Titolo I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE. QUALIFICHE (non sono stati accertati usi) DENOMINAZIONI CLAUSOLE PRINCIPALI

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1 A V V E R T E N Z E 1) Alla presente revisione della «Raccolta provinciale degli usi» si è proceduto secondo le disposizioni del T.U. 20 settembre 1934, n e le norme emanate dal Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato con la circolare n. 2986/C del 13 ottobre ) Nella disposizione della materia è stato seguito lo stesso schema ministeriale già adottato nella precedente raccolta. Per quanto attiene ai capitoli, per i quali non sono accertati usi, ne è fatta apposita menzione. 3) E stata unificata la terminologia e migliorata la nomenclatura, senza peraltro trascurare, per maggior chiarezza, l indicazione, tra parentesi, delle corrispondenti locuzioni dialettali. 4) In appendice sono riportate: le tavole di ragguaglio delle misure locali secondo l elenco alfabetico dei Comuni della Provincia; la tabella riassuntiva delle provvigioni al mediatore; l interpretazione italiana di clausole internazionali; le norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari; le norme uniformi relative agli incassi; le norme relative alla locazione finanziaria (leasing); il Regolamento di conciliazione e di arbitrato secondo la Camera di Commercio Internazionale. 5) Seguono: indice delle materie; indice alfabetico analitico delle attività e delle merci oggetto di usi; indice dei Comuni, località e zone della Provincia menzionate nel testo. 1

2 Titolo I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE QUALIFICHE (non sono stati accertati usi) 1. Fasön (vitello da ). (Vedasi art. 71 di pag. 30). 2. Scorte vive e morte (Vedasi art. 29 di pag. 20). 3. Stabilito o fissato di contratto. (Vedasi art. 172 di pag. 57). DENOMINAZIONI CLAUSOLE PRINCIPALI 1. A bocca di macchina o trebbiatrice. (Vedasi art. 173 di pag. 57). 2. A magazzino. Con questa clausola nel commercio s intende che il venditore assume l onere ed il rischio del trasporto della merce dal luogo di produzione al magazzino di consegna. Il controllo della merce in questa ipotesi, se non è fatto sul luogo di produzione, vine effettuato nel magazzino di consegna. 3. A pulire. (Vedasi art. 222 di pag. 73). 4. A scendi albero. (Vedasi art. 222 di pag. 73). 5. Atto all esportazione (Vedasi art. 222 di pagg ) 6. Franco consegna (punto di destinazione indicato): Il significato di questa clausola è il seguente: A) il venditore deve: 1. Assicurare la spedizione fino alla destinazione convenuta e sopportarne le spese; 2

3 7. Franco destino. 2. consegnare la merce o tenerla a disposizione del compratore al luogo di destinazione, entro il termine stipulato nel contratto; 3. rispondere delle perdite e/o dei danni fino a che la merce sia stata consegnata al compratore a cura del vettore. B) Il compratore deve: 1. sopportare le perdite e/o i danni che si verifichino posteriormente; 2. pagare le spese di trasporto non pagate dal venditore, spese che si dedurranno poi all ammontare della fattura; 3. pagare tutti i diritti di entrata; C) Questa clausola significa inoltre: 1. la qualità della merce quale è stipulata nel contratto, deve essere stimata secondo il suo stato al momento dell arrivo; così pure per quanto riguarda la quantità; 2. il compratore è obbligato, in mancanza di altre convenzioni, al pagamento contro consegna della merce; 3. il venditore ha diritto di impedire che la merce sia consegnata al compratore se questi è fallito o versa in stato di insolvenza. Nella compravendita di merci. Con questa clausola gravano sul venditore tutte le spese ed i rischi relativi al carico ed al trasporto della merce nel luogo indicato dall acquirente, mentre gravano su quest ultimo le spese ed i rischi relativi allo scarico della merce. 8. Franco frontiera. Nella compravendita di merci. Con questa clausola gravano sul venditore le spese ed i rischi relativi al carico ed al trasporto della merce fino alla frontiera stabilita. 9. Franco partenza. Nella compravendita di merci. Con questa clausola gravano sul venditore le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al carico della merce su automezzo o vagone ferroviario, mentre le altre spese e e gli altri rischi gravano sull acquirente. 10. Per quanto tempo. Questa clausola viene usata per non assumere impegni precisi nella esecuzione di ordini entro un termine fissato. 11. Tutto frutto. Clausola che permette l utilizzazione di un fondo di ogni sua possibilità produttiva. 3

4 DELLA MEDIAZIONE NEI RAPPORTI COMMERCIALI IN GENERE 1. Quando alla conclusione del contratto cooperino due o più mediatori, il compenso è unico e viene diviso in parti uguali, anche se le prestazioni fornite dai singoli siano di diversa entità. Ogni mediatore viene preventivamente rimborsato delle eventuali spese incontrate sulla cifra data in compenso per la conclusione dell affare. 2. Quando il compenso è dovuto da ambedue le parti contraenti, non esiste fra le stesse alcun vincolo di solidarietà. 3. Il mediatore, quando dichiara di acquistare per conto terzi, non ha diritto alla normale provvigione se non comunica nel termine dovuto il nome del compratore. 4. La provvigione per tutti i settori di compravendita per i quali non è stato effettuato un diverso e specifico accertamento, è la seguente: il 2% da parte del venditore e l 1% da parte del compratore sull importo contrattato. 5. Le provvigioni dovute al mediatore s intendono comprensive delle spese all uopo eventualmente sostenute. Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l affare non viene concluso. 6. Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore. 7. Si fanno salvi gli usi tipici di particolari rami di commercio eventualmente rilevati nei capitoli seguenti relativi ai vari settori. PROVVIGIONI E SCONTI (Per le provvigioni al mediatore vedasi Appendice 2) (Per gli sconti vedasi Indice alfabetico analitico alle voci «sconti») TERMINI (non sono stati accertati usi) CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI (non sono stati accertati usi) Titolo II COMUNIONI TACITE FAMILIARI (non sono stati accertati usi) Titolo III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI 4

