MASTER MEDEA 2006/2007. Project Work in collaborazione con ENI Divisione Gas & Power

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1 MASTER MEDEA 2006/2007 Project Work in collaborazione con ENI Divisione Gas & Power

2 LO SVILUPPO DEL TRADING DEL GAS NATURALE NEL MERCATO ITALIANO Proposte per una possibile evoluzione normativa e strutturale del PSV Supervisori: dott. Michele Pizzolato dott. Lorenzo Dondi Studenti: Ahmadkhani Ali Barioglio Mariangela Casadei Jacopo D'Onofrio Cosimo Hamouche Redouane Netti Roberta Talayeva Zhanya 2

3 INDICE OBIETTIVI...4 INTRODUZIONE...5 CONTESTO NORMATIVO...9 LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL GAS...9 LA DIRETTIVA EUROPEA 98/30/CE...10 IL DECRETO LETTA...11 LA NUOVA DIRETTIVA 03/55/CE...14 IL DECRETO MARZANO...17 L AEEG E L ERGEG...19 L AEEG E LA DELIBERA N. 22/ SCENARIO EUROPEO: CASI STUDIO UK E BELGIO...23 IL MERCATO DEL GAS IN UK...23 PREMESSA...23 LA STRUTTURA DEL MERCATO...23 GLI OPERATORI DEL MERCATO...25 L ACCESSO ALLA RETE...26 IL TRANSITO NELLA RETE...27 L USCITA DALLA RETE...28 IL GAS DAY...29 IL BILANCIAMENTO...30 UNO SGUARDO COMPLESSIVO ALLA SITUAZIONE INGLESE...33 CASO STUDIO: BELGIO...35 IL MERCATO BELGA DEL GAS...35 L'HUB DI ZEEBRUGES...38 CONFRONTO TRA REALTA' ITALIANA ED ESPERIENZE EUROPEE...42 LA REALTA ITALIANA E IL MERCATO ITALIANO DI BILANCIAMENTO...44 INTRODUZIONE...44 CARATTERISTICHE ATTUALI DEL MERCATO ITALIANO...46 LO STOCCAGGIO...49 L ATTUALE SISTEMA DI BILANCIAMENTO...58 ANALISI E PROPOSTE DI INTERVENTO...62 CONCLUSIONI...68 BIBLIOGRAFIA...69 ALLEGATO N

4 OBIETTIVI La presente analisi ha lo scopo di illustrare un possibile scenario di evoluzione del mercato del gas italiano, partendo dal contesto normativo che ha guidato e ancora guida il processo di liberalizzazione del mercato stesso. La normativa rilevante viene formulata a livello di autorità europee e italiane e pertanto si ritiene necessario sottolineare gli orientamenti dell'ergeg e dell'aeeg nonché la coerenza degli attuali processi di trasformazione del mercato con realtà già consolidate in ambito europeo, in particolare nel Regno Unito ed in Belgio. Il fine ultimo del regolatore pubblico, almeno nel lungo termine, appare la definizione di un mercato unico dell'energia a livello europeo: pertanto sarebbe auspicabile la creazione in Italia di un hub virtuale del gas che da un lato permetterebbe una maggior efficienza del mercato nazionale e dall'altro getterebbe le basi per un futuro processo di unificazione. La parte centrale di questo documento si concentra quindi su alcune proposte formulate al fine di illustrare come l'attuale sistema di contrattazione telematica, denominato PSV e gestito da Snam Rete Gas, potrebbe evolvere da piattaforma elettronica usata solamente in via residuale dagli operatori in un effettivo mercato virtuale di bilanciamento. I meccanismi proposti permetterebbero alle contrattazioni definite sull'hub di diventare elemento di chiusura del sistema e garanzia di una maggiore liquidità ed efficienza del mercato del gas. Da un lato sarebbero soddisfatte le richieste dei consumatori ad un prezzo coerente e dall'altro attraverso corretti meccanismi di concorrenza (garantiti dal ruolo di un operatore neutrale gestore e controllore dell'hub virtuale) sarebbe possibile migliorare le performance e la profittabilità degli operatori del mercato del gas. 4

