Informativa fiscale Settembre 2014

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1 A TUTTI I SIG.RI CLIENTI LORO SEDI Informativa fiscale Settembre 2014 In questo numero.. Le news di settembre Sommario 1. Verifiche fiscali: occhio ai dati on line A rischio frode le operazioni nei confronti dell eportatore abituale Rivoluzione in vista per le dichiarazioni di intento Utilizzo in compensazione del credito Iva e dei crediti diversi dall IVA F24: nuove regole dall Novità in vigore da settembre BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA INDICE ISTAT SCADENZARIO... 11

2 1. Verifiche fiscali: occhio ai dati on line. Il web sta per diventare la prima forma di controllo per soggetti all attenzione del Fisco per eventuali controlli fiscali. Analizzando gli ultimi aggiornamenti delle metodologie di verifica dell Agenzia delle Entrate per categorie di contribuenti emerge come l'amministrazione finanziaria raccolga le informazioni per costruire un sommario identikit del contribuente anche su internet, spulciando sui motori di ricerca, analizzando indirizzi web, banche dati online e studi sul settore economico di cui fa parte il soggetto che si vuole sottoporre a controllo. Le procedure : Le nuove metodologie di controllo messa a punto dall Agenzia delle Entrate contemplano una fase preliminare di raccolta di informazioni da fonti diverse da quelle tributarie e finanziarie. Per inquadrare il soggetto da sottoporre a controllo e contemplare il contesto economico e reddituale, l Agenzia delle Entrate incoraggia a considerare Internet e i Mass-Media. Il web : Internet rappresenta una fonte molto ampia e proficua di informazioni, non solo con riferimento al reperimento di dati puntuali riguardanti il soggetto che si sta indagando ma anche con riguardo agli elementi che consentono di fare un'analisi del settore economico di riferimento dell'attività da controllare e del suo andamento. La navigazione: L amministrazione finanziaria ricorda che nel corso della navigazione in Internet, è fondamentale saper valutare la fondatezza dei dati trovati, al fine di saper selezionare quelli effettivamente spendibili in sede di controllo (anche attraverso il contraddittorio con il contribuente). Casi: Si tratta ad esempio di navigare accuratamente il sito web del professionista o della struttura per acquisire indicazioni sia di carattere generale sull'attività (ad esempio la localizzazione pubblicizzata, la tipologia di attività svolta in concreto ecc.) sia di tipo specifico direttamente utilizzabili ai fini della ricostruzione del volume d'affari (ad esempio la presenza di cataloghi, listini, vendite realizzate, ecc.). Obiettivo : Il fine è quello di creare una specie di fascicolo del contribuente che possa offrire all'ispettore del fisco un quadro completo della posizione reddituale, fiscale e operativa del soggetto per identificare più o meno immediatamente gli elementi di criticità tra l operato di quest'ultimo e quanto da lui dichiarato. Le fonti : Fra le informazioni preliminari al controllo, l'agenzia delle Entrate indica anche i mass media come fonti. Ma non solo. L'Agenzia delle Entrata incoraggia a non prescindere mai dall'utilizzo dei motori di ricerca per raggiungere pagine web contenenti la parola cercata. Inoltre, per un'analisi di settore anche di tipo territoriale, si incoraggia la consultazione di siti istituzionali come ad esempio quelli di Istat, Sose o Censis. Infine, anche le informazioni quotidianamente riportate sulla stampa (soprattutto quella locale e quella specializzata) possono rappresentare utili elementi per l'identificazione di comportamenti evasivi ovvero corroborativi delle ricostruzioni da effettuare nel corso del controllo: basti pensare alle pubblicità ovvero agli annunci promozionali ecc. 2

