DOPING. Legislazione e regolamenti sportivi
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1 r o v i n c i a d i P a d o v a DOPING. Legislazione e regolamenti sportivi tt. Claudio Terranova ità Operativa Complessa di Tossicologia Forense ed Antidoping ienda Ospedaliera - Università di Padova Progetto Sperimentale: Iniziative di prevenzione del doping
2 DOPING La consapevole esposizione a xenobiotici può conseguire a: terapia di patologie naturali e/o di patologie sport-correlate; uso voluttuario, lecito o illecito; presunto miglioramento fisico o psico-fisicoprestazionale. Per qualunque delle suddette finalità, sussiste il rischio di assumere xenobiotici vietati dalla vigente normativa, statuale e sportiva.
3 NORMATIVA CIVILE-PENALE AMMINISTRATIVO- SPORTIVA
4 NORMATIVA CIVILE- PENALE
5 DOPING Assetto normativo /71 Istituisce l illecito-doping ed i controlli antidoping. Determina le modalità e le competenze istituzionali di controllo. D.M. 5/7/ /78 Attribuisce alle Regioni la tutela delle attività sportive e dei controlli antidoping / /95 Introduce sanzioni penali per chi altera i risultati delle gare oggetto di scommesse. Ratifica della Convezione di Strasburgo sul Doping. Obbliga gli Stati aderenti ad osservare la stessa tabella di Dopanti (LISTA CIO). Emendamento 20/5/99 n.116 L. 14/12/2000 n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
6 Legge 14 dicembre 2000, n. 376 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 7 Art. 9 Tutela sanitaria delle attività sportive Divieto di doping Classi delle sostanze dopanti Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive Laboratori per il controllo sanitario sull attività sportiva Farmaci contenenti sostanze dopanti Disposizioni penali
7 Legge 376/ art.1 L attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo Ad essa si applicano i controlli a tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l integrità psicofisica degli atleti
8 Legge 376/ art.1 Somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni psicofisiche o biologiche dell organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti Somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping
9 Legge 376/ art.2 I farmaci, le sostanze e pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, sono ripartite in classi con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali
10 Lista sostanze vietate Criteri e modalità di elaborazione Garantire la certezza della conoscenza e la tutela degli atleti e di coloro che praticano sport Esaustività della lista ed aggiornabilità secondo modalità definite
11 Lista sostanze vietate Chi la deve fare? Come deve essere fatta? Come devono essere gestiti i rapporti internazionali?
12 Lista sostanze vietate CHI? Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute delle attività sportive (CVD) si occupa di predisposizione classi revisione classi
13 Lista sostanze vietate COME? Rispetto delle disposizioni della convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del CIO e degli organismi sportivi internazionali preposti al settore sportivo LISTA INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO
14 Lista sostanze vietate Lista internazionale di riferimento redatta aggiornata ogni anno dalla WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)
15 WADA 1999 istituita come autorità mondiale di riferimento per l armonizzazione delle regole di lotta al doping, per la definizione della lista delle sostanze vietate e per l accredito dei laboratori internazionali 2001 ultima lista di riferimento elaborata dal CIO 2003 approvazione Codice Mondiale antidoping, attualmente sottoscritto da tutte le federazionisportive 2004 entrata in vigore prima lista di riferimento internazionale WADA
16 Lista sostanze vietate RAPPORTI INTERNAZIONALI? LA LISTA ELABORATA DALLA WADA Recepita ogni anno dal Consiglio di Europa come allegato alla Convenzione contro il doping di Strasburgo