5 CAP. 1/A COMPRAVENDITA E PERMUTA DI IMMOBILI Prenotazione, contratto preliminare, anticipo e caparra ART. 1 Non sono stati accertati usi compatibili col dettato del Codice Civile. Adempimenti conseguenti alla conclusione del contratto ART. 2 La scelta del Notaio per la stipula dell atto pubblico di compravendita, spetta al compratore. Le spese per l accertamento della libertà degli immobili sono a carico del compratore. Consegna ART. 3 - La consegna delle chiavi dal venditore al compratore costituisce trasferimento del possesso. Vendita a misura di immobili urbani ART. 4 - Quando la vendita sia fatta a misura vengono conteggiati, agli effetti del calcolo della superficie compravenduta, oltre all area interna disponibile, l area occupata dai muri divisori interni, quella occupata dai muri perimetrali, ad eccezione di quelli di confine che vengono computati nella metà, ed inoltre la metà della superficie dei balconi esterni. Permuta immobili ART. 5 In caso di permuta di immobili, la scelta del notaio viene fatta di comune accordo dalle parti. Compravendita di aziende commerciali, industriali e artigiane ART. 6 - Salvo diverso patto, nella compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali e artigiane con o senza immobile, non sono comprese nel prezzo le merci, le quali vengono inventariate e fatturate a parte. Misura della provvigione al mediatore ART. 7 - a) Compravendita di case e terreni: Nella compravendita di case e terreni, al mediatore spetta la provvigione del 2% da parte del venditore e dell 1% da parte del compratore sul prezzo effettivo. b) Permuta: In caso di permuta d immobili, se gli immobili permutati sono di uguale valore, ogni contraente è tenuto a versare al mediatore la provvigione dell 1,50 % sul valore dell immobile da lui permutato. Quando gli immobili permutati sono di valore diverso ogni contraente è tenuto a versare la provvigione dell 1,50% sull immobile di maggior valore. 5

6 c) Compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali ed artigiane: Nella compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali ed artigiane, spetta al mediatore una provvigione del 3% da parte del venditore e del 2% da parte del compratore, limitatamente al prezzo rappresentato dall avviamento, dalle attrezzature e fondi morti in genere dell azienda. Se nella vendita è compreso il locale, sul valore del medesimo al mediatore spetta anche la provvigione prevista per la compravendita di case e terreni. Nel computo della provvigione non si tiene conto dell eventuale prezzo delle merci, contrattate e fatturate a parte. Se il mediatore è richiesto della stima o dell inventario delle merci ha diritto ad un compenso da concordarsi a parte. CAP. 1/B CONDOMINIO DI FABBRICATI URBANI Spese per l esercizio dei servizi comuni ART. 8 - Le spese per l esercizio dei servizi in comune, di portineria o di custodia, luce e pulizia di scale, cortili, locali comuni e servizi analoghi, vengono ripartite in relazione alle quote di comproprietà, di regola espresse in millesimi; le spese per l erogazione dell acqua vengono ripartite, in mancanza di contatore individuale, in base alle persone che abitualmente vivono nei singoli alloggi dello stesso fabbricato. Le spese di esercizio dell ascensore sono graduate in rapporto all altezza del piano ed al numero delle persone che abitualmente vivono nei singoli alloggi dello stesso piano. Tutte le altre spese, inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti dello stabile di proprietà e d uso comune vengono ripartite secondo le predette quote di comproprietà espresse in millesimi. Nei fabbricati non condominiali o dove non esistono i calcoli dei millesimi, la suddivisione viene fatta per vani. ART. 9 - Ripartizione a cura dell amministratore, delle spese condominiali. Salvo diversa statuizione dell assemblea condominiale o del Regolamento di condominio, l amministratore redige bilancio preventivo ( e, a fine gestione, il consuntivo) suddividendo subito le spese condominiali tra quelle che sono addebitabili solo ai proprietari (cosiddette patronali) e quelle che invece sono a carico esclusivo dell inquilino (oneri accessori, spese gestione servizi comuni, ecc.) fissando altresì l entità degli acconti, i termini e le modalità di pagamento degli stessi e curandone la riscossione. ART Rapporti tra amministratori ed inquilini. Gli amministratori d immobili trattano direttamente con gli inquilini per ogni questione riguardante l amministrazione dei condominii. CAP. 2 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI Conoscenza da parte dell inquilino del Regolamento di condominio ART Di regola l inquilino viene edotto delle norme stabilite dal Regolamento di condominio mediante affissione, in un locale comune, del Regolamento stesso o mediante consegna fattane a mano. In tali casi l inquilino deve adeguare il proprio comportamento alle norme stesse. 6

7 Spese per la locazione di fabbricati urbani ART Le spese per l eventuale contratto scritto di locazione, per la tassa di registrazione del contratto o per la denuncia del contratto verbale vengono ripartite per metà a carico del locatore e per metà a carico dell inquilino. La tassa di bollo sulle ricevute grava per intero a carico dell inquilino. Data di pagamento del canone di locazione ART Il canone di locazione viene pagato anticipatamente al domicilio del locatore entro i primi 5 giorni del mese. Fine della locazione a tempo indeterminato ART. 14 Nella locazione a tempo indeterminato la disdetta deve essere data per un periodo pari al rateo d affitto per i locali i cui rapporti locativi non sono regolati da leggi speciali (ad esempio: box, garage, postomacchina autonomi). Disdetta in caso di locali ad uso promiscuo ART. 15 Quando trattasi di locazione di locali adibiti ad uso promiscuo, prevale il termine relativo ai locali destinati ad uso diverso dalla abitazione. Quando nello stesso contratto di locazione è compreso anche il garage o posto auto, il termine per la disdetta è unico ed è quellofissato dagli usi per i locali destinati ad abitazione. Modalità per la disdetta ART. 16 La disdetta dei contratti di locazione viene data per iscritto, a mezzo raccomandata A./R. Visita dei locali disdettati ART. 17 Dal giorno della disdetta del contratto di locazione l inquilino è tenuto a consentire la visita dell appartamento da parte di eventuali nuovi inquilini, indicando lui stesso i giorni della settimana (non meno di 3) e le ore diurne (almeno 2 al giorno) in cui tale accesso è consentito. CAP. 2/A DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONDOMINIO E LA LOCAZIONE RISCALDAMENTO Spese di riscaldamento ART. 18 Nei condominii e quando nella locazione è compresa l erogazione del riscaldamento centrale, le spese di riscaldamento vengono ripartite in base alla cubatura netta dei locali. 7

