GIURISPRUDENZA PRIVACY. Reato di stalking FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/

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1 Reato di stalking TRIBUNALE DI MILANO, sez. XI pen., ord. 31 marzo Pres. Mannocci - Rel. G. Giudice Atti persecutori - Reiterazione delle condotte di minaccia o molestia - Arresto in flagranza di reato - Pericolo della reiterazione del reato - Inidoneità della misura ex art. 282 ter c.p.p. - Custodia cautelare in carcere (C.p. art. 612 bis; d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009 n. 38; c.p.p. art. 280 ss.) Custodia cautelare in carcere per il marito accusato del delitto di atti persecutori nei confronti dell ex moglie per aver posto in essere ripetute minacce e appostamenti presso il luogo di lavoro della stessa in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.... Omissis... Ordinanza XXX veniva arrestato in flagranza il 10 marzo 2009 dai Carabinieri di XXX, intervenuti a seguito di telefonata della Sig.ra XXX, ex moglie dello stesso, la quale, in evidente stato di agitazione, comunicava che presso il centro commerciale Bennet di XXX nel quale lavorava si trovava il suo ex marito, che la stava seguendo ed osservando con fare minaccioso. In sede di querela presentata il giorno stesso, la XXX precisava i fatti, riferendo di aver notato il XXX stazionare fuori dal predetto centro commerciale fin dal mattino presto, di aver saputo da una collega che lo stesso si trovava lì anche alle ore circa, e di averlo infine trovato ad aspettarla davanti all ingresso principale verso le ore Riferiva che il XXX continuava a rivolgerle occhiate minacciose, e che pertanto decideva di affrontarlo, dicendogli di smetterla di seguirla ed osservarla sul posto di lavoro, ma quest ultimo rispondeva che il centro commerciale è un luogo pubblico, e continuava a minacciarla. La querelante riferiva inoltre che simili episodi si erano già verificati altre volte, e che tale situazione le aveva procurato un costante stato di ansia e problemi sul posto di lavoro con i colleghi e con il capo. Dagli atti emerge che l episodio che ha portato all arresto dell indagato rappresenta l ultimo di una serie di analoghi episodi verificatisi in precedenza, iniziati con l avvio delle pratiche di separazione tra i due coniugi e culminati in diverse querele sporte dalla XXX, in un provvedimento di allontanamento emesso dal giudice civile, nonché, da ultimo, nella pronuncia di tre sentenze di condanna a carico del XXX per fatti commessi ai danni della ex moglie. In particolare, a seguito delle querele presentate il 16 ottobre 2006 e il 5. dicembre 2006, XXX veniva condannato per i reati di cui agli artt 594 e 612 c.p. dal Giudice di Pace di Como; veniva inoltre condannato dal Tribunale di Como per il delitto di violazione di domicilio commesso il 2 giugno 2007 e, da ultimo, con sentenza del 20 gennaio 2009, per il delitto di violenza sessuale commesso il 4 novembre 2006, in continuazione con i delitti di ingiuria e minaccia aggravata. Successivamente, il 26 febbraio 2009, la XXX sporgeva nuovamente denuncia nei confronti dell ex marito, riferendo che il 20 gennaio 2009, giorno della pronuncia dell ultima sentenza, lo stesso si era posizionato davanti alla sua abitazione, inviandole messaggi minacciosi sul telefono cellulare e continuando ad inveire nei suoi confronti, aggirandosi nei dintorni, nonostante l allontanamento da parte dei carabinieri, anche il sabato successivo. Riferiva una quotidiana presenza del XXX sul proprio luogo di lavoro anche nei giorni seguenti, presenza accompagnata da minacce ed ingiurie e tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Ulteriore querela veniva presentata il 5 marzo 2009, di contenuto analogo alle precedenti; con essa la XXX riferiva di esser stata minacciata dal coniuge in data 3 marzo 2009 ed anche di essere stata falsamente incolpata dall ex marito del furto della sua bicicletta, e ribadiva di vivere in un continuo stato d ansia e di paura per la propria incolumità personale. All udienza di convalida dell arresto l indagato ha negato ogni addebito, a volte negando addirittura i fatti, altre volte cercando di giustificare la sua presenza presso il centro commerciale Bennet con diverse motivazioni. Il GIP ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del 13 marzo 2009, rilevando la credibilità, logicità e completezza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e la circostanza che i Carabinieri siano intervenuti dopo aver riscontrato al telefono l evidente stato d ansia e di paura della donna idoneo ad integrare l evento del reato contestato. Ha ritenuto che gli episodi verificatisi successivamente al 25 febbraio 2009, data di entrata in vigore della norma, fossero sufficienti ad integrare il presupposto della reiterazione della condotta richiesto dall art. 612 bis c.p., evidenziando peraltro che anche le condotte antecedenti, oggetto delle numerose denunce, dimostrassero la spiccata pericolosità sociale del XXX. FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/

2 Ha ravvisato le esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione del reato alla luce della gravità dei fatti e dei precedenti comportamenti tenuti dall indagato, mostratosi del tutto indifferente alle precedenti condanne pronunciate nei suoi confronti. La difesa impugna l ordinanza applicativa della custodia in carcere, deducendo l insussistenza dello stato d ansia e di terrore ritenuto dal GIP, l irrilevanza degli episodi verificatisi antecedentemente all entrata in vigore dell art. 612 bis, e comunque la loro risalenza, nonché la genericità del contenuto della querela presentata il 5 marzo Contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della mancanza di pericolosità sociale dell indagato, e, in subordine, l adeguatezza della misura della custodia in carcere, di cui chiede l annullamento o la sua sostituzione con la misura di cui all art. 282 ter c.p.p. o con quella degli arresti domiciliari presso l abitazione del fratello XXX XXX, sita in XXX. Con provvedimento del 30 marzo 2009, il GIP ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l abitazione del fratello dell indagato in XXX, con divieto assoluto di recarsi presso il luogo di lavoro o l abitazione