RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: LE FALSE PARTITE IVA

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1 Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CL 12/2012 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet sono costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell area Circolari ), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella area riservata accessibile utilizzando username e password ). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata.. RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: LE FALSE PARTITE IVA Dopo mesi di discussioni, la riforma del mercato del lavoro è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Legge 28 Giugno 2012 n. 92), ed è entrata in vigore il 18 Luglio 2012, ma dopo pochi giorni dalla sua emanazione è stata subito oggetto di modifiche (ben dodici modifiche) ad opera della Legge 07 Agosto 2012 n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo). Tra i tanti temi affrontati, particolarmente interessanti risultano quelli riguardanti le false partite iva e il lavoro a progetto. Al riguardo, come noto, l intenzione del Governo era duplice, vale a dire: 1. Regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti invogliare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA; appunto falsa, al solo fine di evitare di ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano ovviamente più onerosi e meno flessibili (nella sostanza rapporti di lavoro subordinato dissimulati); 2. Evitare l uso improprio dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ponendo una serie di limiti per la loro stipulazione. Esistono molteplici perplessità circa l effettiva capacità di incidere sulle suddette distorsioni del mercato del lavoro, tant è che, secondo molti commentatori, la riforma stessa si presta ad alimentare un contenzioso che non ha certo bisogno di rivedere al rialzo le sue stime. Ad ogni buon conto, i commi 26 e 27 dell art. 1 della L. 92/2012, come modificati dal Decreto Sviluppo, introducono l art. 69-bis nel D.Lgs. 276/03 (c.d. Legge Biagi), che ora testualmente enuncia: Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: (a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2 Qualora ricorrano almeno due dei suindicati presupposti i relativi rapporti, per presunzione di legge, si considerano di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali risulta applicabile la normativa del lavoro a progetto. Ma l art. 69 del D.Lgs 276/2003, come novellato dalla riforma Fornero, prevede che tali rapporti, per essere considerati validi, devono essere provvisti di uno specifico progetto. Poiché nella maggior parte dei casi, le prestazioni di lavoro regolate con fattura, risultano evidentemente sprovviste di uno specifico progetto, le medesime subiranno una doppia riconversione legale: ai sensi del comma 1 del citato art. 69-bis saranno riqualificate come co.co.co. e contemporaneamente, per effetto del comma 4 dello stesso articolo, subiranno anche la sanzione di cui al comma 1 dell art. 69 del D.Lgs. 276/2003, che riqualifica i lavori a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza, appunto, di uno specifico progetto. In buona sostanza si instaura un meccanismo di doppia presunzione legale particolarmente insidioso, come dire: dalla partita iva al lavoro subordinato il passo è davvero più breve di quel che sembri, con tutte le conseguenze del caso, dal punto di vista civilistico, fiscale e previdenziale, incluso il relativo regime sanzionatorio. Come al solito, sono previste eccezioni ed esclusioni. Infatti, il comma 2 prevede che la suddetta disciplina (rectius: presunzione) non opera qualora la prestazione lavorativa presenti, a nostro avviso congiuntamente, i seguente requisiti: - sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; - sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a , relativamente all anno 2012 (il suddetto limite è soggetto ad aggiornamento annuale). Ad oggi, a sommesso parere, risulta difficile e in alcuni casi forse impossibile, stabilire quali siano i soggetti titolari di tali competenze e capacità, speriamo che la documentazione di prassi che verrà successivamente emanata sia esaustiva al riguardo; in caso contrario, stante la discutibilità dei criteri discretivi utilizzati, è presumibile che si possa alimentare l ennesimo consistente contenzioso. Con riguardo alle esclusioni, è inoltre previsto che la suddetta presunzione non operi con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali che prevedono un iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo. In tal caso, però, è necessario che le mansioni svolte dall iscritto siano quelle proprie e caratteristiche della professione esercitata. Per fare un esempio, il rapporto professionale attivato da uno studio tecnico verso un architetto con partita iva, iscritto al relativo ordine professionale, non sarà soggetto in alcun caso alle nuove norme sul lavoro a progetto, qualora l oggetto del rapporto sia costituito da prestazioni caratterizzanti la professione (esempio: disegni, progetti, bozzetti etc); non così qualora la prestazione dedotta si riferisse ad altre attività (esempio: segreteria, coordinamento amministrativo etc). Le nuove disposizioni si applicano fin da subito ai soli rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di riforma in esame (18 Luglio 2012), mentre per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, si applicherà solo dopo che sia decorso il 18 Luglio 2013 (cioè dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge). RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: IL LAVORO A PROGETTO La riforma del lavoro, per quanto attiene al lavoro a progetto, persegue l obiettivo di favorire rapporti di lavoro più stabili ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato (c.d.

