GARA FORNITURA 01/14: Capitolato d oneri

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3 PREMESSA La Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A., concessionaria autostradale delle tangenziali di Milano (Tang. Ovest A50, Tang. Est A51, Tang. Nord A52) e della tratta autostradale Milano- Serravalle (A7), intende stipulare, nell ambito del cosiddetto mercato libero, un contratto di appalto della durata di un anno per la fornitura di gas naturale alle proprie utenze. Il presente capitolato d oneri stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell appalto. ART. 1 - DEFINIZIONI - Stazione Appaltante o Società o Serravalle: Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.. - Gas naturale: miscela di idrocarburi - essenzialmente metano - conforme agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEG n. 185/05 e s.m.i.. - Utenza o punto di prelievo o punto di fornitura: allacciamento del gas identificato da un PdC/PdR. - PdR: Punto di Riconsegna, identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente (finale). - PdC: Punto di Consegna, punto del metanodotto in cui è posizionata la cabina REMI. - REMI: Cabina di Regolazione e Misura. - TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane allegato alla delibera 64/09 e s.m.i. dell AEEG. - Condizioni Standard (del gas): sono la temperatura di 15 C e la pressio ne assoluta di 1.013,25 millibar). - smc : standard metro cubo, è la quantità di gas contenuta in un metro cubo di gas in condizioni standard. - PCS CONV : Potere Calorifico Superiore Convenzionale del gas fornito (come definito all art. 16 della delibera AEEG 237/00 e s.m.i.), dichiarato annualmente da Snam Rete Gas. - Fornitore: soggetto aggiudicatario dell appalto. - Operatore: soggetto che partecipa al bando di gara dell appalto. - Distributore: soggetto gestore della rete gas competente a cui le utenze sono collegate. - AEEG: Autorità per l energia elettrica e il gas. - Appalto: il presente appalto di fornitura. - Capitolato: il presente Capitolato d Oneri. ART. 2 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell appalto è la fornitura annuale di gas naturale per tutti i punti di prelievo della Società, comprensiva dei servizi associati. I dati degli attuali punti di prelievo sono indicati nell Allegato tecnico. I servizi associati alla fornitura sono descritti all ART.12 del Capitolato. Tutte le forniture di gas oggetto dell appalto hanno carattere di non interrompibilità. Il gas naturale erogato dal Fornitore alla Stazione Appaltante non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruito in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. La fornitura e i servizi associati si intendono estesi agli eventuali nuovi punti di prelievo che, durante l appalto, dovessero rendersi necessari per l esercizio della Società. L Allegato tecnico e la Scheda di offerta formano parti integranti e sostanziali del presente Capitolato d oneri. 3

4 ART. 3 DURATA DELL APPALTO E INIZIO DELLA FORNITURA L Appalto di fornitura avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dal 1 ottobre 2014 La data di inizio fornitura sarà attestata da apposito verbale sottoscritto dal Fornitore. La fornitura avrà regolare inizio compatibilmente e subordinatamente alle regole tecniche ed amministrative del distributore locale per l'attivazione del servizio di trasporto. Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, la data di inizio della fornitura per ciascun punto dì prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto, la decorrenza della fornitura di gas naturale si intenderà differita alla prima data utile successiva. Il Fornitore, in tal caso, ne darà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza del Contratto resterà la medesima. ART. 4 IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA E ONERI DELLA SICUREZZA Il valore economico complessivo della fornitura per la durata dell appalto (12 mesi) è stimato in un massimo di circa. L importo sopra esposto è comprensivo di ogni onere e spesa con esclusione della sola IVA dovuta per legge. L importo della fornitura si intende indicativo in quanto è stato stimato in base alle tariffe stabilite dall AEEG per il mercato di tutela clienti domestici per il primo trimestre 2014, applicate sui consumi di gas della Società per l anno 2013, ovviamente al lordo dello sconto R% offerto dall Operatore in sede di gara. L importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero euro) per l assenza di interferenze nello svolgimento dell attività oggetto dell appalto ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/2008. ART. 5 CONSUMI DI GAS NELL ANNO 2013 Il consumo di gas naturale per l anno 2013 è stato di complessivi smc, così ripartiti sui punti di prelievo: Tratta autostradale Riferimento punto di prelievo Consumo anno 2013 A7 Casello di Gropello Esazione A7 Casello di Gropello C.M A7 Casello di Castelnuovo Scrivia A50 Barriera di Terrazzano A51 Barriera di Agrate Brianza A52 Barriera di Sesto San Giovanni ART. 6 VARIAZIONI ALLE QUANTITA DELLA FORNITURA OGGETTO DI APPALTO Ad oggi non si prevedono, da parte della Società Appaltante, investimenti che possano comportare un aumento significativo dei consumi annuali di gas ma nemmeno si esclude che possano essere richiesti ulteriori punti di prelievo. Ciò premesso, si significa che, essendo il fabbisogno di gas fortemente correlato alla necessità di energia termica per il riscaldamento, una stagione invernale più rigida o più mite potrà comportare una variazione sui consumi. Il Fornitore pertanto, da una parte non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per eventuali consumi inferiori, dall altra dovrà effettuare e garantire l erogazione di energia agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere anche in caso di fabbisogno di quantità superiori a quelle stimate, nonché a seguito di eventuali nuovi allacciamenti, fatto salvo ovviamente il limite del 20% di eccedenza sul quantitativo di energia annuale, 4

