Alla segreteria del Direttore Generale

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1 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse economico-finanziarie e del Personale Unità Funzionale VI Organizzazione, Relazioni sindacali, Attività d Ispezione Amministrativa Roma 4 APR 2007 Via Urbana Telef AOO /07 Circolare n. 1/07 Alla segreteria del Presidente Alla segreteria del Direttore Generale Al Direttore del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale Al Dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca Casilina e Monteporzio Al Dipartimento informatico-statistico Ai direttori dei dipartimenti centrali Ai direttori dei dipartimenti territoriali Ai direttori delle unità funzionali del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale Ai direttori delle unità funzionali del dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca Casilina e Monteporzio Ai direttori delle unità funzionali del dipartimento informatico - statistico Ai direttori delle Unità Funzionali amministrative dei dipartimenti territoriali di Roma e Napoli Al responsabile del servizio prevenzione e Protezione Dpgrep. U.F. VI O.P. 1

2 Al responsabile dell Ufficio Tecnico Al capo Ufficio stampa Al responsabile Ufficio relazioni con il pubblico Al responsabile del centro ricerche di Lamezia Terme Ai membri della Commissione consultiva per i benefici socio-assistenziali S E D E e, p.c. Alla FIR-CISL Alla UIL-PA Alla FLC-CGIL All ANPRI Alla USI-RdB/Ricerca Loro SEDI Oggetto: Accordo integrativo decentrato, di livello nazionale, per la disciplina dei benefici socio assistenziali. Circolare esplicativa recante chiarimenti ed indicazioni per l erogazione dei sussidi PREMESSA In conformità a quanto sancito dall accordo integrativo, di livello nazionale, per la disciplina del trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli IV - IX e I - III per l anno 2006, sottoscritto in data 3 aprile 2006 da questa Amministrazione e le OO.SS. FIR- CISL, UIL PA e FLC CGIL, le parti sono intervenute per modificare l accordo integrativo di livello nazionale per la disciplina dei benefici socio assistenziali sottoscritto in data 30 settembre Si è trattato di un importante iniziativa volta a consentire un sostanziale ampliamento dei benefici in parola, sia con riferimento al personale destinatario che alle prestazioni previste. Dpgrep. U.F. VI O.P. 2

3 Le modifiche al precedente accordo del 30 settembre 2004 sono state stabilite in un apposito accordo integrativo decentrato, di livello nazionale, sottoscritto in data 8 marzo 2007 da questa Amministrazione e dalle sopracitate OO.SS., in quanto firmatarie del richiamato accordo integrativo del 3 aprile Con la presente circolare si provvede a fornire i chiarimenti e le indicazioni necessarie per accedere alla fruizione dei sussidi in argomento. Si trasmette, inoltre, l accordo integrativo decentrato di livello nazionale dell 8 marzo 2007 (all. 1), con il quale è stato modificato il precedente accordo del 30 settembre 2004, nonché un testo aggiornato (all. 2), recante la disciplina complessiva risultante dall Accordo integrativo del 30 settembre 2004 come modificata dall Accordo dell 8 marzo 2007, al fine di consentire una lettura integrale ed esaustiva delle clausole che regolano l intera materia. VALIDITA E PERSONALE DESTINATARIO La disciplina per la erogazione dei benefici socio-assistenziali, per effetto dell accordo integrativo decentrato sottoscritto in data 8 marzo 2007, è valida per il triennio 1 gennaio dicembre Le richieste di sussidio per eventi accaduti o prestazioni ottenute entro il 31 dicembre 2006, già inoltrate al competente ufficio dopo il 6 dicembre 2006 data dell ultima riunione della Commissione consultiva istituita con l accordo integrativo del 30 settembre 2004 sono liquidate, qualora sussistano i relativi requisiti, secondo la disciplina prevista dal predetto Accordo, compresi i limiti di rimborso annui ivi previsti da riferire all anno 2006, che non si cumulano con i sussidi da erogare dal 1 gennaio Le richieste di sussidio per eventi accaduti o prestazioni ottenute entro il 31 dicembre 2006, non ancora inoltrate, possono essere presentate al competente ufficio entro e non oltre il 15 maggio Esse sono liquidate, qualora sussistano i relativi requisiti, secondo la disciplina prevista dall Accordo integrativo del 30 settembre Ai fini del rimborso delle spese sostenute non è rilevante che la documentazione amministrativo-contabile riguardi l anno 2007, rilevando nella specie il momento di svolgimento dell evento o della prestazione. Dpgrep. U.F. VI O.P. 3

