2. AMMORTAMENTO TERRENI PERTINENZIALI

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1 Bologna, 12 settembre 2006 Circolare n.3/2006 Oggetto : D.L. 4 luglio 2006 n.223 convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248 Con decreto legge n.223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n.248 del 4 agosto 2006 pubblicata nel S.O. n.183 alla gazzetta ufficiale n.186 dell 11 agosto 2006, sono state apportate importanti modifiche tributarie delle quali evidenziamo le più significative: 1. ACCONTI NOVEMBRE 2006 Per calcolare gli acconti IRES e IRAP relativi al 2006 si assume l imposta del 2005 rideterminata in base alle correzioni dovute alla presente manovra fiscale come di seguito illustrate. 2. AMMORTAMENTO TERRENI PERTINENZIALI Viene stabilita l indeducibilità della quota di ammortamento riferibile al costo delle aree sottostanti o pertinenziali dei fabbricati strumentali. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima redatta da soggetti iscritti negli Albi degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti industriali edili e comunque non inferiore al 30% del costo complessivo per i fabbricati industriali o il 20% per gli altri. Si applica dal periodo d imposta in corso dal 4 luglio AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI Passa da dieci a diciotto anni il periodo minimo per l ammortamento dei marchi. Per i brevetti (registrati dal 4/7/2006 o nei 5 anni precedenti), per le opere dell ingegno e know-how il limite massimo della quota di ammortamento è incrementato da un terzo al 50% del costo. Si applica dal periodo d imposta in corso dal 4 luglio AMMORTAMENTI ANTICIPATI AUTOVETTURE Non è più consentito, dall esercizio in corso al 4 luglio 2006, l ammortamento anticipato su auto e altri mezzi di trasporto i cui costi sono deducibili parzialmente. 1

2 5. LEASING AUTOVETTURE I contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente al 12 agosto 2006 relativi ad autovetture e mezzi di trasporto a deducibilità limitata avranno una durata minima pari al periodo di ammortamento (generalmente 4 anni). 6. VEICOLI OMOLOGATI COME AUTOCARRI I veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone vanno assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone. I veicoli sopra richiamati saranno individuati con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. 7. CESSIONE E LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI La nuova normativa IVA/Imposta di registro per le cessioni e le locazioni dei beni immobili è la seguente: Requisiti soggettivi Requisiti oggettivi Regime IVA Imposte di registro e ipo-catastale LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI Effettuate da esercenti arti, imprese o Nei confronti di chiunque Esenti Registro al 2% professioni LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI Effettuate da esercenti arti, imprese o Nei confronti di soggetti con Imponibili Registro all'1% professioni detraibilità fino al 25%; Nei confronti di cessionari non soggetti passivi d'imposta; Con opzione d'imposta Nei confronti di soggetti diversi Esenti Registro all'1% CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI Effettuate da imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni Effettuate da soggetti passivi d'imposta diversi CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Fatte da imprese costruttrici o di ripristino che hanno finito gli interventi da meno di 4 anni Effettuate da soggetti passivi d'imposta diversi Nei confronti di chiunque Imponibili Registro: 168 ; Ipo-catastale: Nei confronti di chiunque Esenti Prima casa: registro al 3% e ipocatastale ; Seconda casa: registro 7% e ipo-catastale 2%+1%=3% Nei confronti di chiunque Imponibili Registro: 168 ; Ipo-catastale: 3%+1%=4% Nei confronti di soggetti con detraibilità fino al 25%; Nei confronti di cessionari non soggetti passivi d'imposta; Con opzione d'imposta Imponibili Registro: 168 ; Ipo-catastale: 3%+1%=4% Nei confronti di soggetti diversi Esenti Registro: 7%; Ipo-catastale: 3%+1%=4% 2