3 2. A rischio frode le operazioni nei confronti dell esportatore abituale La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (sentenza 20 giugno 2014 n ) che, per avvalersi dello speciale trattamento di non imponibilità IVA previsto per le forniture nei confronti degli esportatori abituali, di cui all art. 8,comma 1, lett. C) del DPR 633/72, è necessaria la sussistenza di un doppio requisito: - il cessionario deve essere in possesso dello status di esportatore abituale (requisito soggettivo ); - il bene deve essere oggettivamente destinato alla successiva esportazione (requisito oggettivo ). Secondo i giudici, dunque, per operare in regime di non imponibilità, il cedente non dovrebbe limitarsi al mero ricevimento della dicharazione d intento da parte dell esportatore abituale, bensì sarebbe tenuto a verificare che la fornitura sia effettivamene rivolta all esportazione. La decisione della Suprema Corte è conforme al proprio precedente orientamento (Cass. N /2008 e n /2011). In particolare, secondo la sentenza n /2008, la consapevole mancanza originaria del veritiero intendimento del cessionario (nel caso falsamente dichiarante) di voler esportare la merce acquistata determina la non riconducibilità dell operazione alla fattispecie di cui all art. 8, comma 1, lett. C) del DPR 633/72. Per cui, laddove il cedente sia a conoscenza della destinazione nazionale della propria fornitura, deve applicare l IVA secondo le modalità ordinarie. La conclusione della Corte non può, però, assumere valenza generale ed estendersi a qualsiasi fornitura di beni e/o servizi nei confronti dell esportatore abituale. Nel caso oggetto della pronuncia n , nella decisione assunta dai giudici è presumibile che abbia rivestitio un ruolo rilevante il contesto caratterizzato dalla presenza di una c.d. frode-carosello (le cessioni di beni intervenivano tra soggetti interposti fittiziamente tra il reale cedente della merce e l effettivo acquirente finale, al fine di evitare l assolvimento dell Iva). In situazioni diverse, non dovrebbe avere alcuna rilevanza la natura oggettiva dell operazione (vale a dire la successiva destinazione all esportazione dei beni ceduti), bensì il solo possesso del requisito soggettivo (status di esportatore abituale ) da parte del cessionario. Il regime di non imponibilità delle cessioni nei confronti degli esportatori abituali, infatti, è fondato su un presupposto di natura forfettaria ( il plafond maturato nell anno di imposta o nei 12 mesi precedenti) e non può seguire il criterio analitico della correlazione acquisti-vendite, come prevede l ordinario sistema dell IVA basato su rivalsa e detrazione. Una valutazione oggettiva della fornitura, peraltro, sarebbe incompatibile con l ipotesi di acquisto di servizi, per i quali è pressochè impossibile individuare l effettiva destinazione nell ambito di una esportazione. Nel caso di carenza dei descritti requisiti ( soggettivo e oggettivo ) per operare in regime di non imponibilità IVA, la responsabilità del cedente è valutata in relazione alla consapevolezza di tale soggetto di partecipare alla frode. In sostanza, per non vedersi disconosciuta la non imponibilità dell operazione, il fornitore non deve essere a conoscenza (né deve risultare che poteva esserlo) del fatto di realizzare: - un operazione nei confronti di un soggetto che non ha natura di esportatore abituale; - ovvero, una cessione non effettivamente destianta all esportazione, ma avente destinazione nazionale. Tali indicazioni emergono dalla giurisprudenza costante, sia di merito (C.T. Prov. Reggio Emilia n. 168/12; C.T. Reg. Genova n. 62/12/12) sia di legittimità (Cass. n. 7389/2012; Cass. n /2008). In sostanza, gli organi giudicanti fanno applicazione dei medesimi criteri utilizzati per individuare la responsabilità del cessionario nel caso di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti poste in essere dal proprio cedente, per le quali il cessionario realizza un indebita detrazione dell IVA (tra le più recenti, Cass. n /2014; Cass. n.4609/2014; Cass. n /2013). 3. Rivoluzione in vista per le dichiarazione di intento. Con lo schema di decreto legislativo -la cui approvazione definitiva è attesa nei prossimi mesi-, contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali ed esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, è modificato il sistema di comunicazioni che coinvolge esportatore abituale, soggetto fornitore e Amministrazione finanziaria. La novità più rilevante è che, per le operazioni senza applicazione dell IVA da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, viene meno l obbligo, oggi in capo al fornitore dell esportatore abituale, di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento ricevute. L onere di comunicazione all Agenzia viene trasferito in capo all esportatore abituale, vale a dire al soggetto che fruisce del regime di non imponibilità IVA dell operazione. Il nuovo schema prevede la trasmissione delle lettere d intento direttamente dall esportatore abituale all Agenzia, a cui fa seguito il rilascio di una specifica ricevuta telematica. Per gli acquisti da operatori nazionali, l esportatore abituale, quindi, consegna al proprio fornitore: 3

