LAVORO A PROGETTO SEZIONE I JOBS ACT

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1 LAVORO A PROGETTO Sommario Sezione I: Jobs Act 1. Abrogazione dei contratti di collaborazione a progetto 2. Stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi Sezione II: Disciplina del rapporto 1. Definizione 2. Requisiti 3. Esclusioni 4. Forma 5. Corrispettivo 6. Obbligo di riservatezza 7. Tutele 8. Estinzione e rinnovo del contratto 9. Rinunzie e transazioni 10. Conversione del contratto 11. Stabilizzazione dei contratti di lavoro a progetto Sezione III: Regime fiscale 1. Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente 2. Criteri di tassazione Sezione IV: Regime previdenziale 1. Gestione separata 2. Determinazione e misura dei contributi 3. Denuncia delle retribuzioni 4. Prestazioni assistenziali Sezione V: Regime assicurativo 1. Obbligo assicurativo 2. Adempimenti 3. Determinazione e versamento dei premi Sezione VI: Collaborazioni occasionali 1. Mini co.co.co. 2. Prestazioni occasionali autonome e di tipo accessorio SEZIONE I JOBS ACT 1. Abrogazione dei contratti di collaborazione a progetto Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Codice dei contratti, con il quale è stata data attuazione all'art. 1, comma 7, della legge delega n. 183/2014 (Jobs Act), le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi, esclusivamente, per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto) e fino alla loro naturale scadenza. Pertanto, si è ritenuto opportuno rendere ancora possibile la consultazione della disciplina del Lavoro a progetto di cui alle Sezioni successive. Tuttavia, ciò non significa che non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in forma autonoma, tant'è che l'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente che resta salvo il disposto dell'art. 409 cod. proc. civ., ma deve trattarsi di collaborazioni in cui non devono ricorrere contestualmente i tre parametri indici della subordinazione. Infatti, l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le norme sul lavoro subordinato si applicano anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro: - esclusivamente personali; - continuative; - le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro

2 Sono, comunque, fatte salve, esonerandole dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, anche se a fronte di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed eterorganizzate dal committente, quattro tipologie di collaborazioni: - collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; - collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; - attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; - alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015). E' stata, inoltre, introdotta la possibilità per le parti di richiedere la certificazione dell'assenza dei requisiti previsti per l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle commissioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003. Nella fase del procedimento, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). 2. Stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi A decorrere dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo godono dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Tali effetti sono subordinati tuttavia alle seguenti condizioni: - i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4, cod. civ. o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003; - nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo (art. 54, D.Lgs. n. 81/2015). SEZIONE II DISCIPLINA DEL RAPPORTO 1. Definizione Il D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (L. n. 30/2003), al fine di eliminare fenomeni elusivi della legislazione in materia di lavoro subordinato, procede alla riforma delle collaborazioni coordinate e continuative convertendole nella nuova figura del lavoro a progetto. La definizione del lavoro a progetto si rinviene nel primo comma nell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 (modificato dall'art. 1, comma 23, della L. n. 92/2012, dall'art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 e dall'art. 7, comma 2, lett. c), D.L. n. 76/2013) secondo il quale "ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound", per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo - 2 -

3 svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". La disposizione, come modificata dall'art. 1, comma 23, L. 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro, non prevede più la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili a "programmi di lavoro o fasi di esso", così evidenziando ancor più la finalità di limitare l'utilizzo dell'istituto a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato (ML nota n /2008). Tale modifica, così come le ulteriori novità introdotte dalla L. n. 92/2012 (in particolare in relazione ai requisiti del progetto e alla determinazione del corrispettivo del collaboratore, v. infra), si applicano tuttavia ai soli contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (18 luglio 2012). Le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro - e cioè la presenza dell'elemento della subordinazione ovvero dell'autonomia - assumono quindi valore decisivo, dato che il lavoro a progetto configura una nuova tipologia contrattuale nell'ambito più generale delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., che peraltro continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 61, comma 3 (v. infra par. 3). Nei casi in cui risulta difficile la corretta qualificazione dei rapporti si ricorre allo strumento della certificazione, su istanza volontaria o congiunta, ex art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 (come per l'assistenza domiciliare v. ML interpello n. 5/2010). Nel qualificare il lavoro a progetto "una nuova tipologia contrattuale" il Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2008 modifica il suo precedente orientamento in base al quale era considerato solo "una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa" (v. ML circ. n. 1/2004). Dalla definizione di cui al primo comma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 si evince che ciò che caratterizza le collaborazioni a progetto è l'individuazione di uno o più progetti specifici che il committente deve determinare ma che il collaboratore deve gestire in modo autonomo in funzione del risultato. Naturalmente resta fermo il coordinamento con l'organizzazione del committente ed è irrilevante il tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività del collaboratore (v. infra par. 2). 2. Requisiti Nel valutare la compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, occorre tener presente i seguenti indici sintomatici: - specificità del progetto, che non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa; - modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente; - contenuto della prestazione, che non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione (fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente); - compenso (legato non solo al tempo della prestazione, ma anche al risultato del progetto; - eventuale clausola di esclusiva (ossia, "monocommittenza"); - legittimità di proroghe e rinnovi del contratto (ML circ. n. 4/2008). Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra lavoro a progetto e le fattispecie riconducibili al lavoro subordinato, da un lato, e al lavoro autonomo, dall'altro (v. Sez. V - Collaborazioni occasionali). Il lavoro a progetto si differenzia dal lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, in quanto la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, in regime di totale autonomia. Progetto - 3 -

