COMUNE DI MONREALE REGOLAMENTO. per la CONCESSIONE e l UTILIZZO delle PALESTRE SCOLASTICHE
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- Marcello Vacca
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1 COMUNE DI MONREALE REGOLAMENTO per la CONCESSIONE e l UTILIZZO delle PALESTRE SCOLASTICHE
2 PREMESSA Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate. Art.1 Finalità utilizzo palestre scolastiche 1. Il presente Regolamento disciplina l utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell art.12 della legge n.517/1977, recepita dall art.96 del D.Lgs. n.297/1994, e future integrazioni o modifiche. 2. Il Comune di Monreale, allo scopo di incrementare l utilizzo delle strutture pubbliche realizzate e di favorire la crescita sociale e lo sviluppo fisico dei propri cittadini, mette a loro disposizione, per lo svolgimento di attività fisicosportive, ricreative, culturali ed agonistiche le Palestre comunali, nei termini e alle condizioni del presente Regolamento. 3. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori delle ore impegnate da attività curriculari ed extracurriculari, previste nel Piano dell Offerta Formativa della scuola interessata. Art.2 Utenza 1. Le palestre scolastiche vengono concesse, su richiesta, ad associazioni sportive affiliate a federazioni o a società sportive riconosciute dal CONI, per l espletamento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. 2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza: - Istituzioni scolastiche monrealesi; - Società sportive affiliati al CONI; - Associazioni sportive affiliate a federazioni. 3. L accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di istanza contenente l elenco nominativo delle persone facenti parte del gruppo utenti.
3 Art.3 Condizioni di utilizzo 1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all attività indicata nell atto di concessione. 2. Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all atto dell istanza, dichiarazione liberatoria all Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell attività per cui è stata rilasciata la concessione. 3. Il concessionario assume l onere delle spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell attività. 4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali duranti il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l uso e dovrà segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone. Al termine dell attività lo stesso è tenuto a controllare che siano disattivati gli interruttori della luce, le rubinetterie dell acqua, la chiusura di tutti gli infissi. 5. L accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione. E vietato l utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti, pena la revoca della concessione. 6. L accesso alla palestra è consentito ai praticanti l attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell associazione che devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato, rispettoso e decoroso. 7. Eventuale materiale necessario all espletamento dell attività sportiva e di cui sia carente la struttura scolastica, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa, previa richiesta scritta ed autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola. 8. Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, inviata all Ufficio Sport del Comune competente ed alla istituzione scolastica, l effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché l elenco degli utenti coinvolti nell attività sportiva esercitata che al 75% deve essere residente nel Comune di Monreale e che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori, per ciascun turno di utilizzo. 9. Il Concessionario assumerà tutti gli obblighi di cui al D.Lgs.81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4 10. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extra scolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l Ufficio Tecnico del Comune. 11. L accesso alla palestra dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere e circolare nel resto dei locali della scuola. 12. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi. 13. All interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato: - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma; - installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio. - lasciare materiale di ingombro; - far entrare persone estranee al gruppo autorizzato; - fumare; 14. L inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso. 15. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione delle attrezzature esistenti, dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario, al termine del periodo concesso, deve lasciare le attrezzature, la palestra e le relative pertinenze nello stato, di fatto esistente, al momento della consegna. E espressamente vietata l utilizzazione di locali e di attrezzature, se non prevista all atto della concessione. 16. I funzionari delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario. Art.4 Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione 1. Gli Enti, le Associazione e Società che intendano ottenere l uso di una palestra scolastica dovranno presentare apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all allegato A del presente Regolamento. Le richieste pervenute in difformità di modulo non saranno prese in considerazione.
5 2. L istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante dell Associazione è presentata all Ufficio Sport del Comune e, per conoscenza, al Dirigente scolastico interessato. 3. L istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 Luglio di ciascun anno, per l anno scolastico successivo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con consegna diretta all ufficio protocollo del Comune e alla segreteria della Scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, fa fede la data indicata dal timbro postale. 4. Le domande pervenute oltre il termine del 30 Luglio, verranno esaminate esclusivamente nel caso di eventuale disponibilità delle palestre. Art.5 Istanza di concessione L istanza, redatta sull apposito modulo, (allegato A) deve contenere: a) la ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo; b) il programma dell attività che si intende svolgere; c) la denominazione della scuola dove, preferibilmente, si intende svolgere l attività; d) la dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società; e) la dichiarazione attestante che il personale sportivo utilizzato è adeguatamente qualificato (diplomato Isef o istruttore federale); f) certificato di iscrizione al registro nazionale delle Associazioni sportive dilettantistiche C.O.N.I. e/o certificato di affiliazione a federazioni riconosciute a livello nazionale. - In caso di prima istanza, le società o associazioni sono tenute a produrre copia dell atto costitutivo dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla federazione sportiva di competenza e/o di iscrizione al registro del CONI, nonché la documentazione attestante le finalità e l assenza di lucro dell Associazione e ogni variazione relativa al legale rappresentante. -Le Associazioni o le Società che hanno usufruito, nell anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell atto costitutivo. - In ogni caso, ogni anno le Associazioni devono produrre un autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell atto costitutivo o variazioni in relazione ai responsabili. - Tutta la suddetta documentazione allegata all istanza di concessione va inviata al Comune ed alla Istituzione scolastica interessata.
