CIRCOLARE CLIENTI - N 01/2008

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1 CIRCOLARE CLIENTI - N 01/2008 DATA: 7/01/2008 A/TO CA: Titolare dell attività / Responsabile Ambiente / Manutenzioni / Acquisti e Vendite DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l. TEL/FAX N : # N PAG.: Oggetto: AMBIENTE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ed ELETTRONICHE (AEE) e RIFIUTI derivanti (RAEE) Comunicazione: Fonte normativa Definizioni e Campo di applicazione Contenuto Soggetti obbligati D.lgs. n. 151/2005 (riferimento base, recepimento di direttive europee) D.lgs. n. 152/2006 Titolo III art. 227 Gestione di particolari tipologie di rifiuti Legge n.228/ DL Milleproroghe 2006 (slittamento di termini). Decreto 25 Sett 2007, n Dm 25 sett 2007 pubblicati su Gazzetta Ufficiale il 5 nov 2007: istituzione del Registro nazionale dei produttori di Aee. DL milleproroghe 2007 (slittamento di termini) RAEE = Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE STORICI / RAEE NUOVI: immessi sul mercato prima o dopo il 31/12/2007 RAEE DOMESTICI / RAEE PROFESSIONALI: provenienti da utenti privati o da attività economiche I rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in precedenza rientravano nella categoria dei beni durevoli del Decreto Ronchi n.22/97, art. 44. Adesso tali rifiuti comprendono le 10 categorie elencate nell Allegato 1A del D.lgs. n.151/2005, che sono state suddivise in 5 raggruppamenti (quelli che si troveranno presso i centri di raccolta, ecopiazzole). SISTEMI COLLETTIVI: consorzi per il recupero e il riciclo di questi rifiuti. Si veda a tale proposito quanto è allegato alla presente circolare. Le nuove regole impongono: - l'obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle "AEE"; - un peculiare sistema di gestione dei "RAEE", basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc, con oneri economici posti a carico dei produttori e importatori delle apparecchiature nuove. E considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque: A. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; B. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; C. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; D. produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.

2 Adempimenti Contributo ambientale Esportatori Etichettatura e informazioni per l utente Tempi e Scadenze Iscrizione I beni durevoli sopra citati, giunti a fine vita (e quindi ascrivibili nella definizione di Rifiuti AEE), devono: essere conferiti ai centri autorizzati separatamente da altri tipi di rifiuti (RAEE professionali) essere eventualmente ritirati dai produttori di beni nuovi (RAEE domestici o assimilabili ai domestici, ritiro 1 contro 1), con successivo conferimento ai centri autorizzati RAEE essere trattati in appositi centri di trattamento / recupero specializzati Modalità di finanziamento della raccolta a fine vita: 1. Applicazione esplicita dell ECOCONTRIBUTO AMBIENTALE detto ECR 2. Internalizzazione del contributo nei costi del prodotto Il contributo ambientale finanzia le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE dal centro di raccolta (es. ecopiazzola) al centro di trattamento; pertanto non copre i costi del ritiro presso l utilizzatore, né può ridurre la TARSU. Se l AEE viene esportata, sulla fattura non si applica il contributo. Se viene venduta in Italia (anche se il rivenditore la esporterà) il contributo deve essere applicato. Sarà cura dell esportatore richiedere il rimborso. Nelle istruzioni d uso, il produttore deve indicare: effetti sulla salute e sull ambiente, legati alla presenza di eventuali sostanze pericolose obbligo di raccogliere separatamente i RAEE (significato del simbolo bidoncino sbarrato ) e sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo funzionamento dei sistemi di raccolta a fine vita Se per una data AEE non sono previste le istruzioni d uso, le informazioni devono essere disponibili presso il punto vendita. Per maggiore dettaglio si legga l art. 13 integrale, riportato in allegato. Fino al 31 dicembre 2007 i Comuni hanno garantito la corretta gestione dei rifiuti, con oneri finanziari a carico dei produttori; a partire dal gennaio 2008 la responsabilità dell'intero sistema passa (secondo gli obblighi sanciti dal Dlgs 151/2005) nelle mani di produttori e distributori. Per le AEE esistenti il Sistema è di fatto in vigore dal novembre 2007 ed è per questo possibile trovare già l esposizione in fattura dell ecocontributo. L'iscrizione dei soggetti obbligati sta avvenendo a partire dal 20 novembre 2007 (data di entrata in vigore del decreto attuativo di istituzione del Registro) e fino al 18 febbraio Il Dl 248/2007 ha invece disposto la proroga al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale i produttori devono farsi carico del finanziamento della gestione dei Raee derivanti da apparecchiature immesse sul mercato (AEE nuovi) provenienti dai nuclei domestici. Prima di iscriversi, il produttore deve aderire ad uno o più consorzi, relativi alla categoria di AEE immessa sul mercato. L iscrizione sarà effettuata esclusivamente per via telematica con firma digitale del rappresentante legale dell'impresa. Il produttore riceve un numero di iscrizione che dovrà indicare in tutti i documenti commerciali entro 30 giorni dal suo rilascio.

