INDICE CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE...3

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1 INDICE CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE...3 Art 1 - Oggetto dell'appalto...3 Art 2 - Ammontare dell'appalto...3 Art 3 - Modalità di stipulazione del contratto...4 Art 4 - Art 5 - Art 6 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili...5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...5 Descrizione sommaria delle opere...5 Art 7 - Interpretazione...6 Art 8 - Art 9 - Documenti contrattuali...6 Norme contrattuali...6 Art 10 - Conoscenza delle condizioni di appalto. Osservanza di leggi e regolamenti...7 Art 11 - Fallimento...8 Art 12 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione...8 Art 13 - Condotta dei lavori...9 Art 14 - Consegna e inizio dei lavori...9 Art 15 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma...10 Art 16 - Sospensione e proroga dei lavori...10 Art 17 - Art 18 - Ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo...12 Inderogabilità dei termini di esecuzione...12 Art 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini...13 Art 20 - Anticipazione...13 Art 21 - Pagamenti in acconto...13 Art 22 - Pagamenti a saldo...14 Art 23 - Art 24 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...14 Ritardi nel pagamento della rata di saldo...15 Art 25 - Prezzi contrattuali - Revisione...15 Art 26 - Art 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti...15 Valutazione dei lavori a corpo...16 Art 28 - Valutazione dei lavori in economia...16 Art 29 - Cauzione provvisoria...17 Art 30 - Art 31 - Art 32 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva e assicurazioni a carico dell Impresa...17 Riduzione delle garanzie...18 Variazione dei lavori...18 Art 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi...19 Art 34 - Norme di sicurezza generali...19 Art 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro...19 Art 36 - Piano operativo di sicurezza...20 Art 37 - Osservanza e attuazione delle norme di sicurezza...20 Art 38 - Subappalto...20 Art 39 - Responsabilità in materia di subappalto...22 Studio Tecnico Comar & Associati pag. 1/39

2 Art 40 - Pagamento dei subappaltatori Art 41 - Controversie Art 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art 43 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Art 44 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art 45 - Termini per l accertamento della regolare esecuzione Art 46 - Presa in consegna dei lavori ultimati Art 47 - Oneri e obblighi a carico dell appaltatore Art 48 - Disciplina del cantiere Art 49 - Cartelli di cantiere Art 50 - Spese contrattuali, imposte, tasse Art 51 - Domicilio dell'appaltatore Art 52 - Rappresentante dell'appaltatore Art 53 - Danni Art 54 - Responsabilità dell'assuntore Art 55 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno CAPO II - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI Art 56 - Accettazione dei materiali Art 57 - Materiali per impianti elettrici Art 58 - Materiali per impianti di videosorveglianza CAPO III - MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI Art 59 - Impianti elettrici e di videosorveglianza Studio Tecnico Comar & Associati pag. 2/39

3 CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE Art 1 - Oggetto dell'appalto 1. L'appalto ha per oggetto il rifacimento del controsoffitto e la sostituzione dei corpi illuminanti, compreso condutture, collegamenti, dispositivi di comando e protezione, sistemi di supporto, opere edili ed ogni altro particolare descritto negli elaborati progettuali e documenti contrattuali. Art 2 - Ammontare dell'appalto 1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta presumibilmente a ,00 (Euro quarantunomilacinquecento/00), come risulta dal seguente prospetto: Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza generici Categorie di lavoro Importo lavori OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI ,00 TOTALE ,00 Di cui oneri per la sicurezza generici 1600,00 (Euro milleseicento/00), pari a circa il 3,8% dei lavori. Ne risulta il seguente quadro riepilogativo: TOTALE IMPORTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI ,00 TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA 1.600,00 TOTALE IMPORTO D APPALTO ,00 appaltati a corpo. 2. L importo contrattuale corrisponde all importo di esecuzione dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, pari a Euro 1.600,00, non soggetti a ribasso d asta ai sensi del combinato disposto dell art.31, 2 comma, Legge , n.109, dell art. 10 della Legge Regionale Studio Tecnico Comar & Associati pag. 3/39

