PRIMO ARGOMENTO TRATTATO

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1 ei PRIMO ARGOMENTO TRATTATO Nuove regole di utilizzo dell F24 LE NUOVE REGOLE DAL Per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 11 D.L. 66/2014, dal il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/poste (Home banking o Cbi); l uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline). I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione

2 dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. L utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000,00. SOGGETTI VERSAMENTO CON F24 VERSAMENTO DAL MODELLO CARTACEO HOME BANKING O REMOTE BANKING SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE TITOLARI DI PARTITA IVA versamento imposte dirette addizionali ritenute alla fonte imposte sostitutive Irap IVA fino a euro NO SI SI Versamento con compensazione orizzontale di credito NO NO SI

3 IVA annuale per importi > euro NON TITOLARI DI PARTITA IVA (privati) Versamento di importi pari o < euro senza compensazioni Versamento di importi > euro senza compensazioni Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito) Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero) SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO NO SI F24 A ZERO PER EFFETTO DELLE COMPENSAZIONI Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline. Diventa obbligatorio l utilizzo dei seguenti servizi telematici: F24 on line, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute; F24 web, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di

4 scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un ordine di addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell Agenzia delle Entrate; F24 cumulativo, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti online delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell intermediario medesimo. Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24: in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA; in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste. F24 CON UN SALDO FINALE POSITIVO, MA NEI QUALI SIANO STATE EFFETTUATE COMPENSAZIONI Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione: dall Agenzia delle Entrate; oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la

5 stessa. I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative): i servizi F24 on line, F24 web e F24 cumulativo ; i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione. F24 CON SALDO FINALE DI IMPORTO SUPERIORE A SENZA L EFFETTUAZIONE DI COMPENSAZIONI Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:.. dall Agenzia delle Entrate;.. oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative):.. i servizi F24 on line, F24 web e F24 cumulativo ;.. i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

6 MODELLO CARTACEO Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA. F24 CUMULATIVO L utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell intestatario effettivo della delega. Il cliente, per consentire l addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/ Poste, dovrà predisporre un autorizzazione alla banca. In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.

7 SECONDO ARGOMENTO TRATTATO Gli Studi di settore salvano le società di comodo Congruità e coerenza come via d uscita. La disciplina delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, per disincentivare il ricorso all utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società (Circ. Agenzia Entrate n. 5/E del 2/2/2007). La disciplina è stata concepita per contrastare le società che, indipendentemente dall oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio essenzialmente nell interesse dei soci senza esercitare un effettiva attività d impresa. Chi rientra nelle Società di comodo ha importanti risvolti sia nelle imposte sui redditi sia sull IRAP e sull Iva. A volte, quindi, ci si trova nelle condizioni di cercare delle vie d uscita per non incorrere nello status di non operatività. Una valida soluzione è quella che fa riferimento agli studi di settore attraverso i principi di congruità e coerenza, cause di esclusione e di disapplicazione della disciplina società di comodo. Risulta a questo punto importante valutare sia congruità che coerenza ai fini degli studi di settore e a volte converrebbe ricorrere ad un adeguamento ai fini degli stessi per non incorrere alle conseguenze dettate per le società di comodo. Non si può dimenticare però che la congruità deve essere seguita dalla coerenza che però si può presentare solo naturalmente. Premessa L art. 30, comma 1, della L. 23/12/1994, n.724 evidenzia che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi

8 delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore [ ] alla somma degli importi che risultano applicando a talune attività le cd. «percentuali di ricavabilità» previste dall art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994. SOGGETTI NON OPERATIVI se l ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le cd. percentuali di ricavabilità Sono considerate società di comodo tutte quelle società che si conferiscono e nelle quali si apportano beni al solo scopo di trarre vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti, quale patrimonio autonomo, sottratto alle pretese dei creditori dei singoli conferenti. Il regime delle società non operative identificato per la prima volta nel 1994 con la Legge 23 dicembre 1994 n. 724, è stato oggetto di ben nove interventi legislativi. L ultimo intervento normativo (articolo 2, comma 36-decies, del Decreto Legge n. 138/2011) è stato tuttavia quello che più ha stravolto la disciplina delle società di comodo, individuando due categorie: società "non operative"; società "in perdita sistematica".

