SLIDES Edizione I pubblicato il 18 ottobre 2012 Gianluca Spolverato

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1 SLIDES Edizione I pubblicato il 18 ottobre 2012 Gianluca Spolverato LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO cosa cambia per i licenziamenti

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3 DI COSA PARLIAMO 1. A CHI SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE: AZIENDE GRANDI E PICCOLE? 2. LA NUOVA PROCEDURA PER I LICENZIAMENTI OGGETTIVI: COSA CAMBIA. 3. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E MALATTIA: COSA PUO FARE L AZIENDA? 4. LE TUTELE NEL CASO DI LICENZIAMENTO OGGETTIVO ILLEGITTIMO. 5. LICENZIAMENTO ORALE E LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI. 6. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: QUANDO SI APPLICA LA REINTEGRA. 7. TERMINE E SOMMINISTRAZIONE: LE REGOLE NEL CASO DI CONTRATTI NULLI. 8. COLLABORAZIONI A PROGETTO: COSA SI RISCHIA IN CASO DI NULLITA. 9. PROCEDURA VELOCE PER I LICENZIAMENTI: LE REGOLE PER I PROCESSI. 10. LE REGOLE PER DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI. pagina 3

4 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: NOVITA IN SINTESI La Riforma del lavoro ha introdotto una serie di importanti novità che incidono sulla disciplina dei licenziamenti individuali: viene modificato l art. 2, comma 2, l. 604/1966: LA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEVE CONTENERE LA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI CHE LO HANNO DETERMINATO. Viene soppressa, così, la facoltà del datore di lavoro di intimare il licenziamento individuale senza l indicazione dei motivi; viene RIDOTTO DA 270 A 180 GIORNI IL TERMINE entro il quale deve essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, a seguito dell impugnazione stragiudiziale del licenziamento; viene introdotta una PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dal nuovo art. 18 St. Lav., deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. È previsto che nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro. Tale procedura costituisce condizione di procedibilità ai fini dell intimazione del licenziamento. IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA IN QUESTIONE, IL LICENZIAMENTO È INEFFICACE, in base a quanto previsto dal nuovo testo dell art. 18 dello St. Lav. pagina 4

5 A CHI SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE? NUOVI REQUISITI DIMENSIONALI (ART. 18, COMMI 8 E 9, L. 300/1970) Le nuove regole, ad eccezione delle tutele contro il licenziamento discriminatorio, si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che: in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo; nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; occupa più di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. pagina 5

6 LICENZIAMENTO PER G.M.O.: LA NUOVA PROCEDURA Il LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RAGIONI ECONOMICHE, ovvero per giustificato motivo oggettivo, è motivato, come previsto dall art. 3 l. 604/1966, da ragioni inerenti l attività produttiva, l organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa. In particolare, è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto cui è addetto il singolo lavoratore, in base a ragioni di carattere produttivo organizzativo. Nella nozione di giustificato motivo oggettivo è riconducibile anche l ipotesi del riassetto organizzativo dell azienda per far fronte a situazioni sfavorevoli non meramente contingenti e che influiscono in modo significativo sull attività produttiva. Il comma 40 dell art. 1 l. 92/2012, sostituendo integralmente l art. 7 l. 604/1966, ha introdotto una NUOVA PROCEDURA che il datore di lavoro deve rispettare nelle ipotesi in cui intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali previsti dal nuovo art. 18, comma 8, l. 300/1970, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione devono essere indicati: l intenzione di procedere al licenziamento; i motivi oggettivi che supportano la decisione; le eventuali misure per favorire la ricollocazione del lavoratore. pagina 6

7 LICENZIAMENTO PER G.M.O.: LA NUOVA PROCEDURA La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La comunicazione contenente l invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. L incontro tra le parti, che possono farsi assistere da un rappresentante sindacale, ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro, deve avvenire presso la Commissione provinciale di conciliazione, e deve riguardare l esame di possibilità alternative al licenziamento. La procedura si deve concludere nel termine di 20 giorni, prorogabile qualora le parti di comune accordo chiedano di proseguire la discussione. Se prima di tale termine le parti non raggiungono l accordo, ovvero una volta decorso il termine di 20 giorni senza che ci sia stato l incontro, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l impiego (Aspi) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l affidamento del lavoratore a un agenzia di somministrazione. pagina 7

