VADEMECUM PER I BENEFICIARI

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1 REGIONE PUGLIA POR PUGLIA FESR OBIETTIVO CONVERGENZA VADEMECUM PER I BENEFICIARI (INFRASTRUTTURE, ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI) Dicembre 2010 Versione n.1 Approvata con Determina del Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali n.195 del 20/12/2010

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3 SOMMARIO PREMESSA IL RUOLO DEL BENEFICIARIO NELL AMBITO DEL P.O. FESR PUGLIA DEFINIZIONI I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO L AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E LA SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE/ CONVENZIONE... 7 IL CRONOPROGRAMMA DELL INTERVENTO L ATTUAZIONE DEI PROGETTI L AVVIO DELLE ATTIVITÀ: LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI APPLATO DEI LAVORI/SERVIZI/FORNITORUE LE VARIAZIONI DI PROGETTO GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI IL MONITORAGGIO PROCEDURALE, FISICO E FINANZIARIO DEI PROGETTI LA STABILITÀ DELLE OPERAZIONI (VINCOLO DI DESTINAIZONE) LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE I PRINCIPI GENERALI DELL AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE IL CIRCUITO FINANZIARIO DECURTAZIONI E REVOCHE DEL FINANZIAMENTO I CONTROLLI ASPETTI GENERALI L AUTOCONTROLLO COME BUONA PRATICA GLI ADEMPIMENTI DEL RUP IN SINTESI GLOSSARIO...43 ALLEGATO 1 SCHEDA INFORMATIVA RUP PROCEDURE DI GARA E AGGIUDICAZIONE...55 ALLEGATO 2 SCHEDA INFORMATIVA RUP RELAZIONE DI AVANZAMENTO...60 ALLEGATO 3 CHECK LIST AD USO DEL BENEFICIARIO

4 PREMESSA Il presente documento risponde alla finalità di garantire la diffusione delle modalità da adottare per attuare gli interventi fornendo ai Beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento nell ambito del Programma Operativo FESR Puglia uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione dei progetti. In particolare, con il Vademecum si intende fornire indirizzi operativi ai beneficiari circa i compiti e le procedure di attuazione da seguire per la corretta gestione finanziaria delle operazioni e ridurre il rischio di errori ed irregolarità. Attraverso tali indirizzi l AdG garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati nel rispetto dell art. 60 lettera a) del Reg. (CE) 1083/2006 e dell art.13 par. 1 del Reg. (CE) 1828/2006. Dopo un primo capitolo introduttivo sul ruolo del Beneficiario comprensivo di una sintetica enunciazione delle principali definizioni, utili alla comprensione di quanto riportato nel testo e degli atti che generalmente caratterizzano le procedure di gestione degli interventi, il documento si articola nelle seguente sezioni: ATTUAZIONE nella quale si fornisce una descrizione degli step procedurali previsti dal disciplinare sottoscritto tra Beneficiario e Regione dalla fase di avvio a quella di chiusura delle operazioni finanziate. RENDICONTAZIONE dove, oltre a descrivere le singole categorie di spesa finanziabili secondo i principi generali di ammissibilità della spesa, si forniscono indicazioni circa le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari e di erogazione dei contributi pubblici. CONTROLLI finalizzata ad una sistematizzazione delle corrette procedure di attuazione al fine di ridurre il rischio di errori ed irregolarità da parte dei beneficiari. Il Vademecum si chiude con una sezione dedicata a prospetti di sintesi relativi ai principali adempimenti in capo al RUP. Ulteriori istruzioni operative e modulistica, variabili in funzione delle linee di intervento e delle azioni attivate, sono poi contenute nei bandi e negli avvisi pubblici emanati e pubblicati sul BURP dai Responsabili delle Linee di intervento del P.O. al fine di garantire la massima informazione nei confronti dei Beneficiari. Le disposizioni previste in questo documento, approvate con Determina n. 195/2010 del Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali della Regione Puglia Autorità di gestione del Programma - sono disponibili sul sito Eventuali ulteriori versioni e/o aggiornamenti del documento saranno pubblicate sul sito internet di cui sopra. La versione del presente documento in vigore all atto della pubblicazione di ciascun bando relativo a infrastrutture, beni e servizi a valere sul P.O. FESR Puglia sarà richiamata all interno dello stesso. Si ritiene opportuno precisare che ai fini della corretta attuazione dei progetti, il Beneficiario è tenuto al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento ed alla conoscenza del Programma Operativo FESR Puglia e della documentazione regionale di riferimento. 4