9 Sono considerate non operative le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti, ottenuti per mezzo di coefficienti da applicare ai principali assets aziendali Perdita fiscale Perdita fiscale Perdita fiscale Società in perdita sistematica Reddito Società in perdita Perdita fiscale Perdita fiscale inferiore al sistematica minimo Reddito Società in perdita Perdita fiscale inferiore al Perdita fiscale sistematica minimo Reddito Società in perdita inferiore al Perdita fiscale Perdita fiscale sistematica minimo Sono considerate in perdita sistematica le società che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per tre periodi d'imposta consecutivi; oppure, sempre nel triennio di osservazione, due in perdita e una con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo previsto, come risulta applicando le disposizioni dell'articolo 30 della Legge 724/1994. Le società in oggetto sono considerate di comodo a decorrere dall anno successivo. Il mancato superamento del "test di operatività" e/o del test delle perdite triennali comporta delle presunzioni di imponibile minimo e delle preclusioni per il contribuente, quali: ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Per i soggetti Ires è inoltre prevista una maggiorazione dell aliquota pari al 10,5% (portando l aliquota dal 27,5% al 38%);

10 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto; ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 241/1997, o di cedere ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla Legge 154/1988, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale. I soggetti ricompresi nell ambito soggettivo di applicazione della norma e che non superano il test di operatività o il test delle perdite triennali, qualora vogliano evitare le conseguenze derivanti dalla disciplina in esame e appena illustrate, devono presentare istanza di disapplicazione. SOGGETTI CHE NON SUPERANO IL TEST DI OPERATIVITÀ O IL TEST DELLE PERDITE TRIENNALI per evitare le conseguenze derivanti dalla disciplina in esame devono presentare ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE Non sono però tenuti a presentare l istanza di interpello i soggetti per i quali si verifica una delle cause di esclusione. Infatti, l art.30 della L. n.724/94, comma 1, prevede alcune cause di esclusione dall applicazione della disciplina delle società di comodo, situazioni che possono applicarsi ad entrambe le fattispecie (società non operative da test di operatività e società non operative in perdita sistemica) e che vanno verificate sull anno in cui la società risulterebbe essere di comodo. Ulteriori situazioni in cui le società che non raggiungono i ricavi minimi del test possono disapplicare la norma senza ricorrere all istanza di interpello sono elencate nel comma 1, lettere da a) ad f), del Provvedimento del 14 febbraio 2008, n /2008, emanato dal Direttore dell Agenzia delle Entrate.

11 Le situazioni appena elencate consentono di disapplicare il regime delle società di comodo senza dover presentare preventivamente l'istanza di interpello, così come previsto per le cause di esclusione, ma, a differenza di queste ultime possono essere parziali, e cioè riguardare anche solo taluni degli asset di proprietà della società. Considerata la specificità della disciplina sulle perdite sistematiche, con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate dell 11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956, sono state individuate specifiche cause oggettive al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessità di presentare istanza di disapplicazione. Le situazioni indicate in detto provvedimento sono state, in parte, mutuate da quelle già indicate per le società non operative nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, prot. n , in quanto rappresentative di situazioni oggettive che giustificano anche la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Alcune modifiche alle preesistenti si sono invece rese necessarie per tener conto delle peculiarità della nuova disciplina. SOCIETÀ NON OPERATIVE E SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA: ANALOGIE E DIFFERENZE Le società non operative e quelle in perdita sistematica presentano le stesse cause di esclusione e comportano le medesime penalizzazioni ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva. Entrambe le discipline possono inoltre essere disapplicate per mezzo di interpello. Divergono invece per la cause di disapplicazione e, ovviamente, nei presupposti che comportano la loro applicazione. Soggetti che superano il test dei ricavi ma con perdita fiscale per tre esercizi consecutivi A seguito delle novità introdotte dall art 2, co. 36-decies del D.L. 138/2011 le disposizioni previste per le società di comodo sono state estese anche alle società che, pur superando il test dei ricavi, evidenziano una perdita fiscale per tre esercizi consecutivi, oppure una perdita in due esercizi e un reddito inferiore al minimo (secondo

