Zurigo, 26 maggio Gentili Signore, Egregi Signori,

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1 Vostra ref.: Nostra ref.: Resp.: Zurigo, 26 maggio 2008 Informazione agli affiliati numero 162/2008 Informazioni dettagliate relative all affiliazione alla Cassa assegni familiari «Assicurazione», alla procedura per il conteggio dei contributi, delle prestazioni e alla determinazione del diritto agli assegni familiari a partire dal 1 gennaio 2009 Gentili Signore, Egregi Signori, Lo scorso aprile, mediante la circolare n. 161, vi avevamo comunicato che l Associazione Svizzera d Assicurazione (ASA) e la Federazione Svizzera degli Agenti Generali d Assicurazione (FSAGA) hanno fondato il 28 marzo 2008 la Cassa assegni familiari «Assicurazione». L inizio dell attività corrisponde all introduzione della nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam) che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio In principio, la Cassa assegni familiari «Assicurazione», prevede nel rispetto delle disposizioni legali, la delega della competenza del versamento degli assegni familiari al datore di lavoro. La cassa autorizza i datori di lavoro affiliati, senza il rilascio di una decisione formale, a versare gli assegni direttamente ai salariati. In questo caso i documenti restano dal datore di lavoro e non devono essere trasmessi alla Cassa assegni familiari. Di conseguenza, nei casi normali, l indipendenza nell applicazione rimane al datore di lavoro. Le informazioni seguenti vi daranno una panoramica dettagliata per quanto concerne l affiliazione e l applicazione pratica a partire dal 1 gennaio Affiliazione - alla Cassa assegni familiari «Assicurazione» per il 1 gennaio 2008 / Possibilità di disdetta dall attuale cassa assegni familiari entro il 30 giugno 2008 per il 31 dicembre Contributi - sistema di conteggio della somma dei salari sottoposti all AVS

2 3. Prestazioni 3.1 Esame del diritto agli assegni familiari da parte del datore di lavoro 3.2 Attività della Cassa assegni familiari «Assicurazione» nell ambito della determinazione del diritto agli assegni familiari 3.3 Versamento degli assegni familiari da parte del datore di lavoro 3.4 Conteggio degli assegni familiari versati 4. Responsabilità giuridiche *** 1. Affiliazione alla Cassa assegni familiari «Assicurazione» Con l entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari al 1 gennaio 2009 non sarà più possibile per il datore di lavoro di liberarsi dall obbligo di affiliarsi ad una cassa assegni familiari, in parte anche per motivi di solidarietà (art. 11 LAFam). Per questo motivo, tutti i datori di lavoro senza eccezione alcuna, devono affiliarsi presso una cassa assegni familiari nel cantone dove impiegano del personale. Sulla base di questa situazione di fatto, i passi seguenti sono auspicabili: 1.1 Datore di lavoro liberato dalla legge cantonale sugli assegni familiari Gli affiliati, che su base delle disposizioni della legge cantonale sugli assegni familiari sono liberati dall'affiliazione ad una cassa d assegni familiari fino alla fine dell'anno 2008, devono riempire entro il 30 giugno 2008 il formulario d'affiliazione alla Cassa assegni familiari «Assicurazione». 1.2 Affiliati che attualmente conteggiano presso un'altra cassa di assegni familiari - cambiamento di cassa al 1 gennaio 2009 I membri associati ad un'altra cassa assegni familiari, possono entro il 30 giugno 2008 al più tardi presentare la loro disdetta all'attuale cassa assegni familiari (vedere lettera esempio allegata). Allo stesso tempo, devono riempire entro il 30 giugno 2008 il formulario d'affiliazione alla Cassa assegni familiari «Assicurazione». 2

