D.LGS NUOVI REATI PRESUPPOSTO. Giovanni Maria Garegnani Milano, 9 novembre 2009

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1 D.LGS NUOVI REATI PRESUPPOSTO Giovanni Maria Garegnani Milano, 9 novembre

2 Premessa Recenti norme hanno apportato modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, introducendo nuovi reati presupposto: legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 15, comma 7 (modifiche all art. 25-bis - inserimento artt. 25-bis.1. e 25-novies): reati contro l industria e il commercio, e quelli in materia di violazione del diritto d autore; legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2, comma 29, (inserimento art. 24-ter) delitti di criminalità organizzata; legge del 3 agosto 2009, n. 116 all art. 4 (introduzione art. 25- novies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria ); D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: può modificare procedure di controllo in tema di sicurezza sul lavoro. 2

3 Premessa Le norme relative ai reati contro l industria e il commercio introducono illeciti penali complessi e variegati, tra i quali: il reato di contraffazione, alterazione, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per i significativi riflessi che potrà avere sui Modelli di imprese operanti in particolari settori (ad esempio, alimentare, lusso, moda) i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (questi ultimi, tra l altro, sostanziano nuove fattispecie di reato). L inserimento dei delitti di criminalità organizzata tra i reati sanzionabili in capo all ente non è novità in assoluto (art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 responsabilità per i delitti associativi a carattere transnazionale), ma estende norma anche a delitti associativi commessi in ambito nazionale. 3

4 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Determinano oggi responsabilità penale nei confronti dell impresa, a vantaggio della quale le condotte sono state poste in essere, i reati dicuiagliartt.473e474c.p Le norme sanzionano l ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione del segno distintivo o del brevetto, nazionale o estero, fino alla commercializzazione del prodotto risultato dall atto di pirateria commerciale 4

5 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni «Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multadaeuro2.500aeuro Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale» 5

6 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Profili problematici: definizione di contraffazione / alterazione (soprattutto per i brevetti) condizione di punibilità inserita nel terzo comma: coordinamento con inciso potendo conoscere 6

7 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Molteplici settori in cui può configurarsi reato art. 473 (farmaceutico, alimentare, elettronica, abbigliamento, moda in generale, ricambistica ) Importanza processi di clearance (ricerca su precedenti depositi marchi e brevetti) contract clearance(nel caso di commercializzazione prodotti altrui o produzione conto terzi) policy aziendale protezione intellectual property prevenzione infringment 7

8 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi In ambito aziendale possono essere considerate esposte al rischio di commettere il reato le aree ricerca e sviluppo prodotti, in cui dovranno essere attivati controlli sulla possibilità di contraffazione di marchi; il marketing: il rischio potrebbe essere presente nelle aree in cui vengono progettati il packaging e il materiale pubblicitario (il rischio può estendersi ai consulenti); l ufficio che cura i rapporti con i clienti delle aziende che lavorano conto terzi (soprattutto nel caso in cui il committente non sia il diretto proprietario del marchio); la produzione, con riferimento alla possibilità di utilizzare tecnologie protette da brevetti (particolarmente nel caso di nuove produzioni. 8

9 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi «Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro a euro Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale» 9

10 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Norma volta a colpire la commercializzazione dei prodotti contraffatti o alterati, anche attraverso la criminalizzazione delle importazioni - pirateria commerciale. Le condotte rilevanti, aventi ad oggetto opere dell ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, sono: l'introduzione nello Stato; la detenzione per la vendita; la messa in vendita; la messa in circolazione. 10

11 Modifiche art. 25-bis contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni / introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi I canali di diffusione del prodotto contraffatto, in generale, sono riconducibili non solo al circuito commerciale clandestino ma anche ai canali ufficiali di vendita. Possibili casi: aziende di distribuzione i cui i dipendenti, al fine di contenere i costi di acquisizione (e raggiungere propri obiettivi di performance) si prestano all acquisto per la vendita di prodotti contraffatti; aziende di servizi, come le concessionarie auto relativamente ai pezzi di ricambio. Rafforzare procedure area acquisti, con particolare riferimento alla definizione della vendor list e della definizione degli incentivi; magazzino: controlli a campione sulla merce acquistata. 11

