Disciplina e gestione delle ferie

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1 Circolare N. 125/UCP Disciplina e gestione delle ferie Roma, 28 marzo 2012 PREMESSA A seguito dell adesione dell ENEA al CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione (di seguito EPR ), avvenuta attraverso il CCNI ENEA del personale non dirigente e delle Norme di Omogeneizzazione che ad esso accedono, si rende opportuno provvedere alla riproposizione, con le dovute modifiche, della disciplina delle ferie. Saranno, pertanto, oggetto della presente circolare tutti gli aspetti relativi all assetto normativo e gestionale di tale rilevante istituto, prendendo quale base della nuova normativa interna il consolidato inquadramento, riguardante la materia, dovuto alle circolari ENEA nel tempo avvicendatesi. Stante la premessa, restano fermi i parametri normativi e contrattuali in materia di ferie, in particolare: L art. 36, comma 3, della Costituzione, che testualmente riporta che Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. L art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, come modificato dall art. 1 del D.lgs. 19 luglio 2004, n Gli artt. 6 e 59 del CCNL EPR e gli artt. 3 e, per taluni aspetti, 11 delle Norme di Omogeneizzazione che accedono al CCNI ENEA del personale non dirigente NUOVA DISCIPLINA DELLE FERIE Novità di particolare rilievo, dovuta all adesione al comparto EPR, è data dal contingente numerico di ferie spettanti a ciascun dipendente. Infatti, stante l articolazione dell orario di lavoro in cinque giornate, i dipendenti che abbiano maturato tre anni di servizio hanno diritto a 28 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate previste dall art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, cui devono aggiungersi 4 giornate di riposo da fruirsi nell anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge, per un totale complessivo pari a 32 giornate di ferie. Diversamente, i dipendenti neoassunti che non abbiano ancora maturato tre anni di servizio, hanno diritto a 26 giorni di ferie comprensivi delle due giornate previste dall art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, cui devono aggiungersi 4 giornate di riposo da fruirsi nell anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge, per un totale complessivo pari a 30 giornate di ferie. Si chiarisce come vadano considerati neoassunti i dipendenti che abbiano preso servizio dopo il Fermo restando che il diritto alle ferie matura dal 1 gennaio di ciascun anno, il dipendente che sia assunto o cessi dal servizio in data successiva al 1 gennaio avrà diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell anno. A questi fini, le giornate di ferie maturate si computano come segue: 1

2 Per ogni mese di servizio effettivo prestato si maturano 2 giorni e mezzo di ferie; Per ogni 15 giorni o frazione inferiore, si matura un giorno di ferie; La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti un mese intero; Per ogni trimestre di servizio prestato si matura una mezza giornata di ferie aggiuntiva, per i dipendenti con più di tre anni di servizio Al fine di calcolare, poi, il numero di ferie di un dipendente che, assunto dopo il , maturi i tre anni di servizio nel corso dell anno, si seguirà il seguente criterio: L anno solare è diviso in quattro periodi di tre mesi ciascuno: ad ognuno di tali trimestri corrisponde la maturazione di mezza giornata di ferie, per un totale annuo di due giorni di ferie. Il dipendente che compierà tre anni di servizio nel primo trimestre, potrà godere dei due giorni di ferie annue aggiuntive, pari a 32 giornate complessive, alla stregua dei dipendenti che, già all inizio dell anno solare, abbiano tre anni di anzianità di servizio. Il dipendente che compierà tre anni di servizio nel secondo trimestre, potrà godere di 31 giorni e mezzo di ferie annui. Il dipendente che compierà tre anni di servizio nel terzo trimestre, potrà godere di 31 giorni di ferie. Il dipendente che compierà tre anni di servizio nel quarto trimestre, potrà godere di 30 giorni e mezzo di ferie. Ai fini di cui sopra, gli anni di servizio saranno calcolati in base ad un criterio di effettività, considerando un unitario periodo di servizio quello prestato dal dipendente a tempo determinato ed a tempo indeterminato, purchè non vi sia stata soluzione di continuità tra i due rapporti contrattuali Per quanto attiene alla modalità di fruizione delle giornate di ferie, resta confermato che i dipendenti hanno diritto, fermo restando le esigenze di servizio, a dieci giorni di ferie consecutive, nell anno di maturazione, entro il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre. I restanti 22 giorni, o il minor numero per i neoassunti, potranno essere smaltiti entro il 31 agosto dell anno successivo a quello di maturazione, a norma dell art. 6, comma 12, del CCNL EPR Resta inteso che le ferie vanno godute a giornate intere, eccezionalmente per mezze giornate. Le ferie, inoltre, dovranno essere fruite previa autorizzazione del Responsabile diretto del dipendente, tenendo presente il diritto di cui al primo capoverso del presente paragrafo 1.4. Vige, inoltre, un principio di responsabilità dei Ricercatori e Tecnologi a programmare ed organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla loro responsabilità, a norma dell art. 59 del CCNL EPR PERSONALE PROFESSIONALMENTE ESPOSTO Al personale, che presenti i requisiti di cui all art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 17 marzo 1995, n Tale periodo di ferie aggiuntive, sulla base delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, va fruito ricomprendendo nei predetti quindici giorni anche le giornate di sabato e domenica ed eventuali giorni festivi. 2

