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1 LA MEDIAZIONE PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO

2 Indice 1 NOZIONE. CARATTERI DISTINTIVI DISCIPLINA I MEDIATORI DI ASSICURAZIONE di 7

3 1 Nozione. Caratteri distintivi. E mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754). Funzione tipica del mediatore e quella di mettere in contatto fra loro i potenziali contraenti; e tale funzione intermediaria può essere svolta dal mediatore sia spontaneamente sia su incarico di una o di entrambe le parti, come oggi più frequentemente accade. E si pensi all'incarico conferito ad un'agenzia immobiliare per l'acquisto o la vendita di una casa. In un caso e nell'altro il mediatore si distingue dagli altri soggetti che agevolano la conclusione di affari (commissionari ed agenti) per la posi-zione di indipendenza rispetto alle parti a favore delle quali esplica l'attività intermediaria; per l'assenza cioè di vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Ne consegue che: a) il mediatore conserva piena libertà di azione anche se agisce su inca-rico di una delle parti e può in ogni momento disinteressarsi dell'affare; b) le parti sono libere di concludere o meno l'affare, anche se al mediatore è stato conferito uno specifico incarico, salvo in tal caso il diritto del mediatore al solo rimborso delle spese nei confronti della persona per in-carico della quale sono state sostenute; c) il mediatore ha diritto al compenso per il solo fatto che l'affare si è concluso per effetto del suo intervento e quindi anche se non aveva ricevuto alcun incarico di mediazione. Queste peculiarità del rapporto di mediazione spiegano perché il legislatore si sia astenuto dal qualificare la mediazione come un contratto. Ed invero il dibattito sulla natura contrattuale o meno della mediazione resta tuttora aperto. La soluzione affermativa si lascia tuttavia preferire almeno quando il mediatore agisce su incarico di una delle parti. 11 che tipicamente avviene nelle forme più moderne ed evolute di mediazione. E si pensi ancora alle agenzie immobiliari. 3 di 7

4 L'esercizio, anche occasionale o discontinuo, dell'attività di mediatore è subordinato all'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le Camere di commercio. L'attività di mediatore è incompatibile con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo o subordinato. È fatto divieto agli iscritti di delegare le proprie funzioni, se non ad altro mediatore iscritto nel ruolo. Restano soggetti ad una specifica disciplina, i mediatori pubblici ed i mediatori marittimi, i mediatori di assicurazione, nonché l'attività di mediazione creditizia. 4 di 7

5 2 Disciplina. Il diritto del mediatore alla provvigione matura con la conclusione dell'affare. Diversamente dall'agente, il mediatore non corre perciò il rischio del buon fine dell'affare ed ha diritto alla provvigione anche se le parti non danno esecuzione al contratto concluso. E necessario però che l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento; che sussista cioè un nesso di causalità fra l'attività di intermediazione del mediatore e la conclusione dell'affare. La provvigione è di regola dovuta al mediatore da ciascuna delle parti. Se più sono i mediatori intervenuti nell'affare, ciascuno ha diritto ad una quota della provvigione. L'ammontare della provvigione e la misura in cui deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di accordo, dalle Camere di commercio tenendo conto degli usi locali. La legge 39/1989 ha inoltre espressamente stabilito che non ha diritto alla provvigione il mediatore non iscritto negli appositi ruoli, precisando che egli è tenuto a restituirla ove l'abbia già riscossa ed è inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Si è voluto così drasticamente sanzionare l'esercizio abusivo dell'attività, anche occasionale, di mediazione dando risposta legislativa ad un problema che all'epoca era ancora aperto per l'agente di commercio abusivo. È infine espressamente regolata la sorte del diritto alla provvigione in caso di contratto condizionato o invalido. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto del mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui la condizione si verifica. Viceversa, l'avverarsi della condizione risolutiva non fa venire meno il di-ritto alla provvigione. Il mediatore conserva il diritto alla provvigione anche se il contratto è annullabile o rescindibile, salvo che fosse a conoscenza della causa di invalidità. La nullità del contratto comporta invece la perdita del diritto alla provvigione. Il mediatore è responsabile verso le parti se omette di far conoscere loro le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso. Ed in ciò si risolve ed esaurisce per legge l imparzialità del mediatore, sicché deve 5 di 7

6 riconoscersi che la figura della mediazione ricorre anche quando l'intermediario opera su incarico e nell'interesse di una delle parti. Il mediatore risponde anche dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite. Particolari obblighi di documentazione sono poi previsti per i mediatori professionali in affari su merci o titoli. Il mediatore è di regola estraneo all'esecuzione del contratto. Può essere però incaricato da una delle parti di rappresentarlo nei relativi atti di esecuzione. Può inoltre prestare fideiussione per l'adempimento delle obbligazioni di una delle parti. Il mediatore è infine responsabile ex lege per l'esecuzione del contratto quando tace ad un contraente il nome dell'altro. Il che avviene quando un contraente vuol rimanere occulto all'altro, ovvero quando il mediatore vuol impedire che le parti si conoscano, per evitare che le stesse concludano successivi affari senza servirsi della sua opera. In tali casi il contraente palese ignora il nome dell'altro. Perciò il mediatore risponde personalmente dell'esecuzione del contratto nei confronti del primo e, quando l'ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Tuttavia, ed in ciò consiste la peculiarità della disciplina, la responsabilità del mediatore permane (garanzia ex lege) anche se, dopo la conclusione del contratto, il contraente occulto si manifesta all'altra parte o è reso noto dal mediatore, sicché ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro. 6 di 7

7 3 I mediatori di assicurazione. Una particolare categoria di mediatori è costituita dai mediatori di assicurazione o brokers. I mediatori di assicurazione mettono in relazione imprese di assicurazione ed assicurandi per la conclusione dei relativi contratti. La peculiarità della figura consiste nel fatto che il broker di regola assume anche compiti di assistenza e consulenza nei confronti dell'assicurando che gli ha conferito l'incarico: ricerca nell'interesse di quest'ultimo la migliore copertura assicurativa al minor costo; stipula il contratto; cura sempre nell'interesse dell'assicurato la gestione dei rapporti con l'impresa di assicurazione. Proprio il carattere complesso dell'attività del broker ha indotto a dubitare che lo stesso sia puntualmente inquadrabile nella figura del mediatore. Gli è tuttavia che la funzione di consulente di una delle parti non è incompatibile con la figura e la posizione del mediatore dato che l imparzialità non può essere elevata a requisito caratterizzante la mediazione. Come mediatore il broker è inoltre espressamente qualificato dal codice delle assicurazioni. L'attività dei mediatori di assicurazione è inquadrata, al pari di quella degli agenti, nell'attività di intermediazione assicurativa ed è sottoposta al controllo dell'isvap. 7 di 7

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