REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO SECONDA DIVISIONE UFFICIO CONTRATTI E AMMINISTRAZIONE - ROMA

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1 ALLEGATO REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO SECONDA DIVISIONE UFFICIO CONTRATTI E AMMINISTRAZIONE - ROMA CAPITOLATO RISCHI AERONAUTICI CONNESSI AL TRASPORTO AEREO DI STATO, DI GOVERNO E PER RAGIONI UMANITARIE ANNO 2016

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende: per assicurazione: per polizza : per Contraente: per Assicurato : per Beneficiario: per Società : per premio : per rischio: per sinistro: per indennizzo: il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione (Aeronautica Militare Italiana); il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; i passeggeri, gli eredi legittimi in caso di decesso o gli aventi diritto; l'impresa assicuratrice; la somma dovuta alla società; la probabilità che si verifichi il sinistro; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Art. 1 - Attività dichiarata Per attività dichiarata si intende quanto espressamente evidenziato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/03/1998, e dall'accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Difesa che disciplina le modalità di attuazione del predetto Decreto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/09/2011 che, allegati alla polizza, riguardano il servizio di trasporto aereo di Stato e di Governo nonché il trasporto aereo di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie. Art. 2 Pagamento del Premio L'Aeronautica Militare pagherà alla Società: a. Entro 60 giorni dall emissione della fattura il premio minimo, come risultante dal successivo art. 3. Detta fattura, comunque, potrà essere emessa non prima della comunicazione dell avvenuta registrazione del contratto. b. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di regolazione, l'eventuale conguaglio di premio di cui al successivo art. 3. 2

3 Art. 3 - Determinazione e regolazione del Premio 1. L'ammontare del premio offerto per il periodo di copertura, comprensivo d'imposte, è pari ad ( ), ripartito come di seguito indicato: SEZIONE A) INFORTUNI PASSEGGERI A I) Premio lordo annuo per ora di volo Rischi Ordinari: euro.. A II ) Premio lordo annuo per ora di volo Rischio Guerra ed Assimilati : euro. Premio Lordo annuo per ora di volo Complessivo ( A I+A II): euro. SEZIONE B) INFORTUNI EQUIPAGGIO B I) Premio lordo annuo per ora di volo Rischi Ordinari: euro.. B II ) Premio lordo annuo per ora di volo Rischio Guerra ed Assimilati : euro.. Premio Lordo annuo per ora di volo Complessivo ( B I+B II): euro. SEZIONE C) RESPONSABILITA CIVILE TERZI C I) Premio lordo annuo per ora di volo Rischi Ordinari: euro C II ) Premio lordo annuo per ora di volo Rischio Guerra ed Assimilati : euro Premio Lordo annuo per ora di volo Complessivo ( C I+ C II): euro.. 2. Il premio minimo per periodo di copertura comunque acquisito viene calcolato sulla base del premio annuo lordo per ora di volo complessivo relativo a ciascuna sezione applicato ad un numero di ore di volo massimo di ore per il periodo assicurato, comprensive di presunte 800 ore per esigenze istituzionali dell'amministrazione Difesa e di presunte ore per voli connessi alle previste ispezioni manutentive e per voli per conseguimento abilitazione ed addestramento equipaggi. 3

