REGOLAMENTO GENERALE PER L USO DELLE PALESTRE

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1 REGOLAMENTO GENERALE PER L USO DELLE PALESTRE Approvato con deliberazione Consiliare n. 49 del Pag. 1 di 25

2 Art Le palestre delle scuole della Provincia di Potenza e le attrezzature in esse esistenti costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell Amministrazione Provinciale. Art Le palestre provinciali sono concesse in uso agli Enti Promozionali, a tutte le Federazioni sportive del CONI, alle Associazioni, alle Società Sportive e alle scuole private parificate a fini scolastici che ne facciano richiesta per l effettuazione di attività sportive, formative, ricreative e amatoriali, sempre che dette attività non siano giudicate, per il tipo di manifestazione ovvero per il numero di partecipanti, tali da arrecare danno agli impianti stessi. Le modalità generali delle concessioni d uso degli impianti sportivi scolastici provinciali sono stabilite dal presente regolamento. Art In conformità con quanto previsto dalla legge, l uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni o da necessità scolastiche, è regolato da appositi accordi tra l Ente proprietario e il Capo d'istituto, finalizzati al concordamento degli orari e delle modalità di accesso alle strutture. In nessun caso può essere impedito l uso delle palestre da parte dei Capi d Istituto senza che vi siano ragioni esclusivamente e effettivamente connesse alle necissità scolastiche. Art L Ufficio competente della Provincia di Potenza ha il compito di promuovere e coordinare tutti i provvedimenti amministrativi e organizzativi della concessione in uso in orario extrascolastico delle palestre annesse ai propri Istituti Superiori, nell ambito degli orientamenti del presente regolamento. Art La procedura per richiedere l uso delle palestre scolastiche provinciali ha inizio anno per anno con la presentazione entro il 15 Settembre della richiesta di concessione da parte del legale rappresentante dell Associazione o Ente. Detta richiesta di concessione deve essere inoltrata tramite il Protocollo Generale della Provincia al Settore. Oltre alla compilazione della summenzionata richiesta, il legale rappresentante dell Associazione o Ente dovrà altresì sottoscrivere un apposita convenzione per definire i particolari tecnici e organizzativi della concessione stessa. 2. In tale atto dovranno altresì essere indicati i nominativi degli accompagnatori responsabili, dei preposti alla custodia e vigilanza dell impianto richiesto in concessione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Pag. 2 di 25

3 3. Entro la medesima data,dovrà pervenire, da parte delle scuole, apposito programma di utilizzo della palestra in orari mattutini e pomeridiani, con precise indicazioni di ordine motivazionali in relazione alle eventuali attività svolte negli orari extra didattici. Art Nel caso di concessione in gestione, fatte salve le procedure di cui al precedente art.5, la Giunta Provinciale regolamenterà sia la concessione in uso che le modalità per la sua corretta gestione, deliberando un apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente. 2. Le convenzioni per la concessione in gestione possono essere stipulate soltanto con Associazioni e Società Sportive e scuole private parificate a fini scolastici. 3. Nel caso in cui gli Enti di promozione e le Federazioni sportive richiedano la concessione in gestione di palestre scolastiche provinciali per esercitare attività sportive dirette, la convenzione potrà essere stipulata con i suddetti soggetti limitatamente alle attività summenzionate. 4. Nel caso di concessione in gestione degli impianti, oltre agli organi e uffici competenti della Provincia, sono attribuite ai Consigli di Istituto ed esercitabili direttamente o mediante stipulazione di accordi tra Provincia e Istituto, funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene, nonché funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche dello stesso. Art Ogni altra utilizzazione straordinaria e relativa unicamente all uso degli impianti provinciali non contenuta nella programmazione annuale e che non risulti con essa in contrasto, può essere autorizzata dall Ufficio competente della Provincia di Potenza. 2. La procedura per la richiesta di concessione in uso è in tal caso la stessa indicata al precedente art.5 ad eccezione della data di presentazione della domanda. Gli usi non programmati non possono avere durata maggiore della stagione sportiva in atto. 3. In caso di coincidenza di richieste da parte di soggetti diversi, tendenti ad utilizzare le medesime strutture negli stessi orari e/o giorni, fatte salve le precedenti assegnazioni, l Ufficio provinciale competente adotterà decisioni finalizzate al conseguimento della maggior ripartizione possibile delle disponibilità, con particolare attenzione alle limitazioni orarie di ciascun utilizzo, da commisurare alle usuali necessità in relazione alla tipologia di attività da svolgere. 4. Il medesimo principio sarà adottato nelle assegnazioni programmate. Pag. 3 di 25

