Padova, 12/9/2007. Circolare n. 15. Ai gentili Clienti Loro sedi 1. LE NUOVE MISURE DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI VEICOLI
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1 "!##$!&%(')*%(+*,'.- /,%0+1 "!2,'3%0)* Padova, 12/9/200 Circolare n. 15 Ai gentili Clienti Loro sedi 1. LE NUOVE MISURE DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI VEICOLI A seguito dell autorizzazione Comunitaria al ripristino del regime di parziale detraibilità dell IVA sulle auto (40%) è venuta meno l esigenza di mantenere il regime di totale indeducibilità dei costi relativi ai veicoli introdotto con il DL n. 22/200. Conseguentemente con il c.d. Decreto Tesoretto sono state nuovamente modificate le disposizioni riguardanti: 4 la limitazione alla deducibilità dei costi dei veicoli; 4 la tassazione del fringe benefit per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti. PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ PER IL 200 Con riferimento alla deducibilità dei costi degli autoveicoli, fermi restando i limiti fiscalmente rilevanti (5 18.0, , , ecc.), le percentuali sono così modificate: 40% per la generalità delle imprese per le autovetture e autocaravan (è confermata la percentuale dell 80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio); 40% per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi, confermando la condizione secondo la quale la deducibilità è consentita limitatamente ad un autovettura per ciascun professionista; 90% per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti. Si evidenzia inoltre che, con riferimento al fringe benefit per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, viene ripristinato nella misura del 30% della percorrenza convenzionale di km secondo le tariffe ACI, l ammontare tassato in capo ai dipendenti. La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata dal periodo d imposta in corso al PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ PER IL 200 Il citato Decreto modifica le regole di deducibilità relative al periodo d imposta in corso al , già oggetto di limitazione da parte del DL n. 22/200. In particolare, per il 200, sono previste le seguenti nuove percentuali di deducibilità: 20%, con riferimento alla generalità delle imprese per le autovetture e autocaravan (ferma restando la percentuale dell 80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio); 30% per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi (limitatamente ad un autovettura per ciascun professionista); 90% per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti.
2 Autovetture Nuove percentuali di detrazione dei costi utilizzate dalla generalità delle imprese 20% 40% utilizzate da lavoratori autonomi 30% 40% utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio 80% date in uso promiscuo ai dipendenti 90% RECUPERO DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER IL 200 I maggiori importi deducibili in ottemperanza delle nuove norme introdotte dal Decreto in esame con riferimento al 200 potranno essere recuperati in deduzione nel periodo d imposta in corso alla data del 2 giugno 200 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo. In pratica, la deduzione dei maggiori costi 200 determinati con le nuove percentuali sarà effettuata come variazione in diminuzione da apportare nel 200 (mod. UNICO 2008). Sarà altresì possibile diminuire il versamento della seconda o unica rata di acconto per il 200. Tale recupero in sede di acconto non è obbligatorio, posto che si traduce nella possibilità di un minor versamento. È confermata infine la possibilità di calcolare gli acconti 200 sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente al DL n. 22/200, ossia in base alle regole in vigore fino al LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING L operazione di cessione del contratto di leasing ha avuto il suo compiuto inquadramento tributario con la R.M. n.212/e dello scorso 8 agosto. Sul tema, in passato, erano intervenute le D.R.E. della Lombardia e dell Emilia Romagna, oltre all Associazione dei dottori commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n.141 del È necessario riguardare l operazione di cessione del contratto di leasing dal punto di vista del cedente, prima, e del cessionario, poi, quindi: 1. per il cedente, deve essere acquisita a tassazione una sopravvenienza attiva pari al valore di mercato del bene oggetto del contratto, come determinato al momento della cessione del contratto medesimo; il valore di mercato deve essere ridotto delle rate ancora da pagare fino alla scadenza del contratto e del prezzo di