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1 Traduzione non ufficiale a cura di Ecosfera EUROPEAN COMMISSION DG Regional Policy Documento di lavoro preliminare per le Autorità di Certificazione sugli importi ritirati, recuperati, importi da recuperare e importi ritenuti irrecuperabili valido per il periodo di programmazione e l ultima parte del periodo di programmazione AVVERTENZA: Questo è un documento di lavoro preparato dai servizi della Commissione responsabili per i Fondi Strutturali. Entro i limiti di applicazione del diritto comunitario, esso fornisce una guida tecnica per le autorità pubbliche, i professionisti, i beneficiari o i potenziali beneficiari, e altri organismi coinvolti nel monitoraggio, controllo o nell implementazione della Politica di coesione, su come interpretare ed applicare le regole comunitarie su questo ambito. Lo scopo del documento di lavoro è fornire esplicazioni ed interpretazioni dei servizi della Commissione su queste regole al fine di facilitare l esecuzione dei programmi operativi e di sostenere buone pratiche. Comunque la guida non pregiudica le interpretazioni della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado o successive decisione prese dalla Commissione. 1

2 1 INTRODUZIONE Contesto Generale Note di orientamento precedenti per il periodo di programmazione Finalità della nota di orientamento Le nuove esigenze dell attività di rilevazione per il periodo Semplificazione dell attività di rilevazione Sostituzione della procedura definita all Art. 5(2) del Regolamento comunitarion 1681/94 Somme irrecuperabili DISTINZIONE TRA RITIRO E RECUPERO Consigli sul completamento delle tabelle dell Allegato XI ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLE ESIGENZE DELL ATTIVITA DI RILEVAZIONE Ambito dell attività di rilevazione Definizione di irregolarità Individuazione di irregolarità comunicata alla Commissione nei rendiconti economici degli Stati Membri Spese che sono state certificate alla Commissione Importi non coperti dagli obblighi di comunicazione che sono anche da includere Correzioni finanziarie derivanti dalle verifiche della Commissione o della Corte dei Conti o da inchieste dell OLAF Correzioni compiute per motivi tecnici o errori amministrativi da non includere Recuperi in corso Dati aggregati Gli interessi per i pagamenti tardivi Tasso di cambio da adottare da parte dei paesi non facenti parte della zona dell euro Importi di spesa ritirati e recuperati Recuperi in corso e importi irrecuperabili ATTIVITA DI RILEVAZIONE SUI RITIRI, SUI RECUPERI E SUI RECUPERI IN CORSO NELLA FASE TERMINALE DEL PERIODO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI Prassi corrente di rendiconti annuali cumulativi da continuare a seguire Ultimo rendiconto annuale sui ritiri, sui recuperi e sui recuperi in corso entro il 31 di marzo Risultati fondamentali nei dati forniti

3 1 INTRODUZIONE 1.1 CONTESTO GENERALE In conformità con l art. 70 del Regolamento del Consiglio 1083/2006, gli Stati Membri sono responsabili dei provvedimenti mirati a prevenire, individuare e correggere le irregolarità e a recuperare le somme indebitamente corrisposte insieme agli interessi sui pagamenti tardivi laddove è il caso e senza inutili ritardi. Inoltre, la Commissione dovrà essere informata sui provvedimenti adottati. Nel 2006 la Commissione ha deciso di anticipare l introduzione delle disposizioni sulle rilevazioni semplificate riguardanti i ritiri, i recuperi e i recuperi incorso nel periodo e anche per il tempo residuo del periodo A partire dall anno finanziario 2006 la Commissione richiese agli Stati Membri di inviare i dati sui ritiri, recuperi e recuperi in corso una volta all anno in un unica trasmissione. Richiese, inoltre, agli Stati Membri di presentare contestualmentele somme cumulate dei ritiri a dei recuperi dall inizio del periodo di programmazione. L anticipo dell attuazione di più snelle modalità di segnalazione e i chiarimenti terminologici hanno portato ad un miglioramento della qualità dell informazione disponibile per la Commissione sulle correzioni finanziarie del periodo di programmazione