5 Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi (regolamenti comunitari, normativa nazionale e regionale) richiamati nel presente Vademecum: Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali (programmazione ): Reg. (CE) n / Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.; Reg. (CE) n. 1083/ Regolamento generale sui Fondi strutturali e s.m.i; Reg. (CE) n. 1828/2006 Regolamento attuativo del Reg. CE n.1083/2006 e s.m.i.; Reg. (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l ammissibilità degli investimenti a favore dell efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell edilizia abitativa; Reg. (CE) n. 832 del 17 settembre 2010 che modifica il regolamento n.1828/2006. Normativa nazionale: Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione in materia di ammissibilità della spesa; D. Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti) e successive modifiche e s.m.i.; D.P.R. n.554/1999 e s.m.i. Normativa regionale: Legge regionale , n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare; Legge regionale , n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa. Atti di riferimento del PO FESR : Programma Operativo FESR Puglia ; Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS); Programmi Pluriennali di Asse (PPA); Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia (DGR 651 del 9 marzo2010); Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ; Scheda informativa 1 (RUP) Procedure di gara e aggiudicazione definitiva ; Scheda informativa 2 (RUP) Relazione di avanzamento ; Documento guida sull ammissibilità della spesa; Istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario (all.15 del Manuale delle procedure dell AdG). Per quanto non contenuto nel presente documento si rinvia alla documentazione comunitaria e nazionale di riferimento presente e disponibile sul sito internet del Programma 5

6 1. IL RUOLO DEL BENEFICIARIO NELL AMBITO DEL P.O. FESR PUGLIA 1.1 DEFINIZIONI Beneficiario: ai sensi dell art. 2 4 del Reg (CE) n. 1083/2006, il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell avvio o dell avvio e dell attuazione delle operazioni. Il Beneficiario è quindi il soggetto responsabile dell avvio e dell attuazione di operazioni ammesse al cofinanziamento FESR a valere sul Programma e come tale provvede a selezionare il soggetto o i soggetti che realizzeranno concretamente le attività oggetto dell operazione e a gestire tutte le fasi operative e la rendicontazione delle spese alla Regione Puglia. I potenziali beneficiari del Programma Operativo FESR Puglia sono espressamente individuati nello stesso P.O. e più in dettaglio nei Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza. Operazione: ai sensi dell art. 2 3 del Reg (CE) n. 1083/2006, l operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall Autorità di Gestione del Programma Operativo o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell asse prioritario a cui si riferisce. Avvio: procedura per l individuazione del soggetto fornitore e dei servizi o esecutore delle opere. 1.2 I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO Ciascun soggetto beneficiario deve formalmente individuare al proprio interno un Responsabile Unico del Procedimento quale referente per la gestione dell operazione in tutte le sue fasi operative e interlocutore della struttura regionale di gestione della Linea di intervento di riferimento. I principali obblighi del Beneficiario sono: espletare le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e dei lavori, di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; sottoscrivere i contratti; assicurare la corretta esecuzione dei contratti stipulati (regolarità dell esecuzione dell affidamento e autocontrollo relativo alla verifica delle fatture); provvedere alla gestione delle informazioni e al trasferimento delle stesse alla Regione ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB reso disponibile dalla Regione, nonché mediante relazioni periodiche; 6

7 assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità sull utilizzazione dei fondi comunitari. 1.3 L AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E LA SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE/ CONVENZIONE A conclusione della fase di selezione delle operazioni, ad avvenuta definizione della graduatoria provvisoria, il Responsabile regionale della Linea di Intervento (RdLI) provvede ad approvare la stessa e alla pubblicazione sul BURP nonché sul sito web della Regione La graduatoria provvisoria comprende la lista dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni. In conformità a quanto previsto dall art. 5 delle Direttive, dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati hanno 20 (venti) giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni al RdLI. Sulla base delle osservazioni/opposizioni intervenute, il RdLI, entro i successivi 20 (venti) giorni provvede ad approvare la graduatoria definitiva e ad ammettere a contribuzione finanziaria, nel limite massimo della richiesta di finanziamento, le domande presentate nel rispetto della graduatoria stessa fino al limite della disponibilità finanziaria a valere sull impegno assunto in sede di approvazione del bando/avviso. In conformità a quanto previsto dall art. 6 delle Direttive, il Responsabile di azione, o in mancanza di intervenuta delega, lo stesso RdLI, procede alla convocazione del soggetto beneficiario per la sottoscrizione entro i successivi 15 (quindici giorni), del disciplinare regolante i rapporti con la Regione, redatto sulla base dello schema generale di disciplinare (opere pubbliche) di cui all allegato 2 delle Direttive. Con l ammissione e finanziamento e la sottoscrizione del disciplinare, il Beneficiario accetta di venire incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del Reg (CE) 1828/96 (pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni). Il soggetto beneficiario entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica della definitiva ammissione a finanziamento e contestuale ricezione del disciplinare (redatto sulla base dell allegato schema generale, adattato al caso specifico da parte del Responsabile regionale di Linea di intervento) è tenuto ad inviare alla struttura regionale di gestione della Linea di intervento di riferimento la seguente documentazione: a) il disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero, su delega formale di quest ultimo, del Responsabile unico del procedimento (RUP) designato formalmente dal soggetto beneficiario stesso; b) i provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario; c) il provvedimento di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP). Ogni successiva variazione del RUP deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla variazione stessa. Nel caso in cui nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine previsto il soggetto beneficiario non adempie al relativo obbligo, la Regione provvede alla revoca del contributo concesso, salvo motivato ritardo comunicato dal soggetto beneficiario entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni. 7