riscatto, il tutto attualizzato ancora al momento della cessione; 2. per il cessionario, il prezzo pagato va scomposto in due componenti: a) una, riconducibile alla volontà di godere del bene fino al termine del contratto; questo importo rappresenta un costo che dovrà essere ripartito in quote opportune sull arco temporale di durata residua del contratto, utilizzando la tecnica dei risconti attivi; b) un altra, imputabile al subentro nella facoltà di esercitare il diritto di riscatto, che deve essere sospesa, poiché considerata un acconto sul prezzo dovuto a tale titolo, e portata ad aumento del prezzo di riscatto una volta che questo sarà pagato; la somma tra questi due valori rappresenterà poi l importo da assoggettare ad ammortamento. Il tutto può risultare chiaro con un esempio: ESEMPIO
3 Valore normale del bene al momento della cessione Rate residue 300 Prezzo di riscatto 10 Prezzo teorico del contratto ( ) 90 Indipendentemente dal prezzo effettivo convenuto per la cessione del contratto, la sopravvenienza attiva per il cedente è pari a 90. Poiché, normalmente, il prezzo effettivo coincide con quello teorico, se fosse che il cessionario paga proprio 90, la R.M. n.212/e/200 ritiene che questo importo corrisponda esattamente alla seconda delle due componenti di cui si è detto prima al punto 2. b). In tal caso, la scrittura contabile per il cessionario sarebbe la seguente: B II 5 SP Acconti a Debiti 90 Diversamente, se il cessionario pagasse al cedente un importo di 50, il surplus di 0 rispetto al prezzo teorico rappresenterebbe la quota di corrispettivo riconducibile all acquisizione del diritto di godere del bene fino al termine del contratto, e di cui al precedente punto 2. a). In quest altro caso, la scrittura contabile per il cessionario sarebbe la seguente: Diversi a Debiti 50 B 8 CE Costi per il godimento di beni di terzi 0 B II 5 SP Acconti 90 Quando il cessionario eserciterà il riscatto, come detto la somma tra questo valore 10 e l acconto pagato 90 rappresenterà il valore attribuito al bene da porre in ammortamento secondo le ordinarie procedure. La scrittura contabile sarà la seguente: Immobilizzazioni materiali a Diversi 00 Debiti 10 B II 5 SP Acconti ELENCHI CLIENTI E FORNITORI ESONERO PER I SEMPLIFICATI Il c.d. decreto tesoretto, tra le varie disposizioni riguardanti la materia fiscale, ha introdotto importanti novità in ordine all invio degli elenchi clienti e fornitori per il 200. In particolare, è stato disposto l esonero per i contribuenti in contabilità semplificata e per i professionisti, che per quest anno si vedranno quindi sollevati dall adempimento. Con l aiuto della tabella riportata di seguito, si ripropongono i caratteri principali del nuovo obbligo dichiarativo, tenendo conto delle novità apportate dalla L. n.12/0: Soggetti obbligati Semplificazioni, relative ai soggetti, per il 200 In linea generale, sono obbligati all invio degli elenchi, in proprio o per il tramite di intermediari abilitati, tutti i soggetti titolari di partita Iva. Per l anno 200 sono esonerati dall obbligo di presentazione degli elenchi: i soggetti in regime di contabilità semplificata (artt.18 e 19 DPR n.00/3); i professionisti, a prescindere dalla contabilità adottata; le Onlus e altri enti non profit (associazioni di promozione sociale; associazioni
4 Semplificazioni, relative a taluni soggetti, per il 200 Contenuto degli elenchi di volontariato). Non appare del tutto chiaro se l esonero debba intendersi esteso anche agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito agrario non tenuti alla contabilità, indipendentemente dal regime Iva. con riguardo ai soggetti non profit (esclusi per il 200), la norma stabilisce che entro 30 giorni dall entrata in vigore della L. n.12/0 (1 settembre prossimo) sarà emanato un decreto ministeriale per prevedere le semplificazioni previste per l anno 200. L elenco deve contenere le seguenti informazioni specifiche: il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione; l anno di imposta cui si riferisce la comunicazione; il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; l eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell anno cui si riferisce la comunicazione; il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto; per ciascun soggetto cliente o fornitore l importo complessivo delle operazioni effettuate nell anno, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l importo dell imposta afferente; per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti. Semplificazioni, in ordine al contenuto per gli elenchi del 200 e 200 Per i soli elenchi riferiti agli anno 200 e 