12 la disciplina delle società non operative) nell altro esercizio del triennio. Pertanto, sono da considerarsi società di comodo: le società che non superano il test di operatività in quanto hanno ricavi inferiori a quelli minimi presunti (SOCIETÀ NON OPERATIVE); le società che dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi, oppure due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi, le quali diventano di comodo nell esercizio ancora seguente (SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA). Società di comodo SOCIETÀ NON OPERATIVE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA RICAVI MINIMI da calcolare applicando le seguenti percentuali sulla media triennali degli aggregati patrimoniali: PERDITE 2% azioni o quote RICAVI FISCALI 6% immobili e navi CONFRONTO EFFETTIVI NEI TRE 5% immobili A/10 ESERCIZI 4% immobili ad uso PRECEDENTI abitativo 15% altre immobilizzazioni I RICAVI MINIMI SONO INFERIORI A QUELLI EFFETTIVI SOCIETÀ NON OPERATIVA DEVE ESSERE DICHIARATO UN REDDITO MINIMO DETERMINATO APPLICANDO AGLI AGGREGATI DELL ATTIVO PATRIMONIALE LE SEGUENTI PERCENTUALI: - 1,5% azioni o quote; - 4,75% immobili e navi; - 4% immobili A/10; - 3% immobili ad uso abitativo; - 12% altre immobilizzazioni.

13 ANCHE SE I RICAVI EFFETTIVI SONO SUPERIORI A QUELLI PRESUNTI, SE IL REDDITO È INFERIORE A QUELLO MIN SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA Qualora la media dei ricavi effettivi sia minore di quella dei ricavi convenzionali, o non venga superato il test delle perdite triennali, l ente collettivo viene considerato di comodo ed è conseguentemente soggetto ad una serie di penalizzazioni previste dalla disciplina. Modalità di calcolo dei ricavi presunti Per verificare se una società può essere considerata non operativa occorre affrontare il c.d. test di operatività e, se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società è considerata non operativa. In questo caso occorre quindi calcolare il reddito minimo da dichiarare.

14 Soffermandoci sul calcolo dei ricavi minimi presunti, questi si determinano applicando le percentuali previste al valore medio del triennio delle attività rilevanti. Alla luce delle modifiche sopra esposte, le percentuali da applicarsi ai fini della determinazione dei ricavi presunti, risultano le seguenti: Dette percentuali vanno applicate al valore dei beni assunto in base alle risultanze medie dell esercizio e dei due precedenti. I due esercizi precedenti a quello di osservazione devono essere considerati anche se interessati da cause di esclusione dall applicazione della norma. La finalità della disposizione è infatti semplicemente quella di evitare che fosse stato il valore assunto in un singolo esercizio a determinare l entità dei ricavi teorici derivabili dagli elementi patrimoniali stessi. Il valore deve essere inoltre ragguagliato ai giorni di effettivo possesso degli stessi beni nel corso dell esercizio, qualora vi siano stati acquisti o vendite nel corso dell anno. Va da ultimo sottolineato che qualora la società non presenti nel triennio o nell anno di compilazione beni interessati dal test di operatività dovrà segnalare la condizione in dichiarazione compilando la casella casi particolari ; allo stesso modo andrà segnalata l eventualità in cui non esistano beni suscettibili al test nel solo esercizio di riferimento.

15 Cause di esclusione e disapplicazione CAUSE DI ESCLUSIONE ART. 30 L. 724/94 a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; b) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; c) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; d) alle società ed Enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; e) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; f) alle società con un numero di soci non inferiore a 50 (prima era 100) per la maggior parte del periodo di imposta; g) società con numero minimo di dipendenti mai inferiore a 10 nel triennio di riferimento; h) Società in fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; i) società con valore della produzione > attivo patrimoniale; j) 1società partecipate da enti pubblici almeno per il 20%; k) società congrue e coerenti con gli studi di settore. Si riferisce a società che sono congrue agli studi di settore anche per effetto dell adeguamento e coerenti in base a tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei confronti della società. Si ritengono escluse le società alle quali si applicano i parametri. Peculiarità delle cause di esclusione sono: a) fuoriuscita del contribuente dall intero regime delle società di comodo; b) deve essere verificata sempre sull anno di dichiarazione, quindi sul 2012 per il prossimo Modello Unico; c) sono esimenti della disciplina per il solo periodo d imposta in cui sono verificate. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE PER SOCIETA IN PERDITA SECONDO PROVVEDIMENTO DEL 11 GIUGNO 2012

16 1) Società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. 2) Società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. 3) Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. 4) Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a a) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del D.L. n. 138 del 2011; b) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; c) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR. 5) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. 6) Società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).

