SCHEMA DI CONVENZIONE per la gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa

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1 1 SCHEMA DI CONVENZIONE per la gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa TRA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA, con sede in RAGUSA, PIAZZA LIBERTA, C.F. n (di seguito denominata Camera) rappresentata dal Dott., nato il a nella sua qualità di E (denominazione dell Istituto di credito) C. F. n. con sede in Via, di seguito denominato Istituto cassiere, rappresentato dal Dr., nato a il nella sua qualità di. si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO Con la presente convenzione la Camera affida il proprio servizio di cassa all Istituto cassiere. Il predetto servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Camera e dalla stessa ordinate in conformità con la presente convenzione e con l osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio di cui al D.P.R. 254/ nonché la custodia e l amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9. A tale scopo all inizio del servizio la Camera metterà a disposizione dell istituto cassiere la giacenza liquida proveniente dalla precedente gestione. La gestione finanziaria della Camera ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Camera affida con la presente convenzione, altresì, l apertura e la gestione di un conto corrente bancario denominato Fondo Quiescenza e intestato alla CCIAA di Ragusa.

2 2 All atto della sua apertura, il su citato conto corrente sarà dotato della somma già esistente nella precedente gestione di cassa e verrà alimentato mensilmente dalle trattenute di quiescenza operate sulle retribuzioni dei dipendenti e dai contributi di quiescenza a carico della Camera. Periodicamente la giacenza del conto viene investita in titoli di Stato. Gli interessi che matureranno saranno introitati, mediante reversali, sullo stesso conto corrente bancario Fondo Quiescenza. Fanno parte, inoltre, del servizio il deposito e la custodia dei titoli pubblici di proprietà della Camera e vincolati al Fondo Quiescenza ; l istituto cassiere provvederà, di concerto con la Camera e dietro emissione di reversali di incasso, a riscuotere le cedole in scadenza, nonché a provvedere, secondo le istruzioni della Camera alla vendita dei titoli alla loro scadenza e all acquisto di titoli pubblici, mediante emissione di mandati e reversali. Le modalità operative di gestione del conto, simile al servizio principale, saranno nel dettaglio concordate tra la Camera e l Istituto cassiere al momento dell avvio del servizio. Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO La durata del servizio è stabilita in tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La Camera si riserva la facoltà di rinnovare per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione, l affidamento del servizio, qualora la normativa in materia al tempo vigente lo consenta, dandone comunicazione scritta all Istituto cassiere mediante lettera raccomandata A.R. entro tre mesi dalla scadenza. Alla cessazione delle sue funzioni l Istituto cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati e di quant altro abbia riferimento alla gestione del servizio. La Camera sarà obbligata a rimborsare ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall Istituto cassiere a qualsiasi titolo. L Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all attività di pagamento e di incasso, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni. Art. 3 - SEDE DI SVOLGIMENTO Il servizio sarà svolto dall Istituto cassiere nella seguente sede: Via, Ragusa, (come indicata in sede di gara), nei giorni lavorativi e negli orari in cui gli sportelli dell Istituto medesimo sono aperti al pubblico. Art. 4 - RISCOSSIONI Le entrate sono riscosse dall Istituto cassiere mediante reversali di incasso emesse dalla Camera su modelli numerati progressivamente, firmati dal Segretario Generale e dal Dirigente dell Area economico-finanziaria o dai rispettivi delegati e/o sostituti. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a. Nome e cognome o ragione sociale del debitore b. Codice fiscale del debitore c. Causale d. Importo in cifre e lettere e. Data di emissione

