PMI Innovative nel mirino del legislatore. Incentivi per lo sviluppo dell artigianato digitale e della manifattura sostenibile
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3 SOMMARIO AMMINISTRAZIONE Come correggere errori ed omissioni con il nuovo ravvedimento operoso di Marco Bargagli... 5 Rimborsi IVA annuali o trimestrali - Nuovo mod. TR di Roberta Bianchi La nuova indennità di disoccupazione per i co.co.pro. (dis-coll) di Rosario Trimboli FINANZA & CREDITO PMI Innovative nel mirino del legislatore di Roberta Dugnani L ecommerce ed il mobile payment : opportunità e tendenze di comportamento di Gabriele Toma Incentivi per lo sviluppo dell artigianato digitale e della manifattura sostenibile di Renata Carrieri MERCATI & COMMERCIO Le ritenute sui canoni: casi pratici di Ennio Vial e Vita Pozzi CONTROLLO DI GESTIONE Casi pratici di Business Plan:Bini Salumi di Antonio Ferrandina Il Business Plan nelle PMI di Amedeo De Luca Indicatori sintetici per valutare un azienda di Franco Vittorio Pavesi
4 IL MENSILE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) Direttore Responsabile Giulietta Lemmi Redazione Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, Corsico (MI) Tel. 02/ PUBBLICITÀ: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto Varese tel. 0332/ fax 0332/ info@db-consult.it Redazione Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: IPSOA Redazione rivista.pmi.ipsoa@wki.it sito internet: Casella postale Milano telefono (02) telefax (02) Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 589 del 5 novembre 1994 Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio Clienti: tel servizioclienti.ipsoa@wki.it - Italia abbonamento annuale: E 181,00 + IVA Richiesta di abbonamento scrivere o telefonare a: IPSOA, Servizio Clienti, Casella postale Milano Telefono Fax Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: IPSOA Servizio Clienti Casella postale Milano telefono (02) telefax (02) Arretrati: prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Egregio Abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), o inviando un Fax al numero:
5 A AMMINISTRAZIONE Legge di stabilità Come correggere errori ed omissioni con il nuovo ravvedimento operoso di Marco Bargagli La legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha profondamente modificato la disciplina del ravvedimento operoso, novellando l art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n In particolare, il legislatore ha inteso semplificare e migliorare il rapporto tra Fisco e contribuente, con lo scopo di ridurre il contenzioso tributario. Nello specifico, sono premiati i soggetti più tempestivi nell autocorrezione graduando, parallelamente, le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, in base al principio: prima si regolarizza la violazione, più si ottiene una riduzione delle sanzioni. Con le nuove regole introdotte dalla legge di stabilità, a partire dal primo gennaio 2015 i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni commesse, sulla base delle regole previste dal nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando di una riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell autocorrezione. I chiarimenti delle Entrate L Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, ha fornito importanti chiarimenti relative alla concreta applicazione del nuovo ravvedimento operoso. Anzitutto, come evidenziato nel citato documento di prassi, occorre rilevare che sotto il profilo temporale, l istituto del ravvedimento operoso era in precedenza attivabile esclusivamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione. Di contro, per effetto delle modifiche introdotte dal 1º gennaio 2015 dalla legge di stabilità, il ravvedimento può ora essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. 5
6 A AMMINISTRAZIONE Schema di sintesi Le nuove regole operative e l effetto premiale Il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con l introduzione delle lett. a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), prevede diverse misure di riduzione della sanzione, con l obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione. In particolare la sanzione viene ridotta, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza: Sanzione ridotta ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall omissione o dall errore (a-bis); ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall omissione o dall errore (b-bis); ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall omissione o dall errore (b-ter); ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (b-quater). 6
7 A AMMINISTRAZIONE Ambito operativo del ravvedimento operoso Descrizione omissione Tempi Sanzione ridotta Mancato pagamento del tributo o di un acconto Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Regolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Omissione della presentazione della dichiarazione Entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall omissione o dall errore Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è statacommessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall omissione o dall errore Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall omissione o dall errore Dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l emissione dello scontrino fiscale Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni 1/10 del minimo 1/9 del minimo 1/8 del minimo 1/7 del minimo 1/6 del minimo 1/5 del minimo 1/10 del minimo 7
8 A AMMINISTRAZIONE Corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili L istituto del ravvedimento operoso può essere attivato per tutti i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, tra i quali rientrano anche l imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce. Inoltre, l Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 23/E/2015 ha chiarito che la previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento di prassi ha affermato che: Tributi diversi rientrano nell ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche; è possibile avvalersi, per esempio, del c.d. ravvedimento lungo, di cui alla lett. b) dell art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, per le violazioni concernenti l imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (cfr. Risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013 e istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate con D.M. 30 ottobre 2012). In buona