NOVITA Studio Tributario Paolo Parodi 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "NOVITA 2013. Studio Tributario Paolo Parodi 1"

Transcript

1 NOVITA 2013 Studio Tributario Paolo Parodi 1

2 Le novità per la fatturazione elettronica Studio Tributario Paolo Parodi 2

3 QUADRO NORMATIVO LA NORMATIVA ITALIANA E DEFINITA, NON DEFINITIVA L EVOLUZIONE TECNOLOGICA CONDIZIONA IL LEGISLATORE 3

4 FATTURA ELETTRONICA 2012 art. 21, co. 3, DPR 633/1972 DOCUMENTO INFORMATICO predisposto in forma elettronica, con garanzia di: ATTESTAZIONE DELLA DATA AUTENTICITA DELL ORIGINE INTEGRITA DEL CONTENUTO RISPETTIVAMENTE GARANTITE MEDIANTE APPOSIZIONE SU CIASCUNA FATTURA O SUL LOTTO DI FATTURE RIFERIMENTO TEMPORALE FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA MEDIANTE SISTEMI EDI DI TRASMISSIONE ELETTRONICA Electronic Data Interchange Sistema trasmissione elettronica dei dati 4

5 FATTURA ELETTRONICA DAL 2013 Per fattura elettronica si intende la fattura emessa in qualunque formato elettronico (art. 21 co. 1 Dpr 633/72) Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (art. 21 co.3) Autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantite : -mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, -ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente (non è più richiesto il riferimento temporale) -o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati 5

6 LA GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI L interpretazione letterale della normativa comunitaria e nazionale consente di poter affermare che l invio di fattura in modalità elettronica può di per sé determinare la presenza di una fattura elettronica. La fattura elettronica, peraltro, deve essere stata creata e conservata secondo regole particolari; alla ricezione, a sua volta, deve essere gestita secondo regole particolari. Perché una fattura, pur generata e trasmessa come elettronica, conservi tale natura anche in capo a chi la riceve, occorre che quest ultimo accetti tale tipologia di fatturazione. La mancata accettazione, in ogni caso, non fa venir meno la natura di fattura elettronica per l emittente 6

7 LA GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI La soluzione migliore per chi non ha ancora adottato la fatturazione elettronica, al momento, appare : -per l acquirente: un accordo con il singolo o con tutti i fornitori affinchè sia evidente che la ricezione elettronica di fatture non implica consenso alla fatturazione elettronica; in ogni caso, il comportamento concludente di materializzazione della fattura -per il cedente: l esplicitazione che la fattura trasmessa non è elettronica e deve essere sempre materializzata. 7

8 FATTURA ELETTRONICA DAL 2013 Autenticità dell origine ed integrità del contenuto garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile : -Rileva il processo di formazione del documento fattura elettronica, non tanto gli strumenti tecnologici utilizzati per l emissione, -Il contribuente è chiamato a creare ed attuare un livello di garanzia adeguato riguardo a identità dell emittente ed inalterabilità del contenuto della fattura -Il controllo di gestione deve essere adeguato alle dimensioni, all attività ed al tipo di soggetto -Si deve assicurare l incrocio e l interoperabilità dei documenti di supporto della singola operazione/fattura, quali l ordine di acquisto, il contratto, il ddt, gli strumenti di pagamento 8

9 FATTURA ELETTRONICA DAL 2013 Autenticità dell origine ed integrità del contenuto garantite mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente (non necessariamente il cedente o prestatore). La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori autorizzati da DigitPA che garantiscono l identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. DigitPA svolge attività di vigilanza sui certificatori. 9

10 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) Definizioni : art. 1 certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 10

11 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Art. 21 Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilita. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall art del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 11

12 Art. 24 : la firma digitale CAD D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 12

13 art. 21, co. 1, ult. periodo DPR 633/1972 FATTURA ELETTRONICA: EMISSIONE ante 2013 FATTURA SI HA PER EMESSA ALL ATTO DELLA SUA CONSEGNA O SPEDIZIONE ALL ALTRA PARTE ALL ATTO DELLA SUA TRASMISSIONE PER VIA ELETTRONICA CM n. 45/E del 19/10/2005: - l emissione della fattura elettronica corrisponde alla trasmissione del documento - l emissione può realizzarsi anche con un messaggio, attraverso la messa a disposizione del documento (es. conservare la fattura in un sito e metterla a disposizione del cliente attraverso l invio con firma digitale e riferimento temporale di un messaggio che indichi il link con cui il cliente possa scaricare il documento) necessario in questo caso il PREVENTIVO ACCORDO DELLE PARTI SE IL TERZO COMPILA DIRETTAMENTE LA FATTURA E LA INVIA, DOVRA APPORRE LA PROPRIA FIRMA ELETTRONICA 13

14 FATTURA ELETTRONICA: EMISSIONE 2013 art. 21, co. 1, ult. periodo DPR 633/1972 FATTURA, CARTACEA O ELETTRONICA SI HA PER EMESSA ALL ATTO DELLA SUA CONSEGNA O SPEDIZIONE ALL ALTRA PARTE ALL ATTO DELLA SUA TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE 14

15 FATTURA ELETTRONICA: TRASMISSIONE TRASMISSIONE ELETTRONICA forma ordinaria di trasmissione previo consenso del destinatario apposizione firma elettronica qualificata e riferimento temporale non necessaria stampa fattura anche per destinatario Modalità: EDI Posta elettronica modem doc-link TRASMISSIONE CON MEZZI TRADIZIONALI forma alternativa di trasmissione (ad es. manca consenso del destinatario a ricevere fattura elettronica) per emittente: sempre fattura elettronica Modalità: postalizzazione, (ove manchi consenso destinatario si ha sempre fattura cartacea spedita con mezzi elettronici) 15

16 Direttiva 2010/45/UE con entrata in vigore e obbligo di recepimento entro : note esplicative della Direzione generale fiscalità UE del semplificazione per emissione e gestione delle fatture elettroniche (peraltro non vincolanti per il legislatore nazionale) il soggetto passivo può scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta (l art. 217 della Dir. 2010/45/UE non vincola sul formato) diventa fondamentale il riconoscimento della validità di un processo di formazione del documento, caratterizzato dall utilizzo di sistemi di controllo di gestione interno che garantiscano la conformità tra fattura e prestazione/cessione effettuata (ad esempio con garanzia di integrità e incrocio dati fra contratti, ordini, ddt e pagamenti); si potrebbero forse superare firma elettronica e marca temporale; il consenso del destinatario può avvenire anche per comportamento concludente, quale contabilizzazione e pagamento fattura. 16

