CONVENZIONE EMITTENTI RADIO LOCALI

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1 La presente convenzione è stipulata tra: CONVENZIONE EMITTENTI RADIO LOCALI SCF - Società Consortile Fonografici per Azioni, con sede in Milano, Via Santa Tecla n. 5, capitale sociale pari a Euro (cinquecentomila) iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 6812/2000, Codice Fiscale e Partita IVA n , in persona del suo Presidente Gianluigi Chiodaroli (di seguito SCF ); e FRT Federazione Radio Televisioni Associazione Radio, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 286, Codice Fiscale n , in persona del suo Presidente Roberto Giovannini (nel seguito FRT-RADIO ); premesso che A. SCF è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi ed ai Videomusicali di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito i Mandanti ); SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti, meglio individuati all Allegato 1 della presente convenzione; B. FRT-RADIO è un organismo di categoria rappresentativo di emittenti radiofoniche locali, operanti sul territorio italiano; C. al fine di poter legittimamente inserire nella propria programmazione diffusa mediante tecnica analogica o digitale via etere terrestre, via satellite e via cavo, Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, ciascuna emittente radiofonica è tenuta ad ottenere la concessione in licenza dei diritti di cui agli artt. 72, 73 e/o 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito L.d.A ); D. con la presente convenzione (nel seguito la Convenzione ), SCF ed FRT-RADIO intendono stabilire le particolari condizioni che, ai fini della concessione in licenza dei diritti di cui alla premessa che precede, verranno applicate alle emittenti radiofoniche locali associate ad FRT- RADIO che ne facciano richiesta e che abbiano concluso con SCF l apposito Contratto di Licenza per la Riproduzione e la Comunicazione di Fonogrammi Radio Locali (nel seguito il Contratto ), il cui modello è qui unito quale Allegato 2 ; E. la Convenzione sostituisce ogni contratto o accordo precedentemente concluso tra SCF ed FRT-RADIO avente ad oggetto la concessione in licenza dei suddetti diritti, con particolare riferimento all accordo quadro del 5 Aprile 2001 e sue successive modificazioni. Ne consegue che ogni rapporto tra SCF e le emittenti radiofoniche associate ad FRT-RADIO sarà regolato, a richiesta delle emittenti medesime, dalla presente Convenzione, nonché dal Contratto di licenza di cui alla premessa che precede. F. SCF ed FRT-RADIO si danno reciprocamente atto del fatto che, nelle ipotesi di applicazione della Convenzione, ogni statuizione, prevista dal Contratto di licenza sottoscritto dall emittente radiofonica ai sensi del successivo art. 1 della Convenzione, che non sia derogata dalla Convenzione medesima, è pienamente valida ed efficace. Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue Art. 1 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 1.1 Emittenti aderenti alla precedente convenzione 1.1.a Relativamente alle emittenti radiofoniche che abbiano aderito all Accordo Quadro del 5 Aprile 2001 e sue successive modificazioni, SCF provvederà ad inviare la lettera come da testo Contratto n. - 1