8 Le spese di riscaldamento restano a carico dei condomini o degli inquilini anche se gli alloggi non sono occupati. Quando però si tratta di utenti di locali ad uso diverso da quello abitativo che per la natura delle loro attività rinunciano totalmente e permanentemente all uso del riscaldamento, si pratica una riduzione della spesa del riscaldamento del 50%, previo bloccaggio della massa radiante. Se l impianto di riscaldamento è centrale, sono a carico dei singoli conduttori ed utenti, sempre in quote proporzionali, oltre alle spese di gestione, anche quelle della normale manutenzione dell impianto. Grado minimo di calore ART. 19 L erogazione del riscaldamento centrale garantisce, come minimo, i 18 gradi di temperatura all interno dei locali, allorché la temperatura esterna non sia inferiore a 10 C. La temperatura interna viene rilevata al centro dei locali chiusi ed a metri 1,60 dal pavimento. L erogazione del calore ha luogo normalmente da metà ottobre a metà aprile e nelle ore notturne viene ridotta. Piccole riparazioni a carico dell inquilino ART. 20 Si precisa, a titolo esemplificativo, che le seguenti riparazioni sono a carico dell inquilino: - la pulizia delle canne fumarie; - la riparazione e la sostituzione delle cinghie avvolgibili, delle serrature, delle maniglie, dei chiavistelli, delle cremonesi, della rubinetteria, degli interruttori e di quelle altre parti degli impianti elettrici, di riscaldamento ed igienico-sanitari che l inquilino, per farne uso, deve manovrare. Sono inoltre a carico dell inquilino le riparazioni dei boiler e dei citofoni, dell antenna centralizzata TV e la tinteggiatura interna dei locali. In caso di necessità di sostituzione del boiler, trascorso un anno dall inizio della locazione, la spesa è ripartita tra il proprietario e l inquilino nella giusta metà. Misura della provvigione al mediatore ART. 21 Affitto di immobili urbani: il diritto di mediazione per contratti non inferiori ad un anno è commisurato all importo di una mensilità del canone di locazione ed è a carico per metà di ciascuno dei contraenti. Per contratti inferiori a un anno, valgono gli accordi presi fra le parti. Titolo IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI CAP. 1 COMPRAVENDITA E PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI Vendita a corpo ART. 22 Quando la vendita a corpo è fatta con la clausola «senza garanzia del vigesimo», s intende che l acquirente rinuncia esplicitamente al supplemento o alla riduzione di prezzo o alla recessione dal contratto, previsti dall art del C.C. 8

9 Spese ART. 23 Le eventuali spese per la misurazione dei terreni, in mancanza di patti, sono a carico del venditore. Le spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura, sono a carico del compratore. La scelta del notaio spetta al compratore. Le spese per la documentazione della libera proprietà sono a carico del venditore. In caso di permuta la scelta del notaio viene fatta di comune accordo e tutte le spese vengono divise in proporzione al valore degli immobili permutati, compreso il compenso al mediatore (1,50% per parte). Gli oneri tributari, i premi assicurativi e similari decorrono, a carico del compratore o del subentrante in caso di permuta, dal giorno del possesso del diritto dei beni venduti o permutati. Anticipo e caparra ART. 24 Non sono stati accertati usi compatibili col dettato del Codice Civile. Unità di misura ART. 25 L unità base per le contrattazioni dei terreni è la misura locale che varia da Comune a Comune. L elenco completo delle misure locali, con l indicazione degli equivalenti in ettari e are è riportato in altra apposita sezione degli usi (vedasi Appendice 1). Pagamento ART. 26 Il regolamento dei conti avviene al momento della sottoscrizione dell atto pubblico. Vendita a «cancello chiuso» ART. 27 Nella vendita a cancello chiuso sono compresi tutti i beni immobili, i beni mobili, animali, suppellettili, scorte vive e morte esistenti nel fondo e nelle case coloniche, senza esclusioni. All atto della firma del contratto preliminare consegue il trapasso immediato del possesso dei beni. Vendita a «cancello aperto» ART. 28 Nella vendita a cancello aperto, si comprendono case, terreni, alberi. I raccolti sono del venditore sino a S. Martino (11 novembre), ad eccezione di canne e vimini. Però il compratore potrà immettersi nei terreni anche prima di tale data (per gli orti a partire dal giorno di S. Maddalena, 22 luglio, data in cui inizia la semina delle biete da costa), man mano che essi si rendono liberi dai prodotti, per eseguire i lavori preparatori all annata successiva. Per le aziende orticole, l annata agraria s intende conclusa l 11 novembre per i fabbricati ed il 30 novembre per le terre, con tolleranza di 8 giorni. Il venditore nel periodo estivo-autunnale, a raccolto effettuato, lascia a disposizione del compratore gli appezzamenti destinati alla semina o al trapianto delle colture a ciclo invernale e primaverile. 9

10 Scorte vive e morte ART. 29 Sono scorte morte: le macchine, i cavidali (carri agricoli) e gli attrezzi vari, il foraggio, la paglia, il letame, l erba dei silos e residui vari (paglia, legna, ecc.). Sono scorte vive: il bestiame. Misura della provvigione al mediatore nella compravendita e permuta di fondi rustici ART. 30 Nella compravendita di beni immobili spetta al mediatore la provvigione del 2% da parte del venditore e dell 1% da parte del compratore. In caso di permuta viene corrisposta al mediatore la provvigione del 2% da parte del venditore e dell 1% da parte del compratore. In caso di permuta viene corrisposta al mediatore la provvigione dell 1,50% per parte sull ammontare degli immobili permutati, quando essi siano di un valore uguale, oppure sul valore maggiore, quando gli immobili permutati siano di valore diverso. CAP. 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI E TERRENI COLTIVABILI Forma del contratto ART. 31 Nella stipulazione dei contratti di affitto di fondi rustici si seguono le forme di legge. Vendita di erba in piedi ART. 32 La vendita di erba in piedi può avvenire per singoli tagli o per i tradizionali tagli di un intera annata; se non è specificata la prima ipotesi, s intende la seconda. La concimazione di fondo dei prati, lo spurgo dei fossi ed altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono effettuati dal proprietario. Spese contrattuali ART. 33 Le eventuali spese inerenti al contratto di affitto sono divise in parti eguali. Durata dell annata agraria ART. 34 L annata agraria ha inizio il 12 novembre e termina l 11 novembre dell anno successivo. Riconsegna dopo l affitto ART. 35 All atto della riconsegna, il fondo o l appezzamento viene restituito nello stato di coltura e di lavorazione in cui si trovava all inizio dell affittanza. Per stato di coltura s intende la destinazione originale del fondo all atto della consegna. Canone d affitto 10