4 Art Indipendentemente dall assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e pertanto anche in caso di rilascio della concessione in gestione, non è consentito l ingresso all impianto: a) Agli atleti o iscritti alle Associazioni che non siano accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile, il cui nome deve essere indicato nella richiesta di cui al precedente art.5 b) Agli studenti che non siano accompagnati da almeno un insegnante dell Istituto, appositamente incaricato dal Preside o Direttore Didattico. 2. Nel caso di concessione in gestione è fatto esplicito obbligo ai concessionari di rilasciare ai propri soci, atleti ecc. una apposita tessera di riconoscimento da esibire su richiesta del personale provinciale addetto. Art L Ufficio competente della Provincia di Potenza ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecniche o di manutenzione degli impianti. 2. In considerazione del carattere della necessarietà, a presupposto delle eventuali limitazioni di cui al precedente comma, non deriveranno conseguenze di sorta per i rapporti patrimoniali intercorsi tra Provincia e Concessionari per la disponibilità dell impianto in uso o in gestione. Art Qualora siano previste riprese radio televisive di una manifestazione, i richiedenti sono tenuti ad indicarlo nella scheda organizzativa; in ogni caso, le riprese devono essere espressamente autorizzate. 2. In tutte le palestre sportive provinciali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente. 3. I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e dovranno essere di materiale non contundente e, comunque, tali da non essere divelti edusati come armi improprie. Art I Concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma Pag. 4 di 25

5 e per altro titolo i Concessionari potranno consentire l uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, sotto pena della immediata decadenza della concessione. Art I Concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà della Provincia, in modo da restituirli alla scadenza della concessione nello stato di perfetta efficienza in cui riconoscono di averli ricevuti dalla Provincia. 2. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonchè ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l ultimo Concessionario che ha utilizzato la struttura. 3. I Concessionari si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o comunque di terzi, sull'uso degli impianti sportivi provinciali concessi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall Amministrazione Provinciale sugli impianti, servizi e strutture medesime, causino danno, nocumento, rischi, ecc. alla funzionalità degli stessi. Art Nei casi di concessione in gestione di impianti sportivi provinciali così come sono regolati dai precedenti articoli nn.5 e 6, qualora i concessionari intendano avvalersi di figure professionali come lavoratori dipendenti, dovranno provvedere a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza. Il suddetto trattamento economico e normativo dovrà essere corrispondente alla qualità e durata della prestazione effettuata per conto dei Concessionari stessi. 2. I Concessionari che ritengano di esercitare in proprio le funzioni indicate nel comma precedente, dovranno altresì espressamente provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l Amministrazione provinciale dal rispondere sia agli interessati che agli altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonchè alle assicurazioni per il personale suddetto. Pag. 5 di 25

6 Art I Concessionari, di cui al precedente art. 6 sono tenuti in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, con l espressa avvertenza che per l esecuzione dei necessari lavori sollevano la Provincia di Potenza da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone. 2. In ogni caso, prima dell inizio dei lavori suddetti, i Concessionari dovranno chiedere l'autorizzazione con lettera raccomandata da inviare almeno 10 giorni prima al competente Ufficio della Provincia di Potenza. 3. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente i Concessionari potranno provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendone, comunque, ogni responsabilità e sollevandone pertanto la Provincia. Art La Provincia provvederà a sue spese e nelle forme che a suo giudizio riterrà più idonee e convenienti, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I Concessionari hanno l obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A. R. da inoltrare indipendentemente dal tipo di impianto al Settore di riferimento. La Provincia, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. 3. Ove necessitano riparazioni urgenti i Concessionari dovranno sempre segnalarne la necessità con raccomandata A.R. alla Provincia la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici preciserà per iscritto se intende disporle direttamente o se ne consente l esecuzione da parte dei Concessionari stessi fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. 4. Nessuna delle attrezzature e impianti consegnati dalla Provincia ai Concessionari potranno da questi, ad alcun titolo, essere alienate o distrutte. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta. 5. E fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere, dopo l attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concesse senza il consenso scritto della Provincia. Pag. 6 di 25