3 1.3 Affiliati della cassa assegni familiari di Berna, Lucerna, dell Associazione Svizzera d Assicurazione (ASA) e della Federazione Svizzera degli Agenti Generali d Assicurazione (FSAGA) La Cassa assegni familiari di Berna, Lucerna, dell ASA e dell FSAGA saranno integrate al 1 gennaio 2009 nella nuova Cassa assegni familiari «Assicurazione». Così, i soci attuali saranno automaticamente integrati al 1 gennaio 2009 alla cassa assegni familiari dei membri e pertanto nessun passo è necessario. 1.4 Affiliati dei centri di conteggio per le casse cantonali assegni familiari di Grigioni e Svitto (conteggio effettuato dalla Cassa di compensazione AVS «Assicurazione») La Cassa di compensazione «Assicurazione» procederà alla denuncia della convenzione che istituisce il centro di conteggio nei canton Grigioni e Svitto per il 31 dicembre Per questi affiliati, esiste la possibilità di effettuare i conteggi dal 1 gennaio 2009 con la Cassa assegni familiari «Assicurazione». In qualità di affiliato di questi centri di conteggio, non avete nulla da intraprendere e senza parere contrario da parte vostra, sarete affiliati automaticamente alla Cassa assegni familiari «Assicurazione». Gli affiliati designati sotto i punti 1.1 e 1.2 devono annunciarsi al più tardi entro il 30 giugno 2008 alla Cassa assegni familiari «Assicurazione». Quelli designati sotto il punto 1.2 devono allegare all annuncio una copia della lettera di disdetta indirizzata all'attuale cassa assegni familiari presso la quale sono affiliati. Per informazioni complementari relative all'affiliazione alla Cassa assegni familiari «Assicurazione», siamo a vostra completa disposizione. Eventuali domande possono essere inoltrare al seguente indirizzo jean-paul.coquoz@ak81.ch 2. Contributi Per il finanziamento degli assegni familiari gli affiliati devono versare i contributi calcolati in percentuale sulla massa salariale sottoposta ai contributi AVS, indipendente dal fatto che il lavoratore dipendente sia beneficiario di un assegno per figli o di un assegno di formazione professionale. Il contributo è a carico del datore di lavoro e non può essere messo in tutto o in parte a carico del lavoratore (eccezionalmente per il Vallese). 3

4 Il tasso dei contributi, rispettivamente i tassi dei contributi della Cassa assegni familiari «Assicurazione», sono fissati annualmente dall'assemblea dei delegati della cassa assegni familiari. Il tasso dei contributi, rispettivamente i tassi dei contributi delle eventuali compensazioni cantonali delle spese tra le casse è a carico della cassa d assegnazioni «Assicurazione» saranno confermati dall'assemblea dei delegati (per la prima volta nel 2010). Questo tasso di contributi dei cantoni interessati sarà fatturato separatamente. Il contributo, è dovuto secondo i periodi di conteggio AVS, di principio mensilmente o in casi eccezionali trimestralmente o annualmente a titolo di conteggio definitivo o sotto forma di acconto con il contributo AVS. Il dettaglio dei contributi per cantone (in parallelo con gli importi degli assegni familiari) sarà registrato nella nostra applicazione web sul nostro sito Internet e trasmesso alla cassa assegni familiari. La messa in funzione di questa applicazione web è prevista per il mese di gennaio Prestazioni 3.1 Esame del diritto agli assegni familiari da parte del datore di lavoro L'esame del diritto agli assegni familiari così come il pagamento degli assegni familiari è interamente delegato al datore di lavoro. Il dipendente, rispettivamente il datore di lavoro, ha l'obbligo di prova per i diritti riguardo alla cassa assegni familiari. Gli assegni possono essere versati unicamente quando il dipendente ha fornito tutti i dati necessari, in particolare gli attestati per la determinazione del diritto. I documenti disponibili al 31 dicembre 2008 sono interamente riconosciuti dalla cassa assegni familiari. Questo significa che i regolari beneficiari di assegni non dovranno produrre ulteriori documenti. I nuovi beneficiari di assegni dal 1 gennaio 2009, dovranno depositare presso il loro datore di lavoro una domanda, utilizzando l apposto formulario Domanda di assegni familiari. Questo formulario sarà messo a disposizione al più tardi alla fine dell anno 2008 dalla cassa assegni familiari e sarà disponibile nel sito Internet Il datore di lavoro deve esaminare i dati indicati dal dipendente, se necessario sulla base degli attestati necessari, e confermare con la sua firma l'autenticità dei dati. Questa procedura vale anche per un impiegato che ha già depositato una precedente domanda presso un altro datore di lavoro. 4