11 ART. 36 Di norma il canone d affitto viene per metà anticipato a S. Martino e l altra metà viene pagata entro il 10 agosto (S. Lorenzo). Il versamento va fatto in ogni caso al domicilio del locatore. Invernaglie ART. 37 Le invernaglie spettano all affittuario uscente solo nel caso in cui egli non le avesse ricevute all inizio dell affittanza. Bestiame e letame ART. 38 Se nei contratti di affitto di intera azienda agricola viene fissato un numero minimo di capi di bestiame da tenere nell azienda, durante l affittanza il conduttore deve conservare e consumare nell azienda tutto il letame ricavato dal numero concordato di capi di bestiame. Irrigazioni ART. 39 Le spese per la manutenzione delle opere ed impianti di irrigazione esistenti, sono a carico dell affittuario. Gli impianti mobili per irrigazione sono a carico dell affittuario. Il canone o la tassa annuale per l irrigazione sono a carico dell affittuario, mentre la tassa per la concessione governativa «una tantum» è a carico del locatore. Potatura (termine locale: «scalvo»)degli alberi ART. 40 L affittuario gode per intero dei prodotti della potatura o scalvo degli alberi. La misura della potatura viene fatta secondo le norme della tecnica agraria, con turni della durata non inferiore a 3 anni per i gelsi. Proprietà dei tronchi ART. 41 Premesso che gli alberi già esistenti sul fondo all inizio del rapporto sono di pertinenza del fondo o dell appezzamento affittati, i tronchi delle piante morte o di quelle abbattute o per cause accidentali o di comune accordo, spettano al locatore. La ramaglia e i tronchetti fino a 10 cm. Di diametro ed il ceppo spettano all affittuario e questi provvede all abbattimento. Per quanto riguarda i pioppi, l incremento legnoso si ripartisce a metà tra proprietario ed affittuario, dedotte le spese. Morte fortuita di piante ART. 42 Quando si verifichi la morte di piante (comprese le viti) per casi fortuiti ordinari, il proprietario del fondo deve procurare le nuove piante e l affittuario deve provvedere al loro trapianto. Nel caso di distruzioni o morìe, per eventi straordinari, di interi filari o gruppi di piante, il danno è sopportato dal locatore. Disdetta del contratto d affitto ART. 43 I termini della disdetta sono previsti dalla legge. Manutenzione dei macchinari e attrezzi 11

12 ART. 44 Macchinari, materiale rotabile, utensili ed attrezzi di proprietà del locatore ed avuti per l uso in consegna, sono tenuti ed utilizzati esclusivamente a servizio del fondo affittato. Le spese di manutenzione e riparazioni conseguenti all uso sono a carico dell affittuario. Paglia e fieno ART.45 - Al termine dell affitto, la paglia ed i foraggi eccedenti la dotazione ricevuta all inizio del contratto, possono essere rilevati dal locatore, ai prezzi stabiliti annualmente dalla Camera di Commercio, per le consegne e riconsegne di S. Martino. In caso di carenza, invece, debbono essere reintegrati in natura o in denaro, alle stesse condizioni di cui sopra. Perizia delle scorte vive e morte ART. 46 Alla consegna ed alla riconsegna dell azienda si redige l inventario (termine regionale: «testimoniale di stato») delle scorte vive e morte e dell eventuale consistenza del soprassuolo. Danni a frutti pendenti o mancati raccolti per occupazione temporanea dei terreni da parte di terzi ART. 47 I danni ai frutti pendenti, o i mancati raccolti per ragioni imposte dall Autorità, debbono essere direttamente compensati dall occupante al conduttore. Danni per modificazioni transitorie del suolo ART. 48 I danni per eventuali modificazioni transitorie del suolo agrario debbono essere compensati dal danneggiante all affittuario, il quale, percependone le indennità relative, ha l obbligo di riporre le cose nel precedente stato entro il più breve tempo. Modificazioni e danni permanenti alla proprietà ART. 49 Qualora le modificazioni provocassero alla proprietà conseguenze dannose permanenti, le indennità relative spettano al proprietario. Maturazioni tardive ART. 50 Nel caso di maturazione eccezionalmente tardiva, l affittuario uscente ha diritto di recarsi a raccogliere il prodotto dell annata, anche oltre il termine di scadenza dell affittanza. Sgombro delle proprie masserizie da parte dell affittuario uscente ART. 51 Entro il mezzodì del giorno che segue il termine dell annata agricola, l affittuario uscente deve lasciare a libera disposizione dell entrante, il fondo, l abitazione e gli accessori, sgombri da ogni cosa di sua proprietà o spettanza, previe le riparazioni ai guasti che gli incombono e la pulizia di tutti i vani e pertinenze. Ove le esigenze colturali lo richiedono il fondo viene dismesso anche prima del termine di cui sopra. Affitto dei boschi 12

13 ART. 52 Se nell azienda vi sono boschi, le ramaglie sono di spettanza dell affittuario. Per i tagli e la manutenzione si fanno patti speciali. CAP. 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA Termine e disdetta del contratto di mezzadria ART. 53 I termini della disdetta sono previsti dalla legge. Rottura in tronco o risoluzione del contratto di mezzadria ART. 54 La risoluzione in tronco del contratto di mezzadria avviene nei casi di violenza o di vie di fatto da parte di uno dei contraenti nei riguardi dell altro o di suoi familiari, di sottrazione grave dei prodotti e di danneggiamenti gravi della proprietà. Per contro comportano la risoluzione del contratto al termine della annata agraria, l incuria del bestiame, la riduzione di unità attive nella famiglia mezzadrile tale da compromettere la normale conduzione del fondo, la recidività nell impiego del bestiame del podere a favore di terzi, l incapacità e trascuratezza provate nella coltivazione. Animali da cortile ART. 55 Il mezzadro può allevare animali da cortile in rapporto alle esigenze della propria famiglia, salvo l eventuale obbligo della chiusura di essi in appositi recinti, se le esigenze delle colture la richiedono. Suini ART. 56 Quando non si fa allevamento in comune con il concedente, il mezzadro può tenere per la necessità della sua famiglia, un suino da ingrasso, a tutto suo carico e profitto. Divisione dei raccolti ART. 57 I prodotti vengono divisi o utilizzati in comune, a raccolto avvenuto. Manutenzione di strade, fossi e aie poderali ART. 58 Il mezzadro deve curare le strade poderali, lo spurgo dei fossi e le aie del fondo. La ghiaia e l eventuale asfaltatura è a carico del concedente. Uve del concedente ART. 59 Qualora le parti non si accordassero sulla vendita, conferimento o vinificazione in comune, le uve di spettanza del concedente, devono essere consegnate al medesimo, nei locali appositi dell azienda qualora esistano ovvero, in mancanza, nei contenitori appositi in testa ai filari, quando siano giunte a sufficiente maturazione, staccandole a filari alternati, con il conguaglio finale del peso. Conferimento di canne, vimini, pali, filo di ferro 13

