ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI NERETO PROVINCIA DI TERAMO ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE eduta in data : 29/08/2014 Atto n. 36 Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APERTURA DI ALE GIOCHI, AGENZIA DI RACCOLTA COMMEE PORTIVE E IPPICHE, INTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, EMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E GIOCO E TUTELA DELLA INCOLUMITA', ICUREZZA, RIPOO, QUIETE PUBBLICA E QUALITA' DELLA VITA L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di AGOTO alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliarie della ede Comunale, in seguito di invito diramato dal indaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede l'adunanza Arch.DI FLAVIO GIULIANO nella qualità di indaco. Procedutosi all'appello nominale, risultano: 1) DI FLAVIO GIULIANO INDACO 8) DI GIUEPPE TEFANIA 2) FOCHI BERNARDINA 9) CORINI MAURIZIO 3) DI PIETRO PIERINO 10) LAURENZI DANIELE 4) GIOVANNELLI ALEANDRA 11) FREZZA GRAZIANA N 5) MITICHELLI GIACOMO 12) FAGOTTI GIUEPPE 6) DI FELICE VINCENZO 13) AMABILI DONATELLA 7) CLEMENTI CLAUDIO N = Presenti n. 11 N = Assenti n. 2 Assiste il segretario Dott. CICCHEE ENRICO GIUEPPE incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri igg. IL CONIGLIO COMUNALE Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n 267 del , parere FAVOREVOLE. CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 1 di 17

2 Interviene il indaco: Con l' approvazione del presente regolamento si intende scoraggiare l' apertura di nuove sale giochi, in particolare non permettere di aprirle nella zone sensibili frequentate dai giovani, in particolare dove sono ubicate le scuole, in considerazione del fatto che Nereto è frequentato da un numero elevato di studenti. Interviene il Vice indaco, Di Felice, il quale relaziona in merito (al termine dell' intervento consegna l' allegata nota). Interviene il Consigliere comunale, sig.ra Amabili Donatella, anche per tale regolamento si auspicava un coinvolgimento di tutti i Consiglieri comunali, comunque esprime voto favorevole. Il problema della ludopatia, anche a livello di movimento politico Cinque telle è alquanto sentito ed oggetto di notevole interessamento. Interviene il Consigliere comunale Fagotti Giuseppe. Condivisibile la relazione del Vice indaco, in particolare sulla problematica relativa alla ludopatia. La distanza di 750 mt. dalle zone sensibili, potrebbe essere non una grande distanza ma se rapportato al Comune di Nereto diventa una distanza enorme. i annota l' impossibilità per l' apertura di sale nel prevedere una superficie utile netta non inferiore a metri 150. Con questi parametri diventa impossibile l' apertura di nuove sale. Interviene il Consigliere comunale Laurenzi Daniele: è opportuno precisare che trattasi di giochi leciti, regolamentati da leggi dello tato. La ludopatia è di certo un problema serio. Non si dimentichi che lo tato attinge da tali attività cospicue risorse finanziarie. Tale regolamento contingenta in maniera rigida l' apertura di nuove sale da giochi e/o scommesse. Chiede di rinviare il punto all' O.D.G. in oggetto, al fine di una più attenta riflessione, ad esempio sulle distanze. Interviene il indaco: Di certo trattasi di giochi leciti, ma non condivide tali attività. L' Amministrazione comunale non intende assecondare l' apertura di nuove sale giochi, preferisce vedere qualche locale sfitto e non locali affittati ove si esplicano attività di giochi e/o scommesse. L' economia del Comune di Nereto deve basarsi su altre attività economiche. Il indaco chiede la sospensione della seduta consiliare per circa n. 10 minuti per la presentazione di un eventuale emendamento. Il Consiglio Comunale, all' unanimità, delibera la sospensione della seduta per n. 10 minuti. Risultano all' appello n. 11 Consiglieri Comunali, assenti n. 2 (Clementi Claudio e Frezza Graziana). Il indaco propone l' approvazione del seguente emendamento previa integrazione CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 2 di 17