4 3. Nell'ipotesi in cui venisse superato il suddetto limite massimo di ore di volo non si darà luogo a conguaglio nel caso in cui le ore in eccesso rientrino nella percentuale del 10% rispetto alle ore indicate al punto 2 del presente articolo. 4. Laddove l incremento di ore fosse superiore al 10% si darà luogo ad un conguaglio in favore della Società, in ragione di quelle in eccesso rispetto alle ore moltiplicate per il premio lordo annuo complessivo relativo a ciascuna Sezione, come indicato al precedente punto Il pagamento del premio sarà disposto dal Contraente nei termini previsti dal precedente art Per l'identificazione a consuntivo del numero effettivo di ore di volo effettuate, l'aeronautica Militare fornirà al Broker, entro 150 giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio, il consuntivo di tutte le ore di volo per il servizio di trasporto aereo di Stato e di Governo nonché il trasporto aereo di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie (compresi i suindicati voli per attività manutentive ed addestrative). 7. Alla scadenza del periodo assicurativo, si procederà alla regolazione del premio dovuto in via definitiva alla Società in base al numero di ore di volo effettivamente svolte e con le modalità precedentemente descritte, su comunicazione del Contraente entro il predetto termine. 8. Se il Contraente non comunica, nei termini di cui sopra, i dati necessari per la regolazione del premio o non dispone il pagamento della differenza dovuta, la Società potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni. Trascorso tale termine, sempreché la polizza non sia scaduta, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà a- dempiuto ai propri obblighi. Art. 4 - Durata del Contratto Il contratto di assicurazione decorrerà dalle ore 00:00 del e scadrà alle ore 24:00 del Art. 5 - Facoltà di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società potranno recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per i voli effettuati nel mondo intero, senza alcun limite territoriale, ed indipendentemente dalle condizioni ambientali o di sicurezza esistenti. Art. 7 - Imposte e tasse 4

5 Le imposte, le tasse, ì contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente. Art. 8 - Competenza territoriale Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma. Art. 9 Limitazione delle coperture assicurative a seguito di embargo o sanzioni Per tale clausola si applicano le disposizioni di cui alla clausola in lingua AVN SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE di cui all allegato I. Art Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver incaricato la Marsh S.p.A per l assistenza e consulenza nella predisposizione degli atti di gara e l assistenza e consulenza per la gestione del presente contratto e dei relativi sinistri, in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ferme restando le potestà decisionali dell Aeronautica Militare, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso. 5

6 SEZ A) NORME CHE REGOLANO L ASSCIURAZIONE INFORTUNI PASSEGGERI CONDIZIONI GENERALI Art.1- Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che i passeggeri subiscano, nella qualità o nell'espletamento delle attività dichiarate in polizza, dal momento in cui salgono a bordo di un aeromobile al momento in cui ne discendono, compresa l'utilizzazione dei mezzi che consentono la salita e la discesa dall aeromobile in dotazione agli Enti aeroportuali. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente. Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'assideramento o il congelamento; d) i colpi di sole o di calore; e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; g) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; h) le punture e morsi di animali; i) gli infortuni conseguenti a movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, folgorazione da fulmine, scariche elettriche, alluvioni, inondazioni; j) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o colpa grave del Contraente e/o dell Assicurato. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato. Art. 2 - Persone Assicurate Per passeggeri assicurati si intendono i passeggeri di cui alla Dir. P.C.M. 23/09/2011, trasportati sugli aeromobili elencati nelle Condizioni Particolari di polizza, e in particolare: 6

7 Alte cariche istituzionali a livello parlamentare, politico, governativo, militare, religioso; Altri passeggeri civili e militari autorizzati a vario titolo; Ammalati e traumatizzati gravi. Art. 3- Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: A) Verificatisi su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonchè su aeromobili il cui equipaggio non abbia la prescritta abilitazione in regolare corso di validità nell Ordinamento militare; B) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie; C) causati in tutto o in parte da dolo del Contraente e/o dell Assicurato; D) sofferti in stato di ubriachezza, salvo che si dimostri che l infortunio non è dipeso da tale stato; E) dipendenti dall uso volontario di sostanze stupefacenti o tossiche e da abuso di psicofarmaci; F) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); G) causati da eventi di origine nucleare, batteriologica e chimica. Art. 4 - Esclusione dei danni derivanti dalla presenza di amianto La Società non risponde dei danni diretti o indiretti causati da: 1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; 2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o norma di legge o regolamento che impongano all assicurato ovvero a terzi l esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di a- mianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto. La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione, ovvero nel caso di un emergenza in volo, registrata, che sia causa di un anormale condotta dell aeromobile. Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto o in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola. Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati. Art. 5- Persone non assicurabili 7