sostanza, rimangono valide le ordinarie modalità di regolarizzazione relative ai tributi locali e regionali già applicabili prima delle modifiche apportate all istituto dalla legge di Stabilità Ambito applicativo A differenza del precedente ravvedimento operoso, per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, il nuovo istituto può essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Esclusioni Non possono utilizzare il ravvedimento i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) o l esito del controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973). I chiarimenti di telefisco nell incontro con la stampa specializzata 2015 Alcuni quesiti posti all Agenzia delle Entrate hanno riguardato il nuovo istituto del ravvedimento operoso, come di seguito indicato. Violazioni È stato richiesto se le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1ºgennaio 2015 siano già state constatate dall ufficio (ad esempio con emissione del processo verbale di constatazione) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento. 8
9 A AMMINISTRAZIONE Sul punto è stato rilevato che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n 472, trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1ºgennaio 2015 siano già state constatate d all ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento. Avvisi bonari Un altro quesito ha riguardato gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati e dai controlli formali sulle imposte dirette ed IVA. In particolare, è stato richiesto se gli stessi precludono il ravvedimento solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure o anche con altre violazioni, come ad esempio un omessa fatturazione. In merito, è stato affermato che già prima della modifica introdotta con la Legge di stabilità 2015 al ravvedimento operoso, la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell istituto. Con la circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell ambito di questi controlli. È stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura. Sul punto, gli stessi chiarimenti trovano applicazione anche con riferimento al nuovo ravvedimento operoso. Infine, è stato richiesto se gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni costituiscono cause ostative del nuovo ravvedimento anche se non menzionate espressamente. In tale circostanza è stato ritenuto che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, in quanto hanno natura di atti autoritativi impositivi recanti una pretesa tributaria. 9
10 A AMMINISTRAZIONE IVA Rimborsi IVA annuali o trimestrali - Nuovo mod. TR di Roberta Bianchi - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Nell ultimo anno e mezzo la normativa e di conseguenza la modulistica relativa alla richiesta di rimborsi IVA, annuali o trimestrali, ha subito notevoli variazioni. Con il Provvedimento direttoriale del 26 marzo 2014 l Agenzia delle entrate aveva approvato un nuovo modello TR con le relative istruzioni. Le novità, anche se non di particolare rilievo, riguardavano: nella modulistica, la grafica del riquadro dei dati del contribuente; nelle istruzioni, la notizia dell innalzamento a ,00 euro che in precedenza era ,90 euro, del limite massimo dei crediti d imposta e dei contributi compensabili in F24 o rimborsabili in ciascun anno solare ai soggetti intestatari del conto fiscale tramite la procedura semplificata. Credito IVA In linea generale il credito IVA che si forma nelle liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale per abbattere il debito IVA delle liquidazioni successive. In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. Si ricorda che, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello se l importo a credito è al massimo di euro; per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello. In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell anno ovvero di chiederne il rimborso all Erario mentre il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso solo attraverso la presentazione della dichiarazione IVA annuale. Variazione della scelta di utilizzo del credito IVA trimestrale Successivamente con la Risoluzione n. 99/E dell 11 novembre 2014 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la facoltà di rettificare la scelta tra compensazione e rimborso effettuata mediante la presentazione del modello TR relativo al credito IVA trimestrale è concessa anche se il termine di presentazione della dichiarazione correttiva nei termini è già decorso. Il contribuente, pertanto, può variare la scelta operata oltre l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento oggetto della richiesta di compensazione o rimborso. L Agenzia delle Entrate ha specificato che non vi è alcuna norma che sancisce il principio 10
11 A AMMINISTRAZIONE della immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello TR. Pertanto, mediante la presentazione di una tempestiva dichiarazione correttiva, non solo entro il termine di presentazione del modello, ma al più entro la presentazione della dichiarazione IVA annuale, è possibile: Entro la presentazione della dichiarazione chiedere l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale già chiesto a rimborso, previa verifica con l ufficio territorialmente competente che non sia già stata validata la disposizione di pagamento del rimborso; chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale già richiesto in compensazione, a condizione che non sia già stato utilizzato, anche solo in parte, nel modello F24. Nel caso in cui sia utilizzata in compensazione l eccedenza di credito Iva trimestrale già richiesta a rimborso, si verifica un indebito utilizzo che configura una violazione sanzionabile, ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, qualora ne sussistano i presupposti. Si ricorda però che l invio telematico di un modello TR correttivo di una dichiarazione già inviata è ammesso solamente nell ipotesi di variazione della scelta operata tra compensazione e rimborso. In tutte le altre casistiche modificative di una dichiarazione TR già presentata, il termine per effettuare la correzione dei dati rimane quello dell ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, non essendo possibile inviare dichiarazioni integrative a TR già presentati, dopo quella data. Con provvedimento direttoriale del 20 marzo 2015 l Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di rettifica tra compensazione e rimborso inserendo nel frontespizio