Inoltre, nel 2008 la Commissione ha cominciato ad eseguire verifiche in loco dei sistemi di ricognizione dei ritiri e dei recuperi negli Stati Membri ed ha emanato specifiche raccomandazioni per correggere le carenze emerse. Queste visite saranno concluse nel 2010, quando tutti gli Stati membri saranno stati passati in rassegna. Tale esperienza ha posto solide basi per l attività di rilevazione nel periodo Nel contesto degli sforzi di semplificazione e delle successive discussioni in seno al comitato COCOF nel 2009, il 1 settembre la Commissione ha adottato il nuovo Regolamento della Commissione N 846/2009 che apporta modifiche al Regolamento comunitario N 1828/2006. Gli emendamenti riguardanti le procedure di rilevazione delle irregolarità introducono un nuovo sistema semplificato a beneficio degli Stati Membri. La Commissione ha altresì cercato di semplificare le procedure con cui provvede a monitorare come gli stati Membri si attengono a tali obblighi al fine di renderli più efficienti e attenti ai costi. 1.2 NOTE DI ORIENTAMENTO PRECEDENTI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE Per il periodo di programmazione , la Commissione ha chiarito il contenuto dei dati richiesti nelle diverse situazioni di una nota di orientamento riguardante la deduzione delle somme recuperate dalle nuove certificazioni di spesa e domande di pagamento e al completamento dell appendice sui recuperi in base all Art. 8 e all Allegato II del Regolamento comunitario N 438/2001, definito nel febbraio 2006 (CDRR/05/001201), e mediante l emendamento dell art. 3(2) del Regolamento comunitario N 448/2001 mediante il Regolamento comunitario N 1978/2006. A supporto del precedente documento di lavoro del 2005, l ultima sezione della presente nota di orientamento fornisce informazioni pratiche e una rassegna delle problematiche chiave relative alla fase finale del periodo di programmazione

4 1.3 FINALITÀ DEL DOCUMENTO DI LAVORO Lo scopo di questo documento è quello di fornire agli Stati Membri le seguenti indicazioni: Per il periodo di programmazione per il quale la prima dichiarazione dovrebbe essere presentato entro il 31 marzo 2010: indicazioni per la dichiarazione annuale da presentare in base all Art. 20(2) del Regolamento comunitario N 1828/2006 (in seguito denominato come Regolamento comunitario N 1828 del 2006 ), sulle somme ritirate, recuperate, sui recuperi in corso e sugli importi irrecuperabili nel periodo di programmazione (sezioni da 2 a 5). Gli articoli di riferimento sono citati nell Allegato 1, insieme alle nuove tabelle 1, 2 e 3 dell Allegato XI al Regolamento comunitario N 1828/2006. Inoltre, l Allegato 2 fornisce esempi pratici per la compilazione delle suddette tabelle. Per il periodo di programmazione per il quale l ultima dichiarazione annuale sui ritiri, recuperi e recuperi in corso dovrebbe essere presentata prima del 31 marzo 2010: indicazioni sulle modalità di presentazione dell ultima Dichiarazione relativa all ultimo periodo di programmazione feedback complessivo sull attività di rilevazione fino ad oggi (sezione 6). 2 LE NOVITÀ IN MATERIA DI INFORMAZIONE SULLE IRREGOLARITÀ PER IL PER IL PERIODO SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ Le nuove prescrizione in materia di comunicazione delle irregolarità previsto per periodo di programmazione evidenzia una sensibile semplificazione rispetto al periodo 2000-Per il periodo di programmazione , l Articolo 20(2)(a) e (c) del Regolamento comunitario N 1828/2006 prevede un unica Dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno relativa agli importi ritirati, agli importi recuperati e agli importi da recuperare. Inoltre, la Commissione ha delineato le procedure di notifica degli importi non recuperabili provvedendo alla loro inclusione nello stessa dichiarazione annuale (Art.20(2)(d) del Regolamento comunitario N 1828/2006). 2.2 SOSTITUZIONE DELLA PROCEDURA DEFINITA ALL ART. 5(2) DEL REGOLAMENTO COMUNITARION 1681/94 SOMME IRRECUPERABILI L Art. 20(2)(d), introdotto con l emendamento al regolamento comunitario N 1828/2006, costituisce la più rilevante semplificazione di tutte. L art.5(2) del Regolamento comunitario N 1681/94, richiedeva allo Stato Membro una relazione speciale,, in relazione a a irregolarità sopra la sogli a di segnalazione, dettagliata rispetto alle motivazioni per le quali un importo non recuperato o non recuperabile debba essere imputato al bilancio comunitario. Nel periodo , dalla data di entrata in vigore del Regolamento comunitario N 846/2009, tale adempimento è stato abolito. La Tabella 3 (somme irrecuperabili) dell Allegato XI del Regolamento comunitario N 1828/2006 mette in pratica l obiettivo della comunicazione semplificata ditegli 4