17 Fattura elettronica : sintesi delle novità 2013 per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente; il soggetto passivo assicura l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell emissione fino al termine del periodo di conservazione; autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantite : -mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile fra la fattura e le cessioni/prestazioni ad essa riferibili ovvero -mediante l apposizione di firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o -mediante sistemi EDI di trasmissione dati o altre tecnologie in grado di garantire autenticità dell origine e integrità dei dati. 17

18 D.Lgs 52/2004 CONSERVAZIONE FATTURE le fatture elettroniche TRASMESSE O RICEVUTE in forma elettronica devono essere archiviate conservate nella stessa forma le fatture elettroniche TRASMESSE O RICEVUTE in forma cartacea e quelle cartacee possono essere archiviate e conservate in forma elettronica 18

19 Conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali : provv. Dir. Agenzia Entrate n. 2010/ del viene completato l iter delineato dal DM per la conservazione sostitutiva con valenza fiscale l invio dell impronta dell archivio informatico all Agenzia Entrate deve avvenire entro il 4 mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi il primo invio è al , anche per i periodi d imposta precedenti il 2009 ma distintamente per ciascuno di essi nel caso di più archivi, si può scegliere se effettuare un unica comunicazione oppure tante quanti sono gli archivi è consentita una sola volta la sostituzione di un file contenente l impronta precedentemente inviata e nel termine di 30 gg dalla trasmissione originaria 19

20 Direttiva 2010/45/UE : nuovo art. 39 Conservazione sostitutiva delle fatture (e nuovo art. 39 del Dpr 633/72) Le norme di riferimento in materia di conservazione sostitutiva dei documenti analogici aventi rilevanza fiscale sono ad oggi contenute nel DM 23 gennaio In particolare, l art. 4 dispone fra l altro che il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine, secondo le modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2. Tale norma, pur dettata per i documenti informatici, prescrive che i documenti devono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. 20

21 NORMATIVA DI RIFERIMENTO : DM 23 GENNAIO 2004 Definizioni : art. 1 «impronta»: sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima sequenza di un'opportuna funzione di hash; «funzione di hash»: funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, un'impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali; «riferimento temporale»: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici; l'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso; «marca temporale»: evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale; «processo di conservazione»: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione dell'aipa n. 42 del

22 Direttiva 2010/45/UE : nuovo art. 39 Conservazione sostitutiva delle fatture (e nuovo art. 39 del Dpr 633/72): segue Il processo di conservazione dei documenti informatici deve terminare con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, sull'insieme dei predetti documenti ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione. Il processo di conservazione deve essere effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti. Ancorchè, come si diceva, la norma sia dettata per i documenti informatici, il richiamo operato dall art. 4 rende applicabile le anzidette procedure anche alla conservazione sostitutiva dei documenti analogici, ovviamente nelle ipotesi in cui si voglia procedere alla distruzione dei supporti cartacei. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale come sopra delineato. 22

23 Direttiva 2010/45/UE : nuovo art. 39 Conservazione sostitutiva delle fatture (e nuovo art. 39 del Dpr 633/72) : segue A ciò occorre poi aggiungere la previsione di cui all art. 5 del medesimo DM : entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il responsabile della conservazione, al fine di estendere la validità dei documenti informatici ai fini fiscali, trasmette all Agenzia delle Entrate, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale. La trasmissione deve avvenire secondo regole e specifiche dettate con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate in data , seguendo le modalità applicative illustrate nella circolare AGE n. 5/E del Sono previste semplificazioni per la conservazione sostitutiva dei documenti (con modifiche all art. 39 del Dpr 633/72); in tema di conservazione documenti, il testo del nuovo art. 39 si limita a demandare le semplificazioni ad un successivo decreto MEF da emanare ai sensi dell art. 21 co. 5 del D.Lgs 82/05. 23

24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Art. 43 : conservazione I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Art. 44 Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura : l'identificazione certa del soggetto che ha formato il l'integrità del documento; la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione originari; il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. 24

25 L. 244/2007 (L.F. 2008) art. 1, co FATTURAZIONE ELETTRONICA FACOLTA OBBLIGO dal 2008 nei rapporti business to government (B2G) successivamente anche nei rapporti business to business (B2B) 25

26 L. 244/2007 (L.F. 2008) art. 1, co IMPRESE E PROFESSIONISTI AMMINISTRAZIONI dello STATO, anche ad ordinamento autonomo FORNITORI ENTI PUBBLICI NAZIONALI REGIONI e PROVINCE AUTONOME devono EMETTERE, TRASMETTERE, CONSERVARE ed ARCHIVIARE le fatture esclusivamente in formato elettronico 26

27 L. 244/2007 (L.F. 2008) art. 1, co AMMINISTRAZIONI STATALI ENTI REGIONI PROVINCE AUTONOME NON POTRANNO accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea effettuare pagamenti, anche parziali, sino a invio in forma elettronica 27

28 SISTEMA DI INTERSCAMBIO SPC IMPRESA k IMPRESA w IMPRESA x IMPRESA y IMPRESA z INTERMEDIARI PRIVATI PEC Trasmissione elettronica SISTEMA DI INTERSCAMBIO (c/o Min. Economia e Finanze) AMMINISTRAZIONI STATALI ENTI PUBBLICI NAZIONALI REGIONI e Province autonome 28

29 CALENDARIO FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA SCADENZA ADEMPIMENTO NORMATIVA 1 gennaio 2008 inserimento dell obbligo formale nel B2G art. 1, co. da 209 a 214 L. 244/2007 (Finanziaria 2008) 31 marzo 2008 gestore giuridico e tecnico della piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche D.M ottobre 2008 (non rispettato) regole soggettive e oggettive entrata in vigore incentivi II Decreto di attuazione I Semestre 2009 (non rispettato) operatività progressiva dell obbligo D.M gennaio 2010 (non rispettato) impegno europeo i2010 COM(2005)229 del 1 giugno

30 FATTURAZIONE ELETTRONICA DL 201/11 articolo 10, comma 13-duodecies: intervenendo sull art. 1 della L. 244/07, sono stati definiti i soggetti nei confronti dei quali sarà obbligatoria l emissione di fattura elettronica : tutti gli enti che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ogni anno mediante l inserimento in elenco pubblicato dall Istat ai sensi della L n Entro 6 mesi un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze stabilirà la data dalla quale decorreranno gli obblighi di utilizzo delle fatture elettroniche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali Studio Tributario Paolo Parodi 30