4 Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Inoltre, come anticipato, il progetto: - non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (v. anche ML circc. n. 1/2004; n. 17/2006; n. 4/2008; nota n /2008; ML interpello n. 5/2010); - non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I compiti meramente esecutivi consistono nella mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore (INAIL circ. n. 13/2013). I compiti meramente ripetitivi, invece, sono compiti elementari, tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (ML circ. n. 35/2013). Spetta al committente l'individuazione del progetto da dedurre nel contratto. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili. Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 29/2012, chiarisce, illustrando le novità della L. n. 92/2012, che il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile ed indica, a titolo esemplificativo, le attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di co.co.pro. Tuttavia, tale indicazione opera solo sotto il profilo della metodologia ispettiva, al fine di orientare e uniformare l'attività di vigilanza, non volendo rappresentare alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri distintivi tra attività autonoma e subordinata (ML lett. circ. n. 7258/2013). Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 7/2013, ritiene che sia possibile instaurare nell'ambito delle organizzazioni non governative (Ong/Onlus) una genuina collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Autonoma gestione del progetto Nell'ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta. Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'"an" ma non anche necessariamente nel "quando". Coordinamento Indipendentemente da quanto indicato sopra nel requisito dell'autonomia, tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto, ferma restando l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto originariamente convenuto. Lavoro a progetto nei call center Il Ministero del lavoro è più volte intervenuto al fine di individuare i criteri di legittimo utilizzo del contratto di collaborazione nel settore dei call center. In particolare, ritiene configurabile un genuino progetto nelle attività realizzate attraverso call center outbound nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente. Ciò a differenza di quanto avviene nelle attività inbound, in cui l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psico-fisiche per un dato periodo di tempo

5 Quindi, le attività outbound devono essere necessariamente caratterizzate dall'autonomia della prestazione e, a tal fine, il personale ispettivo deve verificare l'esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro. Ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: - se eseguire la prestazione ed in quali giorni; - a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera; - se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta. Il fondamentale requisito dell'autonomia può essere, comunque, contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva dell'azienda. E' in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare che l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute (ML circc. n. 17/2006; n. 14/2013). Il Ministero del lavoro, partendo dall'assunto consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale ogni attività suscettibile di valutazione economica può essere svolta in maniera autonoma o subordinata, ha, ulteriormente, chiarito che in presenza di un genuino progetto con riferimento alle campagne "out bound" ovvero in attività analoghe quanto alla modalità di esecuzione della prestazione (ad es. il recupero crediti stragiudiziale mediante sollecito telefonico), tutta una serie di elementi di seguito indicati non sono suscettibili a far disconoscere la natura autonoma del rapporto a condizione che il collaboratore determini discrezionalmente ed unilateralmente, senza necessità di preventiva autorizzazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa. Tali elementi sono: - l'utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genuinamente autonoma e conforme ai requisiti di legge quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto nell'ambito di una attività organizzata del committente; - l'utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente; - l'utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettano in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l'utente telefonico; - lo svolgimento della prestazione all'interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendovi il collaboratore vincolato; - l'impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui prodotti venduti dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato; - le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore (ML nota n /2008). L'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 24-bis, comma 7, del D.L. n. 83/2012, mette in luce la specificità della disciplina, che nasce nell'ambito della prassi amministrativa sopra citata, delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. In questo modo si è introdotta una semplificazione nell'ambito dei call center, consentendo l'impiego del personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di "attività di servizi", tra cui risultano evidentemente annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale "vendita" di prodotti o di servizi (ML lett. circ. n /2013). La suddetta specificità comporta una vera e propria esclusione dall'applicazione dei requisiti che normalmente sono richiesti ai fini di un ricorso legittimo al contratto di collaborazione a progetto, primo tra i quali la sussistenza di uno specifico progetto, alla condizione, però, che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che viene, dunque, ad assumere, nella sostanza, una funzione autorizzatoria del ricorso a questa tipologia contrattuale, a prescindere dal requisito della predisposizione di un progetto specifico. Ciò non comporta, invece, una deroga alle successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 (ML circ. n. 14/2013). In particolare, nella more dell'introduzione di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento che diano indicazioni - 5 -

6 sui corrispettivi in questione ed al fine di non impedire l'utilizzo della tipologia contrattuale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei call center deve comunque rispettare la disposizione generale di cui all'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto (ML lett. circ. n /2013). L'art. 24-bis del D.L. n. 83/2012 (aggiunto dalla L. n. 134/2012) ha introdotto ulteriori misure, la cui violazione comporta una sanzione di euro per ogni giornata di violazione, che vanno a regolamentare il settore dei call center con almeno venti dipendenti che decidono di delocalizzare la propria attività. Tale limite dimensionale deve essere calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Le aziende interessate sono poi quelle che svolgono in via assolutamente prevalente una attività di call center e che, pertanto, operano in regime di appalto, restando viceversa escluse quelle attività di call center che vanno semplicemente ad integrare lo svolgimento dell'impresa rappresentando, il più delle volte, un mero sportello di front office (ML circ. n. 14/2013). Qualora un'azienda decida di spostare l'attività fuori del territorio nazionale, deve darne comunicazione al Ministero del lavoro almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all'autorità garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita anche dalle aziende che già operano in paesi esteri (art. 24-bis, comma 2, D.L. n. 83/2012). Alle aziende che delocalizzano le attività in paesi esteri non possono essere erogati i benefici previsti dalla L. n. 407/1990 (art. 24-bis, comma 3, D.L. n. 83/2012; ML circ. n. 14/2013). Al riguardo, anche al fine di inquadrare correttamente la disciplina in parola nell'ambito dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, il Ministero del lavoro ha chiarito che sia tale disposizione, sia l'obbligo di comunicazione di cui sopra - quest'ultimo evidentemente collegato alla applicabilità della "sanzione" relativa alla mancata concessione dei benefici - trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari (ML nota n /2014). Quando un cittadino chiama o viene contattato da un call center deve essere informato preliminarmente sul paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato; nel caso in cui il cittadino chiami, inoltre, deve poter scegliere, che il servizio sia effettuato tramite un operatore collocato sul territorio nazionale. 3. Esclusioni Il lavoro a progetto non tende ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia ex art. 61, comma 2 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 le seguenti fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro: - gli agenti e i rappresentanti di commercio, i quali continuano ad essere regolati da leggi speciali; - le prestazioni occasionali c.d. mini co.co.co., cioè rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) (v. Sez. V - Collaborazioni occasionali); - le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (v. ML nota 15 dicembre 2004); - le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002); - i componenti di Organi di amministrazione e controllo di società; - i partecipanti a Collegi e Commissioni. Nell'espressione "Collegi e Commissioni" delle società, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica; - 6 -