17 7) Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo. 8) Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolate. 9) Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 10) Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (in almeno un anno del triennio); 11) Società che si trovano nel primo periodo d'imposta. Caratteristiche delle cause di disapplicazione sono: sono specifiche per un singolo ambito (non operative o perdita sistematica); le cause di cui al Provvedimento del 14 febbraio 2008 (società non operative) sono da valutare sul periodo d imposta di cui si sta predisponendo la dichiarazione; le cause contenute nel Provvedimento dell 11 giugno 2012 (società in perdita sistematica) devono essere verificate in almeno un anno all interno del periodo di osservazione (triennio 2009, 2010 e 2011 per Unico 2013). La via d uscita Considerati tali ragionamenti di sistema e di politica fiscale, è da tener presente che in alcuni casi bisogna capire quali vie si possono percorrere per cercare di ovviare alle conseguenze di tali disposizioni quando ci si trova nello lo status di non operatività. Una valida soluzione è quella che fa riferimento agli studi di settore: la congruità e la coerenza sono una via d uscita naturale per la società. Infatti:

18 sia come causa di esclusione, quindi se verificatasi nel 2013 salvaguarda il periodo d imposta oggetto di compilazione da ogni problema; che come causa di disapplicazione. Le cause contenute nel Provvedimento dell 11 giugno 2012 (società in perdita sistematica) devono essere verificate in almeno un anno all interno del periodo di osservazione (triennio 2010, 2011 e 2012 per Unico 2014). Potrebbe pertanto interrompere il triennio che porterebbe ad essere di comodo. In particolare, se tale causa si verifica nel 2013, il contribuente potrà rimanere tranquillo fino al 2016, rinviando ogni problema al Pertanto, risulta importante valutare sia congruità che coerenza ai fini degli studi di settore e a volte converrebbe ricorrere ad un adeguamento ai fini degli stessi per non incorrere alle conseguenze dettate per le società di comodo. Si deve tener comunque presente che non basta collocarsi nell intervallo concesso dall Agenzia per la congruità, ma ci si deve posizionare al punto più alto dei ricavi forniti da Ge.Ri.Co. Per semplicità si deve far rifermento al livello di ricavi comprensivo dei maggiori ricavi che si ottengono dalla applicazione degli specifici indicatori di normalità economica. L adeguamento al maggior ricavo consente una compensazione nel caso in cui non vi sia normalità economica: infatti i ricavi si incrementeranno. Ma ciò non basta: la congruità dev essere seguita dalla coerenza che però si deve presentare naturalmente. Non vi è modo a questo proposito di poter raggiungere i parametri al momento della dichiarazione dei redditi. Infatti il soggetto è coerente se è correttamente posizionato sul mercato e soddisfa tutti gli indicatori applicabili. Basta solo uno di questi a far escludere l applicabilità di esclusione. VIA D USCITA SE CONGRUO E COERENTE Causa di esclusione e disapplicazione dalla disciplina per le Società di comodo, sono congruità e coerenza Attenzione: la congruità deve essere seguita dalla coerenza che però si deve presentare naturalmente.

19 TERZO ARGOMENTO TRATTATO Riscatto della laurea: cambio facoltà In caso di passaggio da una facoltà ad un altra, è possibile riscattare sia gli anni di studi della nuova facoltà sia quelli della facoltà di provenienza L INPS, con il messaggio n. 5811/2014, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all individuazione degli anni da ammettere a riscatto nel caso in cui il corso di laurea si sia protratto nel tempo con iscrizione a due o più facoltà universitarie. In particolare, è stato chiarito che nel caso in cui un soggetto, dopo l iscrizione sia passato ad altro corso di laurea ottenendo nella nuova facoltà, per effetto del riconoscimento degli studi già compiuti, l iscrizione ad un anno di corso diverso dal primo, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. A tal proposito, è bene tenere presente che tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso. Premessa A seguito di alcuni quesiti avanzati dalla gestione dipendenti pubblici, l INPS torna a parlare di riscatto della laurea, e questa volta lo fa chiarendo il particolare caso dello studente che passa da una facoltà ad un altra. Il dubbio, in tal senso, riguarda gli anni da poter ammettere a riscatto. Riscatto della laurea