6 Art.6 Limiti della concessione 1. La concessione ha carattere temporaneo, in relazione alla durata dell anno scolastico. Essa scade, in ogni caso, automaticamente, il 30 Giugno di ogni anno. 2. L utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. 3. La concessione limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, a meno che la palestra interessata non sia stata riconosciuta idonea, nel rispetto della normativa vigente. Art.7 Commissione palestre Al fine di conseguire una corretta gestione delle palestre e delle attrezzature scolastiche, presso l Ufficio allo Sport del Comune di Monreale, viene istituita una Commissione palestre, formata da: - Assessore dello Sport del Comune o dal suo delegato; - Dirigente Comunale dell Ufficio Sport o suo delegato; - Un rappresentante per ogni Società sportiva che ha richiesto la palestra; - I Dirigenti scolastici delle scuole di Monreale ove sono ubicate le palestre. Le sedute della Commissione Palestre saranno considerate valide, in prima seduta, con la presenza del 50% + 1 dei membri; in seconda seduta, con qualsiasi numero di presenze. Ai membri della Commissione palestra non competono gettoni o rimborsi di sorta. Art.8 Compiti e funzioni I compiti e le funzioni della Commissione palestre sono: a) censire, prima dell inizio di ogni anno scolastico, le palestre e gli spazi delle scuole del territorio e la loro disponibilità in orari non impegnati per le attività scolastiche; b) coordinare l uso delle palestre e degli spazi, di cui sopra, negli orari extrascolastici; c) concedere, sentite le istituzioni scolastiche, l uso delle palestre e degli spazi suddetti ad Enti, Associazioni sportive, Società o gruppi sportivi che ne facciano regolare richiesta.
7 Art.9 Priorità Le richieste di concessione, raccolte dall ufficio sport, vengono sottoposte alla Commissione che opererà le scelte necessarie, in caso queste fossero in eccedenza, rispetto agli spazi disponibili e che comunque, dovrà tener conto della seguente distribuzione in ordine di priorità delle attività: 1) Attività giovanile di avviamento allo sport; 2) Attività per la terza età; 3) Attività di ginnastica correttiva 4) Allenamenti della categoria campionato; 5) Attività motoria per adulti. Si dovrà, inoltre, tener conto: a) Della continuità dell attività sportiva: il concessionario che usufruisce della palestra da più anni con attività sportiva continuativa e strutturata ha precedenza nell assegnazione delle palestre a fronte di nuovi richiedenti. b) Del comportamento tenuto dalla Società nel corso delle precedenti concessioni; c) Dell accertamento che la Società richiedente non svolge attività ai fini di lucro; d) Dell affiliazione a Federazione riconosciuta a livello nazionale. e) Ogni società non potrà usufruire per la stessa attività sportiva di più di una palestra. Art.10 Attività autorizzate o ammesse Le palestre comunali sono concesse dalla Commissione palestre per i sottoelencati tipi di utilizzo: - Attività di avviamento allo sport; - Attività motoria; - Ginnastica formativa; - Ginnastica correttiva; - Ginnastica per la terza età (realizzata nel rispetto della normativa prevista per l attività motoria degli anziani); - Ginnastica preagonistica e agonistica; - Ginnastica di mantenimento; - Pallacanestro; - Pallavolo; - Pallamano.
8 Art.11 Rilascio della concessione L Ufficio Sport del Comune, acquisito l assenso o il motivato e documentato diniego del Consiglio d Istituto, che deve pervenire entro il 15 Settembre di ogni anno, dispone, con provvedimento del Dirigente, la concessione della palestra, stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all igiene e alla salvaguardia del patrimonio. Art.12 Prescrizioni in materia di sicurezza Il concessionario che ha ricevuto l autorizzazione dal Comune ad utilizzare la palestra assume, per l arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità circa gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Leg.vo 81/08 e allegati. Il concessionario, ovvero il legale rappresentante dell Associazione, in materia di sicurezza e per la durata della concessione, è il responsabile, per quanto di sua competenza. Art.13 Priorità per l assegnazione La concessione delle palestre è rilasciata ad Associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, dove, prevalentemente, svolgono le proprie attività sportive e che non usufruiscono delle altre palestre pubbliche o private; in subordine, potrà essere concessa a Società aventi sede legale nei Comuni confinanti, se privi di palestre, (art.90, comma 26, Legge finanziaria 2003). Art.14 Disciplinare All atto della Concessione, un rappresentante del Comune e il concessionario firmeranno un disciplinare (come da schema allegato B ), dove vengono stabiliti criteri d uso, responsabilità reciproche e dove si specifica che gli Enti concedenti sono esentati da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell attività per cui è avvenuta la concessione. Contestualmente le Società provvedono al ritiro delle chiavi di accesso alla palestra che, alla scadenza della concessione, dovranno essere riconsegnate all Ufficio Sport.