8 Non sono assicurabili le persone manifestamente affette da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l incolumità propria e delle altre persone a bordo, ovvero le persone alle quali sia stato vietato l imbarco dall autorità medica competente. Art. 6 - Cambiamento delle attività dichiarate Se, nel corso dell'assicurazione, si verifica un cambiamento delle attività dichiarate in polizza, si applicano gli artt C.C. e 522 Cod. Nav. Se il cambiamento dell'attività non comporta aggravamento di rischio, l'assicurazione prosegue senza variazioni di sorta. Art. 7 - Variazione nel numero delle persone assicurate L'Assicurazione è da intendersi estesa, per tutti i voli effettuati, a tutti i posti passeggeri disponibili. Il Contraente, per motivi di sicurezza, è esentato dal fornire un elenco nominativo dettagliato dei passeggeri da assicurare. Tuttavia dovrà fornire dichiarazione, a qualsiasi eventuale richiesta della Società, prima della liquidazione di un sinistro, che l'assicurato era inserito nella Lista di Imbarco", restando in facoltà della Società di esercitare eventuali relativi controlli. Art. 8 - Denuncia dell'infortunio e oneri relativi In caso di infortunio mortale o di notevole gravità l Ufficio del Contraente preposto alla gestione del contratto o l'assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto alla Società (preceduto da telegramma o telefax o ) entro 7 giorni da quando lo stesso si è verificato. In tutti gli altri casi, il Contraente o l Assicurato o gli aventi diritto di quest ultimo, devono darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando l infortunio si è verificato. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art cod. civ. La denuncia dell'infortunio, a cura del Contraente/Assicurato, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Il Contraente, l'assicurato o, in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. Sarà facoltà della Società richiedere alla Contraente in caso di sinistro le "Liste di imbarco" o, comunque, documentazione di volo afferente l'attività espletata. Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. 8

9 Art. 9 - Criteri di indennizzabilità Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutte le persone indipendentemente dalle loro normali condizioni di salute o da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali le persone assicurate risultassero affette. Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipula o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali di cui all'art. 12 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In considerazione del genere di trasporto aereo effettuato, di cui all'art. 1 delle Condizioni Comuni a tutte le Sezioni concernente anche la possibilità di "trasporto aereo di ammalati e traumatizzati gravi", l'indennizzo viene corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio occorso durante il trasporto aereo. Art Morte L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati, o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell'infortunio e, in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi e gli aventi titolo dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art Clausola della scomparsa In caso di morte presunta del passeggero, l'indennizzo non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza a termine degli artt. 60 e 62 cod. civ.. Qualora, dopo il pagamento dell'indennità, l'assicurato risulti in vita, la Società avrà diritto ad agire nei confronti degli eredi ed aventi titolo per la restituzione della somma già pagata. A restituzione avvenuta, il passeggero, potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art Invalidità Permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n 1124, 9

10 come in vigore al 24 luglio 2000, e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio, e ferme le eventuali franchigie stabilite nella presente polizza. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione del passeggero. Art. 13 Spese mediche L'assicurazione è estesa al rimborso delle spese mediche rese necessarie ed effettivamente sostenute, in conseguenza di un infortunio indennizzabile, secondo le seguenti modalità: massimo rimborso complessivo: (diecimila) con il limite giornaliero per rette di degenza di 100 (cento) per un massimo di 180 giorni e con franchigia pari a sette giorni. spese mediche rimborsabili: a) accertamenti diagnostici; b) onorari dei medici, inclusi in caso di intervento chirurgico quelli dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, nonché i diritti di sala operatoria e i costi del materiale di intervento; c) rette di degenza in ospedali o case di cura; d) cure, comprese quelle termali, con esclusione delle spese di natura alberghiera; medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi; trasporto dell'assicurato in autoambulanza all'istituto di cura. L'onere a carico della Società per l'insieme delle spese di cui al presente punto d) non potrà superare il 10% del rimborso massimo sopra indicato. L'Assicurato o gli aventi diritto, al completamento delle cure, dovranno presentare alla Società la domanda di rimborso delle spese di cui ai punti precedenti, corredata dei documenti giustificativi originali (notule del medico, cartella clinica, ricevute del farmacista o dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica e simili) debitamente quietanzati. Art Inclusione dei rischi guerra ed assimilati 14.1 Oggetto dell assicurazione Sono compresi in garanzia gli infortuni verificatisi in occasione di: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; 10

