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1 1 OGGETTO GODIMENTO DELLE FERIE ARRETRATE QUESITO (posto in data 13 gennaio 2013) In un momento di rimodulazione dell'attività complessiva della struttura nella quale lavoriamo volta ad operare "di meno ma più a lungo" per evitare di esaurire le prestazioni in convenzionamento prima della fine dell'anno è accaduto quanto segue: una parte di dipendenti con un cospicuo numero di giorni di ferie arretrate, è stato invitato a "mettersi in ferie" per l'intero mese di dicembre (mese nel quale la struttura ha sospeso la quasi totalità delle prestazioni offerte). Con la ripresa delle attività a gennaio tale invito è stato insistentemente riproposto, giustificandolo con l esigenza, da parte della proprietà, di regolarizzare la propria posizione amministrativa nei confronti dei dipendenti con "troppe" ferie arretrate. Tale iniziativa è stata motivata dalla rimodulazione dell assistenza convenzionata volta a "spalmare" la stessa nel corso dell'intero anno (ed evitare pertanto quanto accaduto per l'anno appena trascorso). In sostanza: minore attività minore necessità di personale. Intanto il servizio di anestesia ha perduto una unità a tempo pieno lo scorso mese di novembre. Ed al momento, anche per recuperare quanto rinviato a dicembre, il livello di attività è assolutamente non modificato. La sottrazione, pertanto, anche di una sola ulteriore unità renderebbe oltremodo difficile la copertura dei turni di sala operatoria per i quali già adesso non viene rispettato il rapporto 1:1 (un anestesista per sala operatoria). L'ulteriore riduzione di una unità dell'equipe di anestesisti (finalizzata alla messa in ferie programmata degli stessi) andrebbe inevitabilmente a peggiorare questo rapporto a scapito della qualità del lavoro svolto e pertanto della sicurezza offerta al paziente.

2 2 Noi, pertanto, saremmo dell'avviso di non raccogliere l'invito su descritto quantomeno fino a quando non dovessimo riscontrare una reale diminuzione dei carichi di lavoro giornalieri. Ci siamo però chiesti se esiste, da parte dell'azienda, la possibilità di "imporre" ai propri dipendenti il consumo delle ferie arretrate. RISPOSTA (inviata in data 3 febbraio 2013) I riferimenti normativi dei quali tener conto per rispondere al quesito posto sono i seguenti: 1) l articolo 2109 del codice civile 2) l articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 3) l articolo 18 del contratto nazionale di lavoro dei medici dipendenti dalle strutture sanitarie private. La lettura congiunta di quanto in essi stabilito consente di affermare che l azienda non può unilateralmente imporre il godimento delle ferie, correnti o arretrate esse siano secondo modalità da essa definite senza che vi sia un confronto con il lavoratore interessato. Illuminante a questo riguardo quanto disposto dal secondo comma dell articolo 2109 del codice civile, che precisa che le ferie devono essere godute dal lavoratore nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell' impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Evidente in sostanza il richiamo del codice civile a trovare un equo compromesso tra le esigenze dell impresa e le esigenze del lavoratore, fermo restando che in ogni caso le esigenze dell impresa prevalgono sulle esigenze del singolo lavoratore (tenuto ad esempio al rientro in servizio dalle ferie, laddove situazioni straordinarie ed impreviste ne richiedano la presenza). Sia il codice civile che l articolo 10 del decreto legislativo 66 rinviano agli accordi contrattuali la definizione più puntuale di aspetti quali ad esempio il numero effettivo di giorni di ferie spettanti, o di quelli che devono essere fruibili in modo continuativo.

3 3 La contrattazione integrativa aziendale può definire ulteriori aspetti ancora più specifici nell ambito dei principi e dei vincoli di carattere generale che sono fissati dalla normativa sovra ordinata, in una logica di progressiva specificazione di norme di carattere generale che devono trovare puntuale applicazione nelle singole realtà aziendali tenendo conto delle peculiarità che queste presentano. L articolo 18 del contratto nazionale di lavoro dei medici dipendenti dalle strutture private richiama esplicitamente un principio fondamentale in materia di godimento delle ferie, che devono essere programmate entro il 31 marzo di ciascun anno nelle forme concordate tra l'amministrazione della Struttura sanitaria, il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). La normativa vigente indica in sostanza il confronto tra le parti quale metodo irrinunciabile per definire una programmazione che sia, come indicato dal codice civile (che nella logica della gerarchia delle fonti è evidentemente sovraordinato a tutte le altre), coerente con le esigenze dell impresa e con gli interessi del prestatore di lavoro. Questa modalità deve essere adottata anche per programmare il godimento delle ferie arretrate, in merito alle quali l unico vincolo posto dal contratto nazionale di lavoro è che esse devono essere godute entro i diciotto mesi dal termine dell anno di maturazione. Una considerazione particolare merita la precisazione contenuta nel citato articolo 18 del contratto nazionale di lavoro, secondo la quale In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione Sanitaria. Questa precisazione può essere interpretata dall azienda anche nel senso che laddove non si riesca a raggiungere un ragionevole accordo in merito alla programmazione annuale delle ferie, l azienda ha facoltà di imporne il godimento in funzione delle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra risorse utilizzate e prestazioni erogate.

