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1 40 ANNI DI QUALITÀ E SERVIZI FISCAL N. 3-4 Anno XXII - Marzo/Aprile 2015 flash 40 ANNI DI QUALITÀ E SERVIZI Legge di stabilità, proroghe per gli sconti sulla casa Prorogati per tutto il 2015 le maxi detrazioni del 65% e del 50% per i lavori negli edifici e quella per il bonus arredi di Oliviero Franceschi Buone notizie sul fronte della casa: la legge di stabilità 2015 ha prorogato le maxi misure per le detrazioni sui lavori per tutto l anno. Si tratta quindi di una bella opportunità che è bene conoscere in dettaglio... Stabilità 2015 La legge di stabilità per il 2015, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ha esteso a tutto il 2015 le misure per le più importanti detrazioni sui lavori che ruotano attorno al pianeta casa, che proprio quest anno dovevano essere ridimensionate o addirittura scomparire (come ad esempio il bonus arredi). Per tutto il 2015 quindi la detrazione per il lavori di recupero del patrimonio edilizio resta nella misura del 50% anziché scendere al 40% come previsto in precedenza. Allo stesso modo la detrazione per i lavori di risparmio energetico resta al 65% invece che diminuire al 50%. Inoltre il bonus arredi, cioè la detrazione spettante nel 2014 per l acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare la casa oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio, resta in vigore per tutto l anno sempre nella misura del 50%, invece che scomparire. Infine anche la detrazione per i lavori antisismici resta in vigore per tutto il 2015 nella misura del 65%. Aspettando la ripresa... Si tratta perciò di un bel pacchetto di misure con le quali il Governo conta di rinvigorire il settore edile e tutto l indotto, messo a dura prova dalla crisi e dalle forse poco lungimiranti scelte fiscali che hanno penalizzato proprio la casa e i suoi contorni. In controtendenza con queste misure fiscali espansive appare invece l aumento delle ritenute d acconto sui bonifici che vengono fatte alle imprese che effettuano i lavori, le quali passano dal 4% all 8%. Per i contribuenti che sostengono le spese non cambia niente, mentre sono le imprese ad essere penalizzate dalla misura, poiché avranno a disposizione minore liquidità, il che con l attuale rigidità del sistema creditizio, non è esattamente quello che serviva.. Lavori di recupero del patrimonio edilizio Ad incassare la proroga è stato innanzitutto il bonus per i lavori Sommario 2-3 Lavori in casa 2015: un pieno di detrazioni precompilato follia o realtà 6 L Esperto risponde 10 Lo sapevate che Il nuovo ravvedimento operoso 14 Scadenze WWW. EDIPROITALIA.IT I.P.

2 2 Fiscal Flash di ristrutturazione del patrimonio edilizio. Sui lavori eseguiti per tutto l anno 2015, gli italiani avranno il diritto di detrarre dalle tasse la metà delle spese sostenute, in dieci rate annuali di pari importo. Inoltre resta per il 2015 anche il maxi limite di spesa agevolato pari a euro. I lavori agevolati sono quelli di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici), manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, oltre ad una serie di interventi indicati dal legislatore, tra i quali ad esempio la ricostruzione di immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi (quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza), la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi destinati a prevenire il rischio di atti illeciti oppure di bonifica dall amianto. Detrazione spese di riqualificazione energetica Come abbiamo detto, anche alla detrazione per le spese di risparmio energetico (il cosiddetto ecobonus) le cose sono andate decisamente bene: l agevolazione in - fatti continuerà a rimanere viva e vegeta per tutto l anno con la percentuale record di detrazione del 65% della spesa sostenuta. Il beneficio, fruibile in questo caso sia dalle persone fisiche sia dai soggetti Ires, andrà ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Gli interventi premiati appartengono alle quattro classiche categorie ben note a molti dei nostri lettori: a) interventi di riqualificazione globale degli edifici, detrazione massima euro; b) interventi sugli involucri degli edifici, detrazione massima euro; c) installazione di pannelli solari, detrazione massima euro; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, detrazione massima euro. Bonus mobili, proroga importante Beneficia della proroga anche il bonus arredi, rivolto ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50%. Questi, infatti, potranno godere per tutto il 2015 anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Il beneficio va calcolato su un importo complessivo non superiore a 10mila euro. Detrazione per lavori di ristrutturazione antisismica Infine ha ricevuto il placet della legge di stabilità anche la nuova agevolazione del 65% per gli interventi antisimici, che dunque è prorogata anche al L agevolazione era stata introdotta dalla legge n. 90/2013 e prevede una detrazione del 65% per coloro che effettuano interventi antisismici su immobili che si trovano in zone ad alto rischio sismico. 2016, detrazioni ridotte ma continuano Lo scenario delle detrazioni dovrebbe cambiare dal prossimo anno, anche se il condizionale è d obbligo viste le proroghe avutesi negli ultimi anni. Le detrazioni per i lavori di recupero del patrimonio edilizio continueranno ad essere in vigore ma con la normale aliquota del 36% e il tetto massimo di spesa tornerà da a euro. Pertanto per chi avesse intenzione di intervenire sul proprio immobile il 2015 potrebbe essere l anno giusto: si potrebbe valutare la convenienza di anticipare dei lavori in programmazione per i prossimi anni, in modo di sfruttare una maggiore detrazine e un più alto limite di spesa. Stesso discorso per gli interventi di riqualificazione energetica. Ancora per quest anno la detrazione tocca i livelli record del 65%, mentre dall anno prossimo scenderà al 36%, senza contare le drastiche riduzioni dei tetti di spesa. Infine, per i lavori eseguiti nei nostri condomini il bonus Altre novità per l ecobonus Riguardo alla detrazione per il risparmio energetico, sono sate introdotte altre novità. Innanzitutto anche per tali lavori, come si diceva, la legge di stabilità 2015 ha aumentato dal 4 all 8% la percentuale della ritenuta d acconto sui bonifici che banche e Poste trattengono all impresa che effettua i lavori. D altro canto la legge di stabilità ha esteso l agevolazione ad altre tipologie di interventi: dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 si può infatti usufruire della detrazione anche per l acquisto e la posa in opera di a) schermature solari, nel limite di euro e b) impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di euro. Un altra novità introdotta invece dall art. 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D. Lgs n. 175 del 21 novembre 2014), ha eliminato l invio obbligatorio della comunicazione all Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più anni.