3 Centro di coordinamento RAEE Link utili MUD PER I PRODUTTORI PER I DISTRIBUTORI Allegato Presso la Federazione ANIE (Associazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) è stato costituito il Centro di Coordinamento per il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici e ne sono stati nominati i vertici (art. 13, comma 8). I sistemi collettivi responsabili per la gestione dei RAEE domestici e professionali si stanno organizzando con lo scopo di gestire e ottimizzare le attività del sistema di raccolta differenziata, garantendo condizioni operative omogenee e servizi adeguati su tutto il territorio nazionale. E possibile consultare i seguenti siti internet per ricavare informazioni di maggiore dettaglio e le modalità di iscrizione. Attraverso il MUD i produttori dovranno indicare: 1. peso effettivo delle AEE (domestiche o professionali) immesse sul mercato nell anno solare precedente 2. peso delle AEE raccolte, riciclate e recuperate nell anno precedente OBBLIGO di registrazione presso il Registro dei Produttori: Preparazione delle informazioni sui volumi e le tipologie di AEE che: Sono state vendute in Italia e di quelle per l esportazione Sono state riciclate da lui stesso ed in sua vece Fornitura delle Garanzie Finanziarie Pagamento dei costi di trattamento e riciclo Progettazione in linea con la facilità di riuso e riciclo Corretta etichettatura con apposizione del marchio definito, dal 13 ago 2007 Disponibilità di tutte le informazioni per il riuso e riciclo a fine vita, entro un anno dall immissione sul mercato di un prodotto OBBLIGHI: Registrare a livello amministrativo, prima il ritiro dell AEE usato (ovvero il prodotto consegnato dall acquirente del nuovo), quindi il suo eventuale declassamento a rifiuto Rispettare i limiti quantitativi e temporali previsti per il deposito temporaneo Emettere il formulario per il successivo trasporto Verificare la riconsegna della quarta copia del formulario e controllare che sia stata debitamente sottoscritta dal gestore dell impianto di recupero Annotare, limitatamente ai RAEE pericolosi (esempio i monitor dei Personal Computers), i movimenti di carico e scarico nell apposito registro NB: si prevede una semplificazione degli adempimenti che sarebbero previsti per i distributori, in quanto detentori di rifiuti in stoccaggio. Tuttavia non è stata ancora emessa. Elenco categorie di AEE Elenco dei Raggruppamenti dei RAEE TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. Con l occasione porgiamo Distinti saluti Ing. Alessio Maggi Dott.ssa Silvia Negri Dott.ssa Olga Cattaneo

4 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Articolo 13 Obblighi di informazione 1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; b) i sistemi di raccolta dei Raee, nonchè la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4; e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. 2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto. 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitaria, le modalità per l'identificazione del produttore. 5. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia. 6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonchè le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente decreto. 7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonchè le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. 9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su: a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinchè i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei Raee, sia ad agevolare il processo di reimpiego,di trattamento e di recupero degli stessi; b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei Raee.

5 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Allegato 1 A Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto (articolo 2, comma 1) 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici D.M. 25 settembre 2007, n. 185 Allegato 1 (articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h) Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e Raggruppamento 3 - TV e Monitor. Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato. Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.

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