12 Art. 25-bis.1 i reati contro l industria ed il commercio La legge 23 luglio 2009 n. 99 inserisce l art. 25-bis.1 al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per i delitti contro l industria e il commercio. I nuovi reati presupposto introdotti sono quelli richiamati dagli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-tere 517-quaterdel codice penale, e possono essere suddivisi in quattro macroclassi: usurpazione di proprietà industriale; frodi commerciali; reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari; reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali. 12

13 Art. 25-bis.1 usurpazione titoli proprietà industriale art 517 ter Art. 517-terc.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale -Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517- bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 13

14 Art. 25-bis.1 usurpazione titoli proprietà industriale art 517 ter La novella del 2009 ha introdotto ex novola condotta di usurpazione del titolo, che si realizza nel comportamento di chi eserciti, appropriandosene, un diritto o un potere che è riservato ad altri. In concreto, la nuova previsione riguarda ad esempio - l utilizzazione di un marchio genuino per contraddistinguere prodotti realizzati da terzisti senza l accordo dell azienda titolare del diritto di proprietà industriale. Il secondo comma punisce chi introduce in Italia, detiene in vendita, vende o mette in circolazione i beni di cui al primo comma. 14

15 Art. 25-bis.1 usurpazione titoli proprietà industriale art 517 ter Esempio: terzisti -> produzione di abbigliamento o accessori marchiati (borse, scarpe, cinture, ), l impresa terzista potrebbe approfittare del know howe di scarti (o sfridi) di produzione per produrre beni genuini in quantità maggiore rispetto a quanto richiesto dal committente. È opportuno che l azienda terzista preveda procedure di controllo inventariali, al fine di evitare produzioni eccedenti rispetto a quanto ordinato dal committente. L acquirente di tali prodotti (grossista o venditore finale), se non acquista direttamente da chi detiene il marchio, deve avere una vendor list certificata (contract clearance) Problema per chi compra / vende su internet! 15

16 Art. 25-bis.1 frodi in commercio Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali -«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474». Art. 515 c.p. Frode nell esercizio del commercio -«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103». Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro». 16

17 Art. 25-bis.1 frodi in commercio art. 514 L art. 514 c.p.sanziona la messa in vendita o circolazione di prodotti industriali con marchi, nomi o segni distintivi alterati o contraffatti; il reato si realizza in presenza di un nocumento all industria nazionale, da intendersi come un evento materiale di proporzioni rilevanti per l economia del paese. quest ultimo requisito, necessario per la realizzazione del reato, ha comportato fino ad oggi a quanto risulta la sostanziale inapplicabilità della norma. 17

18 Art. 25-bis.1 frodi in commercio art. 515 L art. 515 c.p.tutela il leale esercizio del commercio sanzionando la consegna all acquirente di una cosa per un altra (c.d. aliud pro alio). La difformità può essere: per origine, da intendersi come diverso luogo di produzione (es. legno di noce nazionale in realtà noce africano) o un diverso sistema di preparazione del prodotto (es. coltivazioni biologiche); per provenienza, che va riferita ad un diverso fabbricante o intermediario che offra speciali garanzie; per quantità, che investe il numero, il peso o la misura in generale; per qualità, che importa una difformità della cosa in ordine, ad esempio, all utilizzabilità ( resiste fino a 20 sotto zero ), al pregio ( lavorata a mano ) o al grado di conservazione rispetto a quella pattuita. Trattandosi di fattispecie dolosa, il venditore dovrà rappresentarsi la difformità e volere ingannare l acquirente; il reato si sostanzia nella semplice esecuzione sleale del contratto 18

19 Art. 25-bis.1 frodi in commercio art. 515 Le condotte in esame possono essere poste in essere da dipendenti che, dolosamente e per elevare le proprie performances, decidono di consegnare agli acquirenti un bene diverso da quello pattuito, eseguendo slealmente il contratto con le controparti acquirenti Il commercio telematico, pare particolarmente esposto a reati di tale specie Le imprese dovranno predisporre procedure che permettano un attento controllo sulla conformità della merce consegnata al cliente rispetto a quanto pattuito; possono essere investite funzione commerciale controllo qualità magazzino 19

