La normativa e il sistema di certificazione biologico

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1 home >> La normativa e il sistema di certificazione biologico La normativa e il sistema di certificazione biologico INDICAZIONI PRATICHE PER INSERIRSI ED ORIENTARSI NEL SETTORE BIOLOGICO 1) Entrare nel settore biologico: Cosa fare? Per entrare nel settore biologico ed avere l'opportunità di commercializzare i prodotti come biologici, le aziende agricole, agro-zootecniche e di trasformazione devono rispettare le norme tecniche contenute nel regolamento comunitario REG. CEE 2092/91 e SOTTOPORSI AL CONTROLLO DI UN ENTE AUTORIZZATO dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali In Italia esistono Enti chiamati "Organismi di Controllo" (OdC)(.pdf.doc) autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad effettuare i controlli diretti nelle aziende e a certificare le produzioni biologiche ( D.M. 220/95.pdf.doc). Dopo essersi informati presso professionisti abilitati all'esercizio della professione di dott. Agronomo o di Perito agrario, oppure, presso le Associazioni produttori, le Organizzazioni professionali agricole, le Province o gli OdC (.pdf.doc) ed avere valutato se il "biologico" rappresenta una reale opportunità per la Vostra azienda, si può fare "domanda" per inserirsi nel settore ed avere il riconoscimento di " AZIENDA BIOLOGICA in CONVERSIONE " e successivamente ad un periodo di conversione si diventa "AZIENDA BIOLOGICA". In cosa consiste la "domanda" e dove presentarla? E' necessario compilare un modello predisposto, chiamato NOTIFICA D'ATTIVITA' CON METODO BIOLOGICO (. pdf.xls) - disponibile in forma cartacea o informatizzata presso le Provincie, la Direzione Agricoltura della Regione, presso gli OdC e le principali associazioni di riferimento del Biologico - seguendo le istruzioni allegate alla notifica (.pdf.doc). La notifica va compilata in duplice copia ed inviata con raccomandata A/R a:

2 Servizi/Settori Agricoltura della Regione competenti (.pdf.doc)per Provincia sul territorio con riferimento all'ubicazione dell'azienda agricola o del centro di trasformazione agricola. In tal caso va apposto il bollo da 10,33 e allegata una fotocopia non autenticata del documento d'identità; OdC prescelto tra quelli autorizzati. In tal caso devono essere allegati i seguenti documenti a seconda della tipologia d'attività produttori agricoli: planimetria catastale dell'azienda (al massimo in scala 1:10.000) e planimetria delle strutture certificati e visure catastali relative ai terreni ed ai fabbricati copia dei titoli di possesso o disponibilità di terreni o fabbricati copia eventuali autorizzazioni sanitarie Relazione Tecnica Aziendale - Allegato III Reg. CEE 2092/91 (. pdf.doc) copia del certificato attribuzione del numero di partita IVA; produttori con allevamenti: Oltre a quanto richiesto ai produttori agricoli, anche documentazione di seguito elencata planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc. piano di gestione dell'allevamento PGA Piano di gestione delle deiezioni PUDZ Relazione Tecnica Aziendale - Allegato III Reg. CEE 2092/91 (.pdf. doc) copia del certificato attribuzione del numero di partita IVA; preparatori alimentari: planimetrie degli stabilimenti e degli impianti copia dell'autorizzazione sanitaria Manuale HACCP Relazione Tecnica Aziendale - Allegato III Reg. CEE 2092/91 (.pdf.doc) copia del certificato attribuzione del numero di partita IVA; Il modello di notifica è predisposto in diverse sezioni (A,B, C, D...). Vanno compilate solo le sezioni che interessano. Copia di tutta la documentazione spedita deve essere conservata a cura dell'operatore. Utilissime sono le spiegazioni di compilazione del PGA E del PUDZ, dette linee guida. La notifica è una dichiarazione d'impegno da parte di chi la sottoscrive, a:

3 assoggettare l'azienda al sistema di controllo tramite un OdC, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali osservare le norme comunitarie e nazionali accettare le misure sanzionatorie previste in caso d'infrazione. Chi si sottopone al controllo dovrà perciò tenere dei registri aziendali che permettano di effettuare le verifiche necessarie da parte dell'odc o delle autorità competenti. Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà inviare all'organanismo di Controllo il Piano annuale di Produzione (PAP) (.pdf.xls) Una volta ricevuta la notifica: l'odc effettuerà un primo controllo aziendale, per verificare l'idoneità dell'azienda al sistema biologico. Successivamente verificherà almeno una volta all'anno che l'azienda sia conforme al sistema e che vengano rispettati gli impegni da parte dell'operatore; la Regione tramite una procedura amministrativa, che necessita della dichiarazione d'idoneità aziendale rilasciata dall'organismo di Controllo iscrive nell'elenco ufficiale regionale la ditta che si è notificata ed è sottoposta al regime di controllo previsto dal Reg. CE 2092/91. La Regione predispone e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione, dunque, una volta all'anno: l'elenco REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI suddivisi in tre sezioni distinte: "produttori agricoli" a sua volta suddivisa in "aziende biologiche" "aziende in conversione" "aziende miste" "preparatori", cioè operatori che utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche, le cui produzioni sono già certificate; "raccoglitori dei prodotti spontanei". 2) Le principali regole di produzione Vegetale

4 Fertilità e attività biologica del suolo La fertilità deve essere mantenuta : con la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali con apparato radicale profondo nell'ambito di un programma di rotazione pluriennale, con l'incorporazione nel terreno di materiale organico, con concimi organici o minerali indicati nell'allegato II (.pdf.doc) del Regolamento comunitario n. 2092/91. E' Istituito Sperimentale per la Nutrizione delle Piante delegato ad autorizzare la commercializzazione dei prodotti adatti all'agricoltura biologica di cui detiene la banca dati consultabile sul sito Lotta contro i parassiti le malattie e le piante infestanti La lotta va impostata attraverso: la scelta di specie e varietà adeguate, un programma di rotazione adeguato, la coltivazione meccanica, la protezione dei nemici naturali dei parassiti (con impianto di siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori) eliminazione delle malerbe mediante bruciatura (pirodiserbo). In caso di pericolo immediato per le colture possono essere utilizzati i prodotti indicati nell'allegato II- parte B (.pdf.doc) -del Regolamento comunitario n. 2092/91. Materiale di propagazione Il materiale di propagazione e le sementi devono provenire da agricoltura biologica ed essere stati ottenuti senza l'impiego di organismi geneticamente modificati. In via transitoria, l'agricoltore può usare sementi e materiale di propagazione vegetativo prodotte tradizionalmente purché dimostri l'impossibilità di reperire sul mercato materiale da agricoltura biologica. A tal proposito si deve inoltrare all'ente sementi - ENSE - una richiesta di deroga Nessuna proroga è prevista per le piantine da orto, che devono necessariamente

5 essere certificate biologiche per poter essere messe a dimora. Animale Principi generali Le produzioni animali devono contribuire: - all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola e allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile; - a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra; - all'impiego di risorse naturali rinnovabili; - alla salvaguardia e miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Pertanto la produzione senza terra, ovvero l'allevamento che non può garantire agli animali poligastrici e monogastrici almeno il 35% della sostanza secca della loro razione annuale, non è compatibile con le norme del regolamento comunitario (Reg. CEE 2092/91 - allegato I parte B.pdf.doc). La consistenza del patrimonio zootecnico è connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovrappascolo (.pdf.doc)e dell'erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente. Tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme del Reg. CEE 2092/91 (.pdf). È ammessa nell'azienda la presenza di animali allevati non biologicamente purché si tratti di animali di specie diversa e l'allevamento abbia luogo in un'unità distinta. (Argomento soggetto a deroghe). Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche L'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica utilizzando i periodi di conversione