4 - la dichiarazione d intento, già trasmessa all Agenzia delle Entrate; - unitamente alla copia della ricevuta di presa in carico della stessa da parte dell agenzia. Una volta in possesso della dichiarazione d intento e della relativa ricevuta, il fornitore potrà effettuare l operazione verso l esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72. Lo schema descritto permette di ovviare all applicazione delle sanzioni (dal 100% al 200% dell imposta) in capo al fornitore dell esportatore abituale, per l omessa comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. Secondo l interpretazione dell Agenzia (circ. 16 marzo 2005 n. 10), infatti, il fornitore sconta la sanzione anche per operazioni che legittimamente possono godere del regime di non imponibilità IVA ( in quanto l esportatore ha i requisiti per acquistare beni/servizi senza applicazione dell imposta). Il cedente o prestatore dell esportatore, diversamente dalla procedura attualmente in vigore, indicherà nella dichiarazione IVA annuale la globalità dei dati relativi alle operazioni compiute nei confronti di esportatori abituali in regime di non imponibilità. In virtù delle nuove modalità di comunicazione, è riformato anche il regime sanzionatorio per le violazioni commesse dal fornitore dell esportatore abituale. Il nuovo disposto dell art. 7, comma 4 bis del D. Lgs. 471/97 non sanziona più l omessa comunicazione dei dati delle lettere d intento, bensì il compimento di operazioni non imponibili senza aver prima ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta dell Agenzia. Rimangono fermi gli importi della sanzione amministrativa, pari ad una somma che va dal 100% al 200% dell imposta dovuta. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa al decreto, è prevista la messa a disposizione della banca dati delle dichiarazioni d intento, in possesso dell Agenzia delle Entrate, in favore dell Agenzia delle Dogane. In questo modo, gli esportatori abituali che si avvalgono del regime di importazione in sospensione d imposta potranno omettere la presentazione dei documenti in Dogana (copia della lettera d intento e ricevuta telematica dell Agenzia delle Entrate). 4. Utilizzo in compensazione del credito IVA e dei crediti diversi dall Iva UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Il credito derivante dalla dichiarazione annuale IVA può essere: - computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell anno successivo (compensazione verticale); - utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di imposte, premi e contributi (compensazione orizzontale). Esistono delle limitazioni nell utilizzo del credito annuale IVA con riferimento alla compensazione nel mod. F24. a) Limiti generali all utilizzo in compensazione nel Mod. F24. Anche per il credito Iva è operante anzitutto il limite generale di compensazione di ,00 ( ,90 fino al 2013), stabilito per tutte le imposte (IRES, IRAP, ecc ). Il limite è innalzato a per i subappaltatori del settore edile con un volume d affari costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. L eccedenza rispetto ai limiti indicati può essere utilizzata in compensazione verticale. Non concorre al superamento del limite l utilizzo del credito in F24 per compensare imposte dello stesso tipo in quanto tale compensazione non deve obbligatoriamente essere esposta nel mod. F24. (Es: Credito Ires utilizzato per pagare il 1 acconto IRES). L utilizzo del credito è possibile dal 1 giorno del periodo successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Pertanto, con riferimento al credito IVA, l utilizzo in compensazione è possibile dal 1 gennaio, salve le specifiche limitazioni successivamente commentate. Non possono utilizzare in compensazione il credito IVA nell anno X+1: - le società che risultano di comodo nell anno X (vecchia disciplina); - le società che risultano in perdita sistematica nel triennio antecedente all anno X. Sono tali quelle che nel triennio costituito dagli anni X-3, X-2 e X-1 hanno dichiarato una perdita fiscale o per 2 anni una perdita e per il terzo un reddito inferiore al minimo. Il credito IVA è un credito erariale. Pertanto è operante il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a 1.500,00, per i quali è scaduto il termine di pagamento. I debiti sono riferiti a imposte erariali. b) Limiti specifici per il credito IVA L utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione è soggetto a limitazioni specifiche di tipo quantitativo e temporale. In particolare i limiti previsti si applicano all ammontare utilizzato in compensazione a prescindere 4