3 dell' articolo 14 e precisamente dopo le parole di cui all'art. 7 si aggiunge la seguente dicitura : escluse quelle di cui alla lettera b). Detta disciplina transitoria non trova applicazione nei casi di cessioni, fusione o subentro attività, che prevedono il trasferimento della stessa in nuovi locali. In tal caso si applica integralmente quanto previsto dal presente regolamento IL CONIGLIO COMUNALE PREMEO che: - l' apertura delle sale giochi é disciplinata dagli art. 86 e 110 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. del , n. 773; - la suddetta normativa é stata oggetto di successivi adeguamenti nel corso degli anni a seguito delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato la materia degli apparecchi di intrattenimento e dei videogiochi, delineando un quadro molto complesso riguardo alla quantità e qualità di gioco offerti; - Il Ministero dell' Economia e delle Finanze attraverso l' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di tato, per conferire attuazione alle disposizioni del T.U.L.P.. ha emanato i decreti per individuare: le regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica degli apparecchi da trattenimento; le regole per la gestione telematica dei congegni di cui all' art. 110 del T.U.L.P.. che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati; Ritenuto necessario approvare l' allegato regolamento che disciplina l' apertura delle sale giochi, agenzia di raccolta scommesse sportive e ippiche, installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco e tutela dell' incolumita', sicurezza, riposo, quiete pubblica e qualita' della vita, composto da n. 16 articoli; ATTEO che la deliberazione in questione non comporta alcuna spesa trattandosi di atto regolamentare; ACQUIITO il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell' art. 49, c. 1, D.lvo 267/2000; Il indaco mette ai voti il regolamento di cui all' oggetto con l' approvazione del seguente emendamento previa integrazione dell' articolo 14 e precisamente dopo le parole di cui all'art. 7 si aggiunge la seguente dicitura : escluse quelle di cui alla lettera b). Detta disciplina transitoria non trova applicazione nei casi di CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 3 di 17

4 cessioni, fusione o subentro attività, che prevedono il trasferimento della stessa nuovi locali. In tal caso si applica integralmente quanto previsto dal presente regolamento A maggioranza di voti, astenuti n. 2 Consiglieri (Fagotti e Laurenzi), DELIBERA DI APPROVARE l' allegato Regolamento Comunale che disciplina l' apertura delle ale giochi, Agenzia di raccolta scommesse sportive e ippiche, installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco e tutela dell' incolumità, sicurezza, riposo, quiete pubblica e qualità della vita, composto da n. 16 articoli; Di pubblicare il presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente. i esprime parere favorevole parere di regolarità tecnica a norma dell' art. 49, c. 1, D.lvo 267/2000; Il Responsabile del ettore Amministrativo Rino Ferramini CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 4 di 17

5 COMUNE DI NERETO REGOLAMENTO PER L'APERTURA DI ALE GIOCHI, AGENZIA DI RACCOLTA COMMEE PORTIVE E IPPICHE, INTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, EMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E GIOCO E TUTELA DELL'INCOLUMITA', ICUREZZA, RIPOO, QUIETE PUBBLICA E QUALITA' DELLA VITA. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/08/2014 CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 5 di 17

6 Indice Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Obiettivi Articolo 3 Definizioni Articolo 4 Domanda per l'apertura di sala giochi e agenzie di raccolta scommesse sportive, ippiche e attività similari Articolo 5 Requisiti Articolo 6 Rilascio e validità dell'autorizzazione di sala giochi e agenzie di raccolta scommesse sportive, ippiche e attività similari Articolo 7 Prescrizioni d'esercizio Articolo 8 Rilascio, revoca e sospensione dell'autorizzazione di sala giochi e agenzie di raccolta scommesse sportive, ippiche e attività similari Articolo 9 Orario di apertura e chiusura Articolo 10 Autorizzazione apertura sale giochi e agenzie ed esercizi di CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 6 di 17