3 3 L Istituto cassiere è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Camera contro il rilascio di apposita ricevuta/quietanza liberatoria. Tali incassi saranno segnalati alla Camera, alla quale sarà richiesta l emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. L Istituto cassiere documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa della Camera apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. Su richiesta della Camera l Istituto cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati alla Camera è disposto dalla Camera stessa mediante preventiva emissione di reversale intestata a sé medesima. L accredito al conto delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l Istituto cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. Per tutte le riscossioni, l Istituto cassiere applica la seguente valuta, risultante dall esito della procedura di gara : L Istituto cassiere non e tenuto ad accettare versamenti di terzi a favore della Camera a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Sono invece accettati assegni circolari intestati alla Camera. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell esercizio sono restituite alla Camera per l annullamento. Art. 5 - PAGAMENTI I pagamenti sono effettuati dall Istituto cassiere mediante mandati di pagamento emessi dalla Camera su modelli numerati progressivamente, firmati dal Segretario Generale e dal Dirigente dell Area economico-finanziaria o rispettivi delegati e/o sostituti. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni: a) Nome e cognome o ragione sociale del creditore b) Codice fiscale del creditore c) Causale d) Importo in cifre e lettere e) Modalità di estinzione del titolo f) Data di emissione g) Eventuale data di scadenza. L Istituto cassiere, su conforme richiesta della Camera, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell operazione. I mandati sono ammessi al pagamento entro due giorni lavorativi successivi alla consegna all Istituto cassiere. L Istituto cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dalla Camera e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali la Camera avrà indicato sul mandato la scadenza. Per tutti i pagamenti l Istituto cassiere applica la seguente valuta risultante dall esito della procedura di gara:. L Istituto cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma o del nome del creditore o

4 4 discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. L Istituto cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera sul mandato. A comprova dei pagamenti effettuati l Istituto cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, l Istituto cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare alla Camera con cadenza mensile. Su richiesta della Camera, l Istituto cassiere, fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, la Camera è liberata dall obbligazione nel momento dell addebito dell importo sul conto corrente bancario o postale. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all operazione e la sottoscrizione dell Istituto cassiere. I mandati di pagamento, ai sensi del comma 5 dell art. 16 del D.P.R. 254/2005, sono estinti, conformemente ad espressa annotazione sui titoli, mediante: accreditamento in conto corrente bancario; accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale, la cui ricevuta di versamento, rilasciata dall ufficio postale, deve essere allegata al titolo; commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile all ordine del creditore da spedire a cura dell istituto cassiere; assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza. In tali ipotesi le spese sono poste esclusivamente a carico del beneficiario. Le commissioni a carico del beneficiario sono applicate dall Istituto cassiere nella misura e secondo le modalità risultanti dall esito della procedura di gara, come di seguito riportate: Nessun addebito di commissione deve, comunque, applicarsi alle operazioni concernenti: retribuzioni, indennità e compensi a favore dei dipendenti; indennità, rimborsi e compensi ai componenti gli organi e le commissioni camerali; Il pagamento di diversi mandati (se assoggettabili a commissione) nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata dovrà essere effettuato con l addebito di un unica commissione. La Camera si impegna a non presentare all Istituto cassiere mandati oltre la data di chiusura della contabilità prevista dall Istituto medesimo. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti alla Camera per l annullamento. I pagamenti sono eseguiti fino alla concorrenza della disponibilità di cassa e della eventuale anticipazione accordata dall Istituto cassiere.

