IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08 E S.M.I.) A CINQUE ANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE

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1 IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08 E S.M.I.) A CINQUE ANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE OBBLIGHI, OPPORTUNITÀ E ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE DEL DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE Dott. Ing. A.TONEGUZZO - Partner e Responsabile divisione Sicurezza nei luoghi di lavoro del Gruppo 2G - Coordinatore della Commissione Sicurezza del Lavoro della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d Aosta - Coordinatore della Commissione Sicurezza Ind. dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Dott. Ing. L. DI COSMO - Consulente del Gruppo 2G Management Consulting - Responsabile della divisione Consulenza per le Associazioni Sportive - Esperto di norme sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Dott. M. LOVECCHIO - Laureato in tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro - Consulente del Gruppo 2G Management Consulting - Consulente per l attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Consulente per la progettazione del SGSL secondo la norma BS OHSAS 18001: INTRODUZIONE In questi cinque anni il D.Lgs. 81/08, c.d. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO è stato coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 ed ha visto l adozione di una serie di provvedimenti a completamento della sua attuazione per regolare specifici settori di attività lavorative. Il 15 gennaio 2013 è stata presentata in Senato la relazione finale sull attività della Commissione Parlamentare d inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche». In tale relazione sono state sottolineate anche le problematiche ancora aperte della mancata attuazione di provvedimenti di particolare importanza nonché la necessità di operare su alcuni specifici aspetti (uniformità di comportamento dei comitati regionali di coordinamento, ruolo della formazione per la promozione di una vera cultura della sicurezza, attenzione alle richieste di semplificazione di norme e adempimenti in materia di salute e sicurezza nel lavoro per le piccole e medie imprese, valorizzazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza, necessità di provvedimenti urgenti per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, ruolo degli appalti e dei subappalti, richiesta di una maggiore specializzazione e qualificazione professionale dei magistrati che operano sia in sede inquirente che in sede giudicante sui procedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La Commissione Parlamentare ha evidenziato la necessità di avviare quanto prima il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro per riunire tutte le informazioni inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie Pag. 1 di 6

2 professionali e alle attività di prevenzione e vigilanza svolte dai vari enti competenti. Si tratta di uno strumento fondamentale per favorire anche una rilettura del Testo Unico e quindi procedere contestualmente alla sua attuazione superando le asimmetrie e le contraddizioni che ancora caratterizzano la sua applicazione. Alla luce della relazione della Commissione nonché della nostra esperienza quotidiana, che dal 1994 (!) viviamo a contatto con la realtà della micro, piccola, media e grande impresa, vogliamo illustrare alcune problemariche specifiche. 2. IL DATORE DI LAVORO DEVE AGGIORNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI In questo ultimo anno, a fronte dell introduzione di decreti di attuazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata pressante da parte dei Datori di Lavoro la domanda relativa a quando aggiornare la valutazione dei rischi. Pertanto, fermo restando i casi esplicitamente indicati dal legislatore per i quali è obbligatoria la rivalutazione dei rischi e la integrazione del relativo documento, è preferibile stabilire comunque come regola una periodicità (ad esempio ogni sei mesi o ogni anno a seconda ovviamente del tipo di attività svolta) per dare evidenza oggettiva al controllo della regolarità dei propri ambienti di lavoro, dei propri impianti, delle proprie attrezzature e in genere dei sistemi di prevenzione, oltreché per verificare la persistenza dello stato iniziale delle cose, tenendo presente che l obiettivo da raggiungere con l applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza e con la organizzazione di qualsiasi servizio di prevenzione e protezione o sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è quello del miglioramento continuo delle condizioni di lavoro. Ad oggi è inconcepibile avere dei DVR datati 2008 (anche soltanto per introdurre la revisione del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106) e quindi è importante procedere ad una revisione del documento attraverso una preliminare revisione della valutazione dei rischi. Si ricorda che l art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. così recita La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. È quindi evidente come sia indilazionabile l aggiornamento nei casi previsti anche per non incorrere in eventuali sanzioni in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi competenti. Ma è altrettanto importante, nell ottica della prevenzione, definire periodicamente una attività di controllo dei propri periodi di prevenzione ed attivare il processo di aggiornamento per favorire il raggiungimento di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro. Pag. 2 di 6