della ex moglie, ritenendo tale misura adeguata a far fronte alle esigenze cautelari del caso di specie in considerazione della lontananza del luogo di esecuzione degli arresti rispetto ai luogo ove sono avvenuti i fatti. In udienza l imputato ha rinunciato a comparire. Il difensore si è riportato ai propri motivi di impugnazione. il ricorso non è fondato. Il presupposto di cui all art, 273 c.p, emerge chiaramente dal dettagliato contenuto delle querele presentate dalla persona offesa il 5 marzo 2009 e il 10 marzo 2009, nonché dal verbale d arresto dell indagato redatto dagli operanti. La querelante ha descritto, con coerenza e senza contraddizioni, i ripetuti episodi di minaccia e molestia posti in essere nei suoi confronti dall ex marito, episodi verificatisi sia il 10 marzo 2009, giorno dell arresto, sia il 3 marzo In particolare, il giorno dell arresto, la XXX ha notato la presenza (non giustificata da alcuna incombenza da svolgervi) dell indagato presso il centro commerciale Bennet almeno tre volte nell arco della stessa giornata, tanto da decidere, esasperata, di chiamare i Carabinieri perché intervenissero e, in un secondo momento, di affrontare direttamente l ex marito perché smettesse di perseguitarla. Ciò trova conferma nella relazione redatta dai Carabinieri al momento dell arresto del XXX, ove gli stessi riferiscono di essere intervenuti a seguito di due telefonate ricevute dalla persona offesa a poca distanza di tempo l una dall altra, telefonate in cui la XXX risultava in stato di estrema agitazione, tanto da indurre gli operanti a recarsi immediatamente sul posto al fine di accertare le reali condizioni della donna. Contemporaneamente altri due Carabinieri, che si trovavano presso il centro commerciale Bennet, telefonavano ai colleghi per segnalare autonomamente la presenza dell indagato nell atto di osservare e seguire ossessivamente la ex moglie, mentre quest ultima stava svolgendo nel centro il suo lavoro di addetta alle pulizie. Lo stato d ansia della persona offesa, oltre a risultare dal certificato medico agli atti del 5 marzo 2009 (si attesta essere in cura la dorma per sindrome ansioso depressiva anche con trattamento farmacologico) è descritto con chiarezza dagli operanti, i quali riferiscono di aver visto la XXX discutere animatamente con l ex marito, rivolgendogli disperate richieste di lasciarla in pace. A tali episodi di molestia si aggiungono quelli descritti dalla persona offesa nella querela del 5 marzo 2009, ove la stessa ribadiva la minacciosa presenza dell indagato, il giorno 3 marzo 2009, presso il proprio luogo di lavoro, circostanza in cui, tra l altro, il XXX l accusava falsamente del furto della propria bicicletta. Le condotte persecutorie sopra evidenziate, verificatesi successivamente all entrata in vigore dell art. 612 bis c.p., integrano di perse un grave quadro indiziario a carico dell indagato in ordine al reato in contestazione, attesa la loro reiterazione a breve distanza di tempo e la loro idoneità a generare uno stato d ansia nella persona offesa, costretta a modificare le proprie abitudini di vita anche sul luogo di lavoro (ove la XXX riferisce di doversi guardare continuamente alle spalle per paura di aggressioni, tanto che le colleghe l avvisano della presenza e degli spostamenti dell ex marito). Occorre peraltro evidenziare che i recenti episodi di molestia sono stati posti in essere all esito di una lunga serie di condotte violente e minacciose protrattesi nel tempo ai danni della Sig.ra XXX, come risulta dalle numerose querele sporte a partire dal 2006 (anno in cui è intervenuta la separazione tra i due coniugi), dalla falsa denuncia di furto presentata dal XXX (falsità che allo stato emerge dalle sommarie informazioni agli atti), e, da ultimo, dalle sentenze di condanna emesse nei confronti dell indagato (condannato per episodi di minaccia, violazione di domicilio e violenza sessuale). Tali circostanze hanno senza dubbio concorso a determinare e ad aggravare lo stato di paura e di angoscia in cui vive attualmente la persona offesa - paura per la propria incolumità personale, e al tempo stesso angoscia per l eventualità di perdere il posto di lavoro - la quale, nonostante le numerose denunce presentate e le sentenze di condanna pronunciate nei confronti dell ex marito, è stata costretta a subire ulteriori e ripetuti comportamenti persecutori. In punto di esigenze cautelari, deve rimarcarsi la permanenza di un concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe a quelle oggetto di contestazione. Il XXX è stato infatti denunciato numerose volte dalla ex moglie, e per alcuni degli episodi di molestia descritti negli atti di querela è stato anche già condannato. Le relative sentenze, benché attengano a fatti verificatisi nel 2006 e nel 2007, sono state emesse recentemente, e ciò nonostante non hanno avuto alcun ef FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/2009

3 fetto deterrente sull indagato, il quale ha perseverato nella propria condotta persecutoria ai danni della ex moglie, recandosi continuamente presso il suo luogo di lavoro nonostante i ripetuti interventi delle forze avvenuto proprio il giorno della pronuncia dell ultima sentenza di condanna, quando il XXX si è presentato davanti a casa della XXX (dove ha cercato di entrare, venendo bloccato dal cancello chiuso) inviandole messaggi minacciosi sul cellulare e continuando ad inveire nei suoi confronti. Va poi rilevato, quale ulteriore elemento indicativo della pericolosità sociale dell indagato, che in data 2 maggio 2007, nell ambito del procedimento civile di separazione, è stato emesso provvedimento con cui veniva ordinato al XXX di non avvicinarsi alla ex moglie all interno del centro commerciale Bennet, provvedimento che egli non ha evidentemente rispettato, dimostrando ancora una volta un elevata capacità a delinquere. Per tali ragioni permane un concreto pericolo che l indagato, se non ristretto, possa nuovamente commettere condotte analoghe a quelle che ha reiterato nel tempo ai danni della ex moglie. Rispetto a tale pericolo - e pur prendendo atto che l autorità procedente ha da ultimo sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliari - questo Tribunale ritiene adeguata, proprio in considerazione