4 In ordine al personale destinatario va segnalata l importante novità rispetto al passato, di aver incluso tra i beneficiari dell accordo 8 marzo 2007 il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato. La disciplina sui benefici socio-assistenziali, pertanto, si applica al personale in servizio presso l Istituto a tempo indeterminato, con estensione al personale in posizione di comando proveniente da altra amministrazione purché non usufruisca di analoghi benefici presso l amministrazione di provenienza - nonché al personale a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato. È escluso, conseguentemente, il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, titolare di borse di studio di assegni di ricerca ovvero di incarichi di ricerca. TIPOLOGIE DEI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI I dipendenti destinatari della disciplina in argomento possono presentare domande per la fruizione delle sottoindicate tipologie di benefici: a) documentate situazioni di necessità; b) gravi eventi che incidono sul bilancio familiare del dipendente; c) borse di studio ai figli dei dipendenti, nonché sussidi per l iscrizione agli asili nido e per l acquisto di libri per le scuole di istruzione primaria (scuole medie), secondaria (scuole superiori) e per l università; d) assistenza sanitaria. A. Sussidi erogati in presenza di situazioni di necessità e gravi eventi - lettere a) e b) È possibile accedere alla erogazione dei sussidi in presenza dei sottoindicati eventi: A1. Decesso del dipendente, o del figlio/a, o del coniuge, o dei genitori (questi ultimi solo se fiscalmente a carico): il sussidio è concesso per le spese funerarie conseguenti al grave evento luttuoso, nel limite di 1.500,00 euro annui. In caso di decesso del dipendente la richiesta può essere prodotta nell ordine dal coniuge superstite, dai figli e dai genitori, questi ultimi solo se fiscalmente a carico. Dpgrep. U.F. VI O.P. 4

5 Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 500,00 euro dell importo del sussidio (portato da 1000,00 a 1500,00 euro), nonché la soppressione del limite previsto con il precedente accordo (spesa sostenuta superiore al 5% del bilancio familiare). A2. Incendio della casa di proprietà o di abitazione (in locazione) del dipendente: il sussidio è concesso ove tale rischio non sia coperto da apposita polizza assicurativa. Alla erogazione del sussidio si provvede nei casi in cui i danni subiti siano superiori al 5% del bilancio familiare come risultante da dichiarazione resa al fisco. Il sussidio è concesso nel limite di 1.200,00 euro annui. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 200,00 euro dell importo del sussidio (portato da 1000,00 a 1200,00 euro). A3. Trasloco del dipendente: alla erogazione del sussidio si provvede nel caso in cui le spese sostenute siano superiori al 5% del bilancio familiare come risultante da dichiarazioni rese al fisco. Il sussidio è concesso nel limite di 750,00 euro annui. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 250,00 euro dell importo del sussidio (portato da 500,00 a 750,00 euro), nonché la soppressione della condizione posta con il precedente accordo (trasloco conseguente a sfratto esecutivo). I sussidi di cui alle lettere A1, A2 e A3 sono cumulabili nel corso dell anno sia per la medesima che per le tre diverse fattispecie. Documentazione da allegare alla richiesta di sussidio. Il sussidio richiesto è concesso in un unica soluzione, dietro presentazione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante uno degli eventi suddetti, ed in particolare: Per l evento di cui alla lettera A1 occorre produrre: certificato di morte (del dipendente, del coniuge, del figlio/a, del genitore); ricevuta fiscale (o fattura) delle spese funerarie sostenute; Dpgrep. U.F. VI O.P. 5

