EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2012/0082(COD) Progetto di parere Hubert Pirker (PE v01-00)
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i trasporti e il turismo /0082(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Hubert Pirker (PE v01-00) Norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (COM(2012)0164 C / /0082(COD)) AM\ doc PE v01-00 Unita nella diversità
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3 13 Eva Lichtenberger Considerando 5 (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico (come prevista dal regolamento 2013/...xx sul controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dal regolamento 2013/...xx relativa al controllo tecnico stradale dei veicoli commerciali circolanti nell UE e dalla direttiva 2013/...xx sui documenti di immatricolazione dei veicoli) effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. Or. en L'emendamento mira a stabilire un collegamento con le proposte relative al controllo tecnico che il Parlamento europeo sta attualmente esaminando. AM\ doc 3/20 PE v01-00
4 14 Jim Higgins Considerando 5 (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. E' necessario prestare particolare attenzione alla lotta contro la manomissione del contachilometri, e all'impatto di questo problema sulla fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero e sulla sicurezza stradale. Or. en 15 Inés Ayala Sender PE v /20 AM\ doc
5 Considerando 6 bis (nuovo) (6 bis) Il presente regolamento dovrebbe tener conto delle disposizioni della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale al fine di permettere alle autorità degli Stati in cui deve essere registrato un veicolo già immatricolato in un altro Stato di verificare che le procedure di cui il veicolo è oggetto per infrazione stradale sono state concluse. Si devono rafforzare le disposizioni previste per migliorare la sicurezza stradale e la lotta contro l'impunità di cui possono beneficiare gli autori di infrazioni al codice stradale. È quindi necessario consentire alle autorità di verificare che il veicolo in questione non sia oggetto di un procedimento di infrazione stradale prima dell immatricolazione. Or. es 16 Philippe De Backer Considerando 14 bis (nuovo) (14 bis) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i servizi di immatricolazione dei veicoli soddisfino i requisiti del presente regolamento. Essi devono quindi applicare le disposizioni in materia di riconoscimento reciproco e lo scambio elettronico di dati. Or. nl AM\ doc 5/20 PE v01-00
6 17 Articolo 1 paragrafo 1 alinea 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti veicoli: 1. Il presente regolamento si applica ai veicoli che sono stati omologati in conformità con i requisiti tecnici armonizzati tra gli Stati membri: La formulazione dell'articolo è qui più chiara che il riferimento ad altri testi e permette di escludere dal campo di applicazione i veicoli che sono stati omologati in base alle leggi locali non armonizzate. 18 Articolo 1 paragrafo 1 lettera a a) i veicoli a motore e i rimorchi di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; soppresso 19 Articolo 1 paragrafo 1 lettera b PE v /20 AM\ doc
7 b) i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. soppresso 20 Michel Dantin Articolo 1 paragrafo 2 2. Il presente regolamento non si applica all'immatricolazione dei veicoli a motore immatricolati in un paese terzo. 2. Il presente regolamento non si applica all immatricolazione dei veicoli a motore che sono stati trattati con procedure locali non armonizzate, né a quella dei veicoli a motore immatricolati in un paese terzo. Il presente regolamento è limitato ai veicoli che sono stati immatricolati secondo le norme comunitarie armonizzate, come descritto nel paragrafo 1 del presente articolo, e deve escludere quei veicoli che sono stati trattati con le procedure locali non armonizzate. 21 Philippe De Backer Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede AM\ doc 7/20 PE v01-00
8 l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro tre mesi dal suo arrivo. Or. nl Gli individui e le imprese devono avere il tempo sufficiente per registrare i loro veicoli. Tuttavia, il termine di sei mesi può essere eccessivo, perché può avere l'effetto di ritardare la stipula di una nuova assicurazione auto. Un periodo di tre mesi è più appropriato per la sicurezza stradale e la trasparenza. 22 Philip Bradbourn Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro nove mesi dal suo arrivo. Or. en 23 Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato con cui intende muoversi nello Stato membro di residenza in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. PE v /20 AM\ doc
9 L'emendamento chiarisce le regole di immatricolazione nei casi in cui un cittadino avrebbe un veicolo a disposizione nello Stato membro di residenza e un altro veicolo in un altro Stato membro. 24 Articolo 4 paragrafo 1 comma 2 bis (nuovo) Dopo sei mesi, il proprietario di un veicolo immatricolato e situato in un altro Stato membro ha ancora il diritto di chiedere l immatricolazione del proprio veicolo nello Stato membro di residenza, senza alcun ostacolo amministrativo o di altro tipo creato dall'autorità nazionale responsabile dell immatricolazione. L'emendamento chiarisce le regole di immatricolazione nei casi in cui un cittadino avrebbe un veicolo a disposizione nello Stato membro di residenza e un altro veicolo in un altro Stato membro. 25 Hubert Pirker Articolo 4 paragrafo 4 lettera d bis (nuova) d bis) se è scaduta la data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l ultimo controllo tecnico. AM\ doc 9/20 PE v01-00