dell elevata pericolosità sociale del XXX, la sola misura della custodia cautelare in carcere. La misura degli arresti domiciliari non è infatti idonea ad evitare la reiterazione del reato, non essendo possibile fare affidamento, per le pendenze dell indagato, sulla spontanea osservanza delle relative prescrizioni; si consideri tra l altro che alcune delle condotte persecutorie sono state commesse dal XXX attraverso l utilizzo del telefono cellulare, utilizzo che la misura degli arresti domiciliari difficilmente riuscirebbe a scongiurare, in considerazione dei margini di libertà che per sua natura consente. Per gli stessi motivi è inadeguata la misura prevista dall art. 282 ter c.p.p., atteso che nessuna efficacia deterrente potrebbe avere nei confronti dell indagato l imposizione di un divieto - di avvicinarsi alla persona offesa o ai luoghi da lei frequentati - che lo stesso ha già volontariamente trasgredito in passato. La misura in atto appare l unica idonea a fronteggiare efficacemente il pericolo di recidiva. Il reato contestato è punito con pene non inferiori nel massimo a 4 anni e pertanto è rispettato il principio di cui all art c.p.p. Non si ravvisano nella fattispecie, ne la difesa le ha prospettate, cause di non punibilità o di estinzione della pena. Né ritiene questo collegio che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, trattandosi di reato di gravità tale da non consentire di ritenere la pena contenibile nei limiti per la concessione del beneficio ed essendo formulabile nei confronti del ricorrente una valutazione di pericolosità del tutto antitetica al positivo giudizio prognostico posto a suo fondamento. L impugnata ordinanza va confermata. Alla decisione del Tribunale consegue la condanna dell istante al pagamento delle spese processuali.... Omissis... CUSTODIA IN CARCERE PER IL MARITO MOLESTATORE. PRIME APPLICAZIONI DEL REATO DI STALKING di Flavia Cesari A pochi mesi dall entrata in vigore del nuovo delitto di atti persecutori si registra la frequente applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di ex coniugi trasformatisi in assillanti molestatori. Le prime pronunce giurisprudenziali evidenziano la portata repressiva della nuova incriminazione e mettono in luce alcune problematiche interpretative. Considerazioni introduttive L ordinanza in commento si inserisce tra le prime pronunce in tema di atti persecutori, fattispecie delittuosa prevista all art. 612 bis c.p. introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38, altrimenti nota come stalking (dal termine inglese to stalk, letteralmente fare la posta alla preda ). La norma così recita: salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La sanzione è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ed ancora se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all art. 3 l. 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero con armi o da persona travisata. Vengono dunque sanzionati con una fattispecie ad hoc quei comportamenti di vessazione psicologica, di FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/

4 controllo assillante e di continua intrusione nella sfera privata dell individuo che si manifestano in prevalenza nei momenti di crisi dei rapporti sentimentali, ma che possono originarsi in ogni altro ambito anche tra vicini di casa o colleghi di lavoro (1). Si tratta di un fenomeno che può apparire quasi inoffensivo quando si realizza, ad esempio, attraverso un corteggiamento insistente (invio quotidiano di mazzi di fiori, messaggi d amore, appostamenti sotto casa, regali indesiderati) ma che può avere conseguenze allarmanti poiché, come dimostrano gli episodi di cronaca, non di rado le condotte persecutorie culminano con il ferimento grave, lo stupro o addirittura l uccisione della vittima (2). Prima della novella legislativa, condotte di questo tipo venivano sanzionate mediante il ricorso ai reati di ingiuria, minaccia, violenza privata e, soprattutto, attraverso l applicazione dell art. 660 c.p., che punisce con la pena dell arresto fino a sei mesi o con l ammenda fino a 516,00 colui che in un luogo pubblico o aperto al pubblico o col mezzo del telefono per petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo. Fattispecie, quest ultima, di natura contravvenzionale (per la quale, sul piano processuale, opera l oblazione ex art. 162 bis c.p.) del tutto inidonea a garantire un efficace tutela per le vittime di molestie gravi e ripetute. Sulla spinta dell allarme sociale conseguente ad alcuni episodi in cui persone vittime di condotte persecutorie, pur avendo ripetutamente denunciato il loro aggressore, hanno infine perso la vita, il legislatore ha introdotto la nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione fino a quattro anni chi pone in essere atti persecutori sia esso un marito (o una moglie) abbandonato, un fidanzato geloso, un ex partner, un collega di lavoro, un vicino di casa, un fan troppo invadente (3). Elementi della fattispecie: fatto tipico, aggravanti, procedibilità I primi commentatori concordano nel ritenere che il reato in esame, pur se inserito tra i delitti contro la libertà morale, sia di natura plurioffensiva essendo evidente che l incriminazione tutela anche la privacy, la serenità psicologica e l incolumità individuale della persona offesa, quantomeno nei casi in cui le molestie provochino un perdurante stato di ansia e di paura con effetti dannosi per la salute della vittima (4). Per espressa formulazione normativa, gli atti persecutori configurano un reato abituale, o a condotta reiterata, per integrare il quale è richiesta una pluralità di condotte ed è modellato come reato di evento, più precisamente a evento plurimo alternativo, per cui occorre che dalle sopraindicate condotte consegua un perdurante e grave stato d ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva o ancora che la persona offesa sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita (5). Si è osservato, in particolare, che la nuova fattispecie integra un reato di evento a forma libera in quanto le condotte di minaccia o molestia tipizzate dalla norma possono in concreto manifestarsi in una molteplicità di forme non aprioristicamente individuabili (6). Occorre, in ogni caso, che tali