20 In via preliminare, vale la pena ricordare cos è e quali sono i vantaggi derivanti dal riscatto della laurea. Esso, in pratica, consente di avvicinare il trattamento previdenziale in tempi ragionevolmente brevi, versando una cospicua somma di denaro all INPS. Esso ha un duplice peso ai fini pensionistici, poiché riguarda sia l ammontare dell importo della pensione che si andrà a percepire sia l anticipazione dei tempi di pensionamento. Un opportunità questa, purtroppo, segnata dal Governo tecnico del Professor Monti, che con la manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) ha profondamente mutato le aspettative dei lavoratori italiani, costretti ad andare in pensione sempre più tardi. I periodi riscattabili Affinché l interessato possa riscattare il corso legale di laurea, è opportuno ovviamente essere in possesso di un titolo di studio. Ma quali possono essere riscattati? E quali invece, restano esclusi? Dunque, possono essere riscattati: i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni); i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal Decreto n. 509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale; Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea. Possono essere altresì ammessi al riscatto i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico

21 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca. ULTERIORI SPECIFICHE il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi; a partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data; non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. I periodi esclusi dal riscatto Al contrario, restano esclusi dalla possibilità di riscatto: i periodi di iscrizione fuori corso; i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto. Chiarimento INPS A seguito di alcuni quesiti avanzati dalla gestione dipendenti pubblici, l INPS torna a parlare di riscatto della laurea, e questa volta lo fa chiarendo il particolare caso dello studente che passa da una facoltà ad un altra. Il dubbio, in tal senso, riguarda gli anni da poter ammettere a riscatto. Sul punto, l INPS chiarisce che gli anni da considerare saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso.

22 Si specifica, inoltre, che il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, con esclusione, in ogni caso, degli anni fuori corso.

23 QUARTO ARGOMENTO TRATTATO Contrasto all evasione: le linee guida per il 2014 Circolare n. 25 del 06 agosto 2014 L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25 del 06 agosto 2014, pianifica l attività di prevenzione e contrasto all evasione da realizzare nel 2014 e fornisce una sintesi degli indirizzi operativi assegnati agli uffici nel primo semestre dell anno in corso, secondo gli obiettivi affidati al Governo dalla delega fiscale (Legge 23/2014). Più contraddittori preventivi con il contribuente e abbandono delle violazioni basate su mere formalità, privilegiando invece i controlli su violazioni sostanziali, e quindi su casi di evasione, piuttosto che a controlli basati su questioni interpretative o su errori formali. Sono questi, in estrema sintesi, alcuni dei principi ispiratori che sembrano emergere dalla circolare. Va da sé che, come per il passato, questi orientamenti debbano essere fatti propri dalle direzioni regionali e provinciali che, in concreto, svolgono l'attività di accertamento. Premessa Con il documento di prassi pubblicato ieri, l Agenzia pianifica l attività di prevenzione e contrasto all evasione da realizzare nel 2014 e fornisce una sintesi degli indirizzi operativi assegnati agli uffici nel primo semestre dell anno in corso, secondo gli obiettivi affidati al Governo dalla delega fiscale (Legge 23/2014). Le linee guida per tipologia di contribuente Le linee guida per l attività di accertamento mirano, in particolare, ad analizzare il rischio in relazione a ciascuna macro-tipologia di contribuenti, tenendo presente le diverse realtà territoriali, senza