8 Con la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Beneficiario, quest ultimo si obbliga ad assumere gli impegni previsti dallo Schema generale di disciplinare per le opere pubbliche - allegato 2 delle Direttive (cfr. box seguente). In assenza della restituzione alla Regione del disciplinare debitamente compilato e sottoscritto, l avvio da parte del Beneficiario delle attività ammesse a finanziamento è operato a proprio rischio e pericolo, non risultando perfezionata la procedura di ammissione a contribuzione finanziaria a carico del Programma. Gli obblighi del soggetto beneficiario (art. 3 Schema generale di disciplinare per le opere pubbliche - allegato 2 delle Direttive) (1) Attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni; (2) Rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza (appalti/perizie di variante), per l'affidamento sia dei servizi sia dei lavori, e in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni atmosfera;acquisizione, ove richiesto, di nulla osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nullaosta prescritto dalle normative vigenti); (3) Garantire l'applicazione degli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi; (4) Rispettare le disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma; (5) Iscrivere l'intervento al sistema CUP (codice unico di progetto), riferito ai seguenti parametri generali: Tipo di operazione: Natura ; Tipologia correlando lo stesso al codice locale corrispondente al Codice operazione ; (6) Applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale , n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi; (7) Applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge regionale , n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa; (8) Provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione; (9) Registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato; (10) Anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo,corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione e omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto beneficiario; (11) Presentare una relazione preliminare, relazioni quadrimestrali sullo stato di avanzamento dell'intervento,contenente comunque la rendicontazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento, oltreché un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al precedente punto 2), ed una conclusiva relazione finale; (12) Conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al , salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione; (13) Assicurare l'operatività dell'intervento entro il termine programmato in sede di istanza di ammissione a contribuzione finanziaria e comunque entro la chiusura procedurale del Programma; (14) In caso di progetti generatori di entrata, fornire per i primi cinque anni di esercizio, la documentazione utile alla verifica dell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento. 8

9 Il disciplinare regolante i rapporti con la Regione riporta gli impegni di cui sopra, nonché le seguenti indicazioni: l entità provvisoria del contributo finanziario ammesso, il cronoprogramma dell operazione riferito al complesso delle diverse fasi di realizzazione e operatività dell intervento; le modalità di rendicontazione e certificazione delle spese da parte del soggetto beneficiario, nonché quelle di erogazione del finanziamento da parte della Regione; l ammontare definitivo del finanziamento assentito sarà riferito al quadro economico definitivo dell intervento, rielaborato e formalmente approvato a seguito delle procedure di gara, al netto dei ribassi d asta; il sistema dei controlli e ispezioni sull attuazione dell intervento ammesso a finanziamento e sulla regolarità dei procedimenti tecnico amministrativi ai quali è soggetto il beneficiario; la messa a disposizione dei dati relativi all attuazione dell intervento, così come riportati nel sistema informatico di registrazione e monitoraggio per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo; la possibile revoca, totale o parziale, del finanziamento, con il recupero delle eventuali somme già erogate, in caso di rilevazione - in sede di controllo - del mancato rispetto delle discipline comunitarie, anche se non penalmente rilevanti. 1.4 IL CRONOPROGRAMMA DELL INTERVENTO Il soggetto beneficiario di interventi di opere pubbliche si impegna al rispetto del seguente schema di cronoprogramma, così come proposto in sede di istanza di ammissione a contributo finanziario: a) Attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro giorni dalla sottoscrizione del disciplinare; b) Definizione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure perl'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro giorni dalla sottoscrizione del disciplinare; c) Avvio procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro i successivi giorni, d) Assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, entro i successivi giorni; e) Avvio concreto delle attività entro i successivi giorni; f) Realizzazione dell'intervento entro i successivi giorni; g) Operatività dell'intervento entro i successivi giorni. Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni ovvero dalle rendicontazioni quadrimestrali (cfr. capitolo 3 del presente documento), la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento così come indicato dal soggetto 9

