Legge 3 agosto 2009, n. 102 (conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78)

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1 Pagina 1 di 17 ItaliaOggi7 Numero 272, pag. 37 del 16/11/2009 Autore: di Norberto Villa Le nuove compensazioni e il visto di conformità Compensazioni con visto ai nastri di partenza. Tra gli aspetti prettamente operativi nella pratica professionale che subiranno una decisa innovazione a partire dal prossimo anno è da porre al primo posto il restyling delle regole concernente le compensazioni delle eccedenze Iva. La regola di per sé non crea molte difficoltà interpretative, ma di certo ne crea con riguardo alla necessità, una volta superata la soglia dei euro, di rilasciare il visto di conformità da parte (in linea generale) del professionista al fine concedere il via libera alla compensazione al contribuente. Dopo aver riepilogato pertanto le novità offriremo di seguito un primo vademecum sul tema del visto di conformità anche perché le procedure necessarie per ottenere la possibilità di apporlo sono tali per cui i tempi non sono così lunghi. E ancora di più perché l'istituto (che esiste da più di dieci anni) essendo stato testato solo raramente dai professionista, lascia non pochi dubbi. Cosa controllare e come fare i controlli per rilasciare il visto ad oggi non pare una materia del tutto chiara. Le norme di riferimento Il testo dell'intervento legislativo Legge 3 agosto 2009, n. 102 (conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto Supplemento ordinario n. 140 Art. 10 Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: al fine di contrastare gli abusi: all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da

2 Pagina 2 di 17 cui il credito emerge»; al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 2.1. all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata»; 2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è anche presentata» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»; 2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro »; 2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio»; 3. all'articolo 38-bis, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo»; 3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»; 4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1., continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; 5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2»; 6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma»; 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione

3 Pagina 3 di 17 dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a euro.». Il cuore dell'intervento legislativo concerne le regole applicabili nel caso in cui il contribuente sia orientato ad annullare le sue posizioni debitorie e creditorie verso l'erario (e degli istituti previdenziali). La compensazione è stata introdotta dal Legislatore fiscale con l'art. 17 del dlgs Art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, del dpr 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

4 Pagina 4 di 17 d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (lettera abrogata); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decretolegge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma soppresso) Tra le diverse modifiche introdotte dal sopra riportato art. 10 di certo quella di maggior spessore riguarda la compensazione delle eccedenze Iva. È vero che la stessa entrerà in vigore solo dal 1 gennaio dell'anno prossimo ma per una serie di motivi i tempi non sono poi così lunghi come potrebbe sembrare. Circa l'entrata in vigore solo a far data dal prossimo anno riportiamo sul punto il comunicato stampa dell'agenzia delle entrate che ha chiarito che «le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell'1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso». In sostanza si conferma che fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non subiranno alcuna modifica. COMUNICATO STAMPA Compensazioni, le nuove regole scattano dal 2010

5 Pagina 5 di 17 Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell'1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso. Compensazioni a maglie strette, appuntamento al La tempistica sull'entrata in vigore delle nuove regole restrittive in materia di compensazioni deriva dal dettato normativo del decreto anticrisi che prevede, espressamente, una soglia d'importo minimo annuo per la sua applicazione ( euro) e l'introduzione di specifiche modalità di trasmissione all'agenzia delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prima di utilizzare il credito IVA in compensazione. Misure queste il cui effetto è conseguentemente legato all'intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali. Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione, inoltre, richiedono la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell'ambito dei sistemi telematici dell'agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche. I diversi contribuenti Considerato il testo normativo è possibile suddividere tra i contribuenti, intenzionati a compensare, che vanteranno eccedenze di Iva a partire dal 1 gennaio 2010 tre distinte categorie. Eccedenze di crediti Iva fino a un massimo di annui In tale situazione l'entrata in vigore delle nuove regole non cambierà nulla rispetto al passato. Ciò in quanto le due norme di maggior rilievo, ovvero quella che posticipa la possibilità di utilizzo del credito ad un momento successivo alla presentazione della dichiarazione e quella che impone di richiedere il visto di conformità, non sono applicabili a tale fattispecie. La norma (art. 10, lett. a, comma 1) introducendo il primo limite fa infatti esplicito riferimento alla compensazione del credito annuale (o relativo a periodo inferiore all'anno) per importi superiori a , mentre introducendo la seconda limitazione (art. 10, lett. a, comma 7) fa esplicito riferimento alla compensazione di crediti Iva di importi superiori a annui. Pertanto coloro che si trovano in tale posizione avranno anche nel 2010 la possibilità di compensare i crediti a partire dal 1 gennaio e senza necessità di richiedere alcun visto. Notiamo anche che tali soggetti non sono nemmeno interessati alla previsione secondo cui i contribuenti intenzionati alla compensazione saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate in quanto anche tale previsione è riferita ai crediti di importo superiore ai 10 mila euro. Eccedenze dei crediti Iva superiore a annui (ma non a annui) L'articolo 10, lett. a, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 stabilisce che la compensazione del credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a Euro annui può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione

6 Pagina 6 di 17 della dichiarazione annuale (ovvero dell'istanza modello TR per quella infrannuale) da cui il credito emerge. In altri termini, prima di poter usufruire del credito iva in compensazione occorre mettere in condizioni l'amministrazione di eseguire un controllo sulle operazioni effettuate, che hanno dato origine al sorgere del credito. Si può quindi ipotizzare il seguente iter temporale: la dichiarazione Iva autonoma viene presentata entro la fine del mese di febbraio 2010; il credito Iva risultante può essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo Ne consegue che nei mesi di gennaio e febbraio 2010 non potrà essere utilizzato in compensazione un credito Iva eccedente l'importo di euro , ma occorrerà attendere il mese successivo, previa presentazione della dichiarazione entro il 28 febbraio. Dal testo delle norma si può evidenziare che le modifiche non dovrebbero riverberare alcun effetto: per i casi in cui l'eccedenza Iva risulti al massimo pari a euro; per i casi in cui non si sia intenzionati ad utilizzare l'eccedenza Iva di importo superiore a euro in compensazione con altri tributi o contributi. Fino ad oggi la compensazione è possibile a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo. Dal 2010 invece occorrerà attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Eccedenze dei crediti Iva superiori a annui La terza categoria di contribuenti comprende coloro i quali sono intenzionati ad utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a annui. Pertanto anche costoro: potranno effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'iva solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge; potranno presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma e potranno essere esonerati dalla comunicazione dei dati Iva. Ma per tali soggetti sorge un ulteriore adempimento. L'art. 10, lett. a, comma 7 prevede infatti che tali contribuenti per ottenere il via libera alle compensazioni dei crediti Iva superiori a 15 mila euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, commi 1, lett. a) del dlgs. 241/97 relativamente alle dichiarazioni da cui lo stesso emerge. Come intendere la soglia Un problema su cui occorre attendere le interpretazioni dell'agenzia riguarda l'esatta modo di interpretare la locuzione utilizzata dal legislatore quando si riferisce «alla compensazione del