11 c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto) o altra Autorità nazionale o locale; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'esercente o dell'assicurato. La Società può rivedere in qualsiasi momento i limiti di polizza e le condizioni di copertura prestate limitatamente alla presente estensione, dandone comunicazione al contraente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto dalle ore 24:00 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. In caso di mancata accettazione da parte del Contraente delle nuove condizioni, le assicurazioni di cui alla presente estensione saranno cancellate dalla data in cui i termini rivisti sarebbero stati efficaci. Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate dalla Società. La cancellazione è efficace trascorsi 7 giorni dalle ore 24:00 del giorno del ricevimento dell avviso di cancellazione Esclusioni territoriali Le assicurazioni di cui al presente articolo Rischi Guerra ed Assimilati non valgono nei seguenti paesi: - Corea del Nord - Iran - Sudan - Sudan del Sud - Siria - Cuba - Libia - Ucraina ad est del 32 meridiano L'assicurazione può essere estesa ai voli effettuati nei paesi esclusi, ad eccezione della Corea del Nord, ferme le condizioni di premio offerte, a condizioni di garanzia che saranno concordate di volta in volta con la Società prima dell'effettuazione dei voli stessi, fermo restando l'oggetto dell'assicurazione. La richiesta di estensione conterrò le seguenti informazioni: Giorno ed ora del decollo Destinazione del volo Durata del volo Modello aeromobile 11

12 La Società è obbligata a fornire riscontro alle richieste pervenute entro 24 ore lavorative. CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE A) INFORTUNI PASSEGGERI Art. 1 Capitali assicurati L'assicurazione è prestata come segue: a. Passeggeri di cui alla Dir. P.C.M. 23/09/2011 art. 1 Caso morte: Euro ,00 per persona Caso Invalidità permanente: Euro ,00 per persona b. Altri Passeggeri civili e militari autorizzati a vario titolo: Caso morte: 6 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di Euro ,00 per persona e comunque non inferiore a un capitale di Euro ,00 (inclusi i non dotati di reddito proprio). Caso invalidità permanente: 6 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di Euro ,00 per persona e comunque non inferiore a un capitale di Euro ,00 (inclusi i non dotati di reddito proprio). Art. 2 Dolo del Contraente A parziale deroga dell art. 3 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni Passeggeri si precisa che rientrano in garanzia gli infortuni causati da dolo del Contraente, fatto salvo il diritto di rivalsa della Società. NORMA COMUNE ALL'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI PER I SEGUENTI SOGGETTI ASSICURATI: passeggeri di cui alla Dir. P.C.M. 23/09/2011 art. 1; altri Passeggeri civili e militari autorizzati a vario titolo; membri dell'equipaggio. In caso di sinistro che colpisca più teste, relativamente ai soggetti assicurati sopra elencati: passeggeri di cui alla Dir. P.C.M. 23/09/2011 art. 1, altri passeggeri civili e militari autorizzati a vario titolo e membri dell'equipaggio, a seguito di uno stesso evento, l'assicurazione garantisce i capitali assicurati fino ad un'esposizione massima di euro ,00 per ogni singolo evento catastrofale. 12

13 Sez. B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI DELL EQUIPAGGIO CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che un membro dell'equipaggio - quali desumibili dai fogli di volo - subisce, nella qualità o nell'espletamento delle attività dichiarate in polizza, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne discende, compresa l'utilizzazione dei mezzi che consentono la salita e la discesa dall aeromobile in dotazione agli Enti aeroportuali. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente. Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'assideramento o il congelamento; d) i colpi di sole o di calore; e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; g) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; h) le punture e morsi di animali; i) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, folgorazione da fulmine, scariche elettriche, alluvioni, inondazioni; j) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o colpa grave del Contraente e/o dell'assicurato. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato. Art. 2- Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: A) Verificatisi su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia la prescritta abilitazione in regolare corso di validità nell Ordinamento militare; 13

