EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2012/0082(COD) Progetto di parere Hubert Pirker (PE v01-00)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "EMENDAMENTI 13-46. IT Unita nella diversità IT 2012/0082(COD) 23.10.2012. Progetto di parere Hubert Pirker (PE494.831v01-00)"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i trasporti e il turismo /0082(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Hubert Pirker (PE v01-00) Norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (COM(2012)0164 C / /0082(COD)) AM\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegOpinion PE v /20 AM\ doc

3 13 Eva Lichtenberger Considerando 5 (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico (come prevista dal regolamento 2013/...xx sul controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dal regolamento 2013/...xx relativa al controllo tecnico stradale dei veicoli commerciali circolanti nell UE e dalla direttiva 2013/...xx sui documenti di immatricolazione dei veicoli) effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. Or. en L'emendamento mira a stabilire un collegamento con le proposte relative al controllo tecnico che il Parlamento europeo sta attualmente esaminando. AM\ doc 3/20 PE v01-00

4 14 Jim Higgins Considerando 5 (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. E' necessario prestare particolare attenzione alla lotta contro la manomissione del contachilometri, e all'impatto di questo problema sulla fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero e sulla sicurezza stradale. Or. en 15 Inés Ayala Sender PE v /20 AM\ doc

5 Considerando 6 bis (nuovo) (6 bis) Il presente regolamento dovrebbe tener conto delle disposizioni della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale al fine di permettere alle autorità degli Stati in cui deve essere registrato un veicolo già immatricolato in un altro Stato di verificare che le procedure di cui il veicolo è oggetto per infrazione stradale sono state concluse. Si devono rafforzare le disposizioni previste per migliorare la sicurezza stradale e la lotta contro l'impunità di cui possono beneficiare gli autori di infrazioni al codice stradale. È quindi necessario consentire alle autorità di verificare che il veicolo in questione non sia oggetto di un procedimento di infrazione stradale prima dell immatricolazione. Or. es 16 Philippe De Backer Considerando 14 bis (nuovo) (14 bis) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i servizi di immatricolazione dei veicoli soddisfino i requisiti del presente regolamento. Essi devono quindi applicare le disposizioni in materia di riconoscimento reciproco e lo scambio elettronico di dati. Or. nl AM\ doc 5/20 PE v01-00

6 17 Articolo 1 paragrafo 1 alinea 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti veicoli: 1. Il presente regolamento si applica ai veicoli che sono stati omologati in conformità con i requisiti tecnici armonizzati tra gli Stati membri: La formulazione dell'articolo è qui più chiara che il riferimento ad altri testi e permette di escludere dal campo di applicazione i veicoli che sono stati omologati in base alle leggi locali non armonizzate. 18 Articolo 1 paragrafo 1 lettera a a) i veicoli a motore e i rimorchi di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; soppresso 19 Articolo 1 paragrafo 1 lettera b PE v /20 AM\ doc

7 b) i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. soppresso 20 Michel Dantin Articolo 1 paragrafo 2 2. Il presente regolamento non si applica all'immatricolazione dei veicoli a motore immatricolati in un paese terzo. 2. Il presente regolamento non si applica all immatricolazione dei veicoli a motore che sono stati trattati con procedure locali non armonizzate, né a quella dei veicoli a motore immatricolati in un paese terzo. Il presente regolamento è limitato ai veicoli che sono stati immatricolati secondo le norme comunitarie armonizzate, come descritto nel paragrafo 1 del presente articolo, e deve escludere quei veicoli che sono stati trattati con le procedure locali non armonizzate. 21 Philippe De Backer Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede AM\ doc 7/20 PE v01-00

8 l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro tre mesi dal suo arrivo. Or. nl Gli individui e le imprese devono avere il tempo sufficiente per registrare i loro veicoli. Tuttavia, il termine di sei mesi può essere eccessivo, perché può avere l'effetto di ritardare la stipula di una nuova assicurazione auto. Un periodo di tre mesi è più appropriato per la sicurezza stradale e la trasparenza. 22 Philip Bradbourn Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro nove mesi dal suo arrivo. Or. en 23 Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato con cui intende muoversi nello Stato membro di residenza in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. PE v /20 AM\ doc

