REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ANZIANI O DISABILI.
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1 COMUNE di SAVIGNO (PROVINCIA di BOLOGNA) REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ANZIANI O DISABILI. - approvato con delibera di C.C. n. 47 del 21/05/2002; - modificato con delibera di C.C. n. 45 del 10/06/2003.
2 Art.1 - Finalità Il presente regolamento detta norme per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale siti nell edificio di Via Marconi n. 24 e destinati alla popolazione anziana o disabile. I predetti alloggi, realizzati dal Comune di Savigno con il contributo della Regione Emilia- Romagna ai sensi della L.R. n. 2/1985, hanno lo scopo di fornire agli utenti indicati nel comma precedente, una decorosa abitazione al fine di migliorarne le condizioni di vita impedendone il degrado sociale e l emarginazione. Art.2 Consistenza e mobilità La struttura è composta da otto alloggi della seguente consistenza: PIANO PRIMO Alloggio interno n. 1 di mq. 37,37 di superficie utile (esclusi i muri) e di mq. 10,53 di terrazzo, destinato a nuclei familiari composti da una o due persone; Alloggio interno n. 2 di mq. 30,45 di superficie utile (esclusi i muri), destinato a nuclei familiari composti da una persona; Alloggio interno n. 3 di mq. 30,91 di superficie utile (esclusi i muri) e di mq. 10,53 di terrazzo, destinato a nuclei familiari composti da una persona; PIANO SECONDO Alloggio interno n. 4 di mq. 37,67 di superficie utile (esclusi i muri), destinato a nuclei familiari composti da una o due persone; Alloggio interno n. 5 di mq. 30,45 di superficie utile (esclusi i muri), destinato a nuclei familiari composti da una persona; Alloggio interno n. 6 di mq. 31,32 di superficie utile (esclusi i muri), destinato a nuclei familiari composti da una persona; PIANO TERZO Alloggio interno n. 7 di mq. 53,26 di superficie utile (esclusi i muri), destinato a nuclei familiari composti da due o tre persone. Alloggio interno n. 8 di mq. 52,29 di superficie utile (esclusi i muri), destinato a nuclei familiari composti da due o tre persone. Gli occupanti della struttura possono richiedere ed ottenere l assegnazione di altro alloggio resosi disponibile, nel rispetto della consistenza del medesimo in rapporto alla composizione del nucleo familiare richiedente. In caso di sottoutilizzazione degli alloggi destinati a nuclei familiari composti da due o tre persone, il Comune, sentita la Commissione di cui all art. 6, può disporre d ufficio la mobilità dell assegnatario. Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione Possono conseguire l'assegnazione degli alloggi comunali coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana; - residenza anagrafica nel Comune di Savigno da almeno cinque anni;
3 - età superiore a 60 anni o portatori di handicap fisico o psichico, ma con normale livello di autosufficienza oppure, se non autosufficienti, coadiuvati dall'intervento dei familiari. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18 che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' riconosciute ai sensi delle vigenti normative; - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale. (Si precisa che la titolarità di un diritto reale di nuda proprietà o di una quota di un alloggio non superiore al 50% per l intero nucleo familiare, non è ostativa all assegnazione); - reddito annuo complessivo del nucleo familiare richiesto ai fini dell assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ; I richiedenti l assegnazione, qualora vivano soli, dovranno inoltre essere in condizioni di autosufficienza. I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Art. 4 Riserva di alloggi L Amministrazione Comunale, acquisita la relazione dell Assistente Sociale e sentito il parere della Commissione di cui all art. 6, può riservare, in deroga all ordine della graduatoria o al di fuori della graduatoria stessa, eventuali alloggi disponibili a nuclei familiari che si trovino in particolare e contingente situazione di grave emergenza abitativa purchè in possesso dei requisiti per l assegnazione fissati dall art. 3. Al fine di liberare la struttura socio assistenziale di proprietà comunale, sita in Via Samoggia n. 2257, che sarà oggetto di alienazione, gli alloggi n. 4 e n. 5 verranno destinati ad ospitare gli attuali occupanti della predetta struttura. L Amministrazione Comunale si riserva inoltre la disponibilità dell alloggio n. 8 che verrà assegnato a soggetti eventualmente incaricati dall Amministrazione Comunale medesima allo svolgimento di compiti di custodia dell immobile e/o ausilio agli occupanti qualora se ne ravvisasse la necessità o utilizzato per fronteggiare situazioni di grave emergenza abitativa nel rispetto di quanto indicato al I comma del presente articolo. Art. 5 - Bando di concorso All assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune con avviso da affiggersi all'albo pretorio e nei locali pubblici per un periodo di quarantacinque giorni. Il bando dovrà contenere: - la precisa indicazione dei requisiti richiesti per l'accesso; - il termine per la presentazione della domanda; - lo schema tipo di domanda, con le relative dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000 contenenti disposizioni in materia di certificazioni amministrative.