31 FATTURAZIONE ELETTRONICA art. 10 D.L. 201/2011 F.E. Obbligatoria verso PP.AA. PERIMETRO SOGGETTIVO DEI DESTINATARI: si tratta delle amministrazioni pubbliche, indicate nell elenco pubblicato annualmente da ISTAT, che concorrono al conto economico consolidato dello Stato. QUADRO NORMATIVO UNITARIO: le amministrazioni locali sono vincolate al rispetto delle medesime regole applicabili a quelle centrali. Si introduce infatti una regolamentazione unitaria a livello nazionale. ALTRA INIZIATIVA FORUM NAZIONALE sulla fatturazione elettronica individuare e proporre MISURE per favorire la diffusione e l adozione di massa dell e-invoicing Decisione C(2010) 8467/2010 del

32 Fatturazione elettronica verso enti pubblici Consiglio di Stato, adunanza 12 ottobre 2012 Viene espresso parere favorevole sulla bozza di regolamento MEF che individua le regole tecniche e le linee guida per la gestione dei processi, in ordine all entrata in vigore dell obbligo di fatturazione elettronica verso le P.A.. Conseguentemente, a fronte della bozza approvata, si avrà che l obbligo entrerà in vigore con i seguenti termini (da computarsi dall entrata in vigore del Regolamento): -12 mesi per i rapporti con Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di assistenza e previdenza -24 mesi per gli altri enti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (inclusi nell elenco Istat pubblicato annualmente entro il 30.09), fatta eccezione per regioni, enti locali e loro articolazioni (per i quali occorrerà specifico decreto MEF) 32

33 Fatture elettroniche e imposta di bollo Studio Tributario Paolo Parodi 33

34 FATTURE SOGGETTE A IMPOSTA DI BOLLO IVA e imposta di bollo sono tributi alternativi Fatture, ricevute, note, quietanze riguardanti operazioni soggette ad Iva (comprese quelle in reverse charge) sono esenti da imposta di bollo Sono esenti da bollo anche le fatture non imponibili relative alle esportazioni e ad operazioni intracomunitarie Sono soggette a bollo (1,81) se di importo superiore a 77,47 le seguenti fattispecie : - operazioni fuori campo Iva per mancanza di uno dei tre presupposti (territoriale compreso) - operazioni esenti - operazioni non imponibili (escluse quelle sopracitate) 34

35 CASI PARTICOLARI Fatture miste : è dovuto il bollo se gli importi non soggetti a Iva superano 77,47 (CM 1/301333/84 e ris. 98/E/01) Copia conforme : Segue il trattamento dell originale. Nel caso però di copia dichiarata conforme da notaio o altro pubblico ufficiale è dovuto il bollo da 14,62 Rapporti con lo Stato L imposta di bollo, quando dovuta, è sempre a carico dell altra parte nonostante eventuale patto contrario (art. 8 del Dpr 642/72) 35

36 MODALITA DI ASSOLVIMENTO Il pagamento dell imposta di bollo può avvenire : - Mediante pagamento ad intermediario convenzionato che rilascia apposito contrassegno da apporre sul documento - In modo virtuale, come segue : -presentazione di domanda di autorizzazione all Agenzia delle Entrate con dichiarazione dell ammontare presunto degli atti che saranno emessi nell anno, -l Agenzia procede alla liquidazione provvisoria dell imposta da versare in rate bimestrali con scadenza a fine di ciascun bimestre presso il concessionario della riscossione anche tramite banca o posta, -entro gennaio dell anno successivo il contribuente presenta dichiarazione con l esatto numero degli atti e l Agenzia procede alla liquidazione definitiva, -sugli atti e documenti occorre riportare la dicitura di assolvimento virtuale con gli estremi dell autorizzazione 36

37 MODALITA DI ASSOLVIMENTO : PROSPETTIVE FUTURE In presenza di fattura elettronica, l unica modalità di assolvimento è quella virtuale. A fronte dell obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle P.A. diverrà quindi l unica modalità di assolvimento dell imposta di bollo. Riferimento normativo : art. 7 DM

38 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILITA Sono obbligati in solido al pagamento dell imposta di bollo e delle relative sanzioni (art. 22 del Dpr 642/72): - Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti e documenti soggetti all imposta - Tutti coloro che fanno uso di atti o documenti soggetti a bollo fin dall origine Chi riceve un atto/documento irregolare e non ha partecipato alla sua formazione si libera da ogni responsabilità presentando l atto/documento all Agenzia delle Entrate e pagando l imposta entro 15 giorni dal ricevimento (in tal caso, la violazione sarà accertata solo nei confronti dell emittente). La regolarizzazione è eseguita dall Agenzia annotando sul documento l imposta (da versare mediante mod. F23) e la sanzione Termini di decadenza per l accertamento : tre anni (art. 37 Dpr 642/72) 38

39 LE NUOVE FATTURE

40 Direttiva 2010/45/UE : art. 21 Dpr 633/72 dal 1 gennaio 2013 Dati obbligatori nelle fatture (nuovo art. 21 del Dpr 633/72) dal Data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco -Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore -Partita Iva del cedente o prestatore -Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario/committente -Partita Iva del cessionario/committente o, se agisce quale privato, codice fiscale -Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell operazione -Corrispettivi e altri dati necessari per determinare la base imponibile, nonché corrispettivi relativi ai beni ceduti a titolo di sconto/premio/abbuono -Aliquota e ammontare dell imposta -Annotazione che la fattura è stata emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o da un terzo 40

41 Agenzia delle Entrate, ris. 1/E del 10 gennaio 2013 Numerazione fatture (nuovo art. 21 del Dpr 633/72) dal 2013 In relazione alla numerazione delle fatture emesse, la soppressione del riferimento all anno solare consente di adottare una numerazione che non si interrompa con il 31 dicembre di ogni anno, per riprendere dal numero 1 con l anno solare successivo, ma prosegua senza soluzione di continuità nei diversi anni di vita dell azienda/ente. La previsione, fra i dati obbligatori, di numero progressivo che la identifichi in modo univoco, avrebbe però potuto lasciar presumere la necessità che, laddove si volesse proseguire con la tecnica di ripartire dal numero 1 ad ogni 1 gennaio, si dovesse accompagnare il numero medesimo con l indicazione dell anno solare di riferimento. Ciò in quanto la data della fattura, che comunque consente l identificazione in modo univoco se letta congiuntamente al numero, è indicata in altra lettera dello stesso comma dell art.21 del Dpr 633/72. Con la ris. 1/E del , l Agenzia ha chiarito che sono possibili le seguenti alternative : -Ripartire dal n. 1 ad ogni 1 gennaio, accompagnando o meno il numero con l indicazione dell anno -Proseguire al con il numero successivo all ultimo utilizzato il e poi di seguito negli anni successivi -Iniziare dal n. 1 il e poi proseguire senza interruzioni negli anni successivi 41