5 importi che gli Stati Membri dichiarano che non possono essere recuperati o ritengono che non possano esserlo. La Commissione si limiterà a richiedere le informazioni essenziali per ciascun caso e presumerà che lo Stato Membro sia stato scrupoloso nel cercare di ottenere il recupero. Il Regolamento comunitario N. 846/2009 ha aggiunto i seguenti due paragrafi all art. 20 del Regolamento comunitario N 1828/ bis Per ciascun importo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), l autorità di certificazione indica se chiede che la parte comunitaria sia finanziata dal bilancio generale dell Unione europea. Se, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, la Commissione non chiede informazioni ai fini dell articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, non informa gli Stati membri per iscritto della sua intenzione di aprire un inchiesta su tale importo o non chiede allo Stato membro di continuare la procedura di recupero, la parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale dell Unione europea. Il termine di un anno non si applica in caso di frode sospettata o accertata. 2ter Ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno adottato l euro entro la data di presentazione della dichiarazione convertono in euro gli importi in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se gli importi corrispondono alle spese registrate nella contabilità dell autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state registrate le ultime spese. Di conseguenza, la Commissione analizzerà la lista degli ammontari irrecuperabili fornita dagli Stati Membri, come indicati nella tabella 3 dell Allegato XI del Regolamento comunitario N 1828/2006, e sulla base sulla dell accertamento del grado di rischio o di altre indicazioni, come quella secondo la quale la perdita sarebbe stata il risultato di colpe o negligenze da parte di uno Stato Membro,potrà procedere come segue: la Commissione potrebbe richiedere ulteriori informazioni, potrebbe aprire un inchiesta o richiedere allo Stato Membro di proseguire con la procedura di recupero. Se la Commissione non ha preso contatto con lo Stato Membro entro un anno dalla presentazione della comunicazione, le somme a rischio passeranno automaticamente a carico del bilancio della Comunità Europea (comunque, il tempo limite di un anno non si riferisce ai casi di frode sospetta o acclarata). E il caso di ricordare che la semplificazione delle procedure di comunicazione non esime gli Stati Membri dall obbligo, previsto dall Art. 70 del Regolamento comunitario N 1083/2006, di prendere tutte le misure necessarie al fine di cercare di recuperare le somme indebitamente versate. E soltanto quando tutti i possibili mezzi sono stati utilizzati senza conseguire alcun risultato che lo Stato Membro potrà richiedere che gli ammontari irrecuperabili vengano posti a carico anche del bilancio comunitario e la Commissione, entro il periodo di un anno al quale si è già fatto riferimento, si riserva la facoltà di investigare fino in fondo sulla serietà dell impegno dimostrato dallo Stato Membro. 3 DISTINZIONE TRA RITIRO E RECUPERO Ai sensi dell Art. 70 del Regolamento comunitario N 1083/2006, gli Stati Membri sono tenuti a correggere e recuperare le somme indebitamente corrisposte. Gli Stati Membri hanno due scelte: 5