3 Fiscal Flash 3 Bollette in calo con i lavori Ridurre la bolletta dell energia elettrica o del riscaldamento è il sogno di molti italiani. Investendo nell immobile con dei lavori ad hoc che contengano i consumi è possibile trasformare il sogno in realtà e nello stesso tempo pagare meno tasse. Come abbiamo visto la legge finanziaria del mese di dicembre (o meglio la legge di stabilità) ha introdotto diverse novità positive per la casa e tra esse spicca proprio la proroga della super detrazione del 65% per tutte le spese per i lavori di risparmio energetico (il cosiddetto ecobonus), che in assenza del provvedimento rischiava di andare in pensione anzitempo, almeno con percentuali simili. Come abbiamo detto gli interventi premiati appartengono alle quattro classiche categorie: a) interventi di riqualificazione e - nergetica degli edifici; b) interventi sugli involucri degli edifici; c) installazione di pannelli solari; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Interventi riqualificazione energetica Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (lettera a) sono il gruppo più vasto e teoricamente sconfinato di interventi possibili. Infatti si tratta di tutti i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Governo (decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo Allegato A). In pratica non è stato stabilito quali opere o impianti occorra realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, ma l intervento è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell intero fabbricato. Questo significa che qualsiasi tipo di intervento almeno in teoria è ammesso al beneficio, a condizione naturalmente che consenta di migliorare significativamente l efficienza energetica per la climatizzazione invernale. Involucri degli edifici Più definiti sono invece gli interventi degli altri tre gruppi. Nel secondo gruppo (lettera b), ad esempio, troviamo quelle misure su edifici, parti di edifici esistenti o immobili esistenti, riguardanti le cosiddette strutture opache orizzontali (come le coperture o i pavimenti) e le strutture verticali (come le pareti esterne oppure le finestre comprensive di infissi). Le misure realizzate devono rispettare i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore), definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio Pannelli solari Gli interventi di installazione di pannelli solari agevolati sono quelli di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Inoltre, secondo le indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate, con l impianto di produzione di acqua calda si possono coprire le esigenze non soltanto della sfera domestica o le esigenze produttive ma anche l ambito commerciale, ri - creativo o socio assistenziale. Insomma, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività in cui occorra la produzione di acqua calda. Per essere agevolati è richiesta una garanzia di cinque anni per i pannelli e i bollitori e di due anni per gli accessori e i componenti tecnici. I pannelli inoltre devono essere conformi alle norme UNI EN o UNI EN Da notare anche che, grazie alle indicazioni dell Enea, sono stati assimilati ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda: di conseguenza le spese sostenute per la loro installazione sono detraibili. Sostituzione dell impianto di climatizzazione Secondo le puntuali indicazioni dell Agenzia delle Entrate, per la vori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti esistenti con altri dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Occorre perciò sostituire l impianto esistente con uno nuovo e non c è beneficio fiscale per l installazione di impianti in edifici che ne erano privi. Dal 1 gennaio 2008, l agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1 gennaio 2012, infine, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

4 4 Fiscal Flash 730 precompilato: la follia è di casa Il peso dell imposta evasa ricade sull intermediario; Caf e professionisti in rivolta di Daniele Cuppone e Enrico Rabitti Dopo il martellante battage pubblicitario sulla predisposizione del modello 730 già compilato dal fisco, tra le righe delle istruzioni è confermato l imbroglio del secolo: in caso di errori l amministrazione se la prenderà con chi ha compilato il modello. L ultima goccia Non bastava scaricare le proprie inefficienze sui professionisti e sui caf, da anni costretti ad assorbire le pasticciate novità dell ultimo momento e a digerirle in pochi giorni. Non bastava obbligarli ad adempimenti lunghi, onerosi, estenuanti e spesso inutili. Non era sufficiente trasformarli in una succursale non pagata delle banche trasferendo di fatto sulle loro spalle responsabilità e tempi per molti versamenti con F24. Ora con il 730 precompilato è stato veramente toccato il fondo, poiché anche il peso delle imposte viene posto su di essi (!!) in assoluto disprezzo di tutti i principi costituzionali esistenti, da quello della capacità contributiva a quello fondamentale, ma spesso disatteso, di uguaglianza. Il precompilato A breve dovrebbero arrivare i modelli 730 precompilati, la tanto sbandierata novità che sulla carta avrebbe potuto avere anche effetti positivi per i contribuenti. Questi entro il prossimo 15 aprile troveranno sul sito dell agenzia delle entrate il modello 730 già pronto per l invio. Per prima cosa dovranno munirsi del codice pin, altrimenti dovranno ricorrere ad un Caf o ad un professionista abilitato. Le possibilità A questo punto il contribuente ha più scelte: accettare il modello così com è, oppure modificarlo aggiungendo ad esempio altre detrazioni o deduzioni non considerate dal fisco. Sia l accettazione sia le modifiche possono essere fatte direttamente dal