42 Direttiva 2010/45/UE : art. 21-bis del Dpr 633/72 Nuova fattura semplificata dal 1 gennaio 2013 (art. 21-bis): Le fatture (e le note di variazione) di ammontare non superiore a 100 euro possono essere emesse con modalità semplificata, recando le seguenti indicazioni : -Data di emissione e numero che la identifichi in modo univoco -Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore -Partita Iva del cedente o prestatore -Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario/committente; in alternativa : codice fiscale o partita Iva del cessionario/committente -Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi -Ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata ovvero dei dati che permettono di calcolarla -Per le note di variazione: riferimento alla fattura rettificata e indicazioni che 42 vengono modificate

43 Direttiva 2010/45/UE : art. 21-bis del Dpr 633/72 Nuova fattura semplificata dal 1 gennaio 2013 (art. 21-bis): La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: a)cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b)operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2. 43

44 FATTURA obbligo di emissione per le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l obbligo non sussiste per le operazioni fuori campo IVA; esonerati dall emissione i commercianti al minuto e i soggetti assimilati; ATTIVITA ESONERATE DA FATTURA : - cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; - prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; - prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; - prestazioni di servizi rese nell esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell abitazione dei clienti; - prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; - operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 5), 7), 8), 9), 16) e 22) dell art. 10 del Dpr

45 FATTURA ELEMENTI OBBLIGATORI fino al : - data di emissione e numero progressivo; - dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l operazione - P. IVA del soggetto del cedente o prestatore - natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell operazione - base imponibile - aliquota e ammontare dell imposta - indicazioni aggiuntive (es: titolo di esenzione o di non imponibilità, fattura differita, cessione intracomunitaria, ) 45

46 INDICAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE IN FATTURA fino operazioni non imponibili o esenti : occorre indicare il titolo; fattura differita : occorre indicare data e numero del d.d.t.; è possibile omettere l indicazione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti solo se il ddt viene allegato come documento inscindibile alla fattura la quale deve riportare l indicazione dei ddt allegati e la dicitura che gli stessi ne costituiscono parte integrante (vedasi r.m del ); cessioni intracomunitarie : occorre indicare il numero di identificazione attribuito al committente dallo Stato estero (partita Iva preceduta dalla sigla dello Stato); cessioni ad esportatori abituali : occorre indicare gli estremi della dichiarazione d intento; prestazioni di servizi non territoriali ex art. 7-ter nei confronti di soggetto economico UE : identificativo Iva del committente beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono : occorre indicarne il valore normale, a prescindere dal fatto che sia soggetto ovvero escluso da Iva; nomina del rappresentante fiscale : qualora sia parte dell operazione, occorre indicarlo in fattura; sottoscrizione della fattura. è richiesta la firma elettronica qualificata qualora sia emessa fattura elettronica 46

47 NUOVE INDICAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE IN FATTURA dal OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE EX ART. 17 comma 5 : cosiddetto «reverse charge interno» Occorre l annotazione «inversione contabile» e l eventuale indicazione della norma di cui al comma 5 dell art. 17 Operazioni in «reverse charge estero» : vedasi infra AUTOFATTURE Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio devono recare l annotazione «autofatturazione» 47

48 OPERAZIONI DA DOCUMENTARE CON FATTURA fino al operazioni imponibili operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis) e 9 del Dpr 633/72, cessioni intracomunitarie ai sensi del D.L. 331/93, prestazioni di servizi escluse ex art. 7-ter rese a committenti soggetti passivi UE operazioni esenti di cui all art. 10 del Dpr 633, operazioni soggette al regime del margine di cui al D.L. 41/95, operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74- ter, cessioni non imponibili di beni che si trovano all interno di un deposito Iva 48

49 NUOVE OPERAZIONI DA DOCUMENTARE CON FATTURA dal 1 gennaio 2013 La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal D.L. 41/95, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio. 49

50 NUOVE OPERAZIONI DA DOCUMENTARE CON FATTURA dal 1 gennaio 2013 I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile» («operazione non imponibile» nel caso di cessione intraue ex art. 41); b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea, con l'annotazione «operazione non soggetta» 50

51 EMISSIONE DELLA FATTURA (nuovo art. 17 co.4) La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga : a)per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; (segue su slide successiva) 51

52 EMISSIONE DELLA FATTURA La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. In deroga (segue da slide precedente): a) (slide precedente) b)per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; c)per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; d)per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo (7-ter), rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 52

53 FATTURA MODALITA DI EMISSIONE EMISSIONE: momento della materiale consegna o spedizione al destinatario. FATTURA IMMEDIATA FATTURA DIFFERITA FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA DIFFERITA AUTOFATTURA MODALITA DI TRASMISSIONE - fattura emessa in duplice copia e consegnata brevi manu; - fattura emessa in duplice copia e spedita per posta; - emissione in via telematica o informatica; - trasmissione via fax; - emissione della fattura in nome e per conto di un soggetto terzo; 53

54 EMISSIONE DELLA FATTURA La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa al momento della : -Consegna -Spedizione -Trasmissione -Messa a disposizione del cessionario o committente Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. 54

55 FATTURA REGISTRAZIONE - seguire l ordine della numerazione delle fatture, con riferimento alla data di emissione; Fattura immediata Fattura differita entro 15 gg dalla data di emissione entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni CONSERVAZIONE art. 39, co. 3, DPR 633/1972: le fatture emesse e ricevute devono essere conservate ordinatamente per un periodo minimo di 4 anni, decorrenti dal 31/12 dell anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono le registrazioni. 55

56 Principi generali di riferimento per l IVA Studio Tributario Paolo Parodi 56

57 DPR 633/1972: PRESUPPOSTI E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI 1) PRESUPPOSTI - OGGETTIVO (artt. 2 3) - SOGGETTIVO (artt. 4 5) - TERRITORIALE (art. 7 7septies) 2) OPERAZIONI - IMPONIBILI (art. 1) - NON IMPONIBILI (artt. 8 8bis 9) - ESENTI (art. 10) - ESCLUSE (assenza presupposto, norma specifica) 57