7 Pagina 7 di 17 credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a euro annui» (e poi anche per importi superiori a euro annui). L'espressione utilizzata pare portare alle seguenti conclusioni: non è rilevante il risultato della dichiarazione per individuare il trattamento del contribuente. In sostanza l'evidenziazione di una eccedenza di imposta superiore a non comporta alcunché. È solo il suo eventuale utilizzo in compensazione che porta ad applicare le nuove regole; le nuove regole scattano solo in presenza di compensazioni superiori a euro annui. Ciò significa che in presenza di euro compensabili un contribuente potrebbe anche deciderne di utilizzarle realmente solo con ciò mantenendo la possibilità di effettuarla a partire dal 1 gennaio. Rimane in realtà il problema di quale possa essere la conseguenza di un comportamento così da descrivere: la dichiarazione Iva relativa al 2009 evidenzia un credito di euro; il 16 gennaio 2010 utilizza in compensazione euro (fin qui comportandosi correttamente); nell'agosto 2010 il contribuente utilizza altri euro in compensazione. Tale utilizzo fa superare la soglia dei euro annui con il rischio di vedersi annullare a posteriori il comportamento tenuto nel mese di gennaio. Dichiarazione Iva in forma autonoma L'introduzione della regola sopra evidenziata è accompagnata da una serie di modifiche alle abituali regole Iva e anche da altre misure di cautela degli interessi erariali. Sul primo versante è ad esempio riconosciuta ai contribuenti solitamente obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata la possibilità, di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale Iva nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. In tal modo si giunge ad una limitazione dei tempi dei presentazione di presentazione della dichiarazione e quindi del termine entro cui poter chiedere il rimborso o compensare l'eccedenza a credito. In pratica constatato che la dichiarazione Iva fa parte nella maggioranza dei casi del Modello Unico, la cui presentazione slitta inevitabilmente nel secondo semestre dell'anno, è stata introdotta la facoltà di inviare la dichiarazione Iva autonoma al fine di accelerare i tempi necessari per poter usufruire della compensazione. A partire dal 2010, quindi, la dichiarazione Iva sarà spesso inviata in forma autonoma, rappresentando il suo invio una condizione indispensabile per poter utilizzare in compensazione crediti Iva di importo superiore a euro La tendenza ad abbandonare la filosofia del modello unico sembra quindi consolidarsi: dopo la separazione del 770 e dell'irap, anche il numero delle dichiarazioni Iva redatte in via autonoma è destinato a crescere notevolmente. La ratio della norma appare chiaro in quanto vuole evitare che le nuove regole in tema di compensazioni possano creare conseguenze finanziarie troppo pesanti per i contribuenti. Rimanendo inalterate le regole dettate dal dpr 322/1998 in tema di presentazioni delle dichiarazioni si sarebbe verificato che il contribuente per procedere alla compensazione avrebbe dovuto attendere fino al 16 ottobre dell'anno successivo considerando la data ultima di presentazione del modello Iva compreso nella dichiarazione unificata quello del 30 settembre.

8 Pagina 8 di 17 Questa facoltà è estesa anche ai contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito annuale; con ciò in pratica disponendo il superamento dell'attuale procedura incardinata sulla presentazione del modello VR al concessionario della riscossione. Sarà un successivo provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate a definire ulteriori termini e modalità per l'esecuzione dei rimborsi annuali Di certo la regola comporta un ritorno al passato: in non pochi casi le dichiarazioni presentate dai contribuenti non saranno più uniche ma tante quanti sono i comparti impositivo. Ma la disposizione contenuta nell'art. 10, lett. a, comma 2 del decreto legge 78/2009 necessità di qualche osservazione in più. Come si è detto la stessa è una conseguenza voluta dal legislatore a quanto previsto nella precedente lett. a), comma 1 dove ci si riferisce alle compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a euro annui. Ma la lett. b) dispone letteralmente che all'art. 3, comma 1 del dpr 322 è aggiunto il seguente periodo «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere il rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata». Come si può notare il riferimento non è più alle compensazioni o al rimborso del credito superiore a 10 mila euro ma ad ogni credito. Da ciò si può dunque ipotizzare tale scenario: la stretta sulle compensazioni (posticipazione del momento in cui le stesse sono possibili ecc.) si applicano solo ai crediti di importo superiori a 10 mila euro; la facoltà di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma sarà possibile per tutti coloro i quali chiudendo l'anno con una eccedenza di imposta di qualsiasi importo sono intenzionati a chiederlo a rimborso o ad utilizzarlo in compensazione. Comunicazione annuale dati Iva Quanto previsto in tema di compensazione dei crediti Iva superiori a e porterà presumibilmente non pochi contribuenti a procedere all'invio autonomo della stessa in tempi molto più ristretti rispetto al passato. Probabilmente i dati contenuti nella dichiarazione annuale saranno inviati all'amministrazione finanziaria entro il mese di febbraio. Tale termine coincide con quello previsto per l'invio della comunicazione dati, e pertanto il decreto all'art. 10, lett. a, comma 2.4, al fine di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita Iva, prevede l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva per quei contribuenti che appunto dovessero presentare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio. Servizi telematici Il comma 6 dell'art. 10 aggiunge il comma 49, bis all'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, prevedendo che i soggetti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori a euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a