3 3 - CHIUSURA DELLE SEDI DI LAVORO DELL'AGENZIA E SMALTIMENTO DELLE FERIE MATURATE NON GODUTE Con riferimento alla chiusura delle Sedi dell ENEA, da contrattare, in modo più uniforme possibile, a cura dell Agenzia e delle competenti RSU, si rimanda al disposto delle disciplina contrattuale collettiva, la quale prevede che un dipendente che non voglia usufruire delle ferie, nel periodo di chiusura della sede di afferenza, può chiedere al proprio Responsabile di Unità di prestare servizio, ove possibile, presso altra struttura dell ENEA. Una volta che il dipendente abbia preso servizio temporaneamente presso altra sede, è tenuto a comunicarlo al Responsabile di Unità ed all Unità Centrale Personale, precisando, oltre che il proseguimento dell attività in essere, anche la nuova Sede presso la quale tale attività viene svolta Sempre con riguardo alle chiusure delle Sedi, si rappresenta la circostanza che, in virtù dell art. 11 delle Norme di Omogeneizzazione che accedono al CCNI ENEA , i dipendenti che, all atto della chiusura delle Sedi, si trovino ad aver accumulato più di 15 giorni di ferie maturate e non godute di pertinenza di anni precedenti, dovranno fruire prioritariamente di quest ultime in luogo dell istituto dei permessi brevi a recupero per chiusura delle Sedi di lavoro dell Agenzia (RCC) I Responsabili diretti avranno cura di vigilare sulla corretta fruizione delle ferie, evitando che si determinino eccedenze di ferie maturate e non godute. Al fine di agevolare una corretta gestione del monte ferie, entro il 1 marzo di ciascun anno, i Servizi del Personale delle Sedi Enea, provvederanno a: a. elaborare un apposito elenco nominativo del personale che, alla data del 31 dicembre dell anno precedente, abbia un numero di ferie maturate e ancora non godute superiore a 32 giorni; b. inviare il suddetto elenco ai diretti Responsabili e per conoscenza alla Unità Centrale Personale. I diretti Responsabili provvederanno a: a. predisporre un piano, concordato con l interessato, per i dipendenti, individuati dai Servizi del Personale, che preveda lo smaltimento delle ferie maturate e ancora non godute eccedenti i 32 giorni, tenendo sempre in considerazione che, alla fine di ciascun anno, non dovranno verificarsi situazioni di superamento di detto limite; b. comunicare all interessato, e per conoscenza ai Servizi del Personale della sede di appartenenza e all Unità Centrale Personale, il piano così predisposto. Resta in capo al Responsabile l obbligo di accertamento sulla corretta fruizione delle ferie così programmate. Si precisa che il piano, da predisporsi in tempi solleciti, dovrà avere un ambito di operatività annuale; si fa salva la possibilità di predisporre un piano pluriannuale di smaltimento delle ferie per i dipendenti che si trovino nella anomala condizione di aver accumulato un numero particolarmente elevato di giorni di ferie maturati e non goduti, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della ragionevole aspettativa di vita lavorativa del dipendente interessato. Nel caso in cui il piano di cui sopra non venga ottemperato o non consenta il totale smaltimento dei giorni di ferie in eccesso o comunque la riduzione a 32 giorni di ferie residue, il Responsabile diretto dovrà provvederà a collocare d ufficio in ferie il dipendente interessato, informandone lo 3