5 oltre il quale il Fornitore non può essere obbligato ad adempiere la propria prestazione al prezzo offerto e quindi ha facoltà di non fornire il quantitativo eccedente dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. ART. 7 SUBAPPALTO E vietato il subappalto sotto pena di risoluzione del contratto senza previa autorizzazione da parte di Serravalle, che verrà rilasciato ai sensi e nei termini di legge. Resta inteso tra le parti che non si configurano come attività affidate in subappalto la manutenzione ed elaborazione dati. ART. 8 CORRISPETTIVI ECONOMICI DELLA FORNITURA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE Si intendono per corrispettivi della fornitura gli importi che verranno pagati al Fornitore in conseguenza dell espletamento del contratto di fornitura per ciascun PdR. I corrispettivi della fornitura si comporranno di: 1) CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI VENDITA, C SV, composto da: Corrispettivo Energia (per i servizi di vendita): C E(SV), che si intenderà costituito dal prodotto della quantità di energia fornita, misurata in volume standard di gas V [smc], moltiplicata per il Prezzo Unitario offerto dell Energia PU E (definito all ART.9): C E(SV) = V * PU E Attenzione: all interno dei servizi di vendita non sarà riconosciuto alcun corrispettivo di Quota Fissa. 2) CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RETE, C SR, secondo le tariffe stabilite dall AEEG per i servizi di distribuzione, misura e trasporto del gas. 3) IMPOSTE, I, stabilite dalle normative vigenti e costituite da: a. Imposta erariale di consumo (Accise); b. Addizionale regionale; c. IVA I Corrispettivi di cui ai punti 2) e 3) - Servizi di Rete e Imposte - costituiscono i cosiddetti oneri passanti per i quali il Fornitore si farà carico dell esazione e del versamento alle imprese o Enti a cui spettano. Il Corrispettivo complessivo della fornitura di gas, C GAS, per ciascun PdR, risulta così definito: C GAS = C SV + C SR + I = V * PU E + C SR + I Si anticipa e si evidenzia che PU E è l unica componente dei corrispettivi sulla quale influisce il ribasso percentuale R% dichiarato dal Fornitore in sede di gara (cfr. ART. 9). Il fornitore non potrà richiedere alcuna somma né al momento della stipula del contratto né durante la fornitura a titolo di deposito cauzionale o di equivalente garanzia. Il Fornitore non potrà richiedere alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia non fruttifera. 5

