CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI PROVENIENTI DA ATTIVITA AGRICOLE

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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI PROVENIENTI DA ATTIVITA AGRICOLE Tra: L Associazione di Categoria Unione Provinciale Agricoltori di Ancona con sede legale in Ancona, Corso Mazzini n. 101 e sede Amministrativa in Jesi, Viale Trieste n. 30, Cod. Fisc , articolazione provinciale della Confagricoltura, associazione nazionale di rappresentanza della categoria imprenditoriale agricola 1 (di seguito detta ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA) E La Ditta Manzotti Service in qualità di impresa di trasporto rifiuti/ piattaforma di conferimento con sede legale in Falconara Marittima (AN), via Filippo Corridoni, 9, P.IVA iscritta all Albo Nazionale delle imprese di gestione rifiuti n. AN/7632.e iscritta al SISTRI n. AN_ (di seguito Gestore del servizio) VISTO L articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 che definisce il circuito organizzato di raccolta come quel sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti anche organizzato sulla base di una Convenzione quadro stipulata tra le Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali e i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva di rifiuti; L articolo 188-ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, come successivamente modificato, che disciplina i soggetti tenuti ad aderire al sistema SISTRI tra cui gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e che, con il successivo comma ter, si demanda ad uno o più decreti per specificare le categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI; L articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 24 aprile 2014, in attuazione dell articolo 188-ter comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, che esclude dall adesione al SISTRI, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali con meno di dieci dipendenti e, indipendente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all articolo 2135 del c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell ambito di un circuito organizzato di raccolta, ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152/2006; L articolo 1, comma 2 del decreto 24 aprile 2014 che specifica che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006; L articolo 193 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che l obbligo del formulario non si applica ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi o di

2 trenta litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l anno; l articolo 193, comma 9 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo; l articolo 193, comma 9 ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto di rifiuti; l articolo 212, comma 19 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta; PRESO ATTO CHE La disciplina di attuazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è in costante, progressiva evoluzione RILEVATA La necessità di realizzare un circuito di gestione dei rifiuti speciali di provenienza agricola, non assimilabili agli urbani che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi, assicurando la completa tracciabilità dei rifiuti e al contempo semplificando gli adempimenti a carico dei produttori agricoli CONSIDERATO CHE L Unione Provinciale Agricoltori di Ancona è interessata alla stipula di una Convenzione quadro per la gestione dei rifiuti agricoli delle proprie aziende associate e situate nel territorio della Regione Marche; L Unione Provinciale Agricoltori di Ancona ha intenzione, in via non esclusiva, di avvalersi di Manzotti Service quale Gestore del servizio La Manzotti Service è disponibile ad assumersi l incarico di Gestore del servizio per le aziende agricole associate a Confagricoltura e che abbiano intenzione di stipulare con il medesimo apposito contratto di servizio CONVENGONO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1) Oggetto e finalità della Convenzione