4 stesso ed i Servizi del Personale. Tale ultima forma di fruizione delle ferie trova giustificazione nella necessità di tutelare il diritto al recupero psico-fisico del lavoratore, imposto dal dettato costituzionale. In capo al Responsabile diretto verte sempre l obbligo di accertare la corretta fruizione delle ferie anche nel caso in cui venga predisposto un piano pluriennale di rientro delle ferie maturate e non godute o nel caso di collocamento dei dipendenti in ferie d ufficio. La violazione di tale adempimento costituirà specifica violazione dei doveri d ufficio Posto quanto sopra, si fa presente come, a norma dell art. 3 delle Norme di Omogeneizzazione che accedono al CCNI ENEA del personale non dirigente, a partire dal , le ferie maturate e non godute ai sensi del CCNL ENEA , si cumulano con quelle per l anno 2011 a vanno fruite entro il Relativamente al personale dirigente, vale il principio di autonoma determinazione del periodo nel quale godere delle ferie, fermo restando l obbligo di rispettare il periodo di chiusura delle Sedi di lavoro, salvo specifica disposizione del Direttore Generale MALATTIA Il decorso delle ferie viene interrotto nel caso in cui, nel relativo periodo di godimento, sopraggiunga una malattia, debitamente certificata e documentata, che provochi una indisposizione tale da risultare incompatibile con la funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche propria delle ferie e che si protragga per più di tre giorni o dia luogo a ricovero ospedaliero. In tal caso il dipendente deve informare tempestivamente il Servizio del Personale di appartenenza della sopravvenuta infermità, mettendo in condizione l Agenzia di verificare lo stato di malattia secondo la vigente normativa in materia. In tutti i casi, compreso quello del ricovero ospedaliero, dovrà essere esibita idonea certificazione sanitaria. E facoltà del dipendente richiedere il prolungamento delle ferie, interrotte da una malattia, per un numero di giorni pari alla durata della stessa. Detta richiesta deve essere formalizzata per iscritto e pervenire tempestivamente ai Servizi del personale di appartenenza. Allo stesso modo, anche la malattia del bambino, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore-dipendente, il decorso delle ferie in godimento per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio di età non superiore a tre anni oppure nel limite dei cinque giorni lavorativi all anno di astensione dal lavoro, in caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni. In tale ultimo caso, il dipendente, che vorrà avvalersi dell interruzione del periodo di ferie, dovrà esibire ai Servizi del personale di appartenenza il certificato di malattia del bambino, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, in cui si dia atto dell avvenuto ricovero del bambino Le assenze per malattia od infortunio non riducono il periodo di ferie spettante, anche nel caso in cui tali assenze si protraggano per tutto l anno solare. In tal ultimo caso, le ferie potranno essere eccezionalmente fruite per intero l anno solare successivo. 5 - ESIGENZE DI SERVIZIO Per eccezionali esigenze di servizio, il Responsabile di Unità, autonomamente o su richiesta del Responsabile diretto, può sospendere o interrompere le ferie del dipendente, fermo restando il diritto di quest ultimo a fruire in seguito delle ferie così sospese od interrotte. 4