2 conforme a quello riportato all Allegato 3 della Convenzione - unitamente al nuovo Contratto di cui alla premessa D, del quale richiederà la sottoscrizione; 1.1.b SCF, ricevuto il Contratto debitamente sottoscritto, ne invierà all emittente una copia, recante la sua sottoscrizione, unitamente alla comunicazione - il cui testo sarà conforme a quello riportato all Allegato 6 della Convenzione - con la quale confermerà che i rapporti con l emittente saranno regolati dal Contratto, ma anche, e in parziale deroga ad esso, dalle particolari condizioni previste dalla Convenzione. 1.2 Emittenti non aderenti alla precedente convenzione (Nuove adesioni) 1.2.a Le emittenti radiofoniche che non abbiano concluso in precedenza alcun contratto di licenza, e che, al fine di utilizzare Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, intendano ottenere la concessione in licenza dei diritti di cui agli artt. 72, 73 e/o 73bis L.d.A. e sue successive modificazioni, beneficiando, in qualità di associate FRT-RADIO, dell applicazione delle condizioni previste dalla Convenzione, dovranno farne formale richiesta, inviando ad SCF, e per conoscenza ad FRT-RADIO, una comunicazione conforme al testo riportato all Allegato 4 della Convenzione medesima, completa dei documenti ivi indicati. 1.2.b SCF, ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto 1.2.a, verificherà, con la collaborazione di FRT-RADIO, l appartenenza dell emittente all associazione e, quindi, invierà - unitamente ad una comunicazione il cui testo sarà conforme a quello riportato all Allegato 5 della Convenzione - il Contratto all emittente medesima, che provvederà a restituirlo, debitamente sottoscritto, ad SCF; 1.2.c SCF, ricevuto il Contratto debitamente sottoscritto, ne invierà all emittente una copia, recante la sua sottoscrizione, unitamente alla comunicazione - il cui testo sarà conforme a quello riportato all Allegato 6 della Convenzione - con la quale confermerà che i rapporti con l emittente saranno regolati dal Contratto, ma anche, e in parziale deroga ad esso, dalle particolari condizioni previste dalla Convenzione. 1.3 Simulcasting 1.3.a Compilando la lettera di richiesta di cui al precedente punto 1.2.a, l emittente avrà la facoltà di specificare se essa intenda o meno ottenere la concessione del diritto di comunicare al pubblico i Fonogrammi anche via Internet in modalità Simulcast. In caso affermativo, il testo del Contratto sarà integrato inserendo le statuizioni qui di seguito riportate in corsivo: - all art. 2 ( Oggetto), di seguito alla lettera (b): (c) comunicare al pubblico, a scopo anche non di lucro, via Internet e in modalità Simulcast, i Fonogrammi del Repertorio inseriti nel Palinsesto dell Emittente diffuso via radio. - all art. 3 ( Compenso), di seguito alla lettera b) del punto 3.1: c) Compenso Simulcast Quale corrispettivo della concessione in licenza del diritto sopra specificato l emittente verserà a SCF un Compenso Simulcast pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta percento) del Reddito Fonogrammi come convenzionalmente determinato. 1.3.b Resta in ogni caso inteso che le emittenti radiofoniche, di cui ai punti 1.1 e 1.2, potranno in ogni momento rinunciare al diritto di comunicare Fonogrammi in modalità Simulcast ovvero farne richiesta. Nell ipotesi di rinuncia, l emittente dovrà considerarsi priva del diritto di trasmettere Fonogrammi in modalità Simulcast a partire dal momento in cui sia comunicata la rinuncia, fermo restando l obbligo di corrispondere ad SCF il Compenso Simulcast sino all ultimo giorno del mese nel quale sia stata espressa la rinuncia stessa. Nell opposta ipotesi di richiesta in corso d anno, la concessione del diritto in questione dovrà considerarsi perfezionata dal momento del ricevimento, da parte di SCF, della richiesta, fermo restando l obbligo di corrispondere ad SCF il Compenso Simulcast con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sia stata formulata la richiesta stessa. 1.4 Comunicazione con tecnologia digitale Contratto n. - 2

3 SCF e FRT-RADIO stabiliscono che il diritto di comunicare al pubblico il repertorio mediante tecnica digitale nell ambito della stessa programmazione diffusa in tecnica analogica è concesso da SCF alle emittenti firmatarie del contratto per la fase in cui le stesse opereranno in virtù di autorizzazione alla sperimentazione della nuova tecnologia. Non appena verranno rilasciate le licenze per l attività di operatore di rete radiofonico locale digitale le parti si incontreranno per definire le problematiche relative alla nuova tecnologia digitale. Resta inteso che, nell ipotesi in cui le Emittenti intendano trasmettere, mediante tecnica digitale, un Palinsesto diverso da quello diffuso con tecnica analogica, dovranno concludere con SCF un nuovo contratto che regolamenti espressamente tale modalità di emissione. Art. 2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO FONOGRAMMI 2.1 Il Reddito Fonogrammi, previsto all art. 4.4 del Contratto, viene convenzionalmente qui determinato dalle parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) del Reddito Lordo dell Emittente. Il Reddito Fonogrammi così definito costituisce pertanto la base di calcolo del Compenso Totale dovuto ad SCF. 2.2 Per il particolare caso delle emittenti radiofoniche che utilizzino Fonogrammi dei Mandanti per meno di 9 (nove) ore giornaliere e la cui programmazione complessiva sia comunque non inferiore alle 12 (dodici) ore giornaliere, il Reddito Fonogrammi, previsto all art. 4.4 del Contratto, viene convenzionalmente qui determinato dalle parti nella misura del 33% (trentatre per cento) del Reddito Lordo dell Emittente. Il punto 4.4 del Contratto sarà pertanto sostituito dal testo qui di seguito riportato in corsivo: 4.4 Determinazione Reddito Fonogrammi In considerazione del fatto che l Emittente dichiara di trasmettere Fonogrammi per meno di 9 (nove) ore al giorno, distribuite su una programmazione complessiva comunque non inferiore alle 12 ore giornaliere, il Reddito Fonogrammi viene convenzionalmente qui determinato dalle parti nella misura del 33% (trentatre per cento) del Reddito Lordo dell Emittente. Il Reddito Fonogrammi così definito costituisce pertanto la base di calcolo del Compenso Totale dovuto ad SCF. 2.3 SCF ed FRT-RADIO si danno pertanto reciprocamente atto del fatto che i compensi di cui all art. 3.1 lettere a), b) e c), in caso di richiesta del diritto di trasmettere con modalità Simulcast, del Contratto saranno calcolati sulla base del Reddito Fonogrammi così come determinato ai precedenti punti 2.1 o 2.2. Art. 3 SCONTI 3.1 Sconti concordati In forza delle intese raggiunte da SCF ed FRT-RADIO, SCF accorda alle emittenti radiofoniche associate ad FRT-RADIO gli sconti che seguono, da applicarsi sul Compenso Totale: - 41% (quarantuno percento) per gli anni 2004 e 2005; - 33% (trentatre percento) per l anno 2006; - 26% (ventisei percento) per l anno 2007; - 15% (quindici percento) per l anno 2008; - 4% (quattro percento) per l anno Sconto Associativo In relazione alla significativa rappresentatività di FRT-RADIO e a fronte dell attività di diffusione dell informazione sui diritti dei Produttori Fonografici e di facilitazione della gestione amministrativa del Contratto svolta da FRT-RADIO, SCF accorda alle emittenti radiofoniche ad essa associate, che richiedano l applicazione della Convenzione, uno Sconto Associativo, da applicarsi sul Compenso Totale al netto degli sconti di cui al precedente punto 3.1, nella misura del 10% (dieci percento). SCF ed FRT-RADIO si danno tuttavia reciprocamente atto del fatto che lo Sconto Associativo sarà accordato alle emittenti associate ad FRT-RADIO per tutta la durata del Contratto, anche Contratto n. - 3