24 trascurare l effetto crisi che ha investito e investe l intero territorio nazionale. In particolare, le macro-categorie sono le seguenti: GRANDI CONTRIBUENTI I controlli sui Grandi contribuenti sono basati, in primo luogo, sul tutoraggio, l attività di valutazione dei comportamenti delle imprese, riassunta in un apposita scheda che evidenzia il maggiore o minore rischio di evasione del soggetto. Nei confronti dei contribuenti senza un alto livello di pericolosità e che non presentano bilanci con scostamenti significativi, l Amministrazione finanziaria provvederà solo ad aggiornare la scheda di rischio; MEDIE E PICCOLE IMPRESE - Per le società di medie dimensioni, è previsto il coordinamento della direzione regionale sull attività di controllo, in caso di appartenenza a gruppi di imprese. La Dr, inoltre, avrà la supervisione sull analisi di rischio effettuata dalle direzioni provinciali. Inoltre, se i soggetti perdono la qualifica di grandi contribuenti, le direzioni regionali trasferiscono alle Dp competenti le schede di rischio predisposte in sede di tutoraggio; per le PICCOLE IMPRESE E PER I LAVORATORI AUTONOMI, la programmazione delle attività istruttorie e di accertamento da realizzare nel 2014 deve tener conto di un attenta analisi del rischio tramite gli specifici applicativi e le liste delle posizioni trasmesse nell ultimo periodo dello scorso anno e nel primo semestre del Per i contribuenti sottoposti agli studi di settore, l Agenzia ribadisce che la programmazione dei controlli sarà correlata alle anomalie rilevate e al mancato adeguamento allo studio. Sotto la lente pure i requisiti per fruire del regime premiale, la disciplina che prevede una serie di vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e che hanno assolto correttamente l obbligo di comunicazione dei dati rilevanti (articolo 10, commi 9-13, D.L. 201/2011). Inoltre, viene ribadito l utilizzo delle indagini finanziarie per l attività di controllo, ma solo a seguito di un attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere significative anomalie

25 dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un attività istruttoria dell ufficio. Ugualmente, nei controlli agli esercenti arti e professioni, sarà utilizzato lo strumento delle indagini finanziarie solo quando la posizione fiscale è difficilmente riscontrabile con altre modalità istruttorie. In tale ambito, l Agenzia ricorda che scopo delle indagini finanziarie è quello di ricostruire l effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo e che le presunzioni previste dalla norma (articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. 600/1973) devono essere applicate dall ufficio con criteri di buon senso e di ragionevolezza, anche avvalendosi della collaborazione del contribuente. ONLUS - Per il comparto Onlus, l Agenzia sottolinea che l attività delle direzioni provinciali deve essere rivolta a quei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma che in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali, evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza o enti di evidente valore sociale come, ad esempio, quelli dedicati alla formazione sportiva per giovani o alla tutela degli anziani o dei soggetti svantaggiati. PERSONE FISICHE - Nell ambito dei controlli alle persone fisiche, l Agenzia ricorda la predisposizione dell applicativo informatico Ve.r.di per l analisi di rischio e la determinazione sintetica del reddito, messo a punto con l introduzione del Redditometro. Studi di settore Per i contribuenti soggetti agli studi l'attività ispettiva del l'amministrazione avrà la sua peculiarità negli accessi brevi e nell'individuazione di chi ha inserito dati e informazioni contabili ed extracontabili non veritiere. Da evidenziare la maggiore attenzione verso coloro che, con l'inserimento di dati non corretti, possono conseguire i benefici previsti dal cosiddetto regime premiale.

26 Redditometro Particolare attenzione deve essere dedicata alla selezione dei soggetti a rischio, per attivare procedimenti di accertamento solo nei confronti di chi presenta scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa. Altro elemento da tenere in considerazione sono le prove fornite dai contribuenti, come la documentazione giustificativa esibita o le argomentazioni logiche sostenute, evitando, in ogni caso, pretese accertative. Gli accertamenti sintetici riguarderanno soltanto coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute. La circolare, a questo proposito, ricorda la centralità della fase preliminare di selezione dei contribuenti "a rischio evasione" e ribadisce la necessità di un'attenta valutazione delle giustificazioni prodotte dal soggetto sottoposto a controllo. Riscossione Tra gli obiettivi strategici predominanti dell Agenzia delle Entrate, il miglioramento qualitativo e quantitativo dell attività di riscossione da realizzarsi, in primo luogo, attraverso l apporto delle direzioni provinciali e regionali. Presso le Direzioni provinciali va attivata un attività di intelligence per l individuazione di crediti esigibili, ma a rischio incasso, da segnalare all agente della riscossione. Circa l attività di contrasto all evasione da riscossione per il tramite delle autorità fiscali estere, registrato un notevole squilibrio tra le richieste di recupero inviate dall Agenzia ad altri Stati e l attività di riscossione svolta in Italia in favore di questi, l Amministrazione centrale sollecita un maggior coordinamento con gli agenti della riscossione in modo da poter recuperare i crediti del fisco italiano, attraverso i contatti e le informazioni fornite dai partner esteri.

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