58 ATTIVITA SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI art. 4, co. 4 e 5, DPR 633/1972 sono soggetti passivi IVA solo quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole. per le operazioni effettuate nell ambito della propria attività istituzionale restano estranei all ambito di applicazione del tributo. 58

59 ATTIVITA SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI D.L. 179/12, art. 38 co. 2 lett. a) Viene espressamente inserita nell art. 4 del Dpr 633/72 la previsione secondo la quale sono escluse da Iva «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità»; Trattasi di principio già presente nella Direttiva 112/06 e comunque mitigato dal fatto che si deve comunque trattare di attività la cui esclusione da Iva non genera fenomeni distorsivi della concorrenza e che non sono comprese nell elenco di quelle considerate commerciali anche se esercitate da enti pubblici 59

60 COMMERCIALITA IVA (VI DIR. E NUOVO ART. 4 DPR 633/72) ESCLUSIONE PER ATTIVITA SVOLTE IN VESTE DI PUBBLICA AUTORITA A CONDIZIONE CHE NON GENERINO FENOMENI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZAPRE CONDIZIONE PER LA COMMERCIALITA RICOMPRENSIONE NELL ELENCO ART. 4 SINALLAGMA CONTRATTUALE 60

61 ATTIVITA COMMERCIALI AI FINI IVA PER LEGGE Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita Erogazione di acqua, fognatura e depurazione, gas e energia elettrica Gestione fiere ed esposizioni a carattere commerciale Gestione spacci aziendali, mense e somministrazione pasti Trasporto e deposito merci Trasporto di persone Organizzazione viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio Servizi portuali e aeroportuali Pubblicità commerciale Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari 61

62 Art. 6, DPR 633/1972: MOMENTO IMPOSITIVO : normativa interna attualmente in vigore può essere considerato come un quarto presupposto d imposta: PRESUPPOSTO TEMPORALE CESSIONE DI BENI PRESTAZIONE DI SERVIZI - Beni mobili - - Beni immobili - momento di consegna stipula del contratto traslativo o spedizione del bene della proprietà o di altro diritto (intraue : consegna in IT reale Ex art. 39 DL331, con modifiche dal 2013 ) pagamento del corrispettivo (regole diverse nei rapporti con operatori esteri dal ) 62

63 REGOLE GENERALI DISTINZIONE FRA CESSIONI E PRESTAZIONI (ris. 220/E/07) -Sono fondamentali le clausole contrattuali : rileva dunque, nei casi limite, il profilo soggettivo più di quello oggettivo -Cessioni di beni con posa in opera : scopo principale del contratto è il bene, mentre l esecuzione dell opera è diretta esclusivamente ad adattare il bene alle esigenze dell acquirente; il bene è prevalente sia per funzione che per valore economico rispetto all opera -Prestazioni di servizi : la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato nuovo e diverso, il prodotto consegnato ha caratteristiche completamente diverse da quello fabbricato in serie, il rischio d impresa è a carico dell appaltatore -Casistiche particolari : hardware, software e commercio elettronico diretto Studio Tributario Paolo Parodi 63

64 REGOLE GENERALI CESSIONI DI BENI -Il momento di effettuazione dell operazione si realizza con la consegna o spedizione Spedizione = consegna dei beni al vettore Cessioni con clausola «franco magazzino venditore» : l operazione si considera effettuata con la consegna al vettore Cessioni con clausola «franco magazzino compratore» : l operazione si considera effettuata al momento dell arrivo dei beni al magazzino del cliente Studio Tributario Paolo Parodi 64

65 REGOLE GENERALI L OPERAZIONE SI CONSIDERA COMUNQUE EFFETTUATA SE, ANTERIORMENTE AL MOMENTO IMPOSITIVO COME DELINEATO NELLE SLIDES PRECEDENTI : -VIENE EMESSA FATTURA - PER LE CESSIONI, VIENE PAGATO UN PREZZO QUANDO L OPERAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA, SORGE L OBBLIGO DI FATTURAZIONE 65

66 CONCETTO DI ESIGIBILITA MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE : - L ERARIO HA DIRITTO A PERCEPIRE L IMPOSTA, - IL CEDENTE O PRESTATORE DEVE VERSARE L IMPOSTA, - L ACQUIRENTE O COMMITTENTE HA DIRITTO DI DETRARRE L IMPOSTA 66

67 Art. 6, DPR 633/1972: MOMENTO IMPOSITIVO ed ESIGIBILITA DELL IMPOSTA di solito l esigibilità dell imposta e il momento di effettuazione dell operazione coincidono ESIGIBILITA IMMEDIATA NB: se viene emessa fattura o se sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo (pagamento anticipato), l imposta diviene esigibile in quel momento, anche se limitatamente all importo pagato o fatturato. - cessioni e prestazioni a favore di Stato o enti pubblici - cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, da parte di enti o associazioni non commerciali (ex art.4, co.4) ESIGIBILITA DIFFERITA 67

68 RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI L art. 6 u.co. Del Dpr 633/72 prevede la possibilità di Iva differita per cessioni/ prestazioni : allo Stato; agli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica (CNR, Agenzia per il Mezzogiorno ecc); agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni); ai consorzi costituiti tra gli enti pubblici ai sensi dell art. 25 della L 8 giugno 1990 n 142; - Alle CCIAAA agli istituti Universitari; alle Unità Sanitarie Locali; agli Enti ospedalieri; agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; agli enti pubblici di assistenza e beneficenza; agli enti pubblici di previdenza 68

69 RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI Le disposizioni dell art. 7 del DL 185/08 non interferiscono con la disciplina delle altre fattispecie di esigibilità differita Esse non si applicano alle operazioni di cui all art. 6 co. 5, secondo periodo (CM 20/E/09) Per le operazioni ex art. 6 co. 5 l esigibilità differita è il regime naturale : infatti non occorre alcuna dicitura in fattura, anzi occorre la dicitura esigibilità immediata se si vuol rinunciare al regime (CM 328/E/97) 69

70 IVA PER CASSA : D.L. 185/08 ART. 7 fino al L esigibilità dell Iva è differita al momento del pagamento per cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell esercizio di imprese ovvero di arti o professioni. In ogni caso, il differimento di esigibilità non può eccedere 1 anno dal momento di effettuazione dell operazione. Un successivo decreto (DM in GU n. 96 del ) individua le tipologie di soggetti ai quali la norma è applicabile. Il decreto limita la possibilità ai soggetti con volume d affari non superiore a euro 70