4 in caso di suo successivo rinnovo, ma soltanto sino a quando ricorrano entrambe le condizioni che seguono: o adesione dell emittente ad FRT-RADIO; o vigenza della Convenzione, anche per effetto di suo tacito rinnovo. SCF riconosce peraltro che le emittenti radiofoniche che interrompano il loro rapporto associativo con FRT-RADIO nel corso dell anno potranno beneficiare dell applicazione dello Sconto Associativo sino all ultimo giorno del mese nel quale si sia interrotto il predetto rapporto associativo. Correlativamente, le emittenti radiofoniche che si associno ad FRT-RADIO nel corso dell anno potranno beneficiare dell applicazione dello Sconto Associativo con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale esse abbiano aderito ad FRT-RADIO. Art. 4 COMPENSO 4.1 Compenso Minimo Le parti concordemente stabiliscono che, per ciascun anno di durata del Contratto, nonché per i successivi anni di rinnovo, le emittenti tenute, in base all art. 4 del Contratto, a corrispondere un Compenso Totale che, al netto degli sconti previsti all art. 3 della presente Convenzione, risultasse inferiore alla somma di Euro 155,00, saranno comunque tenute a corrispondere ad SCF un Compenso Minimo, pari appunto ad Euro 155,00 (centocinquantacinque/00). Tale Compenso Minimo sarà di Euro 100,00 (cento/00) per i soggetti privi di ricavi e costituiti in forma di associazione o fondazione. Le parti concordano altresì che Il Compenso Minimo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal 1 gennaio Compenso Aggiuntivo 4.2.a Per le emittenti radiofoniche che non abbiano concluso in precedenza alcun contratto di licenza (nuove adesioni), il testo del Contratto sarà integrato inserendo le statuizioni qui di seguito riportate in corsivo: ART. 4-BIS COMPENSO AGGIUNTIVO Nell anno 2004, oltre al Compenso Totale Fonogrammi, l Emittente corrisponderà ad SCF un Compenso Aggiuntivo pari al 3% (tre percento) del Reddito dell Emittente dichiarato allo Stato per l anno 2002, a titolo di compenso totale per le utilizzazioni di Fonogrammi effettuate dall Emittente sino al 31/12/2003. Il Compenso Aggiuntivo dovrà essere versato in 5 (cinque) rate bimestrali di pari importo - la prima scadente a 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto - previa emissione, da parte di SCF, delle relative fatture. 4.2.b Nell ipotesi in cui l emittente dichiari di utilizzare i Fonogrammi anche in modalità Simulcast, la percentuale di cui all art. 4-bis del Contratto, sarà pari al 3,50% (tre virgola cinquanta percento) 4.2.c SCF ed FRT-RADIO convengono che le emittenti radiofoniche che risultino non aver conseguito alcun fatturato sino al 31 dicembre 2002 non saranno tenute, relativamente alle utilizzazioni di Fonogrammi effettuate sino al 31 dicembre 2003, a corrispondere il Compenso Aggiuntivo. Una esemplificazione del calcolo del Compenso Totale Fonogrammi viene unito, per maggior chiarezza, come Allegato 7. Art. 5 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Le parti convengono che, nell ipotesi in cui un emittente radiofonica si renda inadempiente rispetto ad una o più delle obbligazioni a suo carico derivanti dal Contratto e/o dalla Convenzione, SCF darà comunicazione dell accaduto ad FRT-RADIO, la quale si adopererà per una rapida definizione della questione. Decorsi 30 (trenta) giorni dall invio della segnalazione da parte di SCF, senza che il tentativo di conciliazione avviato da FRT-RADIO abbia avuto esito positivo, SCF potrà ritenersi libera di agire nei confronti dell emittente presso ogni più opportuna sede. Contratto n. - 4