7 Art I Concessionari rispondono, inoltre, nei confronti della Provincia, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà della stessa da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione, gara e attività in genere, anche per allenamento. 2. I Concessionari dovranno provvedere, a loro cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relativo controllo, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizio d ordine, servizio antincendio, ove prescritto, servizio di ambulanza, maschere, ecc. per tutta la durata della manifestazione e, comunque, fino a quando l ultimo spettatore abbia lasciato la struttura provinciale. 3. I Concessionari dovranno altresì stipulare un idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare l Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonchè per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà provinciale oggetto delle concessioni. 4. Nei casi di spettacolo aperto al pubblico, si applicano le disposizioni vigenti. Art Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l installazione di particolari attrezzature non esistenti nell impianto, i Concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e dopo l effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell impianto per altre attività. 2. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma dovranno svolgersi sotto il controllo di personale provinciale, onde evitare i danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei Concessionari medesimi. Art L ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco, durante l utilizzazione delle strutture, è strettamente limitata al personale della Provincia di Potenza e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive o a quelle indicate nella scheda di cui al precedente art. 6. Art L Amministrazione Provinciale e il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente Pag. 7 di 25

8 non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti e a terzi possono, comunque, derivare nello svolgimento delle attività sportive. Art Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi a indossare indumenti che non offendono la morale e la civica convivenza e, infine, a indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva. Art Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente all Ufficio competente della Provincia di Potenza. Art Per l uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle quote stabilite nelle tariffe orarie, approvate con apposita deliberazione della Giunta Provinciale. 2. Il pagamento delle quote per l uso degli impianti sportivi, avverrà presso la Tesoreria Provinciale, entro 30 giorni dalla data di invio dell'ordine di incasso; gli interessi passivi di Tesoreria matureranno a partire dal 31 giorno. 3. Eventuali esenzioni dal pagamento delle quote previste debbono essere deliberate, con dettagliata motivazione della Giunta Provinciale. Le modalità per il pagamento dei canoni per la gestione degli impianti sportivi, saranno stabilite di volta in volta nella convenzione di cui al precedente art. 6. Art La morosità nel pagamento delle quote o dei canoni dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento o in quelli specifici, di cui all art 2, possono comportare la sospensione o la revoca della concessione. 2. Resta ferma l immediata decadenza della concessione per il mancato rispetto del divieto contenuto nel precedente art. 12. Art Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete alla Provincia nel corso della concessione ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull uso dell impianto sportivo e delle attrezzature, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia. 2. Ai fini di cui sopra, i Concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai Funzionari Provinciali e ai loro eventuali coadiutori, incaricati della vigilanza e del Pag. 8 di 25

9 controllo, la maggiore collaborazione fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti e esibendo le opportune documentazioni. 3. In caso di accertate irregolarità senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa alla Provincia competere, i Concessionari, ammessi a fruire dell impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente, agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà della Provincia. 4. L opera di vigilanza e controllo, espletata dall Amministrazione Provinciale, non implica responsabilità di sorta della Provincia per l uso dell impianto sportivo. Art La Provincia di Potenza si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. Art Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e si intendono inserite automaticamente in tutte le concessioni in corso da tale data, previa notifica agli eventuali interessati. Pag. 9 di 25