contribuente, oppure delegando un professionista o un Caf o eventualmente il sostituto d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) se presta l assistenza fiscale. In alternativa al nuovo sistema il contribuente può sempre ignorare il modello precompilato dal fisco e presentare il 730 come ogni anno. Diciamo subito che il 730 precompilato andrà integrato nella stragrande maggioranza dei casi posto che i modelli proposti non conterranno molti degli oneri deducibili più comuni (spese mediche per prime). I controlli Solo nell ipotesi che il contribuente accetti così com è il modello 730 precompilato dall amministrazione finanziaria (ipotesi, ripetiamo, per lo più scolastica ), non saranno effettuati controlli e saranno erogati anche i rimborsi superiori ai euro dovuti a detrazioni per carichi di famiglia o a crediti di anni precedenti. L accettazione può essere manifestata direttamente o tramite l intermediario, Caf professionista o sostituto. Viceversa in tutte le ipotesi in cui il contribuente integri il modello precompilato scatteranno i controlli. Il golpe Fin qui nulla di strano: se il contribuente non cambia quello che l amministrazione stessa ha predisposto è normale che non si controlli; al contrario se il contribuente modifica i redditi o le spese è giusto che ci sia una verifica almeno potenziale di quanto dichiarato. Il problema nasce in una norma vessatoria, iniqua e paradossale: se le modifiche al 730 precompilato verranno effettuate dall intermediario, in caso di errore quest ultimo sarà obbligato al pagamento delle sanzioni, degli interessi e, udite udite, della stessa imposta non versata (!!). Come dire: Tizio e Sempronio si sono appropriati di una somma non spettante, i soldi ce li ha Tizio, ma lo Stato si surroga il diritto di chiederli illecitamente a Sempronio. A prescindere. Basterà, dunque, che il commercialista o il Caf integri il modello 730, con una spesa medica, un altro reddito od un altro onere, per vedersi recapitare, in caso di contestazioni, anche la richiesta di imposte derivanti da redditi di un altro contribuente!! Non c è alcun precedente nel diritto tributario di una traslazione così spropositata del carico fiscale da colui che realizza il presupposto impositivo ad un soggetto terzo. Senza contare che il beneficiario in termini economici dell errore nella compilazione del 730 è il contribuente e non colui al quale vengono richiesti gli importi. Mai si era vista nel nostro sistema tributario una mossa più bizzarra. Il tutto a fronte di una spesso modestissima parcella: i 730 da un caf costano spesso dai 30 euro in su. Chi sarà così audace da elaborare un 730 per altri con una simile e sproporzionata spada di Damocle? Il dolo o colpa grave L unica via di fuga per l intermediario è il provare che l errore è stato causato da dolo o colpa grave del contribuente, ipotesi veramente peregrina considerando che la platea degli utilizzatori del modello 730 è costituita soprattutto da pensionati e lavoratori dipendenti, molto spesso digiuni di cose fiscali e che, pertanto, per la stragrande maggioranza sbaglia in buona fede. Semplificazioni utili Ci sono anche novità positive nel nuovo modello 730. Non è ad esempio più necessario riportare l Imu pagata l anno precedente nel quadro Fabbricati. Vengono unificate al 1 gennaio le date di riferimento per calcolare le addizionali regionali e comunale. Non è più necessario indicare nel frontespizio lo stato civile. C è una sola scheda per l indicazione, rispettivamente, dell 8, del 5 e del 2 per mille. La nuova scadenza Di queste e di altre novità parleremo nei prossimi numeri. Intanto un aspetto positivo: la presentazione del modello 730 deve avvenite entro il 7 luglio quindi ci sarà più tempo per la preparazione del dichiarativo. N. 3-4 Anno XXII - Marzo/Aprile FiscalFlash pubblicazione bimestrale, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20 lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n /3/95 - Tutti i diritti riservati

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6 6 Fiscal Flash L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/ RAVVEDIMENTO OPEROSO Il nuovo ravvedimento ope -? roso per quali violazioni si applica? In particolare una violazione Irpef può rientrarvi? Le nuove norme sul ravvedimento operoso sono in vigore dal 1 gennaio Rimandiamo all articolo a pagina 13 per i limiti per l applicazione della nuova normativa più favorevole. In generale i tributi dell Agenzia delle Entrate come l Irpef potranno accedere al ravvedimento, a prescindere dalla data di commissione (ad esempio 2014). Sono da ritenersi, quindi, incluse anche le violazioni già contestate dall ufficio, ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da controlli automatizzati. MUTUO CON ONERI ACCESSORI Ho stipulato un mutuo? per l acquisto dell abita - zione principale e vorrei avere qualche chiarimento. In qua li termini è possibile beneficiare della detrazione del 19% delle spese sostenute per accedere ad un nuovo mutuo? Per la precisione non so esattamente quali siano i tanto citati oneri accessori relativi al notaio per l acquisto di un immobile. Gli oneri accessori per i quali è prevista la detrazione del 19% sono: l onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente necessarie alla stipula del contratto stesso, come quelle relative all iscrizione e cancellazione dell ipoteca. Tali spese sono detraibili nel limite dell ammontare complessivo (non superiore a euro). Sono, invece, esclusi dagli oneri accessori le spese notarili relative al contratto di compravendita dell immobile. CEDOLARE SULLA FORESTERIA? Intenderei concedere in lo -? cazione il mio immobile ad una società di costruzioni che lo