3 contratto dominante) quale forma comune di rapporto di lavoro, nonché di contrastare l uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali. Le nuove disposizioni determinano una restrizione delle potenzialità del ricorso alla tipologia di rapporto di collaborazione a progetto. Le stesse comunque, per espressa indicazione contenuta nell art.1, comma 25, della L. n.92/12, si applicano solo ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di riforma e quindi successivi al 18 luglio Campo di applicazione della riforma Continuano a dover essere ricondotti ad un progetto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all art.409, n.3) del c.p.c.. Campo di esclusione Restano esclusi dalla disciplina del contratto a progetto: - gli agenti e rappresentanti di commercio; - le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; - i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; - i partecipanti a collegi e commissioni; - le collaborazioni coordinate e continuative nella P.A., (stante l esclusione generale per le Pubbliche Amministrazioni e loro personale dal campo di applicazione del D.Lgs. n.276/03, ai sensi dell art.1, comma 2); - i giornalisti, sia professionisti che pubblicisti; - i praticanti; - coloro che percepiscono pensioni di vecchiaia. Sono escluse dal regime del lavoro a progetto anche le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente, nonché quelle non superiori alle 240 ore quando rese nell ambito di servizi di cura e assistenza alla persona, salvo che il compenso percepito non superi in ogni caso Restano inoltre esclusi coloro che svolgono una professione intellettuale per l esercizio della quale è necessaria l iscrizione all albo. In proposito, l art.1, comma 27, della L. n.92/12, interviene con una norma di interpretazione autentica precisando che l esclusione dal campo di applicazione del regime del lavoro a progetto, vale per le attività il cui contenuto concreto sia riconducibile alle prestazioni intellettuali per lo svolgimento delle quali è necessaria l iscrizione ad un albo. In caso contrario l iscrizione all albo del collaboratore non è circostanza sufficiente di per sé a determinare l esclusione di applicabilità del capo I, titolo VII del D.Lgs. n.276/03. Il chiarimento interpretativo è utile per sancire con certezza che non sono escluse dal regime del lavoro a progetto le attività svolte dal professionista iscritto all albo, ma estranee a quelle tipicamente professionali. Ove operi il regime di esclusione dalla disciplina del rapporto di collaborazione a progetto, le parti possono stipulare, sempre che ne sussistano i presupposti, e sempre che la prestazione sia resa secondo le modalità tipiche dell autonomia, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Call center

4 Il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa è consentito per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound (cioè quelli organizzati con chiamate telefoniche in uscita), sulla base di un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Cancellazione del programma di lavoro e requisiti del progetto La nuova versione del comma 1, dell art.61 del D.Lgs. n.276/03, prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Scompare pertanto il riferimento al programma di lavoro o alle fasi di esso. Non è mai risultata semplice la distinzione fra progetto e programma di lavoro. Il contratto deve prevedere l indicazione specifica del progetto, definito nel suo contenuto caratterizzante. È essenziale che nel contratto siano indicati gli obiettivi (cioè il risultato finale da conseguire) e che il progetto non si concretizzi nella mera messa a disposizione di energie lavorative. Volendo azzardare alcuni esempi, sembrerebbe lecita l installazione di un nuovo sistema informatico, ma non la sua manutenzione; oppure la singola vendita di un determinato bene, ma non la vendita continuativa e ripetuta di un genere di beni. Sul punto, che sarà sicuramente foriero di contenzioso, si è in attesa di chiarimenti ministeriali. La specificità del progetto viene meno se esso è presentato in modo standard per ogni collaboratore. La predisposizione di formulari standardizzati è quindi indice di non specificità del progetto. Per espressa disposizione legislativa inoltre il progetto non può coincidere con la mera riproposizione dell oggetto sociale del committente. La previsione, che riprende sentenze della magistratura, rischia di essere interpretata in modo eccessivamente rigido: non pare infatti esservi alcuna logica preclusione a che l attività espletata dal collaboratore, realmente autonomo, possa coincidere con il core business del committente. Difficile, invero, capire quale fosse la reale intenzione del legislatore al riguardo. Secondo alcuni commentatori, la disposizione probabilmente intende significare che il progetto non può coincidere con l attività abituale dell impresa e sovrapporsi ad essa. Sembra pertanto che l attività del collaboratore non possa consistere nello svolgimento di una parte dell ordinaria attività aziendale, anche se potrà ad essa essere funzionalmente correlata. In ultimo, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti o mansioni meramente esecutive o ripetitive. Tali compiti e mansioni potranno essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si osserva che la disposizione lascia un eccessivo margine di valutazione discrezionale al giudice, in sede di valutazione di merito. Fino ad oggi, infatti, anche un attività ripetitiva poteva essere funzionale alla realizzazione di un determinato risultato finale come avviene, ad esempio, nel caso in cui il committente affidi al collaboratore il progetto di riorganizzare le cartelle di un archivio. Il consolidato principio secondo cui qualsiasi attività lavorativa poteva essere dedotta in un contratto di lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità di svolgimento della prestazione, sembra essere definitivamente superato a favore della subordinazione in ipotesi di svolgimento di compiti ripetitivi o esecutivi. Anche in tal caso non risulta agevole capire la reale intenzione del legislatore. Secondo alcuni commentatori, la disposizione si pone in linea con la Circolare del Ministero del lavoro n. 4 del 18 Gennaio 2008 che, a titolo esemplificativo ha individuato un elenco di figure professionali incompatibili con il lavoro a progetto. Le più comuni figure individuate nella circolare sono le seguenti:

5 addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, babysitter e badanti, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, parrucchieri ed estetiste, facchini, letturisti di contatori, muratori, addetti alle attività di segreteria e terminalisti. Le presunzioni di subordinazione Il regime delle presunzioni è molto rigoroso, anche se non privo di criticità. La norma individua due presunzioni di subordinazione, la prima assoluta e la seconda relativa. Per quanto attiene alla prima, il comma 24 dell art. 1 della riforma, con norma di interpretazione autentica del primo comma dell art. 69 D.Lgs. 276/2003, prevede che l individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si tratta di presunzione assoluta, con la conseguenza che, in caso di mancata individuazione del progetto, il contratto si converte (con tutte le implicazioni di carattere civilistico, fiscale e previdenziale) in contratto di lavoro subordinato, senza possibilità per il committente di dimostrare la natura genuinamente autonoma della prestazione. La seconda presunzione prevede che, pur in caso di sussistenza del progetto, il rapporto può ugualmente essere trasformato in un rapporto di lavoro subordinato laddove venga accertato che, in concreto, l attività del collaboratore sia stata svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell impresa committente. La presunzione non opera per le prestazioni di elevata professionalità eventualmente individuate dalla contrattazione collettiva. Si tratta di presunzione relativa e quindi è ammessa la prova contraria da parte del committente. Corrispettivo spettante al collaboratore Il compenso spettante al collaboratore deve essere rapportato alla qualità e quantità della prestazione, ma non potrà essere inferiore ai minimi salariali applicati nel settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. Ove il compenso pattuito risulti inferiore ai suddetti parametri, il collaboratore avrà diritto ad agire giudizialmente per vedersi riconosciute le eventuali differenze retributive. Tra i tanti problemi aperti, resta da verificare cosa si debba intendere per retribuzione minima. A tal riguardo aiuta quella giurisprudenza che per retribuzione minima, considera esclusivamente i minimi tabellari e non anche le ulteriori voci retributive, dirette o indirette, previste dai contratti collettivi. Da notare che, con la suddetta disposizione di legge, viene meno la principale caratteristica che sino ad oggi caratterizzava il lavoro autonomo e, cioè, la possibilità di compensare la prestazione solo in caso di raggiungimento del risultato convenuto e nella misura liberamente concordata tra le parti. Recesso dal contratto L articolo 1, comma 23, lett. e), della L. n.92/12, sostituisce il comma 2 dell art.67, D.Lgs. n.276/03, prevedendo che le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. Scompare quindi la possibilità di inserire clausole di recesso anticipato per il committente, con o senza preavviso. Tale possibilità non è neppure ammessa in caso di pattuizione di una indennità risarcitoria. La

6 possibilità di recesso anticipato resta invece a favore del collaboratore, ma solo se prevista nel contratto individuale. Aumento del regime contributivo Si prevede un graduale incremento delle aliquote contributive, fino ad arrivare ad una contribuzione sostanzialmente analoga a quella prevista per i lavoratori subordinati a decorrere dall anno 2018, in modo che anche dal punto di vista economico le differenze tra lavoro autonomo e subordinato vadano definitivamente a scemare. Nel dettaglio: - per i soggetti che non risultino coperti da altre forme assicurative obbligatorie l'aliquota contributiva pensionistica resta fissata al 27% per l'anno 2012 e rimane tale anche per l'anno L aliquota sale al 28% per l'anno 2014, al 30% per l'anno 2015, al 31% per l'anno 2016, al 32% per l'anno 2017 ed al 33% a decorrere dall'anno A tali percentuali, solo per gli iscritti non coperti da altre gestioni assicurative obbligatorie, deve essere aggiunta la percentuale pari allo 0,72%, a copertura dell assicurazione per maternità, assegno nucleo familiare e malattia; - per i rimanenti iscritti alla gestione separata, e cioè per i soggetti che risultino coperti da altre forme di assicurazione obbligatoria l'aliquota contributiva pensionistica è stabilita al 18% per l'anno 2012, al 20% per l'anno 2013, al 21% per l'anno 2014, al 22% per l'anno 2015 ed al 24% a decorrere dall'anno La contribuzione resta per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. ************** In ultimo, ci preme sottolineare che gli intereventi che il Governo ha adottato con la c.d. Riforma del lavoro, perseguono tutti l evidente obiettivo di indurre il mercato ad un maggior utilizzo del contratto di lavoro subordinato, infatti le modifiche delle norme sul lavoro a progetto (restrizione del concetto di progetto, compenso minimo garantito, limitazioni alla possibilità di recesso, aumento del carico contributivo), rappresentano inequivocabilmente un forte e generalizzato deterrente all utilizzo di tale strumento contrattuale. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. Perugia, 17 settembre 2012 Sinergie Studio Associato

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