14 ART. 60 Sono a carico di entrambe le parti le spese per le canne ed i vimini. I pali di sostegno ed il filo di ferro sono a carico del concedente. Il mezzadro, però, è tenuto a restituire al proprietario il legname di ricupero, dopo la sostituzione dei pali. Tutti i lavori di ripristino sono a carico del mezzadro. Impianti di vigneti e frutteti ART. 61 Quando si effettuano impianti di nuovi vigneti o frutteti la spesa per il lavoro di scasso è a carico del concedente. Restituzione delle scorte morte ART. 62 Le scorte morte devono essere restituite al concedente o al subentrante nelle stesse condizioni in cui erano all inizio del contratto. Le scorte vive vengono valutate in denaro e divise in base al valore. Per la paglia non è previsto il conguaglio. Oneri del mezzadro uscente ART. 63 Il mezzadro uscente è tenuto ad effettuare le ordinarie operazioni colturali che trovò già effettuate all inizio del rapporto. CAP. 4 CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA (non sono stati accertati usi) CAP. 4/A SOCCIDA SEMPLICE Accezione locale della soccida semplice ART. 64 La soccida semplice, è il contratto per cui uno o più animali bovini, suini o avicoli vengono affidati a terzi per l allevamento e per l ingrasso. Obblighi dei contraenti ART.65 Sono a carico del soccidante la fornitura degli animali, tutti gli alimenti, i presidi sanitari e le spese veterinarie. Sono a carico del soccidario il conferimento delle strutture per il ricovero degli animali, il governo, l assistenza, l energia elettrica, l acqua ed, in quanto necessaria, la paglia. Ripartizione degli incrementi ART. 66 Il soccidario riceve, a titolo di compenso, una percentuale dell incremento di peso al valore di mercato. A tale scopo gli animali vengono pesati all inizio ed alla fine del rapporto. 14

15 CAP. 5 CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (non sono stati accertati usi) CAP. 6 CONDUZIONE IN ENFITEUSI (non sono stati accertati usi) CAP. 7 ALTRE FORME DI CONDUZIONE (non sono stati accertati usi) CAP. 8 ALTRI USI IN AGRICOLTURA A) BRACCIANTI E SALARIATI FISSI (non sono stati accertati usi) B) FATTORI DI CAMPAGNA (non sono stati accertati usi) C) SCAMBIO DI MANODOPERA E DI BESTIAME TRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI ART. 67 Lo scambio di monodopera tra piccoli imprenditori agricoli avviene a titolo di amicizia senza computo delle ore lavorative e del tempo impiegato. Analogamente avviene fra piccoli imprenditori agricoli lo scambio gratuito del bestiame da lavoro, senza tener conto della durata dell impiego. 15

16 D) USUFRUTTO DI FONDI AGRICOLI Sfruttamento dei boschi ART. 68 L usufruttuario può anche prelevare dai boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre colture, nei limiti della maturazione delle piante. Assicurazione ART. 69 L usufruttuario è tenuto ad assicurare contro gli incendi i fabbricati e le scorte vive e morte. E) SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE ART. 70 Le spese per la manutenzione dei viottoli o strade in comune fra due o più poderi sono divise in proporzione alla superficie dei poderi serviti dalla strada. Titolo V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CAP. 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA a) e b) Bestiame bovino ed equino da lavoro da allevamento e da macello Fasön (vitello da ) ART. 71 Vitello detto pure della coscia o a groppa di cavallo, normalmente di razza bovina piemontese, con masse muscolari di tagli pregiati più sviluppati del normale, specie sul treno posteriore, destinato alla produzione di carne («ingrasso»). Conclusione e forma del contratto ART. 72 Il contratto di compravendita viene stipulato verbalmente. I contratti del bestiame da vita sono convalidati o dal versamento di una somma non imputabile nel prezzo, chiamata «mancia» e corrisposta al venditore o di chi per esso o dal versamento di una caparra confirmatoria allo stesso venditore oppure da una stretta di mano fra i contraenti; i contratti relativi al bestiame da macello, vengono convalidati dall acquirente anche con una marcatura a forbici sul pelo. Il prezzo viene stabilito a vista, a forfait (voce regionale «a böt»), a peso vivo o morto. 16