9 L'emendamento chiarisce le regole di immatricolazione nei casi in cui un cittadino avrebbe un veicolo a disposizione nello Stato membro di residenza e un altro veicolo in un altro Stato membro. 24 Articolo 4 paragrafo 1 comma 2 bis (nuovo) Dopo sei mesi, il proprietario di un veicolo immatricolato e situato in un altro Stato membro ha ancora il diritto di chiedere l immatricolazione del proprio veicolo nello Stato membro di residenza, senza alcun ostacolo amministrativo o di altro tipo creato dall'autorità nazionale responsabile dell immatricolazione. L'emendamento chiarisce le regole di immatricolazione nei casi in cui un cittadino avrebbe un veicolo a disposizione nello Stato membro di residenza e un altro veicolo in un altro Stato membro. 25 Hubert Pirker Articolo 4 paragrafo 4 lettera d bis (nuova) d bis) se è scaduta la data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l ultimo controllo tecnico. AM\ doc 9/20 PE v01-00

10 Or. de Quando la data nella quale il controllo tecnico avrebbe dovuto essere effettuato è scaduta, il servizio di immatricolazione del veicolo si occuperà del controllo del veicolo in questione per garantire la sicurezza stradale. 26 Philip Bradbourn Articolo 4 paragrafo 5 5. Quando immatricola un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei modi previsti dall'articolo Quando un veicolo immatricolato in uno Stato membro è reimmatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei modi previsti dall'articolo 7. Or. en 27 Markus Ferber Articolo 5 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) se non vi è alcuna prova che il veicolo sia coperto da un assicurazione di responsabilità civile automobilistica in corso di validità; Or. de PE v /20 AM\ doc

11 28 Philip Bradbourn Articolo 5 paragrafo 1 lettera d alinea d) quando dalle informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7 risulta che: d) se le informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7, possono dimostrare che: Or. en 29 Hubert Pirker Articolo 5 paragrafo 1 lettera d bis (nuova) d bis) in mancanza di un assicurazione di responsabilità civile automobilistica quando si tratta di un prerequisito per l immatricolazione del veicolo; L'assicurazione di responsabilità civile automobilistica contribuisce in larga misura alla tutela delle vittime di incidenti stradali in Europa e dovrebbe rimanere un prerequisito per l'iscrizione dei veicoli nei paesi che hanno incluso questo principio nella loro legislazione. Or. de 30 Articolo 5 paragrafo 1 lettera d bis (nuova) d bis) quando il veicolo non corrisponde AM\ doc 11/20 PE v01-00

12 ad alcun tipo di veicolo omologato conosciuto e non risponde ai criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo nello Stato membro di destinazione. L'emendamento propone di escludere i veicoli che sono stati omologati secondo le norme locali non armonizzate, procedura applicata ai veicoli importati singolarmente da paesi terzi che non soddisfano i requisiti di omologazione singola effettuata nel paese di destinazione. I termini sono ripresi dalla comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2007 sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro. 31 Inés Ayala Sender Articolo 5 paragrafo 1 lettera d bis (nuova) d bis) nel caso che le procedure applicate nei confronti del proprietario del veicolo già immatricolato in un altro Stato membro in seguito a infrazioni in materia di sicurezza stradale ai sensi della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 1 non siano state concluse. Una volta che queste procedure siano state concluse, l'autorità dello Stato membro non può opporsi all immatricolazione del veicolo ai sensi del presente paragrafo. 1 GU L 288 del 5 novembre 2011, pag. 1. Or. es PE v /20 AM\ doc

13 Come indicato dal relatore, si dovrebbe rafforzare la proposta della Commissione al fine di migliorare la sicurezza stradale e la lotta contro l'impunità. È pertanto necessario consentire alle autorità dello Stato in cui è richiesta l immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro di rifiutare l immatricolazione quando un procedimento per un reato contro il proprietario del veicolo stradale o al suo proprietario non sia ancora concluso. 32 Hubert Pirker Articolo 5 paragrafo 1 lettera d punto iii iii) il certificato del controllo tecnico obbligatorio è scaduto. soppresso Or. de L'emendamento è in linea con l'emendamento all'articolo 4, in cui il servizio di immatricolazione può procedere al controllo dei veicolo quando è scaduta la data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l ultimo controllo tecnico. 33 Silvia-Adriana Ţicău Articolo 5 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Una richiesta di immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non può essere negata, se il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superato. Or. ro AM\ doc 13/20 PE v01-00