8 LICENZIAMENTO PER G.M.O.: LA NUOVA PROCEDURA Il comma 41 dell art. 1 l. 92/2012 precisa che il licenziamento intimato all esito del procedimento disciplinare di cui all art. 7 l. 300/1970 così come quello intimato all esito della procedura di cui all art. 7 l. 604/1966, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Continua a operare l effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 151/2001. Gli effetti del licenziamento sono sospesi anche in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E MALATTIA: COSA PUO FARE L AZIENDA? La possibile insorgenza di uno stato di malattia del lavoratore potrebbe dilatare notevolmente i tempi della procedura di licenziamento. Per impedire che questo avvenga, il comma 9 del nuovo art. 7 l. 604/1966 stabilisce che in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all incontro, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni. Decorso il termine di sospensione di 15 giorni, il datore di lavoro può procedere al licenziamento pur se perduri l impedimento del lavoratore pagina 8

9 I CHIARIMENTI DEL MINISTERO COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il Ministero del Lavoro, con nota del 12 ottobre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti circa l obbligo di comunicare al Centro per l impiego, entro i cinque giorni successivi, la cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il momento a partire dal quale (c.d. dies a quo) scaturisce l obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l impiego, anche ai fini della sanzionabilità della condotta presidiata, ai sensi dell art. 19, comma 3, d.lgs. 276/2003, da una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, è quello della risoluzione del rapporto, senza tener conto della circostanza secondo la quale la stessa risoluzione produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, così come prevede l art. 7 l. 604/1966 come sostituito dall art. 1, comma 40, l. 92/2012. Gli effetti retroattivi del licenziamento, pertanto, non devono incidere sui termini di effettuazione dell obbligo di comunicazione al Centro per l impiego. Nella relativa modulistica dovrà tuttavia essere indicata la data a partire dalla quale si producono gli effetti del licenziamento, fermo restando che l obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui si risolve il rapporto. pagina 9

10 LICENZIAMENTO PER G.M.O.: LE TUTELE Il comma 42 dell art. 1 l. 92/2012 è intervenuto sull art. 18 l. 300/1970, sostituendone i primi sei commi. Il nuovo testo dell art. 18 contempla TRE REGIMI SANZIONATORI DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI, a seconda che il giudice accerti: l illegittimità del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro (licenziamenti c.d. oggettivi o economici); la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante del licenziamento (licenziamenti discriminatori e assimilati); l illegittimità del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (licenziamenti c.d. soggettivi o disciplinari). Se il giudice decide che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo, viene applicata la tutela di maggior favore cioè il RISARCIMENTO MASSIMO DI 12 MENSILITÀ E IL REINTEGRO, CHE PUÒ ESSERE SOSTITUITO, SU SCELTA DEL LAVORATORE, CON UNA INDENNITÀ DI 15 MENSILITÀ, oltre alla regolarizzazione previdenziale nel caso in cui il giudice accerti la MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO POSTO A BASE DEL LICENZIAMENTO per giustificato motivo oggettivo (cioè economico). Nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo economico, il giudice condanna al pagamento di una indennità tra 12 e 24 mensilità senza reintegro. Nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per VIOLAZIONE del requisito di motivazione di cui all art. 2, comma 2, l. 604/1966, della procedura di comunicazione preventiva di cui all art. 7 l. 604/1966, vale il regime della tutela obbligatoria ma con attribuzione al lavoratore di un indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, TRA UN MINIMO DI 6 E UN MASSIMO DI 12 MENSILITÀ dell ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Ciò, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto. pagina 10

11 LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (1) Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità LICENZIAMENTO perché DISCRIMINATORIO, ovvero: intimato in concomitanza col MATRIMONIO; in violazione dei divieti di licenziamento di cui all art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, TU di tutela e sostegno della MATERNITÀ e della PATERNITÀ; riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE ai sensi dell art c.c.; ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la REINTEGRAZIONE del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. A seguito dell ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall invito del datore di lavoro, salvi gli effetti dell esercizio del diritto di opzione per l indennità sostitutiva. Il medesimo regime, ai sensi dell ultimo periodo del comma 1 del nuovo art. 18 l. 300/1970, si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. pagina 11

12 LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (2) Il giudice condanna altresì il datore di lavoro: al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine UN INDENNITÀ commisurata all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, UN INDENNITÀ PARI A QUINDICI MENSILITÀ dell ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata contribuzione previdenziale. La richiesta dell indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. pagina 12