6 1. ritirare la spesa irregolare dal programma immediatamente, allorché rilevano l irregolarità, detraendolo dalla successiva certificazione di spesa, consentendo in tal modo ai finanziamenti comunitari di essere impegnati in altre operazioni, oppure 2. lasciare la somma da spendere temporaneamente nel programma, in attesa degli esiti delle procedure di recupero della somma indebitamente concessa ai beneficiari e detrarre la somma dalla successiva certificazione di spesa solo quando è stata definita l operazione di recupero. Ciascuna delle due opzioni ha vantaggi, svantaggi e implicazioni di cui lo Stato Membro dovrà tenere conto. Il recupero immediato della spesa irregolare svincola il corrispettivo ammontare dei finanziamenti comunitari e li rende utilizzabili per altre operazioni immediatamente, ma lo Stato Membro si assume il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici indebitamente ricevuti. Posporre il ritiro finché il recupero non venga effettuato lascia meno tempo per il reimpiego dei finanziamenti comunitari per altre operazioni legittime ma protegge finanziariamente lo Stato Membro se dovesse risultare impossibile recuperare l ammontare dal beneficiario. I ritiri sono considerati definitivi e un ammontare precedentemente ritirato non potrà essere nuovamente certificato alla Commissione. Le informazioni richieste in base all Art. 20(2)(a) e (b) del Regolamento comunitario N 1828/2006 come ammontare ritirato e ammontare recuperato si riferiscono a due modalità alternative di attuare una correzione finanziaria e di detrarre una spesa irregolare dalle certificazioni di spesa. Nel caso in cui lo Stato Membro detrae immediatamente l importo di spesa irregolare, il caso deve essere classificato come ritiro e gli importi inclusi nell ammontare ritirato complessivo in base all Art. 22(a) del Regolamento comunitario N 1828/2006. Nel caso in cui l importo di spesa non è stato ritirato immediatamente ma soltanto dopo che il recupero dal beneficiario è stato effettuato, la transazione deve essere dichiarata come recupero e gli importi vengono inclusi nell ammontare recuperato globale in base all Art.20(2)(b) del Regolamento. I due importi cumulativi, che rappresentano i ritiri e i recuperi, si debbono intendere reciprocamente escludenti, anche se dopo il ritiro lo Stato Membro proseguirà normalmente col recupero della somma concessa al beneficiario; tale recupero successivo non dovrebbe comunque essere nuovamente incluso negli importi recuperati come dichiarati in base all Art.20(2)(b) del Regolamento comunitario N 1828/2006, perché questo porterebbe a sovrapposizioni e a doppi conteggi tra importi dichiarati in base all Art.20(2)(a) del Regolamento. Oltre ad essere dichiarati in base all Art.20(2)(a) e (b), gli importi ritirati e recuperati debbono essere detratti dalle certificazioni di spesa secondo il format previsto dall Allegato X del Regolamento comunitario N 1828/2006. I ritiri e i recuperi vengono riportati nella tabella 1 dell allegato XI del Regolamento comunitario 1828/2006 Per quanto riguarda i recuperi pendenti, vedere la sezione 5.2 6

7 4 CONSIGLI SUL COMPLETAMENTO DELLE TABELLE DELL ALLEGATO XI Le note a piè di pagina alla Dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili di cui all Allegato XI al Regolamento comunitario N 1828/2006 forniscono indicazioni per la compilazione delle singole colonne della Dichiarazione. La trasmissione dei dati avviene tramite lo SFC2007, che dispone anche di una funzione help. Alcuni punti meritano, comunque, di essere sottolineati: la Commissione calcolerà il corrispettivo ammontare del contributo del Fondo sulla base del cofinanziamento (finanziamento totale o pubblico) e il tasso di cofinanziamento applicabile all asse prioritario interessato. Si dovrebbe tenere presente che il contributo dei Fondi ai programmi operativi è un contributo complessivo all impegno pubblico nazionale per l asse prioritario e non un rimborso dell Unione Europea in relazione alle singole operazioni 1 aggregate a livello di asse prioritario (vedere anche la nota di orientamento per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali per il periodo Nota del COCOF N 09/0036/00-EN). le cifre relative al corrispondente contributo pubblico ritirato sono richieste solo quando la base di calcolo del cofinanziamento