5 INTRODUZIONE Il gas ha assunto un ruolo sempre più importante all'interno del sistema energetico europeo e anche italiano tanto che il mercato del gas negli ultimi anni è diventato oggetto di profondi cambiamenti di natura tecnico-operativa ma anche di una crescente attenzione del legislatore pubblico. A livello europeo si è scelto di perseguire strategie di : 1. Sicurezza degli approvvigionamenti 2. Riduzione delle emissioni 3. Investimenti in infrastrutture 4. Privatizzazione 5. Diritto di scelta del consumatore 6. Sicurezza della domanda e lo scenario desiderato non può essere raggiunto che la profonda revisione della struttura del mercato e con la valorizzazione del gas in uno scenario di prezzi petroliferi crescenti e di perseguimento di una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento. L'Italia ha adeguato in parte il proprio mercato nazionale seguendo le indicazioni dettate dalle direttive dell'unione Europea e dagli enti tecnici quali l'ergeg creato con il compito di favorire e supervisionare l'armonizzazione del mercato europeo ed al quale aderiscono le Autorità nazionali di regolazione quali l'aeeg italiana. I cambiamenti da apportare sono notevoli e sono ancora in fase di definizione sia per la complessità della materia che per i cambiamenti endogeni al mercato del gas italiano. Il settore gas si caratterizza per forti vincoli tecnici, legali e altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali e nel quale il solo mercato non sarebbe in grado di garantire l interesse di Utenti e consumatori. Per questo sono attivi dei meccanismi di regolazione settoriale che fanno riferimento alla determinazione delle tariffe, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti ed ai livelli di qualità dei servizi. Il gas copre oltre un terzo del fabbisogno energetico dell Italia che, con una domanda in costante aumento, dipende dall estero per gran parte dei suoi approvvigionamenti. La domanda di gas in Italia è cresciuta ad un tasso medio annuo del 3,7% variando significativamente la sua composizione. Nel 1990 i consumi civili rappresentavano circa il 40% del fabbisogno totale di gas naturale, oggi il loro peso è sceso al 35%. Nello stesso periodo i consumi industriali sono scesi dal 30% a poco più del 20%. Il 5

6 consumo di gas naturale per produzione termoelettrica ha invece raddoppiato il suo peso e rappresenta oggi il 40% della domanda totale. L aumento è conseguenza diretta del processo di rinnovamento e di ampliamento del parco centrali elettriche alimentate a gas. Nessun altro paese in Europa ha fatto uno sforzo simile. L Italia ha deciso di puntare sul gas come combustibile per le nuove centrali altamente efficienti ed eco-compatibili. Tale decisione ha determinato un aumento della domanda di gas naturale che dovrebbe toccare i 100 Mld mc nel 2015 dagli 85 Mld mc di oggi. Per fronteggiare adeguatamente questa crescita della domanda di gas, è necessario prevedere un adeguato potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento e stoccaggio. L offerta di gas naturale in Italia, sebbene al momento ridotta a causa della limitata capacità di importazione, dovrebbe aumentare sensibilmente rispetto alla domanda a partire dal 2008 con l entrata in esercizio delle nuove infrastrutture di approvvigionamento. Tale aumento dovrebbe assicurare all Italia la possibilità di diventare un paese di transito per importazioni di gas ai Paesi centro-europei. L Italia quindi non sarebbe più un mercato finale ma diventerebbe un importante e strategico hub virtuale cioè un ponte di collegamento tra le riserve gas del Mediterraneo e della zona del Caspio ed il mercato Europeo. Grazie alla sua posizione geografica strategica l Italia sta diventando un mercato interessante per gli sviluppi midstream di diversi operatori, che intendono sviluppare i rigassificatori di GNL e grazie anche alla sua struttura tariffaria competitiva e agli avviati sforzi del legislatore per incentivare investimenti anche nel potenziamento degli stoccaggi, l'italia può quindi vantare un vantaggio competitivo nell'area del Sud Europa. La realizzazione di un "hub virtuale" è però ostacolata da una serie di fattori strutturali del mercati italiano: Concentrazione del mercato Il mercato tende a mantenere la medesima struttura concentrata che possedeva prima della liberalizzazione. Gli incumbent continuano ad occupare una posizione preponderante nei rispettivi mercati nazionali, dove lo sviluppo di un reale mercato all ingrosso è lento. Ciò è anche dovuto al fatto che gli incumbent controllano la parte a monte della filiera, consistente nell importazione di gas e/o nella produzione. Il gas così acquisito non viene in genere commercializzato all ingrosso a beneficio di potenziali concorrenti, ma piuttosto commercializzato direttamente ai clienti finali. Questi ultimi hanno di conseguenza una limitata scelta quanto al fornitore. Effetti escludenti di natura verticale La scarsa liquidità e l accesso limitato alle infrastrutture di rete fanno sì che i nuovi entranti debbano fronteggiare notevoli difficoltà nello sviluppo di servizi in concorrenziali. La ragnatela di contratti di 6