71 AMBITO DI APPLICAZIONE IL SISTEMA E OPZIONALE DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE La facoltà cessa al momento del superamento del limite, ma permane differita fino al pagamento (max un anno) l esigibilità delle operazioni effettuate fino a quel momento In caso di erroneo differimento per operazioni oltre soglia, occorre provvedere al versamento nel mese di effettuazione Non vi è responsabilità per l acquirente/ committente ignaro 71

72 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 7 OPERAZIONI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI : Possono optare, relativamente alle attività commerciali, secondo le regole generali dell Iva differita ex art. 7 del DL 185/08 OPERAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E possibile, per il cedente, optare per l Iva differita se l ente acquista in ambito commerciale ovvero beni e servizi destinati promiscuamente all attività commerciale e a quella istituzionale. Non è possibile optare se l ente acquista in ambito istituzionale esclusivo L ente deve comunicare il proprio status specifico in sede di emissione dell ordinativo di acquisto 72

73 Detrazione con le regole in vigore fino al L imposta è detraibile quando diventa esigibile Esigibilità differita Il diritto alla detrazione spettante al cessionario di un soggetto che si avvale del differimento sorge al momento del pagamento dei corrispettivi 73

74 Limiti temporali (in vigore per operazioni effettuate fino al L'imposta diventa comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione Cedente Cessionario Decorso un anno dall effettuazione dell operazione deve comunque versare l imposta Decorso un anno dall effettuazione dell operazione senza aver provveduto al pagamento può comunque detrarre 74

75 LIMITE TEMPORALE (C.M. 20/E/09) RIFERIMENTO PER IL COMPUTO DI UN ANNO : È il momento di effettuazione dell operazione secondo le regole dell art. 6 e dunque, per le consegne di beni, rileva il d.d.t. CASO DEL FALLIMENTO E DELL ESECUZIONE FORZATA : Momento rilevante per l interruzione del decorrere dell anno è : - Data sentenza dichiarativa - atto di pignoramento (la sospensione si applica anche in caso di intervento del terzo creditore in procedura esecutiva già avviata) 75

76 LA NUOVA IVA PER CASSA : D.L. 83/12 ART. 32 bis Viene estesa e modificata l applicabilità del regime di esigibilità dell IVA per cassa (o, in ogni caso, decorso un anno dall effettuazione dell operazione). Il regime si applica : -per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi -effettuate da soggetti passivi, con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, -nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Per i soggetti che si avvalgono di tale facoltà, l IVA sugli acquisti risulta indetraibile fino al momento del pagamento. A differenza di quanto previsto dal regime di cui all art. 7 del D.L. 185/08, restano immutate le regole generali sulla detraibilità dell IVA per l acquirente del bene o servizio : il diritto sorge al momento di effettuazione dell operazione (regole di cui all art. 6), a condizione della regolare registrazione della fattura. 76

77 D.L. 83/12 ART. 32 bis Il regime dell IVA per cassa si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo modalità che verranno individuate con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Sulle fatture emesse dovrà essere apposta una specifica annotazione. Ciò è obbligatorio ancorchè, come detto, l acquirente non sia toccato dal regime. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono poi state stabilite le disposizioni di attuazione e, in particolare, la data di entrata in vigore della novità normativa. A partire da tale data e' abrogato l'articolo 7 del D.L. n. 185/08 ed il relativo regime di Iva per cassa. Nulla muta in ordine alle operazione con Iva ad esigibilità differita nei confronti degli enti pubblici elencati nell art. 6 co. 5 del Dpr 633/72 77

78 D.L. 83/12 ART. 32bis : entrata in vigore 1 dicembre 2012 Il decreto MEF dispone quanto segue : -Ai fini della determinazione del volume d affari, rileva sempre «momento di effettuazione dell operazione» -In caso di incassi/pagamenti parziali, l esigibilità si realizza in termini proporzionali -Sulle fatture emesse è obbligatorio inserire il riferimento all art. 32bis del DL 83/12 -Per le modalità di esercizio dell opzione, sarà emesso Provvedimento del direttore Agenzia Entrate -In caso di opzione da inizio anno, le fatture entrate in liquidazione entro dell anno precedente sono escluse dal regime -In caso di superamento del limite di 2 milioni, si perde il diritto al regime a partire dalle operazioni effettuate nel mese successivo ed in tale mese deve essere portata in liquidazione l iva differita, sia sulle operazioni attive che su quelle passive -La decorrenza del nuovo regime è fissata al 1 dicembre

79 D.L. 83/12 ART. 32bis : entrata in vigore 1 dicembre 2012 Il regime dell IVA per cassa i presupposti (articolo 1): possono optare per la liquidazione dell IVA per cassa i soggetti che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a 2 milioni di euro. Per chi esercita l opzione, l IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi e l IVA sugli acquisti effettuati diventa detraibile al momento del pagamento del corrispettivo; in ogni caso, l IVA diventa esigibile/detraibile entro un anno dall effettuazione dell operazione. Per gli acquirenti di beni e servizi da soggetti che hanno esercitato l opzione, l IVA è detraibile in ogni caso al momento di effettuazione dell operazione; le operazioni attive escluse (articolo 2): sono escluse dalla disciplina dell IVA per cassa le operazioni effettuate dai soggetti nell ambito di regimi speciali IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell esercizio d imprese, arti o professioni, le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l IVA mediante il meccanismo del reverse charge e le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione con esigibilità differita dell imposta; 79

semp mp ilf i i f cat ca a

semp mp ilf i i f cat ca a È il documento fondamentale per la certificazione delle operazioni commerciali e generalmente deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio. Ha lo scopo

Dettagli

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione Circolare n. 1 del 4 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuovi obblighi di fatturazione... 2 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti passivi

Dettagli

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia

Dettagli

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura: Trento, 08/01/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: fatturazione, novità dal 1 gennaio 2013 - AGGIORNATO Gentile Cliente, dal 1 gennaio 2013 ci saranno importanti novità sul fronte della fatturazione,

Dettagli

NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012

NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012 Milano, 2 gennaio 2013 NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012 EMISSIONE FATTURE La legge di stabilità ha modificato

Dettagli

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni

Dettagli

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014 La fattura elettronica e la pubblica amministrazione 27 maggio 2014 Riferimenti normativi e di prassi Art.21 DPR 633/72 (Testo iva) Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca 1 Nazionalità della fattura