10 PROVINCIA DI POTENZA ATTO DI CONVENZIONE ALLEGATO L anno duemila... (..) il giorno.. del mese di. in Potenza, per il presente atto cui intervengono: 1.. nato in il non in proprio ma quale Dirigente del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Potenza ( C.F. ) secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia di Potenza e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. del e della deliberazione della Giunta Provinciale n. del ; 2. nato in. il. non in proprio ma quale Dirigente dell Istituto Scolastico di (PZ) (C.F. ) in esecuzione della deliberazione del Consiglio d Istituto n... del...; 3. Il Signor. nato a il... residente in via.. il quale interviene al presente atto non proprio ma nella Sua qualità di.. del con sede in via... partita IVA n... conformemente a quanto risulta dall autocertificazione in atti. Le parti come sopra costituite, in esecuzione delle sopracitate deliberazioni e in conformità al scolastiche, approvato con deliberazione n... del, convengono e stipulano quanto appresso. Art. 1 Alla.. (Ente Promozionale, Federazione sportiva del CONI, Associazione, Società Sportiva, Scuola privata parificata, sodalizio di cittadini, ecc.), che verrà di seguito, per brevità, denominata concessionario, viene data in uso la palestra con annesse attrezzature, spogliatoi e servizi igienici, siti nel plesso dell edificio scolastico.., nei giorni., dalle ore.. alle ore., secondo le condizioni fissate e concordate con la sottoscrizione della presente convenzione. Art. 2 La concessione ha decorrenza dal.. al Art. 3 Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività sportive o ludiche vengono direttamente assunte dal concessionario. I nominativi e i recapiti postali e telefonici degli accompagnatori responsabili sono i seguenti:..; i nominativi dei preposti alla custodia e vigilanza dell impianto richiesto in concessione sono i seguenti: ( si allegano dichiarazioni di accettazione degli incarichi). In particolare, la presenza del Sig... è condizione indispensabile per l accesso alla palestra e per il suo uso. Art. 4 Il concessionario si impegna: a) A rispettare tutte le norme previste nel vigente Regolamento provinciale per la concessione in uso che si allega alla presente; b) Ad evitare che nella palestra oggetto della presente convenzione si svolgano attività e manifestazioni non sportive o comunque diverse dall uso previsto nella concessione; Pag. 10 di 25

11 c) A non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non negli impianti deliberatamente collaudati e omologati secondo le prescrizioni di legge; d) A non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza d eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passabili di riparazione; e) Ad eseguire, all interno dell impianto, soltanto quelle discipline compatibili con le caratteristiche tecniche dell impianto stesso; le discipline praticate con riferimento alla presente convenzione sono le seguenti:. f) Ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle eventuali esigenze dell attività sportiva scolastica o della Provincia; g) A far calzare ai frequentatori calzature con suola in gomma, da usarsi esclusivamente all interno della palestra, vietando cioè di utilizzare le stesse scarpe con cui l utente si è presentato presso l impianto, quantunque idoneo, h) A non consentire assolutamente di fumare o consumare alimenti o bevande all interno dei locali; i) Alla custodia dei locali durante il periodo di concessione; j) A non chiedere supplementi di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse con l attività vera e propria della scuola e il funzionamento dei suoi organi collegiali; k) A non sub-concedere l uso, anche parziale, dei locali oggetto della convenzione, a chiunque e a qualsiasi titolo; l) Ad assicurare la massima disciplina all entrata e all uscita dell impianto, riservandosi soltanto l uso della palestra, degli spogliatoi e delle docce, con esclusione di ogni altro locale della scuola; Art. 5 Il concessionario ritiene esente da qualsiasi responsabilità sia la Provincia di Potenza che il Dirigente Scolastico per danni a persone o cose, cagionati da soci e da terzi, in dipendenza dell uso dei locali nel periodo suddetto, stipulando idonea polizza assicurativa secondo quanto stabilito nel regolamento. E comunque fatto obbligo al concessionario di consentire l accesso agli impianti solo agli atleti tesserati in regola con le forme assicurative previste dalle varie federazioni sportive affiliate al CONI, UIPS, CSI, ecc. e dalla normativa vigente. Art. 6 La Provincia di Potenza e la Direzione Scolastica, attraverso propri funzionari, si riservano la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui alla presente convenzione nelle ore di concessione e, pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alle palestre in ogni orario. Art. 7 Il Concessionario si impegna a individuare il personale professionale o volontario idoneo a farsi carico della pulizia degli impianti e dei servizi annessi, i cui relativi nominativi dovranno essere comunicati al Dirigente Scolastico e alla Provincia. Ove il personale scolastico abbia disponibilità, il Concessionario potrà altrimenti ottenere dalla Scuola il servizio di pulizia dello stabile, previa corresponsione del canone concordato. In ogni caso, il concessionario assume l obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture e in particolare degli spogliatoi, dei servizi igienici, dei corridoi e dei campi da gioco. Qualora non Pag. 11 di 25