3 1. Con la presente Convenzione le parti si propongono di realizzare un sistema di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati di provenienza agricola, in conformità alla definizione di circuito organizzato di raccolta ; 2. La presente convenzione ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti agricoli compresi nelle tipologie elencate nell allegato (A) e quelli eventualmente precisati, di volta in volta, nel contratto di servizio di cui l Allegato (B)). 3. Ai fini del conferimento, le imprese agricole devono previamente sottoscrivere con il Gestore del servizio apposito contratto di servizio, secondo il modello di cui l Allegato (B) in cui sono specificati gli impianti di destinazione finale individuati. 4. La convenzione, inoltre, ha lo scopo di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi. ARTICOLO 2) Modalità e costi di conferimento 2 1. La raccolta dei rifiuti oggetto della presente Convenzione quadro è svolta secondo una delle seguenti modalità da specificare nel contratto di servizio: a) Raccolta a domicilio presso gli utenti (cd. sistema porta a porta ) secondo le modalità che saranno definite nel contratto di servizio con le singole imprese; 2. Il corrispettivo dovuto al Gestore del servizio per lo svolgimento del servizio di raccolta (i costi di convenzione, raccolta, trasporto e avvio al recupero e smaltimento) si calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi in vigore allegati alla presente (Allegato C), concordati tra le parti. 3. Oltre a ciò, null altro è dovuto per la sottoscrizione della Convenzione. 4. Fatti salvi gli oneri di trasporto, nel caso di ritiro di rifiuto presso la sede dell impresa, non può essere imputato alcun costo ulteriore per il conferimento e avvio al recupero e smaltimento di rifiuti oggetto dell attività dei Consorzi obbligatori per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell acquisto (ad esempio imballaggi, polietilene, olii usati, batterie). Il conferimento e trattamento/avvio al recupero e smaltimento di tali tipologie di rifiuti è gratuito. 5. Il Gestore del servizio che ritira i rifiuti oggetto dell attività dei Consorzi previsti dal decreto legislativo 152/2006 e della relativa normativa di attuazione, sottoscrive con i medesimi apposita Convenzione. ARTICOLO 3) Adempimenti a carico delle imprese e semplificazioni burocratiche a carico delle imprese agricole 1. Le imprese agricole che sulla base della presente Convenzione sottoscrivano un contratto di servizio rientrano nell ambito della definizione di circuito organizzato di raccolta. 2. In tali casi dette imprese sono tenute al rispetto delle seguenti prescrizioni: a) agli adempimenti vigenti in materia di registro di carico e scarico, nelle more della piena operatività del SISTRI;

4 b) alla conservazione in azienda per cinque anni del contratto di servizio stipulati con il Gestore del servizio; c) alla conservazione per cinque anni dei formulari di trasporto e dei documenti che attestano l avvenuto conferimento dei rifiuti; d) al rispetto delle tempistiche di cui all articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/2006 in materia di deposito temporaneo; e) nell ipotesi di trasporto di propri rifiuti pericolosi o nel caso di trasporto non occasionale e saltuario dei propri rifiuti non pericolosi verso gli eco mezzi o verso gli impianti di destinazione finale individuati nella presente Convenzione, sono tenute ad accompagnare detti trasporti con il Formulario di rifiuti di cui all articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni o con il documento di conferimento di cui all Allegato (E); 3. Dette imprese beneficiano delle semplificazioni correlate a tale sistema organizzato di raccolta previste dalla vigente legislazione, di seguito elencate: a. l esonero dall obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); b. l esonero dall obbligo di iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti ai fini del conferimento degli stessi nell ambito del circuito organizzato di raccolta; c. a partire dalla data di piena operatività di SISTRI, gli adempimenti previsti al punto 2 lettera a) vengono ottemperati tramite la conservazione progressiva per tre anni dei documenti di cui al punto 2 lettera c) o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). ARTICOLO 4) Adempimenti a carico dei gestori del servizio 1. Il Gestore del servizio deve: a. assicurare che il servizio venga svolto con mezzi autorizzati e nel rispetto delle norme sul trasporto di rifiuti, con emissione di regolare formulario; b. deve individuare e conferire i rifiuti raccolti presso impianti di destinazione finale autorizzati ai sensi della legislazione vigente rispetto alle attività svolte. c. Per le tipologie di rifiuti oggetto delle attività dei Consorzi obbligatori, per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto al momento dell acquisto (polietilene, imballaggi, olii usati e batterie), deve utilizzare impianti autorizzati dagli stessi; Oltre a garantire la conformità dei propri impianti alle prescrizioni di legge e il possesso di prescritte autorizzazioni amministrative sia per le strutture sia per gli autoveicoli di trasporto in relazione alle tipologie di rifiuti ritirati, il Gestore del servizio ottempera sulla base della legislazione vigente alla relativa alla tracciabilità informatica SISTRI per conto delle aziende convenzionate. Perfezionato il conferimento, stampa sottoscrive e restituisce all impresa conferente la scheda SISTRI completa,relativa ai rifiuti oggetto del conferimento, al fine di attestare l assolvimento della sua responsabilità.