5 Art. 6 TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO SCF si impegna a non stipulare con altre associazioni rappresentative di emittenti locali o con imprese radiofoniche locali accordi contenenti clausole che, sia singolarmente che nel loro complesso, siano più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione. Correlativamente FRT-RADIO si impegna a non stipulare con altre associazioni rappresentative dei produttori fonografici accordi contenenti clausole che siano, per esse, più favorevoli rispetto a quelle previste nella presente Convenzione Art. 7 - Durata La presente Convenzione sarà efficace a partire dal 1 gennaio 2004 sino al 31 dicembre Essa si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 3 (tre) anni ciascuno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare all altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della prima o di ogni successiva scadenza. Milano, 12 Novembre 2003 SCF FRT - Federazione Radio Televisioni Società Consortile Fonografici per azioni Associazione Radio Il Presidente Il Presidente Dott. Gianluigi Chiodaroli Dott. Roberto Giovannini Contratto n. - 5

6 Contratto n. - 6

7 Convenzione SCF / FRT-RADIO Allegato 1 Elenco Mandanti SCF 1 Punto Com Srl Many Ed Musicali Srl 1st Pop Snc Margutta 86 S.r.L. Ala Bianca Group Srl Marton Corporation Srl Amarena Music Sas Master Studio Sas Azzurra Music Srl MBO ED Musicali S.a.s Baby records International Srl Media Records Srl Bazar Music Srl Mescal Srl Bliss Co. Srl Micocci Dischi Italia Editori Srl Blissco Music S.r.L. Molto Srl Blue Tomato SRL Multivision Entertainment Srl Bmg Ricordi Spa HK Media Bmg Roma Nar International Srl Butterfly Music Srl Nasco Srl C.A.M Srl Nelidamusic di G. Strano & C. Sas Callas Ed. Musicali Srl New Music International Srl Carosello Srl Novalis Ed. Mus. Snc Cecchi Gori Music Srl Nun Entertainment Srl CGD East West Nuova Fonit Cetra Clan Celentano Srl Nuova Stradivarius Srl Dieffe Srl Panarecord Dischi Palladium Dipiù Srl Planet/Ferrante Productions Srl Do it yourself music group Srl Pressing Line Srl Don't worry Srl Proxima Centauri sas Duck Recocord Srl Pull Srl Dynamic S.r.L. Quazim Music Srl Ecofina S.r.L. Radiocoop Edizioni Srl Edel Italia Srl Real Soud Srl Edinet Srl Rivverecords S.r.L. Emi Music Italy Spa/Virgin Music Italy Srl Robyx Srl Energy Production Srl RTI SPA Expanded Music Srl Self Distribuzione Spa Family Srl Sony Music Entertainment Spa/S4 Flash Music Sas Studio 28 Srl Fonotil Sas Sugar Srl GDM Music Srl SK-EYE S.r.L. Grande Lontra Srl The Saifam Group Srl Halidon S.r.L. Time Srl Harmony Music Srl Universal Music srl Idea Srl Produzioni Musicali Universal Music spa Io e Lui Srl V2 Records Unipersonale Srl Irma Records Srl Warner Music Italy Srl It-Why Distribuzione Srl Wing Srl Kutmusic Italhouse Produzioni Musicali Winning Music La Bambolina Sas Le Foglie e il vento edizioni musicali Srl LGO Music Sas Convenzione SCF / FRT RADIO Allegato 2 Contratto n. - 7

8 CONTRATTO DI LICENZA PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI RADIO LOCALI tra SCF - Società Consortile Fonografici per Azioni, con sede in Milano, Via Santa Tecla n. 5, capitale sociale pari a Euro (cinquecentomila), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 6812/2000, Codice Fiscale e Partita IVA n , in persona del suo legale rappresentante Gianluigi Chiodaroli (di seguito SCF o Licenziante ) e con sede in, Via, con capitale sociale pari ad Euro, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di, al n., Codice Fiscale n. e Partita Iva n. in persona del Legale Rappresentante (nel seguito il Licenziatario o l Emittente ) premesso che A SCF è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi (come infra definiti) di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito i Mandanti ); SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come infra definiti); B C Il Licenziatario è una società titolare dell impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale denominata: SCF intende concedere in licenza all Emittente, che intende acquisirli, alcuni diritti di utilizzazione dei Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, al fine della comunicazione degli stessi mediante il loro inserimento nella programmazione radiofonica dell Emittente; Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene quanto segue: ART. 1 - DEFINIZIONI Ai fini e per gli effetti del Contratto le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito: Fonogramma indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, musicassetta, mini disc, ecc.), pubblicato dai produttori fonografici Mandanti di SCF e regolarmente da essi posto in commercio in Italia. La regolare pubblicazione in Italia di un Fonogramma si presume allorché gli anzidetti supporti fonografici siano muniti del contrassegno Siae di cui alle vigenti norme in materia di diritto d autore; Legge sul Diritto d Autore indica La legge 22 aprile 1941 n. 633 ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (di seguito L.d.A.); Mandanti indica i titolari in via originaria o derivata dei diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi concessi in licenza con il Contratto che abbiano conferito a SCF apposito mandato per la gestione e l esercizio dei medesimi diritti. L elenco dei Mandanti è contenuto nell Allegato 1 al Contratto così come di volta in volta modificato per effetto di nuovi mandati comunicati da SCF all Emittente; Palinsesto Contratto n. - 8