7 - i collaboratori che percepiscano la pensione di vecchiaia (ML circ. n. 1/2004). Sono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto anche i percettori di pensione di anzianità che abbiano raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia (ML interpello n. 8/2008). Per le ipotesi escluse dalla riconducibilità al lavoro a progetto continua a trovare applicazione la disciplina previgente. Restano possibili inoltre, condizioni di miglior favore previste per il collaboratore a progetto da contratti individuali o da accordi collettivi. 4. Forma Ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta (la forma scritta costituisce elemento di legittimità del contratto, c.d. forma scritta ad substantiam, v. ML circ. n. 35/2013) e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi: - la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; - la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; - il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; - le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; - le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. 5. Corrispettivo Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto (art. 63, D.Lgs. n. 276/2003). Riguardo alle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound", l'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce espressamente che il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Tale previsione normativa assume un significato del tutto diverso rispetto a quella contenuta nell'art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003, a proposito del regime del corrispettivo dei collaboratori a progetto. Infatti, mentre la violazione dell'art. 63 comporta soltanto il diritto del collaboratore al riconoscimento di un differenziale economico, senza tuttavia incidere sulla natura del rapporto posto in essere, nel settore dei call center la mancata pattuizione di corrispettivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, comporta la violazione di una norma inderogabile di natura autorizzatoria, cosicché il ricorso alla co.co.pro. può ritenersi illegittimo con conseguente riconduzione del rapporto a quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro e cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato (ML circ. n. 14/2013; ML lett. circ. n /2013). 6. Obbligo di riservatezza Il lavoratore che opera a progetto può svolgere la propria attività per più committenti: a questo principio di carattere generale si può derogare in favore dell'esclusività soltanto sulla base di un accordo tra le parti. Inoltre, nei confronti del collaboratore opera il divieto di: - svolgimento di attività in concorrenza con i propri committenti (divieto di concorrenza); - 7 -

8 - diffondere notizie e apprezzamenti riguardanti sia il progetto che l'organizzazione; - compiere attività che siano lesive o che rechino pregiudizio all'attività dei committenti medesimi (art. 64, D.Lgs. n. 276/2003). 7. Tutele Invenzioni Viene riconosciuto il diritto al lavoratore a progetto ad esser riconosciuto autore dell'invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto. In tal caso i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compresa, l'art. 12-bis della legge n. 633/1941 concernente la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (art. 65, D.Lgs. n. 276/2003). Malattia, infortunio, gravidanza e altri diritti L'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio, fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Per effetto del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui agli artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e prorogata) e 22 (trattamento economico e normativo) del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità) in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (in riferimento al congedo di maternità v. anche INPS circ. n. 139/2011). Per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente (INPS circ. n. 137/2007). Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. In base all'art. 3 del D.M. 12 luglio 2007 l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 151, si applica: - integralmente, nei confronti delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate ed alle associate in partecipazione; - limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, per le lavoratrici esercenti attività libero professionale. Il riconoscimento dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. Pertanto, le lavoratrici hanno l'onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell'inizio del congedo, secondo quanto disposto dall'art. 21 del T.U. In mancanza di tale certificato, per la determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 12 luglio 2007, hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. La proroga non opera se l'interruzione di gravidanza interviene prima del 180 giorno dall'inizio della gestazione, poiché l'aborto è da qualificarsi come malattia e per quest'ultima la proroga non è prevista (ML interpello n. 58/2008). Oltre alle disposizioni di cui alla L. n. 533/1973 sul processo del lavoro, all'art. 64 del D.Lgs. n. 151/2001 e al D.M. 12 luglio 2007 che disciplinano la tutela della maternità e paternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le norme in - 8 -

9 materia di sicurezza e igiene del lavoro, ogni qual volta la prestazione si svolga nei luoghi del committente, nonchè le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e quelle del D.M. 12 gennaio 2001 sull'indennità economica di malattia in caso di degenza ospedaliera (per la malattia e maternità v. Sez. III, per la tutela INAIL v. Sez. IV). 8. Estinzione e rinnovo del contratto Risoluzione del rapporto Considerata la natura di contratto a termine, i contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto. Pertanto, indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto deve intendersi risolto. Tuttavia, ad avviso del Ministero del lavoro, se è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione, il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero (ML circ. n. 1/2004). Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto mentre il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro (art. 67, D.Lgs. n. 276/2003). L'art. 32, comma 3, lett. b) della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro alla Finanziaria 2010) ha stabilito che l'art. 6 della L. n. 604/1966 si applica, tra l'altro, al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto. Pertanto, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni (termine modificato dall'art. 1, comma 38, L. n. 92/2012), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Rinnovo del contratto e prosecuzione del progetto Un analogo progetto può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Inoltre, lo stesso collaboratore può essere impiegato successivamente anche per diversi progetti aventi contenuto del tutto diverso. Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina (ML circ. n. 4/2008). Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge. Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente (art. 61, c. 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'art. 7, c. 2, D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013; ML circ. n. 35/2013). 9. Rinunzie e transazioni L'art. 68 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che i diritti derivanti dai contratti a progetto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276/2003 secondo lo schema dell'art. 2113, cod. civ. (si v. a tal proposito la nota redazionale Certificazione dei rapporti di lavoro). 10. Conversione del contratto L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce il principio del divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, la cui violazione dà luogo alla conseguente sanzione della - 9 -