7 somministrazione di alimenti e bevande Articolo 11 Installazione di singoli apparecchi da gioco all'interno di pubblici esercizi Articolo 12 Installazione di singoli apparecchi da gioco all'interno di esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande Articolo 13 anzioni Articolo 14 Disciplina transitoria Articolo 15 Norme finali Articolo 16 Entrata in vigore ed abrogazioni ART. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento del Comune di Nereto, disciplina: a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di sale pubbliche da gioco e similari, agenzie raccolta scommesse sportive, ippiche e similari sale da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite sale giochi e agenzie ), nonché le modalità per la loro gestione; b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del T.U.L.P.., r.d n.773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.., ovvero negli altri esercizi commerciali e nei circoli privati, nonché le modalità per la loro gestione. ART. 2 (Obiettivi) 1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.., r.d n.773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 7 di 17

8 2. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti fenomeni di dipendenza. 3. I vincoli imposti sulla base del presente Regolamento sono posti nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi: a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti; b) trasparenza e qualità del mercato; c) libera concorrenza e qualità dell'impresa; d) tutela degli utilizzatori, in particolare quelli minori di età; e) semplificazione dei procedimenti; f) tutela dell'ordine pubblico e della collettività a cui vanno garantiti la quiete pubblica, il risposo notturno, la sicurezza e la pubblica incolumità g) tutela e preservazione del decoro urbano, architettonico degli immobili e della loro vivibilità; h) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; i) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo; l) promuovere, presso la popolazione, una cultura positiva circa la funzione sociale di ogni forma di intrattenimento ludico e privilegiare pertanto i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro; m) controlli e vigilanza. ART. 3 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) sala pubblica per biliardo o per altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco lecito, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, biliardi, biliardini, flipper, juke-box; b) giochi leciti si considerano tali: i giochi tradizionali (ad es: carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.); apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito distinti in : apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.); apparecchi di cui all'art.110, c. 6 lett. a) del Tulps (c.d. New slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di tato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R n.640 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di tato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 8 di 17

9 il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; apparecchi di cui all'art.110, c. 6 lett. b) del Tulps (c.d. Video Lottery Terminal): gli apparecchi da trattenimento che facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R n.640 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; apparecchi di cui all'art.110, c. 7 lett. a) del Tulps (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.): gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; apparecchi di cui all'art.110, c. 7 lett. c) del Tulps (ad es. videogiochi): gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; c) gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di un valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo tato e gli apparecchi di cui al comma 6 del Tulps; d) area separata: è l'area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del Tulps, che dev'essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni; e) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps: bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 Tulps); alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 Tulps); sale giochi (in possesso di licenza di cui all'art.86 Tulps); circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art.86 Tulps); agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di licenza di cui all'art.88 del Tulps; sale destinate al gioco del Bingo (in possesso di licenza di cui all'art.88 Tulps). ART. 4 (Domanda per l'apertura di sala giochi e agenzia raccolta scommesse sportive e ippiche e similari) 1. L'apertura di una sala giochi e/o di agenzie raccolta scommesse sportive e ippiche e similari è soggetta ad autorizzazione del Comune ai sensi degli artt. 86 del T.U. delle leggi di P.. approvato con R.D. 18 giugno 1931,n.773, dell'art.19 del D.P.R. 616/77. CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 9 di 17

10 2. La domanda redatta in carta legale utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, deve contenere: a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale; b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - ai sensi art.47 D.P.R. n.445/2000 concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della società, dei requisiti soggettivi di cui all'art.10 della L n.575 (antimafia) e degli artt. 11,12 e 92 del Tulps; c) l'ubicazione dell'esercizio e il titolo di disponibilità del locale; d) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - ai sensi art.47 D.P.R. n.445/2000 concernenti i requisiti oggettivi dei locali (conformità dei locali alle norme in materia urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso dei locali ivi comprese quelle relative agli scarichi delle acque reflue, di prevenzione incendi, di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e di tutti i requisiti di cui al successivo art. 5); e) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura e il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare; f) l'autocertificazione concernente la sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. n. 564/1992 e s.m.i. e art.153 del Regolamento Tulps; g) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art.7; 3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: n. 2 planimetrie dei locali (in scala non inferiore a 1:100), sottoscritte da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art.110 del TULP, la capienza della sala giochi ai fini della prevenzione incendi e l'ubicazione dei parcheggi di pertinenza dell'attività. copia dei Nulla Osta di messa in esercizio rilasciati dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di tato per gli apparecchi di cui all'art.110, comma 6 e 7 lett. a) e c) del Tulps; documentazione di previsione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica ambientale, secondo la normativa nazionale, regionale vigente. copia del Certificato di Prevenzione Incendi ove previsto e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi art. 47 D.P.R. n. 445/2000 relativa alla capienza della sala giochi; copia del Certificato di Agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutive di atto di notorietà - ai sensi art. 47 D.P.R. n. 445/2000; copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue o relativa dichiarazione sostitutive di atto di notorietà - ai sensi art.47 D.P.R. n.445/2000; dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico e messa a terra (D.M. 37/2008 per impianti nuovi o modificati L. 46/90 per impianti preesistenti); copia del Permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea; copia di un documento di riconoscimento valido di tutti coloro che hanno sottoscritto autocertificazioni. ART. 5 (Requisiti) 1. I locali destinati all'attività di sala giochi e agenzia raccolta scommesse sportive, ippiche e similari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 10 di 17

