REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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1 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per Amministrazione, il Comune di Monticelli d Ongina; b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche; c) per attività sportiva, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo; d) per forme di utilizzo e forme di gestione, rispettivamente le modalità con le quali l Amministrazione concede l utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi; e) per affidamento in gestione, il rapporto nel quale a favore dell affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio; f) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l Amministrazione autorizza l uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. ART. 2 Finalità del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi ad istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dellʹattività sportiva, motoria e ricreativa. 3. Lʹuso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. 4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. 5. Con il presente regolamento, l Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico: a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi; b) dare piena attuazione allʹarticolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme

2 associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale; c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi ʺpartecipataʺ; d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell Amministrazione e con le attività di altre associazioni. ART. 3 Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi Comunali 1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in: a) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: ospitano attività monotematiche e politematiche con prevalente attività di socializzazione; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dellʹesercizio motorio in ogni età. b) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ GENERAZIONE: possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva ma non consentono di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale significativa. c) IMPIANTI AFFERENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE: sono soggetti a particolari modalità di utilizzo. 2. Gli impianti di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. 3. Gli impianti di prima generazione hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti 4. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria allʹattività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per lʹattività sportiva della collettività. 5. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati. 6. L utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

3 ART. 4 Classificazione degli impianti 1. In sede di 1^ applicazione, gli impianti sportivi del Comune di Monticelli d Ongina vengono classificati come segue: a) IMPIANTI DI BASE: a.1.) Parco Po e strutture annesse; a.2.) Impianto natatorio Via Meucci di Monticelli d Ongina. b) IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE: b.1.) Impianti sportivi di Via Edison ( campi calcio, palazzetto) di Monticelli d Ongina. c) IMPIANTI AFFERENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE: c.1.) Palestra scuola medie G. Vida di Monticelli d Ongina; c.2.) Palestra scuola materna in San Nazzaro di Monticelli d Ongina. ART. 5 Forme di gestione degli impianti sportivi 1. Gli impianti sportivi del Comune di Monticelli d Ongina possono essere gestiti nelle seguenti forme: a) direttamente dall Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità; b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento; c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime. 2. L affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall Amministrazione per l uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell Amministrazione. 3. L Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatorie, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.

4 ART. 6 Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi 1. L affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dall art. 2 della L.R. n. 11 del e fatte salve le altre modalità indicate nell art. 5 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n Nell ambito delle procedure di selezione finalizzate all affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata. TITOLO II DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ART. 7 Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale 1. L Amministrazione può affidare direttamente la gestione degli impianti di base e di prima generazione a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche o ad enti di promozione sportiva che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel territorio comunale, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi: a) massima fruibilità possibile dell impianto in termini di uso pubblico e sociale da parte dei cittadini; b) valorizzazione dell attività sportiva nell area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale; c) ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione; d) valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell area territoriale di riferimento. 2. L atto con cui si formalizza l affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione. ART. 8 Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione 1. L Amministrazione per l affidamento in gestione degli impianti di base o di prima generazione può procedere mediante indizione di una selezione tra i soggetti di cui all art La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,

5 proporzionalità e trasparenza. 3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane e disabili nelle attività sportive. 4. L affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo. 5. L Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni progettuali: a) il piano gestionale dell impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo prestazionale); b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget). 6. L Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all affidamento stesso. ART. 9 Requisiti per la partecipazione alle procedure per l affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali 1. I soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere i cittadini del Comune di Monticelli d Ongina nelle proprie attività, oltre a possedere capacità a contrarre con l Amministrazione, solidità economica, capacità tecnica e affidabilità organizzativa. 2. L accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall Amministrazione tenendo conto: a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche; b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie; c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione; d) per l affidabilità organizzativa, dell assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

6 ART. 10 Criteri generali per l affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione 1. L Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all art. 6 e secondo la procedura di cui all art. 8 del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per: a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori; a.2.) la compatibilità dellʹattività sportiva esercitata con quella praticabile nellʹimpianto da affidare in gestione; a.3.) l organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l ottimale gestione dell impianto, con particolare attenzione alla qualificazione professionale degli operatori sportivi; c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale; d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive; e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall affidatario presso l impianto. ART. 11 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi 1. L Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali: a) procedure di finanza di progetto (project financing); b) procedure di concessione di costruzione e gestione; c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato. 2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive. ART. 12 Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali 1. Il rapporto tra l Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario è regolato da apposita convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti: a) la garanzia dellʹapertura dellʹimpianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati con particolare