Dettagli

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti: Consulenza aziendale consulenza settore turismo elaborazione dati contabili formazione del personale Roma, 12 Gennaio 2013 CIRCOLARE INFORMATIVA N 2 /2013 OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2013 NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE COMO 8.1.2013 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 E mail: segreteria@studiogorini.it FAX 031.27.33.84 INFORMATIVA N. 1/2013 LEGGE

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

Network for Value. A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi. Informatore n 1 del 11 gennaio 2013. Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

Network for Value. A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi. Informatore n 1 del 11 gennaio 2013. Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi Informatore n 1 del 11 gennaio 2013 Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 PREMESSA Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012

Dettagli

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012. Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare

Dettagli

Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole

Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 24.12.2012) il legislatore ha recepito il contenuto della direttiva n. 2006/112/UE in materia di

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: NUOVE MODALITA DI FATTURAZIONE 1. Premesse, riferimenti normativi e decorrenza Il cosiddetto Decreto Salva infrazioni (D.L. 216/2012),

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 19 dicembre 2012 NOVITÀ IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 DECRETO LEGGE 216/2012 ( SALVA INFRAZIONI ) Si segnalano le novità in materia di iva che entreranno

Dettagli

Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole

Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it Informativa

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

IL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA

IL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA PREMESSA La Legge di stabilità 2013 (L. 228 del 24/12/2012, pubblicata in G. U. il 29/12/2012) ha modificato la disciplina IVA introducendo nuove regole in merito al contenuto della nuova fattura, alla

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE Ravenna, 3 Gennaio 2013 Circolare n. 1/13 OGGETTO: NOVITA IVA DAL 1 GENNAIO 2013 Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 è stata pubblicata la Finanziaria 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012), c.d.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

CIRCOLARE N. 2 ATTENZIONE, ALTRE NOVITA SULLE FATTURE FATTURE IVA DA RINUMERARE

CIRCOLARE N. 2 ATTENZIONE, ALTRE NOVITA SULLE FATTURE FATTURE IVA DA RINUMERARE CIRCOLARE N. 2 ATTENZIONE, ALTRE NOVITA SULLE FATTURE FATTURE IVA DA RINUMERARE Altro elemento che deve essere contenuto nella fattura è il numero di partita Iva del cliente o del committente; in caso

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013

Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013 Circolare N.148 del 03 Ottobre 2013 La fattura elettronica e le operazioni con la PA: L obbligo parte dal 06.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il MEF ha recentemente definito

Dettagli

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto;

Dettagli

La fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica La fatturazione elettronica Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008 Claudia Cevenini claudia.cevenini@unibo.it D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica

Dettagli

In collaborazione con L A.GI.FOR.

In collaborazione con L A.GI.FOR. MARCO DI STEFANO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Email: mdistefano.studio@gmail.com In collaborazione con L A.GI.FOR. Nota n. 3 del 5 maggio 2009 Versamento dell IVA dopo la riscossione del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Ballarè Sponghini e Associati

Ballarè Sponghini e Associati Ballarè Sponghini e Associati STUDIO COMMERCIALISTI E CONSULENTI TRIBUTARI Dott. Andrea Ballarè Dott. Fabio Sponghini Dott.ssa Claudia Balestra Rag. Enzo Manfredi Dott.ssa Emanuela Tarulli Dott. Marco

Dettagli

Riunione Clienti. in programma presso lo Studio Corno, a Lissone, il giorno. lunedì 28 gennaio p.v. alle ore 17.

Riunione Clienti. in programma presso lo Studio Corno, a Lissone, il giorno. lunedì 28 gennaio p.v. alle ore 17. Lissone, 8 gennaio 2013 Circolare n 1 / 2013 Ai signori clienti loro sedi Oggetto: Legge di stabilità 2013 Gentile Cliente, il Parlamento ha approvato il testo della Legge di Stabilità 2013 con la Legge

Dettagli

Le novità IVA 2013 la Direttiva 2010/45/UE

Le novità IVA 2013 la Direttiva 2010/45/UE O C S E 1 Le novità IVA 2013 la Direttiva 2010/45/UE Francesco Campanile Dirigente Ministero Economia e Finanze Revisore dei conti CNSD Dottore commercialista Docente di Diritto Tributario internazionale

Dettagli

Novità più rilevanti (1) parità di trattamento tra fattura cartacea e fattura elettronica libera scelta sull autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fatture (facilita

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners

MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners ragionieri commercialisti economisti d impresa valdagno (vi) via l. festari,15 tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485 dueville (vi) - via g. rossi, 26 tel. 0444/591846

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ

FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ Circolare informativa per la clientela n. 3/2013 del 31 gennaio 2013 FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ In questa Circolare 1. Normativa Iva nazionale Novità

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

Manuale d uso del Sistema di e-procurement

Manuale d uso del Sistema di e-procurement Manuale d uso del Sistema di e-procurement Guida all utilizzo del servizio di generazione e trasmissione delle Fatture Elettroniche sul Portale Acquisti in Rete Data ultimo aggiornamento: 03/06/2014 Pagina

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Le novità in tema di impronte degli archivi

Le novità in tema di impronte degli archivi Convegno organizzato da Associazione ICT Dott.Com Le novità in tema di impronte degli archivi Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 23 novembre 2012

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

FATTURA ELETTRONICA B2B D.LGS. 127/2015. prof. avv. Benedetto Santacroce

FATTURA ELETTRONICA B2B D.LGS. 127/2015. prof. avv. Benedetto Santacroce FATTURA ELETTRONICA B2B D.LGS. 127/2015 prof. avv. Benedetto Santacroce 1 FATTURA ELETTRONICA: scenario nazionale FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B DAL 1.1.2013 RECEPIMENTO DIRETTIVA 2010/45/UE artt. 21 e 39

Dettagli

Regime Iva per cassa: opportunità a criticità operative

Regime Iva per cassa: opportunità a criticità operative ART. 32-BIS 1. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti

Dettagli

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA

Dettagli

ASPETTI LEGALI PER LA TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

ASPETTI LEGALI PER LA TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ROMA, 14 OTTOBRE 2005 ASPETTI LEGALI PER LA TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Prof. Avv. Benedetto Santacroce IL PUNTO NORMATIVO FATTURAZIONE ELETTRONICA Direttiva 2001/115/CE Stabilisce

Dettagli

IVA: Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E

IVA: Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E Prot. 94/2013 Milano, 23-05-2013 Circolare n. 50/2013 AREA: Circolari, Fiscale IVA: Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E L Agenzia delle Entrate fornisce i primi