comportamenti siano reiterati nel tempo, non rilevando, invece, gli atti posti in essere in un unico contesto temporale (7). La costruzione della fattispecie come reato abituale di evento pone il problema di stabilire se ognuna delle condotte reiterate debba, già di per sé, aver cagionato l evento ovvero se quest ultimo possa derivare dall in- Note: (1) Si parla, in tale caso, di Stalking occupazionale fenomeno sotto certi profili affine a quello del mobbing rispetto al quale si caratterizza poiché nel mobbing l aggressore (datore di lavoro o collega) si muove nell ambiente di lavoro al fine di emarginare o indurre la vittima alle dimissioni, mentre lo stalking è una forma di persecuzione di maggior carica offensiva che si concretizza in un continuo ed assillante attacco alla sfera privata dell individuo. In proposito: Di Sabotino, Dal mobbing allo stalking allo straining, in Resp. civ., 2007, 171. (2) Per un inquadramento del fenomeno sotto il profilo criminologico: Curci, Galeazzi, Secchi, La sindrome delle molestie assillanti, Torino, 2001; Aramini, Lo stalking, aspetti psicologici e fenomenologici, in Gullotta, Pezzati, (a cura di) Sessualità, diritto e processo, Milano, 2002; Lattanzi, Stalking: il lato oscuro delle relazioni interpersonali, Roma, 2003; Bona, Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in Danno e resp., 2004, 1049 ss.; Maberino C., Berti, Maberino F., Nec sine te nec tecum. Lo stalking:aspetti psicopatologici e giuridici, in Rass. it. criminologia, 2005, 581; Benedetto, Zampi, Ricci Messori,Cingolani, Stalking: aspetti giuridici e medico legali, Riv. it. med. leg., 2008,127; Bran, Quando la passione diventa ossessione. Stalking, Torino, (3) In California, la prima legge sullo Stalking risale al In Gran Bretagna lo stalking è punito nel Protection from Harassment Act del (4) Sorgato, Stalking: i reati del c.d. molestatore assillante in attesa di una norma ad hoc, (Nota a Trib. Milano, 2 luglio 2008 e Trib. Milano, 21 Febbraio 2009) in Il merito, 2008, 59;Cadoppi, Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida dir., 2009, 49; Bricchetti, Pistorelli, Entra nel codice penale la molestia reiterata, in Guida dir., 2009, 58; Natalini, La pena è maggiorata per gli atti persecutori commessi dal partner, in Fam. e minori, 2009, 67; Barbazza, Gazzetta, Il nuovo reato di atti persecutori, 30 aprile 2009, in E ancora: Parodi, Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l. 38/2009, 2009, Milano; Bartolini, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile: mobbing, molestie, minacce e violenza privata, 2009, Piacenza. (5) Il quid pluris che caratterizza il reato in esame rispetto ai reati di molestia o minaccia, in sintesi, è costituito da due elementi: la reiterazione delle condotte, sicché l illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali, nonché la produzione di almeno uno dei tre tipi di evento indicati dalla norma. In tali termini G.I.P. presso il Trib. di Napoli, sez. IV, ord. 30 giugno 2009 applicativa della misura di cui all art. 282 ter c.p.p. disponibile in (6) Agnino, Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia, in Corriere del merito, 2009, 768. (7) Il lasso di tempo entro il quale devono realizzarsi le condotte non è aprioristicamente individuato potendo gli atti persecutori essere concentrati nel giro di pochi giorni come anche essere dilatati nell arco di molti mesi. Quanto al numero minimo delle condotte necessario per integrare la fattispecie, si ritiene che il reato sia perfezionato quando il numero delle condotte (uguale o superiore a due) sarà tale da aver cagionato le conseguenze previste dalla norma. Così Pittaro, Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in questa Rivista, 2009, FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/2009

5 sieme delle singole condotte. Soluzione, quest ultima, che pare preferibile atteso che la norma utilizza il termine condotte al plurale, con ciò lasciando intendere che proprio l insieme dei comportamenti minacciosi o molesti deve porsi come causa degli eventi tipizzati (8). Altra problematica connessa alla configurazione del delitto come reato abituale attiene alla individuazione del momento consumativo del reato in rapporto alla successione di leggi penali nel tempo. Se è pacifico che, per il principio di irretroattività della legge penale di cui all art. 25, comma 2 Cost., la nuova fattispecie non può essere applicata per sanzionare condotte commesse prima dell entrata in vigore del decreto legge (25 febbraio 2009), deve tuttavia rilevarsi che i giudici, in alcune delle prime pronunce in materia, hanno ritenuto applicabile l art. 612 bis c.p. nell ipotesi in cui, successivamente all entrata in vigore della norma, sia stato realizzato anche un solo atto che, unitamente alle condotte pregresse, abbia contribuito a cagionare uno degli eventi tipizzati (9). Si è già detto che, per la sussistenza del reato, occorre che le condotte persecutorie abbiano cagionato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva o, ancora, che l abbiano costretta ad alterare le proprie abitudini di vita. Il primo degli eventi tipizzati è, senza dubbio, quello che presenta i maggiori profili di problematicità. Secondo i primi interpreti il perdurante e grave stato di ansia o paura non indica un vero stato patologico, clinicamente attestato, bensì uno stato d animo concretamente accertabile e non transitorio che rappresenti la conseguenza di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica di un soggetto (10). Non manca chi evidenzia la eccessiva genericità della formula normativa che, richiamando un grave e perdurante stato di ansia o di paura, utilizza un parametro di riferimento inevitabilmente incerto con conseguenti dubbi di legittimità della norma rispetto al principio di determinatezza (11). Vi è, inoltre, chi critica la scelta legislativa di far dipendere la rilevanza penale delle condotte da un dato psicologico, e dunque fortemente soggettivo, con conseguente rischio di causazione dell evento anche in caso di scarso disvalore se la vittima è persona di particolare fragilità psicologica (12). Quanto al fondato timore per la propria incolumità o quella di persone vicine si registra un contrasto interpretativo