12 sia possibile per l uso continuativo dell impianto la pulizia al termine dell utilizzo di ogni turno, tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell uso giornaliero delle strutture, suddividendone la spesa pro quota, in modo da consentire l utilizzo delle stesse in tempo utile per il giorno successivo. Art. 8 In qualunque momento la Provincia di Potenza, anche senza preavviso, potrà apportare all impianto tutte le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile alla Provincia, l impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario alla Provincia. Art. 9 All atto dell inizio dell uso verrà redatto dal Dirigente Scolastico competente con il concessionario un verbale di consegna degli impianti e delle attrezzature specificando le stato in cui si trovano. Il concessionario rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili e immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Dirigente Scolastico competente la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contradditorio, risultante da apposito verbale. E consentito il deterioramento imputabile al normale e corretto uso delle attrezzature. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni e agli impianti che non vegano autorizzate dai competenti organi tecnici. Art. 10 Il concessionario è responsabile della custodia dei locali durante le ore di utilizzo. L entrata nella palestra deve avvenire al massimo 15 minuti prima dell inizio dell allenamento senza peraltro soffermarsi, trattenersi o sostare se non negli spogliatoi designati. Deve essere scrupolosamente osservato l orario assegnato, con particolare riguardo a quello del termine dell allenamento. Mentre nel campo di gioco della palestra si svolge un allenamento, gli atleti della successiva Società o altro soggetto fruitore, in attesa dell orario di inizio del proprio turno di allenamento, non devono assolutamente entrare nel recinto del campo sino all inizio del loro turno. E obbligo che un responsabile del concessionario rimanga all interno dell impianto fino a quando non sia uscito l ultimo degli atleti. Particolare attenzione dovrà essere usata da coloro che usufruiscono dell ultimo turno serale. Nella palestra possono entrare esclusivamente gli atleti tesserati o tesserandi appartenenti alla Società sportiva che deve svolgere, secondo l orario assegnatole, il proprio allenamento e comunque tutti devono essere in regola con le forme assicurative previste dalle varie federazioni sportive affiliate al CONI, UISP, CSI, ecc. e dalla normativa vigente. Non è consentito l ingresso in campo di estranei o di altri atleti, a meno che non siano stati invitati dalla Società sportiva a cui è stato concesso il permesso di allenamento della propria squadra. In questo caso la Società risponderà anche del comportamento dei non atleti presenti nella palestra in quanto obbligato alla custodia dei locali a norma degli art e seguenti del c.c.. Le Società sportive convenzionate sono tenute a fornire alla Provincia, qualora richiesto, gli elenchi dei propri iscritti, nonché a differenziare le richieste di utilizzo del complesso sportivo a seconda delle fasce dei propri aderenti. Art. 11 Il concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa con la Compagnia di assicurazione., allegata alla presente convenzione quale parte Pag. 12 di 25

13 integrante e sostanziale, con cui si esonera l Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere si verifichino all impianto. Art. 12 A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a versare anticipatamente alla Provincia la tariffa oraria stabilita, a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile. Art. 13 La presente convenzione ha validità per il periodo dal al e scadrà automaticamente al termine della durata. Art. 14 La presente concessione può essere dichiarata decaduta in caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e dal regolamento provinciale oppure revocata per motivi di preminente interesse pubblico. La decadenza e la revoca hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione al concessionario. Letto, approvato e sottoscritto. Potenza, Per la Provincia di Potenza: il Dirigente Per l Istituto Scolastico: il Dirigente.. Per il concessionario: il Legale Rappresentante. Pag. 13 di 25