6 certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale; in caso di richiesta di sussidio da parte del genitore, per decesso del dipendente, dichiarazione resa al fisco da cui si possa evincere che il genitore era fiscalmente a carico; nel solo caso di decesso del genitore, la dichiarazione resa al fisco da cui si possa evincere che il genitore era fiscalmente a carico; per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza. Per l evento di cui alla lettera A2 occorre produrre: rogito notarile per la casa di proprietà; contratto di locazione per la casa in affitto; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il rischio è privo di copertura assicurativa; denuncia all autorità giudiziaria dei danni subiti in conseguenza dell incendio; ricevuta fiscale (o fattura) delle spese sostenute; dichiarazione resa al fisco per valutare che i danni subiti sono superiori al 5% del bilancio familiare; per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza. Per l evento di cui alla lettera A3 occorre produrre: ricevuta fiscale (o fattura) delle spese di trasloco sostenute; dichiarazione resa al fisco per valutare che le spese sostenute sono superiori al 5% del bilancio familiare; per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza. Dpgrep. U.F. VI O.P. 6

7 B. Assegnazione di borse di studio - lettera c) Le borse di studio sono destinate esclusivamente ai figli dei dipendenti che frequentano università pubbliche e istituti di istruzione secondaria di secondo grado pubblici, a condizione che non fruiscano di altri analoghi benefici. Conseguentemente sono esclusi dai benefici i dipendenti dell Istituto. B1. Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, commerciali, industriali, ecc.): l assegnazione delle borse di studio è determinata dal profitto scolastico e dal reddito del nucleo familiare. Il profitto necessario per ottenere il sussidio deve essere pari, al termine dell anno scolastico, almeno alla media annua di 8/10. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire della borsa di studio non deve essere superiore a ,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero ,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. L importo della borsa di studio è determinato in 450,00 euro l anno. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 100,00 euro dell importo della borsa di studio (portata da 350,00 a 450,00 euro), nonché l ampliamento della fascia di reddito familiare per poter fruire del beneficio in parola (portato da ,00 a ,00 euro in caso di monoreddito e da ,00 a ,00 euro in caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti). B2. Per gli istituti universitari: per poter fruire delle borse di studio per le istituzioni universitarie il profitto deve essere pari almeno alla media annua di 27/30 con un minimo di cinque esami sostenuti nell anno accademico. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire delle borse di studio non deve essere superiore a ,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero ,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. L importo della borsa di studio è determinato in 700,00 euro l anno. Dpgrep. U.F. VI O.P. 7

8 Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 200,00 euro dell importo della borsa di studio (portata da 500,00 a 700,00 euro), nonché l ampliamento della fascia di reddito familiare per poter fruire del beneficio in parola B3. Asili nido: sono concessi sussidi per l iscrizione agli asili nido, sia pubblici che privati, nella misura massima di 600,00 euro annui per figlio. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire del sussidio non deve essere superiore a ,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero ,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. Relativamente a tale beneficio, si segnala che con l accordo 8 marzo 2007 le parti hanno disposto un aumento di 250,00 euro dell importo del sussidio (portato da 350,00 a 600,00 euro), nonché l estensione del sussidio per l iscrizione agli asili nido pubblici. Anche per tale beneficio è stata ampliata la fascia di reddito familiare per poterne fruire. B4. Acquisto libri: sono concessi sussidi per l acquisto di libri scolastici per le scuole di istruzione primaria (scuole medie), secondaria (scuole superiori) e per le università nei limiti, rispettivamente, di 150,00, 250,00 e 400,00 euro annui per figlio. Il reddito del nucleo familiare per poter fruire del sussidio non deve essere superiore a ,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero ,00 euro annui nel caso di reddito familiare alla cui formazione concorrono altri soggetti. Al riguardo fanno prova le dichiarazioni rese al fisco. Il sussidio per l acquisto dei libri è corrisposto nella misura del 50%, nel caso in cui venga assegnata la borsa di studio. Relativamente a tale beneficio, si segnala che si tratta di un importante novità introdotta con l accordo 8 marzo Documentazione da allegare alla richiesta di sussidio. Per l erogazione dei benefici in parola il dipendente deve presentare la sottoindicata documentazione, in originale o copia conforme, ed in particolare: Dpgrep. U.F. VI O.P. 8

