Circolare 05_06 AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI
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- Maria Luisa Villani
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1 Circolare 05_06 AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione 1. Le agevolazioni fiscali spettanti a tali soggetti possono essere così riassunte: deduzione Irpef per le spese mediche sostenute per l'assistenza personale; deduzione Irpef per figli a carico; agevolazioni per spese sanitarie e mezzi di ausilio; agevolazioni Iva per sussidi tecnici ed informatici; agevolazione per i non vedenti; detrazione Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche; donazione a favore di disabili gravi. Oneri deducibili 1. Spese mediche ed assistenza Dal reddito complessivo si deducono le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione 2. Queste spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell' articolo del codice civile. 1 Art. 3 della l.104/92. 2 Art. 10 del D.P.R. 917/1986, lett. b). 3 Il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 1
2 In caso di ricovero di un portatore di handicap presso un istituto di assistenza, non sarà comunque possibile portare in deduzione l'intera retta di degenza pagata, ma solo la quota-parte specificamente afferente alle spese mediche e paramediche riferibili all'assistenza specifica prestata. A tal fine è necessario, come affermato dalla C.M , n. 24/E, che tali oneri siano indicati separatamente rispetto ad altre eventuali spese sostenute (ad es. vitto e alloggio). 2. Deduzione Irpef per figli a carico In generale, dal reddito complessivo si deducono euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. Tale deduzione, è aumentata a: a) euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; b) euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n Tali deduzioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. E sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 2
3 Inoltre dal reddito complessivo sono deducibili, fino ad un massimo di euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Infine tutte queste deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro. Se il rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, si computano le prime quattro cifre decimali 4. Le suddette deduzioni verranno sostituite già dall anno in corso, dalle detrazioni fiscali nelle misure che verranno fissate dalla legge finanziaria per il 2007 che, però, è ancora in fase di approvazione. Molto probabilmente, verrà data la possibilità al contribuente, così come accaduto negli anni precedenti, di determinare, in sede di dichiarazione dei redditi, l imposta dovuta applicando la normativa più favorevole secondo l opzione della clausola di salvaguardia. Oneri detraibili Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle seguenti spese e tale detrazione spetta a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie: 1. Spese mediche e di assistenza specifica Le spese sanitarie sono detratte per la parte che eccede 129,11 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica 5, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese 4 Art. 12 del D.P.R. 917/ Si parla di compensi corrisposti ad infermieri professionali o a personale autorizzato ad effettuare prestazioni specialistiche. 3
4 chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. La detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico 6. Il contribuente che, nell interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili), può considerare onere detraibile dall Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell imposta dovuta dal familiare stesso. In questo caso, l ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro. Sono detraibili, nella misura del 19% dell intero importo, le spese relative al: trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro); acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; acquisto di arti artificiali per la deambulazione; costruzione di rampe per l eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni); 6 Cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l abitazione principale, non è superiore a 2.840,51 euro 4
5 trasformazione dell ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella; le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti; e sia le spese per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n Deve, inoltre, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e volti a: facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura; assistere alla riabilitazione. 2. Spese sostenute dai sordomuti Con l art. 2, c. 4, della finanziaria 2002 rientrano anche le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti. 3. Agevolazioni per i non vedenti Con la l. 488/99 rientrano tra i mezzi di locomozione per i non vedenti i cani guida 7 e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. E per i mezzi di locomozione per i sordomuti gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze; 7 Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di 516,46 euro, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 5