200, invece, per soddisfare evidenti esigenze di semplificazione, è previsto che: l elenco clienti deve comprendere solo i titolari di partita Iva; tanto nell elenco clienti che in quello fornitori, è possibile indicare solo la partita Iva del soggetto, laddove il codice fiscale non sia noto. Non debbono essere indicate negli elenchi le seguenti operazioni: cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi; esportazioni di cui all art.8, co.1, lett.a) e b), DPR n.33/2. Operazioni escluse Per i soli elenchi degli anni 200 e 200, inoltre, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni: operazioni relative a fatture emesse o ricevute di importo complessivo inferiore a 154,94 5, registrate cumulativamente; fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (soggetti in dispensa ex art.3-bis, agricoltori esonerati, soggetti in regime marginale o nuove iniziative di cui agli artt.13 e 14 della L. n.388/00, fatture con Iva indetraibile); fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi. Scadenze per l invio degli elenchi In relazione al solo periodo di imposta 200, le scadenze per la trasmissione degli elenchi sono riepilogate nella tabella che segue:
5 Tipologia di contribuenti Soggetti Iva che, nell anno 200, hanno realizzato un volume d affari che li obbliga alle liquidazioni mensili. Soggetti Iva che, nell anno 200, hanno realizzato un volume d affari che consente di effettuare le liquidazioni trimestrali. Scadenza per la trasmissione telematica 15 ottobre novembre NUOVO IMPULSO AL REDDITOMETRO E questa la scelta che il Fisco ha recentemente fatto per dare linfa alla tanto pubblicizzata lotta all evasione. La recente C.M. n.49/e del 9 agosto scorso, infatti, detta le istruzioni agli uffici periferici dell Agenzia delle Entrate per scovare gli evasori fiscali. Questi, in estrema sintesi, sono gli elementi salienti che occorrerà considerare. Che cos è il redditometro: A chi si applica: Quali sono gli elementi sensibili : Come il fisco acquisisce gli elementi sensibili : un metodo induttivo attraverso il quale, intercettando alcune specifiche manifestazioni di capacità contributiva, il fisco ricostruisce il reddito attribuibile al soggetto indagato. Un po come dire: se ti puoi permettere di spendere XYX, evidentemente è perché guadagni almeno un TOT. in senso strettamente giuridico alle persone fisiche. La C.M. n.49/e, però, individua una sorta di redditometro di tipo familiare. immobili, residenze secondarie, auto di grossa cilindrata, roulotte, cavalli da corsa, barche, aerei, personale domestico, altri beni di lusso, assicurazioni e in generale tutto quello che può rappresentare un indicatore di capacità reddituale. in perfetta autonomia e con le modalità ritenute più opportune attraverso gli archivi e le informazioni tenuti dai soggetti indirettamente interessati nell attività di intelligence (catasto, P.R.A., registri pubblici e privati, internet, ecc.). Come funziona il redditometro Agli elementi previsti vengono assegnati determinati indici di redditività minima necessaria. Ad esempio: se un soggetto compra un immobile di nel 200, viene presunto che i denari spesi per acquistare questo bene siano stati guadagnati nell anno di acquisto e altrettanti per ciascuno dei quattro anni precedenti. Il Fisco, quindi, chiede conto al contribuente se questo reddito presunto è stato tassato o meno e se no perché. Se il contribuente non dimostra la provenienza legittima della provvista utilizzata per effettuare l investimento o che negli anni interessati il reddito effettivamente lecitamente realizzato era capiente, scatta l accertamento fiscale. Segnaliamo che è particolarmente insidioso il redditometro applicato alle auto (in cui rilevano il tipo, la cilindrata e i conseguenti costi di acquisto e di gestione) e ai collaboratori familiari (molto più diffusi di un tempo nella pratica). La procedura. Queste, in estrema sintesi, sono le fasi attraverso le quali transita l applicazione del redditometro : 1) gli uffici acquisiscono gli elementi sensibili attraverso l anagrafe tributaria; 2) gli uffici chiedono chiarimenti ai contribuenti attraverso specifici questionari; 3) gli uffici elaborano i dati ed effettuano il confronto reddito presunto - reddito dichiarato ;