è spesa pubblica; nella tavola dei Recuperi il contributo pubblico recuperato dovrebbe essere l effettivo ammontare recuperato tenendo conto dei tassi di cofinanziamento delle singole operazioni interessate. Tale ammontare viene richiesto a fini informativi al fine di legare i dati alle irregolarità dichiarate. L Allegato 2 di questa nota di orientamento propone due scenari e la compilazione delle due tabelle richieste in ciascun caso. 5 ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLE ESIGENZE DELL ATTIVITA DI RILEVAZIONE 5.1 AMBITO DELL ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE Definizione di irregolarità Tutti i dati da comunicare in base all Art. 20(2) del Regolamento comunitario 1828/2006 si riferiscono alle correzioni finanziarie dovute a irregolarità. L irregolarità viene definita (Art.2(7) del Regolamento comunitarion 1083/2006) come una violazione di una norma del diritto comunitario derivante da un atto od omissione da parte di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l effetto di pregiudicare il bilancio dell Unione Europea gravando bilancio generale di una ingiustificata voce di spesa. 1 Comunque sia, ai sensi dell Art c del Regolamento (CE) n 1083/2006, un operazione non deve ricevere da un Fondo un contributo superiore a quello della spesa pubblica assegnata alla medesima operazione. 7

8 5.1.2 Individuazione di irregolarità comunicata alla Commissione nei rendiconti economici degli Stati Membri COCOF 10/0002/00 All Art. 14 del regolamento comunitarion 1828/2006 è stato aggiunto il seguente paragrafo: Nelle registrazioni contabili tenute in ottemperanza all Art. 61(f) del Regolamento comunitario N 1083/2006, qualsiasi ammontare connesso ad una irregolarità comunicata alla Commissione in base all Art. 28 del presente Regolamento comunitario dovrà essere identificato mediante un numero di riferimento attribuito a quella irregolarità o mediante qualsiasi altro metodo idoneo Lo scopo di questo adempimento è quello di garantire che le irregolarità comunicate alla Commissione siano chiaramente individuabili con un riferimento nelle registrazioni contabili tenute dagli Stati Membri nel caso la Commissione/OLAF desiderasse richiedere ulteriori informazioni su un ammontare legato ad un particolare caso di irregolarità comunicato Spese che sono state certificate alla Commissione I dati comunicati dovrebbero riguardare soltanto le spese che sono state certificate dall autorità di certificazione e dichiarate alla Commissione per il rimborso (confrontare il paragrafo 2 emendato, il primo sottoparagrafo dell Art.28 del Regolamento comunitario N 1828/2006) Importi non coperti dagli obblighi di comunicazione che sono anche da includere L obbligo di Dichiarazione previsto dall Art. 20(2) copre anche gli importi irregolari che sono dispensati dall obbligo di comunicazione ai sensi dell Art. 28 e 30 del Regolamento comunitarion 1828/2006. Per esempio, in base all Art. 36 del Regolamento comunitarion 1828/2006, per gli importi inferiori a euro non c è l obbligo della comunicazione come previsto dagli artt. 28 e 30 del Regolamento comunitario N 1828/2006, ma dovrebbero essere comunicati in base all Art.20(2) dello stesso Regolamento. Per ammontari irregolari che ricadono sotto la già riportata soglia, gli Stati Membri non sono esenti dall obbligo del recupero, comunque, tutti gli importi recuperati debbono essere rimborsati senza ritardi immotivati e dichiarati alla Commissione Correzioni finanziarie derivanti dalle verifiche della Commissione o della Corte dei Conti o da inchieste dell OLAF Le correzioni finanziarie derivano sia dal lavoro di organismi di controllo e revisione nazionali sia dal lavoro di indagine svolto dalla Commissione o dalla Corte dei Conti o dalle indagini dell OLAF. Le correzioni dovute al lavoro di organismi comunitari e anche quelle accettate dallo Stato Membro senza una formale decisione della Commissione dovrebbero essere incluse nei dati riportati in base all Art. 20(2)(a) e (b) del Regolamento comunitario N 1828/2006. SFC2007 consente agli Stati membri di distinguere gli importi delle correzioni derivanti dal loro lavoro da quelli che emergono dal lavoro degli 8