5 5 Art. 6 - ANTICIPAZIONE DI CASSA I pagamenti sono effettuati dall Istituto cassiere nei limiti dell effettiva giacenza di cassa della Camera. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente della Camera, su richiesta della stessa, corredata della deliberazione dell organo competente, l Istituto cassiere si impegna ad accordare un anticipazione di cassa. Gli interessi a carico della Camera sono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull ammontare dell anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, l Istituto cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito. Art. 7 - FIRME AUTORIZZATE La Camera provvede a trasmettere preventivamente all Istituto cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare le reversali di incasso ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno in seguito intervenire; l Istituto cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui i titoli di incasso e di spesa siano firmati dai delegati o dai sostituti, si intende automaticamente che l intervento dei medesimi è dovuto ad assenza o impedimento dei titolari. Art. 8 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI L Istituto cassiere ha l obbligo di tenere aggiornati e custodire, anche mediante sistemi informatici: il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento; le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti alla Camera, come di seguito precisato; lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di poter accertare in ogni momento la situazione di cassa; eventuali altri documenti previsti dalla legge. I mandati di pagamento e le reversali di incasso sono consegnati dalla Camera all Istituto cassiere accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito alla Camera firmato per ricevuta. Tali distinte sono numerate progressivamente e contengono, oltre all importo dei titoli di incasso e di pagamento trasmessi, l importo complessivo dei titoli medesimi presentati dall inizio dell esercizio. L Istituto cassiere deve trasmettere alla Camera, entro e non oltre giorno quindici del mese successivo, le reversali di incasso e i mandati di pagamento totalmente estinti nel mese precedente, regolarmente documentati, con le prescritte quietanze, muniti di timbro comprovante la data dell estinzione. I suddetti titoli di pagamento e di incasso sono accompagnati da una distinta in due copie regolarmente timbrate e firmate dall Istituto cassiere; la seconda copia sarà restituita dalla Camera

6 6 per ricevuta, con riserva di verificare entro i trenta giorni successivi la completezza e la regolarità dei citati titoli. Per documentate e specifiche esigenze la Camera può concordare, per alcune tipologie di titoli di incasso e di pagamento, la trasmissione ad avvenuta estinzione - con periodicità diverse. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza sono restituiti, con le modalità predette, alla Camera dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze. L Istituto cassiere deve trasmettere alla Camera entro e non oltre giorno quindici di ciascun mese o, se festivo, entro il giorno lavorativo successivo, il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel mese precedente. Almeno trimestralmente l Istituto cassiere invia l estratto del conto corrente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato, nonchè il foglio dell estratto conto regolato per capitale e interessi. La Camera e tenuta a verificare gli estratti conto trasmessi, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Alla fine di ciascun trimestre l Istituto cassiere fornisce i dati relativi ai flussi trimestrali di cassa così come stabilito dalla Legge , n. 468 e successive disposizioni modificative, integrative ed attuative. Art. 9 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI L Istituto cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà della Camera, che vengono immessi in deposito amministrato. L Istituto cassiere custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Camera, con l obbligo di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione della Camera, comunicata per iscritto e sottoscritta dai soggetti autorizzati a firmare i titoli di spesa e di riscossione. I suddetti servizi sono svolti a titolo gratuito. Art VERIFICHE La Camera ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L Istituto cassiere deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Camera dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. Art TASSI CREDITORI E DEBITORI Sulle giacenze di cassa della Camera, comprensivo della giacenza nel conto Fondo Quiescenza, è applicato il tasso di interesse risultante dall esito della procedura di gara e determinato come segue:. La liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Sulle anticipazioni di cassa è applicato il tasso di interesse risultante dall esito della procedura di gara e determinato come segue:.