6 Null altro sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al Fornitore, salvo quanto previsto espressamente da norme cogenti. ART. 9 PREZZO UNITARIO OFFERTO DELL ENERGIA (PU E ) E SUA VARIAZIONE Per ciascun PdR, il Prezzo Unitario offerto dell Energia PU E (in condizioni standard del gas), che il Fornitore si impegna a mantenere per l intera fornitura, sarà quello risultante dall applicazione del ribasso percentuale R% dichiarato dal Fornitore in sede di Gara - sul Prezzo unitario di riferimento dell energia P QE(SV) - definito all ART.10 - adeguato al Potere Calorifico Superiore Convenzionale rispetto al Potere Calorifico Superiore di riferimento per l AEEG. In formule il Prezzo Unitario Offerto dell Energia PU E [ /smc] risulta così definito: Dove: PU E = (P QE(SV) P QE(SV) * R%) * PCS CONV / 0,03852 P QE(SV) : Prezzo unitario di riferimento dell Energia definito all ART.10. R%: Ribasso percentuale offerto dal Fornitore PCS CONV / : Coefficiente di adeguamento del prezzo unitario al Potere Calorifico Superiore Convenzionale del gas fornito (per il singolo PdR). 0,03852 è il Potere Calorifico Superiore [GJ/smc] del gas naturale di riferimento per l AEEG. Si anticipa che (cfr. ART. 10): poiché alle condizioni AEEG attualmente vigenti, le componenti di P QE(SV) sono aggiornate trimestralmente, una volta fissato il ribasso R%, il Prezzo Unitario offerto dell energia PU E varierà ad ogni trimestre; all interno del trimestre invece il PU E sarà fisso ed invariabile. ART. 10 OFFERTA ECONOMICA DI AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO Nella Scheda di offerta economica l Operatore dovrà dichiarare il ribasso percentuale che intende offrire sul Prezzo unitario di riferimento dell energia P QE(SV),di seguito definito. Quale prezzo unitario di riferimento dell energia P QE(SV), la Stazione Appaltante ha assunto il Prezzo della Quota Energia (Servizi di vendita) che si ricava dalla somma delle componenti tariffarie dichiarate trimestralmente dall AEEG per il servizio di tutela (clienti domestici), secondo le disposizioni contenute nel TIVG, ed in accordo alla delibera 500/2013/R/com che, per il mercato libero, prevede l esclusione della voce Oneri di gradualità. ln formule il Prezzo unitario di riferimento dell energia P QE(SV) [ /smc], sul quale l Operatore si obbliga ad offrire il ribasso percentuale R%, risulta così definito: P QE(SV) = C MEM + CCR + QOA + QVD le singole componenti sono quelle così definite dall AEEG per il servizio di tutela: - C MEM e CCR: materia prima gas; - QVD: Commercializzazione al dettaglio (parte variabile); - QOA: Oneri aggiuntivi. Si noti che, in accordo alla delibera 500/2013/R/com, le componenti GRAD e C PR sono state escluse. 6

7 Si ricorda che le componenti del Prezzo della Quota Energia (Servizi di Vendita) P QE(SV) sono dichiarate dall AEEG per ambiti territoriali di appartenenza del PdR. L appalto di fornitura sarà aggiudicato applicando il criterio del massimo ribasso sulla graduatoria dei valori R% dichiarati dagli Operatori. Si evidenzia che il ribasso percentuale R% dichiarato dal Fornitore sarà invariabile per l intera durata della fornitura, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità possa occorrere dopo l aggiudicazione. Si precisa inoltre che: - il concorrente ha l obbligo di controllare le voci riportate nella Scheda di offerta, previo accurato esame del Capitolato d oneri e dell Allegato tecnico pubblicati sul profilo pubblico (sito web) della Stazione Appaltante alla sezione Appalti ; - la Scheda di Offerta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell impresa concorrente, o da suo Procuratore; qualora il concorrente sia costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o Consorzio o G.E.I.E., ancora da costituirsi, dovrà essere formulata e sottoscritta da parte dei relativi Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio o il GEIE e non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte e ciò A PENA DI ESCLUSIONE dell offerta. ART. 11 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto: - dichiara di essere in possesso e si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto le autorizzazioni, concessioni e accordi atti all esecuzione della fornitura e di raggiungere i necessari accordi ed impegni con il Gestore della Rete competente per l utilizzo della stessa ai fini della somministrazione di gas. - Si impegna a soddisfare l intero fabbisogno della Stazione Appaltante in termini di consumo di gas per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause imputabili al Fornitore, questi si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito del ricorso a forniture alternative disponibili fino alla scadenza naturale del contratto stipulato, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni. - Si obbliga ad estendere l offerta alle eventuali nuove utenze che dovessero essere attivate dalla Stazione Appaltante durante la vigenza del contratto di fornitura, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione e ad accettare l eventuale sospensione e/o interruzione di una o più utenze. - Si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel disciplinare. - Si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia. - Si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. - Si obbliga a garantire che il trattamento dei dati della Stazione Appaltante avvenga in condizioni di sicurezza e riservatezza. 7

