esistente, non ne crea uno nuovo

60 Attenzione: la distinzione tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilità non è sempre facile. Per questo la legge consente il deposito contestuale di entrambe le domande: E consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte (art. 84 c.p.i.)

61 - Conversione del brevetto nullo in modello di utilità: se il brevetto viene dichiarato nullo per carenza di requisiti, può essere convertito in modello di utilità, qualora ne presenti le caratteristiche Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo (art. 76, 3 co. c.c.)

62 Disegni e Modelli

63 - Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l aspetto dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale (art. 31 c.p.i.)

64 - La registrazione avviene se il disegno /modello è nuovo: per novità si intende assenza di divulgazione del modello anteriormente alla domanda di registrazione (art. 32 c.p.i.) presenta carattere individuale: l impressione generale suscitata nell utilizzatore informato deve differire dall impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di registrazione o, se si rivendica la priorità, prima della data di quest ultima (art. 33 c.p.i.)

65 - La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso (art. 41 c.p.i.) Durata della protezione: La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione (art. 37 c.p.i.)

66 - I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli protetti ai sensi dell articolo 2, comma 1, n. 10, legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L.d.a. ), durano tutta la vita dell autore e sino al settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell ultimo dei coautori ( ) (art. 44 c.p.i.)

67 I segni distintivi: il marchio

68 Il marchio èlo strumento di identificazione dell'origine imprenditoriale di un prodotto e si manifesta in qualunque segno suscettibile di rappresentazione grafica in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione. Le combinazioni e le tonalità cromatiche purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli (simili) di un altra impresa.

69 Marchio di fatto (art c.c. e art. 12/1 b c.p.i. chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare a usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso Marchio registrato: il titolare di un marchio può ottenere l uso esclusivo dello stesso tramite il processo di registrazione dinnanzi all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

70 Per poter essere registrato come marchio il segno deve presentare i seguenti requisiti: 1.capacità distintiva o originalità, non sono ammesse indicazioni generiche né descrittive che possano essere percepite dal pubblico come elementi strutturali del prodotto; 2.novità, intesa come diversità rispetto ad altri marchi o segni distintivi sui quali un terzo vanti un diritto anteriore (di fatto o formale); (segue)

71 3. liceità, non deve essere contrario alla legge, all ordine pubblico e al buon costume non deve riprodurre stemmi e altri segni che rivestono un interesse pubblico, non deve avere carattere decettivo o ingannevole; 4. rappresentabilità grafica (marchi uditivi, marchi olfattivi)

72 Il procedimento di registrazione: (a) Soggetti legittimati a registrare un marchio: può ottenere una registrazione per marchio d impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso (art. 19/1 c.p.i.)

73 Procedimento di registrazione: Deposito della domanda presso l UIBM (delegate a ricevere le domande sono anche le le CCIIAA); l UIBM verifica la regolarità formale della domanda; l UIBM effettua un esame sostanziale sull esistenza di impedimenti assoluti ( ossia mancanza di uno dei quattro requisiti di registrabilità); pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale dei marchi d impresa e possibilità di presentare entro tre mesi dalla pubblicazione opposizione scritta.

74 Effetti della registrazione: La registrazione non sana eventuali cause di nullità del marchio che possono essere fatte valere da chiunque ne abbia interesse avanti all autorità giudiziaria ordinaria (Sezioni Specializzate). La registrazione conferisce al titolare del marchio un diritto assoluto di sfruttamento esclusivo per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di deposito della domanda e rinnovabile, anche più volte, dal titolare o dai suoi aventi causa.

75 Marchio Comunitario. Il marchio comunitario èun marchio unico, valido in tutto il territorio dell Unione Europea, registrato presso l Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di Alicante. La registrazione del marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto di utilizzazione esclusiva su tutto il territorio dell Unione.

76 Marchio internazionale II titolare di un marchio nazionale o comunitario può estenderne la tutela ai paesi (europei ed extraeuropei, tra i quali, Cina e Stati Uniti) che aderiscono all Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid, depositando una domanda di marchio internazionale presso l Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale di Ginevra (WIPO). (segue)

77 Nella domanda di marchio internazionale devono essere indicati : (i) il marchio, (ii) la titolarità, (iii) le classi merceologiche di utilizzo, (iv) gli stati in cui si chiede tutela. Il WIPO, ricevuta la domanda, la trasmette a ciascuno degli Stati richiesti che ne valutano, autonomamente, la registrabilità in base alla loro disciplina interna.

78 Il marchio internazionale non rappresenta un marchio autonomo quanto piuttosto un fascio di marchi nazionali, ciascuno dei quali è protetto in base alla disciplina del paese cui appartiene. La registrazione internazionale dura 20 anni ed è rinnovabile; nel corso dei primi 5 anni la validità del marchio internazionale dipende da quella del marchio nazionale.