9 Per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado occorre produrre: certificato scolastico attestante il profitto richiesto (almeno 8/10); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici; dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare; certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale; per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza. Per gli istituti universitari occorre produrre: certificato universitario attestante il profitto richiesto (almeno 27/30) e il numero di esami sostenuti nell anno accademico (almeno n. 5 esami); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici; dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare; certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale; per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza. Per l iscrizione agli asili nido occorre produrre: certificato di iscrizione all asilo nido; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici; dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare; Dpgrep. U.F. VI O.P. 9

10 certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale; per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza. Per l acquisto di libri occorre produrre: scontrino o ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di aver fruito o meno dell erogazione di borse di studio; dichiarazione resa al fisco da cui risulta il reddito del nucleo familiare; certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non aver fruito di altri analoghi benefici per il solo personale in posizione di comando, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza. C. Assistenza sanitaria I sussidi per l assistenza sanitaria sono erogati nei soli casi non coperti da polizza assicurativa e non derivanti da infortunio sul lavoro. Si segnala che con l accordo 8 marzo 2007 è stato disposto dalle parti un sostanziale ampliamento dei benefici in parola, con l introduzione di nuovi sussidi per prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché per l assistenza protesica e per l acquisto di medicinali, non rimborsati, in tutto o in parte dal Servizio sanitario nazionale. I sussidi per l assistenza sanitaria sono erogati, anche in favore dei componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli), nei seguenti casi: C1. in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati (già convenzionati) con il Servizio sanitario nazionale, con intervento chirurgico; Dpgrep. U.F. VI O.P. 10

11 C2. in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico; C3. in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura pubblici, privati o accreditati (già convenzionati) con il Servizio sanitario nazionale; Per i casi indicati nelle lettere C1), C2) e C3), i sussidi sono concessi nei seguenti limiti: massimo 2.500,00 euro annui per singolo dipendente; massimo 5.500,00 euro annui per nucleo familiare. C4. In caso di prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal D.M. 22 luglio 1996, e successive modificazioni, erogate in istituti di cura pubblici, privati o accreditati (già convenzionati) con il Servizio sanitario nazionale. I sussidi di cui alla lettera C4), sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute per singola prestazione e comunque entro i seguenti limiti: massimo 1500,00 euro per singolo dipendente; massimo 2500,00 euro per nucleo familiare. Non è ammesso il rimborso per le spese inferiori a 50,00 euro per singola prestazione. Conseguentemente non è ammesso il cumulo di singole notule di importo inferiore ai fini del raggiungimento del predetto limite. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, sono elencate nell allegato 1 del D.M. 22 luglio 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 216 del 14 settembre 1996 Serie generale a cui si rinvia per la individuazione delle tipologie di prestazioni per cui sono concessi i sussidi. Sono ammesse al rimborso le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. Tale beneficio costituisce un importante novità introdotta dall accordo 8 marzo 2007, sia per quanto concerne le numerose tipologie di prestazioni ammesse alla concessione dei sussidi, sia per quanto concerne il limite di spesa per accedere al rimborso (portato da 100,00 a 50,00 euro per singola prestazione). Dpgrep. U.F. VI O.P. 11