14 B) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie; C) causati in tutto o in parte da dolo del Contraente e/o dell Assicurato; D) sofferti in stato di ubriachezza salvo che si dimostri che l infortunio non è dipeso da tale stato; E) dipendenti dall uso volontario di sostanze stupefacenti o tossiche e da abuso di psicofarmaci; F) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); G) causati da eventi di origine nucleare, batteriologica e chimica. Art. 3 - Esclusione dei danni derivanti dalla presenza di amianto La Società non risponde dei danni diretti o indiretti causati da: a. presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; b. ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o norma di legge o regolamento che impongano all assicurato ovvero a terzi l esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di a- mianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto. La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione, ovvero nel caso di un emergenza in volo, registrata, che sia causa di un anormale condotta dell aeromobile. Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto o in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola. Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati. Art. 4 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili la persone manifestamente affette da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l incolumità propria o delle altre persone a bordo, ovvero le persone alle quali sia stato vietato l imbarco dall autorità medica competente. Art. 5 Variazione nel numero delle persone assicurate L Assicurazione è da intendersi estesa, per tutti i voli effettuati, a tutti i posti disponibili per l equipaggio al completo. Il Contraente, per motivi di sicurezza, è esentato dal fornire prova, a qualsiasi eventuale richiesta della società, prima della liquidazione di un sinistro, che l assicurato era alle proprie dipendenze e regolarmente inserito nel proprio ruolo, restando in facoltà della Società esercitare controlli. 14

15 Art. 6 -Denuncia dell'infortunio e oneri relativi In caso di infortunio mortale o di notevole gravità l Ufficio del Contraente preposto alla gestione del contratto o l'assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto alla Società (preceduto da telegramma o telefax o ) entro 7 giorni da quando lo stesso si è verificato. In tutti gli altri casi, il Contraente o l Assicurato o gli aventi diritto di quest ultimo, devono darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando l infortunio si è verificato. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art cod. civ. La denuncia dell'infortunio, a cura del Contraente/Assicurato, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Il Contraente, l'assicurato o, in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. Sarà facoltà della Società richiedere alla Contraente in caso di sinistro le "Liste di imbarco" o, comunque, documentazione di volo afferente l'attività espletata. Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. Art. 7 - Criteri di indennizzabilità Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutte le persone indipendentemente dalle loro normali condizioni di salute o da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali le persone assicurate risultassero affette. Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipula o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali di cui all'art. 10 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In considerazione del genere di trasporto aereo effettuato, di cui all'art. 1, concernente anche la possibilità di "trasporto aereo di ammalati e traumatizzati gravi", l'indennizzo viene corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio occorso durante il trasporto aereo. Art. 8 - Morte L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, entro due anni dal gior- 15

16 no dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi e gli aventi titolo dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 9 - Clausola della scomparsa In caso di morte presunta, l'indennizzo non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza a termine degli artt. 60 e 62 cod. civ. Qualora, dopo il pagamento dell'indennità, l'assicurato risulti in vita la Società avrà diritto ad agire nei confronti degli eredi ed aventi titolo per la restituzione della somma già pagata. A restituzione avvenuta, il passeggero, potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art Invalidità Permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n 1124, come in vigore al 24 luglio 2000, e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio, e ferme le eventuali franchigie stabilite nella presente polizza. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione del passeggero. Art- 11 Spese mediche L'assicurazione è estesa al rimborso delle spese mediche rese necessarie ed effettivamente sostenute, in conseguenza di un infortunio indennizzabile, secondo le seguenti modalità: massimo rimborso complessivo: (diecimila) con il limite giornaliero per rette di degenza di 100 (cento) per un massimo di 180 giorni e con franchigia pari a sette giorni. spese mediche rimborsabili: e) accertamenti diagnostici; f) onorari dei medici, inclusi in caso di intervento chirurgico quelli dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, nonché i diritti di sala operatoria e i costi del materiale di intervento; g) rette di degenza in ospedali o case di cura; 16