17 Lista sostanze vietate e in Italia.
18 Lista sostanze vietate DM 16 gennaio 2004 provvede ad adeguare la lista alla prima lista internazionale di riferimento predisposta dalla WADA e recepita dal Consiglio d Europa come allegato alla Convenzione di Strasburgo
19 Lista sostanze vietate AGGIORNAMENTO La Commissione provvede all aggiornamento periodico della lista, inserendovi le sostanze di cui abbia accertato l affinità farmaco-tossicodinamica alle sostanze già inserite, avvalendosi della Banca dati del farmaco
20 Lista sostanze vietate 1. SOSTANZE PROIBITE FUORI E IN COMPETIZIONE 2. SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE 3. SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT
21 Lista sostanze vietate AGENTI NABOLIZZANTI ORMONI - SOSTANZE CORRELATE DIURETICI AGENTI MASCHERANTI Fuori e in competizione AGENTI ANTIESTROGENICI METODI VIETATI - Doping ematico- Modificator ph, tampone, volume ematico - Manipolazioni chimico-fisica
22 Lista sostanze vietate In competizione CANNABINOID STIMOLANTI GLUCOCORTICOSTEROIDI NARCOTICI
23 Lista sostanze vietate BETABLOCCANTI ALCOL PROIBITI In sport particolari
24 4. Collaborano per la definizione dei requisiti dei laboratori regionali Legge 376/ art.4 Laboratori per il controllo sanitario dell attività sportiva 1. Devono essere accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto 2. Effettuano i controlli antidoping 3. Eseguono programmi di ricerca
25 Legge 376/ art.4 In Italia è presente un unico laboratorio accreditato CIO-WADA La vigilanza sul laboratorio e sull attività di controllo antidoping è affidata all Istituto Superiore di Sanità E prevista l istituzione di laboratori regionali
26 USO TERAPEUTICO MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE PROIBITE L uso terapeutico di sostanze dopanti è ammesso solo nel caso in cui il medico specialista in malattie respiratorie o il medico sociale compili una notifica scritta attestante la sussistenza di asma e/o asma indotta da esercizio fisico da inviare alla federazione sportiva di appartenenza
27 FARMACI CONTENENTI SOSTANZE DOPANTI Le confezioni di farmaci, contenenti sostanze vietate per doping, devono recare un apposito contrassegno sull involucro e sul foglietto illustrativo
28 CONTRASSEGNO DM 24 settembre 2003 L etichettatura dell imballaggio esterno delle confezioni di tali medicinali deve includere il seguente pittogramma
29 DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING ART. 9 (L. 376/2000) EATO DOPING olo specifico sostanze/farmaci in assenza di condizioni patologiche per modificare le condizioni biologiche al fine di alterare le restazioni agonistiche o modificare i risultati dei controlli CONDOTTE procurare ad altri somministrare assumere favorire l utilizzo sostanze ed i metodi inseriti in Classi specifiche (ex D.M.) Art. 6 ATLETA rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping = illecito sportivo RECLUSIONE 3 mesi - 3 anni MULTE DA 5 a 100 milioni AGGRAVANTI danno per la salute fatto commesso su minore membro CONI, Federazione, Ente e Società sportive esercente professione sanitaria
30 REATO- DOPING (ART.9 L. 376/2000) elementi costitutivi del dolo intenzionale Alterare miglioramento (dopanti ergonomici) o peggioramento (dopanti ergolitici) della performance sportiva Prestazioni agonistiche il termine non è di univoca interpretabilità ATTIVITA FINALIZZATA AL COMMERCIO la Cassazione ha rigettato l ammissibilità per l insussistenza del dolo intenzionale in un caso di eclatante commercio di anabolizzanti nelle palestre, senza fornire un interpretazione della qualificazione delle prestazioni agonistiche sinonimo di gara? sinonimo di attività sportive agonistiche (professionistiche e dilettantistiche)?
31 Legge 376/ art.9 Chi commercia sostanze vietate per doping attraverso canali diversi dalle farmacie e punito reclusione da 2 a 6 anni e multa da a 77468,58
32 AMBITO AMMINISTRATIVO- SPORTIVO
33 ANTI-DOPING ISTITUZIONI Agenzia Mondiale Antidoping WADA Gruppo di Sorveglianza Europea CVD CIO CON Federazioni internazionali e nazionali
34 WADA Codice Mondiale Antidoping La mancata accettazione del codice da parte dei singoli governi comporta il divieto allo svolgimento di manifestazioni sportive internazionali (Campionati mondiali, Giochi Olimpici) sul territorio nazionale.
35 WADA Entro l anno 2004 (Atene) tutte le federazioni hanno adeguato i propri regolamenti al Codice Mondiale Entro l anno 2006 (Torino) si dovranno adeguare tutti gli Stati
36 Comitato Olimpico Nazionale Italiano Regolamento dell'attività antidoping in vigore dal 1 gennaio 2004 attuativo del Codice mondiale antidoping WADA DOPING verificarsi di una o più violazioni previste dal Regolamento
37 VIOLAZIONI REGOLAMENTO 1. Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibito 2. Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'atleta 3. Rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici 4.Violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione 5. Possesso di sostanze vietate e pratica di metodi proibiti 6. Traffico illegale di sostanze e metodi proibiti
38 VIOLAZIONI REGOLAMENTO Attivazione di un procedimento disciplinare ed eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazione Sportiva Nazionale dalle Discipline Associate
39 LISTA SOSTANZE DOPANTI La WADA pubblica nel proprio sito Web la versione più recente delle Lista ( ) La Lista ed i suoi aggiornamenti entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione da parte della WADA senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del CONI
40 LISTA SOSTANZE DOPANTI La Lista prevede le stesse suddivisioni precedentemente descritte. Individua inoltre una categoria di sostanze SPECIFICHE definite in considerazione di: 1. diffusa presenza in prodotti medicinali (più frequenti violazioni non intenzionali); 2. < suscettibilità all utilizzazione come sostanze dopanti.