12 C5. Acquisto medicinali: sono concessi sussidi anche per l acquisto di specialità medicinali non rimborsate per intero o in quota parte (ticket), dal Sevizio sanitario nazionale, sulla base di apposita prescrizione medico - specialistica. È da segnalare che tale beneficio costituisce un importante novità introdotta dall accordo 8 marzo C6. Presidi medico chirurgici (assistenza protesica): sono concessi sussidi anche per l acquisto di presidi medico chirurgici non rimborsati, per intero o in quota parte, dal Servizio sanitario nazionale (ticket), sulla base di apposita prescrizione medico-specialistica. È da segnalare che tale beneficio costituisce un importante novità introdotta dall accordo 8 marzo I sussidi di cui alle lettere C5) ed C6), sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute per singolo acquisto e comunque entro i seguenti limiti: massimo 1500,00 euro per singolo dipendente; massimo 2500,00 euro per nucleo familiare. Non è ammesso il rimborso per le spese inferiori a 50,00 euro. Non è ammesso il cumulo di singole notule di importo inferiore ai fini del raggiungimento del predetto limite. I presidi medico chirurgici per i quali sono concessi sussidi sono quelli elencati nell allegato 1 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 n. 227, concernente il Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a cui si rinvia per la individuazione delle numerose tipologie di prestazioni di assistenza protesica per cui sono concessi i sussidi. Documentazione da allegare alla richiesta di sussidio. Ai fini del rimborso delle spese sostenute il dipendente deve presentare apposita certificazione medica e contabile, in originale o copia conforme, attestante l erogazione della prestazione da parte del professionista ovvero della struttura sanitaria. In caso di acquisto di medicinali e/o di presidi medico chirurgici non rimborsati per intero o in quota parte dal Servizio sanitario nazionale, Dpgrep. U.F. VI O.P. 12

13 occorre produrre scontrino o ricevuta fiscale (o fattura) della spesa sostenuta, nonché la prescrizione medico-specialistica. Nei soli casi di infortunio va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il medesimo non è accaduto in occasione di lavoro. Nel caso in cui la richiesta di sussidio riguardi un componente del nucleo familiare (coniuge e/o figli), occorre altresì produrre un certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione attestante il rapporto parentale. Il personale in posizione di comando deve altresì produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestare di non aver percepito il medesimo sussidio presso l amministrazione di provenienza LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI Per quanto riguarda la liquidazione dei sussidi si riporta di seguito quanto già stabilito in materia con l accordo 30 settembre 2004, come modificato dall accordo 8 marzo Le richieste per l erogazione dei sussidi (all. 3) devono essere inoltrate al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale - Unità funzionale III Programmazione economica e finanziaria Bilancio e servizi a terzi, che provvederà a protocollare in ordine di arrivo, su apposito registro di protocollo, le istanze pervenute e alla istruttoria delle relative pratiche. Successivamente, l U.F. III trasmette le richieste di sussidio ad apposita Commissione consultiva chiamata ad esprime il parere in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per i quali è prevista la erogazione dei sussidi, nonché alla idoneità della documentazione presentata. La Commissione può chiedere, ai fini dell esame delle richieste di sussidio, tutti i chiarimenti necessari atti a comprovare il possesso dei requisiti, ivi compresi gli elementi documentali. Conclusi gli adempimenti di competenza, gli atti sono rimessi alla predetta U.F. III, Dpgrep. U.F. VI O.P. 13

14 ai fini della liquidazione dei sussidi che è effettuata di norma mensilmente. Le risorse finanziarie necessarie a liquidare mensilmente le richieste di sussidio sono determinate in un dodicesimo dell importo complessivamente disponibile su base annua. Ai fini dell ammissibilità alla erogazione dei sussidi la Commissione predispone mensilmente un apposita graduatoria attribuendo i seguenti punteggi: 1. Sussidi erogati in presenza di situazioni di necessità o da gravi eventi che incidono sul bilancio familiare, max punti 10: a) decesso del dipendente, o del figlio, o del coniuge = punti 10; b) incendio della casa di proprietà o di abitazione del dipendente = punti 9; c) trasloco del dipendente = punti Assegnazione di borse di studio e sussidi per gli asili nido e per l acquisto libri scolastici, max punti 5: a) borse di studio universitarie = punti 5; b) borse di studio in istituti di istruzione secondaria = punti 4; c) sussidi per asili nido e per acquisto libri scolastici e universitari = punti Sussidi per l assistenza sanitaria, max punti 10: a) in caso di ricovero negli istituti di cura privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, con intervento chirurgico = punti 10; b) in caso di ricovero negli istituti di cura pubblici, con o senza intervento chirurgico = punti 10; c) in caso di interventi chirurgici ambulatoriali in istituti di cura privati, pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale = punti 10; d) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio = punti 8. Dpgrep. U.F. VI O.P. 14