4 , n. 14, e dell art. 12, 1 e 5 comma, primo periodo del D.Lgs , n.494 e successive modifiche ed integrazioni. 3. I lavori appartengono alle seguenti categorie e classifiche, come definite agli articoli 3 e 30 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34: Categoria prevalente (subappaltabile nel limite del 30%) OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI: importo lavori Euro ,00. Art 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi degli art. 326 e 327 della legge 2248/1865, dell art, 16, comma 7, della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, e degli art. 38, 6 comma e 69, 5 comma del DPReg. 05 giugno 2003, n.0165/pres.. 2. Per le opere o provviste a corpo, l importo di contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità; le quantità indicate dall Amministrazione negli atti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale ma hanno effetto ai soli fini dell aggiudicazione, essendo obbligo esclusivo del concorrente produrre una dichiarazione di presa d atto che l indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull importo complessivo dell offerta, che, formulata sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi, resta fisso e invariabile, seppure determinato attraverso l applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni. 4. Nel caso di aggiudicazione dell appalto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull elenco dei prezzi posto a base di gara, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica anche ai prezzi unitari in elenco; tali prezzi sono utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell art. 27 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia; 5. Nel caso di aggiudicazione dell appalto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell art. 27 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia; in tale caso, il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti dei quantitativi delle singole lavorazioni per i relativi singoli prezzi offerti, deve essere accompagnato dal ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; in caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dai conteggi e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari devono intendersi corretti in nodo costante in base alla percentuale di discordanza; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l elenco dei prezzi contrattuali. 6. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d asta di cui all articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali. Studio Tecnico Comar & Associati pag. 4/39

5 Art 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli artt. 3 e 30 del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione, approvato con DPR 25 gennaio, n. 34 e in conformità all allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: OG 11 - impianti tecnologici; tali lavori sono subappaltabili nella misura del 30% a soggetti in possesso di adeguati requisiti di ordine tecnico e organizzativo. 2. L importo complessivo dei lavori è inferiore quello per cui la normativa statale non prevede l obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA); poiché l affidamento dei lavori si realizza con le procedure di cui all art. 23 della L.R. 14/2002 e s.m.i., ai sensi dell art. 14, comma 1, della legge medesima, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Per l esecuzione delle opere appartenenti alla categoria prevalente è necessaria la qualificazione, risultante dall iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, richiesta dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37 per le lettere A, B. L impresa appaltatrice dovrà essere in possesso dell abilitazione ministeriale PPTT alla realizzazione di impianti di telecomunicazioni al I livello. Risulta inoltre obbligatoria l attestazione di qualità aziendale ISO attestante la capacità dell impresa appaltatrice a realizzare e manutenere impianti elettrici e TV in circuito chiuso. Il possesso di attestazioni SOA OG11 e/o OS5 verranno eventualmente valutati come miglioria. 4. Per l esecuzione delle opere in subappalto, ai sensi dell art. 14. comma 2, della L.R. 14/2002 e s.m.i., è richiesto il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo del subappaltatore, dimostrato dall iscrizione dello stesso alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da apposita dichiarazione dell impresa appaltatrice attestante l idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore. Art 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all art. 29 comma 6, del D.P.Reg. 05 giugno 2003, n.0166/pres. (Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale) e all art. 38, commi 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 05 giugno 2003, n.0165/pres., sono indicate nella tabella B allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. 2. I seguenti lavori, per i quali vige l obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto 22 gennaio 2008, n.37, devono essere realizzati dall appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; possono inoltre essere realizzati da un impresa subappaltatrice, nella misura massima del 30%, solo se in possesso dei medesimi requisiti; in ogni caso, l esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. Art 6 - Descrizione sommaria delle opere 1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: a) Realizzazione dell impianto di videosorveglianza delle seguenti aree a rischio del comune di Farra d Isonzo, che presentano situazioni di criticità: zona parcheggi ed ingresso cimitero, area retrostante all edificio comunale (via Roma e via dei Cedri), chiesa località Mainizza, capannone della Protezione Civile, come meglio descritto negli Studio Tecnico Comar & Associati pag. 5/39