9 organismi comunitari 2. Gli Stati Membri debbono avvalersi di questo servizio al fine di soddisfare il bisogno di analisi dei dati per le finalità dei DAS e per il discarico. Comunque, le correzioni finanziarie basate su formali decisioni della Commissione non dovrebbero essere incluse tra gli importi comunicati in base all art.20(2) del Regolamento comunitarion 1828/ Correzioni compiute per motivi tecnici o errori amministrativi da non includere Le correzioni di certificazioni di spesa o recuperi da beneficiari non dovuti alla cancellazione di spese irregolari nelle Domande di pagamento ma compiute per ragioni tecniche o per correggere errori amministrativi 3 da parte delle autorità di gestione non dovrebbero essere incluse nei dati comunicati in base all Art. 20(2) del Regolamento comunitario N 1828/ RECUPERI IN CORSO Gli importi dichiarati come da recuperare in base all art. 20(2)(c) del Regolamento comunitario N 1828/2006 dovrebbero riferirsi ad importi lasciati nelle certificazioni di spesa in corso di recupero dai beneficiari ma non ancora effettivamente recuperati. Pertanto, essi dovrebbero essere distinti sia dagli importi comunicati in base all Art. 20(2)(a) (ritiri) e da quelli dichiarati in base all Art. 20(2)(b) (recuperi) del Regolamento. I recuperi in corso sono dichiarati nella tabella 2 dell Allegato XI al Regolamento N 1828/ DATI AGGREGATI Gli importi da dichiarare come importi ritirati, recuperati e da recuperare ai sensi dell Art. 20(2)(a), (b) e (c) del regolamento comunitario N 1828/2006 debbono essere importi aggregati che rientrano in una di queste categorie relativamente a ciascun asse prioritario del Programma operativo interessato. Per gli importi irrecuperabili comunicati in base all Art. 20(2)(d) del Regolamento, devono essere fornite le informazioni in relazione a ciascuna operazione (vedere tabella 3 dell Allegato XI al Regolamento. 5.4 GLI INTERESSI PER I PAGAMENTI TARDIVI In base all Art. 70(1) del Regolamento 1083/2006, gli interessi di mora sono normalmente addebitati se i pagamenti vengono effettuati dopo il tempo limite fissato nell ordine di recupero. Tale interesse ottenuto a causa del pagamento tardivo dovrebbe essere aggiunto agli importi ritirati o recuperati che vengono detratti dall ammontare dichiarato nel 2 Per i ritiri e i recuperi, una tabella deve essere compilata in relazione alle correzioni derivanti dal lavoro degli organismi nazionali e una tabella distinta deve essere compilata per quelle derivanti dal lavoro degli organismi comunitari. 3 Questi danno obbligatoriamente luogo a correzioni ma non devono essere inclusi nel meccanismo di comunicazione. 9

10 rendiconto delle spese. Tale esigenza viene segnalata nel modello di Dichiarazione delle spese di cui all Allegato X al Regolamento comunitarion 1828/2006, nella forma emendata. Se interessi (legali) sono calcolati, in forza della normativa nazionale dello Stato Membro sui fondi pubblici in possesso del beneficiario, dalla data del pagamento fino al loro recupero, si raccomanda che gli interessi maturati sul Fondo Strutturale o sul Fondo di coesione (al netto degli interessi di mora, se è il caso) vengano utilizzati per le finalità del programma operativo, così come avviene per gli interessi maturati sul prefinanziamento (Art. 83 del Regolamento comunitario N 1083/2006). 5.5 TASSO DI CAMBIO DA ADOTTARE DA PARTE DEI PAESI NON FACENTI PARTE DELLA ZONA DELL EURO Importi di spesa ritirati e recuperati Nei paesi che sono fuori della zona euro il tasso di cambio adottato per convertire in euro gli importi di spese ritirate o recuperate in base all Art.20(2)(a) e (b) del Regolamento comunitario N 1828/2006 e detratti dalle certificazioni di spesa dovrebbe essere quello applicabile al momento in cui gli importi sono detratti dalla Dichiarazione di spese dall AdC Recuperi in corso e importi irrecuperabili Per quanto riguarda gli importi da recuperare e quelli irrecuperabili il tasso di cambio da applicare dovrebbe essere quello adottato allorché l importo di spesa fu inizialmente registrato nella contabilità dell autorità di certificazione. L Art.20(2) del Regolamento comunitario 1828/2006 da agli Stati membri la facoltà di utilizzare per gli importi comunicati in base all Art.20(2) il tasso di cambio applicabile nel caso in cui l ultimo degli importi di spesa comunicati è stato registrato come sostenuto o detratto. 