4 4 In un momento come l attuale, in cui il sostanziale definanziamento del servizio sanitario nazionale impone anche agli operatori sanitari dipendenti dalle aziende pubbliche un impegno professionale sempre maggiore, a fronte di nessun ritorno, né in termini economici né in termini di sviluppo professionale, qualsiasi giudice che fosse chiamato a dirimere una eventuale controversia non potrebbe non considerare le ragioni dell azienda come ragioni volte in ultima analisi a preservare l equilibrio economico della stessa, e conseguentemente la possibilità di garantire continuità ai rapporti di lavoro in essere. Non ritengo pertanto possibile un atteggiamento rigido nei confronti della richiesta aziendale, che deve essere comunque resa compatibile con le esigenze dei lavoratori, e con la sicurezza dei pazienti. A questo riguardo ineludibile appare il rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali, nonché delle raccomandazioni contenute nel manuale per la sicurezza in sala operatoria emanato dal Ministero della Salute nell ottobre Una di queste raccomandazioni afferma che requisito fondamentale per una anestesia sicura è la presenza continua di un anestesista per l intera durata dell anestesia e fino al recupero delle condizioni cliniche che consentono la dimissione dal blocco operatorio. Le raccomandazioni in questione sono state elaborate adattando al contesto italiano le linee guida dell Organizzazione Mondiale della Sanità, emanate nell ambito del programma Safe Surgery Saves Lives e costituiscono una fonte autorevole anche ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (ormai noto come decreto Balduzzi) che in materia di responsabilità professionale afferma che L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Questo dovrebbe dare maggiore forza alle organizzazioni sindacali aziendali per definire modalità operative che tutelino non solo il paziente ed il professionista, ma anche la stessa struttura sanitaria, che comunque è chiamata a rispondere di danni conseguenti ad interventi che non siano stati eseguiti nel rispetto delle linee guida accreditate a livello scientifico.

5 5 L articolo 15 comma 13 lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (la cosiddetta spending review) prevedeva che entro il 31 ottobre 2012 fosse adottato con decreto del ministero della salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, un regolamento finalizzato a definire gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all assistenza ospedaliera. Lo schema di regolamento predisposto dal Ministero della Salute non è stato approvato dalla Conferenza Stato regioni, che nella seduta del 24 gennaio 2013 ha disposto il rinvio dell intesa, e la fine anticipata della legislatura renderà di fatto inevitabile che questo fondamentale provvedimento sia rimesso al prossimo Governo. L unica fonte normativa di livello nazionale in materia di standard dell assistenza ospedaliera è il decreto ministeriale 13 settembre Gli standard che devono essere rispettati per ottenere l autorizzazione all esercizio dell attività sanitaria nonché quelli che devono essere assicurati per l accreditamento istituzionale sono disciplinati da leggi regionali, stante l autonomia che la normativa vigente riserva alle regioni per quanto concerne l adozione di norme che disciplinano l organizzazione e la gestione del servizio sanitario regionale. La Regione Campania, con deliberazione della giunta regionale 3958, del 7 agosto 2001, ha definito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l autorizzazione alla realizzazione ed all esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione e per quanto concerne i requisiti organizzativi del reparto operatorio ha stabilito che: - la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici; l'attivazione di una sala operatoria deve comunque prevedere almeno un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri professionali.

6 6 RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE CIVILE Articolo PERIODO DI RIPOSO 1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. 2. Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell' impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative e dagli usi o secondo equità. 3. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 Articolo 10 Ferie annuali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita a particolari categorie di lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

7 7 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DA CASE DI CURA, I.R.C.C.S., PRESIDI E CENTRI DI RIABILITAZIONE Articolo 18 Ferie Il medico ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi. Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare. Il medico assunto in data successiva al 1 gennaio di ciascun anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun anno nelle forme concordate tra l'amministrazione della Struttura sanitaria, il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell anno di maturazione. In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione Sanitaria. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie. Per eccezionali esigenze di servizio l'amministrazione, d'intesa con il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l Amministrazione risarcirà il Medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richiamo da esse.

8 8 INDICAZIONI OPERATIVE L attività sanitaria comporta intrinsecamente profili di responsabilità e di rischio professionale talmente elevati da non poter essere lasciata ad una organizzazione estemporanea, definita d imperio dall azienda prescindendo da riferimenti ineludibili sia in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, fissati da leggi nazionali e regionali, sia in materia di linee guida accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Norme e linee guida fissano principi e vincoli di carattere generale, che devono essere declinati con riferimento alle singole realtà aziendali, tenendo conto delle peculiarità che le caratterizzano per quanto concerne la tipologia ed i volumi delle prestazioni erogate. Questo processo di specificazione deve essere oggetto di un confronto serrato e sistematico tra azienda e professionisti, rappresentati sia dalle organizzazioni sindacali aziendali, sia da loro referenti nell ambito degli organismi che in ogni azienda devono essere istituiti a tutela della qualità e della sicurezza dell assistenza erogata. Questo appare l obiettivo irrinunciabile da perseguire per evitare che evidenti asimmetrie tra direzione aziendale e medici dipendenti possano indurre ad accettare situazioni che non sono accettabili, perché compromettono la sicurezza del paziente e dell operatore, nonché l affidabilità della stessa struttura sanitaria.

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