17 Clausole speciali ART. 73 Sono in uso le seguenti clausole; a) vendita a piacimento; b) vendita con esclusione di garanzia; c) vendita alla prova; d) vendita alla visita; e) vendita a profitto; f) vendita con garanzia di gravidanza; g) vendita con garanzia fresca di latte; h) vendita con garanzia che il latte è buono; i) vendita di una bovina con vitello garantito suo; j) vendita di due animali per un solo prezzo. Specie di vendita ART. 74 Vendita con clausola «a piacimento». La clausola «a piacimento» sospende il perfezionamento del contratto durante il termine all uopo prefissato dalle parti. Entro tale termine il compratore ha facoltà di restituire gli animali che non siano di suo gradimento. Trattandosi di apprezzamento soggettivo, non è dato al venditore di comunque sindacarlo e quindi l animale può essere restituito senza l obbligo di accusare alcun difetto. Quando si pratica tale tipo di contratto, il compratore non effettua alcun versamento. Scaduto il termine prefissato, il contratto si intende concluso ed il compratore è tenuto a versare senz altro il prezzo e decade da ogni azione di garanzia. ART. 75 Vendita con esclusione di garanzia Per escludere ogni garanzia nella vendita del bestiame, il contratto avviene di solito con le clausole: «a lamente pi gnune» (senza lamentele), «alla riga», «alla capezza», «per un sacco d ossa», «al guano». In questo caso, anche se subito dopo l accordo avvenisse la morte dell animale per qualunque vizio, difetto o malattia, il contratto è valido, sempre che l animale contrattato possa essere oggetto di commercio. Anche escludendo ogni garanzia il venditore risponde sempre, in mancanza di espressa denuncia, per i seguenti difetti: a) dare di cozzo o cozzare dei bovini; b) la rustichezza dei solìpedi; c) l epilessia o mal caduco in entrambe le specie, perché difetti questi che rendono gli animali, che ne sono affetti, pericolosi per chi li avvicina. Per i suddetti tre difetti, se non sono stati denunciati, vi è sempre la garanzia di 40 giorni, qualunque sia la forma con cui si è stipulato il contratto. ART. 76 Vendita alla prova. La prova riguarda le specifiche attitudini al lavoro che sono dichiarate dal venditore e può avvenire: 17

18 a) al momento della stipulazione del contratto, con successiva garanzia legale o convenzionale; b) in un periodo di tempo stabilito dai contraenti, durante il quale l animale passa nella stalla del compratore; trascorso detto periodo di prova il contratto diventa definitivo. Durante tale periodo il compratore deve astenersi dal compiere sull animale qualunque atto di dominio, per esempio: far tagliare la coda, la criniera, cambiare la ferratura, ecc., salvo nei casi che, a parere del veterinario, si renda indispensabile o che costituiscano normale operazione di governo. L apprezzamento dei risultati della prova è rimesso all arbitrio del compratore. Questi non può quindi rifiutare l animale quando per qualsiasi motivo non sia soddisfatto dell esperimento compiuto. ART. 77 Vendita alla visita. Nella «vendita alla visita» l animale deve essere visitato all atto del contratto da un veterinario designato dalle parti. Dopo tale visita se non sono stati riconosciuti difetti, il contratto è definitivo, ferma restando la possibilità del venditore per i tre difetti specificati all art. 75 e per i difetti a carattere intermittente o occultati fraudolentemente, ferme comunque le cause di nullità del contratto. ART. 78 Vendita a profitto. Per «profitto» s intende un margine di guadagno che il venditore richiede sul prezzo dal lui realmente pagato per l animale e che deve dichiarare. Nei «contratti a profitto» l animale s intende venduto con garanzia, se il venditore non denuncia di averlo acquistato senza garanzia e di venderlo come tale. ART. 79 Vendita con garanzia di gravidanza. Il periodo di gravidanza della bovina viene calcolato di giorni 300. La bovina gravida deve essere tale con una tolleranza di un mese rispetto al tempo dichiarato. (Es.: se garantita gravida di 7 mesi il contratto è valido purché la gravidanza sia almeno di 6 mesi). Il ritardo del parto oltre detti termini, comporta un risarcimento dei danni da parte del venditore, corrispondente al costo giornaliero di mantenimento. La mancata gravidanza, quando questa sia garantita, è motivo di risoluzione del contratto, è dà diritto al rimborso delle spese di mantenimento ed al risarcimento di eventuali altri danni. Il compratore deve denunciare il difetto di gravidanza entro i 40 giorni dalla consegna e deve esperire l eventuale azione redibitoria entro i successivi 40 giorni. Quando nella vendita di una bovina si pattuiscono due prezzi, uno nel caso che sia gravida, l altro che non lo sia, il compratore è tenuto, in entrambi i casi, a tenersi l animale, corrispondendo o l uno o l altro dei due prezzi pattuiti. Ha però diritto di trattenere la differenza tra i due prezzi fino a quando sia possibile l accertamento. ART. 80 Vendita con garanzia fresca di latte. Nella vendita di bovina con garanzia «fresca di latte» s intende che questa ha partorito da non oltre 40 giorni. ART. 81 Vendita con garanzia che il latte è buono. Quando si garantisce «che il latte è buono», s intende che il latte prodotto dalla bovina è destinabile al consumo alimentare. 18

19 ART. 82 Vendita di una bovina con vitello garantito suo. Nei contratti con garanzia specifica che il vitello della bovina è suo, s intende che il vitello che l accompagna è effettivamente frutto del suo ultimo parto. In caso contrario il compratore ha sempre diritto alla risoluzione del contratto. ART. 83 Vendita di due animali per un sol prezzo. Nella vendita di due animali per un sol prezzo, verificandosi in uno di essi il vizio od una malattia che dia luogo alla risoluzione del contratto, il compratore ha diritto di restituire anche l altro, pur se esente da vizi e malattia ed il venditore ha diritto di pretenderlo. Unità base di contrattazione ART. 84 Le contrattazioni del bestiame bovino ed equino si sogliono fare «per capi»; i buoi da lavoro si contrattano di regola in coppia. Il bestiame bovino ed equino da macello viene contrattato a peso vivo, salvo diverso patto espresso. Modo di misurazione (determinazione del peso) ART. 85 Per determinare il peso netto vivo degli animali da macello, si suole far loro subire un digiuno di 12 ore prima di pesarli. Altrimenti si suol detrarre dal peso lordo un tanto di tara, convenuto dalle parti. Ancora per gli animali da macello, se l animale è stato contrattato «a peso netto» ossia in quarti, viene pagato il peso che si ottiene pesando il tronco con i reni e loro grasso, levando la pelle, staccando la testa all'ultima vertebra, togliendo i visceri, il midollo spinale e le estremità dai ginocchi e dai garretti in giù. Se è stata usata la clausola «in canale», l animale viene pesato dissanguato e aperto, previa detrazione soltanto del tubo gastroenterico, vescica, utero e dei due zampini anteriori. Nei casi di cui al 2º e 3º comma il peso viene determinato «a caldo» entro due ore dalla macellazione. Consegna ART. 86 Per gli animali da macello la consegna si effettua al peso, a spese e rischio del venditore fino alla pesatura. Per gli animali da vita e lattonzoli, la consegna avviene al domicilio del compratore a spese e rischio del venditore, salvo diverso accordo. Verifica della merce ART. 87 Il compratore è tenuto ad esaminare l animale posto in vendita con la diligenza del buon padre di famiglia, sicché non può invocare la protezione legale per quei vizi, che in vista, avrebbe potuto o dovuto riconoscere direttamente, perché accettabili durante il contratto, salvo quanto disposto negli artt. 93 e 94, 2º comma, per i vitelli lattanti e per i bovini da macello. OBBLIGHI DI GARANZIA DEL VENDITORE 19