utilizzerebbe come foresteria per i propri dipendenti. L immobile è situato, infatti, esattamente di fronte un area in cui l impresa avvierà la costruzione di due edifici. Vorrei sapere se, in tale specifico caso, è possibile optare per la cedolare secca. Non è possibile optare per la cedolare secca se il conduttore è una società che intende adibire l immobile ad abitazione dei propri dipendenti, in quanto sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. La risposta arriva dall Agenzia delle entrate, in occasione della pubblicazione delle FAQ sul tema cedolare. SI RAVVEDE LA PRIMA CASA? Sono un pensionato, con un? abitazione principale che ho da sempre, in una zona di Roma con delle rendite catastali un po alte. A dicembre non sono riuscito a pagare per intero il saldo dell Imu, perché era di 760 euro e la mia pensione di 1080, e ne ho pagato circa la metà. Però ora ho soldi sufficienti. Vorrei sapere che cosa succede se pago la tassa intorno al 30 marzo e soprattutto come va compilato il modello di versamento. Mi è convenuto pagare una parte a dicembre e ravvedere solo la parte di cui non avevo i fondi? Si pagano meno sanzioni? C è qualche riferimento normativo al riguardo? La risposta è positiva. Versando entro la scadenza del 17 dicembre la somma che aveva a disposizione e successivamente ravvedendo la differenza entro il 30 marzo, il lettore potrà risparmiare sulle sanzioni. Nel compilare il modello F24 occorrerà barrare l apposita casella ravvedimento e riportare la sanzione e gli eventuali interessi insieme all Imu, sommando gli importi secondo quanto indicato dall Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35 del 12/4/2012. ONLUS - DETRAZIONE O DEDUZIONE? Nel 2014 ho effettuato un? versamento abbastanza consistente ad una ONLUS che opera nel campo dell assistenza socio sanitaria per migliorare le condizioni dei malati cardiovascolari. L associazione è una Onlus con sede a Roma. Vorrei sapere se converrà inserirli tra gli oneri deducibili o detraibili della denuncia dei redditi. Prima di rispondere al lettore è bene ricordare la differenza fra detrazioni e deduzioni: le somme detraibili si sottraggono direttamente dall Irpef da pagare, mentre le somme deducibili diminuiscono il reddito su cui in seguito si calcola l Irpef. La convenienza, dunque, è tanto maggiore quanto più alta è l aliquota Irpef di riferimento del contribuente. In genere si risparmia di più sfruttando la deduzione dal reddito complessivo (aliquote Irpef 2014: dal 23 al 43%) anziché la detrazione d imposta del 26%. Ricordiamo che la deducibilità delle erogazioni è subordinata al rispetto di due adempimenti da parte dell ente beneficiario: la tenuta di scritture contabili (complete e analitiche) rappresentative dei fatti di gestione e la redazione di un apposito documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

7 Fiscal Flash 7 L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/ DETRAZIONE 50% AL FAMILIARE SENZA RESIDENZA Il mio architetto dice che la? detrazione del 50% ai fini Irpef per i lavori di ristrutturazione compete al familiare convivente del possessore o detentore dell immobile su cui si effettuano i lavori, anche se l immobile è diverso da quello di residenza. Vorrei sapere, quindi, se posso beneficiare delle detrazioni sulla parte dei lavori che ho pagato, considerando le seguenti condizioni: sono sposato in regime di separazione dei beni; l immobile oggetto di ristrutturazione è intestato a mia moglie; siamo residenti in un altro Comune rispetto all immobile in questione. La risposta al quesito è positiva. La detrazione Irpef per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre è elevata al 50%, si applica anche a favore del coniuge convivente e con riferimento ad un immobile diverso da quello principale in cui i coniugi convivono. Pertanto, anche se il coniuge non ha la residenza nel Comune in cui è sito il fabbricato su cui viene effettuato l intervento, può ugualmente usufruire delle agevolazioni, purché sostenga effettivamente le spese (i bonifici devono essere eseguiti da lui e le fatture devono essere a lui intestate). SCONTRINI FARMACEUTICI Ho notato che su molto scontrini fiscali che rilasciano le? farmacie sono talvolta riportate le seguenti diciture: a) dispositivo medico; b) parafarmaco uso umano; c) farmaco etico. Sono tutte spese detraibili? Oppure quali di esse lo sono? Come più volte spiegato nella nostra rubrica i farmaci etici sono senz altro detraibili, i parafarmaci viceversa non sono detraibili mentre per i dispositivi medici occorre fare qualche considerazione in più. Come indicato dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 20 del 13/5/2011 i dispositivi medici sono i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazio ne/certifica - zione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. Non esiste purtroppo un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare ed è perciò difficile capire con prontezza quali dispositivi medici siano detraibili e quali non lo siano. Per aiutare i contribuenti ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco parziale dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) di uso più comune, allegato alla suddetta circolare. L Agenzia delle Entrate di conseguenza ha chiarito che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della spesa e che il contribuente ha diritto alla detrazione se: a) dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; b) è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Infine l Agenzia ha spiegato che per i dispositivi riportati nell elenco contenuto nella circolare n. 20/2011, il contribuente non ha necessità di verificare la conformità alle direttive CE ma è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. 