7 lunga durata tra produttori di gas e importatori incumbent rende l accesso al gas al livello più alto della filiera particolarmente difficile per i nuovi entranti. Ancora, le infrastrutture necessarie al trasporto ed allo stoccaggio rimangono nelle mani degli incumbent e sono ancora in fase di definizione misure di unbundling adeguate e mirate a evitare distorsioni alla libera concorrenza. Mancanza di integrazione tra i vari mercati nazionali Le importazioni tra paesi europei attualmente hanno un peso scarso sulle dinamiche concorrenziali. La capacità disponibile per il trasporto di gas transfrontaliero all interno dell UE è scarsa. I nuovi entranti non riescono ad assicurarsi capacità sulle rotte più importanti. A questo si aggiungono meccanismi di risoluzione delle congestioni poco efficaci, il cui effetto è di rendere difficile perfino l accesso ad una capacità secondaria, per volumi non significativi. Scarsa trasparenza Mancano informazioni affidabili e tempestive sulla situazione di mercato. In aggiunta ai requisiti minimi attualmente stabiliti dal legislatore comunitario, si richiedono maggiore trasparenza sull accesso alle reti e sulla capacità di transito e stoccaggio. Allo scopo di assicurare un gioco della concorrenza non falsato, queste informazioni devono essere a disposizione di tutti, senza privilegi. Le regole sul segreto commerciale, se interpretate in maniera eccessivamente ampia, possono dare luogo a distorsioni della concorrenza. Formazione dei prezzi Un meccanismo di formazione dei prezzi più efficace e trasparente è necessario affinché tutti i soggetti interessati possano beneficiare degli effetti di un mercato aperto alla concorrenza. Nei contratti di importazione di gas, i prezzi sono fissati sulla base di indici legati all andamento del prezzo del petrolio. Il risultato è un meccanismo di fissazione del prezzo spesso disancorato dalle condizioni reali di domanda ed offerta di gas. Tanto meno è dato di osservare una tendenza a spostarsi verso sistemi di fissazione del prezzo maggiormente attenti alle dinamiche reali del gas. Questa situazione ha portato quindi il legislatore nazionale a istituire nel 1995 l'autorità per l'energia elettrica ed il gas per garantire la promozione della concorrenza e dell efficienza. L Autorità è un amministrazione pubblica indipendente che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e stabilisce con propri procedimenti e regolamenti norme e standard per gli operatori del settore, essendo incaricata della regolamentazione tariffaria, tecnicoorganizzativa e della promozione della concorrenza. L'AEEG è incaricata di guidare l'evoluzione del mercato del gas italiano e di agevolare la transizione verso la formazione di un "hub virtuale" del gas. 7

8 E' stato quindi sottoposto alla sua approvazione: 1. il Codice di rete che deve "garantire a tutti gli Utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell utilizzo dei terminali di gnl in condizioni di normale esercizio" da parte dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di gnl. 2. le regole di funzionamento del "punto di scambio virtuale ossia il primo embrione di mercato borsistico del gas e delle capacità gestito su piattaforma informatica da Snam Rete Gas dall'ottobre Il PVS si propone di agevolare l'incontro tra operatori "lunghi" e "corti" e quindi di svolgere una funzione di bilanciamento, affiancando il sistema di stoccaggio che ad oggi assicura la chiusura del sistema e che in futuro dovrà essere sostituito da un vero "hub" del gas. Il presente documento si propone quindi di analizzare l'attuale quadro normativo di riferimento in quanto rappresenta la chiave di interpretazione del mercato del gas italiano e delle criticità del suo sistema di bilanciamento. Parallelamente ad un confronto con altre realtà europee è anche la base da cui partire per ipotizzare le caratteristiche di un "hub virtuale di bilanciamento" del mercato italiano. 8

9 CONTESTO NORMATIVO La liberalizzazione del mercato del gas Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell Unione Europea hanno emanato nel corso degli anni 90 numerose direttive finalizzate alla liberalizzare del settore del gas, delle quali la più rilevante è, senz altro, la Direttiva 98/30/CE, che delinea il quadro normativo generale cui tutti i paesi dell Unione devono attenersi. Tale direttiva è stata recepita in Italia attraverso la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, ( Legge Delega ) ed il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ( Decreto Letta ) recante le regole per il mercato interno del gas naturale, a norma della sopra indicata Legge 144. Il D.Lgs. n. 164/00, ha integralmente rivoluzionato il settore del gas in Italia: da un mercato verticalmente integrato e completamente concentrato in mano al monopolio statale, si è passati ad un mercato aperto alla concorrenza nelle fasi di produzione, di approvvigionamento e di vendita, e regolamentato dall AEEG nelle attività di trasporto e di distribuzione, che presentano caratteristiche di monopolio naturale. Successivamente, nel 2003, è stata emanata una nuova direttiva europea, la 03/55/CE con l intento di colmare i vuoti della precedente direttiva con indicazioni più precise e accelerare il processo avviato, stabilendo una data improrogabile per l apertura completa di tutti i mercati energetici degli Stati membri, il 1 luglio 2007, al fine di garantire una reale concorrenza tra le imprese, non solo a livello nazionale, ma europeo. A livello nazionale, è stato approvato il Decreto Marzano che mira a riorganizzare la legislazione inerente il settore energetico ed introduce delle richieste e delle indicazioni presenti nella succitata nuova direttiva comunitaria 03/55/CE ed alcune novità rilevanti per il settore del gas per quanto concerne le infrastrutture, l indipendenza delle reti di trasporto e le funzioni dell AEEG. 9