Dettagli

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni

Dettagli

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture

Dettagli

Nuove regole di fatturazione

Nuove regole di fatturazione Ufficio Studi Nuove regole di fatturazione Dal 1 gennaio 2013 sono in vigore in Italia le nuove regole di fatturazione previste nella Direttiva 2010/45/UE del Consiglio UE del 13/7/2010, così come introdotte

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 G.U. 3 febbraio 2015 n. 27 Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE Dott. Danilo Cortesi A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 11/02/2013 Circolare informativa n. 5/2013 Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/5 OGGETTO CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (DOCUMENTI INFORMATICI) CLASSIFICAZIONE DT IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA 20.020.021 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1 CO. 209-214 L. 24.12.2007 N. 244 (LEGGE

Dettagli

BONELLI BERNARDI AGOSTINO E ASSOCIATI. Ai signori Clienti Loro indirizzi LEGGE DI STABILITÀ 2013 - NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE

BONELLI BERNARDI AGOSTINO E ASSOCIATI. Ai signori Clienti Loro indirizzi LEGGE DI STABILITÀ 2013 - NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Fulvio Bonelli Lucia Bernardi Rosetta Agostino Rossana Cirigliano Anna Quai Torino, lì 9 gennaio 2013 Ai signori Clienti Loro indirizzi Circolare n. 1/2013 LEGGE DI STABILITÀ 2013 - NOVITÀ IN MATERIA DI

Dettagli

RIPRODUZIONE VIETATA

RIPRODUZIONE VIETATA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI Bari Bologna Brescia Cagliari Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino http://www.lslex.com Circolare Monotematica Novità fatturazione 2013 Data: 11 gennaio 2013 Indice

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D.M. 23 gennaio 2004: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. (Pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL Numero circolare 7 Data 30/09/2011 Abstract: Rif.to normativo: ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Decorrenza: dal 17.09.2011 Soggetti interessati: O Dal 17.09.2011, data di entrata in vigore della legge di

Dettagli

La fattura elettronica e le operazioni con la PA: l obbligo parte dal 06.06.2014

La fattura elettronica e le operazioni con la PA: l obbligo parte dal 06.06.2014 Ai gentili clienti Loro sedi La fattura elettronica e le operazioni con la PA: l obbligo parte dal 06.06.2014 Premessa Per effetto delle disposizioni contenute nell articolo 1 ai commi 209-214 della legge

Dettagli

La fattura elettronica. www.studio-ferri.eu 27/03/2015

La fattura elettronica. www.studio-ferri.eu 27/03/2015 La fattura elettronica Introduzione L obbligo di emissione della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione è stato introdotto dalla Legge Finanziaria

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

OBBLIGHI FATTURAZIONE, CONTENUTO, MODALITA,TERMINI DELLA FATTURAZIONE

OBBLIGHI FATTURAZIONE, CONTENUTO, MODALITA,TERMINI DELLA FATTURAZIONE Circolare n. 14 - pagina 1 di 11 Circolare n. 14 del 20 dicembre 2012 A tutti i Clienti Loro sedi Nuove disposizioni in materia di fatturazione Riferimenti normativi: Decreto Legge n. 216 del 11 dicembre

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015 Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Quale documentazione attesta la vendita on line

Quale documentazione attesta la vendita on line Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Quale documentazione attesta la vendita on line Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 22 novembre

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo I DAL DOCUMENTO CARTACEO AL DOCUMENTO ELETTRONICO. Capitolo II DISCIPLINA GENERALE: LA FATTURA COMUNITARIA

SOMMARIO. Capitolo I DAL DOCUMENTO CARTACEO AL DOCUMENTO ELETTRONICO. Capitolo II DISCIPLINA GENERALE: LA FATTURA COMUNITARIA SOMMARIO Capitolo I DAL DOCUMENTO CARTACEO AL DOCUMENTO ELETTRONICO 1. Evoluzione del quadro normativo e situazione attuale... 3 1.1. Premessa... 3 1.2. Un po di storia: primi tentativi di abbandono della

Dettagli

Studio Commercialisti Associati

Studio Commercialisti Associati Revisore Contabile AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Circolare Studio N. 1 / 2013 del 10/01/2013 Oggetto: le novità inerenti l I.V.A. e la fatturazione a decorrere dal 01/01/2013 Numerose sono le novità in

Dettagli

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL 1.12.2012

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL 1.12.2012 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Francesca Parravicini Dott. Fabio Salvagno Padova, 19 novembre

Dettagli

NOVITA IVA 2013 DL 179 del 20 ottobre 2012 Legge 288/2012 artt. 324-335. pagina 1 di 30

NOVITA IVA 2013 DL 179 del 20 ottobre 2012 Legge 288/2012 artt. 324-335. pagina 1 di 30 NOVITA IVA 2013 DL 179 del 20 ottobre 2012 Legge 288/2012 artt. 324-335 pagina 1 di 30 DPR 633/72 Art. 4 7 10 13 16 17 Argomento Enti pubblici e pubblica autorità (adeguamento sentenze Corte UE) D.L. 179/2012

Dettagli

(G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 gennaio 2004 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di (G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

Dettagli

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile Circolare informativa n. 06 del 29 Maggio 2014 OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Legge 244/2007 introduce l obbligo di emissione della fattura in formato elettronico

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,

Dettagli

Oggetto: NOVITA IVA 2013

Oggetto: NOVITA IVA 2013 Bassano del Grappa, 04 Marzo 2013 Circolare n. 07/2013 Oggetto: NOVITA IVA 2013 Con l intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto dal 1 gennaio

Dettagli

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015 NOTA OPERATIVA SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015 Premessa - Dallo scorso 1 Gennaio è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. split payment, il quale prevede per

Dettagli

programma di informatica e sistemi informativi

programma di informatica e sistemi informativi programma di informatica e sistemi informativi Catania, 18 giugno 2008 1 Programma per gli esami di abilitazione nozioni di base di informatica: bit, Byte, Ram, Rom, linguaggi di programmazione, funzionamento

Dettagli

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Obblighi & Opportunità 8 Gennaio 2010 Conservazione di documenti dal 2000 al 2006 2 MEMORIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE 3 COSA SERVE 4 DOCUMENTO INFORMATICO

Dettagli

NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA

NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA Segnalazioni Novità Prassi Interpretative NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA Il decreto del Ministro dell economia e delle finanze

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

Periodico informativo n. 42/2015

Periodico informativo n. 42/2015 Periodico informativo n. 42/2015 NO alla fattura elettronica verso la PA per gli enti NO PROFIT Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto

Dettagli