IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO
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- Geronima Sorrentino
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1 Convegno Fondazione Giuseppe Pera Lucca, 26 giugno 2015 Associato di diritto del lavoro Università di Pisa IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO
2 Il campo di applicazione del nuovo diritto del lavoro D.l. n. 34/2014 conv. in l. n. 78/2014 Legge 10 dicembre 2014 n. 183 Legge di stabilità 2015 D.lgs. n. 22/2015 (c.d. Nuova Aspi) D.lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) D.lgs. n. 81/2015 (disciplina organica dei contratti di lavoro)
3 Il campo di applicazione del nuovo diritto del lavoro Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Contratto di lavoro non subordinato (a progetto, per incarico professionale) Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
4 Il campo di applicazione del nuovo diritto del lavoro D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (G.U. 24 giugno 2015) Art. 1 Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro Chiave di lettura del diritto del lavoro
5 Il campo di applicazione del nuovo diritto del lavoro * Art. 51 d.lgs. n. 81/2015 * Norme di rinvio ai contratti collettivi * * 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
6 Disciplina organica dei contratti di lavoro: il contratto a tempo determinato Contratto a tempo determinato a- causale (l. n. 78/2014- d.lgs. n. 81/2015) 36/5/20 Limiti temporali (36 mesi) Proroghe (5 nei 36 mesi) Limiti percentuali (20%)
7 Disciplina organica dei contratti di lavoro: lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato art cod. civ. Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore art cod. civ. Contratto d'opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
8 Disciplina organica dei contratti di lavoro: co.co.co e co.co.pro. art. 409 cod. proc. civ. Controversie individuali di lavoro Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a : ( ) 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
9 Disciplina organica dei contratti di lavoro: co.co.co e co.co.pro. * Art. 61 d.lgs. n. 276/2003 Definizione e campo di applicazione * In vigore dal 23 agosto 2013 * 1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
10 Una valutazione del quadro normativo alla data del 24 giugno 2015 Lavoro subordinato (art cod. civ.) Lavoro a progetto (artt. 61 ss. d.lgs. n. 276/2003) Lavoro autonomo (art cod. civ.) Lavoro coordinato e continuativo (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.)
11 Disciplina organica dei contratti di lavoro: co.co.co e co.co.pro. * Art. 3 d.lgs. 81/2015 * (Collaborazioni organizzate dal committente) * * A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
12 Disciplina organica dei contratti di lavoro: co.co.co e co.co.pro. * Art. 3 d.lgs. 81/2015 * (Collaborazioni organizzate dal committente) * 2) La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: * a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; * b) alle collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; * c) alle attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; * d) alle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13 Disciplina organica dei contratti di lavoro: co.co.co e co.co.pro. * Art. 3 d.lgs. 81/2015 * (Collaborazioni organizzate dal committente) * 3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. * 4.In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, quanto disposto dal comma 1 non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche fino al 1 gennaio Alle p.a. è fatto divieto di stipulare le collaborazioni coordinate e continuative di cui al comma 1 dal 1 gennaio 2017.
14 Disciplina organica dei contratti di lavoro: co.co.co e co.co.pro. * Art. 54 d.lgs. n. 81/2015 * (Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto * e di persone titolari di partita IVA) * * 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: * a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276; * b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. * 2. L assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. *
15 Disciplina organica dei contratti di lavoro: co.co.co e co.co.pro. * Art. 52 d.lgs. n. 81/2015 * (Superamento del contratto a progetto) * 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69- bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. * 2. Resta salvo quanto disposto dall articolo 409 del codice di procedura civile. * Art. 53 * (Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro) * * 1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: * a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»; * b) il comma terzo e' abrogato. * 2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
16 Punti critici: fra qualificazione del rapporto e disciplina applicabile La riconduzione legale del lavoro non subordinato alla disciplina del lavoro subordinato (art. 47) pone perplessità alla luce della giurisprudenza costituzionale che non sembra consentire siffatte operazioni neanche al legislatore Il legislatore fa in effetti riferimento ai tratti tipici del lavoro subordinato: era dunque necessario specificare che un rapporto di lavoro subordinato è subordinato? Se invece il rapporto di lavoro non è subordinato perché estendere a tale rapporto ex lege la disciplina del rapporto di lavoro subordinato?
17 La nuova disciplina dei licenziamenti Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: d.lgs. n. 23/2015 Assunzioni a tempo indeterminato di operai, impiegati e quadri a decorrere dall entrata in vigore del decreto legislativo: 7 marzo 2015 Nuova disciplina dei licenziamenti Notevole restrizione del campo di applicazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo Il superamento della soglia dimensionale per assunzioni a decorrere dal 7 marzo 2015 non comporta l applicazione del vecchio art. 18 ma della nuova disciplina Generazioni contrattuali Contratti stipulati prima del 7 marzo 2015: vecchio art. 18 stat. lav. Contratti stipulati a decorrere dal 7 marzo 2015: nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 23/2015
18 La nuova disciplina dei licenziamenti Disciplina dei licenziamenti applicabile ai contratti di lavoro subordinato stipulati a decorrere dal 7 marzo 2015 Illegittimità del licenziamento intimato in carenza di giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa Tutela indennitaria: indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale Reintegrazione piena Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento Reintegrazione attenuata Illegittimità del licenziamento per vizi formali e procedurali (artt. 2 l. n. 604/1966 e 7 l. n 300/1970) Tutela indennitaria: indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a una mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità Illegittimità del licenziamento collettivo, per violazione delle procedure richiamate dall art. 4, comma 12 l. n. 223/1991 o dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, stessa legge Tutela indennitaria: indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità
19 La nuova disciplina dei licenziamenti Disciplina dei licenziamenti per i contratti di lavoro subordinato stipulati prima del 7 marzo 2015 art. 18 stat. lav. l. n. 604/1966 l. n. 223/1991 (artt. 4, 5, 24)
20 La nuova disciplina dei licenziamenti Art. 18 stat. lav. (dopo la riforma Fornero) Tutela reintegratoria piena Tutela reintegratoria attenuata Tutela indennitaria piena Tutela indennitaria dimidiata
21 Disciplina dei licenziamenti ed effettività dei diritti Art. 18 stat. lav. (fino al 7 marzo 2015) D.lgs. n. 23/2015 (dal 7 marzo 2015) Applicazione convenzionale del regime di stabilità Decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro
22 Prospettive di inquadramento sistematico Restrizione del lavoro non subordinato condizionata al regime eccettivo ex art. 47, comma 2, schema di decreto Centralità del lavoro subordinato Superamento del contratto a progetto Attuale prevalenza del lavoro subordinato a tempo indeterminato sul lavoro subordinato a tempo determinato Generazioni contrattuali di lavoro subordinato
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