3 3. IL DVR PER LE MICROIMPRESE Poiché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono arrivate numerose richieste di chiarimento è stato emanato un decreto interministeriale per l applicazione delle procedure standardizzate per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori. In particolare il decreto così recita: al fine di consentire ai Datori di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata legge di stabilità L articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: i Datori di Lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6 co.8 lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, co. 8 lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi Datori di Lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, co. 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale è entrato in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, si precisa che la possibilità per i Datori di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013 applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e poiché il co. 2 indica una serie di attività per le quali le disposizioni del D.Lgs. 81/08 devono essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze commesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative da individuarsi con specifici decreti ministeriali, ma considerando che in tali attività particolari non sono ricomprese, né quelle svolte alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, né quelle delle Associazioni Di Promozione Sociale (ex. L. 7 dicembre 2000, n. 383), si conferma che a tali associazioni dovrà applicarsi il D.Lgs. 81/08. L Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità (es. Calcio, Pallacanestro, Pallavolo ecc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, ecc.) negli specifici luoghi di lavoro sede dell Associazione Sportiva e/o altri luoghi di svolgimento delle attività (es. piste da sci gestite da altri, palestre gestite dalle scuole, ecc.). Si tratta quindi di individuare e valutare i rischi complementari all evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento. 4. L APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTI- CHE E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Su alcuni aspetti come quello relativo all applicazione del D.Lgs. 81/08 alle ASD e alle APS non esiste una uniformità di comportamento dei comitati regionali di coordinamento e questo può creare confusione. Per questo si ribadisce che poiché l art. 3 co. 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che Il presente decreto legislativo si Pag. 3 di 6

4 In una nota del 6 settembre 2010 pubblicata tra le FAQ del sito del Ministero del Lavoro si ha una presa di posizione ufficiale in merito all applicabilità delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle società sportive. In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell art. 2, nonché del campo di applicazione di cui all art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame. Infatti il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate I Lavoratori possono essere dipendenti, (istruttori, allenatori, ), ovvero lavoratori subordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto) e volontari. Nell ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che opera come attività di volontariato. L attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontario) la quale prevede all art. 2 che..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il comma successivo così recita: l attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Il Dott. R. GUARINIELLO della Procura della Repubblica di Torino chiarisce che il testo emergente dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 divide i volontari in due categorie: Alla prima categoria appartengono i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che sono equiparati a lavoratori. Alla seconda categoria appartengono i volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano servizio civile che sono equiparati a lavoratori autonomi. Pertanto il Volontario di una Associazione Sportiva è un SOGGETTO OBBLIGATO (ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e quindi non SOGGETTO A TUTELA. L unica tutela è data dall art. 3 comma 12 bis. L articolo prevede che ove il volontario svolga la propria prestazione nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell ambito della medesima organizzazione. Pag. 4 di 6