14 ALLEGATO PROVINCIA DI POTENZA ATTO DI CONVENZIONE L anno duemila.. ( ) il giorno del mese di.. in Potenza, per il presente atto cui intervengono: 1) nato in il non in proprio ma quale Dirigente del Settore Patrimonio della Provincia di Potenza (C.F.) secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia di Potenza e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n.. del e della deliberazione della Giunta Provinciale n. del ; 2) Il Signor. nato a.. il. residente in via il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di del. con sede in via.. partita IVA n., conformemente a quanto risulta dall autocertificazione in atti. Le parti come sopra costituite, in esecuzione delle sopracitate deliberazioni e ai sensi dell art. 6 del scolastiche, approvato con deliberazione n... del.., convegno e stipulato quanto appreso. Art. 1 CONDIZIONI GENERALI 1. La Provincia di Potenza concede per le proprie finalità sportive e sociali alla. con sede in.. partita IVA n..., la gestione della.. risultante dalla planimetria delimitata in rosso, conservata agli atti del Settore Patrimonio e che il.. dichiara di ben conoscere, per la durata di anni. ( ), rinnovabili con espresso provvedimento dell Amministrazione Provinciale, a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione, di cui alla presente convenzione. Nel caso di investimenti sull impianto da parte della società concessionaria, regolarmente autorizzata dall Amministrazione Provinciale, la presente concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. 2. Il concessionario farà uso dell impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare gli impianti se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto forma oggetto della presente concessione. Art. 2 DOCUMENTAZIONI SU CONSISTENZA IMPIANTO 1. La ricognizione, l esatta e attuale consistenza dell impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati, al momento che il presente atto sarà formalmente esecutivo. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale. Pag. 14 di 25

15 Art. 3 MODALITA UTILIZZO DELL IMPIANTO 1. La concessione viene effettuata al fine di consentire al concessionario l esercizio della propria attività sportiva e di far collaborare il concessionario stesso alle finalità sociali e sportive della Provincia. 2. La Società in forza della presente convenzione dovrà curare l uso pubblico dell impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione. 3. Inoltre il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall Amministrazione Provinciale per la generalità degli impianti sportivi provinciale e, comunque, con la finalità di favorire al massimo l utilizzazione nell arco della giornata. 4. Il predetto obbligo di rispetto delle tariffe provinciali è esteso anche nel caso dell eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport. 5. Le tariffe dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico. Art. 4 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA E UTILIZZO SPAZI 1. La Società concessionaria, nell esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni: Al mattino dei giorni feriali l impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole superiori o di altre scuole, anche private, autorizzate dalla Provincia di Potenza nonché, per il rimanente tempo a disposizione delle Associazioni del volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani e per attività riabilitativa; L Amministrazione Provinciale si riserva comunque di individuare anche alcuni istituti scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole al primo comma, l utilizzazione gratuita dell impianto al mattino per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all interno di detti istituti; Nel pomeriggio, in ore serali e notturne, l impianto sarà a disposizione del concessionario compatibilmente con quanto previsto nell ultimo comma del presente articolo; Salvo quanto ai commi successivi, l Amministrazione Provinciale si riserva l uso dell impianto anche in orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere; L Amministrazione Provinciale potrà utilizzare gratuitamente l impianto a suo insindacabile giudizio per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o associazioni autorizzate. A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un preavviso di almeno otto giorni; Fermo restando gli impegni derivanti dall attività ufficiale del concessionario (garecampionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze Pag. 15 di 25