11 a) possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso dei locali e dalla normativa sullo scarico delle acque reflue; b) distanza minima di 750 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti e servizi sportivi, centri parrocchiali, attrezzature e servizi religiosi, attrezzature e servizi ospedalieri, sanitari e socio-assistenziali, associazioni di volontariato sociale con finalità educative e/o socio-assistenziali, parchi e giardini pubblici, misurandone la distanza secondo il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi più vicini tra loro. c) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali; d) conformità dell'impianto elettrico alle vigenti norme di sicurezza; e) conformità alle norme di prevenzione incendi; f) rispetto della normativa in materia di impatto acustico. g) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività; h) non devono insistere nel complesso architettonico di strutture immobiliari che abbiano anche destinazione abitativa o residenziale, a salvaguardia delle unità immobiliari, del loro decoro, del riposo degli occupanti e della loro sicurezza e incolumità. i) avere una superfice utile netta non inferiore a 150 metri, esclusi servizi igienici, locali ripostiglio, magazzini, cantine o altri vani. 2. I locali destinati all'attività di sala giochi e agenzia raccolta scommesse sportive, ippiche e similari sono vietati nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente tali attività e nelle zone e negli edifici compresi negli ambiti di salvaguardia degli insediamenti e nei centri storici. ART. 6 (Rilascio e validità dell'autorizzazione di sala giochi e agenzie di raccolta scommesse, sportive, ippiche e attività similari) 1. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione viene adottato dal Responsabile dell'ufficio ed è soggetto al regime del silenzio-assenso che si perfeziona nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990, salvo interruzioni. 2. Eventuali richieste di documentazione integrativa dovranno essere trasmesse al Comune entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, salvo proroga per motivi di comprovata necessità, pena il rigetto dell'istanza. 3. L'autorizzazione ha carattere permanente ai sensi dell'art. 11 del r.d n. 635, Regolamento di esecuzione del Tulps ed ha validità in relazione ai locali in essa indicati. 4. In caso di: cessione di attività, chiusura e riapertura da parte di stessa società o altra società, subingresso e trasferimento a qualsiasi altro titolo, varrà quanto contenuto del presente Regolamento. I principi contenuti nel presente Regolamento trovano applicazione anche nel caso di modifica, alla data di entrata in vigore del Regolamento, della superficie utile all'apertura di sale giochi e agenzie. ART. 7 (Prescrizioni d'esercizio) 1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del Tulps. Nelle sale da gioco il numero di apparecchi o congegni di cui all'art.110, comma 6 del Tulps, non può, CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 11 di 17