13 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (1) Nella categoria dei LICENZIAMENTI DISCIPLINARI vengono compresi i licenziamenti per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, ANNULLA IL LICENZIAMENTO E CONDANNA IL DATORE DI LAVORO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E AL PAGAMENTO DI UN INDENNITÀ RISARCITORIA commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. A seguito dell ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro. pagina 13

14 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (2) Il giudice, NELLE ALTRE IPOTESI in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO, con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro, non alla reintegrazione, ma al pagamento di un INDENNITÀ RISARCITORIA ONNICOMPRENSIVA DETERMINATA TRA UN MINIMO DI 12 E UN MASSIMO DI 24 MENSILITÀ dell ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per VIOLAZIONE della procedura disciplinare di cui all art. 7 l. 300/1970, vale il regime della tutela obbligatoria ma con attribuzione al lavoratore di un indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, TRA UN MINIMO DI 6 E UN MASSIMO DI 12 MENSILITÀ dell ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Ciò, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto. pagina 14

15 EFFICACIA E REVOCA DEL LICENZIAMENTO EFFICACIA DEL LICENZIAMENTO (art. 1, comma 41, l. 92/2012) Il licenziamento intimato all esito del procedimento disciplinare di cui all art. 7 l. 300/1970, oppure all esito del procedimento di cui all art. 7 l. 604/1966, come sostituito dal comma 40 dell art. 1 l. 92/2012, PRODUCE EFFETTO DAL GIORNO DELLA COMUNICAZIONE CON CUI IL PROCEDIMENTO MEDESIMO È STATO AVVIATO, salvo l eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. È fatto salvo, in ogni caso, l effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 151/2001. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso al lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato. REVOCA DEL LICENZIAMENTO (art. 18, comma 10, l. 300/1970) Nell ipotesi di REVOCA DEL LICENZIAMENTO, purchè effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal medesimo art. 18 l. 300/1970. pagina 15

16 TERMINE: LE REGOLE NEL CASO DI CONTRATTI NULLI Il comma 11 dell art. 1 l. 92/2012 ha innalzato a 120 giorni il lasso temporale per eccepire la nullità del termine apposto al contratto. Pertanto, il lavoratore che intende far valere la nullità del termine, ha a disposizione un tempo più ampio per la lettera di contestazione stragiudiziale: 120 giorni in luogo dei precedenti 60, sempre decorrenti dalla cessazione del contratto. Una volta effettuata la contestazione stragiudiziale, il lavoratore dovrà depositare il ricorso entro i successivi 180 giorni a pena di decadenza. Le nuove disposizioni di cui al comma 3, lett. a), art. 32 l. 183/2010 si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1 gennaio Infine, il comma 13 dell art. 1 l. 92/2012 contiene una disposizione interpretativa dell art. 32, comma 5, l. 183/2010, ai sensi del quale, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. L art. 1, comma 13, della riforma del lavoro afferma che l art. 32, comma 5, del Collegato Lavoro si interpreta nel senso che la suddetta indennità ristora integralmente il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. pagina 16

17 CO.CO.PRO.: COSA SI RISCHIA IN CASO DI NULLITA In tema di sanzioni, l art. 1, comma 24, l. 92/2012 interpreta l art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 che sancisce il divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici se non nei casi espressamente consentiti e in tal senso dispone che, detti rapporti, se instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Inoltre, nel caso in cui il collaboratore a progetto esegue la prestazione con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati occupati dal medesimo committente opera una presunzione relativa di subordinazione che il datore di lavoro può vincere dimostrando, in giudizio, la natura genuinamente autonoma del rapporto (art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003). Tale presunzione non opera in caso di prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ART. 69, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale pagina 17

18 PROCEDURA VELOCE PER I LICENZIAMENTI (1) Le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell art. 1 l. 92/2012 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall art. 18 l. 300/1970, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il comma 48 dell art 1 l. 92/2012 ha introdotto una forma di TUTELA URGENTE. La domanda avente a oggetto l impugnativa del licenziamento si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro, ricorso che deve avere i requisiti di cui all art. 125 c.p.c., ovvero contenere l indicazione dell ufficio giudiziario, le parti, l oggetto, le ragioni della domanda, l istanza conclusiva. A seguito della presentazione del ricorso, il giudice provvede a fissare l udienza di comparizione delle parti con decreto che deve essere notificato a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine previsto dal giudice stesso, termine che non può essere inferiore a 25 giorni prima dell udienza. L udienza deve essere fissata non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso in cancelleria e il convenuto deve costituirsi almeno cinque giorni prima della stessa udienza. Sentite le parti e omessa ogni formalità che non risulti essenziale al contraddittorio, il giudice può procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d ufficio, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all accoglimento o al rigetto della domanda. pagina 18