una casella Rettifica utilizzo credito che va barrata nel caso in cui si intenda variare - secondo le istruzioni fornite dall Agenzia con la Risoluzione n. 99/E/14 - la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR. Ulteriore modifica all obbligo di garanzia per i rimborsi IVA Come specificato sopra i soggetti passivi di imposta che presentano una dichiarazione IVA a credito possono scegliere alternativamente la compensazione ovvero il rimborso dell imposta qualora siano realizzati determinati requisiti. In particolare per la richiesta di rimborso occorre che il soggetto presenti una delle seguenti fattispecie: Richiesta di rimborso aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate; acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche; prevalenza di operazioni non soggette ad IVA; essere soggetti non residenti. Nel caso invece di: cessazione dell attività; presenza di un credito nelle dichiarazioni degli ultimi 3 anni il rimborso può essere richiesto indipendentemente dai requisiti di cui sopra. Nell ultimo caso qui esaminato, credito triennale, si può richiedere il rimborso del minor credito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio. 11
12 A AMMINISTRAZIONE Esiste poi anche un limite quantitativo, il rimborso del credito IVA può avvenire a condizione che il credito IVA sia superiore a 2.582,28 euro. Il rimborso può essere eseguito con: procedura semplificata, ovvero dall Agente della riscossione, per importi fino a euro; procedura ordinaria, da parte del competente Ufficio, per gli importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell attività o assoggettamento a procedure concorsuali. Secondo il vecchio dettato dell art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972, per ottenere il rimborso del credito IVA annuale il contribuente soggetto passivo di imposta era obbligato a presentare apposita ed idonea garanzia. La garanzia non era necessaria per i rimborsi non superiori a 5.164,57 euro o anche per coloro che chiedevano a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta. Proprio su tale norma è intervenuto il decreto semplificazioni sostituendo all art. 38-bis una nuova versione che vede venir meno ogni riferimento alla presentazione di fidejussioni a corredo della richiesta di rimborso come invece era previsto nella precedente formulazione che legava la richiesta non solo alla presentazione della dichiarazione ma anche: contestualmente all esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento, alla presentazione di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell art. 38 o da una impresa commerciale che a giudizio dell Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Le novità salienti della nuova normativa è che per i rimborsi di ammontare superiore ai euro sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerga il credito richiesto a rimborso con apposito visto di conformità o sottoscrizione alternativa di cui all art. 10, comma 7 D.L. n.78/2009. Quindi la norma prevede: Rimborsi eseguibili l innalzamento da 5.164,57 a euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale o istanza trimestrale; la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma; la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio. Solo quindi per alcuni specifici soggetti, considerati a rischio che vengono specificati e riassunti di seguito, il rimborso, oltre tale somma, è eseguito solo dopo presentazione di apposita garanzia: soggetti passivi che esercitano un attività d impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all art. 25 D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012; 12
13 A AMMINISTRAZIONE soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; 3. all 1% degli importi dichiarati, o comunque a euro, se gli importi dichiarati superano euro; soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. Di fatto per i rimborsi IVA si determina quindi la seguente situazione: rimborsi inferiori a euro nessuna garanzia rimborsi superiori a soggetto normali visto di conformità o firma alternativa soggetti a rischio prestazione di apposita garanzia L Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero periodo d imposta. L art. 13 del Decreto Semplificazioni ha quindi sostituito l art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972, innovando significativamente la disciplina riguardante l esecuzione dei rimborsi IVA. Con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 l Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali in merito alle nuove disposizioni di cui sopra con la finalità di semplificare e accelerare l erogazione dei rimborsi IVA in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea che sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre L Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art. 38-bis si sarebbero applicati anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo. Infine sempre l Ufficio, in relazione ai rimborsi eccedenti il limite dei euro per i casi non ritenuti a rischio, ha precisato che: Casi non a rischio il contribuente che non intende apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa unitamente alla dichiarazione sostitutiva può comunque decidere di presentare apposita garanzia; l apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva; l apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all utilizzo e non all ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di euro ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei euro. 13