6 stabiliti dal Reg. CEE 2092/91 (.pdf.doc). (Argomento soggetto a deroghe). Conversione di animali e prodotti animali I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del (Reg. CEE 2092/91) per un periodo di almeno: - 12 mesi, e in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita, per gli equini e i bovini da carne; - 6 mesi per gli animali da latte, i piccoli ruminanti ed i suini; - 10 settimane per il pollame introdotto prima dei tre giorni di età e destinato alla produzione di carne; - 6 settimane per le ovaiole. (Argomento soggetto a deroghe). Origine degli animali Le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress nei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone. Gli animali devono provenire (.pdf.doc) da unità di produzione che osservino le norme del Reg. CEE 2092/91. (Argomento soggetto a deroghe). Alimentazione L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa. E' vietata l'alimentazione forzata. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici*, preferibilmente prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del Reg. CEE 2092/91.

7 (*E' autorizzato l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali fino al 24 agosto 2005 secondo quanto disposto ai punti 4.8 e 4.9 dell'allegato I, parte B del Reg. CEE 2092/91). L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello materno, e deve essere effettuata per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. ERBIVORI. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati e insilati. E' obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedoclimatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva. POLLAME. La razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65% di cereali. SUINI E POLLAME. Alla razione giornaliera devono essere aggiunti foraggi freschi, essiccati o insilati. Possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo le materie prime elencate nell'allegato II, parte C del Reg. CEE 2092/91. Nell'alimentazione possono essere utilizzate vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite fino al 29 marzo 2004; mentre è vietato l'uso di antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione. E' vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati per la produzione di alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e prodotti usati nell'alimentazione animale. Profilassi e cure veterinarie E' obbligatorio utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie (.pdf.doc) solo prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario.

8 La profilassi nella zootecnia biologica è basata sui seguenti principi: scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie; uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli; adeguata densità degli animali. L'uso di antibiotici o di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati, sotto la responsabilità di un veterinario, solo quando l'uso di prodotti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi e materie di origine minerale per mangimi, non sia verosimilmente efficace. E' vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. E' vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi. Possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari. Metodi di gestione zootecnica La riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali (.pdf. doc). E' consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita. E' vietata l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione mentre è vietata dopo il raggiungimento della maturità sessuale.

9 E' vietata la stabulazione fissa. In deroga a questo principio la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000 purché il responsabile dell'azienda adegui le strutture aziendali ai parametri indicati nel Reg. CEE 2092/91, secondo un piano della durata massima di sei anni. Ciononostante l'allevamento deve seguire i principi del benessere degli animali (regolare movimento fisico, zone confortevoli provviste di lettiera, ecc.). E' prevista un'ulteriore deroga per le piccole aziende (quelle che allevano fino a 18 UBA, ampliata fino a 30 su autorizzazione delle Regioni). E' vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possa indurre anemia. Trasporto Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali. E' vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto. Nella fase che porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. Identificazione dei prodotti animali L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione secondo le linee guida del D.M. 4/8/2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Deiezioni zootecniche Il quantitativo totale di deiezioni zootecniche impiegato nell'azienda (.pdf.doc) non può superare 170 kg di azoto per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi biologici. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.

10 Aree di pascolo e edifici zootecnici La densità ottimale di bestiame (.pdf.doc): - nelle stalle deve garantire il massimo comfort e il benessere degli animali in funzione delle loro esigenze biologiche ed etologiche; - all'aperto deve essere tale da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata. Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme. MAMMIFERI: Tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta (anche parzialmente coperti) ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno. (Argomento soggetto a deroghe). I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno la metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato né graticciato. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto. La lettiera deve essere ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. E' vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età. Le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie "flat decks" o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. POLLAME. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di

11 benessere degli animali o le condizioni igieniche. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le condizioni minime previste dal Reg. CEE 2092/91 (allegato VIII). Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore. Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e per almeno un terzo della sua vita. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Trasformatori L'opificio che trasforma, prepara o condiziona prodotti da agricoltura biologica deve anche lui sottoporsi al sistema di controllo ed assicurare la separazione dei prodotti sia nel magazzinaggio che durante la lavorazione mediante un sistema di tracciabilità/rintracciabilità del prodotto (Reg.CEE allegato III.pdf.doc) indietro HOME avanti

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