10 La Direttiva europea 98/30/CE La Direttiva 98/30/CE è stata ormai recepita ed implementata da tutti gli Stati membri mediante apposite leggi nazionali, in quanto imponeva ad essi di ridisegnare gli assetti organizzativi delle proprie industrie del gas entro il 10 agosto L architettura della direttiva si sviluppa su due livelli: da un lato fissa alcuni principi fondamentali a cui tutti gli Stati membri devono uniformarsi, dall altro riconosce ad ogni Stato il pieno diritto di decidere le specifiche modalità attraverso cui osservare tali principi, con la possibilità, quindi, di scegliere il modello organizzativo più funzionale sia alle finalità di interesse generale sia alle specificità della propria particolare situazione nazionale. Il testo, pertanto, individua e analizza i principi fondamentali su cui il mercato interno concorrenziale del gas deve basarsi: la gradualità e l omogeneità dell apertura dei mercati nazionali; l eliminazione di ogni monopolio nei campi della produzione, importazione, interscambi commerciali, trasporto e distribuzione; il diritto di accesso alle infrastrutture a rete ed ai sevizi accessori; la trasparenza delle imprese mediante la separazione contabile delle loro attività sia interne alla filiera gas che esterne. La direttiva prevede che la liberalizzazione del mercato sia attuata gradualmente, in modo da consentire all industria di adeguarsi al nuovo ambiente e soprattutto per tener conto delle differenti strutture di mercato esistenti negli Stati membri; prevede perciò un meccanismo di apertura basato sulla definizione, da parte dei singoli Stati, di propri criteri di elezione dei clienti idonei (abilitati a negoziare l accesso al sistema per concludere tra loro contratti di fornitura) tali da rispettare le soglie minime di apertura imposte. Essa, inoltre, impone che ogni impresa operante nel settore sottoponga a revisione e pubblichi i conti annuali, e che le imprese verticalmente integrate effettuino l unbundling contabile, ovvero abbiano conti separati per ciascuna delle attività svolte, sia interne che esterne alla filiera gas, come fossero svolte da imprese distinte, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza e, quindi, limitare il vantaggio competitivo di cui godono gli ex - monopolisti. La direttiva, poi, individua due possibili modalità per l accesso di terzi al sistema, accesso negoziato o regolamentato, lasciando agli Stati membri la scelta dell adozione di una delle due o di entrambe contemporaneamente. In caso di accesso negoziato, gli Stati sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché le imprese e i clienti idonei possano concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi volontari. L accesso regolamentato alla rete,invece, implica il diritto per i clienti idonei 10

11 ad accedere al sistema di proprietà delle imprese di trasporto, consentendo loro di stipulare contratti di fornitura con imprese diverse dal proprietario e/o gestore del sistema, cui corrisponde un simmetrico obbligo da parte delle imprese di trasporto di concedere l accesso sulla base di tariffe regolamentate. Le due modalità di accesso, pertanto, differiscono fondamentalmente per il principio di determinazione del prezzo del servizio di vettoriamento del gas sulle reti, che rappresenta una elemento determinante per il processo di apertura dei mercati nazionali di fornitura; di qui l obbligo per i trasportatori di pubblicare le principali condizioni commerciali per l utilizzo del sistema, onde offrire una base uniforme per l avvio della negoziazione, riducendo il rischio di abuso da parte dei possessori della rete. Infine essa richiede la costituzione di un autorità super partes che si occupi della supervisione delle controversie riguardanti l accesso alla rete e impedisca il verificarsi di abusi di posizione dominante e comportamenti predatori che potrebbero ostacolare il buon esito delle trattative. Il Decreto Letta Il recepimento in Italia della succitata Direttiva Europea 98/30/CE è stato realizzato mediante il Decreto n. 164 del 23 maggio 2000 (anche noto come Decreto Letta ) del Ministero delle Attività Produttive (nel seguito MAP), che stabilisce la liberalizzazione del mercato del gas naturale in Italia e, andando oltre il semplice rispetto delle disposizioni comunitarie, attua il riordino dell intero comparto, fornendo linee guida molte avanzate per la concorrenza, la separazione delle attività, la definizione dei clienti idonei e le condizioni di reciprocità. Il Governo italiano ha addirittura anticipato i tempi imposti dalle disposizioni comunitarie, nell intento di accelerare il processo di transizione, per realizzare un industria nazionale del gas composta da una pluralità di operatori in grado di resistere alle pressioni competitive del mercato integrato e in grado di cogliere le nuove opportunità derivantine. Il decreto disciplina e riordina l intero settore conformemente a quanto previsto dalla direttiva, prendendo in considerazione tutte le fasi della filiera e predisponendo un insieme ordinato e coerente di norme atte ad agevolare la concorrenza e a garantire la sicurezza del servizio. Inoltre affida al MAP i compiti di indirizzo e progressiva armonizzazione del sistema e il monitoraggio e la regolamentazione del mercato all AEEG, nata con la legge n. 481 del 1995 che istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. 11