tra chi ritiene che la fattispecie presupponga una idoneità ex ante della condotta persecutoria a suscitare un metus oggettivamente accertabile in una persona normale e chi, invece, invoca un accertamento ex post, più indicato attesa la configurazione della fattispecie come reato di danno, finalizzato a verificare se l evento concreto realizzi il pericolo tipicamente connesso all azione delittuosa così da evitare l incriminazione di comportamenti in concreto inidonei a offendere i beni giuridici tutelati (13). Per la nozione di prossimi congiunti si rinvia all elencazione di cui all 307 c.p., mentre pare eccessivamente generica l espressione persona legata da relazione affettiva atteso che l orizzonte della relazione affettiva è potenzialmente indefinito (14). Sono, per adesso, i commentatori a precisare che la relazione affettiva non implica la convivenza, non deve confondersi con la relazione sessuale, può non essere necessariamente amorosa e riguardare persone dello stesso o di diverso sesso. Deve, in ogni caso, trattarsi di una relazione non di poco conto o comunque di un certo rilievo per assurgere a rilevanza penale (15). Note: (8) Ancora, Pittaro, cit., 659 ss. (9) Così Trib. Milano, sez. IX penale, 17 aprile 2009, in 14 maggio 2009, con nota contraria di Gatta, Stalking: problemi di diritto intertemporale e GIP Trib. Grossetto, ord. 23 aprile 2009 che attribuisce rilievo anche a fatti commessi prima dell entrata in vigore della norma ai fini della valutazione della reiterazione della condotta. Concorde con detta interpretazione: Pittaro, il quale esclude che in tal modo si realizzi un applicazione retroattiva della norma incriminatrice «in quanto il soggetto, nel momento dell entrata in vigore della nuova legislazione, è ben consapevole che nella sua situazione giuridica è proprio l ultima condotta che, reiterando le precedenti, darebbe vita al reato. Pertanto, decidendo di tenere tale successiva condotta, egli ha accettato di venir sottoposto a tale disciplina giuridica, senza che il principio di garanzia soffra alcun vulnus», op. cit., 659. Per altro verso, si rileva che l elemento oggettivo del reato non si esaurisce nella reiterazione delle condotte persecutorie, ma si perfeziona con la realizzazione di uno degli eventi tipizzati dalla norma, e cioè la causazione di un perdurante e grave stato d ansia o di paura ovvero il fondato timore per l incolumità propria o di persone vicine o ancora la costrizione ad alterare le abitudini di vita, eventi che potrebbero non essere causati dalla condotta successiva all entrata in vigore della norma, ma solo aggravati dalla medesima, con ciò risultando il reato consumato prima dell entrata in vigore della fattispecie. In questi termini: Bricchetti, Pistorelli, Sulla circostanza aggravante dell omicidio c è il rischio di interpretazioni forzate, in Guida dir., 2009, 43. In giurisprudenza: GIP Trib. Reggio Emilia, ord. 12 marzo 2009 che esclude la riferibilità del reato alle condotte precedenti all entrata in vigore del decreto stante il principio della irretroattività delle legge penale. (10) Sorgato, Stalking:ora si va in carcere (e ci si resta), Nota a Trib. di Bari, ord. 6 aprile 2009, n. 347, in Il merito, 2009, 7. (11) Barbazza, Gazzetta, op.cit. (12) Cadoppi, Efficace la misura dell ammonimento del questore, in Guida dir., 2009, 52. (13) A favore del primo orientamento: Natalini, op. cit., 68; per il secondo c.f.r. Bricchetti, Pistorelli, Entra nel codice la molestia reiterata, op. cit., 60 e Barbazza, Gazzetta, op. cit. (14) Ancora Bricchetti, Pistorelli, Entra nel codice la molestia reiterata, op. cit., 62, secondo i quali la scarsa delimitazione dell evento sotto questo profilo è deprecabile e avrebbe richiesto ben altro sforzo definitorio da parte del legislatore. (15) Pittaro, op. cit., 663; Cadoppi, Efficace la misura dell ammonimento del Questore, cit., 53 e ancora Massafra, Il nuovo delitto di atti persecutori, secondo la quale a fronte della indeterminatezza della previsione normativa sarà, in definitiva, compito del Giudice interpretare il fatto concreto alla luce della ratio legis e dunque considerare soggetto legato da relazione affettiva alla persona offesa solo quella persona legata da un vincolo affettivo sentimentale ovvero amicale, stabile e duraturo, ne Il merito, 16 giugno FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/

6 Quanto, infine, all ultimo evento tipizzato, si ritiene che con l espressione abitudini di vita il legislatore abbia inteso non abitudini a comportamenti di scarsa importanza, bensì a quei moduli di comportamento dell individuo che hanno un significato rilevante per la sua stessa vita (16). La configurazione della fattispecie come reato abituale di evento ha posto nelle prime esperienze applicative alcune problematiche connesse, sostanzialmente, alla difficoltà di individuare l esatto momento consumativo del delitto in esame. Si sono, in particolare, riscontrate difficoltà in ordine alla operatività dell arresto in flagranza di reato (consentito dall entità della pena irrogabile) rispetto al quale si pone il problema di individuare i casi nei quali si stia consumando il delitto non solo con la reiterazione della condotta, ma anche attraverso il concretizzarsi dell evento offesa per effetto del quale la vittima deve vivere in un perdurante stato di ansia e di paura, ovvero deve temere seriamente per l incolumità propria o di una persona vicina, o ancora deve essere costretta ad alterare le proprie abitudini di vita (17). Il testo della norma contiene l espressa clausola di sussidiarietà salvo che il fatto costituisca più grave reato per effetto della quale il maggiore illecito viene ad assorbire gli atti persecutori. È il caso dei maltrattamenti in famiglia, delitto più grave previsto dall art. 572 c.p., che in virtù della predetta clausola non concorre con la nuova fattispecie, bensì assorbe in sé le condotte dalla stessa incriminate (18). Vi è, tuttavia, chi reputa inopportuna la clausola di riserva (inizialmente espunta dal testo del disegno di legge e poi reintrodotta nel corso dei lavori preparatori) in ragione del fatto che lo stalking è un reato che presenta una propria specificità criminologica per cui non appare collocabile in una