5 PER MILLE, COME FUNZIONA Da diversi anni ormai sento? parlare della possibilità di contribuire alla ricerca sanitaria tramite il versamento del 5 per mille. Non ho capito però come funziona il meccanismo: se ad esempio la mia Irpef 2014 è 10 mila euro, quanto arriverà, in pratica, all Ente che ho scelto? Cosa succede se nella casella relativa al settore di beneficenza prescelto non viene indicato il codice fiscale, ma c è solo la firma? Che differenza c è con l 8 per mille? Con il 5 per mille per ogni euro di Irpef incassata, lo Stato ne destina 5 alle associazioni scelte dai contribuenti. A differenza del meccanismo dell 8 per mille, dove ogni firma vale un voto, con il 5 per mille il contribuente destina direttamente all ente prescelto il 5 per mille della sua Irpef personale. Ad esempio, con un Irpef di 10 mila euro, all ente prescelto arriveranno direttamente 50 euro. Se viene messa solo la firma nel settore prescelto (senza indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario), il totale di queste quote verrà ripartito in proporzione alle destinazioni dirette, espresse attraverso il codice fiscale, conseguite da ciascun ente o associazione. CASINÒ GAMES: SI TASSANO LE VINCITE? Ho realizzato delle vincite? giocando in un sito estero attraverso i cosiddetti Ca si - nò on line : l accesso al gioco avviene attraverso versamenti e prelievi di somme su un conto corrente presso un intermediario finanziario estero. Le vincite realizzate mi vengono accreditate sul medesimo conto senza ritenuta e le disponibilità sul conto corrente le posso utilizzare con una carta di credito. Come vanno dichiarate tali vincite? In linea generale chi consegue vincite dal gioco nei siti stranieri deve dichiararle nel Modello UNICO, rigo RL 15. Lo ha precisato con una risoluzione l Agenzia delle Entrate. In sostanza il giocatore deve assoggettare a tassazione l intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Per approfondimenti la risoluzione è la numero 141/e del 30 dicembre 2010.

8 Chi sceglie Edipro non passa inosservato. Da sempre attenta a dare visibilità ai suoi rivenditori, Edipro ha scelto di presentare ogni mese i punti vendita personalizzati che valorizzano il suo marchio e i suoi prodotti. L obiettivo di Edipro, infatti, è di far crescere l azienda e chi ne fa parte. Perché chi fa conoscere Edipro, merita di essere conosciuto.

9 Chi sceglie Edipro non passa inosservato. Da sempre attenta a dare visibilità ai suoi rivenditori, Edipro ha scelto di presentare ogni mese i punti vendita personalizzati che valorizzano il suo marchio e i suoi prodotti. L obiettivo di Edipro, infatti, è di far crescere l azienda e chi ne fa parte. Perché chi fa conoscere Edipro, merita di essere conosciuto.

10 10 Fiscal Flash Lo sapevate che... LA TASI NON CAMBIA. ESENZIONE PER IL TERREMOTO DELL ABRUZZO Riguardo al pianeta casa, una importante novità riguarda la relativamente nuova tassa sui servizi indivisibili la cd Tasi. Con la Legge di stabilità (legge n. 190/2014), sono state confermate per quest anno le stesse regole in vigore nel 2014: quindi, aliquota massima al 2,5 per mille, con facoltà, per i Comuni, di aggiungere un ulteriore 0,8 per mille, sempre che introducano detrazioni o altre misure di favore per le abitazioni principali e quelle assimilate. Sempre nella Legge di stabilità, invece, sono stati affrancati dal pagamento del tributo i fabbricati situati in Abruzzo, nelle zone dolorosamente colpite dal terremoto dell aprile I fabbricati esenti sono quelli distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. L esenzione è valida fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli immobili stessi. IMU IMMOBILI IN EMILIA Sono stati modificati dalla legge di stabilità i termini dell esenzione per gli immobili situati dalle zone colpite dal terremoto in Emilia. La legge di stabilità infatti ha spostato in avanti di sei mesi, dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, la data massima fino alla quale si considerano esenti dall Imu, se non ancora definitivamente ricostruiti e resi agibili, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma dell Emilia del maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. La data precedente era stata determinata dal Decreto legge n. 74/2012. RIAPERTA LA RIVALUTAZIONE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI Nuova possibilità per rivalutare i terreni agricoli ed edificabili e le partecipazioni in società non quotate, riservata alle persone fisiche e alle società semplici. L agevolazione che era stata introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2002 è stata più volte riproposta negli anni successivi e questa volta riguarda i terreni e le partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2015, per i quali la perizia di stima andrà redatta e asseverata entro il prossimo 30 giugno. Entro quella stessa data, dovrà essere versata l imposta sostitutiva o interamente o la prima rata di tre rate annuali di identico ammontare. Le rate successive andranno poi versate, rispettivamente, nel 2016 e 2017, sempre entro il 30 giugno, con l aggiunta degli interessi del 3% annuo. Rispetto alle precedenti rivalutazioni, sono state innalzate le aliquote da applicare al valore di perizia. Le nuove aliquote sono, rispettivamente, 8% invece che 4%, per i terreni e le partecipazioni qualificate e 4% invece che 2% per le partecipazioni non qualificate. RIMBORSI PIÙ SEMPLICI Sono state introdotte delle interessanti semplificazioni relativamente ai rimborsi in conto fiscale erogati dagli agenti della riscossione. Diventa non necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, spettanti