15 e) per le specialità medicinali e i presidi medico-chirurgici = punti 7. A parità di punteggio sono prioritariamente ammesse alla erogazione dei sussidi, nella seduta mensile, le situazioni di necessità, poi quelle correlate a prestazioni di assistenza sanitaria ed infine quelle relative alla concessione di borse di studio e sussidi per l iscrizione agli asili nido e per l acquisto di libri. In caso di ulteriori situazioni di parità sono prioritariamente ammesse alla erogazione dei sussidi le istanze presentate prima. Le istanze che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione ma che non sono state ammesse al finanziamento nel mese, sono ammesse nella seduta successiva con priorità rispetto alle altre indipendentemente dal punteggio. Le dichiarazioni rese al fisco cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dei benefici sono quelle relative all anno in cui ha avuto luogo l evento per cui si fa richiesta di sussidio. Nei casi previsti dalla legge, gli stati, le qualità personali ed i fatti richiesti dalla presente circolare per l erogazione dei sussidi inerenti ai benefici socio-assistenziali individuati, possono essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione (all. 4) o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (all. 5), ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre all Amministrazione possono essere sottoscritte dall interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle (il direttore dell U.F. III del DPGREP o un suo delegato), ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore. L Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni Dpgrep. U.F. VI O.P. 15

16 vengono rese, secondo la normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 (legge sulla privacy). In materia di autenticazione delle copie dei documenti richiamati dalla presente circolare trovano applicazione gli articoli 18 e 19 del richiamato DPR 28 dicembre 2000 n La presente circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale che apporrà la firma per presa visione su apposito elenco da trasmettere in copia all U.F. III del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse economicofinanziarie e del Personale. Il Direttore Generale (dott. Umberto Sacerdote) All. c.s. Dpgrep. U.F. VI O.P. 16

17 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO DI LIVELLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI La delegazione di parte pubblica dell Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro-ISPESL, costituita con deliberazione del Presidente dell Istituto 25 luglio 2003 e le sottoscritte delegazioni sindacali VISTO l art. 52, punto 2, del CCNL 7 ottobre 1996, relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo ed il primo biennio economico , concernente i benefici socioassistenziali; VISTO l art. 3, punto 3, lettera j) del CCNL 21 febbraio 2002, relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo ed i bienni economici e , con il quale si demanda alla contrattazione integrativa collettiva decentrata la definizione dei criteri generali per la istituzione e la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale; VISTO l art. 74 del CCNL 5 marzo 1998 recante disposizioni in materia di benefici socio-assistenziali per i dirigenti amministrativi; VISTI gli accordi integrativi decentrati di livello nazionale per la disciplina del trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli dal I al III e 1

18 dal IV al IX, per il biennio economico , stipulati il 21 luglio 2004, ed, in particolare, gli articoli 5 e 14, concernenti, rispettivamente, i criteri generali per l attribuzione dei benefici socio-assistenziali al personale dal I al III e dal IV al IX; VISTO l accordo integrativo di livello nazionale per la disciplina del trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli dal IV al IX e dal I al III per l anno 2006, sottoscritto in data 3 aprile 2006; VISTO, in particolare, il Capo I, articolo 14 e il Capo II, articolo 5 del suddetto accordo, laddove le parti hanno convenuto di rivedere l accordo del 30 settembre 2004 sopra richiamato; VISTE le osservazioni formulate dal Collegio dei revisori dei conti in ordine ai criteri generali di cui ai soprarichiamati articoli 5 e 14 degli accordi integrativi decentrati 21 luglio 2004; VISTO l accordo collettivo integrativo di livello nazionale 30 settembre 2004, recante la disciplina dei benefici socio-assistenziali, ed in particolare l articolo 7; VISTE le proposte formulate dall apposita Commissione paritetica costituita ai sensi e per gli effetti previsti dal suddetto articolo 7; VISTO il CCNL 7 aprile 2006; RITENUTO di modificare, ai sensi delle disposizioni e degli atti che precedono, la disciplina dei benefici socio-assistenziali destinati al personale appartenente ai livelli dal I al III, dal IV al IX, nonché, nelle more della definizione di un apposito accordo, per i dirigenti amministrativi di I e II fascia; VISTO il verbale n. 46 del 22 febbraio 2007 del Collegio dei revisori dei conti, con il quale è stato effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 aprile