12 comunque, essere superiore al numero complessivo delle atre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso. 2. I congegni di cui all'art.110, comma 6 del Tulps inoltre: a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. b) i congegni contemplati dall'articolo 110 del Tulps non possono essere installati in esercizi situati all'interno dei luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, negli immobili in cui insistono unità alloggiative di civile abitazione, negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che operino in edifici in cui esistono unità immobiliari di civile abitazione e nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto. Parimenti, luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, negli immobili in cui insistono unità alloggiative di civile abitazione, negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che operino in edifici in cui esistono unità immobiliari di civile abitazione e nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto, non possono essere autorizzate aperture di agenzie di raccolta scommesse sportive, ippiche e attività similari nonché di sale giochi. c) non possono essere autorizzate aperture di agenzie di raccolta scommesse sportive, ippiche e attività similari nonché di sale giochi qualora nel raggio di 500 metri dal locale commerciale in cui si intende avviare nuove aperture di sale giochi o agenzie siano già attive attività della stessa natura. 3. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, dovrà essere rispettato il rapporto tra la superficie del locale e il numero di apparecchi massimo installabile stabilito con D.I e s.m.i., D.D e s.m.i. e D.D e s.m.i.; 4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del Tulps, deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni anche mediante l'esibizione di un documento d'identità; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio. 5. All'interno delle sale giochi devono essere esposti in modo ben visibile: a) la tabella dei giochi proibiti ai sensi della art.110 del ulps; b) la tabella dei prezzi e delle tariffe praticate; c) l'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art.180 del Regolamento Tulps; 6. u ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6 e 7 del Tulps devono essere permanentemente apposti, in modo ben visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere apposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi. 7. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 e 7 del Tulps all'esterno dei locali autorizzati al gioco. 8. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine Casinò, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello tato, né altri termini che richiamino CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 12 di 17

13 il concetto del gioco d'azzardo. 9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'a.a.m.. e dalle principali società concessionarie dei giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche. ART. 8 (Rilascio, revoca e sospensione dell'autorizzazione di sala giochi e agenzie di raccolta scommesse sportive, ippiche e attività similari) 1. Il presente regolamento ha effetto anche e nei confronti di tutte le richieste eventualmente pervenute all'ente e non ancora rilasciate. 2. oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione è revocata: a) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a: otto giorni senza averne dato motivato preavviso; tre mesi con preavviso, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui agli artt e 92 del T.U.L.P.. ovvero incorra in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della L n.575 (antimafia); c) qualora il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Regolamento di esecuzione del Tulps; d) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; e) qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza; f) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.; g) con provvedimento del indaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività. 3. L'autorizzazione può essere sospesa per motivi d'igiene, per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e per abuso della persona autorizzata intendendosi per tale ogni comportamento in contrario con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla legge e dalla Autorità. 4. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità nei termini dalla medesima stabiliti (salvo proroghe per accertata necessità) l'autorizzazione può essere revocata. 5. Il Comune ha facoltà di disporre in qualsiasi momento ispezioni per accertare la continuazione delle condizioni di sicurezza, di igiene e di polizia urbana o di richiedere la produzione di analoga documentazione. 6. L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute nonché delle altre norme di legge in materia o per abuso da parte del titolare. CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 13 di 17

14 ART. 9 (Orario di apertura e di chiusura) 1. L'orario di apertura e di chiusura delle sale giochi è stabilito con ordinanza sindacale. 2. La chiusura infrasettimanale è obbligatoria. 3. Gli orari di apertura e chiusura e la giornata di chiusura infrasettimanale dovranno essere resi noti al pubblico mediante esposizione di appositi cartello. 4. Il indaco, con proprio provvedimento, può ridurre la fascia oraria prescelta dall'operatore, quando ciò si renda necessario per motivi di pubblico interesse o per la tutela dell'ordine pubblico sia con riferimento ai singoli esercizi che all'insieme dei medesimi. 5. Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono inoltre osservare gli orari dello stesso. ART. 10 (Autorizzazione apertura sale giochi e agenzie ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 1. Alla data del presente regolamento, non saranno ammesse domande di apertura di nuovi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che prevedano in modo prevalente o non prevalente anche la richiesta di apertura di sale giochi, agenzie scommesse e similari secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 2. Non saranno ammissibili le domande dei titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che alla data del presente regolamento, chiedano l'installazione di giochi di qualsiasi natura e titolo di cui al Tulps ed al presente regolamento. Ciò anche in caso di subingresso, cessione di attività, trasferimento in altro locale anche attiguo, chiusura e nuova apertura. 3. Per tutte le nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, subingresso, cessione attività a qualsiasi titolo che prevedano o meno, l'installazione di giochi di cui all'articolo 110 del Tulps, e che insistano su immobili anche e a prevalenza residenziale, è richiesto intervento di insonorizzazione acustica certificata del locale da adibire a tale attività. ART. 11 (Installazione di singoli apparecchi da gioco all'interno di pubblici esercizi) 1. L'esercente già in possesso di licenza ex artt. 86, comma 1 e 2, e 88 del Tulps che intende installare apparecchi da gioco di cui ai commi 6, lett a) e 7 dell'art.110 del Tulps non deve chiedere un nuovo titolo e potrà liberamente farlo nel rispetto delle prescrizioni d'esercizio contenute nell'art. 7 del presente Regolamento. ART. 12 (Installazione di singoli apparecchi da gioco all'interno di esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande) 1. Chi intende installare apparecchi automatici o semiautomatici da gioco o da intrattenimento all'interno di esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione deve presentare in duplice copia, su apposita modulistica predisposta dal Comune, una egnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.86, comma 3, lett. c) del Tulps e art.19 della L.241/ La CIA, con la quale viene attestata la sussistenza dei requisiti previsti e la conformità alle normative di riferimento, deve contenere in particolare i seguenti dati essenziali: a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e i dati della ditta, comprensivi di denominazione o CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 14 di 17