4 Art. 6 - Commissione di valutazione e formazione graduatoria La proposta di graduatoria da sottoporre ad approvazione, tramite adozione di apposito atto amministrativo, viene formulata dalla commissione comunale assistenza all uopo integrata da: - il responsabile del settore competente o suo delegato con funzioni di presidente ; - l'assistente sociale area adulti - anziani o suo delegato; La commissione valuterà le domande secondo i punteggi previsti nell'allegato al presente regolamento. Art.7 - Approvazione della graduatoria L'approvazione della graduatoria, da effettuarsi con determinazione del Responsabile del Settore competente, avverrà entro 45 giorni dal ricevimento della proposta da parte della commissione di cui all articolo precedente. La predetta graduatoria verrà pubblicata all albo pretorio per quindici giorni consecutivi, termine entro il quale gli interessati potranno presentare per iscritto eventuali osservazioni e opposizioni. La graduatoria definitiva rimane valida per tre anni dalla data di approvazione della stessa. Art.8 Determinazione del canone di locazione Gli appartamenti verranno concessi in locazione con apposito contratto. Il canone di locazione, avuto riguardo alle caratteristiche e tipologia degli alloggi ed alla finalità socio assistenziale della struttura, è determinato come segue : PIANO PRIMO Alloggio interno n. 1 =. 157,00 mensili ; Alloggio interno n. 2 =. 84,00 mensili ; Alloggio interno n. 3 =. 136,00 mensili ; PIANO SECONDO Alloggio interno n. 4 =. 131,00 mensili ; Alloggio interno n. 5 =. 84,00 mensili ; Alloggio interno n. 6 =. 115,00 mensili ; PIANO TERZO Alloggio interno n. 7 =. 193,00 mensili ; Alloggio interno n. 8 =. 188,00 mensili ; Il predetto canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell anno precedente. Art. 9 Durata del contratto La durata della locazione è di quattro anni e potrà essere rinnovata con la stipula di un nuovo contratto previa verifica del mantenimento dei requisiti che hanno permesso l'assegnazione.
5 Art. 10 Pagamento del canone Il pagamento del canone dovrà avvenire mensilmente, secondo le modalità stabilite dal Comune. Art. 11 Deposito cauzionale Il deposito cauzionale è fissato in una mensilità del canone e dovrà essere versato al momento dell assegnazione dell alloggio e comunque prima della stipula del contratto. Art. 12 Spese di registrazione Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore. Art. 13 Arredi e attrezzature All arredamento dell alloggio provvede il conduttore. E vietato l utilizzo di qualunque attrezzatura o utensile (a gas, elettrica, a legna ecc.) non in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza. Art. 14 Utenze Sono a carico di ciascun conduttore la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze ( ad es. luce, telefono, gas, tassa rifiuti ecc. ) nonché il pagamento dei relativi canoni. Il pagamento dell acqua verrà anticipato dal Comune e rimborsato dai conduttori sulla base dei rispettivi consumi, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. Art. 15 Oneri accessori Avuto riguardo alla finalità socio assistenziale della struttura ed alla particolare tipologia di utenti, saranno a carico del Comune le spese relative all amministrazione dell immobile, alla pulizia e luce delle scale, al funzionamento e all ordinaria manutenzione dell ascensore, allo spurgo dei pozzi neri nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Art. 16 Regole di comportamento e controlli Il conduttore si impegna a rispettare le disposizioni che seguono. E' vietato l'allevamento o la tenuta di animali da cortile o di qualsiasi altra specie sia all'interno che all'esterno dei locali affittati, ad esclusione degli animali da compagnia purchè non arrechino disturbo agli altri inquilini o danni alla struttura e fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria. E' altresì vietato al conduttore di fare tutto cio' che possa arrecare danno ai locali dati in locazione ed alle persone, ritenendosi esso conduttore costituito custode degli stessi e pienamente
6 responsabile di tutte le conseguenze che per la inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo dovessero derivare allo stabile, alle persone ed alle cose. Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, e' assolutamente vietato al conduttore: - sbattere tappeti e indumenti alle finestre, esporre sulle ringhiere delle scale o alle finestre biancheria ed indumenti. Ogni cosa in vista dovra' avere aspetto decoroso; - collocare o depositare armadietti, contenitori, stendibucati, ecc...nelle scale e nei pianerottoli; - innaffiare piante e fiori in modo da provocare stillicidio fuori dalle finestre o dai balconi; - tenere negli alloggi materie infiammabili o comunque pericolose ; - disturbare la quiete degli abitanti con canti, schiamazzi, danze e suoni vari; - esercitare in casa mestieri che possano recare danno al fabbricato o molestia agli inquilini; L'inosservanza delle disposizioni sopra specificate, dopo due diffide, potrà dar luogo, da parte dell'amministrazione, alla risoluzione del contratto di locazione. Il personale dell Ufficio Tecnico comunale dovrà eseguire periodici controlli alla struttura al fine di verificarne la regolare conduzione da parte degli inquilini e lo stato di manutenzione dei locali. Art. 17 Destinazione d uso Gli alloggi locati in base al presente regolamento, dovranno essere destinati ad esclusivo uso