20 Art. 25-bis.1 frodi in commercio art. 517 L art. 517 c.p. tutela il consumatore rispetto al pericolo di essere tratto in inganno su provenienza aziendale:falsificazione materiale di segni distintivi (se marchi registrati solo se non integra contraffazione perché la somiglianza tra il marchio apposto e quello registrato è troppo vaga, ma la somiglianza è idonea a ingenerare confusione). provenienza geografica:l apposizione di marchi o altri segni distintivi genuini / false indicazioni denominative o emblematiche (l indicazione geografica mendace deve richiamare al consumatore particolari qualità del prodotto). qualitàpuò ricadere sui più diversi elementi del prodotto: può riguardare le materie prime utilizzate ( pura lana merinos o vera pelle ), lo standardqualitativo della produzione, risultati che si possono ottenere con il suo utilizzo, ecc.. 20

21 Art. 25-bis.1 frodi in commercio art. 517 In ambito aziendale possono essere considerate esposte al rischio di commettere il reato in esame funzioni ricerca e sviluppo prodotti, marketing In ottica di prevenzione del rischio è possibile prevedere procedure di clearance attenzione politiche incentivazione marketing Codice etico 21

22 Art. 25-bis.1 reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari - art quater Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine -«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032». Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari -Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 22

23 Art. 25-bis.1 reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari - art quater L art. 516 c.p. tratta la fattispecie delle cessioni di sostanze alimentari non genuine; devono considerarsi tali sia i prodotti che abbiano subito un artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizionemediante commistione di sostanze estranee e sottrazione di principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la composizione. Il concetto di «genuinità», infatti, non è soltanto quello naturale ma anche quello formale fissato dal legislatore con le indicazioni delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotti alimentari. La commissione del reato può aver luogo nell ambito della funzione di produzione e controllo qualità; occorre formalizzare con procedure e controlli il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge relativi alla particolare tipologia di sostanza alimentare prodotta e curarne l applicazione. 23

24 Art. 25-bis.1 reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari - art quater L art. 517-quater c.p., introdotto dalla L. 99/2009, configura l inedito delitto doloso di contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (la norma è stata introdotta soprattutto per superare il contrasto giurisprudenziale in ordine alla tutela del made in Italy) La condizione di punibilità sussiste ove le indicazioni o denominazioni siano state registrate nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali, in ordine alla tutela delle denominazioni controllate e indicazioni geografiche Il reato in commento interessa esclusivamente le imprese del settore agroalimentare Particolarmente sensibile risulta l area marketing (presentazione e packaging del prodotto) 24

25 Art. 25 bis.1 -reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali artt. 513 e 513 bis Art. 513 c.p. Turbata libertà dell industria e del commercio - «Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza - «Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici». 25

26 Art. 25 bis.1 -reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali artt. 513 e 513 bis L art. 513 c.p., sanziona la minaccia al libero svolgimento dell attività commerciale ed industriale del singolo (funzione complementare finalizzata a sanzionare comportamenti nei quali non sia possibile ravvisare un ipotesi delittuosa più grave, quale ad esempio l estorsione); può sostanziarsi in: violenza realeostacolare materialmente l attività produttiva altrui (chi ad esempio intralcia il normale funzionamento delle attività produttive); atti fraudolentiidonei a porre un soggetto in una situazione di errore così da produrre uno sviamento della clientelae un danno per l impresa. L art. 513-bis è stato introdotto con la L. n. 646 del 1982, nell ambito di un pacchetto di norme antimafia, e nasce dall esigenza di punire comportamenti diretti ad intimidire gli imprenditori; la norma punisce gli atti di concorrenza sleale, attuati con violenza o minaccia da chiunque eserciti un attività commerciale, industriale o comunque produttiva. 26

27 Art. 25 bis.1 -reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali artt. 513 e 513 bis I reati in esame coinvolgono le strutture che si occupano di gestire il meccanismo della competizione (alta direzione, funzione commerciale e marketing). Per quanto riguarda i profili di riskassessmentè chiaro che i vertici di qualunque impresa potrebbero predisporre piani atti a porre in essere pratiche turbative dell attività industriale o commerciale altrui o contrarie alla lecita concorrenza, al fine di trarne un indebito vantaggio -> Codice etico / lealtà concorrenza. 27

28 Art. 25-novies-violazione del diritto d'autore -171 Art. 171, l. 633/1941 comma 1, lettera a-bis): «Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa». Art. 171, l. 633/1941 comma 3: «La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore». 28