5 ARTICOLO 5) Oneri della ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA La ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA si impegna a dare la massima diffusione alla presente Convenzione ed a svolgere tutti i servizi di informazione e di assistenza alle proprie imprese finalizzate alla corretta esecuzione ed applicazione della medesima. ARTICOLO 6) Durata della Convenzione La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata triennale. Si intende successivamente rinnovata, salvo disdetta, almeno 60 giorni prima della sua scadenza. Le Parti si impegnano a monitorare con cadenza almeno annuale l efficacia dell intesa, apportando - tenuto anche conto delle disposizioni in materia di SISTRI - le modifiche eventualmente necessarie. ARTICOLO 7) Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia. Jesi, 31 luglio 2014 le Parti

6 ALLEGATO A alla Convenzione Quadro ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE I rifiuti oggetto della Convenzione sono indicati nelle tabelle seguenti, che recano indicazione della pericolosità o meno, della descrizione e del codice europeo di riferimento. DESCRIZIONE RIFIUTO Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature Reti per filari e/o antigrandine Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi,ammendanti, detergenti) Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) Polietilene neutro ed additivato Scarti organici di natura vegetale o animale Rifiuti ferrosi Pneumatici usati Oli vegetali Scarti alimentari da attività agrituristica Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi Rifiuti biodegradabili sfalci e potature RIFIUTI NON PERICOLOSI CODICE CER Rifiuti plastici (esclusi imballaggi) Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi in legno Imballaggi in metallo Imballaggi in materiali composti Imballaggi in materiali misti Imballaggi in vetro Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce * (contenenti sostanze pericolose) Rifiuti plastici (esclusi imballaggi) Scarti di tessuti animali (da produzioni primarie) Scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie) Rifiuti metallici Pneumatici fuori uso Oli e grassi commestibili Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Oggetti da taglio (eccetto180202) Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose) Medicinali diversi da quelli di cui alla voce (non citotossici e citostatici) Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce (non contaminati da sostanze pericolose) Rifiuti biodegradabili sfalci e potature

7 RIFIUTI PERICOLOSI: Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o * Imballaggi contenenti residui di sostanze sostanze agrochimiche, non lavati pericolose o contaminati da tali sostanze Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) * Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio infettivo) * Sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose * Medicinali citotossici e citostatici * Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Filtri dell olio * Filtri dell olio Batterie ed accumulatori * Batterie al piombo Assorbenti, materiali filtranti, stracci e * Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Altri olio per motori, ingranaggi e lubrificazione * Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezione * Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

8 ALLEGATO B alla Convenzione Quadro CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI Il Gestore del servizio MANZOTTI SERVICE di Adrian Manzotti con sede in Falconara Marittima Via Filippo Corridoni n.9, autorizzato AN7632 e numero iscrizione SISTRI AN_ (indicare gli estremi delle autorizzazioni e le informazioni aggiuntive relative al Gestore del servizio e, in particolare, se Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani o suo delegato) in persona del suo legale rappresentante sig Adrian Manzotti E L impresa agricola con sede in, indirizzo: n Tel. e con sede operativa nel comune di (se diversa dalla precedente): indirizzo:...tel... indirizzo:...tel... in personale del titolare/legale rappresentante sig:... Cell.... P.IVA:..... C.F.:.... Associazione di appartenenza:... VISTA - La convenzione quadro sottoscritta da Unione Provinciale Agricoltori di Ancona e Ditta Manzotti Service del. i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati 1. Servizi erogati CONVENGONO QUANTO SEGUE La MANZOTTI SERVICE di Adrian Manzotti (Gestore del servizio) si impegna all espletamento dei seguenti servizi: a) raccolta a domicilio presso gli utenti: previa richiesta da parte dell impresa direttamente o tramite soggetto autorizzato; b) gestione degli adempimenti informatici della tracciabilità dei rifiuti per conto dell impresa agricola e invio della documentazione che attesti il corretto assolvimento delle reciproche responsabilità; c) rimessa copia delle fatture e del documento di avvenuta presa in carico dei rifiuti all impresa agricola convenzionata o, previa richiesta dell interessato, presso l organizzazione di categoria di riferimento, indicata dall impresa; d) ricezione dei rifiuti prodotti dalle imprese convenzionate e trasporto nei centri indicati in allegato. Il Gestore del servizio sottoscrivente si riserva in qualunque momento e con preavviso di 10 giorni, di sospendere temporaneamente il servizio in dipendenza di cause di forza maggiore e/o modifiche normative, impegnandosi a riprenderlo al più presto, fatto salvo il permanere di condizioni ostative.