abitativo dei nuclei familiari ai quali sono stati concessi in locazione. Non è consentita la cessione del contratto di locazione o la sublocazione, pena la immediata risoluzione del contratto medesimo. Il locatario non potrà apportare alcuna modifica allo stato degli immobili se non dopo richiesta scritta e successivo nulla osta da parte dell Amministrazione Comunale e sarà responsabile di tutti i deterioramenti causati agli immobili medesimi e relativi infissi ed impianti dovuti a mancata o carente manutenzione o ad altri motivi a lui imputabili. In particolare saranno a carico dell'inquilino: 1) le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione; 2) la riparazione e la sostituzione di chiavi, serrature e rubinetti, interruttori, campanelli ecc.. 3) la sostituzione dei vetri rotti, qualunque sia la causa della rottura; 4) la conservazione dei tubi dell'acqua e delle condutture elettriche ; 5) le riparazioni di qualsiasi guasto o deterioramento eventualmente arrecato all'alloggio ; 6) l imbiancatura dell alloggio. L'onere dei lavori di ripristino conseguenti a danni arrecati a locali e/o strutture di uso comune (ingressi, scale, ecc..), di cui non si sia potuto individuare un responsabile, sara' ripartito tra gli inquilini che utilizzano i suddetti locali e/o strutture. Per ragioni di sicurezza saranno a carico del Comune le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici previste dalla legge, che dovranno essere effettuate da personale specializzato. Le norme di utilizzo e buon uso relative all'alloggio contenute nel presente regolamento si intendono estese anche alle parti comuni. Per quanto non previsto si fa riferimento alle leggi e regolamenti esistenti.
7 Art. 18 Risoluzione del contratto In caso di decesso dell assegnatario, il contratto di locazione può essere trasferito ad uno dei componenti il nucleo familiare, con precedenza del coniuge superstite sui figli purchè in possesso dei requisiti di accesso di cui all art.3. Qualora l assegnatario deceduto vivesse solo, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto. E facoltà dell Amministrazione Comunale risolvere il contratto di locazione in caso di gravi inadempienze del conduttore, sentito il parere della Commissione di cui all art. 6. Art. 19 Recesso E facoltà del conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto all Amministrazione Comunale almeno un mese prima della data di riconsegna. Art. 20 Perdita dell autosufficienza In caso di perdita temporanea dell autosufficienza, i parenti obbligati in base alle norme del codice civile, dovranno provvedere all assistenza del loro congiunto. Qualora la perdita dell autosufficienza rivesta carattere definitivo, i parenti obbligati dovranno impegnarsi ad assicurare un idoneo e permanente intervento assistenziale presso l alloggio o provvedere ad altre idonee soluzioni. Art. 21 Norme transitorie e finali Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. * * * * *
8 ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ANZIANI O DISABILI. PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE A) Condizioni oggettive : A1) situazione di grave disagio abitativo accertato da parte del Comune (mancanza di servizi igienici, di acqua, alloggio impropriamente adibito ad abitazione o occupato a titolo precario ecc..) punti 4 A2) situazione in cui l'alloggio debba essere lasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: - entro dodici mesi dall'esame della domanda punti 4 - per le scadenze successive punti 3 A3) situazione di forzata coabitazione per almeno un anno dalla data della domanda, determinata da sfratto gia' eseguito in passato punti 2 A4) mancanza di alloggio (il presente punteggio non è cumulabile con i punteggi precedenti) punti 6 B) Condizioni soggettive: B1) Richiedente con il valore ISEE più basso punti 3 Il punteggio per reddito verrà assegnato in proporzione anche agli altri richiedenti sulla base del seguente criterio: punteggio = Z x 3 (il valore Z si ottiene dividendo l ISEE più basso per l ISEE dell utente considerato) B2) presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno una persona di eta' superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda punti 2 B3) presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno una persona portatrice di handicap. Si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18 che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' riconosciute ai sensi delle vigenti normative; punti 4 B4) nucleo familiare di anziani senza discendenti legittimi (figli e nipoti) punti 2
9 I N D I C E - ART. 1 FINALITA.. pag. 1 - ART. 2 CONSISTENZA E MOBILITA ART. 3 REQUISITI PER L ASSEGNAZIONE ART. 4 RISERVA DI ALLOGGI 2 - ART. 5 BANDO DI CONCORSO ART. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA. 3 - ART. 7 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA. 3 - ART. 8 DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO ART. 10 PAGAMENTO DEL CANONE 4 - ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE. 4 - ART. 12 SPESE DI REGISTRAZIONE ART. 13 ARREDI E ATTREZZATURE. 4 - ART. 14 UTENZE 4 - ART. 15 ONERI ACCESSORI 4 - ART. 16 REGOLE DI COMPORTAMENTO E CONTROLLI ART. 17 DESTINAZIONE D USO. 5 - ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 6 - ART. 19 RECESSO ART. 20 PERDITA DELL AUTOSUFFICIENZA. 6 - ART. 21 NORME TRANSITORIE E FINALI... 6
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