9 indica l insieme dei programmi prodotti e/o acquisiti dall Emittente e radiodiffusi o altrimenti comunicati al pubblico nel bacino di utenza dell Emittente, mediante tecnica analogica o digitale via etere terrestre, via satellite e via cavo; Reddito Fonogrammi indica la quota del Reddito dell Emittente imputabile alla utilizzazione di Fonogrammi del Repertorio, così come convenzionalmente stabilita dalle parti; Repertorio indica i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitole dai Mandanti; Simulcast indica la comunicazione al pubblico effettuata tramite Internet e simultaneamente alla radiodiffusione; Territorio indica, per le Emittenti locali, l area di servizio metropolitana provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale avuta in concessione e in autorizzazione ai sensi dell art. 21 della Legge 223/90 e successive modificazioni, oltre a San Marino e Città del Vaticano; ART. 2 - OGGETTO Con il Contratto SCF, verso il pagamento dei corrispettivi meglio indicati al successivo articolo 3, concede in licenza non esclusiva all Emittente, che li acquisisce, i diritti non esclusivi e non trasferibili, a qualsiasi titolo, a terzi di: (a) (b) riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. diritto di copia art. 72 L.d.A. e successive modificazioni) i Fonogrammi del Repertorio, ma al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla successiva lettera (b) del presente articolo; comunicare al pubblico, a scopo anche non di lucro, i Fonogrammi del Repertorio mediante il loro inserimento nel Palinsesto dell Emittente e la diffusione di quest ultimo a mezzo della radio (artt. 73 e 73 bis L.d.A. e successive modificazioni) mediante tecnica analogica o digitale via etere terrestre, via satellite e via cavo. L Emittente prende atto e accetta che il diritto di comunicare al pubblico il Repertorio mediante tecnica digitale è concesso da SCF con riferimento alla stessa programmazione diffusa in tecnica analogica per la eventuale fase in cui l emittente opererà in virtù di autorizzazione alla sperimentazione della nuova tecnologia. Resta inteso che, nell ipotesi in cui l Emittente intenda trasmettere, mediante tecnica digitale, un Palinsesto diverso da quello diffuso con tecnica analogica, e comunque non appena verrà rilasciata la licenza per l attività di operatore di rete locale digitale l Emittente dovrà concludere con SCF un nuovo contratto che regolamenti espressamente tale modalità di emissione. Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli indicati espressamente rimane riservato ad SCF ed escluso dalla licenza conferita all Emittente. In particolare, resta esclusa dalla presente licenza la facoltà di utilizzare il Repertorio per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi (c.d. diritto di sincronizzazione), ad eccezione dell utilizzazione compiuta dall Emittente a fini di auto-promozione dei propri programmi. ART. 3 - COMPENSO A fronte della concessione da parte di SCF dei diritti indicati al precedente articolo 2, l Emittente verserà a SCF il Compenso Totale, da determinarsi come segue. 3.1 Compenso Totale Fonogrammi a) Compenso Comunicazione Fonogrammi Quale corrispettivo della concessione in licenza del diritto di comunicazione al pubblico dei Fonogrammi del Repertorio, specificato al precedente articolo 2 (b) del Contratto, l Emittente, ai sensi del D.P.C.M. del 1/9/1975, verserà a SCF un Compenso Comunicazione Fonogrammi pari al 2% (due per cento) del Reddito Fonogrammi. b) Compenso Riproduzione Fonogrammi Quale corrispettivo della concessione in licenza del diritto di riproduzione dei Fonogrammi del Repertorio, specificato al precedente articolo 2 (a) del Contratto, l Emittente verserà a Contratto n. - 9