8 - Si impegna a fornire consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della Stazione Appaltante in particolare: o considerando che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas (quali ad esempio la continuità del servizio, le interruzioni, la pressione ecc.) sono di competenza del gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi della Stazione Appaltante nei confronti del gestore di rete competente nell ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica del gas riconsegnato ritenuto non idoneo. - Si obbliga ad espletare, per conto della Stazione Appaltante, accollandosi ogni onere, anche finanziario, all espletamento di tutte le pratiche amministrative di voltura del contratto con il Fornitore precedente ovvero, ove ciò non fosse possibile senza l apporto della Stazione Appaltante, fornire ogni tipo di collaborazione necessaria per giungere a detta voltura. Le spese di volturazione della fornitura saranno completamente a carico del Fornitore. - Si obbliga a stipulare i contratti di fornitura di gas per ciascun punto di prelievo richiedendo e predisponendo al riguardo tutti gli atti necessari. Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico del Fornitore. - Si obbliga a garantire la continuità delle forniture alla Stazione Appaltante durante ogni fase di variazione contrattuale. In particolare alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo fornitore. Qualora il nuovo fornitore non sia in grado di subentrare nel contratto, verrà applicato l istituto della proroga, previo apposito atto, per il tempo strettamente necessario al subentro medesimo (vedasi art. 125 comma 10 lett. c) D.Lgs. 163/2006). - Tutti gli oneri contrattuali (bolli, registrazione, diritti di segreteria ecc. ) sono a completo carico del Fornitore. Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara o nel presente capitolato d oneri, prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante potrà formalizzare con il Fornitore le Modalità operative di gestione della fornitura, che costituiranno parte integrante del contratto. A tal scopo potrà essere fissato un incontro operativo, al quale prenderanno parte il Responsabile del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante e il Responsabile della fornitura individuato a norma dell art. 12 Assistenza e servizi associati - per concordare in dettaglio, sulla base delle specifiche esigenze, le modalità ed in genere tutto quanto non eventualmente previsto nel presente capitolato e negli atti di gara. Il Fornitore, infine, si impegna all osservanza delle seguenti disposizioni inerenti alla qualità del servizio ed agli standard contrattuali, ed espressamente ad effettuare le seguenti attività: a) fatturare i consumi mensili con esposizione dell effettivo consumo del periodo; dovrà essere emessa una fattura per ciascun punto di fornitura, identificato dal codice del Punto di Riconsegna e, in aggiunta, anche dal nome esteso della località e dal relativo codice di Centro di Costo - attribuito dalla Stazione Appaltante - che si possono riscontrare nella tabella 1 dell Allegato Tecnico; b) fornire, unitamente alla fattura, il dettaglio dei dati di consumo e di costo di ciascun punto di fornitura nel mese di riferimento. Per ogni Punto di Riconsegna, dovranno essere esposti i volumi di consumo, i parametri caratteristici della fornitura in essere (PCS convenzionale del PdR), i costi dei servizi vendita, i costi dei servizi di rete e le imposte; c) inviare la fattura di cui al punto a) e il dettaglio di cui al punto b), solo a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ad entrambi gli indirizzi indicati all Art. 16. Il dettaglio dei dati di consumo e di costo è richiesto su foglio elettronico, preferibilmente Excel *.xls; d) produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, la necessaria documentazione analitica, del gestore della rete atta a verificare puntualmente l applicazione delle varie componenti tariffarie in vigore; 8