5 dall ammontare del credito risultante della dichiarazione. Inoltre, non concorre al superamento del tetto l utilizzo del credito IVA in F24 per il versamento IVA in quanto l esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni. - Utilizzo eccedente e fino a : la compensazione del credito annuale dell imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Considerato che la presentazione della dichiarazione IVA è ammessa a partire dal primo febbraio l utilizzo per importi eccedenti non è mai possibile prima del 16 marzo di ciascun anno. L utilizzo in compensazione per importi eccedenti dal 16 marzo presuppone che sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA entro la fine del mese precedente. - Utilizzo eccedente :la sola presentazione della dichiarazione annuale IVA garantisce la possibilità di utilizzo del credito IVA fino a. Per compensazioni di importi superiori a, sempre a condizione che sia presentata la dichiarazione IVA nel mese precedente, è altresì necessario che la dichiarazione IVA sia munita del visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati o sottoscritta dall organo incaricato del controllo contabile. MODALITA OBBLIGATORIE PER LA COMPENSAZIONE Per le compensazioni dei crediti IVA che superano l ammontare annuo di è necessario rispettare le seguenti modalità: 1) Trasmettere il mod. F24 attraverso il canale Entratel o Fisconline e NON attraverso home-banking, al fine di consentire il controllo tempestivo tra il credito della dichiarazione e l importo utilizzato in compensazione. L Agenzia delle Entrate invita peraltro all utilizzo di Entratel/Fisconline anche per la parte di credito che non supera 5.000; 2) Il mod. F24 a inviato all Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DIVERSI DALL IVA I crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali annuali possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 per il versamento di altre imposte, di premi (INAIL) e contributi. La presentazione del mod. F24 per evidenziare tale compensazione è: - generalmente obbligatoria; - non obbligatoria per la compensazione nell ambito della stessa imposta (Es. credito IRAP utilizzato per versare acconto IRAP) ancorché spesso il mod. F24 è ugualmente presentato. A partire dai crediti relativi al 2013 sono introdotte, in analogia all utilizzo del credito IVA, limitazioni nell utilizzo dei crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali. a) Limiti generali all utilizzo in compensazione del mod. F24. Ai crediti che nascono dalle dichiarazioni fiscali si applica il limite generale di compensazione di stabilito per tutte le imposte (IRES; IRAP; IRPEF,ecc.). L eccedenza può essere utilizzata in compensazione con la medesima imposta (verticale) o riportata al periodo successivo. Il limite è innalzato a per i subappaltatori del settore edile con un volume d affari costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Non concorre al superamento del limite l utilizzo del credito in F24 per compensare imposte dello stesso tipo in quanto tale compensazione non deve obbligatoriamente essere esposta nel mod. F24. L utilizzo del credito è possibile dall 1.1. dell anno successivo a quello di riferimento del credito fino al dell anno ancora successivo. Dunque: - il credito relativo al 2012 può essere utilizzato dall al ; - il credito relativo al 2013 può essere utilizzato dall al Per le società che risultano di comodo (per insufficienza di ricavi o per perdita sistematica) non sussiste alcuna limitazione all utilizzo dei crediti diversi dall IVA. È inoltre operante il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento. I debiti sono riferiti a imposte erariali. b)limiti per i crediti diversi dall IVA. 5