7 7 La liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Art CONTO GIUDIZIALE Ai sensi dell art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio l Istituto cassiere si impegna a trasmettere alla Camera il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell allegato E del D.P.R. 254/2005. Art SERVIZIO DI HOME BANKING L Istituto cassiere attiverà senza alcun onere a carico della Camera - il servizio di home banking con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per svolgere funzioni telematiche di versamento (ad es. Modello F24) entro il termine di giorni, come risulta dall esito della procedura di gara. Art RITIRO VALORI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE Sarà cura e responsabilità dell Istituto cassiere ritirare o consegnare tramite proprio personale e senza alcun onere a carico della Camera la documentazione contabile, i valori e la documentazione connessa con l espletamento del servizio di cassa presso la sede camerale ubicata in Ragusa Piazza Libertà. Il servizio di ritiro viene effettuato dall Istituto cassiere a semplice richiesta della Camera, richiesta da inoltrare ordinariamente un giorno prima e per un numero non superiore a tre ritiri settimanali di valori o di documenti. L Istituto cassiere provvede altresì all accreditamento giornaliero dei predetti valori sul conto corrente camerale alle condizioni (valuta, tasso, ecc ) contenute nell offerta. Art MANDATI E REVERSALI TELEMATICI In alternativa alla procedura basata su titoli di incasso e di pagamento cartacei, la Camera potrà effettuare la trasmissione telematica dei titoli medesimi con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito. L Istituto cassiere è tenuto ad attivare detto servizio entro dalla formale richiesta della Camera, come risulta dall esito della procedura di gara. La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente sarà assicurata dalla Posta elettronica certificata che garantisce la conservazione e la consultazione delle ricevute. Art CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI CASSA Il servizio di cassa è svolto a titolo gratuito e, per quanto riguarda la gestione, con le modalità precisate nell offerta in sede di gara e riportate nella presente convenzione. Come ulteriore condizione nell esecuzione del servizio, la Camera riconosce all Istituto cassiere il recupero delle spese vive dovute per norme di legge quali spese per marche, bolli e simili. Quando dovute, la Camera procede al rimborso trimestrale, su presentazione di distinta dettagliata, delle suddette spese sostenute ed anticipate dall Istituto cassiere per l espletamento del servizio. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con la presente convenzione l Istituto cassiere si impegna ad applicare alla Camera le condizioni più favorevoli applicate alla migliore clientela. Art MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti mediante scambio di lettere e previa accettazione espressa, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio

8 8 tutte le modifiche ritenute necessarie per accorgimenti e soluzioni pratiche intese a conseguire la migliore qualità dei servizi offerti. Inoltre, ai sensi delle disposizioni in vigore, le parti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, convengono che adegueranno il servizio alle normative del sistema denominato Siope, la cui applicazione per le Camere di Commercio è prevista a decorrere dal 1 gennaio Resta inteso che tale adeguamento non avrà alcun costo per la Camera. Art GARANZIA A FAVORE DELLA CAMERA Durante l esecuzione del servizio l Istituto cassiere è direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Camera dall espletamento del servizio. L Istituto cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e deve conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella identica forma in cui furono eseguiti, i depositi di terzi che non siano stati consegnati in contanti. Per l adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di tutti gli obblighi di legge inerenti la gestione del servizio di cassa, nonché per gli eventuali danni causati alla Camera o a terzi, l Istituto cassiere risponde con le proprie attività ed il proprio patrimonio. Art DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto; l Istituto cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nella presente convenzione. E altresì vietata la cessione del contratto. Art INADEMPIENZE CONTRATTUALI PENALITA La Camera, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e e alla presente convenzione, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione. La penalità è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell Istituto cassiere, le quali dovranno pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione. Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste, nonché il ritardo nell espletamento delle stesse laddove è previsto un termine di adempimento, comporta l applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a. 250,00 e non superiore a.5.000,00. Resta fermo per l Istituto cassiere l obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dalla Camera. Art RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà risolto, ai sensi dell art del C.C., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi: a. per gravi inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l immediata risoluzione del contratto; b. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; c. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell Istituto cassiere.

9 9 La Camera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie: a. interruzione non giustificata del servizio; b. mancata apertura entro la data di inizio del servizio di una sede (una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatore/i) ubicata nel Comune di Ragusa o mancata presenza nel corso dell appalto; c. subappalto, anche parziale, del servizio; d. cessione del contratto; e. revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull attività inerente la presente convenzione; f. ulteriori inadempienze dell Istituto cassiere dopo l applicazione di tre penalità per la medesima infrazione nel corso di un esercizio finanziario. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando la Camera stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione all Istituto cassiere il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Camera dovrà sopportare. Art RISERVATEZZA L Istituto cassiere è impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui viene a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. Art REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell Istituto cassiere. Art RINVIO, FORO COMPETENTE Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione sono di competenza del Foro di Ragusa. Ragusa, lì... per la Camera.. per l Istituto cassiere

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