17 h) cure, comprese quelle termali, con esclusione delle spese di natura alberghiera; medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi; trasporto dell'assicurato in autoambulanza all'istituto di cura. L'onere a carico della Società per l'insieme delle spese di cui al presente punto h) non potrà superare il 10% del rimborso massimo sopra indicato. L'Assicurato o gli aventi diritto, al completamento delle cure, dovranno presentare alla Società la domanda di rimborso delle spese di cui ai punti precedenti, corredata dei documenti giustificativi originali (notule del medico, cartella clinica, ricevute del farmacista o dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica e simili) debitamente quietanzati. Art Inclusione dei rischi guerra ed assimilati 12.1 Oggetto dell assicurazione Sono compresi in garanzia gli infortuni verificatisi in occasione di: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto) o altra Autorità nazionale o locale; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'esercente o dell'assicurato. La Società può rivedere in qualsiasi momento i limiti di polizza e le condizioni di copertura prestate limitatamente alla presente estensione, dandone comunicazione al contraente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto dalle ore 24:00 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. In caso di mancata accettazione da parte del Contraente delle nuove condizioni, le assicurazioni di cui alla presente estensione saranno cancellate dalla data in cui i termini rivisti sarebbero stati efficaci. Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate dalla Società. La cancellazione è efficace trascorsi 7 giorni dalle ore 24:00 del giorno del ricevimento dell avviso di cancellazione. 17

18 12.2 Esclusioni territoriali Le assicurazioni di cui al presente articolo Rischi Guerra ed Assimilati non valgono nei seguenti paesi: - Corea del Nord - Iran - Sudan - Sudan del Sud - Siria - Cuba - Libia - Ucraina ad est del 32 meridiano L'assicurazione può essere estesa ai voli effettuati nei paesi esclusi, ad eccezione della Corea del Nord, ferme le condizioni di premio offerte, a condizioni di garanzia che saranno concordate di volta in volta con la Società prima dell'effettuazione dei voli stessi, fermo restando l'oggetto dell'assicurazione. La richiesta di estensione conterrò le seguenti informazioni: Giorno ed ora del decollo Destinazione del volo Durata del volo Modello aeromobile La Società è obbligata a fornire riscontro alle richieste pervenute entro 24 ore lavorative. CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE B) INFORTUNI EQUIPAGGIO Art. 1 Capitali assicurati I capitali massimi garantiti dalla presente polizza non potranno superare i capitali di: Per persona: Euro ,00 per caso morte Euro ,00 per caso di invalidità permanente Art. 2 Dolo del Contraente A parziale deroga dell art. 2 delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni Equipaggio si precisa che rientrano in garanzia gli infortuni causati da dolo del Contraente, fatto salvo il diritto di rivalsa della Società. 18

19 NORMA COMUNE ALL'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI PER I SEGUENTI SOGGETTI ASSICURATI: passeggeri di cui alla Dir. P.C.M. 23/09/2011 art. 1; altri Passeggeri civili e militari autorizzati a vario titolo; membri dell'equipaggio. In caso di sinistro che colpisca più teste, relativamente ai soggetti assicurati sopra elencati - passeggeri di cui alla Dir. P.C.M. 23/09/2011 art. 1, altri Passeggeri civili e militari autorizzati a vario titolo e membri dell'equipaggio a seguito di uno stesso evento, l'assicurazione garantisce i capitali assicurati fino ad un'esposizione massima di euro ,00 per ogni singolo evento catastrofale. Sez. C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione L'Assicuratore risponde, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni causati involontariamente a terzi, da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose ed animali, o perdita del bagaglio e delle cose che i passeggeri conservano presso di sé, in conseguenza di un fatto accidentale e/o colposo, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Non sono considerati terzi coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente polizza. Art. 2 - Danni Esclusi L'Assicuratore non risponde dei danni e delle perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da: a) impiego degli aeromobili per attività diverse da quelle descritte in polizza; b) conduzione degli aeromobili da parte di persone prive delle prescritte licenze, attestati e abilitazioni in regolare corso di validità nell Ordinamento Militare; c) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 19

20 Art. 3 - Esclusione del rischio guerra ed assimilati La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto) o da altra Autorità nazionale o locale; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'esercente o dell'assicurato; g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare, ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi; nonchè di quelli verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario, dell'esercente o del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario, dell'esercente o del Contraente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario, all'esercente o al Contraente in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e pienamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con motori spenti e senza interventi forzosi. Art. 4 - Esclusione dei danni da rumore o inquinamento La Società non risponde dei danni derivanti da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da impedimento ed interferenze nell'esercizio del diritto di proprietà in tutta la sua estensione, a meno che detti danni non siano causati da o causino la caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo. 20