6 L utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, per imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a annui richiede l apposizione del visto di conformità ex D. Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. In particolare i limiti previsti si applicano all ammontare utilizzato in compensazione a prescindere dall ammontare del credito risultante della dichiarazione. Inoltre, non concorre al superamento del tetto di l utilizzo del credito in F24 per il versamento della medesima imposta. La limitazione riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione avviene dall per i contribuenti solari. Per i soggetti non solari la disposizione si applica a partire dai crediti delle dichiarazioni relative al periodo che comprende il In analogia alle precisazioni fornite per il credito IVA, rimane libero l utilizzo dei crediti 2012 (diversi dall IVA) derivanti da UNICO Il limite di utilizzo riguarda ciascuna imposta che deriva dalla dichiarazione (Telefisco 2014). TIPO DICHIARAZIONE CREDITO LIMITE DI UTILIZZO SENZA VISTO UNICO SC IRES Addizionale IRES 10,5% Imposte sostitutive varie UNICO PF IRPEF Addizionali IRPEF Imposta sostituiva (Quadro LM) Imposte sostitutive (Quadro RW) Cedolare secca (Quadro RB) IRAP IRAP 770 IRPEF Differenze con l utilizzo del credito IVA Rispetto all utilizzo del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale: - non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione; - per l invio telematico del mod. F24 non è necessario utilizzare i servizi messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Tuttavia, pur essendo la compensazione non vincolata dalla preventiva presentazione della dichiarazione, è opportuno monitorare in corso d anno l utilizzo del credito in modo da conoscere se è stato superato o meno il limite di in quanto ciò comporta il successivo rilascio del visto sulla dichiarazione. Va altresì considerato che il limite di utilizzo è aumentato in relazione all eventuale credito da spendere sugli acconti da versare per la medesima imposta, senza consumare il plafond di. 5. F24: nuove regole dall Modello telematico obbligatorio per tutti, se si utilizzano crediti in compensazione. Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1 ottobre Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, quelle persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1 dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l'acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre che l'f24 sia superiore a euro). Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24: - superiori a mille euro; - o di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione. In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste. Lo stabilisce l'articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto Bonus Irpef ), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1 gennaio 2007, per i soli soggetti Iva. 6

7 Novità dal 1 ottobre Per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 11 D.L. 66/2014, dal il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/poste (Home banking o Cbi); l uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline). F24 persone fisiche Modalità di pagamento dal 1/10/2014 senza compensazioni e saldo inferiore a mille Euro presso sportello Banca/Posta - Entratel Fisconline home banking con compensazione e/o saldo superiore a mille Euro Entratel Fisconline home banking saldo zero Entratel Fisconline Sempre valide le limitazioni per i soggetti IVA - I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. L utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000,00. F24 cartaceo ancora valido per pochi - I titolari di partita Iva non possono mai usare l'f24 cartaceo. Esso è utilizzabile solo se il saldo finale, senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro. Home banking È pagabile tramite l home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l F24 se non vi sono compensazioni di crediti Iva (annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a euro annui e se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, è positivo (cioè a debito ovvero diverso da zero). F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi. Per l'f24 web e l'f24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l'f24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell'f24 viene scartata se non c'è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta). In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'f24 web o l'f24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l'f24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute. 6. ULTERIORI NOVITA IN VIGORE DA SETTEMBRE 2014 Cartelle di pagamento a mezzo Pec 7