6 4) gli uffici comunicano ai contribuenti i risultati delle elaborazioni; 5) i contribuenti hanno 15 giorni di tempo per giustificare la propria posizione; ) gli uffici, valutate le risposte ottenute, eventualmente notificano l accertamento. La prova contraria Il contribuente può giustificarsi adducendo a prove di ogni genere purché idonee a dimostrare la liceità della propria capacità reddituale nell anno interessato dall accertamento. Ad esempio potrebbe aver percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte (BOT, CCT, interessi attivi tassati, ecc.) o smobilizzato patrimonio nella propria disponibilità (venduto immobili, titoli, ecc.) e così via. La circolare 49/E apre anche alla giustificazione in merito alla capacità reddituale del nucleo familiare, novità, questa, sul piano pratico di grande rilevanza. In conclusione Il redditometro, quindi, non è morto, anzi, è quanto mai vivo e vegeto. Anche se la dichiarazione dei redditi annuale non richiede più l esplicitazione delle informazioni necessarie all applicazione del sistema induttivo di ricostruzione del reddito tassabile (tipo le informazioni in merito alle auto possedute, acquistate o vendute in corso d anno), infatti, lo strumento induttivo è quanto mai attuale e di grande pericolosità. La Giurisprudenza tributaria, infatti, è da sempre orientata nel ritenere molto difficilmente scardinabile dal contribuente un accertamento da redditometro se lo stesso contribuente non è in grado di fornire, carte alla mano, la prova contraria richiesta dal Legislatore. Per molti aspetti, quindi, il redditometro, ad esempio, è più pericolo degli studi di settore o dei parametri. Soprattutto se applicato ad imprese e professionisti in via combinata con studi di settore o accertamenti di tipo bancario. E necessaria, quindi, grande attenzione e prudenza. 5. SCADENZARIO DEL MESE DI SETTEMBRE Lunedì 1 settembre IVA LIQUIDAZIONE MENSILE IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE INPS DIPENDENTI INPS GESTIONE SEPARATA Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell imposta dovuta. Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. Versamento del contributo del 1% o del 23,50%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché
7 incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a ). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 1% ovvero 23,50% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Giovedì 20 settembre IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI IVA ISTANZA DI RIMBORSO AUTO Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l apposito software Intr@Web. Invio telematico dell istanza di rimborso forfetario (35% - 40%), utilizzando l apposito modello, dell IVA relativa agli acquisti di veicoli effettuati dall al Martedì 25 settembre CORRISPETTIVI IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE CORRISPETTIVI SOGGETTI IN FRANCHIGIA Primo invio telematico obbligatorio dell ammontare dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese che operano nella grande distribuzione, come previsto dal DL n. 223/200. Primo invio telematico dei corrispettivi mensili conseguiti dall 1.1 al da parte dei contribuenti minimi in franchigia secondo le modalità previste dal Provvedimento Il termine a regime è fissato entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento. Domenica 30 settembre MOD. 30/200 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO Richiesta al sostituto d imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 30-3/200 la seconda o unica rata dell acconto 200. FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO 200 a causa del superamento dei limiti di deducibilità. 8:9 Tale adempimento può essere ora effettuato entro il nuovo termine del così come previsto dal D.Lgs. n. 252/2005. Lunedì 1 ottobre INVIO TELEMATICO MOD. UNICO 200 PF / SP INVIO TELEMATICO MOD. UNICO 200 SC / ENC MOD. 0/200 INPS DIPENDENTI Invio telematico del mod. UNICO 200 PF / SP da parte di persone fisiche titolari di reddito d impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione (soci / collaboratori di imprese familiari / soci di studi associati), nonché da parte di società di persone, studi associati, società semplici e soggetti equiparati. Invio telematico del mod. UNICO 200 SC / ENC da parte di società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali con periodo d imposta coincidente con l anno solare ( ), nonché dei medesimi soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, per i quali il termine ordinario scade nel periodo Invio telematico, diretto o tramite intermediario abilitato, del mod. 0/200 SEMPLIFICATO. Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di agosto; Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese
8 di agosto. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. ;,< = >? :1@@ =,ACB 1DFE G&HJICK HCK1G1L = * ;F= B,MN? OFPJQJRCS EJI EJEJHJHTG1U =FV:ONPJQJRCS EJI EJIJEJH
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