41 STRUTTURE ANTIDOPING COMMISSIONE ANTIDOPING - promozione iniziative rivolte alla lotta contro il Doping - individuazione nominativi atleti da sottoporre ai controlli antidoping COMMISSIONE SCIENTIFICA ANTIDOPING - ricerca scientifica in ambito antidoping - disciplina e valutazione di concessioni di esenzioni terapeutiche UFFICIO PROCURA ANTIDOPING Competente ad indagare su: - uso di sostanze vietate e metodi proibiti - traffico/vendita sostanze doping - violazioni accertate ai sensi della 376/2000
42 SANZIONI SQUALIFICA PER USO DI SOSTANZE o METODI VIETATI 1a violazione: 2 aa 2a violazione: a vita USO DI SOSTANZE SPECIFICHE 1a violazione: da richiamo con nota di biasimo a squalifica per 1 aa 2a violazione: 2 aa 3a violazione: a vita
43 PROCEDURA PER L APPELLO E possibile appellare esclusivamente le seguenti sentenze: 1. di condanna per violazione del Regolamento; 2. con sanzioni ritenute di entità non idonea; 3. di assoluzione; 4. per incompetenza dell Organo che le ha emesse; 5. per sospensione cautelare.
44 IDONEITA ATTIVITA SPORTIVA AGONISTICA- NON AGONISTICA
45 FONTI NORMATIVE PRIMARIE art. 32 Costituzione Legge 1099/71 ( tutela sanitaria attività sportive ) Legge 833/78 ( tutela sanitaria attività sportive /compiti del S.S.N. ) Legge 33/80 ( medici della FMSI, personale di strutture pubbliche e convenzionate, modalità fissate dalle Regioni d intesa con il CONI e criteri Ministero della Sanità ) Legge 91/81 ( rapporti società e sportivi professionisti ) FONTI NORMATIVE SECONDARIE D.M. 18/2/82 ( attività sportiva agonistica ) D.M. 22/10/82 ( giocatori di calcio ) D.M. 28/2/83 (rettifica D.M. 18/2/82 ) Circolare Min. San. n. 7 del 31/1/83 D.M. 28/2/83 ( attività sportiva non agonistica ) D.M. 15/9/83 ( ciclisti professionisti ) D.M. 16/2/84 ( pugili professionisti ) D.M. 4/3/93 ( attività sportiva agonistica delle persone handicappate ) D.M. 13/3/95 ( attività sportiva professionistica ) Protocollo d intesa 27/1/95 FNOM e CONI
46 IDONEITA ATTIVITA SPORTIVA AGONISTICA regole diagnostiche codificate Specialista EDICINA DELLO SPORT Protocolli diagnostici specifici in relazione allo specifico sport eventuali ulteriori accertamenti clinici e strumentali CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLO SPORT SPECIFICO durata limitata accertamenti periodici - struttura pubblica/convenzionata - libero-professionista scheda di valutazione medicosportiva giudizio favorevole giudizio sfavorevole 2 protocolli diagnostici sport con minore e maggiore impegno cardiovascolare e respiratorio periodicità delle visite conservazione del CERTIFICATO c/o la SOCIETÀ SPORTIVA di appartenenza Commissione regionale
47 TUTELA SANITARIA DELL ATTIVITA SPORTIVA PROFESSIONISTICA regole diagnostiche codificate MEDICO SOCIALE Specialista Medicina dello Sport sportivi professionisti autonomi SOCIETA SPORTIVA MEDICO SPORTIVO DI FIDUCIA sportivi professionisti autonomi accertamenti clinici e diagnostici SCHEDA SANITARIA responsabilità di custodirla e aggiornarla con periodicità almeno semestrale, salvo diverse prescrizioni per singoli responsabile dell istituzione documentazione conservata dall atleta esecuzione accertamenti sintetica valutazione specialistica medicosportiva eventuali controindicazioni anche temporanee
48 IDONEITA ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA regole diagnostiche generali Medico di medicina generale Pediatra di libera scelta visita medica volta ad accertare lo STATO DI BUONA SALUTE e l ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI all attività sportiva non agonistica CERTIFICATO DI IDONEITA in caso di motivato sospetto clinico il medico visitatore ha la facoltà di chiedere accertamenti specialistici integrativi
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Art. 3.
anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e
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