14 34 Articolo 5 paragrafo 2 2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata. L'interessato può, entro un mese dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa, chiedere al competente ente preposto all immatricolazione dei veicoli di riesaminare la sua decisione. Nella richiesta sono specificati i motivi che giustificano tale riesame. Entro un mese dal ricevimento della richiesta, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli competente conferma o revoca la propria decisione. 2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata e indica le vie e i termini di ricorso. L interessato può, dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa e nei termini di ricorso in vigore nello Stato membro di destinazione, indirizzare all ente preposto all immatricolazione dei veicoli una domanda di riesame della decisione. L ente preposto all immatricolazione dei veicoli competente conferma o revoca la propria decisione nei termini applicabili nello Stato membro. Lo spazio giuridico non è armonizzato in materia di termini di ricorso, per cui un limite di tempo non può essere imposto dalla Commissione. 35 Hubert Pirker Articolo 6 paragrafo 3 lettera b punto ii ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario della carta di circolazione possa dimostrare di essere il proprietario del veicolo; ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati smarriti o rubati, a meno che l'intestatario della carta di circolazione non possa dimostrare in maniera inequivocabile di essere il proprietario del veicolo o comunque il legittimo titolare PE v /20 AM\ doc

15 dei documenti stessi; Or. de L'emendamento è volto a chiarire che il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione può essere giuridicamente diverso dal proprietario del veicolo e che, di conseguenza, laddove dimostri in maniera inequivocabile la sua situazione, può evitare un rifiuto dell immatricolazione da parte degli enti preposti. 36 Silvia-Adriana Ţicău Articolo 8 paragrafo 1 lettera a a) siano stabilite nel loro territorio; a) siano stabilite effettivamente e permanentemente nel territorio di uno Stato membro, Or. ro 37 Michel Dantin Articolo 8 paragrafo 1 lettera b b) distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; b) costruiscano o distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; È importante che le attività dei produttori siano incluse nel presente paragrafo perché necessitano altresì di un immatricolazione professionale come le altre attività menzionate. AM\ doc 15/20 PE v01-00

16 38 Articolo 8 paragrafo 1 lettera b b) distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; b) costruiscano o distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli; L'emendamento integra i costruttori in quanto beneficiari. 39 Dominique Vlasto Articolo 8 paragrafo 1 lettera c c) godano di buona reputazione e dispongano della competenza professionale richiesta. c) dispongano della competenza professionale richiesta. La reputazione è un criterio di valutazione soggettiva che non trova posto in un regolamento. 40 Articolo 8 paragrafo 1 lettera c c) godano di buona reputazione e c) dispongano della competenza PE v /20 AM\ doc

17 dispongano della competenza professionale richiesta. professionale richiesta. L'emendamento mira a chiarire l'articolo 8 in cui i termini godano di buona reputazione" sono troppo vaghi e si basano su elementi soggettivi poco appropriati. 41 Michel Dantin Articolo 8 paragrafo 1 lettera c c) godano di buona reputazione e dispongano della competenza professionale richiesta. c) dispongano della competenza professionale richiesta. Poiché il termine "buona reputazione" è giuridicamente troppo vago e si basa su criteri soggettivi, non dovrebbe essere integrato nel presente regolamento. L'esigenza di adeguate competenze professionali è sufficiente. 42 Dominique Vlasto Articolo 8 paragrafo 5 5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui soppresso AM\ doc 17/20 PE v01-00

18 all'articolo 12, paragrafo 2. Il formato e il modello di certificato di immatricolazione professionale sono previsti dalla direttiva 1999/37/CE. Conviene quindi considerare questo aspetto, nel contesto della revisione della direttiva (attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio) e non nel presente regolamento. 43 Articolo 8 paragrafo 5 comma 1 La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Il periodo di validità della carta di circolazione professionale è di 1 anno. Il formato e il modello della carta di circolazione professionale sono già definiti dalla direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e quindi non hanno bisogno di essere definiti da questo testo. Inoltre, la validità di un anno è adatta ai vincoli cui sono soggetti gli operatori economici interessati ed evita incombenze amministrative troppo ravvicinate. 44 Articolo 8 paragrafo 5 comma 2 Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. soppresso PE v /20 AM\ doc