10 beneficiario nell'istanza di accesso al contributo finanziario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine. 10

11 2. L ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2.1 L AVVIO DELLE ATTIVITÀ: LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE Soltanto dopo la restituzione alla Regione del disciplinare debitamente compilato e sottoscritto, risulterà perfezionata la procedura di ammissione a finanziamento del relativo intervento. Entro i termini indicati nel cronoprogramma, il soggetto beneficiario avvia le procedure di selezione del soggetto attuatore per l'affidamento dei servizi di progettazione (ove necessario) e successivamente per l affidamento dei lavori/servizi/forniture nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici, introdotto con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e i.). L eventuale affidamento dei servizi di progettazione non conforme alle procedure di cui al D.lgs. n. 163/2006, effettuato sia prima dell ammissione a finanziamento dell intervento, sia a seguito della stessa, inficia complessivamente l ammissibilità della spesa anche dell intero intervento. A seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori/servizi/forniture, quindi a conclusione delle procedure di affidamento i cui passaggi fondamentali sono descritti al paragrafo successivo, il soggetto beneficiario trasmette alla competente struttura regionale i seguenti documenti: i provvedimenti di approvazione della gara di appalto; il quadro economico rideterminato e formalmente approvato. Il quadro economico definitivo dovrà essere redatto in conformità alla normativa sull ammissibilità della spesa 1 : l art. 56, 4, del Reg. (CE) n. 1083/2006; il Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione in materia di ammissibilità della spesa; le categorie di spese ammissibili indicate nei Programmi Pluriennali di ciascun Asse (PPA); le specifiche indicazioni contenute all art. 14 delle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia (DGR 651 del 9 marzo2010). A seguito della trasmissione della documentazione relativa all aggiudicazione della gara d appalto, la Regione procede alla verifica - rispetto all ammissibilità delle spese - del quadro economico definitivo di spesa depurato delle economie conseguite in sede di gara di appalto, provvedendo all emissione dell'atto definitivo di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato (al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto). L importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l importo massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile. Eventuali perizie di variante, oltre il limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definito, costituiscono una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria Cfr. il paragrafo dedicato ai Principi generali dell ammissibilità della spesa, al cap. 3 del presente documento. Cfr. successivo paragrafo dedicato alle Variazioni di progetto. 11

12 Al fine di anticipare quanto più possibile la verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici, contestualmente alla richiesta della prima e seconda anticipazione (così come previste dagli artt. 6 e 9 delle Direttive di cui alla DGR n. 651/2010) il soggetto beneficiario è tenuto a compilare e trasmettere ai competenti uffici regionali l apposita Scheda Informativa 1 (allegato 1 del presente documento), che reca informazioni puntuali sulle procedure di gara seguite, unitamente a tutta la documentazione utile alle verifiche, che comunque dovrà essere resa tutta disponibile almeno in occasione della seconda richiesta di anticipazione: Bando di gara per l appalto Prova della pubblicazione dell avviso di gara in conformità con le modalità stabilite dal D. Lgs 163/2006 (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi) Prova della pubblicazione su internet delle risposte ad eventuali quesiti posti dai candidati Copia del protocollo in entrata delle candidature Atto di nomina della Commissione di gara o di altro documento da cui si evinca la pertinenza delle professionalità dei componenti la Commissione di gara Verbali della Commissione di gara Provvedimento di aggiudicazione Prova della pubblicazione degli esiti della gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi) Copia del contratto Quadro economico rideterminato a seguito della procedura di appalto e provvedimento di approvazione Cronoprogramma delle attività e della spesa Verbale di consegna lavori3 Attestazione di effettivo inizio dei lavori Ulteriori informazioni e/o documenti potranno essere richiesti da parte del Responsabile di Linea e/o Azione, dal responsabile dei controlli di primo livello o da altri soggetti interni o esterni all Amministrazione regionale preposti ad attività di controllo. Attraverso la corretta compilazione della Scheda Informativa 1, il soggetto beneficiario (RUP) è chiamato ad effettuare e formalizzare in atti un autocontrollo sulle procedure di gara seguite. 2.2 LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI APPALTO DEI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE Con la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e beneficiario finale, quest ultimo assume l impegno di operare nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza (appalti/perizie di variante) per l affidamento sia dei lavori che dei servizi, e in materia di ambiente. Il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice) prevede che tanto la fase dell affidamento quanto la fase dell esecuzione degli appalti pubblici debbano espletarsi nel rispetto di una serie di principi, applicabili indistintamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture 4. Alcuni di essi trovano applicazione indistintamente alle suddette fasi. Tali sono: 3 4 Si evidenzia che, ai fini dell accertamento dell effettivo avvio dei lavori, l unico documento probante è rappresentato dalla relativa attestazione. L applicazione dei predetti principi è attenuata per gli affidamenti in economia, disciplinati all art. 125 del Codice. 12