12 Per quanto concerne le importazioni, subordina tale attività ad una diversa procedura a seconda della provenienza per incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento data la crescente dipendenza dell Italia da paesi non appartenenti all UE: l importazione di gas naturale prodotto da paesi membri è soggetta solo alla comunicazione, entro 60 giorni, al MAP e all AEEG; l importazione da paesi esterni è, invece, soggetta ad autorizzazione del MAP, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori, è subordinata al possesso di specifici requisiti. L attività di trasporto e dispacciamento, date le sue caratteristiche di monopolio naturale, è dichiarata attività di interesse pubblico e regolamentata; pertanto le imprese che esercitano tale tipo di attività hanno l obbligo di allacciare alla rete gli Utenti che lo richiedano e di adottare un codice di accesso alla rete per i terzi (denominato TPA- Third Party Access ), mentre all AEEG è affidato il compito di vigilare affinché svolgano la propria attività in modo da garantire parità di condizioni di accesso al sistema. Inoltre il D.Lgs. impone che tali imprese forniscano informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente e l adempimento di ogni altro obbligo volto a garantire la sicurezza, l affidabilità e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti. Il titolare di concessioni di stoccaggio ha, invece, due doveri fondamentali: fornire i servizi di stoccaggio agli Utenti che ne facciano richiesta e gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale. Inoltre è fatto obbligo agli stessi di garantire l accesso a terzi secondo il codice di stoccaggio stabilito dall AEEG per garantire a tutti gli Utenti libertà di accesso e massima imparzialità del servizio. Il testo riporta poi le norme concernenti la distribuzione del gas naturale, dichiarata attività di servizio pubblico e affidata esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni. Gli enti locali che affidano il servizio, svolgono attività di indirizzo, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di uno standard predisposto dall AEEG. Le imprese di distribuzione hanno l obbligo di allacciare i clienti che ne facciano richiesta, e sono tenute anche a svolgere l attività di dispacciamento sulla propria rete. Per quanto concerne l attività di vendita di gas naturale, il D.Lgs. stabilisce che le imprese che intendono svolgere questo tipo di attività devono essere accreditate presso il MAP, che concede l autorizzazione in base alla disponibilità di un servizio di trasporto, di modulazione e di stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste così da garantire un servizio sicuro al cliente finale. Anche in quest ultima fase della filiera è prevista la vigilanza dell Autorità sulla trasparenza delle condizioni 12

13 contrattuali, che, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che le imprese devono fornire ai clienti. Il D.Lgs. stabilisce poi delle norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza, prevedendo in primo luogo che alle imprese di gas naturale vengano applicate le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione. Definisce, quindi, dei limiti riguardanti la vendita e l import di gas naturale non presenti nel testo comunitario, veri propri tetti antitrust, finalizzati a ridurre in modo coattivo le quote di mercato dell exmonopolista in tali attività a vantaggio dei concorrenti. In particolare stabilisce che, dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas venda, direttamente o indirettamente, più del 50% del consumo nazionale annuo di gas naturale o immetta nella rete nazionale gas importato o prodotto in Italia per più del 75% del consumo (percentuale ridotta di due punti per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%). Articoli successivi forniscono indicazioni circa la separazione contabile e societaria delle attività, stabilendo che, dal 1 gennaio 2002 l attività di trasporto e dispacciamento sia oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell attività di stoccaggio (rispetto alla quale è prevista la sola separazione contabile e gestionale). Inoltre, l attività di distribuzione per le imprese che abbiano più di clienti deve essere oggetto di separazione societaria, mentre le altre sono temporaneamente sono tenute ad operare la separazione contabile e gestionale. In tale modo si realizzerebbe l indipendenza del gestore della rete dal suo proprietario ex- monopolista, condizione indispensabile per garantire un accesso alle reti trasparente e non discriminatorio anticipando parte dei contenuti della nuova Direttiva 03/55/CE. Il D.Lgs.,inoltre, attribuisce la qualifica di cliente idoneo alle imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica o la cogenerazione, ai clienti finali con consumi superiori a Sm 3 /anno, ai clienti grossisti e alle imprese di distribuzione, i consorzi e le società consortili con consumi della stessa entità, purché il consumo di ciascun componente superiori i Sm 3 /anno. Inoltre, anticipando di più di quattro anni il termine imposto successivamente dalla Direttiva 03/55/CE, stabilisce che, dal 1 gennaio 2003, tutti i clienti siano definiti idonei, consentendo quindi anche ai singoli Utenti e alle famiglie di scegliere liberamente il proprio fornitore. Per quanto attiene la modalità di accesso al sistema, attraverso il D.Lgs. l Italia ha adottato un regime di accesso regolamentato; pertanto le tariffe di accesso al sistema praticate alle aziende di distribuzione 13