19 Il formato e il modello della carta di circolazione professionale sono già definiti dalla direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e quindi non hanno bisogno di essere definiti da questo testo. Inoltre, la validità di un anno è adatta ai vincoli cui sono soggetti gli operatori economici interessati ed evita incombenze amministrative troppo ravvicinate. 45 Silvia-Adriana Ţicău Articolo 11 paragrafo 2 2. La delega di potere di cui all'articolo 10 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. La delega di potere di cui all'articolo 10 è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo. Or. ro 46 Eva Lichtenberger Articolo 13 comma 1 La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tale relazione AM\ doc 19/20 PE v01-00

20 presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese. contiene informazioni relative al suo recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri. La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese. Or. en PE v /20 AM\ doc

DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 10.12.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 329/5 DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.6.2012 2011/0059(CNS) EMENDAMENTI 26-38 Progetto di parere Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) Competenza,

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 22.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 51/3 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 novembre 2013 in merito a una proposta di direttiva del

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0474/2001 2000/0211(COD) IT 22.10.01 Posizione comune definita dal Consiglio il 16 ottobre 2001 in vista dell'adozione delle direttiva del Parlamento

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2011/0296(COD) 4.5.2012 EMENDAMENTI 1-9 Progetto di parere Holger Krahmer (PE486.103v01-00) del Parlamento europeo e del

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 30.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 30.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.7.2014 C(2014) 5308 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 30.7.2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO per i TRASPORTI, la NAVIGAZIONE ed i SISTEMI INFORMATIVI e STATISTICI DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di

Dettagli

***II POSIZIONE COMUNE

***II POSIZIONE COMUNE PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0522/2000 22/10/2000 ***II POSIZIONE COMUNE Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della

Dettagli

ALLEGATI. alla. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio:

ALLEGATI. alla. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio: CMMISSINE EURPEA Bruxelles, 18.7.2014 CM(2014) 476 final ANNEXES 1 to 2 ALLEGATI alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio: intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.6.2010 COM(2010)280 definitivo 2010/0168 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante applicazione obbligatoria del regolamento n. 100 della commissione economica

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE 20.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 47/51 REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

Saluti a tutti. Silvio Marelli. Le seguenti normative che vedrete in allegato regolano la movimentazione di alcune specie animali compresi i cani all'interno della comunità europea, specificando i casi in cui il numero è superiore o

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 20.10.2004 COM(2004) 682 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica dell articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito

Dettagli

Circolazione stradale: direttiva europea per incentivare la sicurezza dei pedoni ( Direttiva Europea 17.11.2003 n 2003/102/CE )

Circolazione stradale: direttiva europea per incentivare la sicurezza dei pedoni ( Direttiva Europea 17.11.2003 n 2003/102/CE ) Circolazione stradale: direttiva europea per incentivare la sicurezza dei pedoni ( Direttiva Europea 17.11.2003 n 2003/102/CE ) Con la Direttiva 2003/102/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sono

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER:

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER: BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER: LA TRASFORMAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLO DA BENZINA A GPL O A METANO; L ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOVEICOLO A GPL, METANO O A TRAZIONE ELETTRICA, PREVIA

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE L 120/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.5.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.6.2010 COM(2010)293 definitivo 2010/0161 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga

Dettagli

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non

Dettagli

RESIDENTI DI LUNGO PERIODO

RESIDENTI DI LUNGO PERIODO RESIDENTI DI LUNGO PERIODO Direttiva 2003/109 sui c.d. residenti di lungo periodo # si occupa della condizione giuridica di un soggetto residente (in maniera continuativa e regolare) da almeno cinque anni

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla

Dettagli

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010

Dettagli

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera. Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Orientamenti e raccomandazioni

Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni sull ambito di applicazione del regolamento CRA 17 giugno 2013 ESMA/2013/720. Data: 17 giugno 2013 ESMA/2013/720 Sommario I. Ambito di applicazione

Dettagli

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA-BoS-14/176 IT Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Dettagli

La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL)

La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) 9 febbraio 2010 Ing. Fabio DATTILO Direttore Centrale della Direzione Centrale per