10 conversione del contratto. Pertanto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Al riguardo, l'art. 1, comma 24, della L. n. 92/2012, ha stabilito che l'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La mancanza del progetto determina dunque una presunzione legale assoluta circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, che si applica, appunto, se nel contratto di collaborazione manca l'indicazione del progetto, senza possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova contraria, ovvero il progetto si limita a riprodurre l'oggetto sociale dell'impresa (INAIL circ. n. 13/2013). Inoltre, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 69, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 276/2003). In tali ipotesi, si ha una presunzione relativa di subordinazione e, in caso di contestazione, è onere del committente fornire la prova che il rapporto rientra nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. Qualora, il giudice accerti la natura subordinata del rapporto, la sanzione è la trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti, a prescindere dalla predisposizione di un progetto scritto (INAIL circ. n. 13/2013). Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto. La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale (ML circ. n. 1/2004). Nell'accertamento della natura subordinata, parasubordinata o autonoma del contratto non si può far riferimento, come in passato (v. ML circ. n. 4/2008), ad una teorica elencazione di attività o di preclusioni: l'ispettore del lavoro deve acquisire tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, confrontando i contenuti del progetto con le dichiarazioni rese dal lavoratore (ML direttiva 18 settembre 2008; nota n /2008; INPS circ. n. 111/2008). 11. Stabilizzazione dei contratti di lavoro a progetto In base all'art. 1, commi 1202 e ss. della legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione con il ricorso a contratti di lavoro subordinato e di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non fossero presenti le R.S.U. o R.S.A., con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative (INPS circ. n. 78/2007; ML circ. n. 8/2008). Oggetto della stabilizzazione deve essere un contratto di collaborazione già esistente ed ancora in essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato. Ciò significa che la procedura di stabilizzazione non è soggetta a termini prescrizionali e, quindi, possono essere stabilizzati tutti i contratti in essere, anche a progetto, stipulati a partire dal 1 aprile 1996 (INPS circ. n. 49/2008). Gli accordi di stabilizzazione sottoscritti entro la data utile sopra citata sono finalizzati alla trasformazione dei rapporti di co.co.co. anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato la cui durata non può essere inferiore a ventiquattro mesi. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente. In particolare, sono applicabili le riduzioni contributive

11 spettanti ai datori di lavoro che assumono disoccupati di lungo periodo (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990) quando il reddito percepito dal collaboratore è inferiore al limite stabilito per il mantenimento dello stato di disoccupazione (ML lett. circ. n. 4266/2008). La validità degli atti di conciliazione di cui sopra rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo per il datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1205). I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'inps gli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto; la restante parte del dovuto può essere versata in trentasei ratei mensili successivi (INPS mess. n /2007; ENPALS mess. n. 5/2008). Gli accordi di stabilizzazione sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro ai fini della possibilità di integrare presso la gestione separata dell'inps il versamento contributivo a carico del datore di lavoro con un ulteriore importo a carico del bilancio pubblico, fino al raggiungimento della misura massima della contribuzione prevista dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti istituito preso l'inps. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva (art. 1, comma 1209, L. n. 296/2006; ML nota n /2007). Il versamento dei contributi dovuti comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all'art. 18 del decreto-legge n. 918/1968, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1207). Possono accedere alla procedura di stabilizzazione anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi suindicati. L'art. 50 della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro alla Finanziaria 2010) disciplina la misura degli indennizzi per i datori di lavoro coinvolti in un contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, escluse, ovviamente, le sentenze passate in giudicato. In caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, commi 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006, nonché abbia, dopo il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010), ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione. Con riferimento alla stabilizzazione, avvenuta nei termini ed alle condizioni di cui al citato art. 1, commi 1202 e ss., L. n. 296/2006, dei lavoratori a progetto nei call center, ancora in forza al 31 dicembre 2013, e alla conseguente agevolazione in favore delle aziende che gestiscono call center, si veda quanto esposto nella nota redazionale Agevolazioni per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori. SEZIONE III REGIME FISCALE 1. Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente

12 Per le collaborazioni a progetto non è stata prevista una specifica disciplina fiscale e pertanto esse sono riconducibili alla nozione fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative contenuta nell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR. In base a tale norma costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazione liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente". L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, decorrente dal 1 gennaio 2001 (prima di tale data i rapporti di collaborazione costituivano redditi di lavoro autonomo), comporta che quanto corrisposto in denaro o in natura ai collaboratori è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 del TUIR, a mente del rinvio operato dell'art. 52 dello stesso TUIR. L'imponibile fiscale è al netto delle quote di contribuzione previdenziale ed assistenziale poste a carico del collaboratore e dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali (v. a tal riguardo la nota redazionale Reddito imponibile e Ag. Entr. circ. n. 67/E/2001). L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente opera oltre che per le collaborazioni a progetto anche per le prestazioni occasionali coordinate e continuative (mini collaborazioni). Rimangono invece acquisiti alla categoria dei redditi di lavoro autonomo e costituiscono redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) TUIR, i compensi percepiti dai collaboratori autonomi occasionali, per i quali il committente opera una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso erogato (v. art. 25, D.P.R. n. 600/1973 e art. 71, comma 2, TUIR). Non seguono il regime fiscale dei redditi prodotti dai lavoratori parasubordinati i redditi derivanti dalla attività degli incaricati alle vendite, i quali rientrano fra i "redditi d'impresa" o tra i "redditi diversi" qualora derivino da attività non esercitate abitualmente (ML nota n. 2018/2005). 2. Criteri di tassazione Determinazione dell'imposta e versamento Ai collaboratori si applicano le modalità di tassazione contenute nell'art. 24, D.P.R. n. 600/1973. Pertanto il committente non effettua più la ritenuta in misura fissa del 20%, ma in qualità di sostituto d'imposta, applica all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito contenute nell'articolo 11 del TUIR. Se il compenso corrisposto è svincolato dalla "periodicità" (ad es. è previsto un solo pagamento), dovrà essere tassato senza necessità di operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di reddito di riferimento (MF circ. n. 7/2001; Ag. Entr. circ. n. 67/2001). Le ritenute operate devono essere versate, a cura del sostituto d'imposta, con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso. Addizionali all'irpef L'importo delle addizionali comunali, provinciali e regionali deve essere determinato in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente alla fine del periodo d'imposta. La somma così determinata viene trattenuta secondo le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti, ossia: - in unica soluzione in caso di conguaglio al termine del rapporto di lavoro; - ratealmente, di cui l'ultima entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento, per il conguaglio di fine anno. Fringe-benefits

13 Il valore dei beni e dei servizi erogati al collaboratore è determinato secondo le regole fissate per i dipendenti. Devono essere perciò osservate anche le formalità richieste per quest'ultima categoria di lavoratori, quanto a requisiti, autorizzazioni, rendicontazione. E' altresì opportuno che il contratto stipulato fra le parti ne preveda, se del caso, l'eventuale erogazione. Trasferte e rimborsi spese Dal 1 gennaio 2001 è cambiato il trattamento fiscale dei rimborsi per spese di viaggio, alloggio e vitto, sostenute dai collaboratori coordinati e continuativi ovvero dai collaboratori a progetto. Infatti in precedenza era prevista l'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi per le spese in parola, se documentate, corrisposte al collaboratore per prestazioni rese fuori dal comune di residenza. Dal 2001, invece, è applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto la disciplina delle trasferte contenuta nell'articolo 51, comma 5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile. Ferma restando la determinazione contrattuale della sede di lavoro, generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione, per particolari fattispecie può risultarne difficoltosa l'identificazione. La mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro comporta, in tale caso, che essa si identifichi con il domicilio fiscale del collaboratore (MF circ. n. 7/2001; Ag. Entr. circ. n. 67/2001). Conguaglio In quanto erogatore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il committente è tenuto agli adempimenti propri del datore di lavoro. All'atto della risoluzione del rapporto oppure a fine anno in costanza di rapporto deve, quindi, procedere al conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti. In sede di conguaglio di fine anno il sostituto-committente deve tenere conto della richiesta del collaboratore in merito ad altri redditi posseduti, può se richiesto e se lo ritiene, considerare nel conguaglio anche altri oneri sostenuti dal collaboratore e da questi correttamente documentati. Redditi da collaborazione corrisposti a soggetti non residenti Per i redditi corrisposti a soggetti non residenti continua ad essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30% (art. 24, comma 1-ter, D.P.R. n. 600/1973). Se ad erogare il compenso al collaboratore non residente è un soggetto nazionale, l'imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale o all'estero. Ciò vale semprechè non esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia (v. Ag. Entr. circ. n. 67/2001; ris. n. 79/E/2006). Trattamento di fine mandato In relazione alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione, comprese le eventuali anticipazioni, è prevista la ritenuta in misura fissa del 20% (v. art. 24, comma 1, D.P.R. n. 600/1973; art. 17, comma 1, lett. c), TUIR e MF circ. n. 207/2000). In alternativa alla tassazione separata, l'indennità di fine mandato può anche concorrere alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui è percepito se ciò risulta più favorevole per il contribuente (art. 17, comma 3 TUIR), ovvero relativamente al massimale (INPS nota 15 marzo 2002). Tale regime tributario si applica se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. L'art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Monti), prevede l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata di cui all'art. 17, D.P.R. n. 917/1986, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lett. a) e c) dell'articolo TUIR citato, erogati in denaro o in natura (anche se concordati con data certa prima dell'inizio del rapporto), che eccede l'importo di un milione di euro, relativamente alle indennità e ai compensi