20 Garanzia per i vizi del bestiame bovino ed equino da lavoro e da allevamento ART. 88 La garanzia per i vizi e difetti del bestiame bovino ed equino da lavoro e da allevamento, si riferisce ai cosidetti «vizi» o «difetti redibitori», che devono essere gravi, occulti e preesistenti al contratto, e che danno, come tali, diritto di intentare l azione redibitoria, con facoltà di scelta tra la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo. Il periodo di garanzia decorre dal giorno in cui il compratore riceve il possesso dell animale ed è di regola convenuto tra le parti in otto oppure quindici giorni. In mancanza di accordo tra le parti il termine di garanzia s intende di 40 giorni a decorrere dal giorno della consegna dell animale. Difetti o vizi redibitori riguardanti gli animali equini e bovini da lavoro o da allevamento ART. 89 a) equini in genere: - ticchio propriamente detto ticchio aerofagico (d appoggio o volante) e ballo dell orso; - corneggio cronico da cause occulte; - bolsaggine; - catarro bronchiale cronico; - oftalmiti interne croniche (oftalmite periodica o luna, ambliopia-amaurosi-cataratta), - ombrosità accentuata permanente; - capostorno, epilessia, vertigine cronica, pazzia; - manìe periodiche, rustichezza o cattiveria abituale od eccessiva, mordere, calciare; restìo: caparbietà vera, pertinacia, massima ostinazione, testardaggine; - zoppicatura cronica intermittente da doglia vecchia occulta; - podoparenchidermite cronica verrucosa vegetante o papilloma ulcerato dal cheratogeno, cosidetto «cancro del fettone» o «formicaio»; - nevrotomie e nevrectomie agli arti; - scarsità di bocca per anomalìa o malattie inguaribili ai denti mascellari; - nefrite cronica; enterite cronica; - calcolosi renale e vescico-uretrale (mal della pietra); - lombaggine cronica; - ernia inguinale cronica intermittente; - criptorchidia ed altre ectopie testicolari occulte (animale bistorno); - botriomicosi del cordone testicolare (fungo). b) bovini in genere: - ticchio di lingua o lingua serpentina quando è causa di meteorismo; - lesioni gravi e croniche dell apparato respiratorio («tosse da danno») e dell apparato cardiaco («banfön»), - catarro bronchiale cronico; - cecità completa, permanente, unilaterale e bilaterale; - epilessia, vertigine cronica, pazzia; - cozzare (dare con le corna); - restìo (caparbietà vera, massima ostinazione spinta al punto di gettarsi in ginocchio o coricarsi per sottrarsi al lavoro); - lavorar male (per manzi o buoi da lavoro contratti in coppia: non andar d accordo, spingersi o tirarsi in modo tale da pregiudicare il loro rendimento nel lavoro); - cavalcarsi per difettosa castrazione; 20

21 - crampo (crampo rotuleo ed il cosidetto «ranfi» o «ranfo» o «tremo»); - scarsità di bocca per actinomicosi della lingua, oppure per anomalìe o malattie inguaribili ai denti mascellari con grave pregiudizio della masticazione e ruminazione; - nefrite cronica (albuminuria, orinar rosso); - calcolosi renale o vescico-uretrale (mal della pietra); - lombaggine cronica (difficoltà ad alzarsi come il cavallo in conseguenza della lombaggine cronica o di altri difetti a carattere cronico); - perdicardite traumatica conseguente ad indigestione di corpo estraneo; - gastrite cronica con meteorismo ricorrente; - enterite cronica (diarrea persistente); - frigidità e impotenza al coito dei maschi da riproduzione; - prognatismo o mesognatismo negli animali da vita, con grave pregiudizio per la prensione degli alimenti; - insofferenza alle puntura dei tafani, accentuata al punto da provocare la fuga dell animale. c) vacche in particolare: - prolasso della vagina o utero-vaginale (mostrare la madre o la matrice); - sterilità permanente delle bovine, conseguente a: 1) fistola retto-vaginale; 2) cervicite traumatica con dilatazione pronunciata della cervice; 3) neoplasia dell utero; 4) metrite tubercolare; 5) salpingite tubercolare; 6) ninfomania inguaribile; 7) metrite cronica inguaribile; 8) piometra inguaribile; 9) obliterazione dei capezzoli o capezzoli ostruiti («pupe borgne» o «burin borgnu»). d) vacche contrattate in periodo di lattazione: - che non si lasciano mungere per eccessiva rustichezza o per ritenzione del latte, se contrattate senza vitello; - che non danno latte al vitello, se contrattate con il vitello; - che si succhiano il latte; - che danno permanentemente latte inutilizzabile; - che non danno la quantità di latte garantita espressamente dal venditore, quand anche sufficientemente ed adeguatamente alimentate. Malattie infettive e diffuse ART. 90 Il contratto è nullo se l animale è affetto da una delle malattie indicate nel Regolamento Speciale di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R , n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni. Affinché sia possibile l azione di nullità, deve senza dubbio sussistere la preesistenza dell infezione alla consegna dell animale. Altre malattie ART. 91 Le malattie acute non infettive, compreso l aborto traumatico o da stress, oppure le malattie infettive non comprese nel Regolamento di Polizia Veterinaria, si presumono, salvo prova contraria, preesistenti al contratto, se constatate entro 3 giorni dalla consegna dell animale. 21