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 22.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 22.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.7.2014 C(2014) 5087 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 22.7.2014 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

***II POSIZIONE COMUNE

***II POSIZIONE COMUNE PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0331/2000 03/07/2000 ***II POSIZIONE COMUNE Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio del 29 giugno 2000in vista dell'adozione della direttiva

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI CAPITOLO I Campo di applicazione - Commercializzazione e libera circolazione Art. 1-1. La

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2002R1606 IT 10.04.2008 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO Considerando 7: È opportuno contribuire al corretto funzionamento

Dettagli

I-Roma: Mobili per uffici 2011/S 34-056615 BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI. Forniture

I-Roma: Mobili per uffici 2011/S 34-056615 BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI. Forniture 1/5 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56615-2011:text:it:html I-Roma: Mobili per uffici 2011/S 34-056615 BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI Forniture SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari PROGETTO DI PARERE. della commissione per i problemi economici e monetari

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari PROGETTO DI PARERE. della commissione per i problemi economici e monetari PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per i problemi economici e monetari PROVVISORIO 2002/0132(COD) 18 dicembre 2002 PROGETTO DI PARERE della commissione per i problemi economici e monetari destinato

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 30 gennaio 1997, n. 24) IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione EIOPA-BoS-12/069 IT Orientamenti sulla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione 1/8 1. Orientamenti Introduzione 1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA (Autorità europea

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE DIRETTIVE COMUNITARIE Disposizioni rivolte ai governi degli Stati membri, i quali hanno l obbligo di recepirle

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 7594 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GERARDINI Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Presentata il 6

Dettagli

(Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 PAG. 0064 0067)

(Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 PAG. 0064 0067) Direttiva 96/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche europee

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche europee Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche europee Ufficio per la Cittadinanza europea, il Mercato interno e gli Affari generali Servizio II Mercato interno I REGIME GENERALE DI

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.3.2014 C(2014) 1553 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione L 107/76 25.4.2015 DECISIONE (UE) 2015/656 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 febbraio 2015 sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.9.2015 L 235/37 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 111) N. 146 8 ottobre 2014 Camera dei deputati XVII

Dettagli

EMENDAMENTI 34-72. IT Unita nella diversità IT 2011/0354(COD) 7.6.2012. Progetto di relazione Zuzana Roithová (PE488.065v01-00)

EMENDAMENTI 34-72. IT Unita nella diversità IT 2011/0354(COD) 7.6.2012. Progetto di relazione Zuzana Roithová (PE488.065v01-00) PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2011/0354(COD) 7.6.2012 EMENDAMENTI 34-72 Progetto di relazione (PE488.065v01-00) sulla proposta di direttiva

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 104 RISOLUZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni) (Estensore FILIPPI) approvata nella seduta del 28 gennaio 2016

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)759 definitivo 2004/0218 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,

Dettagli

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2009

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2009 DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2009 che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti

Dettagli

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (Ginevra, 5 luglio 1978) Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Disposizioni Finali

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.5.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 126/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 440/2010 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2010 relativo alle tariffe da pagare all'agenzia

Dettagli

Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it

Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it ARTICOLO 7 DLGS 626/94 versione orginaria. Articolo 7 Contratto di appalto o contratto d'opera. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,

Dettagli

Atto del Sindaco Metropolitano

Atto del Sindaco Metropolitano Atto del Sindaco Metropolitano N.49 del 29/6/2015 Classifica: 004.03 Anno: 2015 (6227245) Oggetto ANNO 2015 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto) Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l acquisto

Dettagli

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE Pubblicata il 3 Aprile 2013 ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE 19.11.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 309/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013 che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 aprile 2015 (OR. fr) Fascicolo interistituzionale: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 NOTA PUNTO "I/A" Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

DIRITTO DI SOGGIORNO - RILASCIO DEL PERMESSO

DIRITTO DI SOGGIORNO - RILASCIO DEL PERMESSO DIRITTO DI SOGGIORNO - RILASCIO DEL PERMESSO Chi intende assumere un impiego in Svizzera o in Italia, può inoltrare una domanda di permesso di dimora solo se dimostra che un datore di lavoro è disposto

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 luglio 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.5.2003 L 115/63 DIRETTIVA 2003/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2003 che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

Dettagli