10 SCF un Compenso Riproduzione Fonogrammi pari all 1% (uno per cento) del Reddito Fonogrammi. 3.2 Quota IMAIE Le parti si danno reciprocamente atto che il Compenso Comunicazione Fonogrammi indicato al precedente articolo 3.1 (a) è comprensivo della quota dovuta ai sensi dell art. 3 della Legge n. 93 dai produttori fonografici ad IMAIE e/o ad altro ente eventualmente istituito in futuro in rappresentanza degli artisti interpreti ed esecutori - e che, pertanto, SCF provvederà a ripartire il suddetto compenso con IMAIE, nella misura e con le modalità stabilite per legge Programmi prodotti da terzi A mero scopo di chiarezza, le parti si danno reciprocamente atto del fatto che nel caso in cui i programmi inseriti nel Palinsesto dell Emittente siano prodotti o realizzati da terzi, i compensi relativi alle utilizzazioni del Repertorio effettuate in detti programmi saranno versati a SCF interamente e direttamente dall Emittente. Tutti i compensi sopra determinati si intendono IVA esclusa ed al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione. ART. 4 CALCOLO DEL COMPENSO 4.1 Reddito Lordo dell Emittente Ai fini della determinazione del Reddito Lordo dell Emittente, per tutta la durata del presente Contratto e dei suoi successivi rinnovi, entro il 31 ottobre di ciascun anno l Emittente trasmetterà ad SCF copia della dichiarazione del fatturato, riferibile all attività radiofonica, realizzato dall Emittente nell esercizio annuale precedente e determinato ai sensi dell art. 20 del DPR , n. 633, come richiamato dall art. 2.2 del D.M. del Ministero del Tesoro del Resta inoltre inteso che, ove l Emittente non adempia all obbligo ora descritto, SCF sarà automaticamente legittimata ad addebitarle, a titolo di Conguaglio Annuale, un importo pari al 10% di quanto corrisposto dall Emittente a titolo di Acconto per l anno di riferimento. 4.2 Determinazione del Compenso Totale Fonogrammi Il Compenso Totale Fonogrammi è determinato moltiplicando il Reddito Fonogrammi per le percentuali di cui al precedente art. 3.1 a) e b). 4.3 Acconto Nel corso della Durata ed in relazione a ciascun Esercizio Annuale, anche in caso di rinnovo tacito del Contratto, l Emittente verserà ad SCF, a titolo di Acconto sul Compenso Totale Fonogrammi, una somma pari al 100% (cento per cento) di quanto dovuto ad SCF sulla base dell ultima dichiarazione disponibile di cui all art. 20 del DPR , N. 633, come richiamato dall art. 2 del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del Determinazione Reddito Fonogrammi Il Reddito Fonogrammi viene convenzionalmente qui determinato dalle parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) del Reddito Lordo dell Emittente.. Il Reddito Fonogrammi così definito costituisce pertanto la base di calcolo del Compenso Totale dovuto ad SCF. 4.5 Comunicazione Dati di Trasmissione Le parti si impegnano, a definire non appena possibile e di comune accordo i tempi e le modalità, anche di natura tecnica, con i quali l Emittente trasmetterà ad SCF, i Dati di Trasmissione per le utilizzazioni dei Fonogrammi del Repertorio. 4.6 Sconti concordati In forza delle intese raggiunte da SCF ed FRT RADIO, volte a consentire alle emittenti radiofoniche di regolarizzare la loro posizione con criteri di gradualità, SCF accorda all Emittente gli sconti che seguono, da applicarsi sul Compenso Totale: - 41% (quarantuno percento) per gli anni 2004, 2005; - 33% (trentatre percento) per l anno 2006; - 26% (ventisei percento) per l anno 2007; - 15% (quindici percento) per l anno 2008; - 4% (quattro percento) per l anno 2009; Contratto n. -

11 ART. 5 TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO L Emittente provvederà a pagare quanto dovuto a SCF entro i termini e con le modalità che seguono. Acconto: il pagamento dell Acconto sarà effettuato in quattro rate aventi scadenza il 28 Febbraio, il 31 Maggio, il 15 Settembre ed il 30 Novembre di ciascun anno, previa emissione, da parte di SCF, delle relative fatture. Conguaglio Annuale: sulla base della dichiarazione di cui all art. 20 del DPR , N. 633, come richiamato dall art. 2.2 del D.M. del Ministero del Tesoro del SCF determinerà il Compenso Totale Fonogrammi. Il versamento del Conguaglio tra quanto complessivamente dovuto e quanto anticipato sarà effettuato entro e non oltre il 30 novembre dell esercizio annuale successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, previa emissione, da parte di SCF, della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, l Emittente, previa messa in mora formale di quest ultima da parte di SCF, sarà tenuta a corrispondere ad SCF un interesse moratorio sulle somme dovute pari al tasso legale per i primi 6 (sei) mesi di ritardo, e, decorsi detti primi 6 (sei) mesi, pari a 2 (due) punti percentuali oltre il tasso prime rate. ART. 6 GARANZIE L Emittente si impegna ad utilizzare i Fonogrammi del Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto convenuto con il presente Contratto, e, comunque, in modo da preservarne l integrità ed il valore artistico, culturale ed industriale, e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. In particolare l Emittente si impegna a regolare la propria posizione nei confronti degli autori e/o editori e/o della società che li rappresenta riguardo alla pubblica esecuzione delle opere incorporate nei Fonogrammi del Repertorio. L Emittente solleva SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni dei Fonogrammi del Repertorio in violazione delle leggi vigenti o del Contratto. Fermi restando gli impegni dell Emittente di cui sopra, SCF solleva l Emittente stessa da ogni eventuale pretesa di terzi e/o responsabilità verso terzi aventi diritto relativamente a contestazioni concernenti i diritti di utilizzazione concessi in licenza con il presente Contratto. ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E ULTERIORI RIMEDI IN CASO DI INADEMPIMENTO Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all esperimento degli ulteriori rimedi previsti per legge in caso di inadempimento, SCF avrà il diritto di risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell art c.c. nei casi seguenti: a) per inadempimento da parte dell Emittente alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 4-bis (Compenso Aggiuntivo) se inserito nel Contratto, 5 (Termini e Modalità di Pagamento), e 6 (Garanzie); b) in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento dell Emittente. In tali casi, SCF comunicherà all Emittente, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la propria decisione di risolvere il Contratto nonché la data dalla quale esso dovrà intendersi risolto. Nell ipotesi di cui al punto a) che precede l Emittente avrà la facoltà di regolarizzare la propria posizione nel termine tassativo di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di SCF, dandone contestuale notizia a SCF mediante lettera raccomandata A.R. L Emittente avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto con SCF ai sensi dell art c.c. in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento di SCF; In tale caso l Emittente comunicherà a SCF, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la propria decisione di risolvere il Contratto nonché la data dalla quale esso dovrà intendersi risolto. ART. 8 - DURATA Il Contratto avrà validità ed efficacia a partire dal 1 Gennaio 2004 sino al 31 Dicembre 2009 e si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 (tre) anni a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare all altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza. Contratto n. -