10 Or. de Quando la data nella quale il controllo tecnico avrebbe dovuto essere effettuato è scaduta, il servizio di immatricolazione del veicolo si occuperà del controllo del veicolo in questione per garantire la sicurezza stradale. 26 Philip Bradbourn Articolo 4 paragrafo 5 5. Quando immatricola un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei modi previsti dall'articolo Quando un veicolo immatricolato in uno Stato membro è reimmatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei modi previsti dall'articolo 7. Or. en 27 Markus Ferber Articolo 5 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) se non vi è alcuna prova che il veicolo sia coperto da un assicurazione di responsabilità civile automobilistica in corso di validità; Or. de PE v /20 AM\ doc
11 28 Philip Bradbourn Articolo 5 paragrafo 1 lettera d alinea d) quando dalle informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7 risulta che: d) se le informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7, possono dimostrare che: Or. en 29 Hubert Pirker Articolo 5 paragrafo 1 lettera d bis (nuova) d bis) in mancanza di un assicurazione di responsabilità civile automobilistica quando si tratta di un prerequisito per l immatricolazione del veicolo; L'assicurazione di responsabilità civile automobilistica contribuisce in larga misura alla tutela delle vittime di incidenti stradali in Europa e dovrebbe rimanere un prerequisito per l'iscrizione dei veicoli nei paesi che hanno incluso questo principio nella loro legislazione. Or. de 30 Articolo 5 paragrafo 1 lettera d bis (nuova) d bis) quando il veicolo non corrisponde AM\ doc 11/20 PE v01-00
12 ad alcun tipo di veicolo omologato conosciuto e non risponde ai criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo nello Stato membro di destinazione. L'emendamento propone di escludere i veicoli che sono stati omologati secondo le norme locali non armonizzate, procedura applicata ai veicoli importati singolarmente da paesi terzi che non soddisfano i requisiti di omologazione singola effettuata nel paese di destinazione. I termini sono ripresi dalla comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2007 sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro. 31 Inés Ayala Sender Articolo 5 paragrafo 1 lettera d bis (nuova) d bis) nel caso che le procedure applicate nei confronti del proprietario del veicolo già immatricolato in un altro Stato membro in seguito a infrazioni in materia di sicurezza stradale ai sensi della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 1 non siano state concluse. Una volta che queste procedure siano state concluse, l'autorità dello Stato membro non può opporsi all immatricolazione del veicolo ai sensi del presente paragrafo. 1 GU L 288 del 5 novembre 2011, pag. 1. Or. es PE v /20 AM\ doc
13 Come indicato dal relatore, si dovrebbe rafforzare la proposta della Commissione al fine di migliorare la sicurezza stradale e la lotta contro l'impunità. È pertanto necessario consentire alle autorità dello Stato in cui è richiesta l immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro di rifiutare l immatricolazione quando un procedimento per un reato contro il proprietario del veicolo stradale o al suo proprietario non sia ancora concluso. 32 Hubert Pirker Articolo 5 paragrafo 1 lettera d punto iii iii) il certificato del controllo tecnico obbligatorio è scaduto. soppresso Or. de L'emendamento è in linea con l'emendamento all'articolo 4, in cui il servizio di immatricolazione può procedere al controllo dei veicolo quando è scaduta la data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l ultimo controllo tecnico. 33 Silvia-Adriana Ţicău Articolo 5 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Una richiesta di immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non può essere negata, se il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superato. Or. ro AM\ doc 13/20 PE v01-00
14 34 Articolo 5 paragrafo 2 2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata. L'interessato può, entro un mese dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa, chiedere al competente ente preposto all immatricolazione dei veicoli di riesaminare la sua decisione. Nella richiesta sono specificati i motivi che giustificano tale riesame. Entro un mese dal ricevimento della richiesta, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli competente conferma o revoca la propria decisione. 