5 A seconda del tipo della domanda, in allegato al formulario domanda di assegni familiari, dovranno essere forniti i seguenti documenti: Atto di nascita o libretto di famiglia Per figli in formazione: copia del contratto di tirocinio, attestazione della scuola o di studio Per figli in incapacità lavorativa: certificato medico Nel caso in cui i genitori sono divorziati o vivono separati: copia della sentenza di divorzio o convenzione di separazione Assegno complementare: copia delle decisioni esistenti Figli in affidamento: autorizzazione ufficiale circa la convenzione d affidamento Per i figli che vivono all estero, a parte la domanda, dovranno essere forniti i seguenti documenti ufficiali: Germania: Francia: Italia: Altri paesi: Familienstammbuch Fiche familiare d état civil Certificato di stato di famiglia Estratto del registro delle nascite Qualora il figlio viva con uno dei genitori in uno Stato dell UE/AELE, dovrà essere richiesto all autorità competente del paese di domicilio del figlio un attestazione con la quale si confermi che quest ultimo non beneficia di assegni familiari secondo il diritto straniero (formulario E 411). Per lo stesso figlio può essere assegnato un solo assegno. L'importo dell'assegno per figli, rispettivamente quello dell'assegno professionale, è fissato secondo la legge e le disposizioni cantonali. Gli importi dettagliati per cantone saranno disponibili nel nostro sito internet. Tutti i documenti (formulario di domanda, attestati ufficiali, ecc.) relativi alla determinazione del diritto agli assegni familiari rimangono in possesso del datore di lavoro e costituiscono il giustificativo per il pagamento dell'assegno familiare. Il controllo del rispetto delle disposizioni legali sarà realizzato periodicamente in occasione del controllo ordinario del datore di lavoro effettuato per l AVS. La cassa assegni familiari trasmetterà ai propri affiliati nel corso dell autunno 2008 le istruzioni dettagliate relative alla determinazione del diritto nell ambito della legge federale sugli assegni familiari. 5

6 3.2 Attività della Cassa assegni familiari «Assicurazione» nell ambito della determinazione del diritto agli assegni familiari Sostegno alla determinazione del diritto Quando la determinazione del diritto agli assegni familiari dovesse presentare delle difficoltà, la cassa di assegni familiari sarà il primo partner a vostra disposizione nel senso di una Back- Office per fornirvi un aiuto Rifiuto del diritto / presa della decisione Quando il datore di lavoro constata, su base dei documenti in suo possesso, che il diritto agli assegni familiari deve essere rifiutato, prende immediatamente contatto con la cassa assegni familiari, trasmettendo il dossier completo. In questi casi speciali la verifica del diritto verrà effettuata direttamente dalla cassa assegni familiari. Sulla base della domanda e degli attestati necessari, la cassa emana una decisione con il diritto d'opposizione. Per le eventuali fasi della procedura d'opposizione o di ricorso, il caso è di competenza della Cassa assegni familiari «Assicurazione». Il datore di lavoro riceve tutte le informazioni necessarie sulle conclusioni delle diverse procedure. 3.3 Pagamento degli assegni familiari da parte del datore di lavoro Il pagamento degli assegni familiari è effettuato dal datore di lavoro. Gli assegni familiari sono versati normalmente con il salario. Se il dipendente non dà la garanzia che gli assegni vengano utilizzati conformemente al loro scopo, questi sono da versare alla persona, all'istituzione o all'amministrazione che si occupa effettivamente del figlio. In questi casi, su base di una rivendicazione documentata, la Cassa assegni familiari «Assicurazione» prende una decisione adeguata (vedere 3.2.2). 3.4 Conteggio degli assegni familiari versati Le prestazioni vengono bonificate secondo il periodo di pagamento AVS, normalmente mensilmente ed, in casi particolari, trimestralmente o annualmente. Alfine di evitare dei casi di frode (doppio pagamento degli assegni familiari), la nuova legge federale prevede la costituzione di un registro centrale dei beneficiari e dei figli. Tuttavia, l introduzione di questo sistema (2010 rispettivamente 2011) ed i dati da registrare non sono ancora conosciuti. A seguito dell introduzione del registro dei beneficiari e dei figli, la Cassa assegni familiari «Assicurazione» richiede la trasmissione dati relativi agli assegni figli, agli assegni di formazione, agli assegni di nascita o d'adozione sotto forma di supporto dati elettronico. 6

7 I dati previsti per la realizzazione di questo registro sono illustrati nel documento allegato 1. Inoltre, ogni fine anno dovranno essere trasmessi i dati richiesti dai rispettivi cantoni, necessari a fini statistici. 4. Responsabilità giuridiche Il datore di lavoro così come il dipendente che, sulla base di dati falsificati o incompleti, dovesse percepire delle prestazioni non dovute, potrà incorrere in azioni penali. Per più ampie informazioni sull'evoluzione della procedura, la Cassa di compensazione «Assicurazione» è a vostra completa disposizione. Vogliate gradire i nostri migliori saluti. Cassa di compensazione «Assicurazione» (Sign) Jean-Paul Coquoz direttore (Sign) Peter Buholzer sostituto del direttore Allegati: Allegato 1 Dati dettagliati per il registro Formulario d affiliazione Lettera esempio di disdetta 7

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