12 ART. 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad esso dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano. ART DISPOSIZIONI GENERALI Modifiche Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata; l eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti. Rubriche e richiami Salvo che risulti diversamente dal Contratto, i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati di questo Contratto. ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Licenziatario dichiara e garantisce a SCF di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati di dati personali dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, così come tali dati sono in essa definiti, ed in particolare dall articolo 13 della predetta legge. Il Licenziatario autorizza quindi SCF per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste a SCF al trattamento dei dati personali, di cui il Licenziatario è, o sarà in futuro, interessato e che sono stati e/o saranno comunicati a SCF anche in esecuzione del presente accordo. Inoltre il Licenziatario autorizza SCF, per le finalità di cui al presente accordo, a comunicare i predetti propri dati personali, per il loro trattamento, anche a soggetti terzi. Milano, SCF Società Consortile Fonografici per azioni Emittente Per espressa approvazione, ai sensi dell articolo 1341 del codice civile delle clausole 2 (Oggetto), 3 (Compenso), 4 (Calcolo del Compenso), 5 (Termini e Modalità di pagamento), 7 (Risoluzione ed ulteriori rimedi), 8 (Durata), 9 (Legge applicabile e Foro competente) del Contratto. Emittente Contratto n. -

13 Convenzione SCF / FRT RADIO Allegato 3 Testo di lettera per comunicazione alle emittenti aderenti alla precedente convenzione CARTA INTESTATA DI SCF Spett. le.. Milano, 2003 Raccomandata A.R. Anticipata via fax OGGETTO : SCF / FRT Accordo Quadro del 5 Aprile 2001 Nuova Convenzione In considerazione che l Accordo Quadro tra SCF e FRT del 5 Aprile 2001, a seguito della formale disdetta comunicata da FRT il 27 settembre 2002, non ha più efficacia, SCF e FRT-RADIO hanno stipulato una nuova convenzione avente ad oggetto la regolamentazione della concessione in licenza dei diritti necessari per la comunicazione, a mezzo trasmissioni radiofoniche, di Fonogrammi di titolarità delle case discografiche mandanti di SCF. Conseguentemente la precedente regolamentazione contrattuale cesserà di avere efficacia il 31 Dicembre 2003 e a decorrere dal 1 Gennaio 2004 si applicherà la nuova Convenzione sopra citata. In considerazione che la nuova Convenzione prevede che ciascuna emittente radiofonica concluda direttamente con SCF il proprio Contratto di licenza per Riproduzione e Comunicazione di Fonogrammi Radio Locali, provvediamo a trasmettervi, qui allegato, il testo del contratto medesimo, definito di concerto con la Vostra associazione. Qualora sia Vostra intenzione beneficiare delle condizioni previste dalla nuova Convenzione e, in particolare, dell applicazione dello Sconto Associativo - che Vi sarà riconosciuto, come previsto dalla suddetta Convenzione, sino a quando perdurerà il Vostro rapporto associativo con FRT-RADIO e per tutto il tempo in cui la Convenzione medesima sarà in essere Vi preghiamo di volerci restituire quanto prima il Contratto qui allegato, completato con la Vostra sottoscrizione. Cordiali saluti. Il Direttore Generale Contratto n. -