19 Art. 1 (Modifiche all articolo 1 dell Accordo 30 settembre 2004) 1. All articolo 1, comma 1, dell Accordo integrativo decentrato 30 settembre 2004, di seguito denominato Accordo, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: La concessione dei benefici socio assistenziali è, altresì, improntata ai principi di solidarietà e mutualità. 2. All articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il presente accordo è stipulato ai sensi delle vigenti norme previste dai CC.CC.NN.LL. del personale appartenente al comparto degli enti ed istituzioni di ricerca, nonché dei criteri generali definiti con gli accordi integrativi decentrati del 21 luglio Esso è valido per il triennio 1 gennaio dicembre Al termine di ogni anno, in sede di contrattazione integrativa, è verificato l utilizzo delle risorse ai fini delle congruità delle somme stanziate e della rimodulazione dei criteri. 3. All articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente 3. Il presente accordo si applica al personale in servizio presso l Ispesl a tempo indeterminato e a tempo determinato. 4. All articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 4. Le risorse destinate al finanziamento dei benefici socio assistenziali sono pari allo 0,75% delle spese per il personale, nonché dalle risorse che residuano a consuntivo dall applicazione dell Accordo. Art. 2 (Modifiche all articolo 2 dell Accordo) 1. All articolo 2, comma 1, dell Accordo, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) documentate situazioni di necessità ; b) gravi eventi che incidono sul bilancio familiare. 2. All articolo 2, comma 1, dell Accordo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: c) borse di studio ai figli dei dipendenti che frequentano le università o gli istituti di istruzione secondaria pubblici, da attribuire secondo priorità determinate in base al profilo scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, nonché sussidi per 3

20 l iscrizione agli asili nido e per l acquisto di libri per le scuole di istruzione primaria, secondaria e per l università. 3. All articolo 2, comma 1, dell Accordo, la lettera c) è sostituita dalla seguente: d). Art. 3 (Modifiche all articolo 3 dell Accordo) 1. All articolo 3, comma 1, dell Accordo alla lettera c) sono soppresse le parole: in conseguenza di sfratto esecutivo. 2. All articolo 3 dell Accordo, il comma 2 è sostituito dal seguente 2. Alla erogazione dei sussidi di cui alle lettere b) e c) si provvede nei casi in cui le spese sostenute o i danni subiti siano superiori al 5% del bilancio familiare come risultante da dichiarazioni rese al fisco. 3. All articolo 3 dell Accordo, il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I sussidi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti di 1.500, 00 euro annui lordi per le spese funerarie conseguenti all evento di cui alla lettera a), 1.200,00 euro annui per l evento di cui alla lettera b), 750,00 euro lordi annui per l evento di cui alla lettera c). Art. 4 (Modifiche all articolo 4 dell Accordo) 1. All articolo 4, comma 4, dell Accordo le parole: ,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero ,00 euro annui nel caso di reddito familiare, sono sostituite dalle seguenti: ,00 euro annui nel caso di nucleo familiare monoreddito, ovvero ,00 euro annui nel caso di reddito familiare. 2. All articolo 4 dell Accordo, il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. L importo della borsa di studio è determinata in 450,00 euro lordi l anno per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed in 700,00 euro lordi l anno per le università. 4

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