STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Via Bezzecca, Lecco (LC) Tel. 0341/363512/3 Fax 0341/
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1 STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Via Bezzecca, Lecco (LC) Tel. 0341/363512/3 Fax 0341/ CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2013 Lecco, 18/12/2013 Spett.le clientela - Loro sede La presente circolare ha l'obbiettivo di fornire uno strumento operativo utile per un'informazione ed un aggiornamento sintetico delle principali novità in materia di diritto del lavoro ed amministrazione del personale. CONGEDI PER ASSISTENZA DISABILI ESTESI A PARENTI E AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO CONVIVENTI La sentenza n.203/13 della Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità dell'art.42, co.5, del D.Lgs. n.151/01, nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave. Alla luce di tale sentenza l'inps, con circolare n.159 del 15 novembre, ha comunicato l'estensione del congedo per assistenza a familiare con handicap grave anche a familiari e affini entro il terzo grado conviventi col disabile. Soggetti aventi diritto Il congedo può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità: 1) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5) un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si ricorda che: per mancanza deve intendersi non solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente Pagina 1 di 6
2 assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono; per patologie invalidanti l Inps ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall art.2, co.1, lett.d), nn.1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n.278/00; il requisito della convivenza sarà accertato d ufficio previa indicazione da parte dell interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero all eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. RILASCIO DEL DURC IN CASO DI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con circolare n.40 emanata lo scorso 21 ottobre, e l Inail, con circolare n.53 dell 11 novembre 2013, hanno fornito importanti istruzioni operative relativamente alla possibilità di rilascio del Durc, in caso di mancati versamenti contributivi, in presenza di crediti - certi, liquidi ed esigibili - vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. In base al D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili sono infatti tenute a rilasciare il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certificazione dei crediti, mediante procedura telematica, purché di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. La certificazione potrà essere esibita, ai fini del rilascio del Durc, direttamente agli Istituti previdenziali e alle Casse Edili, nel termine di 15 giorni assegnato per sanare l irregolarità contributiva, ovvero anche nel caso di richiesta ex art.90, co.9, lett.a) e b) del D.Lgs. n.81/08, per la verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell organico medio annuo. Con la procedura a regime, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili verificheranno la presenza del credito autonomamente; pertanto l interessato sarà tenuto a comunicare gli estremi delle certificazioni del credito e in particolare: amministrazione che ha rilasciato la certificazione; data di rilascio della certificazione; numero di protocollo; importo a credito disponibile; eventuale data del pagamento; codice di certificazione rilasciato dalla piattaforma informatica. Il Durc, valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio, conterrà i seguenti elementi: dicitura di emissione ex art. 13 bis., comma 5, D.L. n. 52/2012 ; importo dei debiti contributivi/assicurativi e Istituto creditore; estremi della certificazione; eventuale data di pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.. COMPUTO DEI LAVORATORI A TERMINE Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.30/13, ha fornito chiarimenti sui criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato per l applicazione delle seguenti norme: art.8, D.Lgs. n.368/01 in tema di riconoscimento dei diritti sindacali di cui all art.35, L. n.300/70; art.12, D.Lgs. n.25/07, sulla disciplina dell informazione e della consultazione dei lavoratori; Pagina 2 di 6
3 art.2, co.2, D.Lgs. n.113/12 concernente i Comitati Aziendali Europei. Le prime due norme citate si riferiscono al numero medio mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro: il Ministero ritiene che si debbano sommare tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell ultimo biennio, e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Sono forniti i seguenti esempi: due lavoratori a tempo determinato di 12 mesi ciascuno nel corso degli ultimi due anni si somma la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi) e la si divide per 24 mesi (24 : 24 = 1 unità lavorativa), con la conseguenza che il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell arco di 24 mesi è pari a 1 unità; due lavoratori a termine con rapporti rispettivamente pari a 12 e 16 mesi si sommano le durate (12 mesi + 16 mesi = 28 mesi) e si divide il totale per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando il risultato a 1 unità lavorativa (arrotondamento per difetto con risultato compreso tra 0,01 e 0,50, per eccesso qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99). L ultima norma citata, invece, contiene un riferimento alla ponderazione in quanto le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni, ma il Ministero ritiene che il criterio di computo sopra descritto possa comunque applicarsi anche a questa ipotesi. AGEVOLAZIONI PER L'AZIENDA REGIONE LOMBARDIA: DOTE UNICA LAVORO La Regione Lombardia ha pubblicato sul proprio sito internet l avviso Dote Unica Lavoro, un innovativo sistema di politiche attive del lavoro che supera la frammentazione dei precedenti interventi in materia, finalizzata alla riqualificazione e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati o sospesi in cassa integrazione, residenti in Lombardia, e all erogazione di incentivi economici per le imprese lombarde che assumono i lavoratori beneficiari del bando. SOGGETTI BENEFICIARI La Dote Unica Lavoro è rivolta alle persone in possesso dei requisiti di seguito specificati: giovani inoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni; disoccupati, provenienti da unità operative ubicate in Lombardia: - in mobilità in deroga alla normativa vigente o che ne abbiano presentato domanda all Inps; - iscritti oppure in attesa d iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex L. n.223/91; disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia: - iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex L. n.236/93 licenziati entro il 30 dicembre 2012; - percettori di disoccupazione ordinaria; - percettori di ASpI e mini ASpI; - non percettori d indennità; - altre tipologie di lavoratori disoccupati (dirigenti inclusi); occupati, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia: - sospesi per cessazioni d attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi, percettori di Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) e Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs); - che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell orario di lavoro (in particolare i contratti/accordi di solidarietà) e i lavoratori che si apprestano a fruire dell ultimo periodo di Cigd senza possibilità di rinnovo. Pagina 3 di 6