quando il rimborso non viene accreditato tempestivamente per mancanza o insufficienza di fondi, i quali saranno invece automaticamente riconosciuti. In base alle nuove disposizioni il rimborso in conto fiscale deve avvenire entro 60 giorni, quando è pagato direttamente dall agente della riscossione con decorrenza degli interessi perciò dal sessantunesimo giorno; entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell ufficio, quando è disposto dall Agenzia delle Entrate, con conseguente decorrenza degli interessi dal ventunesimo giorno. Va rilevato inoltre che le modifiche si applicano ai rimborsi erogati a partire dall 1 gennaio 2015 e quindi anche a quelli in corso di esecuzione a tale data. SOSTITUTI, RECUPERI IN F24 Importanti novità in materia di sostituti d imposta. Dal 2015, i sostituti recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, attraverso compensazione nel modello F24. Medesimo sistema si applica per il recupero dei versamenti in eccesso sia di ritenute che di imposte sostitutive, che siano stati effettuati per cifre superiori a quanto invece dovuto. Questi importi inoltre non concorrono al limite annuale di compensazioni, che è fissato a 700mila euro. L operazione andrà effettuata utilizzando appositi codici tributo che saranno istituiti en - tro poco tempo. continua a pagina 12

11 Archiviare? Subito... Con

12 12 Fiscal Flash Lo sapevate che... continua da pagina 10 SEMPLIFICATI I REQUISITI PRIMA CASA È stata migliorata per i suoi fruitori la definizione di abitazione di lusso ai fini Iva per le agevolazioni prima casa, equiparandola a quanto già deciso ai fini dell imposta di registro. Com è noto per l acquisto di immobili con le agevolazioni prima casa è prevista la riduzione dell imposta di registro dal 9 al 2% e l applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa, Nell ipotesi di applicazione dell Iva invece questa si applica con l aliquota ridotta del 4% insieme alle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa. Per avere diritto alle agevolazioni occorre rispettare alcune condizioni, tra le quali il fatto che l immobile non sia di lusso. In passato per stabilire se un immobile era o meno di lusso occorreva considerare i complicati requisiti previsti dalla cd. Legge Tupini. Recentemente in sede di riordino delle aliquote dell imposta di registro e solo ai fini di tali imposte si era proceduto ad una prima semplificazione del concetto di immobile non di lusso, legandolo invece che alla legge Tupini alla categoria catastale: l immobile non doveva essere accatastato come A/1, A8 e A/9. Ai fini Iva invece bisognava sempre rifarsi alla legge Tupini. Ora finalmente, anche in caso di applicazione dell Iva, ci si potrà riferire alla categoria catastale e sarà pertanto sufficiente che le abitazioni, anche in corso di costruzione, siano classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Ma non basta. Se in sede di stipula di contratto preliminare l immobile è stato classificato di lusso, con applicazione dell imposta sugli ac - conti con aliquota superiore al 4%, è possibile rettificare le fatture mediante variazione in diminuzione per applicare l aliquota ridotta sull intero corrispettivo dovuto. In assenza di coordinamento normativo, l amministrazione in documento di prassi ricorrendo ad un interpretazione sistematica delle disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari, ha anche detto che, ai fini dell applicazione dell aliquota del 10% alle cessioni di abitazioni diverse dalla prima casa, è da considerare superata la definizione di abitazione di lusso. Stessa cosa anche ai fini dell individuazione dei fabbricati Tupini (articolo 13, legge 408/1949), la cui cessione, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge, è soggetta a Iva con aliquota del 10 per cento. RIMBORSI SPRINT DA SPLIT PAYMENT Importanti novità per lo split payment: sono stati infatti cancellati sia i limiti di importo sia quelli di tempo relativi ai rimborsi che saranno richiesti a seguito dell introduzione del nuovo sistema. Com è noto, moltissimi fornitori della Pubblica amministrazione sono stati coinvolti nel meccanismo della scissione dei pa - gamenti e quindi non si vedono più pagata l iva applicata in fattura, che viene invece versata allo Stato direttamente dal committente. Pertanto tali fornitori andranno molto spesso a credito, avendo pagato l Iva sulle merci che rivendono alla PA. Per compensare la grave carenza di liquidità cui si vedranno sottoposti, il decreto Mef del 20 febbraio 2015 ha stabilito che tali soggetti sono ammessi ai rimborsi Iva prioritari, potranno accedervi anche se non in possesso dei presupposti generici, indispensabili, invece, per gli altri contribuenti Iva autorizzati. Per risolvere il problema, già con il Dm del 23 gennaio 2015, ai cessionari/prestatori della Pa era stata data la possibilità di ottenere i rimborsi, anche trimestrali, più velocemente, stabilendone l inclusione fra le categorie di contribuenti per i quali la restituzione delle eccedenze Iva detraibili avvengono in via prioritaria, limitatamente al credito relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti. Si era però assoggettata la categoria ai requisiti previsti dall articolo 2 del Dm 22 marzo 2007: esercizio dell attività da almeno tre anni; eccedenza detraibile Iva chiesta a rimborso pari o superiore a 10mila euro, per i rimborsi annuali, e a 3mila euro per quelli trimestrali; ammontare del credito almeno pari al 10% dell importo complessivo dell imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso. Per effetto del suddetto Decreto del 20/2, tali condizioni non si applicano ai fornitori obbligati allo split payment.