9 Pagina 9 di 17 disposizione dall'agenzia delle entrate. La previsione deve attendere gli ulteriori chiarimenti per poter verificare i suoi impatti operativi. Ad oggi sembrerebbe che in tale ipotesi non sarà sufficiente la presentazione di un modello F24 al fine di compensare debiti e crediti ma che sarà necessaria una ulteriore procedura telematica per vedere andare a buon fine la compensazione. È da notare che questa novità potrebbe anche non essere rimandata al 1 gennaio 2010, essendo la sua entrata in vigore correlata unicamente al provvedimento delegato. Avvisi di rettifica e accertamenti Ulteriore e correlata disposizione è quella che riguarda il comma 6 dell'art. 38 bis del dpr 633/72 il quale fino ad oggi prevede che se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate (unitamente agli interessi), a meno che non presti apposita garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. Ora tali regole sono estese anche al caso di somme compensate. Procedure concorsuali Con il comma 2.2 della lett. a) dell'art. 10 viene modificato il comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 8 del dpr n. 322 del 1998 concernente la dichiarazione ex art. 74, bis. Al fine di consentire agli uffici dell'agenzia l'acquisizione in tempi rapidi del modello riservato ai curatori fallimentari ed ai commissari liquidatori per l'esposizione dei dati Iva relativi alla parte dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale (modello Iva 74-bis), viene individuato il canale telematico quale unica modalità di presentazione dello stesso. Il visto di conformità Le maggiori preoccupazioni per i professionisti nascono da quanto richiesto nel caso di compensazioni eccedenti i 15 mila euro annui. L'art. 10, lett. a, comma 7 prevede che tali contribuenti per ottenere la compensazione dei crediti Iva superiori a 15 mila euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, commi 1, lett. a) del dlgs 241/97 relativamente alle dichiarazioni da cui lo stesso emerge. La norma richiamata è quella che riguarda i responsabili dell'assistenza fiscale e che prevede che su richiesta del contribuente gli stessi sono tenuti a rilasciare «un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile». Abilitati al rilascio sono tutti i soggetti già ammessi al rilascio del visto di conformità (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle camere di commercio aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b, del dpr 322/98). In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che svolgono il controllo contabile ai sensi dell'art bis del codice civile. In sostanza, l'amministrazione vuole garanzie prima di consentire la compensazione di crediti Iva consistenti. L'art. 35 del provvedimento che detta le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, prevede al comma 1 lett. a che il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,

10 Pagina 10 di 17 lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Questo è in pratica il ruolo e il compito che sarà richiesto a non pochi professionisti. Ma dopo aver individuato quali tra i professionisti potranno porre in essere tale adempimento si vedrà come le poche righe della norma sopra riportate aprono un tortuoso iter procedimentale e non poche incertezze nel merito. Con riguardo ai soggetti il richiamo è ai soggetti già ammessi al rilascio del visto di conformità (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle camere di commercio aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b, del dpr 322/98). È vero però che una diversa interpretazione potrebbe portare ad ampliare il riferimento soggettivo contenuto nell'innovazione comprendendovi in pratica tutti i coloro i quali possono essere intermediari abilitati all'invio delle dichiarazioni. Anche sul punto è bene attendere le indicazioni interpretative dell'agenzia. In ogni caso la possibilità di apporre il visto non può essere intesa come automaticamente acquisita in forza del titolo. In primo luogo occorre che i soggetti intenzionati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del dm 164 del 1999 e cioè: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 inoltre circa l'intenzione di rilasciare il visto la stessa deve essere comunicata all'agenzia delle entrate come previsto dall'art. 21 dm 164 del Lo stesso prevede: Art. 21 Adempimenti e requisiti 1. Per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente all'agenzia delle entrate: a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita Iva; b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale; c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con

