JOBS ACT IL TESTO UNICO DEI CONTRATTI DI LAVORO E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI
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- Marisa Albanese
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1 JOBS ACT IL TESTO UNICO DEI CONTRATTI DI LAVORO E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Con la presente si segnalano le principali novità introdotte dal d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 giugno 2015, n. 144 ed entrato in vigore il 25 giugno Il decreto attua la delega parlamentare, contenuta all art. 1, comma 7, legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), relativa (i) al riordino di tutte le forme di contratto di lavoro esistenti, in un ottica di semplificazione e di adattamento al mutato contesto produttivo-occupazionale; (ii) alla modifica della disciplina codicistica delle mansioni e dell inquadramento, mediante l introduzione di legittime ipotesi di demansionamento, volte a contemperare l interesse del lavoratore al mantenimento dell occupazione con l interesse dell impresa ad un utile impiego del personale. I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO E LE COLLABORAZIONI IN REGIME DI PARTITA I.V.A. Con decorrenza dal 1 gennaio 2016 troverà applicazione in automatico la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione, anche a progetto, che si concretino in prestazioni di lavoro (i) esclusivamente personali; (ii) continuative; (iii) le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Gli unici casi in cui sarà ammesso il ricorso alle co.co.co., anche in presenza dei requisiti sopra evidenziati, sono: le collaborazioni espressamente disciplinate, sotto il profilo del trattamento economico e normativo, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento (e.g. le attività di call center in regime di outbound); le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali; le attività prestate nell esercizio della funzione dai membri degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai componenti di collegi o commissioni (c.d. rapporti organici); le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.. Gli articoli da 61 a 69-bis del decreto Biagi, contenenti la disciplina delle collaborazioni a progetto e delle collaborazioni autonome in regime di partita I.V.A., sono stati definitivamente abrogati, salvo trovare applicazione per la regolamentazione dei rapporti di lavoro già in corso alla data di entrata in vigore del decreto delegato. L intervento abrogativo del Governo ha comportato il venir meno delle ipotesi di collaborazione, possibili anche in assenza dell indicazione di un progetto specifico, di seguito elencate: - le collaborazioni fino a 30 giorni per un importo fino ad euro (art. 61,co. 2, decreto Biagi); - le collaborazioni rese nell ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona per un massimo di 240 ore annue (art. 61,co. 2, decreto Biagi); - le collaborazioni con i pensionati di vecchiaia (art. 61, co. 3, decreto Biagi). Sono stati, altresì, eliminati i requisiti introdotti dalla riforma Fornero del 2012, in presenza dei quali una collaborazione in regime di partita I.V.A. doveva ritenersi non genuina. L art. 69-bis decreto Biagi ora abrogato prevedeva la conversione, dapprima in collaborazioni a progetto e, ove il progetto mancasse, in rapporti di lavoro subordinato, delle prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita I.V.A. al ricorrere di almeno due dei seguenti presupposti: a- collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi per due anni consecutivi; b- corrispettivo derivante dalla collaborazione e, pur se fatturato a soggetti diversi, riconducibile al medesimo centro di imputazione di interessi, superiore all 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell'arco di due anni solari consecutivi; c- assegnazione al collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2 Come comportarsi con le collaborazioni in corso Se si tratta di collaborazioni pienamente rispondenti ai criteri fissati dagli articoli da 61 a 69-bis del decreto Biagi, allora potranno proseguire fino a scadenza, anche nel caso in cui quest ultima sia collocata in una data successiva al 1 gennaio Se, invece, dovesse trattarsi di collaborazioni di dubbia genuinità, il decreto ammette una sanatoria stabilizzante di cui gli interessati si dovranno avvalere entro l inizio del prossimo anno. A partire dal 1 gennaio 2016, tutti i datori di lavoro privati potranno assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prestatori con i quali abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o collaborazioni autonome in regime di partita I.V.A., a condizione che: (i) i lavoratori interessati all assunzione sottoscrivano in sede protetta un accordo conciliativo finalizzato a definire eventuali