13 Fiscal Flash 13 Ravvedimento operoso, più tempo ai contribuenti Con le modifiche della legge di stabilità inizia una nuova era per l istituto. di Alberto Martinelli Con l approvazione della legge di stabilità sono state introdotte molte novità fiscali. Tra queste sicuramente un posto di rilievo spetta alle modifiche al ravvedimento operoso, il salvagente per errori, omissioni o dimenticanze. Il ravvedimento, un modo per andare d accordo... Tecnicamente il ravvedimento operoso è un istituto deflattivo del contenzioso: in parole più semplici è un modo per disinnescare il mare di ricorsi che si abbatte quotidianamente sulle Commissioni tributarie. In pratica è lo stesso contribuente che accortosi di un errore può rimediare versando spontaneamente l imposta omessa, gli interessi legali e la sanzione, naturalmente ridotta. Il tutto rigorosamente in autoliquidazione. Fino allo scorso 31 dicembre per la maggioranza delle imposte dell Unico o del 730 esistevano tre soli tipi di ravvedimento, un limite temporale preciso alla possibilità di ravvedersi e una condizione imprescindibile da rispettare: non dovevano essere iniziati accessi o ispezioni o altre attività analoghe dell amministrazione. Ora, come vedremo, non è più così... Ravvedimento a sanzioni crescenti Anche nel nuovo ravvedimento operoso 2015 è il tempo a giocare un ruolo fondamentale, nel senso che più tardi ci si accorge dell errore commesso, più salgono le sanzioni da versare. Ma oltre ai tre ravvedimenti precedenti ce ne sono molti altri, aumentando significativamente le possibilità a disposizione di chi vuole evitare guai peggiori. Proviamo a riassumere tutte le chance a disposizione dei contribuenti (nel box in basso riportiamo un utile specchietto di sintesi). Modi per sopravvivere Innanzitutto è sempre possibile usufruire del comodissimo ravvedimento sprint: la possibilità di pagare entro il 14 giorno dalla violazione versando solo lo 0,2% come sanzione per ogni giorno di ritardo più, naturalmente, l imposta e gli interessi. Nell ipotesi si versi invece entro trenta giorni dalla scadenza naturale del termine nulla è cambiato e, come in precedenza, la sanzione sale ad 1/10 del minimo (1/10 del 30% cioè il 3%). Se invece, ed ecco la prima novità, il versamento spontaneo viene effettuato entro 90 giorni dalla violazione o, nel caso in cui per il tributo va presentata anche una specifica dichiarazione, entro 90 giorni dalla scadenza della relativa dichiarazione, la sanzione sale ad 1/9 del minimo. E, ancora: se il versamento avviene dopo il 90 giorno dalla violazione oppure dalla scadenza del dichiarativo, la sanzione sale ad 1/8 del minimo. A tutto questo si aggiunge un eclatante e gradita novità di cui beneficiano però solo i tributi amministrati dall Agenzia delle entrate: anche scaduto il termine di presentazione della dichiarazione il ravvedimento è ancora possibile. Se si versa entro 2 anni dalla violazione oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione la sanzione sale al 1/7 del minimo. Ma non è ancora finita: sempre solo per i tributi dell Agenzia delle entrate, oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione è ancora possibile ravvedersi e rimediare versando la sanzione pari ad 1/6 del minimo. Per la cronaca tra i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate ci sono, ad esempio, l Irpef, l Ires, l Iva, l Irap, le imposte di registro, di bollo, ipocatastali, l imposta di successione e quella di donazione. Fattispecie Nei primi 14 giorni dalla violazione Dal 15 al 30 giorno dalla violazione Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Dal 91 giorno all anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione Processo verbale di constatazione IL NUOVO RAVVEDIMENTO Ravvedimento anche in sede di controlli Ma la novità che stravolge le regole finora in vigore è un altra ancora: prima della riforma non era possibile utilizzare il ravvedimento operoso se erano già iniziati controlli, accessi o verifiche. Ora invece con le nuove norme per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate è invece possibile rimediare in extremis alle sviste usufruendo delle sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso, anche nel caso in cui la violazione sia già stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. C è un limite a tutto però: il nuovo limite consiste nel non aver ricevuto formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli automatici (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973). Ad ogni modo, anche se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso, ciò comunque non impedisce l inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Processi verbali & co Infine: è possibile avvalersi del ravvedimento anche al termine di attività di accesso, ispezione e verifica, quindi dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo. Tale opportunità non è ammessa però in caso di violazioni relative all emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all installazione degli apparecchi per l emissione di scontrini. Con l entrata in vigore delle nuove regole è stato anche previsto il pensionamento di altri istituti che riducono il contenzioso e cioè l adesione ai processi verbali di constatazione, l adesione agli inviti al contraddittorio e l acquiescenza relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da pvc o da invito al contraddittorio. Poiché però l abrogazione avverrà dal 1 gennaio 2016 occorre fare molta attenzione: l adesione ai pvc comporta infatti una sanzione minore pari ad un sesto rispetto a quella del ravvedimento che in questo caso è pari ad un quinto e, dunque, potrebbe essere più vantaggiosa. Insomma mai come in questi casi meglio farsi consigliare da un professionista o dagli stessi uffici dell Agenzia. Sanzione 1/10 del minimo x 1/15 per g. di ritardo (0,20% per g. di ritardo) 1/10 del minimo (3%) 1/9 del minimo 1/8 del minimo 1/7 del minimo 1/6 del minimo 1/5 del minimo Tributi Tutti i tributi per violazioni sui versamenti Tutti i trib. per violazioni sui versamenti Tutti i tributi Tutti i tributi Solo per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate Solo per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate Non ammessa in caso di violazioni relative all'emissione di ricevute, scontrini fiscali e do cu menti di trasporto o all'installazione degli apparecchi per l'e missione di scontrini