14 A AMMINISTRAZIONE Con le nuove disposizioni, quindi, anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale emergente dal modello TR sarà necessario apporre su tale istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa unitamente alla dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) Oltre ad apporre il visto di conformità o sottoscrizione alternativa, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti: Dichiarazione sostitutiva a) requisito di solidità patrimoniale: che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) requisito di continuità aziendale: che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; c) requisito di regolarità contributiva: che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. L Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata e che ai fini del computo dell anno precedente di cui alla lett. b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso, quindi in sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo La dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà e resa nell apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR e qualora nella dichiarazione o nell istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell Agenzia delle Entrate. Ulteriore novità sono state introdotte/confermate con il Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2015 con il quale l Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello TR con le relative istruzioni. Le principali novità riguardano: Il modello TR: novità la previsione all art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 di nuove regole in tema di rimborsi Iva, introdotte dall art. 13 D.Lgs. n.175/2014 (Decreto Semplificazioni Fiscali) di cui si è parlato anche sopra; l introduzione di un nuovo art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 che prevede il meccanismo dello split payment, ad opera della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 629, lett. b) L. n. 190/2014). Il nuovo modello doveva già essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre del Ulteriori novità nella modulistica sono: 14
15 A AMMINISTRAZIONE La modulistica 1) per consentire l apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell organo di controllo, nonché l attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi. 2) viene introdotto nel modello il nuovo rigo TA13 dedicato alle operazioni in regime di split payment, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l Iva in fattura deve essere versata direttamente dall amministrazione pubblica committente. In merito al punto 2) di cui sopra si precisa infatti che con l art. 8 D.M. 23 gennaio 2015, che dà attuazione al dettato dell art. 1, comma 630, legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015), i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all art. 17-ter D.P.R. n. 633/ 1972 (split payment) vengono inclusi - già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell anno d imposta fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell art. 38-bis, co. 10 del Decreto Iva. Con il successivo D.M. datato 20 febbraio 2015 vengono apportate modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 al fine di eliminare i criteri previsti dall art. 2 D.M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria. Infine è bene precisare che diversamente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso (novità esaminata in precedenza), la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia (complessivamente intesa per i tre trimestri) di euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista. Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla compensazione del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva e che determina minori verifiche e minori responsabilità e, conseguentemente, minori costi per i contribuenti. A seguito quindi di tutte le modifiche intervenute, per maggiore intelligenza si riepiloga di seguito quanto in vigore ad oggi in tema di presentazione del modello TR. La presentazione del modello TR Modalità di presentazione Termine di presentazione Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica. La presentazione del modello TR deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ï entro 30/04/2015 II trimestre ï entro 31/07/2015 III trimestre ï entro 31/10/2015 Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: per crediti non superiori a euro la compensazione può avvenire fin da subito ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR; per crediti Iva superiori a euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR. La soglia di euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non 15
16 A AMMINISTRAZIONE quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking). Visto di conformità Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l obbligo di apporre il visto di conformità. Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l importo di euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste. Le condizioni che consentono l utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del comma 2 dell art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell art. 17, commi 5, 6 e 7 (reverse charge interno); operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell art. 19, comma 3 lett. a-bis) D.P.R. n. 633/
17 A AMMINISTRAZIONE Ultima ma forse non ultima novità, visto il grande fermento normativo che sta interessando il modello TR negli ultimi tempi, nonché in generale il tema dei rimborsi IVA è il provvedimento 87349/2015 pubblicato venerdì 26 giugno 2015, l Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di fidejussione bancaria o assicurativa, per le richieste di rimborso dei crediti Iva annuali e trimestrali. La modifica si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014). La finalità della nuova norma è di ridurre le tempistiche e i costi per l esecuzione dei rimborsi, e seguendo tale logica le istruzioni dei nuovi modelli precisano che il periodo presunto per il calcolo degli interessi da garantire per il ritardo nell esecuzione dei rimborsi si riduce da 120 a 60 giorni. Detti interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. Per i rimborsi in procedura semplificata. Le istruzioni precisano che si eliminano dall ammontare da garantire per l esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell esecuzione dei rimborsi, superando così le indicazioni contenute nella circolare n. 32/E/2014. I nuovi modelli sono già utilizzabili, anche se è possibile utilizzare ancora quelli precedenti, approvati con il provvedimento del 10 giugno 2014, fino al 31 dicembre Si ricorda che la garanzia è dovuta solo per i rimborsi superiori a euro 15 mila, purché non ricorrano le specifiche condizioni di esonero introdotte dal D.Lgs. n. 175/