posizione gerarchicamente inferiore o diversa rispetto ad altre fattispecie che, invece, possono benissimo concorrere (19). Si osserva, in particolare, che lo stalking è un reato plurioffensivo, che si realizza attraverso una pluralità di condotte eterogenee, per cui è ipotizzabile che l eventuale reato più grave potrebbe non contenere porzioni del suo elemento materiale, ma soprattutto potrebbe non esaurire il disvalore specificamente connesso al suo evento tipico. Ne consegue che l assorbimento degli atti persecutori nella fattispecie più grave potrà avvenire quando l offesa arrecata riguardi il medesimo bene giuridico o quantomeno, beni giuridici omogenei. In tutti gli altri casi la clausola di riserva non varrebbe ad escludere il concorso tra il nuovo reato e i delitti, anche più gravi, eventualmente consumati attraverso le condotte persecutorie (20). Quanto al concorso con altre fattispecie delittuose, si ritiene che la nuova incriminazione, traducendosi in un aggressione alla libertà morale dell individuo, configuri un ipotesi specifica del più generale reato di violenza privata (art. 610 c.p.), trovando applicazione, per l ipotesi del concorso, il principio di specialità. I reati di minaccia (art. 612 c.p.) e di molestia (660 c.p.) sono invece assorbiti in quello di atti persecutori integrando una delle condotte incriminate dalla fattispecie più grave. Ovvio che, essendo gli atti persecutori reato abituale di evento, la violenza privata, la minaccia o la molestia continueranno a sussistere quale incriminazione autonoma nell ipotesi in cui manchi il requisito della ripetitività dell azione ovvero manchi la causazione di almeno uno degli eventi tipizzati dalla norma. L art. 612 bis c.p. prevede un aggravante ad efficacia comune (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa e un ulteriore aggravante ad efficacia speciale (pena aumentata fino alla metà)se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all art. 3 l. 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero con armi o da persona travisata. Con riferimento alla prima aggravante, si evidenzia che la norma, facendo espresso riferimento al coniuge legalmente separato o divorziato, non prevede l aumento di pena quando le condotte persecutorie siano realizzate nel contesto di separazioni di fatto, né tale ipotesi potrebbe essere fatta rientrare nella formula persona che sia stata legata da relazione affettiva in quanto si determinerebbe una inammissibile violazione del principio di tassatività (21). Evidentemente, il legislatore ha inteso attribuire maggiore gravità alla condotta di chi persiste nel molestare il coniuge nonostante sia già intervenuto un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio. Note: (16) Bricchetti, Pistorelli, Entra nel codice la molestia reiterata, op. cit., 62, secondo i quali rispetto all originario termine scelte di vita, poi espunto durante i lavori preparatori per l eccessiva indeterminatezza della nozione, il concetto di abitudini di vita, pur suscettibile di arbitri interpretativi, presenta una maggiore vocazione ad essere oggettivizzato. (17) Ancora, Massafra, op. cit.; Bricchetti, Pistorelli, Sulla circostanza aggravante dell omicidio c è il rischio di interpretazioni forzate, op. cit., 44. (18) In tal senso, testualmente, il GIP presso il Trib. Napoli, sez. IV, ord. 30 giugno 2009, cit.; sui rapporti tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia anche Trib. riesame di Bari, ord. 6 aprile 2009, n. 347, con nota di Resta, Il delitto di stalking. Verso un nuovo habeas corpus per la donna, in Giur. merito, 2009, 1921 ss. Sulla medesima pronuncia anche Agnino, Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia, ove si critica la decisione di ritenere integrata la fattispecie de qua nel comportamento di chi ha importunato l ex moglie nell arco di soli tre giorni dall entrata in vigore della norma attesa la natura di reato abituale del delitto in esame, in Corriere del merito, 2009, 768. (19) Testualmente:Cadoppi, Efficace la misura dell ammonimento del Questore, op.cit., 52; concordi sul punto anche Bricchetti, Pistorelli, Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela, in Guida dir., 2009, 10. (20) Testualmente: Bricchetti, Pistorelli, Entra nel codice la minaccia reiterata, op. cit., 60; nello stesso senso: Pittaro, op.cit., 664. (21) Pittaro, op. cit., 664; critico rispetto alla scelta di escludere l aggravamento di pena per il coniuge non legalmente separato Bricchetti, Pistorelli, Sanzioni più pesanti se il reato è contro i minori, in Guida dir., 2009, FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/2009

7 Un altra aggravante ad effetto comune è prevista dall art. 8 della l. 38/09 ai sensi del quale la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal Questore secondo la misura di pubblica sicurezza prevista dalla medesima norma (22). Va segnalato inoltre l inserimento di una aggravante speciale per il reato di omicidio (576, comma.1, n. 5 c.p.) punito con l ergastolo se commesso dall autore di atti persecutori nei confronti della vittima di questi ultimi. Con la legge di conversione si è espressamente previsto che l omicidio avvenga nei confronti della stessa persona offesa dallo stalking, con ciò eliminando i dubbi, originatisi inizialmente, circa la possibilità che l aggravante venisse imputata allo stalker autore di un omicidio nei confronti, però, di una vittima diversa (23). Nel silenzio del legislatore, ritengono i commentatori che, in ogni caso, l omicidio debba avvenire nel contesto degli atti persecutori essendo tale interpretazione più conforme alla ratio sottesa all intervento normativo, ispirato proprio da casi di cronaca in cui le condotte assillanti sono giunte a drammatici epiloghi (24). Il reato è procedibile a querela di parte (salvo il caso procedibile d ufficio dello stalker già ammonito ex art. 8 l. 38/09) da presentarsi entro il termine di sei mesi (anziché quello ordinario di tre) analogamente a quanto previsto in materia di reati sessuali. Suscita perplessità la scelta di non prevedere anche per lo stalking la irrevocabilità della querela, soluzione che metterebbe al riparo il denunciante dal rischio di pressioni del molestatore finalizzate ad ottenere la