29 Art. 25-novies-violazione del diritto d'autore -171 L art. 171, primo comma lettera a-bise terzo comma, puniscono la condotta di chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, immettendola su reti informatiche, una copia dell opera protetta; il terzo comma, in particolare, prevede un aggravante qualora il reato sia commesso su un opera altrui non destinata alla pubblicazione o con usurpazione della paternità dell opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell opera medesima. In ambito aziendale l area marketing e l IT, che gestiscono il sito internet della società, sono esposte al rischio di utilizzo e diffusione di opere protette. Per prevenire il rischio di incorrere in tale reato la società dovrà mettere in atto procedure di controllo nella scelta del materiale da pubblicare in ambito telematico 29

30 Art. 25-novies-violazione del diritto d'autore 171 bis Art. 171-bis,l. 633/1941 comma 1: «Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro a euro La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro se il fatto è di rilevante gravità». Art. 171-bis,l. 633/1941, comma 2: «Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro a euro La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro se il fatto è di rilevante gravità.». 30

31 Art. 25-novies-violazione del diritto d'autore 171 bis La norma sanziona abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); qualsiasi condotta tesa a consentire o facilitare la rimozione o l elusione di dispositivi applicati a programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su supporto, distribuzione e messa a disposizione del contenuto di banche dati. E il caso della riproduzione illecita di programmi informatici protetti; sono esposte al reato l area acquisti (necessaria contract clearance), e IT. Opportuna menzione nel Codice etico? 31

32 Art. 25-novies-violazione del diritto d'autore 171 ter L art. 171-tersanziona i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive assimilate, sequenze di immagini in movimento, drammatiche, scientifiche, didattiche, multimediali, musicali o drammatico musicali), realizzate ad uso non personale e con fini di lucro. Tra queste: vendita o il noleggio di un opera dell ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico, dischi, nastri ecc di opere musicali, cinematografiche o audiovisive (duplicazione abusiva e relative condotte di diffusione e commercializzazione) fabbricazione o importazione attrezzature o componenti per eludere le misure tecnologiche di protezione di opere d autore, ovvero rimozione o alterazione informazioni elettroniche fabbricazione, commercializzazione ed utilizzo di apparati illegittimi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. 32

33 art. 24-ter i reati in materia di criminalità organizzata Art. 416 c.p. Associazione a delinquere -«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma». 33

34 art. 24-ter i reati in materia di criminalità organizzata Caratteri della norma esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati; esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di reati; la struttura organizzativa, sia pur minima ma adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira. Trattandosi di reato di pericolo, ai fini dell integrazione del delitto non è necessaria la consumazione dei reati-fine che l associazione si prefigge, ma è sufficiente l accordo formatosi per l attuazione di un programma criminoso realizzabile in un tempo relativamente prossimo Non rileva per i reati contravvenzionali. 34

35 art. 24-ter i reati in materia di criminalità organizzata La fattispecie in esame può concretamente realizzarsi sia all interno dell ente (anche nell ipotesi che lo stesso si configuri quale schermo all associazione) sia all esterno dell ente coinvolgendone un unico appartenente. L introduzione di tale norma tra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 comporta in concreto l ampliamento della responsabilità dell ente a qualsiasi tipologia di reato, qualora attuato in forma associativa; ciò pone il problema di estendere le misure di prevenzione dei reati alle fattispecie delittuose del codice penale potenzialmente realizzabili da società e attualmente escluse dal campo di applicazione del decreto

36 Modifiche al D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è entrato in vigore il 20 agosto Le novità di maggior rilievo riguardano: la valutazione dei rischi (artt. 28, 29); gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione (art. 26); la delega di funzioni (art. 16); i Modelli di organizzazione e di gestione (art. 30). 36

37 La valutazione dei rischi (artt. 28, 29) L art. 28 è stato modificato ed ora prevede che: la valutazione dei rischi sia connessa alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa (modifica 1 comma art. 28) sia dato mandato alla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di definire le regole a cui attenersi per valutare lo stress da lavoro correlato (nuovo comma 1 bis); il documento di valutazione dei rischi possa essere tenuto su supporto informatico e che la certezza della data possa essere garantita anche dalla sottoscrizione del documento da parte del RSL, del RSPP o del Medico competente (modifica comma 2); entro 90 giorni dall inizio dell attività di nuova impresa deve essere predisposto il documento (nuovo comma 3-bis); 37

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