6 elaborati di progetto. Inoltre sarà previsto la realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio dell'area retrostante edificio comunale via Roma mediante due nuovi corpi illuminanti installati su palo di altezza 3,5 metri fuori terra. Art 7 - Interpretazione 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero all ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 e 1369 del Codice Civile. Art 8 - Documenti contrattuali 1. L appalto viene affidato sotto l osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte e accettate. 2. Si intendono allegati al contratto per farne parte integrante, i seguenti allegati: a) Il presente Capitolato Speciale d Appalto; b) L offerta dell aggiudicatario; c) L Elenco Prezzi Unitari, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali; d) Gli elaborati grafici e la relazione tecnica; e) Il cronoprogramma. Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: - il computo metrico estimativo; Art 9 - Norme contrattuali 1. Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del contratto di appalto e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto: Studio Tecnico Comar & Associati pag. 6/39

7 - la legge 20 Marzo 1865, n All. F, sui lavori pubblici, e successive modificazioni, per quanto applicabile; - la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 ( Disciplina organica del lavori pubblici ) e s.m.i.; - il D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres ( Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante Disciplina organica dei lavori pubblici ); - il D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres (Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all articolo 34 della legge regionale 14/2002); - la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrata e modificata dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 e s.m.i., per quanto applicabile; - l art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni; - il Regolamento recante il Capitolato Generale d Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso; - il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con DPR 554/1999, per quanto applicabile e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d Appalto o non disciplinato dallo stesso; - tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, le disposizioni del Codice Civile. E ciò indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte; dovendosi le norme predette, e le relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale; - Norme tecniche C.E.I. ed U.N.I. vigenti ed attinenti alle opere da realizzare; In caso di contrasto, le pattuizioni del contratto prevarranno sulle prescrizioni del presente Capitolato Speciale; dette pattuizioni e dette prescrizioni prevarranno, a loro volta, sul Capitolato Generale, sul Regolamento, sulle leggi e regolamenti sulle opere pubbliche e sul Codice Civile sopraccitati; la prevalenza tra le norme di questi ultimi testi è data dall'ordine stesso con il quale detti testi sono stati riportati sopra. Art 10 - Conoscenza delle condizioni di appalto. Osservanza di leggi e regolamenti 1. L assunzione dell appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della copertura dell edificio, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso d asta. 2. Ai sensi dell art. 55, 3 comma del DPReg 05 giugno 2003, n.0165/pres., l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta, del cronoprogramma allegato al progetto e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l immediata esecuzione dei lavori. 3. L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, di materiali da Studio Tecnico Comar & Associati pag. 7/39

8 costruzione, di opere di conglomerato cementizio semplice od armato ed in precompresso, di sicurezza ed igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori in conformità a quanto disposto nell art. 7 del Capitolato Generale di Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale. 4. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori. Art 11 - Fallimento 1. In caso di fallimento dell appaltatore, l Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della l. 2248/ Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in casi di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione, rispettivamente, i commi 1 e 2 dell art. 94 del DPR 554/1999. Art 12 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione 1. Nell esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazioni e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano, rispettivamente, gli art. 25, 26 e 27 del Capitolato Generale d Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale. 3. In particolare per gli impianti di videosorveglianza si prescrive che: a) dovranno essere conformi alle Linee guida e specifiche tecniche degli impianti di videosorveglianza comunale reperibile nel seguente sito web; ( 8_comuni/protezione_civile/articolo.html) b) tutti gli apparati utilizzati dovranno essere compatibili con l elenco più recente riportato nel sito web della protezione civile- pubblicazione_dellelenco_degli_apparati_compatibili_per_sistemi_di_videosorvegli.htm?qry=eventdet&pag eid=4404 c) la rete informatica che verrà realizzata dovrà garantire una banda adeguata ad un doppio link contemporaneo verso ciascuna telecamera/encoder (dual streaming) in base alla risoluzione/frame rate utilizzati. Di questi uno verrà utilizzato dal sistema del Comune e l'altro dalla Protezione Civile. Gli apparati di rete (switch/router installato presso la SOPM) dovranno mettere a disposizione almeno una porta lan libera (se ci sono 2 porte ancora meglio) per il collegamento dei dispositivi della Protezione Civile e del link al CGI di Palmanova. Studio Tecnico Comar & Associati pag. 8/39