7 attenzione ai portatori di handicap; b) la definizione delle modalità di assicurazione dell uso pubblico sociale; c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso; e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti. 2. Il Comune di Monticelli d Ongina potrà erogare contributi parziali per le spese di gestione. 3. La convenzione dovrà indicare: a) oggetto della convenzione; b) descrizione dellʹimpianto; c) durata della gestione (compresa tra 1 e 6 anni, con possibilità di proroga di ulteriori anni 3); d) lavori di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario, spese di gestione; e) eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere di volta in volta concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal Servizio Comunale competente che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune per investimenti; f) entità di eventuale contributo da corrispondersi da parte dellʹamministrazione Comunale in base alle esperienze di utilizzo dellʹimpianto nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal gestore; g) uso pubblico dellʹimpianto; h) attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con il Servizio Comunale competente; i) assicurazioni; j) pubblicità; k) fideiussione (ove si ritenga necessaria); l) responsabilità; m) verifiche, controlli, indicatori sull andamento di gestione; n) revoca dell affidamento; o) divieto di subappalto; p) sanzioni; q) principio di trasparenza e coinvolgimento dell utenza; r) spese contrattuali. ART. 13 Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali/investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali 1. La convenzione regolante i rapporti tra l Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali: a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nellʹambito delle attività oggetto della convenzione medesima; b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l acquisto di strumentazioni connesse all impianto.

8 TITOLO III CONCESSIONE IN USO ANNUALE ORE PALESTRE SCOLASTICHE ART. 14 Palestre 1. Le palestre oggetto della disciplina del presente titolo sono: a) Palestra scuola medie G. Vida di Monticelli d Ongina b) Palestra scuola materna in San Nazzaro di Monticelli d Ongina ART. 15 Soggetti assegnatari Il Comune rilascia la concessione in uso delle ore palestra ai seguenti soggetti esclusivamente per le proprie attività istituzionali: a) enti di promozione sportiva; b) federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal C.O.N.I; c) associazioni del tempo libero per lʹeffettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; d) singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale; e) privati, regolarmente costituiti come imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive. ART. 16 Modalità per la concessione in uso 1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, competono ad un apposito Servizio Comunale, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento nonché del criterio del massimo utilizzo. 2. AI fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere in primo luogo valutata lʹadeguatezza dellʹimpianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi. 3. In caso di pluralità di richieste di un impianto per una medesima fascia oraria, lʹimpianto dovrà essere prioritariamente assegnato ai soggetti di cui all art.15 aventi sede nel territorio comunale, affiliati a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva. 4. A parità di condizioni, lʹassegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri: a) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale; b) società o associazioni che svolgono attività agonistica; c) società o associazioni che detengono il titolo sportivo gerarchicamente più elevato; d) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati; e) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

9 5. Non potrà essere concesso lʹuso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi scritti per lʹutilizzo dellʹimpianto. 6. Le palestre costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, per cui lʹuso, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e 26/1996 e ad apposita convenzione. ART. 17 Domanda di assegnazione 1. La domanda per lʹassegnazione delle ore per lʹanno sportivo successivo deve venire presentata ogni anno entro il 15 settembre. Entro il 1 ottobre il Servizio Comunale competente comunica il monte ore assegnato ad ogni soggetti di cui all art. 15 per lʹanno sportivo successivo. Dal 1 luglio sino al 15 settembre, le ore di palestra saranno assegnate su specifica richiesta della singolo soggetto soprarichiamato rispettando, indicativamente, gli orari e i giorni di utilizzo della stagione precedente. 2. La domanda di assegnazione, unitamente a tutti i dati richiesti, deve venire compilata, in ogni sua parte, su modulo appositamente predisposto dal competente Servizio Comunale e tale da responsabilizzare pienamente il legale rappresentante. 3. Le ore di palestra assegnate non possono essere cedute a terzi e possono venire utilizzate esclusivamente per le specifiche discipline per le quali sono state richieste. La mancata osservanza di tale divieto comporta la perdita delle ore in oggetto. È comunque facoltà dei singoli soggetti di cui all art. 15 comma 3 ottimizzare, tramite ridistribuzione al proprio interno, le ore ottenute in assegnazione. 4. Eʹ facoltà del Servizio Comunale competente effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di formulazione della domanda di assegnazione. 5. In caso di oggettiva disparità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in sede di controllo, qualora il fatto non costituisca in sé atto più grave e come tale perseguibile in sede giudiziaria, ai soggetti di cui all art. 15 in questione verranno ricalcolate le ore sulla base dei dati reali e da tale monte ore sarà decurtato, a titolo di penalità, un terzo del totale. Detta penalità sarà automaticamente applicata anche per lʹanno sportivo successivo. ART. 18 Criterio di assegnazione 1. Le palestre comunali vengono assegnate dal competente Servizio Comunale tenendo conto delle specifiche attrezzature presenti e/o delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti nonché delle necessità del singolo sport.