4 TIPOLOGIA DI INTERVENTI La Dote Unica Lavoro garantisce ai soggetti in possesso dei requisiti la possibilità di usufruire di un unico sistema di politiche attive per il lavoro, rispondendo alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della vita professionale, attraverso un offerta continua e personalizzata di servizi, garantita da una rete di operatori distribuiti sul territorio, disponibili sul sito L operatore che si prende carico della persona ne valuta il profilo e abbina il soggetto a una delle quattro fasce d intensità di aiuto previste e misurate in base alla distanza dal mercato del lavoro, all età, al titolo di studio e al genere dei singoli individui. La persona, a seconda della fascia d'intensità d aiuto cui accede, ha a disposizione uno specifico budget (dote), entro il limite del quale l operatore definisce con il lavoratore il Piano di Intervento Personalizzato (PIP), contenente tutti i servizi necessari e funzionali a raggiungere gli obiettivi occupazionali prefissati. La durata degli interventi impostati sulla base del PIP varia a seconda della fascia di intensità di aiuto, da un minimo di 3 mesi (intensità di aiuto bassa) a un massimo di 6 mesi (intensità di aiuto alta). Il risultato occupazionale si otterrà nel momento dell incontro tra domanda e offerta di lavoro e all operatore verrà riconosciuto dalla Regione Lombardia un contributo economico. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI LAVORATORI L invio della domanda di Dote a Regione Lombardia avviene a cura degli operatori accreditati a partire dal 21 ottobre 2013 ore REQUISITI DATORE DI LAVORO La Regione Lombardia riconosce incentivi economici per l assunzione di lavoratori inseriti nel programma Dote Unica Lavoro alle imprese private in possesso dei requisiti indicati sotto, che devono sussistere dalla data di presentazione della domanda fino al momento di liquidazione del contributo economico erogato: avere sede operativa nel territorio della Regione Lombardia; essere in regola con l applicazione del Ccnl di riferimento; essere in regola con gli adempimenti contributivi Inps e Inail e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti collettivi nazionali Interconfederali o di categoria; essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; essere in regola con le assunzioni previste dalla L. n.68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità; non aver in atto sospensioni dal lavoro e non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni. Non possono usufruire degli incentivi previsti: gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni. INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO Alle imprese che effettuano le assunzioni ad esito positivo del servizio di inserimento all interno della Dote Unica Lavoro sono riconosciuti i seguenti incentivi: Pagina 4 di 6
5 Tipologia di lavoratore Giovani fino a 29 anni compiuti; disoccupati da oltre 12 mesi; disoccupati da oltre 6 mesi over 50 oppure over 45 e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale; lavoratori in Cigd/Cigs con causali di cessazione d attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi, over 50 oppure over 45 e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale. Ex dirigenti over 50 ovvero che non abbiano impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, assunti come dirigenti. Lavoratori in Cigd/Cigs con causali di cessazione d attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e/o mobilità ordinaria e in deroga assunti da imprese sociali costituite ai sensi della L. n.118/05 e del D.Lgs. n.155/06 da imprenditori che abbiano concluso un percorso di autoimprenditorialità. Assunzione tempo indeterminato 8.000,00 di esenzione ex Reg. CE n.800/08) ,00 di esenzione ex Reg. CE n.800/08) 8.000,00 de minimis ex Reg. CE n.1998/06) Assunzione tempo determinato per almeno 12 mesi 3.000,00 di esenzione ex Reg. CE n.800/08) 5.000,00 di esenzione ex Reg. CE n.800/08) 3.000,00 de minimis ex Reg. CE n.1998/06) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO Le imprese richiedenti l incentivo economico assunzionale dovranno presentare domanda sul sito attraverso il sistema informativo regionale Finanziamenti Online. La domanda di concessione dell incentivo può essere presentata dal 23 gennaio 2014 al 30 giugno 2014; alla data di apertura del sistema potranno essere presentate domande riferite ad assunzioni precedenti effettuate a seguito dei servizi erogati dalla Dote Unica Lavoro. A seguito della conclusione positiva dell istruttoria, il richiedente riceverà da Regione Lombardia relativa comunicazione e dovrà inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo, utilizzando sempre il sistema informativo regionale Finanziamenti Online. I modelli per la compilazione sia della domanda di richiesta che della domanda di liquidazione sono disponibili sul sito EROGAZIONE DELL INCENTIVO Il contributo economico verrà erogato trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore. Con l interpello n.29 del 24 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro ha confermato che, in caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, si configura comunque il diritto del lavoratore a percepire l ASpI, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo di licenziamento previsto dalla Legge Fornero per i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuto nelle stesse ipotesi che darebbero diritto all ASpI. Quindi il licenziamento disciplinare costituisce un ipotesi di disoccupazione involontaria, anche se conseguente a un comportamento del lavoratore idoneo a produrlo perché, come spiega il Ministero, le cause di esclusione dall ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (tranne quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo di maternità tutelato) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Inoltre, a supporto delle proprie conclusioni, il Ministero ritiene che: Pagina 5 di 6
6 il licenziamento sia già un adeguata risposta dell ordinamento al comportamento del lavoratore, con la conseguenza che negare la corresponsione dell ASpI costituirebbe un ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti; il licenziamento disciplinare non possa essere qualificato come disoccupazione volontaria, perché frutto della libera determinazione e valutazione del datore di lavoro nell esercizio di un potere discrezionale; potrebbe risultare iniquo negare l ASpI nell ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento eventualmente impugnato. E' gradita l'occasione per porgere a Voi e alle Vostre famiglie i nostri più sentiti auguri di un Sereno Santo Natale e per un felice anno nuovo. Cordiali saluti. STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Pagina 6 di 6
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