9 Art 13 - Condotta dei lavori 1. L'Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato. 2. Sul luogo di lavoro l'impresa dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori. 3. Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori. 4. Resta impregiudicata la facoltà della Direzione dei Lavori di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, a tutte spese dell'appaltatore, e nel caso di negligenza o inadempienza degli ordini impartiti. 5. In caso di recidività grave nei ritardi di esecuzione dei lavori, da parte dell'appaltatore, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto e l'impresa sarà responsabile di ogni danno o maggior spesa gravante sull'amministrazione per il proseguimento dei lavori, fino allo scadere dei termini contrattuali. 6. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità ai disegni ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto, o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei danni. 7. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali. 8. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'amministrazione appaltante. 9. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di disporre l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Art 14 - Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall art. 78, 2 comma, del DPReg. 05 giugno 2003, n.0165/pres., immediatamente dopo l accettazione dell offerta e l aggiudicazione definitiva. 2. La consegna dei lavori sarà effettuata secondo le prescrizioni del Capitolato Generale di Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, nonché secondo le indicazioni riportate negli artt. 78, 79 e 80 del Regolamento approvato con DPReg. 05 giugno 2003, n.0165/pres. 3. Se nel giorno fissato e comunicato, l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 giorni e non superiore a 5. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine anzidetto fissato dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese, quando la natura e l'importanza dell opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli Studio Tecnico Comar & Associati pag. 9/39

10 effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, l appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell articolo 133 del Regolamento approvato con DPReg. 05 giugno 2003, n.0165/pres.; l articolazione del lavoro per fasi, nonché la loro successione, potranno variare a discrezione della Direzione Lavori. 5. Della consegna verrà redatto apposito verbale, in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 6. L appaltatore deve trasmettere all Amministrazione, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Art 15 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell inizio dei lavori, l appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l ammontare presunto, parziale e progressivo, dell avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, anche parziale, e deve essere approvato con un visto dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dal ricevimento; trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordini di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto, comprese quelle eventualmente attive in cantieri di edilizia privata presenti nella zona; b) per l intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; Art 16 - Sospensione e proroga dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la Direzione Lavori, d ufficio o su segnalazione Studio Tecnico Comar & Associati pag. 10/39

11 dell appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 31 maggio 2002, n. 14; 2. Cessate le cause della sospensione, la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori, redigendo l apposito verbale; l appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi. 3. Si applicano l art. 82 del D.P.R. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres. e gli artt. 22, 23 e 24 del Capitolato Generale d Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale. 4. Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal R.U.P. ai sensi dell art. 24, c.3 del Capitolato Generale d Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 5. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di sostegno, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici; le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. 6. A giustificazione del ritardo nell ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 7. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall appaltatore e recanti l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante. 8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate dal Responsabile del Procedimento. 9. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza dalla sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Studio Tecnico Comar & Associati pag. 11/39