9 Art.15 Verbale di consegna e restituzione Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature alle Società e ai Gruppi sportivi per l attività annuale, verrà redatto dall ufficio Sport del Comune un verbale, sottoscritto anche dal Dirigente scolastico e dal concessionario, da cui dovrà risultare il loro stato e la natura, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra. Al termine dell attività, sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni di materiale. L ufficio Sport si avvarrà dell assistenza di un funzionario dell Ufficio Tecnico comunale per l effettuazione dei controlli e la quantificazione dei danni. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del comune che potesse derivare dall uso della palestra sarà responsabile la Società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra, a cui saranno addebitate le spese sostenute dagli Enti proprietari per l eliminazione del danno. Art.16 Risarcimento danni I concessionari che ricevono in uso una palestra comunale sono responsabili del rispetto del regolamento e di tutto ciò che avviene all interno dell impianto durante la loro attività e rispondono con il risarcimento dei danni: individualmente, se il danno è chiaramente attribuito ad un'unica Società; in solido, tutte le Società concessionarie, qualora non fosse possibile individuare un unico responsabile. Art.17 Revoca della concessione La Commissione palestre, per violazione del Regolamento, delle norme particolari o del disciplinare per l uso delle palestre, potrà procedere a richiamo, censura, sospensione temporanea dell autorizzazione, revoca definitiva della concessione. Art.18 Cessazione anticipata delle attività Gli Enti, le Società o le Associazioni, in caso di cessazione anticipata dell uso dell impianto avuto in concessione, dovranno darne comunicazione alla Commissione comunale palestre almeno 10 giorni prima della data prefissata per la fine delle attività.
10 Art.19 Norme particolari per l uso delle palestre comunali L Amministrazione Comunale proprietaria delle palestre comunali, ritiene indispensabile stabilire precise norme per l uso degli impianti che i concessionari dovranno rispettare e far rispettare; a tal proposito, la concessione sarà subordinata all osservanza delle seguenti norme: a) Assunzione della diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni; al riguardo dovranno essere segnalati all Ufficio dello Sport del Comune e ai Dirigenti scolastici, nominativi dei Dirigenti delle Associazioni che, con funzione di controllo, presiederanno alle attività. b) Risarcimento individuale ed in solido con le altre Società, come previsto dall art.16 del regolamento per eventuali danni provocati all immobile ed alle attrezzature durante l attività extra-scolastica. c) Divieto di installare attrezzi ed impianti che possono ridurre la disponibilità di spazio della palestra; comunque ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dalle autorità competenti (Ufficio allo Sport e Dirigenti scolastici). d) Divieto di organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge. e) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con un adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell ordine e nello stato iniziale. f) Nei locali concessi, è severamente vietato entrare e svolgere l attività, se non provvisti di scarpette ginniche che, comunque, dovranno essere utilizzate solo in palestra. g) Nei locali concessi è proibito fumare. h) L accesso alla palestra è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti, ai soli atleti, allenatori e dirigenti della società concessionaria, debitamente qualificati come tali. i) Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola. Art.20 Responsabilità del concessionario 1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall uso della palestra e delle relative pertinenze e dell utilizzo delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Dirigente del Comune da eventuali
11 responsabilità. I concessionari rilasciano, a tal fine, espressa dichiarazione liberatoria. 2. Ai fini, di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario si impegna, prima dell uso della palestra, a consegnare all Ufficio Sport del Comune ed alla istituzione scolastica copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o al CONI e dell elenco dei tesserati asseverato dalla federazione. 3. Il concessionario, prima dell uso della palestra, è tenuto a presentare: - una Polizza di Responsabilità Civile Terzi, per un massimale unico non inferiore ad ,00 per palestra. La Polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre provvedere: a) La copertura per i danni derivanti da uso e condizione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive. b) La copertura per i danni a cose, di proprietà del Comune che il concessionario abbia in consegna e/o custodia. - Piano di sicurezza degli spazi assegnati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e allegati. Art.21 Sospensione delle attività Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere l uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione all Ufficio Sport del Comune ed all Associazione. Art.22 Adempimenti del concessionario, in caso di rinuncia Il concessionario della Palestra che dovesse rinunciare all utilizzo deve darne immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Comune e al Dirigente scolastico. Art.23 Norma finale Al Comune è riservata la facoltà, nell ambito delle finalità di cui all art.1, di utilizzare le palestre scolastiche per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, sentita l istituzione scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel piano dell Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica.
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