11 Pagina 11 di 17 l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all'agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano Uno dei primi scogli che si incontrano è quello di dotarsi di una polizza assicurativa ad hoc. L'art. 22 del più volte citato dm prevede sul punto: 1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. Ma senza dubbio ciò che più preoccupa è capire l'esatto contenuto dei controlli che saranno ritenuti necessari. Sul punto la circolare cm. 134/E del 17 giugno 1999 si è così espressa: 3.1 Rilascio del visto di conformità. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-imprese (direttore tecnico del CAAF) rilascia, su richiesta del contribuente, il visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del dlgs. n. 241 del 1997, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF. In base all'art. 12, comma 2, del regolamento di attuazione, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute: - direttamente dallo stesso contribuente; - da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. Tali attività devono peraltro essere effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF. Nel periodo transitorio di cui all'art. 27 del regolamento di attuazione, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai Centri di assistenza già autorizzati in base alla previdente disciplina anche quando sono state predisposte e tenute da una impresa, prescelta dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili, sempre a condizione

12 Pagina 12 di 17 che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAAF (art. 4, comma 6, del dm 22 ottobre 1992, n. 494). Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione, il rilascio del visto di conformità implica: - il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Per quanto concerne i controlli che i CAF-imprese devono eseguire e la documentazione che i contribuenti devono esibire a tal fine con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E del 16 aprile 1999 relativamente all'attività di assistenza fiscale prestata dai CAFdipendenti per il modello 730/99. Relativamente, invece, alle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché a quelle del sostituto d'imposta, ancorché unificate, tali controlli sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta. È evidente come il punto desti non poche perplessità che potrebbero anche essere supportati da un intervento degli ordini e delle associazioni che potrebbero cercare di offrire una chiave di lettura precisa di tali indicazioni considerando che gli studi professionali si stanno apprestando ad accogliere una novità che senza dubbio sarà in grado di incidere non poco sulla loro operatività a partire dal 1 gennaio 2010, e cioè quella legata alle nuove norme in tema di compensazione delle eccedenze Iva che obbligheranno al rilascio di visto conformità al fine di accedere alla stesse per importi annui superiori ai euro. Il rilascio del visto risulterà nella maggior parte un comportamento quasi obbligatorio da parte del professionista nei confronti del cliente, che difficilmente accetterà di rinunciare alla compensazione. Ma oltre alle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione al rilascio del visto nonché alle eventuali sanzioni in cui si potrà incorrere (si veda ItaliaOggi del 2 ottobre 2009, pag. 30), il punto decisivo su cui non vi è ancora estrema chiarezza è quello di individuare l'ambito dei controlli che sarà necessario effettuare prima di apporre il visto. La norma (nata con riferimento ai responsabili dei Caf) testualmente recita che il soggetto autorizzato «rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile». In sostanza la stessa richiama la necessità che i controlli portino a verificare che:

13 Pagina 13 di 17 le scritture contabili siano conformi ai documenti contabili; che le dichiarazioni rispecchino i dati delle scritture contabili. Nella circolare n. 134/E del 17 giugno 1999 oltre a ripetere il testo normativo si è però anche aggiunto che il visto sia rilasciato previo riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione anche «alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto» (tali riferimenti di certo hanno maggiore rilevanza nel mondo delle imposte dirette) e si richiamava inoltre la circolare 87/e del 1999 in cui tra l'altro si affermava che «i controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano né il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (_.) né valutazioni di merito in ordine all'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del redditi e delle imposte dovute». Prendendo spunto dalla norma (ma anche dalla prassi richiamata) pare inconfutabile che i controlli necessari al fine del rilascio del visto siano unicamente quelli di tipo formale (anche se già questi potrebbero rilevarsi non di poco conto soprattutto nel caso di contabilità predisposte direttamente dl cliente). Occorrerà pertanto verificare che le fatture di vendita e di acquisto siano state registrate nei libri contabili e che i risultati ivi espressi siano fedelmente riportati in dichiarazione. È da escludere invece che i controlli siano ad esempio da riferire alla verifica circa la correttezza di una detrazione Iva, la correttezza di un regime di non imponibilità o esenzione. Ed allo stesso modo non si ritiene che il controllore si debba spingere a verificare l'effettività dell'operazione. Trattasi in questi casi infatti di controlli che poco hanno a che fare con la forma ma molto di più con la sostanza. Qualche dubbio in più (che speriamo sia definitivamente superato dalle interpretazione che si sperano possano giungere da ordini e associazioni dei professionisti interessati) potrebbe sussistere qualora vi siano delle irregolarità nella «forma» (in senso atecnico) da cui è anche possibile che derivino conseguenze di tipo sostanziale. Si pensi al caso di una fattura d'acquisto con descrizione un po' troppo generica. A nostro avviso anche in questo caso dovendosi la situazione risolversi necessariamente con esame anche sostanziale della fattispecie non si può ritenere che tali compiti ricadono sul soggetto incaricato del rilascio del visto di cui all'art. 35,, commi 1, lett. a) del dlgs. 241/97. Pare invece scontato (anche considerata la cm 87/E richiamata) che il controllo debba verificare gli elementi rilevanti nella liquidazione dell'imposta quali ad esempio l'effettività di un credito utilizzato in compensazione (anche in questo caso un esame solo formale della sua esistenza). COMPENSAZIONI IVA 2010 E VISTO DI CONFORMITàCosa occorre controllarecosa non occorre controllareesame formale della documentazione Regole di detraibilità applicate Esame formale dei registri e corrispondenza degli stessi con i documenti Regole di imponibilità / non imponibilità ed esenzioni applicatecorrispondenza della dichiarazione ai registri Effettività dell'operazione documentataesame formale (calcoli ecc.) della dichiarazione) Qualsiasi altro fatto che necessità di un esame sostanziale della documentazione Il punto, lo ribadiamo ancora, è di estrema criticità e sono assolutamente necessari chiarimenti sul punto. Il tutto considerando anche le sanzioni in cui si rischia di incorrere nel rilasciare un visto non appropriato. In tal caso torna applicabile l'art. 39 del dlgs 241/1997 il quale prevede che:

14 Pagina 14 di Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Rilevante sul punto risulta la circolare N. 52/E del 27 settembre 2007 di cui riportiamo alcuni stralci di interesse: 1. PREMESSA L'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (d'ora in avanti finanziaria per il 2007) ha modificato la disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. L'intervento più innovativo ha ad oggetto la qualificazione giuridica delle sanzioni in esame, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell'alveo delle sanzioni amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto compatibili. Prima della modifica normativa, le sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 citati rientravano tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale, con conseguente applicazione delle disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante «modifiche al sistema penale» (si vedano, al riguardo, la circolare del 21 marzo 2002 n. 25 e la circolare del 24 settembre 1999, n. 195). Con la finanziaria sono state, inoltre, introdotte specifiche condizioni di punibilità per l'ipotesi di infedele rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione; è stata modificata la disciplina da applicare per le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi; è stata ridefinita la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso ed, inoltre, è stata adeguata la procedura per l'applicazione delle sanzioni in esame alle disciplina contenuta nel d.lgs. n. 472 del Infine, l'ammontare delle sanzioni, precedentemente espresso in lire, è stato adeguato all'euro, arrotondando all'unità i decimali risultanti dalla conversione, (così comma 33, lettera a), primo periodo, lettere b) ed e). (_..) 2. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL'ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE

15 Pagina 15 di 17 L'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007 ha modificato la disciplina delle sanzioni poste a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il rilascio infedele del visto di conformità o dell'asseverazione, di cui dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del La novella, senza modificare la condotta sanzionabile, ha introdotto nel secondo periodo dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato d.lgs n. 241 una specifica condizione di punibilità, stabilendo che «La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». In caso di infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione, pertanto, il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto o l'asseverazione, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante. In proposito, è opportuno chiarire che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità o l'asseverazione. Ai fini del rilascio del visto di conformità il soggetto incaricato è tenuto ad effettuare esclusivamente i controlli indicati dall'articolo 2 del d.m. 31 maggio 1999, n In particolare i CAF dipendenti con il visto di conformità attestano «_ la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto». Il rilascio del visto di conformità da parte dei CAF imprese implica, inoltre: «a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione». (_) Poiché, dunque, i controlli necessari al rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione non «coprono» tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente, alla luce del principio di colpevolezza, sancito dall'articolo 5 del dlgs n. 472 del 1997, la sanzione a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei centri e dei professionisti nei casi di infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. L'articolo 1, comma 33, della finanziaria ha introdotto, oltre quella appena esaminata, un'ulteriore condizione di punibilità, legata ad un limite di tipo quantitativo. Ai sensi del citato comma 33 la violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale non si procede all'iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila o al diverso importo previsto con apposito regolamento. Attualmente, per i crediti relativi ai tributi erariali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e interessi, l'articolo 1 del

16 Pagina 16 di 17 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129 ha elevato il predetto importo limite, fissandolo in euro 16,53 (lire ) per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. In definitiva, qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata soltanto se il debito superi il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell'asseverazione. 3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI Ulteriori novità hanno interessato le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi commesse dai soggetti in esame, che la previdente disposizione sanzionava con l'inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero l'asseverazione. Per effetto delle novità introdotte dalla legge finanziaria, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi l'amministrazione può sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni, mentre la sanzione consistente nella inibizione della relativa facoltà opera solo in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione. È rimasta immutata la previsione secondo cui si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. (_) 4.1.2) Rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale Ai fini dell'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del dlgs n. 241 del 1997, che colpisce il comportamento dei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione in maniera infedele, ed a quella prevista dalla successiva lettera b) del medesimo comma, che sanziona, invece, i professionisti che rilasciano la certificazione tributaria in maniera altrettanto infedele, occorre individuare le modalità con le quali è consentita all'autore della violazione la possibilità di ravvedersi, beneficiando della riduzione della misura delle sanzioni applicabili, le condizioni di procedibilità delravvedimento ed i relativi effetti. In particolare, il ravvedimento relativo alle violazioni commesse in sede di rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria comporta l'invio all'agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, di una comunicazione, le cui modalità di presentazione saranno di seguito disciplinate, in cui devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione ed i motivi per i quale l'autore della violazione intende ravvedersi. (_) 4. PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE L'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007, dopo aver ricondotto le violazioni di cui sopra nell'alveo delle sanzioni tributarie, ha individuato le modalità di contestazione ed irrogazione, disponendo che le stesse sono «contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla

17 Pagina 17 di 17 direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia». La nuova dichiarazione Iva Sul sito dell'agenzia delle entrate è disponibile la bozza di dichiarazione Iva relativa all'anno 2009 (ma non ancora le istruzioni). Con riguardo alle nuove compensazioni vi è da notare che la nuova formulazione del quadro VX in cui si richiede al contribuente di indicare la propria intenzione circa l'utilizzo dell'eccedenza d'imposta annuale. Tale richiesta di indicazione (ma è necessario sul punto attendere quanto sarà contenuto nelle istruzioni al modello) potrebbe far propendere circa l'intenzione dell'amministrazione di ritenere le nuove regole applicabili in tutti i casi in cui il limite di 10 (o 15) mila euro risultasse superato nell'anno senza pertanto riconoscere alcune franchigia per gli importi inferiori a detto limite. ItaliaOggi copyright Tutti i diritti riservati Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne e' vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle condizioni generali di utilizzo del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it Torna indietro Stampa la pagina

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