12 Art 17 - Ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Il mancato rispetto da parte dell aggiudicataria del termine ultimo di avvio o di completamento della fornitura e installazione, per cause ad essa imputabili, comporterà l applicazione di una penale pari a 1/100 dell importo dell appalto per i primi 30 giorni e pari a 1/50 per i giorni successivi al 30, da scontarsi sulla prima fatturazione utilizzabile a tale scopo. E da ritenersi non imputabile alla ditta il ritardo dovuto ad un numero di giorni di pioggia superiore a 10 nell arco di tempo di installazione così come prescritto dal presente Capitolato o risultante dall esito della gara. Eventuali altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali e del presente Capitolato speciale d appalto saranno stabilite dalla stazione appaltante tra un minimo di 50,00 ed un massimo di 250,00 da scontarsi, ove occorra, sulle fatturazioni successive a partire dalla prima utile. 3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 2, trova applicazione anche in casi di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma. 4. La penale di cui al comma 3, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti il termine per l ultimazione. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo riesame in sede di conto finale. 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l articolo in materia di risoluzione del contratto. 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 8. Qualora l ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, non si prevede alcun premio di accelerazione. Art 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: - il ritardo nell installazione del cantiere e nell allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l approvvigionamento dell energia elettrica e dell acqua; - l adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; - l esecuzione di accertamenti integrativi che l appaltatore ritenesse di dover effettuare per l esecuzione Studio Tecnico Comar & Associati pag. 12/39

13 delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori; - il tempo necessario per l esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; - il tempo necessario per l espletamento degli adempimenti a carico dell appaltatore, comunque previsti dal Capitolato Speciale d Appalto; - la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici; - le eventuali controversie tra l appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari e altri incaricati, nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente. Art 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per l ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2238, allegato F, e degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale di Appalto per lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore e il contraddittorio con il medesimo. 3. Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Art 20 - Anticipazione 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 Marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni della Legge 28 Maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art 21 - Pagamenti in acconto 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a ,00 (Euro ventimila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 2. Saranno perciò dal D.L. redatti appositi stati d avanzamento, nei quali potrà essere aggiunto il 50% dell importo dei tubi e pezzi speciali valutati nei luoghi di accatastamento ai prezzi di contratto, sempre che i tubi, pezzi speciali e materiali siano stati debitamente accettati dalla Direzione dei Lavori e siano stati destinati a essere impiegati in opere definitive. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell Appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal Direttore dei Lavori. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% - di cui all'articolo 7, 2 c. del Capitolato Generale di Appalto per lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, approvato con D.P.R. 05 giugno 2003, n. 0166/Pres. - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è Studio Tecnico Comar & Associati pag. 13/39

14 redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il..." con l'indicazione della data. 4. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2 c. del codice civile. Art 22 - Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. 2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell art. 150, comma 2, del D.P.R. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 29 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell appaltatore, mediante adeguamento dell importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 6. Salvo quanto disposto dall'art del Codice Civile, l'appaltatore risponde per difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Art 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 14 del D.P.R. 05 giugno 2003, n. 0166/Pres.; il computo degli interessi è effettuato nel rispetto di quanto previsto all articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 2 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 26, 1 c., L. 109/1994; 3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo Studio Tecnico Comar & Associati pag. 14/39

15 effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 26, 1 c., L. 109/1994; 4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 5. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunta il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. Art 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile all'amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Art 25 - Prezzi contrattuali - Revisione 1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile. 2. Tutti i lavori formanti oggetto dell appalto, se regolarmente eseguiti, saranno valutati con i prezzi dell elenco allegato, che fa parte integrante del presente Capitolato. Tutti i prezzi sopra accennati si riferiscono a lavori interamente finiti e completati in ogni loro parte, eseguiti a perfetta regola d arte, secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali e in perfetta rispondenza allo scopo a cui sono destinati. 3. I prezzi pattuiti secondo le indicazioni del contratto d appalto si intendono accettati dall Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono pertanto fissi e invariabili. Art 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell art. 13 del D.P.R. 05 giugno 2003 n. 0166/Pres, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autentica, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dei Lavori. 3. Resta, in particolare, salva la facoltà dell'amministrazione, per quanto disposto al comma 3 dell articolo citato, di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla ricezione della notificazione dell'atto di cessione. Studio Tecnico Comar & Associati pag. 15/39

16 Art 27 - Valutazione dei lavori a corpo 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 3. In particolare, la contabilizzazione è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 4. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 6. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della "lista" (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori. 7. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione. Art 28 - Valutazione dei lavori in economia 1. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 94 del D.P.R. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres. 3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1 c., colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. Studio Tecnico Comar & Associati pag. 16/39