13 il principio di economicità il principio di efficacia il principio di tempestività il principio di correttezza I restanti principi debbono essere altresì rispettati nella fase di affidamento: il principio di libera concorrenza il principio di parità di trattamento il principio di non discriminazione il principio di trasparenza il principio di proporzionalità il principio di pubblicità Di seguito viene richiamata l attenzione su alcuni aspetti fondamentali delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice degli appalti 5 : CIG 6 (Codice Identificativo Gara) Il CIG è il un codice alfanumerico attribuito ad ogni appalto il cui scopo è consentire il corretto funzionamento del sistema Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG). Le stazioni appaltanti devono procedere alla richiesta del CIG per qualsiasi procedure avviata eccetto: A) i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a euro B) i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a euro; Il CIG deve essere quindi richiesto anche per procedure di importo inferiore a euro per le quali è previsto l esonero dal pagamento del contributo all Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il CIG va richiesto accedendo allo spazio dedicato al SIMOG sul sito web dell Autorità dei Lavori Pubblici previa iscrizione nell anagrafe della struttura quale Stazione Appaltante. Il CIG è un dato di monitoraggio obbligatorio da inserire nel MIRWEB per tutti gli interventi superiori alle soglie di cui ai punti A e B. Si ricorda che con l entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, sono state introdotte nuove norme in materia di appalti, forniture e servizi pubblici. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, detta normativa prevede che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici debbano transitare attraverso conti correnti dedicati e debbano, inoltre, riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. La scelta della procedura di selezione del soggetto contraente 5 6 Al fine di fornire uno strumento guida nella complessa materia degli appalti pubblici, si rinvia alla Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture, messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La guida è disponibile on-line ai seguente indirizzi internet: e Deliberazione del 10 gennaio 2007 Istruzioni operative dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio

14 Il Codice, all art. 54, elenca le procedure per l affidamento degli appalti pubblici, prevedendo che, per l individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo. È opportuno ricordare che le procedure aperte e ristrette rappresentano la regola generale e sono sempre ammesse, secondo quanto indicato all art. 54 del D.Lgs. 163/2006. Al contrario, le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti espressamente (artt. 56 e 57 del D. Lgs. 163/2006) 7. Nel caso in cui il Beneficiario ricorra alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, si ricorda che il D. Lgs. n.163/06, art. 57 comma 1, prevede un obbligo specifico di giustificazione del ricorso a tale procedura richiedendo, infatti, che ne sia data adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Il sistema dell affidamento diretto in house costituisce un eccezione ai principi generali del diritto comunitario a cui è possibile ricorrere in presenza delle seguenti condizioni: l ente pubblico deve svolgere sul soggetto affidatario un controllo analogo 8 a quello esercitato sui propri servizi: tale controllo sussiste quando l ente pubblico sia dotato di poteri di controllo sull attività del consiglio di amministrazione più ampi e pregnanti di quelli che normalmente il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci; il soggetto affidatario deve realizzare la propria attività a favore dell ente che lo controlla in maniera sostanzialmente esclusiva 9 (cfr. "Corte di Giustizia, Sentenza Cabotermo, 11 maggio 2006, causa C-340/04"). Le soglie comunitarie 7 Nel caso di perizie di variante e suppletive, i contratti aggiuntivi al medesimo appaltatore aggiudicatario del contratto principale vengono considerati, a livello comunitario, procedure negoziate. 8 9 Il controllo analogo non sussiste (e quindi non è possibile l affidamento in house): - quando la società sia partecipata da privati (c.d. società mista ); - quando l impresa abbia acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo e che risulterebbe dalla presenza di elementi, quali, a titoli esemplificativo: l ampliamento dell oggetto sociale; l apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; l espansione territoriale dell attività della società. Il criterio maggiormente utilizzato per misurare l attività svolta dalla società in house al fine di determinarne il carattere di prevalenza nei confronti del socio pubblico è stato peraltro quello del fatturato prodotto dalla società: il suddetto requisito sarà dunque integrato quando l attività imprenditoriale svolta a favore del socio pubblico risulterà corrispondente ad una quota significativa del volume d affari della società. 14