9 ART. 12 ASSISTENZA E SERVIZI ASSOCIATI Il Fornitore, appena ricevuta la notizia dell aggiudicazione dovrà nominare e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi dell Ufficio di Zona competente ed il Responsabile della fornitura, con la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà referente unico nei confronti della Stazione Appaltante. Il Responsabile della fornitura per il Fornitore dovrà essere: - dotato di idoneo collegamento telefonico, fax, a disposizione della Stazione Appaltante; - adeguatamente formato al fine di assicurare informazioni sui contratti di fornitura in essere ed eventuali servizi post-vendita; - reperibile in tutti i giorni lavorativi dell anno. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9.00 alle ore Il Fornitore deve inoltre adeguarsi ai contenuti minimi sulla qualità dei call-center previsti dalla Delibera AEEG n.139/07 (Direttiva in tema di qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas e s.m.i.). Il Fornitore si impegna a predisporre, su fogli elettronici editabili, e a consegnare alla Stazione Appaltante, entro il settimo mese dall inizio dell appalto, le seguenti elaborazioni di dati: a) un resoconto (intermedio) relativo ai consumi e ai corrispettivi economici nei primi 6 mesi di fornitura, per ciascun punto di prelievo; b) una proiezione (intermedia) che stimi i consumi e i corrispettivi economici nei 6 e nei 12 mesi successivi al primo semestre di fornitura, per ciascun punto di prelievo. Ciascun elaborato dovrà essere corredato anche con opportuni diagrammi di rappresentazione dell andamento del dato, che permettano una lettura semplice e un immediato confronto dei dati. Il Fornitore, trasmetterà gli elaborati di cui ai punti a) e b) all indirizzo pri@pec.serravalle.it Le elaborazioni sopra indicate si intendono remunerate nell importo contrattuale. In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni delle forniture di prelievo di gas, tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante. Qualsiasi variazione dei profili di fornitura sarà concordata per iscritto con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante. ART. 13 RESPONSABILITA CIVILE Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da parte di persone, animali e cose della Stazione Appaltante o di terzi, durante lo svolgimento del contratto. Il Fornitore dovrà documentare di essere coperto da idonea polizza assicurativa RCT/RCO per l intera durata del contratto di fornitura a copertura dei rischi da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. I massimali della suddetta polizza non dovranno essere inferiori a: - RCT: massimale unico RCO: massimale con sottolimite per persona

10 ART. 14 GARANZIE A garanzia dell esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva del 10% (dieci per cento) dell importo netto presunto di aggiudicazione così come previsto dall art.113 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. la fideiussione bancaria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art.1957 c.2 C.C., nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI En e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell affidamento. Ai sensi dell art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la garanzia di esecuzione sarà automaticamente e progressivamente svincolata, in proporzione alle forniture effettuate, entro il limite massimo del 80% dell importo iniziale garantito. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia residua prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante. Qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Tutti gli oneri contrattuali (bolli, registrazione, diritti di segreteria ecc. ) sono a completo carico del Fornitore. ART. 15 STRUMENTI DI LETTURA E MISURE Gli strumenti di misura e le modalità dei gruppi di misura come definiti all art.1 lettera p) della Delibera 237/00 dell AEEG, dovranno rispettare quanto previsto dalla Delibera 229/01 e s.m.i. dell AEEG. Il costo della lettura è compreso nel corrispettivo dell appalto. Il fornitore dovrà provvedere, a sue spese, con personale e mezzi idonei, alla lettura del misuratore del gas collocato presso l utente finale, ove non disponibile un sistema di telelettura, rilevandone i relativi consumi in metri cubi. La lettura del misuratori dovrà avvenire mensilmente. Il personale addetto alle letture esegue un controllo visivo ed olfattivo del complesso allacciocontatore, segnalando al Responsabile ogni anomalia dello stato di conservazione e la manomissione di sigilli. Il Fornitore e la Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme adottate dal Distributore competente, potranno richiedere la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di fornitura, senza che questo comporti extracosti od oneri di qualunque genere per la Stazione Appaltante. ART. 16 FATTURAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore, dopo il rilievo del gas effettivamente prelevato, conformemente alle modalità previste dalle vigenti normative e a quanto previsto dal presente capitolato. In caso il Fornitore individuato fosse un Raggruppamento Temporaneo di Imprese il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato a favore del mandatario. La periodicità di fatturazione richiesta è mensile. Le fatture dovranno essere inviate in formato pdf all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: fatture@pec.serravalle.it e, in copia conoscenza, all indirizzo pri@pec.serravalle.it. 10