14 primaria sono oggetto di regolamentazione nazionale, compito quest ultimo delegato all AEEG che deve definirle tenendo conto della capacità impegnata, della distanza di trasporto e della quantità trasportata, cercando di ripartire adeguatamente i benefici tra clienti ed imprese. All AEEG, inoltre, il D.Lgs. richiedeva la determinazione, entro il 1 o gennaio 2001, delle tariffe di trasporto e dispacciamento, stoccaggio, utilizzo dei terminali di GNL e distribuzione. Alle imprese di gas naturale è fatto obbligo, nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione, di consentire l accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta. Sono ammesse deroghe solo nel caso di mancanza di capacità disponibile, o qualora da tale accesso derivino impedimenti agli obblighi di servizio pubblico o gravi difficoltà economiche alle imprese operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell entrata in vigore della direttiva 98/30/CE. L eventuale rifiuto di accesso al sistema dovrà essere notificato all AEEG, all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e al MAP: la legittimità tecnica della deroga è valutata dall AEEG, mentre, se è invocata sulla base delle difficoltà economiche, il caso è sottoposto all esame del MAP. La nuova Direttiva 03/55/CE La Direttiva 03/55/CE è stata emanata dopo soli cinque anni dall avvio della liberalizzazione del settore, in anticipo sulla revisione prevista entro dieci anni della 98/30/CE, con l obiettivo di completare e definire in modo più preciso la riforma in atto e per rendere il processo più rapido e sicuro in tutti gli Stati membri. La nuova direttiva fornisce nuove norme per il mercato interno del gas naturale e pur abrogando la precedente, prosegue nella stessa direzione e con le stesse linee guida; infatti ne mantiene la struttura e riprende per buona parte il vecchio testo, modificando e specificando alcuni punti che prima si presentavano in forma più generica. Al fine di accelerare il processo e di garantire uniformità di avanzamento a tutti gli stati dell UE, inoltre, nella nuova Direttiva vengono stabilite date improrogabili e valide per tutti, ad eccezione dei soli paesi emergenti, entro cui l intero settore del gas dovrà essere completamente liberalizzato. Una fondamentale novità introdotta è l imposizione agli Stati membri di designare tra le imprese che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio, GNL o di distribuzione uno o più gestori del sistema. Tale 14

15 nuovo soggetto è definito come «qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi» e «deve assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas». Tale definizione è poi declinata al gestore della distribuzione, dello stoccaggio e del sistema GNL. Il gestore è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli Utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate, a fornire al gestore di ogni altro sistema informazioni sufficienti per garantire che tutti i servizi possano avvenire compatibilmente con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso e a fornire agli Utenti le informazioni necessarie ad un efficiente accesso. La normativa pone molta enfasi su questi compiti perché sono quelli che dovrebbero aiutare maggiormente il processo di liberalizzazione, creando così l importante figura del gestore indipendente, il cosiddetto TSO (Transmission System Operator). Al fine di garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio, la Direttiva prevede che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, qualora facciano parte di un impresa verticalmente integrata, siano indipendenti sotto il profilo della forma giuridica da tutte le altre attività della filiera e stabilisce come livello di separazione minima l unbundling societario (già accolto in Italia col Decreto Letta) e non più solo quello contabile. Questo requisito non implica, però, la separazione della proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dall impresa verticalmente integrata: la direttiva richiede solo che il gestore del sistema disponga di effettivi poteri decisionali, indipendenti e quindi ammette che il gestore del sistema possa essere la stessa impresa proprietaria dell infrastruttura e che questa possa essere verticalmente integrata. Nel capitolo della direttiva riguardante l accesso al sistema sono comprese le novità più importanti, in quanto vengono fornite indicazioni più precise per quanto riguarda l apertura del mercato e l accesso di terzi alla rete. In primo luogo, la nuova direttiva stabilisce che l accesso di terzi al sistema di trasporto e di distribuzione e agli impianti GNL sia regolato e applicato obbiettivamente e senza discriminazioni tra tutti gli Utenti del sistema, ovvero basato su tariffe pubblicate, praticate a tutti i clienti idonei. Quindi, non è più concesso agli Stati di scegliere tra accesso regolamentato e negoziato, ma li si obbliga a predisporre quello regolamentato, tranne che per l accesso allo stoccaggio. Rispetto alla Direttiva del 1998 sono stati inseriti, poi, due nuovi articoli, uno sull accesso alla rete di 15