15 Il Codice degli appalti prevede discipline differenti a seconda che un contratto si collochi, in base al suo valore, al di sopra o al di sotto di una determinata soglia. Tale soglia, diversamente indicata per lavori, servizi o forniture, conferisce o meno agli appalti una rilevanza in ambito comunitario. Soglie comunitarie in vigore dal 01/01/ (Regolamento CE1177/2009 del 30/11/2009) ,00 euro (al netto di IVA) Forniture e servizi 11 aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatici diverse dalle autorità governative centrali ,00 euro (al netto di IVA) Lavori pubblici Le fasi della procedura aperta non differiscono negli appalti sopra e sotto soglia comunitaria, se non per il fatto che negli appalti sotto soglia alcuni adempimenti sono semplificati, come pure la tempistica risulta più celere. Gli obblighi di pubblicità per le procedure di gara In ottemperanza al principio di pubblicità, la stazione appaltante deve rendere noti: la volontà di affidare determinati appalti tramite la pubblicazione di un avviso di preinformazione, ove previsto, e del bando di gara 12 ; i risultati della procedura di affidamento tramite la pubblicazione dell avviso sugli esiti della procedura. Per gli appalti sotto soglia comunitaria vige il principio secondo il quale le stazioni appaltanti non sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicità in ambito sopranazionale (art. 124, comma 1 per servizi e forniture e art. 122, comma 1 per i lavori) e l avviso di pre-informazione è facoltativo (art. 124, comma 2, per servizi e forniture e art. 122, comma 2 per i lavori). La documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc) deve contenere, oltre agli elementi previsti dal D. Lgs. n.163/06 e relativi allegati, il riferimento al Programma Operativo FESR Puglia ed al progetto di riferimento. Si riportano di seguito quadri riepilogativi degli obblighi di pubblicità nei casi di appalti di lavori pubblici (Tabella 1.a) e di appalti di servizi e forniture (Tabella 1.b) con la distinzione di appalti sotto soglia o sopra soglia. Le azioni pubblicitarie sugli organi di stampa e su siti internet devono essere contrassegnate dall emblema dell U.E. e dalla dicitura P.O. FESR Puglia Tabella 1.a - Obblighi di Pubblicità Lavori pubblici 10 Le soglie sono soggette a revisione periodica da parte della Commissione Europea e sono direttamente applicabili a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il recepimento nel diritto interno. L ultima modifica in tal senso è intervenuta con il Regolamento CE 1177/2009 del 30 novembre La soglia di ,00 euro si riferisce agli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV del Codice, nonché per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A del Codice, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A del Codice, servizi elencati nell'allegato II B del Codice. 12 Si segnala che il 18/10/2010 l UE ha aperto una consultazione pubblica per promuovere le procedure di appalto per via telematica, ossia tramite Internet o , anziché documenti su carta. 15

16 Lavori pubblici (artt. 65, 66, 122 del D.Lgs 163/2006) Locale Nazionale Comunitario Step Ambiti fino a da a euro Sopra soglia G.U. della U.E. NO NO SI Avviso di preinformazione (1) G.U. della Repubblica NO NO SI Profilo del committente FACOLTATIVO FACOLTATIVO SI Siti internet Min. Infr. e Osservatorio FACOLTATIVO FACOLTATIVO SI G.U. della U.E. NO NO SI G.U. della Repubblica (2) NO SI SI B.U. Regione NO FACOLTATIVO FACOLTATIVO Albo Ente SI FACOLTATIVO (3) FACOLTATIVO (3) Bando di gara Profilo committente FACOLTATIVO SI SI Siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell Osservatorio dei contratti pubblici FACOLTATIVO SI SI Quotidiani nazionali NO ALMENO 1 (4) ALMENO 2 (5) Quotidiani locali NO ALMENO 1 (4) ALMENO 2 (5) Invio al prefetto NO NO SI (6) G.U. della U.E. NO NO SI G.U. della Repubblica SI SI SI Albo Ente SI FACOLTATIVO (3) FACOLTATIVO (3) Avviso esito di gara (7) Profilo committente FACOLTATIVO SI SI Siti internet NO SI SI Quotidiani nazionali NO ALMENO 1 (4) ALMENO 2 (5) Quotidiani locali NO ALMENO 1 (4) ALMENO 2 (5) 16

17 Tabella 1.a - Obblighi di Pubblicità Lavori pubblici Lavori pubblici (artt. 65, 66, 122 del D.Lgs 163/2006) Locale Nazionale Comunitario Step Ambiti fino a da a euro Sopra soglia (1) La pubblicazione dell avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Gli effetti giuridici ai fini del ricorsi giurisdizionali decorrono dalla pubblicazione sulla GURI. (3) Anche se non previsto espressamente dalla norma, si consiglia tuttavia di provvedere alla pubblicazione all albo pretorio. (4) per estratto, entro 5 giorni dalla pubblicazione in GURI. (5) per estratto, dopo 12 giorni dall invio alla GUUE. (6) Ai sensi dell art. 12, co. 4 D.P.R. 252/1998. (7) Entro 48 giorni dall aggiudicazione definitiva. 17