19 PROCEDURA VELOCE PER I LICENZIAMENTI (2) Contro l ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta OPPOSIZIONE con ricorso che deve contenere i requisiti di cui all art. 414 c.p.c., ossia: l indicazione del giudice; il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito; il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta, nonché la sede del ricorrente o del convenuto; la determinazione dell oggetto della domanda; l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. Il ricorso in opposizione va depositato innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Il giudice fissa con decreto l udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, assegnando all opposto termine per costituirsi fino a 10 giorni prima dell udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall opponente all opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. pagina 19

20 PROCEDURA VELOCE PER I LICENZIAMENTI (3) L opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva, a norma e con le decadenze di cui all art. 416 c.p.c. Se l opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. Nel caso di chiamata in causa, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi 60 giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l atto di costituzione dell opposto. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di 10 giorni prima dell udienza fissata, depositando la propria memoria. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione. All udienza, il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza all accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a 10 giorni prima dell udienza di discussione. La sentenza completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale. I commi 58 e ss. dell art. 1 l. 92/2012 disciplinano il reclamo alla corte d appello contro la sentenza del giudice, nonché il ricorso per cassazione. In sintesi: la sentenza emessa dal tribunale è suscettibile di reclamo avanti la Corte d Appello, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Sussiste il divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti; può seguire, infine, l impugnazione in Corte di Cassazione della sentenza emessa in sede di appello, da fissarsi entro il termine di sei mesi dalla proposizione del ricorso. pagina 20

21 NUOVE REGOLE PER LE DIMISSIONI (1) La RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO o la richiesta di DIMISSIONI presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o in caso di adozione internazionale, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Al di fuori di tali ipotesi, L'EFFICACIA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE O DEL LAVORATORE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO È SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALLA CONVALIDA EFFETTUATA PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalle organizzazioni a livello nazionale. In alternativa alla convalida, viene prevista la sottoscrizione di un apposita dichiarazione del lavoratore o della lavoratrice apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all art. 21 l. 264/1949. Altre modalità semplificate possono essere individuate con decreto, non regolamentare, del Ministero del lavoro. pagina 21

22 NUOVE REGOLE PER LE DIMISSIONI (2) CONFINDUSTRIA: SIGLATO L ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLE DIMISSIONI E SULLE RISOLUZIONI CONSENSUALI In data 3 agosto 2012, è stato sottoscritto l'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL, CISL e UIL con il quale è stata dettata una prima disciplina circa la sede sindacale ove convalidare le dimissioni o le risoluzioni consensuali. Ferma restando la possibilità riservata alla contrattazione nazionale di categoria di individuare altre sedi, l accordo interconfederale identifica quale sede quella dell accordo sindacale secondo la procedura indicata dall art. 411 c.p.c. COSA SUCCEDE SE NON SI FA LA CONVALIDA Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca. La COMUNICAZIONE contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. pagina 22

23 NUOVE REGOLE PER LE DIMISSIONI (3) Nei sette giorni, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, LA LAVORATRICE O IL LAVORATORE HA FACOLTÀ DI REVOCARE LE DIMISSIONI O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. Qualora, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro ad euro L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. pagina 23

24 I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Il Ministero del Lavoro, con circolare 18/2012, ha precisato che la convalida non è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (ad esempio, ex artt. 410, 411 e 420 c.p.c.), in quanto tale sedi offrono le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore. Per quanto concerne le convalide effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro, diverse da quelle legate alla tutela della genitorialità, il Ministero ha poi evidenziato che le stesse dovranno effettuarsi senza particolari formalità istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volontà del lavoratore a cessare il rapporto di lavoro. La l. 92/2012 ha stabilito che, nelle ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro 7 giorni dalla ricezione, all invito a presentarsi presso le sedi dove effettuare la stessa convalida ovvero all invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta. Il Ministero del Lavoro ha precisato che devono intendersi 7 giorni di calendario. Infine, viene specificato che tale meccanismo trova applicazione in relazione alle dimissioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore della l. 92/2012 (18 luglio 2012). pagina 24

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