3 8. ACCERTAMENTO VALORE NELLE CESSIONI DEGLI IMMOBILI AI FINI: - IVA E IMPOSTE DIRETTE E consentito all Agenzia delle Entrate rettificare il corrispettivo della cessione quando questo risulta inferiore al valore normale del bene, inteso come il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie e in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. - IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA/CATASTALE Fermo restando la nuova normativa introdotta dalla legge finanziaria 2005 che consentiva ai privati, in caso di cessione di immobili abitativi, di dichiarare ai fini dell imposta di registro e ipo-catastale i valori catastali e separatamente il corrispettivo percepito, il presente decreto stabilisce che l imposta di registro sui trasferimenti immobiliari diversi da quelli sopra previsti sarà applicata sul valore venale dell immobile. 9. AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per le prestazioni fatturate dal 1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 l IVA sugli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili a prevalente destinazione abitativa privata tornerà al 10%. Per il medesimo periodo la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è pari al 36%, nei limiti di 48mila euro per abitazione. Si precisa che la mancata distinta indicazione in fattura del costo della manodopera causa l inammissibilità dell agevolazione. 10. DETRAZIONE PER ONERI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Dal 1 gennaio 2007 è possibile detrarre dall imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a euro per ciascuna annualità. Si precisa inoltre che, all atto della cessione di qualsiasi tipologia immobiliare, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi: le modalità di pagamento; l eventuale ricorso ad attività di mediazione; le eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell agente immobiliare. 3

4 11. PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONI Dal 5 luglio 2006 è soggetta a tassazione la plusvalenza conseguita a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione a condizione che non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto dell immobile da parte del donante alla data della cessione. 12. OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI Fino al 30 giugno 2007 sono vietati i pagamenti in contanti per somme pari o superiori a euro. La soglia scende a 500 euro fino al 30 giugno 2008 e a 100 euro dal 1 luglio I compensi devono essere riscossi non in contanti, nei limiti sopra riportati, ma solo mediante assegni non trasferibili, bonifici, sistemi di pagamento elettronico e altre modalità di pagamento bancario o postale. I professionisti devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell attività professionale (tali conti possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l esercizio della professione). Nel caso in cui sia utilizzato un unico conto corrente è importante che il professionista possa in qualsiasi momento essere in grado di dimostrare che i prelevamenti possono essere ragionevolmente ricondotti alle normali esigenze personali o familiari, al fine di evitare che i prelevamenti vengano accertati dall Agenzia delle Entrate come compensi non fatturati. 13. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO -PLUSVALENZE E MINUSVALENZE- Concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo (senza possibilità di rateizzazione) anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d arte, di antiquariato o da collezione. 14. PAGAMENTO F24 TELEMATICO Dal 1 ottobre 2006 i pagamenti del modello F24 effettuati dai soggetti in possesso di partita IVA dovranno essere effettuati telematicamente e non più con il modello cartaceo, anche tramite intermediario abilitato. Il versamento potrà essere effettuato a scelta secondo le seguenti modalità: - direttamente, dopo essersi muniti di codice Pin e di password, utilizzando il modello F24 online sul sito internet di Fisconline; - mediante home banking, con procedura Cbi (Corporate banking interbancario) fornita dall istituto di credito; - tramite gli intermediari abilitati. 4

5 15. ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Entro il 29 aprile di ogni anno, ossia 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dei dati IVA, il contribuente è tenuto a presentare telematicamente l elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto. In sede di prima applicazione del nuovo adempimento è previsto per l anno d imposta 2006 l indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA. 16. COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - CREDITO D IMPOSTA - ABOLIZIONE DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI A decorrere dall 1/1/2007 i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi. La prima comunicazione verrà effettuata entro il 31 luglio 2007 anche per i mesi precedenti (gennaio giugno 2007). Il beneficio della sostituzione dell obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi incontra un limite nella facoltà del cliente di richiedere la fattura. La trasmissione dei dati che dovrà avvenire distintamente per ciascun punto vendita sostituisce l obbligo di registrazione dei corrispettivi. Ai contribuenti che optano per l adattamento tecnico dei misuratori fiscali per la trasmissione telematica dei corrispettivi è concesso un credito d imposta di 100 utilizzabile in compensazione. 17. ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE Dal periodo d imposta 2005 l accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari dei redditi d impresa e di lavoro autonomo sarà applicabile a prescindere dal regime di contabilità adottato. In altri termini è sufficiente che i soggetti non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore. 18. MODIFICA DEI TERMINI E DELLE MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI E DEI TERMINI DI VERSAMENTO Calendario delle scadenze 5