16 gasdotti upstream e l altro sulle nuove infrastrutture. Il primo afferma che gli Stati membri devono garantire alle imprese e ai clienti, ovunque siano situati, l accesso equo e aperto a reti di gasdotti upstream, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante e tenendo conto della sicurezza e della regolarità delle forniture. Il secondo, invece, mira ad incentivare la costruzione di nuove infrastrutture e, a tal fine, concede per tali nuove strutture una deroga a tutte le norme di accesso, previa dimostrazione del fatto che l investimento rafforzi effettivamente la concorrenza nella fornitura e la sicurezza dell approvvigionamento e, soprattutto, del fatto che il livello del rischio ad esso connesso sia tale che l investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga. Un articolo successivo tratta, poi, l apertura definitiva del mercato e impone una tabella di marcia ben definita, che tutti gli Stati membri dovranno. Esso impone che gli Stati membri facciano in modo che i clienti idonei siano: fino al 1 luglio 2004, i clienti idonei di cui all art. 18 della direttiva 98/30/CE (a tal fine devono pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei); a partire dal 1 luglio 2004 tutti i clienti non civili; tutti i clienti a partire dal 1 luglio 2007, obbligando ad un apertura totale del mercato entro il 1 luglio 2007,. La Direttiva, inoltre, introduce obblighi di servizio pubblico espliciti per la tutela dei consumatori, che prevedono il soddisfacimento del diritto all informazione, la possibilità di ottenere compensazioni se la qualità del servizio non è rispettata e la trasparenza delle condizioni generali del contratto di fornitura e la possibilità di disdirlo qualora vengano modificate le condizioni in vigore. Questo, chiaramente, al fine di tutelare il cliente finale, dal momento che si troverà a dover scegliere da solo il proprio fornitore nel mercato aperto alla concorrenza. Agli Stati membri viene poi attribuito l ulteriore compito, prima non specificato, di controllo della sicurezza degli approvvigionamenti (delegabile alle autorità di regolamentazione) che concerne l equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e le scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte a picchi della domanda e carenze dei fornitori. Per quanto riguarda le Autorità di regolamentazione, la direttiva affida agli Stati membri il compito di designarle, badando a che queste siano completamente indipendenti dagli interessi dell industria del gas, in quanto aventi il compito di assicurare la non discriminazione, l effettiva concorrenza e l efficace 16

17 funzionamento del mercato, e specificarne le funzioni, le competenze ed i poteri amministrativi. La nuova direttiva, inoltre, indica compiti e doveri delle Autorità in maniera molto più dettagliata della precedente. In particolare queste devono monitorare le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, i metodi di risoluzione dei problemi di congestione, la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, sull utilizzo della rete e sull assegnazione delle capacità, l effettiva separazione contabile delle aziende verticalmente integrate e le condizioni di accesso allo stoccaggio e ai servizi ausiliari. Inoltre devono fissare o approvare i termini e le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto, distribuzione e accesso agli impianti di GNL, nonché i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento. Agli Stati è data la possibilità di intervenire nell approvazione, è assegnato il compito di introdurre meccanismi di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante da parte dell Autorità e di provvedere affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste, siano adottate apposite misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili. Il Decreto Marzano Nell estate del 2004 è stato approvato dal Parlamento italiano un disegno di legge proposto dal Ministro delle Attività Produttive Marzano, inglobato nella Legge n. 239, del Tralasciando la vastità degli argomenti che tale legge tratta, si analizzano di seguito solo le disposizioni legate al settore del gas. Il D.d.L. stabilisce che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto, vendita e stoccaggio di gas non in sotterraneo sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Con gli stessi vincoli e nel rispetto delle convenzioni con le autorità competenti, le attività di trasporto e dispacciamento del gas e la gestione delle infrastrutture di approvvigionamento ad esse connesse, sono dichiarate di interesse pubblico, mentre quelle di distribuzione, esplorazione, coltivazione e stoccaggio sotterraneo sono attribuite in concessione. Attraverso tale legge, poi, il governo assume numerosi compiti, tra i quali le determinazioni inerenti l importazione e l esportazione di energia e la definizione del quadro di programmazione del settore 17

18 energetico e individua gli obiettivi generali di politica energetica del Paese: sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, attraverso la diversificazione delle fonti, della provenienza e delle modalità di trasporto; promozione del funzionamento unitario dei mercati dell energia e assicurazione di condizioni non discriminatorie per gli operatori nel territorio nazionale; economicità dell energia offerta e tutela degli Utenti; promozione della prospezione e dell uso delle risorse nazionali; efficienza negli usi finali dell energia e incentivazione della ricerca in campo energetico e dell uso delle fonti rinnovabili..quindi vengono individuate le competenze dello Stato in merito al settore del gas naturale: l identificazione della rete nazionale di gasdotti; l adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione; l adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale; l adozione di disposizioni per l utilizzo degli stoccaggi strategici e di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza, la fissazione degli obblighi di sicurezza; l autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita ai clienti finali. L indipendenza delle reti, inizialmente prevista nel D.d.L. Marzano e confluita nella legge n. 290 del 27 ottobre 2003, stabilisce che ciascuna società operante nella produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas (comprese le società controllate o controllanti e comunque ciascuna società a controllo pubblico) non può detenere, dal 1 luglio 2007, più del 20% del capitale delle società che proprietarie o gerenti le reti nazionali. Analoga sorte è toccata al dettato in materia di regolamentazione della fase di trasporto, inizialmente previsto nel Marzano, anch esso trasfuso nella legge n Al fine di incentivare nuovi investimenti, il D.d.L. stabilisce che i soggetti che realizzino, direttamente o indirettamente, nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di paesi membri o esterni all UE ai fini dell importazione in Italia, nuovi gasdotti nella rete di trasporto,terminali di rigassificazione e stoccaggi in Italia, o in significativi potenziamenti di infrastrutture già esistenti, possono richiedere un esenzione dal TPA per la capacità di nuova realizzazione, accordata, caso per caso, per almeno 20 anni e per almeno l 80% della nuova capacità, dal MAP, previo parere dell AEEG e, per le infrastrutture di interconnessione, previa consultazione delle Autorità competenti dello Stato membro interessato. Infine il decreto tratta i rapporti tra Stato e AEEG, confermando tutte le funzioni dell Autorità, ma stabilendo che questa, nell esercitare le sue funzioni, tenga conto del quadro di sviluppo dei servizi di pubblica utilità del settore dell energia elaborato dallo Stato e che in caso di non puntuale adempienza 18