6 COMUNICAZIONE SUI RITIRI, SUI RECUPERI E SUI RECUPERI IN CORSO IN FASE DI CHIUSURA DEL PERIODO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PRASSI CORRENTE DI DI DICHIARAZIONE ANNUALE DA CONTINUARE A SEGUIRE Le modalità di comunicazione semplificata relative alla Dichiarazione annuale secondo il modello dell attività di rilevazione adottato per il periodo , risultano in grado di produrre cifre aggregate più complete e affidabili sulle correzioni finanziarie degli Stati Membri rispetto alle precedenti modalità del periodo La successiva elaborazione da parte della Commissione dei dati presentati entro i termini stabiliti mettono in evidenza evidenti anomalie e carenze informative e la sua rassegna dei sistemi di registrazione e di comunicazione da parte degli Stati Membri impegnati nel Piano d Azione per rafforzare il ruolo di supervisione della Commissione nella gestione condivisa delle azioni strutturali hanno contribuito a determinare tale miglioramento. 10

11 6.2 ULTIMO RENDICONTO ANNUALE SUI RITIRI, SUI RECUPERI E SUI RECUPERI IN CORSO ENTRO IL 31 DI MARZO 2010 L ultima Dichiarazione annuale, riguardante l anno 2009, dovrà essere presentato entro il 31 marzo 2010 e sarà seguito da una Dichiarazione finale di chiusura del programma. La minoranza degli Stati Membri che non è stata finora in grado di fornire dati globali fin dall inizio del periodo di programmazione si è impegnata a fornire tali informazione nella fase di chiusura del programma. 6.3 RISULTATI FONDAMENTALI NEI DATI FORNITI Attraverso il processo di rassegna dei dati forniti finora e le sue verifiche in loco, la Commissione ha individuato alcuni problemi, anche se si sono ridotti numericamente col passare del tempo. I principali problemi emersi, che dovrebbero essere risolti nella successiva attività di rilevazione, riguardano: o la confusione sulla distinzione tra ritiri e recuperi e il conseguente rischio del doppi registrazione (per esempio, la registrazione dei ritiri per una seconda volta come recuperi, una volta che questi ultimi vengono effettuati). Come rilevato al punto 3 della presente nota, i ritiri e i recuperi sono da intendere come reciprocamente esclusivi; o l inclusione di aggiustamenti tecnici o amministrativi o di errori materiali. Si ribadisce che soltanto gli importi collegati a irregolarità dovrebbero essere inclusi nell attività di rilevazione; o il fraintendimento dell espressione finanziamento pubblico totale. Essa dovrebbe essere intesa come la somma di finanziamenti pubblici nazionali e del contributo comunitario e o la non inclusione degli importi irregolari al di sotto della soglia di rilevazione o dispensati da tale attività. Come già rilevato al punto 5.1.3, le irregolarità al di sotto della soglia di notificazione all OLAF dovrebbero essere incluse nelle rilevazioni su ritiri e recuperi. Tutti gli Stati Membri vengono esortati a prendere nota di questi problemi comuni e ad assicurare che le loro procedure interne evitino e/o correggano tali errori, prima di presentare i dati alla Commissione. L individuazione di tali problematiche ha già indotto alcuni Stati Membri ad impegnarsi a riformulare le procedure e le indicazioni di orientamento sulle modalità di rilevazione e comunicazione su ritiri, recuperi e recuperi in corso. Si ricorda che la Commissione ritiene necessario, al fine di potere predisporre il rendiconto di chiusura di qualsiasi programma, entrare in possesso come parte dei documenti di chiusura per il programma interessato, di un documento di rilevazione esaustivo, coerente e accurato relativo alle correzioni finanziarie per l intero periodo di attuazione dei programmi , verificato, validato e certificato dall autorità di pagamento. 11

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