11 Si richiede che le fatture pervengano alla Stazione Appaltante entro il 20 giorno del mese successivo al periodo di consumo, e che siano accompagnate dal dettaglio sui dati di consumo e di costo di cui al punto b) dell ART. 11. Le fatture saranno pagate a 30 gg. d.f. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l ipotesi di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione inviata tramite raccomandata A/R, salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito o subendo. ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CONTRATTO I crediti maturati dal fornitore in virtù dell esecuzione del contratto, sono cedibili secondo le prescrizioni dell art.117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cui violazione comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. ART. 18 PENALI Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante) od imputabili alla Stazione Appaltante o a grave ed accertata negligenza del Distributore, in caso di non regolare gestione e realizzazione dell appalto da parte del Fornitore, e comunque in caso di inadempienza contrattuale - la cui gravità non concreti già il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli - la Stazione Appaltante emetterà contestazione di inadempienza mediante notifica a mezzo pec e assegnerà al Fornitore il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, per procedere a sanare l inadempienza e/o a presentare le controdeduzioni. Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. Qualora, trascorso il termine sopra indicato, la Stazione Appaltante ritenesse gli atti a sanatoria e/o le controdeduzioni non adeguati a giustificare l inadempienza oppure l Appaltatore non trasmettesse riscontro alcuno alla notifica, si procederà ad addebito di una penale giornaliera, stabilita come segue, a seconda della tipologia di inadempienza: - inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura: 50,00/die fatto salvo il maggior danno; - ritardo nei tempi di attivazione dei nuovi punti di prelievo rispetto alle condizioni previste nelle Modalità operative di all ART.11: 25,00/die per ogni punto di fornitura non attivata per tutto il periodo di mancata attivazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - mancato invio delle elaborazioni di cui all ART.12 punti a) e b): 25,00/die per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna indicati. L applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall applicazione di altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte del Fornitore essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il contratto. L addebito di eventuali penali non esonera il Fornitore dall adempimento degli obblighi di cui si è reso inadempiente. Si procederà al recupero delle penalità attivando la garanzia fidejussoria o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto al Fornitore per il mese nel quale è assunto il provvedimento. Le 11

12 penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell importo contrattuale dell appalto. ART. 19 FACOLTA DI RECESSO DAL CONTRATTO La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: - cessione dell azienda o del ramo d azienda o cambiamento del ramo d azienda che eroga le prestazioni cui il Fornitore è obbligato; - rinvio a giudizio del legale rappresentante del Fornitore per delitti relativi alla gestione d impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull affidabilità e moralità della stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine; - comunicazioni/informazioni negative della Prefettura competente riguardanti tutti i soggetti espressamente indicati dal DPR 252/1998; - reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi, contestati in modo scritto al Fornitore mediante raccomandata A/R o fax. Qualora per qualsiasi motivo a lui imputabile il Fornitore dovesse interrompere l esecuzione del contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante potrà senz altro rivalersi su tutta la garanzia definitiva a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati. ART. 20 RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO La Stazione appaltante, oltre ai casi specificati nell art. 21 potrà risolvere il contratto in casi di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui agli articoli 8 e 11 del presente capitolato. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l ipotesi di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione inviata tramite raccomandata A/R, salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito o subendo. ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Salva la risoluzione per inadempimento (art.1453 del C.C.), l intero contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell art.1456 C.C., nei seguenti casi: - ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al Fornitore eccedente i 60 (sessanta) giorni; - perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; - cessione anche parziale del contratto; - grave violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; - grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto; - violazione del divieto di sub-appalto della fornitura; - nel caso l ammontare delle penali applicate raggiunga su base annua una quota complessiva pari al 10% dell importo complessivo del contratto di fornitura. La Stazione Appaltante notificherà al Fornitore con lettera raccomandata l inadempimento contestato e dichiarerà risolto il contratto di diritto. Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, la Milano Serravalle Milano Tangenziali si riserva la facoltà di mettere in mora il Fornitore assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro il termine assegnato. 12

13 Nell ipotesi di risoluzione per inadempimento la Stazione Appaltante si riterrà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto. Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del contratto, senza la necessità di dichiarazione in tal senso da parte della Milano Serravalle Milano Tangenziali, l apertura di procedure di concordato preventivo e di fallimento, nonché la messa in liquidazione della società aggiudicataria. Resta salvo, in ogni caso il diritto della Milano Serravalle Milano Tangenziali al risarcimento dei conseguenti danni. ART. 22 PRIVACY E RISERVATEZZA Con la sottoscrizione del contratto le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Il Fornitore ha inoltre l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative alla Stazione Appaltante, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli e/o utilizzarli a scopi diversi da quelli contrattuali in mancanza di esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante. L obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del Fornitore a gare o appalti. ART. 23 FORO COMPETENTE La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella italiana. Il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore e la Stazione Appaltante è quello di Milano. ART. 24 NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il DPR 207/2010 e s.m.i., le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le norme del Codice Civile e le delibere dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG). 13

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