22 Se constatate dopo i 3 giorni ma entro gli otto giorni, il compratore è tenuto a provare che la malattia era già in incubazione al momento della consegna. La denuncia deve, in ogni caso, effettuarsi entro il termine di otto giorni dalla consegna sotto pena di decadenza. Durante il periodo di cura dell animale il termine di garanzia si intende prorogato sino a fine cura e comunque non oltre i 40 giorni dalla denuncia. Se entro detto termine l animale guarisce, il compratore ha diritto soltanto al rimborso delle spese di cura. Se l animale muore o se dalla malattia derivi ed esso un difetto o vizio redibitorio, il compratore avrà altresì diritto a sperimentare l azione redibitoria entro 40 giorni dalla morte dell animale o dalla constatazione del vizio o difetto redibitorio; a far tempo dalla denuncia del vizio o difetto constatato, il compratore avrà diritto anche al rimborso delle spese di mantenimento. Clausole speciali in tema di garanzia per il bestiame equino e bovino da lavoro e da allevamento ART. 92 I vizi occulti sono garantiti anche senza espressione di patti o con le espressioni: «sano e franco», «sano senza difetti», se l animale non è ancora atto al lavoro; oppure «sano, franco e sincero», «sano, franco e giusto», se l animale è atto al lavoro. Quando la garanzia viene estesa con l espressione «per qualunque difetto», significa che l animale in compravendita deve essere immune da ogni difetto, vizio, lesione o malattia occulta e preesistente al contratto. In questo ultimo caso per i difetti non redibitori, e cioè non compresi nell elenco di cui all art. 105, il compratore ha solo diritto ad una adeguata diminuzione di prezzo (quanti minoris) corrispondente al danno che ne consegue ad alle spese relative alle eventuali cure. Se poi la garanzia venisse ancora più estesa, con l aggiunta della clausola «dentro e fuori» oppure «in vista o fuori vista», significa che il venditore è tenuto a rispondere anche per i difetti apparenti che, se sono gravi e preesistenti al contratto, vengono considerati ugualmente redibitori; se non sono invece gravi, e cioè curabili senza alcuna conseguenza, danno solo diritto all azione estimatoria per l adeguata diminuzione del prezzo. Garanzia nella compravendita dei vitelli lattanti ART. 93 I vitelli lattanti s intendono garantiti, salvo diverso accordo tra le parti, per 8 giorni. Se entro il periodo di garanzia il vitello risulta affetto da qualsiasi vizio o difetto redibitorio, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. I caso di malattia verificatasi entro detto termine di garanzia, il compratore è tenuto a curare l animale da buon padre di famiglia con diritto al rimborso di metà delle spese di cura sostenute e documentabili. In questo caso, se il vitello muore per qualsiasi malattia denunciata entro il termine di cui al I comma, il venditore è tenuto a restituire o a defalcare la metà del prezzo pattuito, con diritto di recuperare la pelle dell animale che serve anche ad identificarlo, se l animale non potrà essere utilizzato ad uso alimentare; oppure con diritto di ricevere la metà di quanto ricavabile dalla destinazione dell animale ad uso alimentare. Trasformandosi l infermità in una forma cronica incurabile, documentata con certificazione sanitaria, il vitello dev essere venduto e il danno viene sopportato tra i contraenti in ragione di metà ciascuno. Garanzia nella compravendita di bestiame bovino da macello ART. 94 I vitelli cosidetti «a groppa di cavallo» o «della coscia», come pure i capi di bestiame bovino di prima qualità o di prima classe, si intendono sempre venduti come animali le cui carni sono destinate al libero consumo, per cui, verificandosi l ipotesi nella quale vengano assegnati 22

23 alla bassa macelleria, il compratore ha il diritto di chiedere al venditore una riduzione del prezzo pari al 50% della differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita alla bassa macelleria. Per quanto invece concerne il bestiame bovino venduto ad uso macellazione ma non allevato come tale o comunque non assegnabile alle categorie di cui sopra, sussiste sempre, in caso di assegnazione alla bassa macelleria il diritto ad una riduzione di prezzo in misura però mai superiore al 20% della differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita alla bassa macelleria. Nei casi di cisticercosi bovina il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo pari al 10%, quando le carni debbono subire la bonifica sanitaria regolamentare. In caso di sequestro e distruzione totale delle carni, il venditore è tenuto a restituire l intero prezzo, salvo il caso di esplicita esclusione di ogni garanzia con le espressioni «per un sacco d ossa», «al guano», «a lamente pi gnune» od altre equivalenti. Il processo morboso che ha determinato il provvedimento di distruzione delle carni di un animale macellato o la loro destinazione alla bassa macelleria, deve in ogni caso risultare in atto prima della consegna al compratore. Altre modalità concernenti la garanzia dei bovini da macello ART. 95 Se gli animali bovini non vengono macellati entro il termini di giorni tre successivi a quello della consegna o se l eventuale mutata destinazione delle carni non viene denunciata al venditore entro 24 ore dalla macellazione, il compratore decade da ogni garanzia, a meno che l animale non sia risultato affetto da tubercolosi, cisticercosi, cattivo odore delle carni derivato da alimentazione o da somministrazione di medicinali. In tali casi perdura la garanzia del venditore purché l animale sia stato macellato non oltre otto giorni successivi a quello della consegna e sempre quando la denuncia della infermità riscontrata venga fatta nei termini di cui sopra. Il venditore è tenuto ad effettuare il sopralluogo per l accertamento dell identità dell animale entro 24 ore dal ricevimento della denuncia se l animale si trova nel territorio della Provincia, altrimenti entro 48 ore. In caso contrario il venditore riconosce che la denuncia è veritiera. Il compratore è però tenuto a rimborsare al venditore le spese per il sopralluogo, se l animale è stato macellato fuori Provincia. ONERI E CONSEGUENZE DELLA GARANZIA PER IL COMPRATORE E PER IL VENDITORE Obblighi del compratore del bestiame bovino nel periodo di garanzia ART. 96 Il compratore può assoggettare ad un lavoro adeguato l animale vendutogli; però durante il tempo della garanzia deve conservare l animale nelle condizioni in cui si trovava all atto della vendita. Se l animale si ammala durante tale periodo, il compratore deve darne sollecito avviso al venditore e frattanto far prestare dal veterinario le cure necessarie. Le spese per tale cura sono a carico del venditore, se la causa della malattia è di data anteriore al contratto e se la denuncia è stata fatta in tempo utile, salvo quanto stabilito dall articolo 93 per i vitelli lattanti. Accertamento della gravidanza e della sterilità delle bovine ART. 97 La gravidanza e la sterilità vengono accertate mediante visita del veterinario, in ambulatorio se ritenuto necessario, oppure presso la stalla del compratore o presso il mercato dove è avvenuto il contratto. 23

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