6 Termine precedente del Dpr n.322/1998 Nuovo termine del Dpr n.322/1998 Termine di approvazione dei modelli di Entro il 15 febbraio dell'anno di utilizzo Entro il 31 gennaio dell'anno di utilizzo dichiarazione - art.1, comma 1 Presentazione della dichiarazione - art.2 In forma cartacea, per il tramite di una banca o di In forma cartacea, per il tramite di una un ufficio delle Poste italiane Spa: tra il 1 maggio banca o di un ufficio delle Poste ed il 31 luglio ed in via telematica: entro il 31 italiane Spa: tra il 1 maggio ed il 30 ottobre giugno e in via telematica: entro il 31 Presentazione della dichiarazione soggetti Ires art.2, comma 2 Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta art.4, commi 1 e 2 Trasmissione telematica delle dichiarazioni all'agenzia delle Entrate per le Poste italiane Spa - art.3, comma 7 Trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi dei sostituti d'imposta - art. 4, comma 3-bis Presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostitutivi di imposta art.4, comma 4-bis Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni Cud, e le alre certificazioni quali quelle di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati - art.4, comma 6-quater Presentazione delle dichiarazioni per i casi di liquidazione di società o enti soggetti all'ires, di società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir e di imprese individuali - art.5 Presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa - art.5 Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all'ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa - art.5-bis Presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto - art.8 In forma cartacea entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, in funzione della modalità di presentazione utilizzata, in via telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese Modello 770 Semplificato 30 settembre; modello 770 Ordinario 31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata). Consegna Cud e altre certificazioni 15 marzo Entro il termine di 5 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione Entro il 30 settembre Entro il 31 ottobre di ciascun anno Entro il 15 marzo Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica In forma cartacea, tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno luglio In via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione Modello 770 Semplificato 31 marzo; modello 770 Ordinario 31 marzo (presentazione solo in via autonoma per entrambi i modelli). Consegna Cud e altre certificazioni 28 febbraio Entro il termione di 4 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione Entro il 31 marzo Entro il 31 marzo di ciascun anno Entro il 28 febbraio Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica Modello 770 Semplificato 31 marzo; modello 770 Ordinario 31 marzo (presentazione solo in via autonoma per entrambi i modelli). Consegna Cud e altre certificazioni 28 febbraio Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la data in cui ha effetto la trasformazione in via telematica Tra il 1 febbraio e il 31 luglio, in via telematica 6

7 Calendario dei versamenti I termini di versamento modificati dal 1 gennaio 2007 sono i seguenti: 16 giugno: - saldo e 1 acconto tributi risultanti dal mod.unico (16 luglio con maggiorazione 0,40%) - 1 rata ICI 16 dicembre: - 2 rata ICI Si precisa inoltre che è stato abrogato l obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. 19. FRANCHIGIA IVA PER CONTRIBUENTI MINIMI E prevista l esclusione dal campo di applicazione dell IVA dei contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a 7mila euro. 20. TERMINI DI DECADENZA DELL ACCERTAMENTO L ordinario termine di 4 anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale per eventuali accertamenti IRE, IRES e IVA sono raddoppiati (8 anni) per gli esercizi nei quali il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia penale. 21. PROGRAMMAZIONE FISCALE CONCORDATA Sono state abrogate le disposizioni in tema di programmazione fiscale concordata e di adeguamento per gli anni pregressi. 22. NOVITA IN TEMA DI APPALTI La nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dei subappalti il meccanismo dell inversione contabile, rendendo l appaltatore debitore dell imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato. Le prestazioni rese dal subappaltatore verranno quindi fatturate senza addebito d imposta e integrate con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta da parte dell appaltatore, che sarà altresì tenuto ad annotare le stesse sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Tale norma si applicherà alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione CEE. Viene inoltre affermata la responsabilità solidale degli appaltatori per l effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai subappaltatori per i propri dipendenti. Tale responsabilità non può eccedere l ammontare del corrispettivo dovuto 7

8 dall appaltatore al subappaltatore. L applicazione delle presenti norme sarà successiva all approvazione, entro 90 giorni dall entrata in vigore delle legge di conversione (10 novembre), di un decreto di attuazione. 23. NUOVE FATTISPECIE PENALI Sono state introdotte due fattispecie delittuose riferite al versamento omesso dell IVA e all utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti ove l ammontare ecceda 50mila euro per ciascun periodo d imposta. 8

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