18 A AMMINISTRAZIONE Occupazione La nuova indennità di disoccupazione per i co.co.pro. (dis-coll) di Rosario Trimboli - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Quadro normativo di riferimento Il D.Lgs. n. 22/2015, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha dettato, tra l altro, nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. Nello specifico, con l art. 15 del decreto in attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, come previsto dall art. 1, c. 7, lett. a), della Legge n. 183/2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. Requisiti soggettivi Per poter accedere al sussidio DIS-COLL, i collaboratori interessati a presentare domanda per il riconoscimento dell indennità, ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 22/2015, dovranno soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti: Requisiti a) trovarsi al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell art. 1, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000, e successive modificazioni; b) far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione, tra quelli destinatari della normativa in questione, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. Quanto al requisito di cui alla lett. a), cioè allo stato di disoccupazione, lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell interessato presso il servizio com- 18
19 A AMMINISTRAZIONE petente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. A tale proposito, l art. 4, c. 38, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all INPS, che la trasmette al servizio competente. Come precisato dall Inps con la circolare del 27 aprile 2015, n. 83, la disciplina di cui al richiamato articolo 15 ha introdotto, tra i requisiti per la fruizione della prestazione DIS- COLL, lo stato di disoccupazione che il lavoratore interessato deve possedere al momento della presentazione della domanda di prestazione pertanto, analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI - la categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b), cioè al possesso di almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l INPS, il periodo di riferimento va dal 1º gennaio dell anno solare precedente (01/01/2014) fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In relazione, infine, al requisito di cui alla lett. c), status contributivo/reddituale, l accesso all indennità DIS-COLL è riconosciuto a condizione che il collaboratore possa fare valere, nell anno solare in cui si è verificato l evento di cessazione del rapporto di collaborazione, almeno un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. Questo significa che, posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari a ,00 euro, il compenso minimo mensile deve essere pari ad 1/12 dello stesso e cioè 1.295,66 euro per fare valere una mensilità di contribuzione o, in alternativa, essere destinatari di rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad 647,83 euro (compenso minimo mensile 1.295,66/2). Calcolo dell indennità L importo spettante per il sussidio è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati, derivante necessariamente da rapporti di collaborazione, nell anno in cui si verifica l evento di cessazione del rapporto di lavoro e nell anno precedente diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. A seguito di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reso con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per mesi di contribuzione o frazioni di essi si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. L interpretazione fornita dal Ministero del lavoro consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che, qualora si facesse riferimento ai mesi di contribuzione, non potrebbero essere oggetto di computo. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile, è pari: nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all importo di 1.195,00 euro mensili, al 75% della retribuzione; 19
20 A AMMINISTRAZIONE nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.195,00 euro mensili l indennità è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.195,00 euro. In ogni caso, l indennità mensile non può superare nel 2015 l importo massimo mensile di euro 1.300,00 rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% ogni mese. Durata della prestazione La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro (01 gennaio 2014) al predetto evento. Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. In ragione del già citato predetto indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota del 21 aprile 2015, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Indennità Pertanto l indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1º gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. La durata dell indennità non può comunque superare la durata massima di sei mesi. A differenza delle altre prestazioni di disoccupazione, ASpI, MiniASpI e NASpI, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi; ciò assume particolare rilievo in quanto, tali periodi non potranno concorrere al raggiungimento del minimo contributivo utile ai fini pensionistici. Presentazione della domanda e decorrenza La domanda di DIS-COLL, così come la NASPI per i lavoratori subordinati, deve essere presentata all INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. La domanda può essere presentata direttamente all INPS mediante l accesso al sito con codice fiscale e PIN dispositivo (Figura n. 1), oppure presso gli enti di Patronato. Si rimanda per informazioni sulla modalità di compilazione al Manuale Utente predisposto dall Inps e consultabile direttamente dall area predisposta per la compilazione ed invio della domanda (Figura n. 2). L indennità spetta a decorrere dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Con la già citata circolare 83/2015, l Inps precisa che, nel caso di evento di maternità odi degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS- 20
21 A AMMINISTRAZIONE COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Figura n. 1: percorso di accesso alla compilazione on-line diretta Retroattività della DIS-COLL e modalità di richiesta cartacea Per garantire il diritto alla fruizione dell indennità di disoccupazione ai collaboratori la cui cessazione del rapporto di collaborazione sia intercorsa tra la data del 1º gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare Inps n. 83/2015, che ha dettato le indicazioni operative per la richiesta della prestazione, l Inps ha stabilito che il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa, pertanto, dal 27 aprile In questi casi la prestazione viene corrisposta dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro. L Inps ha inoltre consentito, in relazione all immediata entrata in vigore della disciplina dell istituto in argomento, e al fine di garantire comunque l avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e della relativa liquidazione della prestazione, che fino alla data del 11 21
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