14 il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011 (v. nota redazionale Trattamento di fine rapporto). 1. Gestione separata SEZIONE IV REGIME PREVIDENZIALE Soggetti iscritti Per i collaboratori a progetto restano ferme le tutele previdenziali ed assistenziali già stabilite per i collaboratori coordinati e continuativi e pertanto essi sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335/1995, istituita presso l'inps dal 1996 e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per i soggetti iscritti. Oltre ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti all'obbligo assicurativo: - coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR. In base all'interpretazione fornita dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, tali soggetti sono esclusivamente coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse privatizzate di previdenza dei professionisti (v. anche INPS circ. n. 99/2011); - gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/1998 (v. anche ML nota n. 2018/2005); - gli spedizionieri doganali; - i medici in formazione specialistica (INPS circ. n. 37/2007; mess. n /2007; circ. n. 88/2008; ML nota n /2008; INPS mess. n /2008 e n. 4317/2009); - i percettori di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, L. n. 449/1997; - i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, L. n. 315/1998); - i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero debbano essere iscritti alla citata gestione (art. 1, comma 3, D.L. 105/2003 e INPS circ. n. 133/2003); - gli associati in partecipazione (art. 43, D.L. n. 269/2003). Inoltre, in seguito alle novità introdotte dall'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, in riferimento ai redditi di lavoro autonomo di cui sopra, sono iscritti alla Gestione separata, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non solo i professionisti privi di cassa, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i "redditi diversi" di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR. Per tali soggetti, come per i venditori a domicilio, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (inteso come periodo 1 gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di euro ed a decorrere da tale momento (INPS circc. n. 9/2004 e n. 103/2004). Infine, si ricorda che in considerazione della nuova definizione delle collaborazioni coordinate e continuative introdotte dall'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, l'obbligo di iscrizione riguarda, oltre ai titolari di collaborazioni a progetto, anche le collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini collaborazioni) e gli altri soggetti esclusi di cui all'art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (v. par. 3, Sezione I). Iscrizione alla Gestione separata Dal 29 settembre 2011, la presentazione delle domande d'iscrizione alla Gestione separata deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: - web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il sito internet dell'istituto; - contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN; - intermediari dell'istituto - attraverso i consueti servizi telematici

15 Dal 1 ottobre 2011 non possono più essere accettate iscrizioni da soggetti non identificabili tramite PIN (INPS circ. n. 72/2011; INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011). Per i collaboratori l'obbligo di iscrizione è configurabile unicamente con riferimento al primo rapporto lavorativo e non anche tutte le volte che a questo seguono o si aggiungono altri rapporti con diversi committenti; tuttavia, qualora venga a modificarsi la qualifica del lavoratore nell'ambito della Gestione, vale a dire nelle ipotesi in cui il collaboratore (ovvero, l'associato in partecipazione e il lavoratore autonomo occasionale) intraprende un'attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del TUIR in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, questi deve iscriversi in quanto tale alla Gestione separata, ancorchè già presente nella stessa con una diversa qualifica (INPS mess. n /2005). La denuncia di inizio attività effettuata segnala all'inps l'esistenza del rapporto e garantisce all'interessato la verifica degli obblighi di tutela previdenziale a suo favore. I liberi professionisti iscritti all'ordine degli Architetti ed in possesso di partita IVA non sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, nel caso in cui per la medesima attività già versino i contributi alla INARCASSA (ML interpello n. 35/2010). Inoltre, gli stessi soggetti tenuti alla iscrizione sono tenuti a comunicare la cessazione dell'attività entro i trenta giorni dal verificarsi (tale comunicazione non è obbligatoria ma usuale). A differenza di quanto stabilito per i lavoratori dipendenti, a carico del committente non è previsto alcun obbligo di iscrizione, ma è opportuno che quest'ultimo si assicuri che il collaboratore ha provveduto a quanto di sua competenza. Qualora non sia previsto un compenso per l'attività svolta, il collaboratore non è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata istituita presso l'inps, visto che in ogni caso il soggetto medesimo non dovrà versare alcun contributo (v. INPS circ. n. 124/1996). L'INPS precisa che i soggetti che partecipano ai Collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli Entri di previdenza privati o privatizzati delle professioni, qualora percepiscano redditi nell'esercizio dell'arte o professione, non sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata dovendo invece essere iscritti alla gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale (INPS circ. n. 5/2011). L'INPS, con il mess. n. 6950/2014, ha comunicato il rilascio dell'applicazione che consentirà la registrazione negli archivi dell'istituto della figura dell'altro Responsabile, che è colui che, per incarico diretto da parte del legale rappresentante o per incarico correlato al proprio rapporto di lavoro (es. il direttore del personale o chi gestisce il lavoro nelle pubbliche amministrazioni), può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata alla stregua del legale rappresentante. A tal fine, il modulo da utilizzare, già disponibile nella modulistica dell'istituto, è identificato dal codice SC Determinazione e misura dei contributi Reddito imponibile I contributi dovuti alla Gestione separata devono essere calcolati sulla stessa base assunta per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi (art. 2, comma 29, L. n. 335/1995; INPS circ. n. 32/2001). Pertanto per i collaboratori i cui redditi fiscalmente sono assimilati a quelli di lavoro dipendente sono applicabili i criteri previsti dall'art. 51 TUIR, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) (v. nota Reddito imponibile). Per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente euro e devono essere applicati sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. In particolare, superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5.000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno. A tal fine, secondo l'inps, il lavoratore è tenuto a comunicare ai committenti interessati, il superamento di tale limite (v. INPS circ. n. 103/2004). Per gli incaricati alle vendite a domicilio i contributi previdenziali sono dovuti sulle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973: pertanto, ai fini previdenziali l'imponibile è rappresentato dall'importo delle provvigioni al netto della detrazione del 22% e su