6 La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell animale, spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di ,99 euro entro il quale devono rientrare anche le spese per l acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico, senza che sia necessario documentare l effettivo sostenimento della spesa. 4. Eliminazione delle barriere architettoniche Con l art. 1, l. 499/1999 si estende l'applicazione della detrazione per le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche che favoriscono la mobilità dei disabili esterne ed interne alle abitazioni, tenendo presente che non si potrà fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% o del 41%, prevista dall'art. 1 della l. 449/1997; 5. Agevolazioni per il settore auto Con l art. 8 della l. 449/97, la detrazione spetta anche per le spese riguardanti i mezzi di accompagnamento: motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli per la guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale 8. La norma comprende espressamente le automobili e motocicli ed in tal caso la detrazione spetta per il costo d acquisto di queste autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell ordinaria manutenzione, con esclusione dei costi d esercizio come il premio assicurativo, il carburante ecc. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di ,99 euro o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei 8 Di cui all art. 119 del D.L. 285/
7 limiti della spesa massima ,99 euro da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione è consentita, non solo all acquisto di autoveicoli, ma anche con riferimento a tutte le altre spese, nel caso in cui queste ultime eccedano il limite di ,71 euro annui. Documentazione da conservare Sia per gli oneri per i quali viene riconosciuta una detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze), per poterla esibire o trasmettere, a seguito dell'eventuale richiesta da parte degli Uffici finanziari. Agevolazioni Iva È applicabile l Iva al 4%, anziché al 20%, per: a) l acquisto di autovetture e per le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate. L aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L Iva ridotta per l acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra (furto). b) l acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala). 7
8 c) i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e l integrazione dei portatori di handicap. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: i. facilitare o la comunicazione interpersonale o l elaborazione scritta o grafica o il controllo dell ambiente o l accesso all informazione e alla cultura ii. assistere la riabilitazione Per fruire dell aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell acquisto, una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; ed un certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa. d) l acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L applicazione dell aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti; 8
9 e) l acquisto protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione); f) l acquisto di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell organismo, per compensare una deficienza o una infermità; g) l acquisto di poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; h) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Donazione a favore dei disabili La L. 383/01, oltre ad aver soppresso l imposta di successione, ha previsto che per le donazioni effettuate a favore di non familiari (vale a dire esenti), il beneficiario debba corrispondere, qualora il valore dei beni ecceda la franchigia di ,91, l imposta di registro nella misura stabilita per legge in relazione alle diverse tipologie di beni. Qualora i beneficiari della donazione siano soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell art. 3, c. 3, L. 104/92, l importo di cui sopra viene elevato ad ,90. Inoltre per le donazioni che non sono soggette alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, non è dovuta nemmeno l imposta di registro in misura fissa. 9
10 Bollo auto L agevolazione spetta nei limiti di cilindrata previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti. Acquisto di più veicoli 9 Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti disabili (detrazione d'imposta nella misura del 19% e aliquota Iva agevolata del 4%) sono fruibili una sola volta nel corso di un quadriennio, salvo il caso di furto e di mancato ritrovamento del mezzo ovvero anche in caso di acquisto entro il quadriennio, qualora il precedente veicolo acquistato sia stato precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. Nella particolare ipotesi oggetto della R.M , n. 66/E, l'istante, in presenza di due soggetti disabili fiscalmente a suo carico e ritenendo che le agevolazioni in questione spettassero con riferimento al singolo disabile, ha chiesto la conferma all'amministrazione finanziaria della possibilità di acquistare due autovetture fruendo delle agevolazioni. L'Agenzia delle Entrate, affermando che rileva l'oggettiva condizione di disabilità, a prescindere dal fatto che l'autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona della quale lo stesso risulti fiscalmente a carico e concordando, quindi, con la soluzione rappresentata dal contribuente, ha chiarito che egli potrà fruire delle agevolazioni per entrambi gli autoveicoli, che potranno essere intestati allo stesso possessore di reddito avente a suo carico i due portatori di handicap. Documentazione: qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a Euro 2.840,51, oltre alla certificazione attestante la condizione di 9 R.M , n. 66/E. 10
11 disabilità, sarà necessario allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il soggetto disabile, risulterà intestatario del veicolo agevolato. In alternativa, sarà possibile comunque presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. o), D.P.R , n Ai fini Iva, andrà altresì presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione. 11
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