15 ragione sociale, sede legale e codice fiscale; b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - ai sensi art.47 D.P.R. n.445/200 concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della società, dei requisiti soggettivi di cui all'art.10 della L n.575 (antimafia) e degli artt. 11,12 e 92 del Tulps; c) l'ubicazione dell'esercizio e il titolo di disponibilità del locale; d) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - ai sensi art.47 D.P.R. n.445/200 concernenti i requisiti oggettivi dei locali: - conformità dell'impianto elettrico alle vigenti norme di sicurezza; - rispetto della normativa in materia di impatto acustico. e) la tipologia e il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare; f) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art Alla CIA dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) copia dei Nulla Osta di messa in esercizio rilasciati dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di tato per gli apparecchi di cui all'art.110, comma 6 e 7 lett. a) e c) del Tulps; b) documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L.R. 16/2007, secondo i criteri contenuti nel DGR N ; c) dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico e messa a terra (D.M. 37/2008 per impianti nuovi o modificati L. 46/90 per impianti preesistenti); d) copia del Permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea; e) copia di un documento di riconoscimento valido di tutti coloro che hanno sottoscritto autocertificazioni. ART.13 (anzioni) 1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULP approvato con R.D. n. 773 del 18/06/31 e s.m.i. 2. Tutte le altre violazioni non contemplate nel precedente comma 1 sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/00 e s.m.i., il cui importo, stabilito dall'art. 16 comma 2 della Legge 689/81 e s.m.i., va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. Per il procedimento sanzionatorio si farà riferimento alla Legge 689/81 s.m.i. 3. Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dalla Legge , n. 1. ART.14 (Disciplina transitoria) Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 7, escluse quelle di cui alla lettera b). Detta disciplina transitoria non trova applicazione nei casi di cessioni, fusione o subentro attività, che prevedono il trasferimento della stessa in nuovi locali. In tal caso si applica integralmente quanto previsto dal presente regolamento Art. 15 (Norme finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 15 di 17

16 purchè compatibili. Art. 16 (Entrata in vigore ed abrogazioni) 1. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento. CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 16 di 17

17 Il presente verbale viene così sottoscritto: IL PREIDENTE Arch. DI FLAVIO GIULIANO IL EGRETARIO COMUNALE Dott. CICCHEE ENRICO GIUEPPE ATTETATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata oggi 04/09/2014 all'albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 04/09/2014 IL EGRETARIO COMUNALE Dott. CICCHEE ENRICO GIUEPPE EECUTIVA La presente deliberazione è divenuta esecutiva il poichè 13/09/2014 : Dichiarata immediatamente esecutiva. Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. art. 134, comma 3, del T.U. n 267/2000. Lì... IL EGRETARIO COMUNALE Dott. CICCHEE ENRICO GIUEPPE Atto dell Consiglio del 29/08/2014 n. 36 CONIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 29/08/ Pagina 17 di 17

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