8 Con il comunicato stampa del 26 agosto, Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolati di partita IVA saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Consigliamo pertanto di controllare costantemente la PEC, in quanto, se la cartella di pagamento è stata correttamente trasmessa da oltre 60 giorni, la stessa non potrà più essere impugnata davanti al giudice. A nulla rileverà, in tal caso, il fatto che il contribuente non abbia materialmente letto il documento trasmesso. Iscrizione immediata al registro imprese Dal 1 settembre 2014, è prevista l iscrizione immediata degli atti al Registro delle imprese qualora la stessa sia richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. La nuova disposizione non si applica alle Società per azioni. 7. BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA. Di seguito i principali bandi di finanza agevolata in scadenza Soggetti Beneficiari PMI, già esistenti o che abbiano iniziato la loro attività da meno di 24 mesi (in particolare iscritte in camera di commercio anche se ancora inattive), operanti nei settori sotto indicati escluso l agricoltura e che soddisfano certe condizioni. Imprese artigiane, anche di nuova costituzione (iscritte in camera di commercio anche se inattive) e le cooperative di produzione e lavoro. PMI dei settori industriali, artigianato, cooperazione e altri settori (escluso settore agricolo) Finalità Garanzia a prima richiesta a favore delle PMI per Investimenti futuri Programmi di investimento finalizzati allo sviluppo aziendale, alla industrializzazione dei risultati di progetti di R&S, al trasferimento d impresa. Investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale. Tipologia contributo Scadenza Garanzia Dal 1 settembre 2014 Finanziamento/prestito partecipativo a tasso zero da rimborsare in 5/8 anni. Dal 1 settembre 2014 Fondo di garanzia Dal 1 settembre 2014 fino al 30 settembre 2015 PMI non agricole Programmi di investimento in attività materiali e/o immateriali. Fondo unico rotativo per prestiti Dal 1 settembre 2014 PMI che vogliono assumere tipologie di lavoratori: Es. donne disoccupate, giovani laureati con dottorato di ricerca, ecc Datori di lavoro privati Incentivi all assunzione di determinati soggetti, Incentivi per assumere persone con disabilità e soggetti svantaggiati. Concessione di aiuti a favore delle imprese a sostegno dell occupazione Concessione di aiuti per l inserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro Domanda da presentare entro il 31 dicembre 2014 (on- line) Domanda da presentare entro il 31 dicembre 2014 (on-line) MPMI, Enti locali, Persone fisiche Investimenti in energie rinnovabili Fondo di garanzia Dal 26 luglio 2014 Cooperative produttive e servizi della produzione. Finanziamento a tasso zero a favore di investimenti produttivi compreso i capannoni e fabbricati. Finanziamento a tasso zero PMI Industriali di produzione e servizi alla produzione. Finanziamento a tasso zero a favore di investimenti produttivi compreso i fabbricati. Finanziamento a tasso zero PMI di tutti i settori. PMI Industriali e Servizi alla produzione GI/PMI industriali e servizi alla produzione Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese (singole ed aggregate) per programmi d investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale Contributi a fondo perduto a favore dell Innovazione di prodotto, processo, organizzativa e nuove strategie di Mkg Contributi a fondo perduto a favore delle Grandi Imprese/PMI per progetti di R&S nel settore energetico, ICT, fotonica, optoelettronica, robotica con la partecipazione di Istituti di Ricerca. perduto perduto perduto Venerdì 31/10/2014 Venerdì 31/10/2014 8

9 PMI produttive e servizi alla produzione Imprese di tutti i settori Contributi a fondo perduto a favore delle PMI per progetti di R&S nel settore energetico, ICT, fotonica, optoelettrica, robotica con la partecipazione di Istituti di Ricerca. Interventi di garanzia a prima richiesta gratuiti su finanziamenti per investimenti produttivi. perduto Fondo di garanzia Imprese di tutti i settori Interventi di garanzia a prima richiesta gratuita su finanziamenti per liquidità. Fondo di garanzia Imprese di tutti i settori PMI di produzione e servizi alla produzione Imprese di tutti i settori PMI di tutti i settori PMI di tutti i settori PMI giovanili PMI femminili PMI di tutti i settori PMI di tutti i settori Interventi di garanzia a prima richiesta gratuita su finanziamenti per investimenti in energie rinnovabili Finanziamento a tasso agevolato fino all 85% del programma di investimento per apertura negozi, show-room, rappresentanze commerciali extra UE. Contributi sotto forma di garanzia a prima richiesta per PMI per progetti di internazionalizzazione ad oggi operativo solo tramite BNL ed Intesa San Paolo. Contributi a fondo perduto sotto forma di premi per la brevettazione e a favore della valorizzazione economica dei brevetti. Contributi a fondo perduto sotto forma di premi per la registrazione di marchi presso l UAMI e l OMPI. Finanziamento agevolato e contributo in conto interessi a favore delle imprese costituite da giovani al di sotto di 40 anni per investimenti in beni strumentali e spese correnti (per un anno). Finanziamento agevolato e contributo in conto interessi a favore delle imprese costituite da donne per investimenti in beni strumentali e spese correnti (per un anno) perduto per la registrazione di marchi comunitari presso UAMi e presso l OMPI Finanziamento a medio lungo termine a favore delle PMI per investimenti a valere sui fondi della BEI. Fondo di garanzia Finanziamento a tasso agevolato Fondo di garanzia perduto perduto Finanziamento agevolato e contributo in conto interesse Finanziamento agevolato e contributo in conto interesse perduto Finanziamenti a m/l termine Sempre aperto Sempre aperto Fino esaurimento risorse Fino esaurimento risorse Fino esaurimento 2014 Sempre aperto MPMI di tutti i settori Lavoratori residenti in Toscana titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato. PMI di tutti i settori PMI operanti nei settori dell agricoltura, dell edilizia, dell estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei MPMI a favore delle attività di Ricerca Fondamentale, Industriale e Sviluppo sperimentale; Grandi Imprese (GI), Organismi di Ricerca ( OR). PMI tutti i settori Fono di Garanzia per l imprenditoria giovanile e femminile Fondo di garanzia per i lavoratori autonomi non in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato Fondo di garanzia per la liquidità delle PMI dei settori: Industria, Artigianato, Cooperazione ed altri settori Finanziamenti Inail alle imprese per progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Bando MIUR MISE Regione Toscana che prevede contributi a fondo perduto fino a un max del 60% e finanziamenti fino a un max del 40% del programma d investimento in ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale. Concessione di garanzie per liquidità e per gli investimenti di imprese Fondo di garanzia Dal 1 settembre 2014 Fondo di garanzia Dal 11 luglio 2014 Fondo di garanzia Dal 1 settembre 2014 Finanziamento Inail Dal 3 novembre 2014 perduto e finanziamento Da settembre Garanzia mercoledì 31 ottobre