18 Tabella 1.b Obblighi di Pubblicità - Servizi e forniture Servizi e forniture (artt. 65, 66, 124 del D.Lgs. 163/2006) Step Ambiti Sotto soglia Sopra soglia G.U. della U.E. NO SI Avviso di preinformazione (1) Profilo del committente FACOLTATIVO SI Siti internet FACOLTATIVO SI G.U. della U.E. NO SI (2) G.U. della Repubblica SI SI B.U. Regione FACOLTATIVO FACOLTATIVO Bando di gara Albo Ente SI FACOLTATIVO (3) Profilo committente SI SI Siti internet SI SI Quotidiani nazionali NO ALMENO 2 Quotidiani NO ALMENO 2 G.U. della U.E. NO SI G.U. della Repubblica NO SI Albo Ente NO FACOLTATIVO (3) Avviso esito di gara (5) Profilo committente NO SI Siti internet SI SI Quotidiani nazionali NO ALMENO 2 (4) Quotidiani locali NO ALMENO 2 (4) (1) La pubblicazione dell avviso di pre-informazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Pubblicazione entro 12 giorni dall invio alla GUUE, ridotti a 5 in caso di procedure urgenti o di trasmissione online del bando. (3) Anche se non previsto espressamente dalla norma, si consiglia tuttavia di provvedere alla pubblicazione all albo pretorio. (4) per estratto, dopo 12 giorni dall invio alla GUUE. (5) Entro 48 giorni dall aggiudicazione definitiva. 18

19 Termini per la presentazione delle offerte Il Codice, all art. 70, comma 1, stabilisce le regole generali per la fissazione dei termini di ricezione delle offerte (quale che sia la procedura di gara) e delle domande di partecipazione (nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo). Nell individuazione dei predetti termini la stazione appaltante dovrà: - tenere conto della complessità della prestazione oggetto dell appalto; - tenere conto del tempo ordinariamente necessario per la formulazione delle offerte; - comunque rispettare i termini minimi stabiliti nel Codice. Le predette regole valgono sia per gli appalti sopra soglia (art. 70 del Codice) sia sotto soglia comunitaria (art. 124 per i servizi e forniture e art. 122 per i lavori). Si riportano di seguito quadri riepilogativi dei termini minimi per la ricezione delle offerte nelle diverse procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata) distinguendo tra appalti di lavori pubblici (Tabella 2.a) e appalti di servizi e forniture (Tabella 2.b) sotto soglia o sopra soglia. Tabella 2.a - Termine minimo per la ricezione delle offerte Lavori pubblici Lavori pubblici (artt. 70, 71, 72, 79, 122 del D.Lgs 163/2006) Sotto soglia Sopra soglia Procedure Con preinform. Senza preinform. Con preinform. Senza preinform. Procedura Aperta: giorni Termini ricezione offerte da 11 a da 22 a (con disponibilità libera e completa atti) (1) da 11 a da 22 a (con bandi trasmessi on line) (2) da 11 a da 22 a (con ambedue le precedenti condizioni) da 11 a da 22 a (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta e negoziata previo bando e Dialogo competitivo: giorni Dal bando per ricezione domande (con disponibilità libera e completa atti) (1) (con bandi trasmessi on line) Procedura ristretta: giorni Dagli inviti per ricezione offerte da 22 a

20 Tabella 2.a - Termine minimo per la ricezione delle offerte Lavori pubblici Lavori pubblici (artt. 70, 71, 72, 79, 122 del D.Lgs 163/2006) Sotto soglia Sopra soglia Procedure Con preinform. Senza preinform. Con preinform. Senza preinform. (con disponibilità libera e completa atti) (1) da 22 a (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta con urgenza: giorni Dal bando per ricezione domande (con disponibilità libera e completa atti) (1) (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura negoziata o Dialogo competitivo: giorni Dagli inviti per ricezione offerte Per tutte le procedure: Spedizione capitolati a richiesta (entro giorni) giorni Informazioni entro giorni dalla scadenza (3) comunicazione esclusioni (entro giorni) (4) Comunicazione esito gara a tutti (entro giorni) (5) Comunicazione dei motivi di esclusione e/o aggiudicazione ad altro offerente (6) (1) Non applicabile alle procedure per l affidamento delle concessioni. (2) Articolo 70, comma 8 del D.Lgs. 163/06. (3) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza. (4) Dal provvedimento di esclusione. (5) Dal provvedimento di aggiudicazione. (6) Dalla richiesta dell interessato. 20