17 Art 29 - Cauzione provvisoria 1. L offerta da presentare per l affidamento dell esecuzione dei lavori a cui si riferisce il presente capitolato è corredata da una cauzione pari al 2% dell importo dei lavori e dall impegno del fidejussore a rilasciare una garanzia fidejussoria del 10% dell importo degli stessi, qualora l offerente risultasse aggiudicatario; la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall aggiudicazione (art. 30 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14);); 2. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell offerente, anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. Art 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva e assicurazioni a carico dell Impresa 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l appalto al concorrente che segue nella graduatoria; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. Per i lavori entri limiti del sesto in più dell importo dell'appalto non è richiesta l integrazione della cauzione. 2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto; la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 6. L Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 7. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, Studio Tecnico Comar & Associati pag. 17/39

18 mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. 8. L Appaltatore si impegna ad adottare tutte le cautele richieste dallo specifico intervento, al fine di evitare situazioni di pericolo alle persone addette ai lavori, a terzi, nonché danni a cose pubbliche o private. 9. Trattandosi di lavori di importo inferiore a Euro ,00, è facoltà dell Appaltatore stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. Art 31 - Riduzione delle garanzie 1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 29 è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell art. 13 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 2. L'importo della garanzia definitiva di cui all'art. 30 è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola; 4. Nell ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, il diritto alla riduzione della garanzia sopra descritto va riconosciuto soltanto se tutte le imprese del suddetto raggruppamento risultano in possesso di tale certificazione di qualità; diversamente, se trattasi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, il diritto alla riduzione va riconosciuto nei seguenti casi: - se tutte le imprese parte del raggruppamento posseggono tale certificazione di qualità; - se soltanto alcune posseggono tale certificazione godranno del suddetto beneficio limitatamente alla quota parte ad essa riferibile. Art 32 - Variazione dei lavori 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall art. 27 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, dagli artt. 29 e 30 del D.P.R. 05 giugno 2003 n. 0166/Pres. e dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 05 giugno 2003 n. 0165/Pres. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e fornitura extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere Studio Tecnico Comar & Associati pag. 18/39

19 aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. 5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Ai sensi dell art. 27, comma 3, della L.R. 14/2002, l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 20% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 6. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, nel corso dei lavori l impresa appaltatrice può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell importo originario dei lavori, secondo l art. 27 comma 8 della L.R. 14/02. Le proposte dell appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzioni o rallentamento nell esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in misura uguale tra appaltante e appaltatore. Art 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l applicazione dei prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi del presente Capitolato Speciale. 2. Qualora tra i prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per lavori in variante, si procede alla formazione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all art. 85 del D.P.R. 05 giugno 2003 n. 0165/Pres. Art 34 - Norme di sicurezza generali 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 3. L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 4. L appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Art 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall aggiudicazione, l indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81: Testo unico sulla sicurezza del lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere. Studio Tecnico Comar & Associati pag. 19/39

20 Art 36 - Piano operativo di sicurezza 1. L appaltatore, entro 30 giorni dall aggiudicazione e comunque prima dell inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell organizzazione dei cantiere e nell esecuzione dei lavori. 2. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni, e contiene, inoltre, le notizie di cui allo stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Art 37 - Osservanza e attuazione delle norme di sicurezza 1. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, come modificato e integrato. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, l indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall appaltatore: In caso di associazione temporanea e di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell esecuzione dei lavori. 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Art 38 - Subappalto 1. Fermo restando che il contratto non può essere comunque ceduto, a pena di nullità, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all articolo 4 del Capitolato Speciale, e come di seguito specificato: a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 percento, in termini economici, dell importo dei lavori della stessa categoria prevalente; b) fermo restando il divieto di cui alla successiva lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappalti o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all articolo 13, 7 comma, L. 109/94, qualora l importo di tali lavori sia ciascuno superiore al 15% dell importo totale dei lavori in appalto (solo se appartenenti a categorie specializzate o alla categoria generale OG12); d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a Studio Tecnico Comar & Associati pag. 20/39

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