16 tale importo si devono detrarre gli ulteriori euro di esenzione (INPS circ. n. 42/2003; mess. n /2005). Infine, i professionisti calcolano i contributi sulla base dei redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini IRPEF. Misura dei contributi L'aliquota di contribuzione alla Gestione separata, inizialmente fissata dal comma 29, art. 2, L. n. 335/1995 nella misura del 10%, è stata poi differenziata a seconda che si tratti di soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria o di soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Le aliquote di seguito indicate devono essere applicate a tutti gli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR e lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44 D.L. n. 269/2003) entro il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Soggetti scoperti Con effetto dal 1 gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata INPS che non risultano assicurati presso altre forme di assicurazione obbligatoria, è stabilita in misura identica a quella in vigore per la gestione pensionistica dei commercianti; per gli anni successivi si applica l'aumento dello 0,2% all'anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 19% (art. 45, D.L. n. 269/2003; INPS circ. n. 27/2004). Con la Finanziaria 2007 viene eliminata l'equiparazione dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata che non siano iscritti ad altre forme obbligatorie a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti. Infatti, con effetto dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è stabilita in misura pari al 23%. L'aumento della contribuzione non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota (art. 1, commi 770 e 772 della L. n. 296/2006). La verifica della corretta osservanza di tale disposizione deve essere effettuata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, ovvero il compenso mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato con il medesimo committente, nel caso di rapporto non più in essere alla predetta data, al netto dei soli oneri contributivi, cioè prima di effettuare le ritenute fiscali (ML interpello n. 39/2008). Gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo pari allo 0,50%, istituito dall'art. 59, comma 16, L. n. 449/1997, per il finanziamento dell'indennità economica di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la malattia (art. 84, D.Lgs. n. 151/2001). A partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva nella misura dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 7/2007; mess. n /2007; INPS circ. n. 137/2007). L'art. 2, comma 57, della L. n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), modificando l'art. 1, comma 79, L. n. 247/2007, ha previsto un aumento di un punto percentuale annuo dell'aliquota I.v.s., sino ad arrivare al 33% nel L'innalzamento è previsto in misura crescente dal 2014 al Dal 1 gennaio 2015, l'aliquota complessiva è pari al 30,72% (INPS circ. n. 27/2015). Soggetti coperti I titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro, fino al 31 dicembre 2002 versavano i contributi applicando l'aliquota del 10%. L'art. 44, comma 6, L. n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha disposto dal 1 gennaio 2003 un incremento di 2,5 punti percentuali (12,50%) e a partire dal 1 gennaio 2004, un ulteriore incremento di 2,5 punti percentuali. L'aumento in oggetto opera sia per i soggetti titolari della sola pensione diretta sia per i soggetti che, pur percependo una pensione diretta siano anche iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria (INPS circ. n. 42/2003). La legge finanziaria 2007 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2007 per "i rimanenti iscritti" alla Gestione separata, l'aliquota contributiva è stabilita in misura unica pari al 16% (art

17 1, comma 770, L. n. 296/2006). Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata per i quali viene stabilita l'aliquota contributiva pensionistica al 16%, sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi (già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria) e pertanto viene meno, a decorrere dal 2007, la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie (INPS circ. n. 7/2007). Con effetto dal 1 gennaio 2008, per tali soggetti l'aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 17% per gli anni , al 18% per l'anno 2012, al 20% per l'anno 2013, al 22% per l'anno 2014, al 23,5% per l'anno 2015 e al 24% a decorrere dall'anno 2016 (art. 1, comma 79, L. n. 247/2007, come modificato dall'art. 2, comma 57, L. n. 92/2012 e dall'art. 1, comma 491, L. n. 147/2013; art. 22, comma 1, L. n. 183/2011; INPS circ. n. 27/2015). Massimale e minimale Le aliquote contributive sono dovute entro il massimale di reddito di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione della vita (INPS mess. n. 2647/2007). Non è previsto nessun minimale. Tuttavia, per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero anno di assicurazione è necessario che la contribuzione risulti superiore al minimale di cui all'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990 stabilito per gli iscritti alla Gestione del commercio (INPS circ. n. 27/2015). Ripartizione e versamento del contributo Per i collaboratori e venditori porta a porta il contributo è per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente. L'obbligo del versamento grava per l'intero contributo (compresa la quota a carico del lavoratore) sul committente che è tenuto ad effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (v. INPS circ. n. 103/2004 e INPS mess. n /2004). Il contributo alla Gestione separata va versato all'inps con il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA). Per i professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini e alle stesse scadenze previsti per i versamenti IRPEF, tramite il modello F24 telematico, ed è a completo carico del professionista, salvo tuttavia il titolo ad addebitare al committente, in via definitiva, una somma pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi (c.d. rivalsa). La rivalsa costituisce, quindi, oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'inps, anche se facente parte di studio associato (art. 1, comma 212, L. n. 662/1996; INPS circc. n. 112/1996; n. 201/2000; mess. n. 7751/2012; circ. n. 27/2015). Con l'entrata in vigore della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro alla Finanziaria 2010), ossia dal 24 novembre 2010, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui compensi dei lavoratori a progetto diventa reato. L'art. 39 introduce, infatti, una sanzione penale a carico dei committenti che non provvedono a versare, nelle forme e nei termini di legge, la quota dei contributi posta a carico del collaboratore (pari a un terzo del totale). La disposizione riguarda le sole ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione separata INPS. Non interessa, invece, gli associati in partecipazione, né i lavoratori autonomi occasionali. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 2 del D.L. n. 463/1983. La norma (relativa ai lavoratori dipendenti) prevede che l'omesso versamento delle ritenute è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032,91 euro. Il committente non è punibile se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. La denuncia di reato deve essere presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento delle ritenute ovvero decorso inutilmente il termine previsto, con allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. Durante il termine dei 3 mesi il corso della prescrizione rimane sospeso (vedi anche INPS circ. n. 71/2011 e INPS mess. n /2011). Attività di collaborazione svolte da soggetti non residenti