79 Tutela penale del marchio Nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica segni di riconoscimento art. 473 e 474 Presupposto comune (473, comma 3, e 474, comma 4) èche siano state osservata le norma delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

80 art. 473 (m. L. 99/2009) c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni. Sanziona comma I e II con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da a euro, la condotta di chi potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali od esteri di prodotti industriali ovvero contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, nell'uno o nell'altro caso, senza concorrere nella condotta di falso, ne fa uso.

81 art. 474 (s. L. 99/2009) INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI. Si applica in via residuale, fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al 473. Il primo comma punisce con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da a euro la condotta di chi introduca nel territorio dello Stato, a fine di profitto, prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Il secondo comma, in via ulteriormente residuale, punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino ad chi, fuori dei casi precedenti, detenga per la vendita, venda o ponga in circolazione, a fine di profitto, i prodotti in questione. 474 bis Per entrambi i reati èprevista la confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono l'oggetto, il profitto, il prodotto o il prezzo. In caso di impossibilità, èprevista la confisca per equivalente (del profitto). La confisca opera anche se si tratti di beni (co. 1) di terzi, ove questi non dimostrino di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsi in difetto di vigilanza.

82 La tutela del software

83 Cos è il software? Viene definito come insieme di ordini o istruzioni da usare direttamente o indirettamente in un computer al fine di ottenere un certo risultato. (17 US Code, 101 e 117) Divieto di brevettabilità del software: la legge (art. 45 c.p.i. e art. 12 legge inventore) ne impedisce la brevettazione, per impedire la creazione di un monopolio sulle idee astratte.

84 Il software trova tutela nella legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.) ( ) sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata ( ), nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell autore (art. 1 l.d.a.)

85 Diritto allo sfruttamento dell opera: L autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l opera in ogni forma e modo, originale e derivato ( ) (art. 12 l.d.a.) Diritto alla paternità dell opera: Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell opera ( ), ed anche dopo la cessazione dei diritti stessi, l autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20 l.d.a.)

86 Durata del diritto: I diritti di utilizzazione economica dell opera durano tutta la vita dell autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 l.d.a.) Il diritto alla paternità dell opera può essere fatto valere senza limiti di tempo (art. 23 l.d.a.)

87 La tutela giurisdizionale delle opere protette

88 - Il d.lgs 27 giugno 2003, n. 168 istituisce le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d Appello - Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale (art. 3 d.lgs 168/2003)

89 Rimedi esperibili: (i) giudizio ordinario innanzi alle Sezioni Specializzate (artt. da 117 a 146 c.p.i.); (ii) azioni cautelari: sequestro, inibitoria e un particolare procedimento volto a salvaguardare le prove della contraffazione in funzione del successivo processo di merito: il procedimento per descrizione (art.161 e ss. l.d.a.)

90 Inoltre: Chi venga leso nell esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione (art. 158 l.d.a.)

91 Liquidazione del danno: oltre ai criteri ex artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., il giudice può anche tenere conto, nella valutazione del lucro cessante, degli utili realizzati in violazione del diritto (retroversione degli utili). Può altresì liquidare forfettariamente il danno sulla base delle royalties che presumibilmente sarebbero state dovute all autore per l uso dell opera protetta. (art. 158 l.d.a.)

92 Antitrust

93 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: L. 10 ottobre 1990, n. 287 Tutela il diritto all iniziativa economica sancito dall art. 41 della Costituzione L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana( )

94 Ambito applicativo: (i) intese, (ii) abusi di posizione dominante e (iii) concentrazioni di imprese se: non si applicano gli artt. 65 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell acciaio; non si applicano gli artt. 85 e 86 del Trattato istitutivo CEE, regolamenti CEE o atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

95 (i) Intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 2 L. 287/1990): Accordi o pratiche concordate tra imprese, nonché deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi similari sono vietate le intese che impediscono, restringono, falsano la concorrenza nel mercato interno o in una sua parte rilevante

96 Es: fissare direttamente o indirettamente prezzi di vendita impedire o limitare la produzione, l accesso al mercato, gli investimenti effettuare la ripartizione dei mercati applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti Attenzione: Le intese così formate sono nulle ad ogni effetto (art. 2, 3 co, L. 287/1990)

97 Deroghe al divieto di intese restrittive (art. 4 L. 287/1990): L Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può, per un periodo limitato, autorizzare intese vietate ex art. 2 se queste: migliorano le condizioni di offerta portando un beneficio ai consumatori i miglioramenti devono essere individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese concorrenzialità sul piano internazionale

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