21 Quanto previsto dal presente articolo non si applica tuttavia ai rischi di responsabilità civile verso i passeggeri trasportati e i loro bagagli. Art.5 - Esclusione dei danni derivanti dalla presenza di amianto La Società non risponde dei danni diretti o indiretti causati da: l. presenza, reale, presunta o minacciata, di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; 2. ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o norma di legge o regolamento che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto. La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile. Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto o in parte, ai danni indicati dai paragrafi l) e 2) della presente clausola. Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati. Art. 6 - Variazione del rischio Qualora nel corso dei contratto si verifichino variazioni del rischio descritto nelle Condizioni Speciali, l'assicurato deve darne immediata comunicazione scritta all'assicuratore. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione, egli ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione il rischio relativo agli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, l'assicuratore può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Art. 7 - Variazioni nel numero degli elementi di rischio L'Assicurato ha facoltà di aggiungere altri elementi di rischio oppure di escludere quelli già assicurati. La facoltà di esclusione non potrà comunque essere esercitata nei confronti degli elementi di rischio in relazione ai quali, a seguito di sinistro, l'assicuratore sia esposto al pagamento di risarcimenti e/o spese. Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese di difesa 21

22 La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto dall assicurazione cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora un danneggiato eserciti l azione diretta nei confronti della Società a norma dell art del Codice della Navigazione, questa ne deve informare la Contraente affinchè essa possa associarsi alla trattazione della vertenza nei seguenti casi: a) quando la Contraente e/o l Assicurato abbiano un interesse proprio; b) quando il danneggiato reclami un risarcimento eccedente il massimale di assicurazione; c) quando la Società intenda esercitare l azione di rivalsa ai sensi dell art del Codice della Navigazione. La Contraente ha l obbligo di rimborsare tutte le spese sostenute dalla Società nel caso che, in seguito all azione diretta del danneggiato contro la Società, questa debba risarcire i danni e- sclusi dall assicurazione ovvero verificatisi mentre il contratto era sospeso, scaduto o sciolto. Art. 9 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve farne denuncia scritta all Assicuratore (preceduta da telegramma, per i sinistri mortali o di notevole gravità) al più presto possibile e comunque non oltre i 10 giorni dal sinistro o dal giorno in cui ne abbia avuto notizia. La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Sarà facoltà della Società richiedere al Contraente in caso di sinistro le "Liste di Imbarco", o altra documentazione attestante la circostanza dei fatti. 22

23 CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE C) RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE Art. 1 (A) - Descrizione del rischio L'Assicuratore risponde, nei modi e termini previsti nelle Condizioni Generali e Particolari, dei danni cagionati a persone ed a beni sulla superficie dagli aeromobili indicati nelle condizioni Particolari, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, sempre comunque nell' ambito dell'art. 1 "Attività Dichiarata" delle Condizioni comuni a tutte le sezioni. Art. 2 (A) - Danni esclusi nei confronti dell'assicurato Sono altresì esclusi dall'assicurazione, fermo l'obbligo dell'assicuratore di risarcirli al terzo danneggiato in caso di sua azione diretta contro l'assicuratore stesso, i danni derivati da dolo dei dipendenti e preposti dell'assicurato. In tal caso è fatto salvo il diritto della Società di rivalersi sull'autore del fatto. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di dolo dei dipendenti o preposti, per i danni derivanti da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero qualora l'assicurato abbia preso le misure necessarie per evitarli. Art. 3 (A) - Effetti verso i terzi L'Assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo. L'Assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso nei rapporti tra Assicuratore e Assicurato. Art. 4 (A) - Regresso verso il Contraente La Società si riserva ogni azione di regresso verso il Contraente nel caso che essa fosse tenuta a risarcire: a) danni esclusi dal presente contratto; b) danni avvenuti quando l'assicurazione fosse stata sospesa, scaduta o sciolta, ovvero in tutti gli altri casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER DANNI CAGIO- NATI A TERZI DAGLI AEROMOBILI DURANTE LA GIACENZA 23

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