16 di utilizzo del concessionario, l Amministrazione Provinciale si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare alle tariffe provinciali l impianto da parte di Società, Federazioni e Enti di promozione sportiva per l espletamento dell attività ufficiale. Art. 5 GARANZIE ASSICURATIVE 1. Il concessionario esonera la Provincia da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. 2. A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi: RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell impianto, dall uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell impianto stesso (massimale minimo Euro.); Incendio dell immobile e delle attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di consistenza, compreso eventuali danni al vicinato, derivanti dalla gestione e conduzione dell impianto rischio locativo (massimale minimo Euro.); Furto su beni mobili e immobili di proprietà dell Amministrazione Provinciale (minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo Euro ); Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il Settore Patrimonio della Provincia prima della stipulazione della convenzione. Art. 6 BAR, RISTORO E PUBBLICITA 1. Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, il concessionario avrà diritto ad esercitare: A. La pubblicità visiva e fonica all interno dell impianto assegnato e, dove consentito dai regolamenti locali, anche rivolta verso l esterno, previo rilascio di autorizzazione da parte degli Uffici competenti, nel rispetto del locale regolamento sulla pubblicità e il cui contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l immagine della Provincia di Potenza né di altri Enti Pubblici e dei servizi delle Amministrazioni, con l obbligo di ottemperare al pagamento del relativo canone comunale di pubblicità; B. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti. In tal caso le relative utenze saranno a carico del concessionario qualunque sia il tipo di rapporto contrattuale e sarà cura del concessionario provvedere a proprie spese all istallazione dei necessari contatori che dovranno comunque essere separati dal contatore principale; C. Attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate sull impianto; 2. Per i punti B), C) il concessionario dovrà attenersi ai procedimenti previsti dai vigenti regolamenti in materia amministrativa e sanitaria. 3. E data facoltà al concessionario con deroga al precedente art. 1 di sub-concedere i servizi predetti individuati ai punti A), B), e C) previa dimostrazione del ottemperanza dei requisiti Pag. 16 di 25

17 di legge e comunicazione delle generalità dell eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento. 4. Se entro trenta giorni l Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento. 5. La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell impianto. 6. Il sub-concessionario e il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano la Provincia da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti nel presente articolo. 7. Il concessionario dovrà trasmettere all Amministrazione Provinciale, qualora stipuli accordi per i servizi di cui sopra copia dei relativi contratti che dovranno risultare dai bilanci societari. 8. Il concessionario si impegna a non esercitare, o far esercitare, in caso di sub-concessione, attività diversa da quella commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi correlati con le attività sportive strettamente praticate sull impianto. Art. 7 LAVORI E MODIFICHE ALL IMPIANTO 1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato del terreno e dell impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell Amministrazione Provinciale. 2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L Amministrazione Provinciale si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione. Art. 8 INAGIBILITA DELL IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI 1. In qualunque momento la Provincia di Potenza, con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all impianto tutte le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà opportune e necessarie. 2. Qualora per l esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile alla Provincia, l impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesti dal concessionario alla Provincia. Art. 9 PROCEDURA AMMINISTRATIVA 1. Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative. Pag. 17 di 25

18 Art. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. La gestione dell impianto comporterà per il concessionario l assunzione dei seguenti obblighi: a) Ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto all art. 12) e comunque secondo quanto stabilito dall avviso pubblico; b) Apertura, chiusura, conduzione dell impianto (secondo quanto stabilito dall avviso pubblico), mediante l impiego di proprio idoneo personale. c) Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dalla Provincia o da terzi autorizzati; d) Custodia del complesso sportivo, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza; e) Scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente; f) La Provincia è sollevata da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria e i terzi; g) Richiesta da parte del concessionario e ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell impianto quali passo carrabile e altre che si rendessero necessarie; h) Il Concessionario si obbliga alla tenuta di un registro dei soci aggiornato; i) Pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell impianto; j) Pagamento di tasse locali per l esercizio dell attività; k) Utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia. 2. In applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al D. M. interno (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), al D.M (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza), i rappresentanti legali del gestore, equiparati a datori di lavoro, anche se dispongono di personale volontario e non dipendenti, devono redigere il documento di valutazione dei rischi e di conseguenza nominare: Un responsabile del servizio prevenzione e protezione; Addetto/i antincendio; Addetto/i al pronto soccorso. 3. Sarà altresì cura della società concessionaria redigere apposito piano di emergenza. Pag. 18 di 25