2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata e indica le vie e i termini di ricorso. L interessato può, dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa e nei termini di ricorso in vigore nello Stato membro di destinazione, indirizzare all ente preposto all immatricolazione dei veicoli una domanda di riesame della decisione. L ente preposto all immatricolazione dei veicoli competente conferma o revoca la propria decisione nei termini applicabili nello Stato membro. Lo spazio giuridico non è armonizzato in materia di termini di ricorso, per cui un limite di tempo non può essere imposto dalla Commissione. 35 Hubert Pirker Articolo 6 paragrafo 3 lettera b punto ii ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario della carta di circolazione possa dimostrare di essere il proprietario del veicolo; ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati smarriti o rubati, a meno che l'intestatario della carta di circolazione non possa dimostrare in maniera inequivocabile di essere il proprietario del veicolo o comunque il legittimo titolare PE v /20 AM\ doc
15 dei documenti stessi; Or. de L'emendamento è volto a chiarire che il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione può essere giuridicamente diverso dal proprietario del veicolo e che, di conseguenza, laddove dimostri in maniera inequivocabile la sua situazione, può evitare un rifiuto dell immatricolazione da parte degli enti preposti. 36 Silvia-Adriana Ţicău Articolo 8 paragrafo 1 lettera a a) siano stabilite nel loro territorio; a) siano stabilite effettivamente e permanentemente nel territorio di uno Stato membro, Or. ro 37 Michel Dantin Articolo 8 paragrafo 1 lettera b b) distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; b) costruiscano o distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; È importante che le attività dei produttori siano incluse nel presente paragrafo perché necessitano altresì di un immatricolazione professionale come le altre attività menzionate. AM\ doc 15/20 PE v01-00
16 38 Articolo 8 paragrafo 1 lettera b b) distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; b) costruiscano o distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; L'emendamento integra i costruttori in quanto beneficiari. 39 Dominique Vlasto Articolo 8 paragrafo 1 lettera c c) godano di buona reputazione e dispongano della competenza professionale richiesta. c) dispongano della competenza professionale richiesta. La reputazione è un criterio di valutazione soggettiva che non trova posto in un regolamento. 40 Articolo 8 paragrafo 1 lettera c c) godano di buona reputazione e c) dispongano della competenza PE v /20 AM\ doc
17 dispongano della competenza professionale richiesta. professionale richiesta. L'emendamento mira a chiarire l'articolo 8 in cui i termini godano di buona reputazione" sono troppo vaghi e si basano su elementi soggettivi poco appropriati. 41 Michel Dantin Articolo 8 paragrafo 1 lettera c c) godano di buona reputazione e dispongano della competenza professionale richiesta. c) dispongano della competenza professionale richiesta. Poiché il termine "buona reputazione" è giuridicamente troppo vago e si basa su criteri soggettivi, non dovrebbe essere integrato nel presente regolamento. L'esigenza di adeguate competenze professionali è sufficiente. 42 Dominique Vlasto Articolo 8 paragrafo 5 5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui soppresso AM\ doc 17/20 PE v01-00
18 all'articolo 12, paragrafo 2. Il formato e il modello di certificato di immatricolazione professionale sono previsti dalla direttiva 1999/37/CE. Conviene quindi considerare questo aspetto, nel contesto della revisione della direttiva (attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio) e non nel presente regolamento. 43 Articolo 8 paragrafo 5 comma 1 La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Il periodo di validità della carta di circolazione professionale è di 1 anno. Il formato e il modello della carta di circolazione professionale sono già definiti dalla direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e quindi non hanno bisogno di essere definiti da questo testo. Inoltre, la validità di un anno è adatta ai vincoli cui sono soggetti gli operatori economici interessati ed evita incombenze amministrative troppo ravvicinate. 44 Articolo 8 paragrafo 5 comma 2 Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. soppresso PE v /20 AM\ doc
19 Il formato e il modello della carta di circolazione professionale sono già definiti dalla direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e quindi non hanno bisogno di essere definiti da questo testo. Inoltre, la validità di un anno è adatta ai vincoli cui sono soggetti gli operatori economici interessati ed evita incombenze amministrative troppo ravvicinate. 45 Silvia-Adriana Ţicău Articolo 11 paragrafo 2 2. La delega di potere di cui all'articolo 10 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. La delega di potere di cui all'articolo 10 è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo. Or. ro 46 Eva Lichtenberger Articolo 13 comma 1 La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tale relazione AM\ doc 19/20 PE v01-00
20 presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese. contiene informazioni relative al suo recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri. La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese. Or. en PE v /20 AM\ doc
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