5 L Agenzia, poi, rimborserà il dipendente e, pertanto, terrà questi indenne da tutte le spese documentate sostenute a causa della sospensione o dell interruzione del periodo di ferie e che riguardino il viaggio di rientro in sede e quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato. Il dipendente ha, inoltre, diritto al trattamento di missione per la durata del viaggio ed al rimborso delle spese anticipate o già sostenute per il godimento delle ferie sospese od interrotte. La richiesta di rimborso delle spese sostenute ai fini di cui sopra, sarà inoltrata dal dipendente interessato al Responsabile di Unità, unitamente ad una relazione del Responsabile diretto (nel caso in cui la sospensione o l interruzione delle ferie già autorizzate sia stata disposta su sua richiesta), che motivi le ragioni che hanno reso necessaria una tal decisione RINUNCE ED INDENNITA Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la loro sostituzione con alcuna indennità. Tale principio può subire due deroghe: dipendenti che cessino dal servizio per eventi non prevedibili e che non consentano lo smaltimento delle ferie residue tramite l utilizzazione del periodo di preavviso; dipendenti che cessino dal servizio senza che sia stato loro consentito di usufruire per specifiche e documentate esigenze di servizio di periodi di ferie maturate e non godute al momento della cessazione Tale ultima fattispecie riveste carattere di eccezionalità, come sopra rilevato, e potrà verificarsi solo in presenza di una specifica ed articolata dichiarazione del Responsabile diretto che attesti, sotto la propria responsabilità, che il mancato godimento delle ferie da parte del dipendente è ascrivibile ad eccezionali, imprevedibili ed inderogabili esigenze di servizio. Tali esigenze eccezionali saranno verificate nel dettaglio da UCP per le decisioni di merito da parte del vertice dell Agenzia DISPOSIZIONI IN MERITO AL PERSONALE IN CORSO DI PENSIONAMENTO Per quanto attiene ai dipendenti, che, all atto della richiesta di collocamento a riposo od anche all atto della presentazione delle dimissioni volontarie, abbiano un numero di giorni di ferie maturati e non goduti particolarmente elevato, sarà cura dei diretti Responsabili provvedere a collocare in ferie d ufficio il personale interessato, contestualmente all inizio del decorso del periodo di preavviso, che precede la data di pensionamento. A tal fine, i suddetti Responsabili acquisiscono direttamente dai Servizi del Personale il dato relativo al numero di giorni di ferie maturate e non godute del personale in via di quiescenza o che si sia dimesso. 7.2 In casi del tutto eccezionali, debitamente motivati mediante una preventiva ed esauriente relazione a firma del Responsabile interessato, da presentarsi all Unità Centrale Personale con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il pensionamento, potrà essere preso in considerazione l eventuale riconoscimento economico di ferie residue, nella misura massima esposta al successivo paragrafo 8, per il personale in corso di pensionamento. 5

6 8. - MONETIZZAZIONE DELLE FERIE Nel ribadire come la monetizzazione delle ferie sia vietata, si rappresenta come, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 6 e 7, l Agenzia potrà eccezionalmente riconoscere la liquidazione di 32 giorni di ferie, quale limite massimo Si sottolinea, inoltre, la circostanza che qualora l ENEA fosse chiamata a monetizzare le ferie maturate e non godute dal dipendente pensionato o cessato a qualsiasi titolo, al di fuori dei casi eccezionali esposti ai precedenti paragrafi 6 e 7, la stessa Agenzia si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile che avrebbe dovuto assicurare una corretta fruizione delle ferie. La presente Circolare UCP sostituisce ed abroga la precedente normativa interna, riguardante la medesima materia, in base a quanto disposto dal Commissario dell Agenzia. La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito INTRAENEA; si invitano, altresì, i Responsabili del personale inviato all estero a voler informare il predetto personale del contenuto dalla presente circolare. ENEA Unità Centrale Personale Il Responsabile (Avv. Fabio Vecchi) 6

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