14 14 Fiscal Flash MARZO Lunedì 2 CONSEGNA CERTIFICAZIO- NE UNICA - Ultimo giorno utile per la consegna al lavoratore da parte del datore di lavoro o dell ente pensionistico della nuova Certificazione Unica 2015 (ex modello Cud). Entro oggi devono essere consegnate ai percipienti anche le certificazioni dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel COMUNICAZIONE DATI IVA - Ultimo giorno per procedere all invio telematico della Comunicazione Dati IVA relativa all anno REGISTRO - Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1 febbraio 2015 e per pagare l imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la cedolare secca. Il versamento dell imposta di registro dovrà essere ef - fettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1 a annualità; 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive; 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per proroghe; 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici; Le scadenze di Marzo/Aprile 113T - Imposta di registro per risoluzioni. Lunedì 9 Scadenza prorogata ad oggi poiché il 7 febbraio è sabato e l 8 è domenica. CERTIFICAZIONE UNICA INVIO TELEMATICO. Entro oggi i sostituti d imposta devono trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già consegnate ai percipienti entro il 2 marzo (la scadenza prevista dalla legge è il 7 marzo, ma viene prorogata perché il 7 e l 8 sono festivi). Lunedì 16 IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l IVA relativa al mese di febbraio. Il codice tributo da utilizzare è il Versamento IVA mensile febbraio. IVA ANNUALE - Scade il termine per effettuare il versamento dell IVA relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale (unica soluzione o prima rata). Il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo Chi presenta la dichiarazione IVA insieme al modello UNICO può effettuare il versamento, maggiorato di interessi, entro il prossimo 16 giugno. TASSA BOLLATURA REGI- STRI - Scade oggi il termine per versare la tassa annuale stabilita nella misura forfettaria di 309,87 (elevata a 516,46 se il capitale sociale alla data del 1 gennaio supera ,90 euro) dovuta dalle società di capitali per la numerazione e bollatura dei libri sociali. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il RITENUTE IRPEF - Vanno versate le ritenute operate nel mese di Febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a Febbraio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. DICHIARAZIONI D INTENTO - Gli esportatori abituali devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d intento emesse nel mese di febbraio Mercoledì 18 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade oggi il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 17 febbraio scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi dello 0,50% annuo dal 18 febbraio fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

15 Fiscal Flash Sanzione pecuniaria IVA; Sanzione pecuniaria sostituti d imposta; Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale. Mercoledì 25 INTRASTAT - Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a febbraio 2015 (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica. Martedì 31 REGISTRO - Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1 marzo 2015 e per pagare l imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la cedolare secca. Per le modalità di pagamento si rimanda alla scadenza del 2 marzo. EREDI - Oggi è l ultimo giorno a disposizione degli eredi delle persone decedute tra il 1 giugno e il 30 settembre 2014 per la presentazione telematica del Modello Unico 2014 (redditi 2013) per conto del de-cuius. APRILE Mercoledì 15 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade oggi il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 Marzo scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi dello 0,50% annuo dal 18 marzo fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: Sanzione pecuniaria IVA; Sanzione pecuniaria sostituti d imposta; Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale. Giovedì 16 IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l IVA relativa al mese di Marzo. Il codice tributo da utilizzare è il Versamento IVA mensile Marzo. RITENUTE IRPEF - Vanno versate le ritenute operate nel mese di Marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a Marzo per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. DICHIARAZIONI D INTENTO - Gli esportatori abituali devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d intento emesse nel mese di marzo Lunedì 27 INTRASTAT - Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a Marzo 2015 (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica. Giovedì 30 ELENCO CLIENTI E FOR NI - TORI - Scade la presentazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd Spesometro o Elenco clienti e fornitori) per le operazioni attive e passive dell anno FISCAL FLASH PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA FiscalFlashèindistribuzionegratuitapressotuttiipuntivenditaEdipro. Chiama il numero per sapere qual è il tuo punto vendita più vicino.

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