5 5. RIDURRE GLI INCIDENTI DOVUTI ALL USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO NON ADEGUATE ALLE NORME TECNICHE DI SICUREZZA La relazione della Commissione Parlamentare ha sottolineato la necessità di assumere provvedimenti urgenti per cercare di ridurre la grave piaga degli incidenti legati all uso delle macchine ed attrezzature di lavoro, in particolare nel settore agricolo. A tal fine occorre agire su due aspetti. Il primo è quello degli adeguamenti normativi [ ] il secondo aspetto è quello delle agevolazioni per la sostituzione e, soprattutto per la messa in sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro. Al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse finanziarie già disponibili o di futuro stanziamento, occorre superare i vincoli imposti dal meccanismo comunitario del «de minimis» relativo ai limiti degli aiuti di Stato. A tal fine la Commissione ha predisposto un apposita proposta normativa, confluita nell Atto del Senato n e mirante ad escludere dalle limitazioni degli aiuti di Stato tutte le agevolazioni volte ad accrescere la sicurezza delle macchine e attrezzature da lavoro, di qualunque settore, al fine di favorirne un migliore utilizzo accompagnate da una attestazione di conformità alla legislazione previgente. L art. 71 del D.Lgs. 81/08 richiama gli Obblighi del Datore di Lavoro che deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, deve prendere in considerazione le condizioni di lavoro e i rischi dovuti all ambiente, all impiego e alle interferenze con altre attrezzature. Il Datore di Lavoro deve inoltre prevedere le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate ed utilizzate secondo le ISTRUZIONI D USO, siano mantenute secondo il LIBRETTO DI MANUTENZIONE, sia aggiornato il REGISTRO DI CONTROLLO delle stesse. L art. 73 del D.Lgs. 81/08 introduce le prescrizioni relative all Informazione e Formazione cui devono essere assoggettati i lavoratori incaricati dell uso. Anche in questo caso il Datore di Lavoro provvede ad informare e formare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro. La normazione comunitaria in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione del lavoratore è complessa e articolata. Con il termine ATTREZZATURE DI LAVORO si intende: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (D.Lgs. 81/08 Art. 69 co. 1 lettera a). L art. 70 del D.Lgs. 81/08 è relativo ai Requisiti di Sicurezza e prescrive, per le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto La conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V del D.Lgs. 81/08. È bene ricordare che le macchine costruite prima dell entrata in vigore del DPR 459/96 e che si possono considerare usate in quanto non nuove né rimesse a nuovo, né radicalmente trasformate sul piano tecnico o delle modalità di utilizzo possono essere commercializzate senza tutte le procedure ed i requisiti che comportano la marcatura CE ma devono essere Pag. 5 di 6

6 È quindi necessario che il Datore di Lavoro faccia una valutazione delle attrezzature di lavoro sia attraverso l allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che attraverso la valutazione dei rischi palesi delle attrezzature marcate CE. Infatti, a dimostrazione di quanto sopra esposto, continuano ad essere emesse sentenze che confermano la corresponsabilità del datore di lavoro anche in caso di infortunio su macchinari marcati CE e il 27 febbraio 2013 la Corte ha affermato: Per quanto poi attiene all'assunto difensivo secondo cui l'imputato in piena buona fede aveva fatto utilizzare ai suoi dipendenti la macchina "xxx" in quanto provvista della Dichiarazione CE di conformità, la Corte territoriale ha osservato che non risponde al vero che una eventuale insufficiente sicurezza della macchina non doveva essere imputata al datore di lavoro, in quanto il datore di lavoro è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina e, nella fattispecie che ci occupa, la pericolosità del macchinario non derivava da un vizio occulto RUOLO DEGLI ESPERTI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CHE OPERANO COME GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSUL- TING. Il Gruppo 2G Management Consulting è una impresa della conoscenza e di servizi innovativi che con i suoi 32 consulenti esperti (in maggioranza ingegneri) opera dal 1994 anche nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il team della sicurezza è composto da ingegneri qualificati come RSPP (n 10) e qualificati come ASPP (n 10), da esperti nel settore della valutazione dei rischi, da specialisti di attrezzature di lavoro nonché da consulenti che operano sia nell impresa manifatturiera che nell impresa di servizi per la progettazione e la formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa caratteristica rappresenta un vantaggio per le micro, piccole, medie e grandi imprese che possono usufruire di questi servizi con la garanzia di una efficace ed efficiente azione consulenziale nonché con la certezza di avere un partner che con i suoi esperti qualificati è in grado di rispondere alle diverse esigenze aziendali. L attività si avvia con un Check-up per valutare le esigenze dell impresa rispetto alle problematiche della sicurezza e si sviluppa con la raccolta della documentazione necessaria a valutare la fattibilità della consulenza. Successivamente all attività di analisi verrà presentata all Azienda una offerta economica con l indicazione delle modalità operative, dei costi e dei tempi necessari ad espletare la consulenza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per fissare un appuntamento per il check-up gratuito sulle esigenze di una consulenza per la sicurezza e la salute nei luoghi da lavoro potete contattare il ns. ufficio marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo Tel gruppo2gmarketing@gruppo2g.com Pag. 6 di 6

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