10 ART. 19 Assegnazione monte ore 1. Ad ogni soggetto di cui all art. 15 viene annualmente riconosciuto un monte ore minimo, stabilito annualmente a seconda delle richieste, proporzionale al numero di squadre che la compongono, allʹattività svolta, al numero di atleti tesserati. 2. Eventuali richieste di ore in eccedenza possono essere soddisfatte solo nel caso in cui, al termine di tutte le assegnazioni nel rispetto del presente articolo, restino ancora disponibili spazi inutilizzati. 3. Nel caso in cui due o più squadre di uno stesso soggetto di cui all art. 15 risultino formate dagli stessi componenti (od anche solo dalla metà più uno di loro) le ore di allenamento, con esclusione quindi di quelle partita, vengono comunque attribuite una sola volta. 4. Eventuali richieste formulate da soggetti di cui all art. 15 praticanti discipline sportive che si svolgono allʹaperto sono prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli altri soggetti. Sono classificate come discipline praticate allʹaperto tutte quelle il cui massimo livello nazionale di partita o gara non si svolge al coperto. ART. 20 Tariffe 1. Le tariffe di utilizzo delle palestre saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. 2. Il pagamento delle ore di utilizzo degli impianti sarà effettuato sulla base delle ore assegnate. 3. Il soggetto assegnatario di ore palestra non regolarmente utilizzate, oltre che incorrere nelle sanzioni di cui allʹart. 19, dovrà comunque versare la quota di utilizzo per tutto lʹanno sportivo, salvo nuova assegnazione dello spazio ad altro soggetto. È concessa lʹinterruzione dellʹutilizzo degli impianti a partire dal 1 maggio previa apposita disdetta scritta con preavviso minimo di 10 giorni. 4. Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso, indicativamente, in due rate da liquidarsi secondo lo schema di cui a seguire: a) 1^ rata: entro il 31 dicembre dellʹanno in cui ha inizio lʹattività di utilizzo degli impianti sportivi; b) 2^ rata: entro il 30 giugno dellʹanno in cui ha termine lʹattività di utilizzo degli impianti sportivi. 5. I conteggi delle competenze dovute saranno effettuati e comunicati ai soggetti interessati dal competente Servizio Comunale. 6. La non regolarizzazione del pagamento delle tariffe, entro 20 giorni dal ricevimento dellʹapposito avviso, comporterà un richiamo scritto che automaticamente fisserà il pagamento entro 15 giorni dalla data di spedizione della nota. Scaduto tale termine verrà applicata alla somma lʹinteresse di mora e sarà emesso, dal Responsabile del competente Servizio Comunale, un provvedimento di divieto di utilizzo degli impianti sportivi comunali per il soggetto moroso,

11 revocabile con apposito provvedimento a pagamento effettuato. 7. I soggetti assegnatari inadempienti rispetto ai pagamenti non saranno ammessi allʹassegnazione ore palestre dellʹanno successivo. ART. 21 Utilizzo e sanzioni 1. Lʹutilizzo delle palestre in periodi di sospensione delle attività didattiche dovrà essere oggetto di richiesta specifica con conseguente autorizzazione comunale. 2. Il soggetto assegnatario che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi ed alle attrezzature sportive, sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso che il danno sia stato causato da una società ospite. ART. 22 Norme di accesso ai locali 1. Durante le ore di allenamento o di gara, dove sia vietato lʹaccesso al pubblico, potranno accedere allʹinterno dellʹimpianto sportivo solo le persone autorizzate (tesserati, arbitri, accompagnatori). 2. Sarà consentito lʹaccesso al campo per destinazione del piano palestra solo alle persone munite di scarpe ginniche adatte alla pavimentazione esistente. 3. Oltre alle normative di leggi vigenti in merito di divieti di attività varie in luoghi pubblici, è inoltre vietato introdurre animali, cicli e motocicli ecc. ART. 23 Responsabilità 1. Il legale rappresentante del soggetto di cui all art. 15 è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nelle palestre comunali durante lo svolgimento dellʹattività del proprio sodalizio. 2. Il legale rappresentante del soggetto di cui all art. 15 garantisce il controllo complessivo dellʹimpianto, dello spegnimento delle luci e della chiusura dei locali della palestra. TITOLO IV PROFILI GENERALI DI RINVIO ART. 24 Disposizioni transitorie e di rinvio 1. L Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali, adottate in relazione a quanto previsto dall art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del

12 presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti. 2. Per ogni altro aspetto inerente alle attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia. ART. 25 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all albo pretorio. Dall entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia incompatibili con le norme in esso contenute.

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