controversie di natura economica inerenti al pregresso rapporto di (ii) lavoro ed alla relativa qualificazione; i datori di lavoro, nei 12 mesi successivi alle assunzioni, si impegnino a non recedere dai rapporti di lavoro neo-instaurati, se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. A fronte della sottoscrizione dell accordo conciliativo e dell assunzione a tempo indeterminato, vengono estinti tutti gli illeciti ammnistrativi, contributivi e fiscali connessi ad una eventuale erronea qualificazione del rapporto di collaborazione, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all assunzione. LA RISCRITTURA DELL ART DEL CODICE CIVILE E LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI MANSIONI ED INQUADRAMENTO Scompare dal primo comma dell art c.c. il concetto di equivalenza delle mansioni: nell esercizio dello ius variandi (i.e. potere di modifica dell attività lavorativa), il datore di lavoro non ha più l obbligo di adibire il lavoratore a mansioni che appartengano alla medesima area professionale di quelle pregresse, ma ha solo il dovere di rispettare il livello di inquadramento e la categoria legale delle ultime mansioni effettivamente svolte. Il datore di lavoro può assegnare un lavoratore a mansioni riferite al livello d inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale (quadro, impiegato, operaio), in presenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da incidere sulla posizione del lavoratore. La contrattazione collettiva (anche aziendale) può prevedere ulteriori ipotesi di assegnazione ad un livello di inquadramento inferiore, ma sempre nell ambito della medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni nei casi elencati deve essere comunicato, a pena di nullità, per iscritto ed il lavoratore conserva il livello di inquadramento e la retribuzione in godimento, ad eccezione delle voci retributive connesse a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Possibilità per le parti di stipulare in sede protetta accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello d inquadramento ed anche della retribuzione, al fine di salvaguardare l interesse del lavoratore (i) alla conservazione del posto, (ii) all acquisizione di una diversa professionalità, (iii) al miglioramento delle condizioni di vita. L assegnazione del dipendente a mansioni superiori, salvo un suo diverso volere o che si tratti di sostituzione di altro lavoratore in servizio, diventa definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi (anche aziendali) o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi. LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PART TIME Lavoro supplementare: in assenza di diversa disciplina del contratto collettivo (anche aziendale), il datore di lavoro può comunque richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare sino al
3 25% delle ore di lavoro settimanali concordate; la maggiorazione per lavoro supplementare sarà pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Clausole elastiche e flessibili: in assenza di diversa disciplina del contratto collettivo (anche aziendale), tali clausole possono essere inserite nel contratto di lavoro dalle parti con la sottoscrizione di un accordo individuale innanzi alle commissioni di certificazione previste dall art. 76 del decreto Biagi. L accordo dovrà prevedere: almeno 2 giorni lavorativi di preavviso; in caso di clausola elastica, una variazione in aumento non superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale; l applicazione di una maggiorazione retributiva del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time esteso ai lavoratori: affetti da patologie oncologiche; colpiti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche; con persona convivente affetta da grave, totale e permanente inabilità. Possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, purché ciò comporti una riduzione d orario non superiore al 50%. LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA) In difetto di previsioni della contrattazione collettiva (anche aziendale), i casi di utilizzo del lavoro intermittente saranno individuati con decreto del Ministero del Lavoro. Prima dell inizio della prestazione di lavoro intermittente o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, possibilità per il datore di lavoro di comunicarne la durata alla DTL competente mediante sms o messaggio di posta elettronica. In caso di violazione del predetto obbligo, pagamento di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO Il contratto assistito (i.e. quello stipulato innanzi alla DTL competente una volta superato il limite dei 36 mesi) dovrà avere una durata massima di 12 mesi; inoltre, l assistenza del rappresentante sindacale non è più obbligatoria. Se le parti superano il tetto delle 5 proroghe previsto, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla sesta proroga. Il limite percentuale di attivazione dei contratti a termine, fissato dalla legge al 20%, potrà essere modificato anche dalla contrattazione collettiva di secondo livello. LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing): liberalizzazione dell istituto attraverso l eliminazione delle ipotesi tassative di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato. Il