19 Art. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA 1. L ordinaria manutenzione a carico del Concessionario riguarda: a) Riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni e interni, tinteggiature esterne e interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni; b) Riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate di infissi e serramenti interni; c) Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; d) Riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzioni e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie; e) Manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminati, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti; f) Manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.; g) Verifica periodica degli idranti e degli estintori; h) Verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all impianto comprese le recinzioni aeree; i) Efficiente manutenzione dei pozzi artesiani se presenti; j) Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde, così come risulta dalle piante e/o planimetrie delimitate in rosso conservate agli atti del Settore Patrimonio k) Aree verdi, ivi compresa la potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all interno dell area evidenziata nella relativa planimetria, per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni; l) Riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili e immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, corsie, grate mobili, retine e tabelloni di pallacanestro, argani di sollevamento, reti di pallavolo, ecc; m) Vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; n) Verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla norma quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria; o) Verifica biennale di impianti di messa a terra a cura dell A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri; p) Intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo,se s intende consentire l accesso di spettatori o atleti in quantità da richiedere specifici adempimenti di legge; Pag. 19 di 25

20 q) utilizzo responsabile dell energia; r) Conduzione degli impianti e delle centrali termiche, se diversi da quelli dell edificio scolastico principale. 2. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall Amministrazione Provinciale con addebito delle relative spese al concessionario. Art. 12 OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 1. Sono a carico dell Amministrazione Provinciale: I lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale; La corresponsione dell eventuale canone di gestione; L Amministrazione Provinciale può prescrivere l attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell impianto. A tal fine l Amministrazione Provinciale diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l Amministrazione disporrà la revoca della concessione. 2. Il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell impianto, richiede all Amministrazione Provinciale di provvedere, specificando i lavori necessari, l urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell impianto e allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali. 3. Qualora l Amministrazione non sia in grado di provvedere all esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessità tempestiva, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Al rimborso della spesa, relativa ai suddetti lavori, sostenuta dal concessionario, l Amministrazione Provinciale procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta, purchè tale spesa risulti in linea con i limiti di indebitamento dell Amministrazione stessa. Art. 13 CONTROLLI 1. L Amministrazione Provinciale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il personale del Settore Patrimonio e del Settore Edilizia Scolastica, verifiche sull impianto con diritto inoltre d ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente convenzione. Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà della Provincia esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il gestore dovrà uniformarsi. 2. I Comuni competenti per territorio, se richiesto dalla Provincia, possono esercitare analoghe funzioni di controllo sugli impianti e segnalare alla Provincia le situazioni di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario. I concessionari hanno l obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la documentazione Pag. 20 di 25

21 eventualmente richiesta. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica della stato di conservazione e di manutenzione. 3. Al fine di consentire tale controllo, il concessionario si obbliga annualmente a inviare al Settore Patrimonio della Provincia di Potenza e al Comune nel quale si trovi l immobile: Il nominativo del Direttore dell impianto; Entro il mese di settembre, la relazione della situazione dell impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull impianto durante l anno successivo; quest ultimo potrà anche essere modificato dall Amministrazione Provinciale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; Copie del bilancio economico e del conto consuntivo nonché relazione sull attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell impianto. 4. Nel caso in cui l Amministrazione Provinciale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, contesta formalmente al concessionario mediante raccomandata A.R. e intima l eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell adempimento stesso. Art. 14 PENALI, DECADENZE E REVOCA I. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze l Amministrazione Provinciale provvederà all applicazione delle seguenti penali: 1) Variazione dell uso dell impianto rispetto alla originaria destinazione d uso con altra attività sportiva compatibile:. 500,00; 2) Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: - area sportiva. 450,00; - area di supporto. 300,00, - area esterna. 150,00; 3) mancata effettuazione servizio di pulizia: - area sportiva.450,00; - area di supporto. 300,00; - area esterna. 150,00; 4) mancato rispetto applicazione tariffe. 500,00; 5) mancata esposizione tariffe. 300,00; 6) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti. 500,00; 7) mancato rispetto di quanto previsto all art. 6) della presente convenzione, per l esercizio dei servizi connessi al attività sportiva Euro 500,00. II. Sono considerati motivi di decadenza: l uso improprio dei beni oggetto della presente convenzione, la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell art. 6) della presente convenzione, le reiterate e accertate mancanze e/o negligenza nella manutenzione ordinaria, la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie con particolare riferimento a: area sportiva (luogo attività disciplina sportiva), area di supporto Pag. 21 di 25

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