14 Convenzione SCF / FRT RADIO Allegato 4 Testo di lettera per la richiesta di stipulazione del contratto di licenza e di applicazione della Convenzione SCF /FRT-RADIO CARTA INTESTATA DELL EMITTENTE Spett. le SCF Via Santa Tecla Milano e p.c. Spett. le FRT - Federazione Radio Televisioni Associazione Radio Viale Regina Margherita n Roma, 2004 Raccomandata A.R. Anticipata via fax Oggetto : Convenzione SCF /FRT-RADIO del 12 novembre 2003 per emittenti radiofoniche locali Con la presente, la nostra Società, con sede in, Via, con capitale sociale pari a Euro, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n., Codice Fiscale e Partita IVA, titolare delle seguenti imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale: 1) Impresa denominata 2) Impresa denominata... in persona di,chiede di poter stipulare con la Vostra società un Contratto di Licenza per la Riproduzione e la Comunicazione di Fonogrammi Radio Locali, allo scopo di poter legittimamente trasmettere, inserendoli nella propria programmazione, Fonogrammi di titolarità delle case discografiche Vostre mandanti. Chiediamo, in particolare, che al Contratto vengano applicate le speciali condizioni contenute nella Convenzione in oggetto, che - in qualità di associati ad FRT-RADIO e, dunque di aderenti FRT-RADIO - dichiariamo di conoscere e approvare. Unitamente alla presente Vi trasmettiamo inoltre copia della dichiarazione del Reddito dell Emittente, resa dalla nostra Società all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed al Ministero delle Comunicazioni per l anno 2002 ai sensi dell art. 20 del DPR , n. 633, come richiamato dall art. 2.2 del D.M. del Ministero del Tesoro del La nostra società dichiara infine di? essere? non essere (contrassegnare con un segno x la casella corrispondente alla propria scelta) interessata alla concessione in licenza del diritto di comunicazione al pubblico via internet in modalità Simulcasting, e che la propria programmazione radiofonica? riveste? non riveste (contrassegnare con un segno x la casella corrispondente al tipo di programmazione) entrambe le seguenti caratteristiche: comunicazione di Fonogrammi per meno di nove ore giornaliere, distribuite su una programmazione complessiva non inferiore alle 12 ore giornaliere. Contratto n. -

15 Vi segnaliamo che la persona da contattare per la gestione del Contratto e dei rapporti con SCF è il Signor Tel. Fax Restiamo dunque in attesa di ricevere il testo del Contratto di licenza, che provvederemo a restituirvi, debitamente sottoscritto, al fine di raccogliere anche la Vostra sottoscrizione. Cordiali saluti. Timbro e Firma Contratto n. -

16 Convenzione SCF / FRT RADIO Allegato 5 Testo di lettera per l invio, da parte di SCF, del Contratto alle emittenti non aderenti alla precedente convenzione - (nuove adesioni) CARTA INTESTATA DI SCF Spett. le.. Milano, 2003 Raccomandata A.R. Anticipata via fax OGGETTO : Contratto di Licenza per la Riproduzione e la Comunicazione di Fonogrammi Radio Locali Facendo seguito alla Vostra richiesta del, unitamente alla presente provvediamo a trasmettervi il contratto di licenza indicato in oggetto, il cui testo è stato definito di concerto con FRT-RADIO.. Qualora sia Vostra intenzione beneficiare delle condizioni previste dalla nuova convenzione SCF / FRT-RADIO e, in particolare, dell applicazione dello Sconto Associativo - che Vi sarà riconosciuto, come previsto dalla citata Convenzione, nella misura del 10% (dieci percento) sino a quando perdurerà il Vostro rapporto associativo con FRT-RADIO e per tutto il tempo in cui la Convenzione medesima sarà in essere Vi preghiamo di volerci restituire quanto prima il Contratto qui allegato, completato con la Vostra sottoscrizione. Cordiali saluti. Il Direttore Generale Contratto n. - Allegato 6

17 Testo di lettera per l invio, da parte di SCF, del contratto di licenza sottoscritto e per la conferma dell applicazione della Convenzione SCF /FRT-RADIO CARTA INTESTATA DI SCF Spett. le.. Milano, 2004 Raccomandata A.R. Anticipata via fax Oggetto : Contratto di Licenza per Riproduzione e Comunicazione di Fonogrammi Radio Locali; Convenzione SCF / FRT-RADIO per emittenti radiofoniche locali Facendo seguito alla precorsa corrispondenza di pari oggetto, come d accordo unitamente alla presente provvediamo a restituirvi una copia del Contratto di licenza indicato in oggetto, completata con la sottoscrizione del nostro Legale Rappresentante. Il rapporto tra SCF e la Vostra società - avente ad oggetto la concessione in licenza dei diritti previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis L.d.A e successive modificazioni, di utilizzazione di Fonogrammi di titolarità delle case discografiche nostre mandanti, ai fini della loro comunicazione al pubblico tramite trasmissioni radiofoniche - può dunque ora considerarsi regolarmente perfezionato. In accoglimento della Vostra richiesta, siamo inoltre a confermarvi che la Vostra emittente, che ci risulta essere attualmente aderente ad FRT-RADIO, potrà beneficiare delle particolari condizioni di cui alla Convenzione da noi stipulata con la Vostra associazione di categoria in data 12 novembre 2003 e in particolare dello Sconto Associativo di cui all art. 3 della Convenzione, che Vi sarà riconosciuto nella misura del 10% (dieci percento), sino a quando perdurerà il Vostro rapporto associativo con FRT-RADIO e per tutto il tempo in cui la Convenzione medesima sarà in essere. Cordiali saluti. SCF Società Consortile Fonografici per azioni Contratto n. -

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