21 Tabella 2.b - Termine minimo per la ricezione delle offerte Servizi e forniture Servizi e forniture (artt. 70, 71, 72, 79,124 del D.Lgs 163/2006) Sotto soglia Sopra soglia Procedure Con preinf (1). Senza preinform. Con preinf. (2) Senza preinform. Procedura Aperta: giorni Termini ricezione offerte da 7 a da 22 a (con disponibilità libera e completa atti) da 7 a Da 22 a (con bandi trasmessi on line) da 7 a Da 22 a (con ambedue le precedenti condizioni) da 7 a da 22 a Procedura ristretta e Dialogo competitivo: giorni Dal bando per ricezione domande (con disponibilità libera e completa atti) (con bandi trasmessi on line) Procedura ristretta: giorni Dagli inviti per ricezione offerte da 7 a da 22 a (con disponibilità libera e completa atti) da 7 a da 22 a Procedura ristretta con urgenza: giorni Dal bando per ricezione domande Dagli inviti per ricezione offerte Procedura negoziata o Dialogo competitivo: giorni Dagli inviti per ricezione offerte Per tutte le procedure: Spedizione capitolati a richiesta (entro giorni) giorni Informazioni entro giorni dalla scadenza (3) Comunicazione esclusioni (entro giorni) (4) Comunicazione esito gara a tutti (entro giorni) (5)

22 Tabella 2.b - Termine minimo per la ricezione delle offerte Servizi e forniture Servizi e forniture (artt. 70, 71, 72, 79,124 del D.Lgs 163/2006) Sotto soglia Sopra soglia Procedure Con preinf (1). Senza preinform. Con preinf. (2) Senza preinform. Comunicazione dei motivi di esclusione e/o aggiudicazione ad altro offerente (6) (1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando; (2) La comunicazione di preinformazione è inviata alla GUUE almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando; (3) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza; (4) Dal provvedimento di esclusione; (5) Dal provvedimento di aggiudicazione; (6) Dalla richiesta dell interessato. Lavori, servizi e forniture IN ECONOMIA In alternativa alle ordinarie procedure di gara e comunque per valori sotto soglia comunitaria si può procedere ad acquisizioni in economia, per prestazioni contrattuali aventi ad oggetto servizi, forniture (ed anche lavori). Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante: amministrazione diretta; cottimo fiduciario. L amministrazione diretta consiste nell acquisizione effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento (art. 125, comma 3). Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi (art. 125, comma 4). Acquisizioni in economia (art. 125 D.Lgs 163/06) Procedura Servizi/forniture Lavori Affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previa verifica della congruità dei prezzi Importi < ,00 euro Importi < ,00 euro Affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 Importi ,00 fino a ,00 euro Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006. Importi fino a ,00 22

23 Acquisizioni in economia (art. 125 D.Lgs 163/06) Procedura Servizi/forniture Lavori operatori economici (se sussistono) individuati in base a indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante Importi ,00 fino a ,00 euro Stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. I criteri di selezione degli operatori economici 13 ed i criteri di aggiudicazione delle offerte 14 I criteri di selezione degli operatori economici sono i criteri con cui si valuta l idoneità dell offerente dal punto di vista tecnico, economico e finanziario (es. curriculum, licenze o fatturato globale, specifico, ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). I criteri di aggiudicazione attengono invece alla fase di valutazione delle offerte e sono: prezzo più basso 15 ; offerta economicamente più vantaggiosa 16. In questo caso i criteri possono essere diversi ma devono essere collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto (es. pregio tecnico, metodologia proposta per esecuzione del servizio, caratteristiche estetiche/funzionali/ambientali, data consegna, assistenza tecnica). Va inoltre stabilita una definizione dei punteggi e del metodo di calcolo. Relativamente alla scelta del criterio di aggiudicazione negli appalti di lavori pubblici, si segnala la Determinazione n. 5 dell 8 ottobre 2008 dell Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo la quale Il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell amministrazione quando l oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolge secondo procedure largamente standardizzate, mentre il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell appalto inducono a ritenere rilevanti, ai fini dell aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali ad esempio l organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l impatto ambientale, la metodologia utilizzata. I criteri di selezione (requisiti di partecipazione) non possono costituire criteri di aggiudicazione (con attribuzione di punteggio). La Commissione giudicatrice In tema di nomina della Commissione giudicatrice si applicano gli art. 84 e 106 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. In particolare, si segnala il comma 8 dell art. 84 secondo cui I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 13 D.Lgs. n.163/06, Parte II, Titolo I, Capo II. 14 D.Lgs. n.163/06, Parte II, Titolo I, Capo III, Sez. V. 15 D.Lgs. n.163/06, art D.Lgs. n.163/06, art

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