9 2. Modalità di pagamento dei corrispettivi Per i servizi di cui all articolo 1, La MANZOTTI SERVICE di Adrian Manzotti riceverà dall impresa i corrispettivi relativi ai servizi erogati, sulla base del tariffario di cui all Allegato (C) in premessa richiamato. L eventuale conferimento di rifiuti non conformi o con modalità difformi da quelle indicate, fatta salva la possibilità di non accettazione da parte del gestore del servizio e/o degli addetti del centro di raccolta, comporterà, in caso di accettazione presso il centro di raccolta, l addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del produttore agricolo conferente. La fatturazione dei servizi è effettuata dal gestore del servizio nei tempi concordati. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare il contratto di servizio nel caso in cui l impresa non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Oneri a carico dell impresa Per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti, l impresa agricola deve aver cura di: - suddividere i rifiuti per tipologia, evitando di miscelare categorie di rifiuti diverse, nonché rispettare le norme in materia di deposito temporaneo; - nelle more dell entrata in piena operatività del SISTRI e qualora obbligato, adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico vigenti; - accompagnare il trasporto di rifiuti con il Formulario di identificazione rifiuti o con il documento di conferimento di cui all Allegato (E) della Convenzione quadro; L impresa agricola è tenuta, inoltre, alla conservazione di: - Copia della Convenzione quadro e del Contratto di servizio per 5 anni; - Fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi; - Formulario di trasporto/documento di conferimento/scheda SISTRI effettuati per 5 anni. 4. Informativa dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi all impresa agricola convenzionata forniti al Gestore del servizio sottoscrivente sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all espletamento del servizio.

10 ALLEGATO C TARIFFE alla Convenzione Quadro I PREZZI DELLE TARIFFE POSSO ESSERE RICHIESTI ALL UNIONE PROVICIALE AGRICOLTORI DI ANCONA TUTTI I PREZZI S INTENDONO AL NETTO DI I.V.A. Il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati saranno condotti in conformità alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 152/06, mediante idonea documentazione di trasporto (f.i.r. - formulario di identificazione rifiuti ed il SISTRI per la tracciabilità del rifiuto). Al termine del servizio, sarà debitamente fornita la documentazione, opportunamente sottoscritta dall'impianto di destinazione, attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto. Manzotti Service di Adrian Manzotti Tel Partita Iva

11 ALLEGATO E - DOCUMENTO DI CONFERIMENTO DEI RESIDUI alla Convezione Quadro Il sottoscritto.. nato a. Il. residente a via Tel.... ; C. fisc: Titolare dell Impresa Agricola Sita in Via... Nella sua veste di N Conferisce i sotto elencati residui agricoli : ipologia del residuo Stato fisico:... N. Colli/contenitori:..... Quantità rasportatore del rifiuto: C. fisc: Cognome e nome conducente Targa automezzo:.. Targa rimorchio:. Data/ora inizio trasporto:.. del./ /.. S INA A I Impresa/Impianto... Indirizzo.. Riservato al destinatario Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):.. (-) respinto per le seguenti motivazioni:.. Data. FIRMA DEL DESTINATARIO: *. * Annotazioni:

12 Allegato F) Elenco degli impianti di destinazione individuati Compilare a cura del gestore Centro di raccolta Indirizzo e Recapiti (Tel/Fax/ ) Tipologia di impianto S.E.A. di Pichini Maria & C. Via della Comunicazione, 3, fraz. Pagliare del Tronto, Spinetoli (AP) Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi Giustozzi Ambiente Srl Loc. Piane di Potenza, Montecassiano (MC) Deposito per eliminazione e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D9, D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13)

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