19 il Governo possa intervenire direttamente, esercitando potere sostitutivo. L AEEG e l ERGEG L AEEG è stata costituita con la legge n. 481 del 1995, istituente le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, che stabilisce che essa deve "garantire la promozione della concorrenza e dell efficienza" nei settori dell energia elettrica e del gas, nonché "assicurare adeguati livelli di qualità" dei servizi, garantendone al contempo "la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di Utenti e consumatori,..."; è operativa dal 23 aprile 1997, quando le sono state trasferite le sue funzioni, prima affidate ad altre amministrazioni pubbliche. L Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, nominati ogni sette anni con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e proposta del MAP, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Il suo finanziamento è a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all uno per mille dei ricavi dell ultimo esercizio. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (in particolare indicati nel Documento di programmazione economicofinanziaria) e dal Parlamento e tenuto conto delle normative dell UE in materia. Essa, inoltre, disciplina autonomamente i procedimenti volti all adozione dei propri provvedimenti e gode di autonomia organizzativa definendo i propri regolamenti per l organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità. I suoi poteri di regolazione settoriale, dunque, constano nella determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti per servizi in cui a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali, il mercato si configuri come un monopolio naturale. Inoltre ad essa sono affidate la formulazione di osservazioni e proposte a Governo e Parlamento in merito alle forme di mercato, al recepimento e all attuazione delle direttive europee, sui servizi da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione, l emanazione di delibere per la separazione contabile e amministrativa delle diverse fasi dei servizi dell energia elettrica e del gas e, infine, il controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi, con poteri di acquisizione della documentazione, 19

20 ispezione e sanzione, nonché la valutazione di reclami e istanze e la risoluzione di controversie. L Autorità intrattiene relazioni bilaterali con tutti i regolatori europei e in particolare con i regolatori dei paesi confinanti, data l esistenza di regolamentazioni relative agli scambi transfrontalieri di energia. Inoltre collabora con tutti gli organismi internazionali interessati al tema dell apertura dei mercati energetici e a materie correlate alle sue attività istituzionali. In particolare l AEEG è membro del Gruppo dei Regolatori Europei per l elettricità e il gas (nel seguito ERGEG), istituito dalla Commissione europea nel 2003, come gruppo di consulenza ed assistenza sulle questioni del Mercato Interno dell Energia, partecipato da tutte le Autorità di regolazione per l energia degli Stati Membri. L AEEG e la delibera n. 22/04 L avvio di una borsa del gas, sul modello di quella già attiva per il settore elettrico, costituisce il prossimo passo nel percorso verso lo sviluppo, in Italia, di un mercato concorrenziale del gas, e rappresenta uno strumento essenziale per il proseguimento del processo di liberalizzazione. La sua realizzazione nel nostro Paese sarà sicuramente favorita dal modello entry-exit per l accesso alle reti di trasporto già adottato e recentemente indicato dal Forum di Madrid come quello che maggiormente assicura l obiettivo della creazione di un mercato del gas a livello europeo, grazie alle sue caratteristiche favorevoli alla concorrenza tra diversi operatori: infatti, prevede corrispettivi differenziati per i vari punti in ingresso e in uscita della rete e, rispetto ad alternative basate ad esempio sulla distanza, facilita gli scambi all interno del sistema e riflette il sempre maggiore sganciamento dei flussi fisici da quelli commerciali. Allo sviluppo di un mercato italiano centralizzato del gas contribuirà, sicuramente, anche la possibilità che l Italia evolva in un hub competitivo grazie alla sua posizione geografica privilegiata, e alle sue non trascurabili potenzialità di stoccaggio (soprattutto se si tiene conto anche dei campi di produzione in via di esaurimento e potenzialmente convertibili in campi di stoccaggio) che potrebbero consentire non solo l inserimento del mercato italiano del gas nel mercato europeo, ma anche l aumento della liquidità del suo mercato interno. L AEEG, per favorire le cessioni e gli scambi di gas naturale e di capacità di trasporto sui metanodotti 20

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