4 numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può superare il 20% del personale a tempo indeterminato dell utilizzatore in forza al momento della stipula del contratto di assunzione, fatta salva una diversa previsione del contratto collettivo (anche aziendale) applicato dall utilizzatore. Somministrazione di lavoro a tempo determinato: possibilità di ricorrere all istituto senza necessità di indicare le ragioni giustificatrici e senza limiti di durata massima. Le proroghe al contratto sono ammesse nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo del somministratore. Il limite quantitativo di attivazione di contratti di somministrazione a termine è fissato dal contratto collettivo (anche aziendale) applicato dall utilizzatore. LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO Applicazione del contratto a tutele crescenti anche ai rapporti di apprendistato. Possibilità per le parti di recedere al termine del periodo di apprendistato, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Apprendistato di primo livello In assenza di regolamentazione regionale, la disciplina dell istituto è demandata al Ministero del Lavoro Nessuna retribuzione per le ore di formazione svolte all interno dell istituzione scolastica, salva diversa previsione dei contratti collettivi Riduzione della retribuzione dell apprendista al 10% per le ore di formazione a carico dell azienda Il datore di lavoro deve sottoscrivere, con l istituzione formativa a cui lo studente appartiene, un protocollo contenente anche il numero di ore di formazione da effettuare in azienda Apprendistato professionalizzante Nelle aziende con più di 50 dipendenti, assunzione di nuove risorse con contratto di apprendistato professionalizzante subordinata alla conferma in servizio di almeno il 20 per cento degli apprendisti impiegati nei 36 mesi precedenti le nuove assunzioni, restando esclusi dal computo i rapporti risolti per recesso in periodo di prova, dimissioni e licenziamento per giusta causa Estensione dell apprendistato professionalizzante senza limiti di età in favore dei soggetti percettori di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione Apprendistato di alta formazione e ricerca Obbligo per il datore di lavoro di sottoscrivere un protocollo con l istituzione formative o con l ente di ricerca cui lo studente appartiene, secondo uno schema definito da apposito decreto interministeriale Nessuna retribuzione per le ore di formazione svolte all interno dell istituzione formativa, salva diversa previsione dei contratti collettivi Riduzione della retribuzione dell apprendista al 10% per le ore di formazione a carico dell azienda LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO Innalzamento ad euro per anno civile del limite massimo dei compensi, riferito alla totalità dei committenti.
5 Fermo restando il limite anzidetto, in favore di ciascun committente imprenditore o professionista le attività di lavoro accessorio non possono generare compensi superiori ad euro Possibilità di lavoro accessorio anche per i percettori di misure a sostegno del reddito o di integrazioni salariali nel limite di compenso di euro per anno civile. Divieto di lavoro accessorio in esecuzione di appalti di opere o di servizi. Pagamento prestazioni di lavoro accessorio mediante carnet di buoni acquistabili solo per via telematica dai committenti imprenditori o professionisti, anche presso le rivendite autorizzate dagli altri committenti. Obbligo per i committenti imprenditori o professionisti di comunicare alla DTL competente l inizio della prestazione, anche attraverso sms o messaggio di posta elettronica. La comunicazione deve contenere dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione ed il periodo non superiore ai 30 giorni successivi. LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA DISCIPLINA DELL ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (ART C.C.) Abrogata l associazione in partecipazione con apporto di lavoro. L apporto dell associato dovrà consistere esclusivamente in conferimento di capitali. I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto delegato potranno proseguire fino alla loro cessazione. * * * *** Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. Morri Cornelli e Associati Studio Legale e Tributario Milano, 10 luglio 2015
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