10 Giovani con età non superiore ai 40 anni, donne senza limiti di età e lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali Creazione di impresa Prestazione di garanzia, contributo per la riduzione del tasso di interesse, assunzione di partecipazioni giovedì 30 aprile 2015 PMI operanti nel "Settore A - Agricoltura, silvicoltura e pesca Sostenere gli investimenti delle imprese agricole e della pesca. Concessione di garanzie. Fino ad esaurimento risorse Micro, PMI e Grandi imprese, singole o associate in un'associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI, ATS) in cui siano stati sottoscritti contratti di solidarietà PMI con sede legale e operativa in Italia. Imprese di ogni dimensione aventi sede legale in Italia Imprese di ogni dimensione, loro consorzi o associazioni, con sede legale in Italia. Hanno priorità le piccole e medie imprese. Micro, piccole e medie imprese Micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, che abbiano depositato, in Italia o all estero, domanda di registrazione di un modello/disegno industriale a partire dal 1 gennaio PMI operanti nei settori di Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare PMI, Grande Impresa, Micro Impresa operanti nei settori di Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare Favorire interventi formativi aziendali rivolti ai lavoratori di imprese Promuovere l utilizzo dei diritti di proprietà industriale, agevolare la registrazione di marchi comunitari e internazionali Sostenere il lancio e diffusione di nuovi prodotti/servizi, l acquisizione di nuovi mercati, attraverso l apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento extra UE. Agevolare la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati a programmi d investimenti italiani in Paesi extra UE, e programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti. Finalizzato all acquisto di servizi specialistici funzionali all implementazione della brevettazione Sensibilizzare le imprese a utilizzare la registrazione di nuovi modelli e disegni industriali come strategia di tutela dell innovazione creata attraverso il design, al fine di ottenere una maggiore competitività sui mercati. DECRETO DEL FARE. Nuove misure di sostegno alle imprese per investimenti in Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Risparmio energetico/fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi. Progetto W2W Manager to Work promosso da Italia Lavoro per incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro di ex dirigenti e quadri disoccupati. perduto. perduto. Finanziamento a tasso agevolato. Finanziamento a tasso agevolato perduto. Premio a fondo perduto Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia Fino ad esaurimento risorse Fino ad esaurimento risorse Fino ad esaurimento risorse Fino ad esaurimento risorse Fino ad esaurimento risorse Fino ad esaurimento risorse sabato 31 dicembre 2016 perduto mercoledì 31 dicembre INDICE ISTAT. Indice del mese di Luglio 2014= 107,3 Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,1 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell anno precedente = +0,1 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +1,3 In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all ex coniuge in caso di separazione/divorzio. 10