18 I redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano. Restano salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo italiano e quello di altri paesi (INPS circ. n. 164/2004). E' irrilevante, per il diritto italiano, la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un Paese diverso dall'italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicare al contratto di collaborazione che il medesimo lavoratore abbia in Italia (ML interpello n. 35/2008). Il Ministero del lavoro ha chiarito che: - l'onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell'art. 21, CE regolamento Parlamento europeo 16 settembre 2009, n. 2009/987/CE; - il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall'istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest'ultimo (art. 84, CE regolamento Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/883/CE); - nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato; - la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell'istituto e come tale non può formare oggetto di interpello (ML interpello n. 12/2011). Trattamento di fine mandato Qualora venga pattuito fra le parti un trattamento di fine mandato, l'importo erogato a tale titolo costituisce, nei limiti del massimale, reddito imponibile e deve essere pertanto sottoposto a contribuzione previdenziale - al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale - della Gestione separata nel momento in cui viene effettivamente corrisposto (INPS nota 15 marzo 2002). 3. Denuncia delle retribuzioni L'obbligo di denuncia dei compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali ed agli incaricati alle vendite a domicilio deve essere assolto con le modalità previste per la trasmissione mensile ed in via telematica dei dati retributivi, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (mod. Emens). L'invio dei dati mensili all'inps in via telematica ha consentito una riduzione della modulistica e delle dichiarazioni e certificazioni. Pertanto dall'anno 2006 i committenti non devono più presentare all'inps le denunce riepilogative annuali di modello GLA/R e GLA/C, in quanto sono state sostituite dalla denuncia mensile dei dati retributivi (modello Emens) che ha preso avvio da gennaio 2005 (INPS circ. n. 152/2004). Per i committenti/associanti, l'invio mensile dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese cada di sabato o di domenica la presentazione potrà essere effettuata il primo giorno lavorativo successivo. Fino al 2005 (per i compensi corrisposti nel 2004) la denuncia annuale mod. GLA doveva essere presentata nell'anno successivo a quello di riferimento entro le date, rispettivamente, del 31 marzo su supporto cartaceo e del 30 aprile, su supporto magnetico o tramite Internet (INPS circ. n. 40/2002; mess. n /2005). La denuncia era composta di due parti: - il foglio GLA/R contenente i dati anagrafici del committente e gli estremi dei versamenti contributivi effettuati nell'anno; - il foglio GLA/C nel quale dovevano essere indicati i dati del collaboratore, i compensi erogati e i contributi dovuti per i singoli periodi di corresponsione. Trovavano spazio in quest'ultimo foglio le eventuali agevolazioni contributive (L.S.U. che collaborano con la P.A.) e l'indicazione delle eccedenze di contributi utilizzate in compensazione di quanto dovuto (INPS circ. n. 16/2001)

19 4. Prestazioni assistenziali Dal 1 gennaio 1998, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre al versamento dell'aliquota I.v.s., è stata introdotta una ulteriore aliquota contributiva, pari allo 0,50%, destinata al finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare, prevista dal sedicesimo comma dell'art. 59 della legge n. 449/1997. La tutela dal 1 gennaio 2000, per effetto dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è estesa anche al ricovero ospedaliero per malattia e, dal 1 gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, alla malattia (v. infra). In virtù di tale ultima disposizione, inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per coloro che hanno diritto all'indennità di maternità è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale. Dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS mess. n /2007). A decorrere dal 1 gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Pertanto, viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico dell'inps, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito ai professionisti senza cassa. L'INPS, con circolare n. 95 bis/2006, precisa che nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non opera il c.d. principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i "prestatori di lavoro" dall'art del cod. civ., in forza del quale le prestazioni di malattia e maternità sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell'imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Infatti poiché l'attività svolta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime. Indennità di maternità Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 41/2006). A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile 2002). L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, come integrato dal D.M. 4 aprile 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La Consulta ha evidenziato che gli istituti a salvaguardia della maternità non hanno più il fine precipuo di protezione della donna, ma sono anche volti alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità. Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione (INPS mess. n. 1785/2013)

20 Destinatarie della tutela sono le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata. Per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a euro con lo stesso committente (INPS circ. n. 137/2007). Sono escluse dal beneficio le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate. A decorrere dal 1 gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità di maternità anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, L. n. 201/2011). L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione (art. 5, comma 2, D.M. 12 luglio 2007; v. anche INPS circc. n. 51/2006; n. 137/2007; n. 62/2010). I 12 mesi di riferimento vanno individuati in relazione alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità di maternità. In mancanza della data presunta del parto, si considera la data effettiva del parto. Il periodo indicato è preso in considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico spettante. Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all'art. 20 del T.U. nonché nell'ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17 del T.U. medesimo, il requisito contributivo dovrà essere reperito nei 12 mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto. I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6, D.M. 12 luglio 2007). Per determinare la contribuzione figurativa, si dovrà moltiplicare il reddito medio di riferimento per il numero dei giorni di fruizione dell'indennità. Il reddito medio da considerare è pari al reddito conseguito nell'anno di riferimento, rapportato al periodo dell'anno non coperto da indennità di maternità; quindi si calcola dividendo il relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall'indennità (INPS circ. n. 64/2010). Se al momento dell'evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento) la lavoratrice madre non è più iscritta alla Gestione separata, ma ha comunque maturato il previsto requisito contributivo minimo ha pur sempre diritto all'indennità di maternità, a meno che non abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di una attività lavorativa diversa (subordinata o autonoma) successivamente intrapresa. In caso contrario, a richiesta dell'interessata, è erogabile, a carico della Gestione separata, il trattamento differenziale fino a copertura dell'importo spettante quale lavoratrice "parasubordinata". L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Misura dell'indennità e modalità di erogazione L'indennità di maternità è corrisposta previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 5, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 137/2007). Dal 1 aprile 2012 le domande di congedo di maternità e/o paternità devono essere presentate solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 53/2012). L'indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto (art. 4, D.M. 4 aprile 2002)

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