remissione della querela. In proposito, si evidenzia la mancata correlazione tra il regime di procedibilità previsto per il nuovo delitto e quello dei singoli reati eventualmente integrati dalle condotte persecutorie come, ad esempio, le molestie, la violenza privata o la minaccia aggravata, che sono punibili d ufficio. Si pone, in sostanza, il problema di stabilire se l eventuale remissione di querela per lo stalking si estenda anche ai diversi reati eventualmente integrati dalle condotte poste in essere dal molestatore ovvero se, come sembra doversi concludere dalla lettera delle norme, la remissione di querela estingue il procedimento per il delitto di cui all art. 612 bis c.p., ma non fa venire meno la procedibilità per i singoli delitti, perseguibili d ufficio, eventualmente integrati dalle condotte persecutorie. Misure cautelari. Il caso all attenzione del Tribunale della libertà di Milano Al fine di predisporre una più efficace tutela per le vittime di stalking, la l. 38/2009 prevede anche altre misure volte a garantire una tutela anticipata per la persona offesa dal reato. Si tratta, in particolare, della misura di pubblica sicurezza prevista dall art. 8 della l. 38/2009 in base alla quale la vittima di atti persecutori, prima di sporgere querela, può richiedere al Questore di ammonire il molestatore invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge (25). Se il soggetto già ammonito persiste nel porre in essere atti persecutori, la pena è aggravata e si procede d ufficio. Un altra novità è rappresentata dalla misura cautelare introdotta all art. 282 ter c.p.p. che prevede l ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere da essa una determinata distanza. Misura, quest ultima, di portata generale che, per il contenuto specifico delle prescrizioni, si adatta particolarmente a fronteggiare casi di stalking. A ciò si aggiunga che l entità della sanzione irrogabile per il delitto di atti persecutori (reclusione nel massimo fino a quattro anni) consente l arresto in flagranza di reato, l impiego di mezzi di ricerca della prova particolarmente efficaci come le intercettazioni telefoniche e, soprattutto, l applicazione di misure cautelari coercitive a norma dell art. 280 c.p.p. La portata repressiva della nuova incriminazione emerge, in tutta evidenza, nella pronuncia in commento con la quale il Tribunale del riesame di Milano conferma l ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti del marito accusato di atti persecutori nei confronti dell ex moglie posti in essere mediante ripetute minacce e, soprattutto, appostamenti presso il luogo di lavoro della stessa. Nel caso di specie, pochi giorni dopo l entrata in vigore del decreto legge, il molestatore veniva arrestato in flagranza di reato mentre si trovava nei pressi del grande magazzino in cui lavorava la moglie la quale aveva chiamato i Carabinieri riferendo che il marito la stava seguendo ed osservando con fare minaccioso e che, a fronte della sua richiesta di smettere di seguirla, lo stesso rispondeva che il centro commerciale è un luogo pubblico e continuava a minacciarla. In sede di querela, presentata lo stesso giorno, la signora precisava di aver visto il marito stazionare fuori dal negozio fin dal mattino presto, di aver saputo da una collega che lo stesso si trovava lì anche nel primo pomeriggio e di averlo infine trovato davanti all ingresso principale a metà pomeriggio. La denunciante riferiva inoltre che simili episodi si erano già verificati altre Note: (22) Su tale misura diffusamente: Cadoppi, Efficace la misura dell ammonimento del Questore, op.cit., 52. (23) Macrì, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell omicidio e nuovo delitto di atti persecutori, in Dir. pen e proc., 2009, 815; Bricchetti, Pistorelli, Sulla circostanza aggravante dell omicidio c è il rischio di interpretazioni forzate, op.cit., 43. (24) In tal senso Pittaro, secondo il quale: se i delitti sono scissi, ossia la morte è stata cagionata in un contesto del tutto diverso dagli atti persecutori, avremo il concorso tra le due disposizioni penali. A questo punto, il concorso tra le due fattispecie, ma con la prima (omicidiaria) aggravata dallo status di reo per la seconda (stalker), sembra non solo poco plausibile, ma pure riecheggiante un diritto penale dell autore, certamente incompatibile con il volto costituzionale del sistema punitivo attuale, op. cit., 667. (25) Bricchetti, Pistorelli, Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela, in Guida dir., 2009, 10; Cadoppi, Efficace la misura dell ammonimento del Questore, cit. FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/

8 volte e che tale situazione le aveva procurato un costante stato di ansia e problemi sul posto di lavoro con i colleghi e con il capo. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudicanti è emerso, fra l altro, che l episodio in oggetto rappresentava l ultimo di una serie di analoghi episodi verificatisi in precedenza iniziati con l avvio delle pratiche di separazione e culminati in numerose querele sporte dalla signora nei confronti del coniuge, in un provvedimento di allontanamento emesso dal giudice civile e addirittura in tre sentenze di condanna a carico dell indagato per ingiuria, minaccia, violazione di domicilio e violenza sessuale commesse nei confronti della moglie. Inoltre, in una querela sporta alcuni giorni prima, la signora denunciava, altresì, un episodio di minaccia posto in essere dall ex marito il quale, nel medesimo frangente, l aveva falsamente accusata di avergli rubato la bicicletta. Il GIP aveva convalidato l arresto e applicato la misura custodiale rilevando «la credibilità, la logicità e completezza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la circostanza che i Carabinieri siano intervenuti dopo aver riscontrato al telefono l evidente stato di ansia e paura della donna idoneo ad integrare l evento del reato contestato». Secondo il medesimo Giudice «gli episodi verificatisi successivamente al 25 febbraio 2009, data di entrata in vigore della norma, sono sufficienti ad integrare il presupposto della reiterazione della condotta richiesto dall art. 612 bis c.p. evidenziando peraltro che le condotte antecedenti del marito, già oggetto di numerose denunce da parte della signora, dimostrano la spiccata pericolosità dell indagato». Il Tribunale della libertà ha confermato il provvedimento impugnato ritenendo gli episodi denunciati dalla donna sufficienti ad integrare il reato di cui all art. 612 bis «attesa la loro reiterazione a breve distanza di tempo e la loro idoneità a generare uno stato d ansia nella persona offesa costretta a modificare le proprie abitudini di vita anche sul luogo di lavoro». Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione del reato attese le pregresse condotte dell indagato il quale, pur già ripetutamente denunciato e condannato, perseverava nella condotta persecutoria a danno dell ex moglie. Proprio in ragione della spiccata pericolosità dell indagato, il quale, fra l altro, aveva violato anche l ordine del giudice civile di non avvicinarsi al luogo di lavoro della moglie, il Tribunale conclude ritenendo che l unica misura idonea ad evitare il pericolo di recidiva sia la custodia cautelare in carcere non essendo possibile fare affidamento sulla spontanea osservanza delle prescrizioni della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Misura che, ad avviso dei giudicanti, non avrebbe in ogni caso impedito la reiterazione delle molestie telefoniche già commesse dall indagato nei confronti dell ex moglie. Dunque: custodia cautelare in carcere per il marito molestatore. Ebbene, pur condividendosi la scelta legislativa di prevedere una più efficace tutela penale per le vittime di stalking, la pronuncia in esame suscita alcune perplessità. L impressione che si ricava, in particolare, è che i giudici milanesi, senza addentarsi nella problematica di diritto intertemporale sopra accennata (26), abbiano ritenuto sussistente l art. 612 bis c.p. in un caso in cui, a ben guardare, le condotte contestate non paiono integrare il requisito della abitualità. Nel caso di specie i fatti denunciati si limitano, infatti, a un singolo episodio di minaccia nonché alla presenza dell indagato presso il luogo di lavoro della moglie almeno tre volte in uno stesso giorno. Ora: è vero che la norma non precisa quali e quanti debbano essere gli atti compiuti dal molestatore e nemmeno indica l arco di tempo entro il quale devono realizzarsi, ma è altrettanto vero che la specificità della nuova incriminazione e soprattutto l entità della sanzione da essa contemplata, richiede che l elemento oggettivo del reato si concreti in una condotta di particolare carica offensiva anche sotto il profilo quantitativo, requisito che, ad avviso di chi scrive, non pare ravvisarsi nella condotta di chi, dopo aver minacciato una persona (reato oggetto di incriminazione autonoma) staziona per un giorno presso il luogo di lavoro della stessa. Neppure, siffatte condotte paiono - di per sé - idonee a generare anche solo uno degli eventi tipizzati dalla norma, posto che in entrambe le occasioni denunciate il presunto stalker si sarebbe limitato ad una minacciosa presenza senza compiere alcuna violenza o aggressione, nemmeno tentata, nei confronti della vittima. Si tratta quindi di un comportamento senza dubbio allarmante, ma - in sé considerato - non in grado di cagionare un perdurante stato di ansia e paura o un fondato timore per la propria incolumità neppure nella persona psicologicamente più debole. Evidentemente, la circostanza che tali comportamenti siano stati preceduti da ben più gravi condotte poste in essere dall indagato nei confronti della stessa vittima (per le quali però, è bene evidenziarlo, era già stato giudicato e condannato) ha indotto il Tribunale a forzare il dato normativo e a ritenere integrato l art. 612 bis c.p. per porre freno a una condotta persecutoria risalente, in realtà, a ben prima dell entrata in vigore della norma. Lo stesso Tribunale, del resto, riconosce che gli episodi pregressi «hanno senza dubbio concorso a determinare e ad aggravare lo stato di paura e di angoscia in cui attualmente vive la persona offesa» con ciò attribuendo maggiore efficacia causale alle condotte dell indagato precedenti all entrata in vigore del decreto legge piuttosto che a quelle denunciate nel procedimento in corso. Nota: (26) Relativa alla applicabilità o meno della fattispecie ai casi in cui, dopo l entrata in vigore della legge, sia compiuto anche un solo atto che, unitamente a quelli pregressi, configura il reato de quo. Questione controversa che si pone in ragione della natura di reato abituale del delitto di cui all art. 612 bis c.p.(sub nota 9) FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/2009

9 Suscita perplessità, inoltre, la valutazione del Gip che ha convalidato l arresto sul presupposto che «i Carabinieri sono intervenuti dopo aver riscontrato per telefono l evidente stato d ansia e di paura della donna idoneo ad integrare l evento del reato contestato». Ci si chiede, in particolare, come possa l operatore delle Forze dell ordine accertare la sussistenza dell evento tipizzato dalla norma attraverso una conversazione telefonica dalla quale l unico dato evidente potrà essere il tono di voce, più o meno alterato, dell interlocutore. In conclusione, le prime applicazioni della norma confermano quanto evidenziato dai più autorevoli commentatori, ossia che la genericità e la indeterminatezza del testo normativo lascia all interprete un forse eccessivo margine di discrezionalità nell applicazione della norma, mentre il richiamo a concetti vaghi e, in concreto, difficilmente accertabili (come lo stato d ansia e di paura della vittima) vincola la sussistenza della fattispecie a dati soggettivi e pertanto del tutto incerti. Il rischio è che la valutazione in merito alla sussistenza o meno del delitto dipenda, in definitiva, dalla fragilità emotiva della persona offesa e che il ricorso a misure coercitive, come l arresto in flagranza di reato, sia legato alla maggiore o minore capacità di autocontrollo della vittima. Per il futuro deve dunque auspicarsi che l applicazione della fattispecie, espressamente fondata sulle sensazioni soggettive di chi subisce intrusioni nella propria sfera privata, sia comunque ancorata ad un accertamento il più possibile obiettivo dei suoi elementi costitutivi. FAMIGLIA E DIRITTO N. 11/

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