11 SCADENZARIO Mese di Settembre Lunedì 15 Settembre IRES, IRAP E IVA IRPEF E IRES IVA Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti supersemplificati dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente. Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti supersemplificati. Imprese - Termine iniziale per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione delle agevolazioni per attività di ricerca scientifica, ai sensi dell art. 14 del DM Soggetti con partita IVA: - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente. - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro; - Termine per emettere e registrare le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente; Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari: - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente; - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente. Martedì 16 Settembre ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF Sostituti d imposta : Versamento della rata dell acconto dell addizionale comunale IRPEF per l anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Sostituti d imposta: - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. 11

12 CONTRIBUTI ENPALS CONTRIBUTI INPS CONTRIBUTO INPS EX L. 335/95 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI DEL 10% - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN, IN REGIME DI RISPARMIO AMMINISTRATO Soggetti che svolgono attività nell ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti. Datori di lavoro: Versamento dei contributi relativi al mese precedente; Datori di lavoro agricolo: Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l anno 2014dell anno in corso. Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro: Versamento del contributo; Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto nel mese precedente : Versamento del contributo; Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo; Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo; Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro : Versamento del contributo; Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro : Versamento del contributo Datori di lavoro privati - Versamento dell imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro. Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell imposta applicata nel secondo mese precedente. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN, IN REGIME DI RISPARMIO GESTITO IMPOSTE E CONTRIBUTI IRPEF Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente. Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno o il 7 luglio - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 luglio - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi; Sostituti d imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); Sostituti d imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici; Sostituti d imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite; 12

13 IVA Sostituti d imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; Sostituti d imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR; Sostituti d imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente; Sostituti d imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni. Persone fisiche fino a ,00 euro di volume d affari rientranti nel regime dei minimi - Versamento dell IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d imposta, effettuate nel mese precedente; - Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 giugno o il 7 luglio - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi; - Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 luglio - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi; - Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 17 marzo - Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l anno precedente, con applicazione dei previsti interessi; -Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi; - Soggetti con partita IVA in regime mensile : Liquidazione dell IVA relativa al mese precedente e versamento dell IVA a debito; -Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all ufficio delle Entrate - Liquidazione dell IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell IVA a debito - Soggetti fornitori di esportatori abituali : Trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d intenti ricevute dagli esportatori abituali nel mese precedente. Venerdì 19 Settembre IMPOSTE IRPEF Persone fisiche, società di persone ed equiparati, soggetti IRES - Regolarizzazione degli insufficienti versamenti (con maggiorazioni) relativi a UNICO e IRAP 2014, la cui scadenza era il , con sanzione del 3% e interessi legali. - Soggetti abilitati alla trasmissione telematica : Invio delle dichiarazioni dei sostituti d imposta modello 770/2014 Ordinario; - Soggetti abilitati alla trasmissione telematica - Invio delle dichiarazioni dei sostituti d imposta modello 770/2014 Semplificato; - Sostituti d imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di luglio, con la sanzione ridotta del 3% e gli interessi legali; - Sostituti d imposta - Termine per la regolarizzazione, mediante il ravvedimento operoso, delle violazioni relative all infedele presentazione del modello 770/2013 Ordinario e alle ritenute o imposte sostitutive del 2013; - Sostituti d imposta - Termine per la regolarizzazione, mediante il ravvedimento operoso, delle violazioni relative all infedele presentazione del modello 770/2013 Semplificato e alle ritenute del 2013; - Sostituti d imposta - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 13

14 IVA 770/2014 Ordinario; - Sostituti d imposta - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2014 Semplificato. - Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di luglio, con la sanzione ridotta del 3% e gli interessi legali; - Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta del 3% e gli interessi legali; -Soggetti con partita IVA: Regime trimestrale per natura (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta del 3% e gli interessi legali. Sabato 20 Settembre Contributo CONAI IRES Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente; Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Presentazione telematica all Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l anno in corso. 14

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