Supplemento al numero 46 - Febbraio Breve guida allo SPLIT PAYMENT

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1 Supplemento al numero 46 - Febbraio 2015 Breve guida allo SPLIT PAYMENT

2 Guida all uso Questa versione in PDF dello speciale di Sinergie di Scuola è studiata appositamente per la lettura a video, su computer o tablet. La barra di navigazione in basso consente l accesso immediato alle funzioni più comuni. I collegamenti (link) In diversi punti all interno della rivista compaiono collegamenti diretti a risorse ulteriori. Colori diversi distinguono tipi diversi di collegamento: link link link link collegamento a un altro punto all interno dell opera collegamento a una risorsa (articoli, modelli ecc.) presente nel sito di Sinergie di Scuola collegamento a un altro sito internet indirizzo di posta elettronica (cliccando si apre in compilazione un nuovo messaggio con il destinatario preimpostato) In presenza di connessione internet, si espandono le potenzialità della rivista: integrazione col sito di Sinergie di Scuola, collegamento ai materiali disponibili per gli abbonati, accesso diretto agli eventuali link citati negli articoli. Il formato consente infine la stampa ottimale dell opera completa o di un intervallo di pagine desiderato. L interfaccia Ultima pagina Pagina successiva Pagina precedente Prima pagina Sommario (cliccando su un titolo si apre la pagina iniziale dell articolo) Stampa (è possibile stampare tutte le pagine, o la selezione desiderata) Sito di Sinergie di Scuola (è necessario il collegamento a internet) Guida all uso (questa pagina)

3 INDICE Il decreto Mef del 23 gennaio Cosa cambia per i fornitori 3 Cosa cambia per le p.a. 3 Se la p.a. è soggetto passivo dell IVA 5 I primi chiarimenti del MIUR 5 Le precisazioni dell Agenzia delle Entrate 6 Ambito di applicazione ed esclusioni 6 Decorrenza 7 Lo split payment si applica anche alle scuole 7 Individuazione della p.a. acquirente 7 Nessuna sanzione prima del 9 febbraio 8 Lo split payment si applica anche alle riviste on-line 8 E-book e abbonamenti on-line 10 Alcune fattispecie escluse 11 Prestazioni delle agenzie di viaggio 11 Prestazioni soggette a ritenuta d acconto 12 Split payment, reverse charge e servizi di pulizia 13 Split payment e regolarizzazioni 13 Registro delle fatture e split payment 13 PCC e split payment 14 Fac-simile di comunicazione ai fornitori 14 1

4 Con la legge di Stabilità 2015 è passata anche una misura importante contro l evasione fiscale, il cosiddetto split payment. È infatti stata apportata una modifica al d.p.r. 633/1972, con l introduzione, al comma 629, dell art. 17-ter, riguardante le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici. Testualmente il nuovo art. 17-ter così dispone: 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell art. 31 del testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia d imposta sul valore aggiunto, l imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. In sostanza, la norma prevede che i fornitori delle amministrazioni statali non dovranno più versare l IVA; l amministrazione pagherà al fornitore solo l imponibile e verserà l IVA all erario. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, ma fino alla pubblicazione del decreto del Mef in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015 (anzi, a dirla tutta, fino alla nota MIUR del 6 febbraio 2015) c è stata molta confusione riguardo alla sua applicabilità anche alle istituzioni scolastiche, oltre alle difficoltà oggettive per i fornitori di operare in assenza di indicazioni precise. Nel momento in cui scriviamo, sembra che la situazione sia più chiara e definita, per cui proviamo a fare il punto, anche alla luce di alcuni recenti chiarimenti, anche istituzionali. Il decreto Mef del 23 gennaio 2015 A quasi un mese dall entrata in vigore della Legge di Stabilità il Ministro dell Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato l attesissimo decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 3 febbraio 2015, precisa che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l esigibilità dell imposta sia successiva a tale data, 2

5 e definisce anche le modalità di versamento dell imposta. Cosa cambia per i fornitori I soggetti passivi dell IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le p.a., devono emettere la fattura secondo quanto previsto dall art. 21 del decreto n. 633/1972 con l annotazione scissione dei pagamenti. Non sono pertanto più tenuti al pagamento dell IVA. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli artt. 23 e 24 dello stesso decreto, ma non devono computare come IVA a debito l imposta indicata nella medesima, la quale quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell art. 1, comma 2, deve essere versata dall amministrazione acquirente sulla base dell esigibilità dell imposta stessa. A tale proposito, dal 2 febbraio 2015 il Sistema di Interscambio supporta la versione 1.1 del formato FatturaPA, che tiene conto dello split payment, esecutivo dal 3 febbraio 2015, data di pubblicazione del decreto in G.U. Il sistema è stato adeguato per permettere l assolvimento dell obbligo mediante l aggiunta di un valore (il carattere S ) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>, che riporta anche l aliquota IVA applicata (che deve essere versata all erario con F24 EP a carico delle scuole acquirenti) e l importo dell imponibile (da pagare al fornitore). Attenzione! Nelle fatture elettroniche, la dicitura Pagamento completo che compare alla voce Condizioni di pagamento (sezione finale Dati di pagamento ), non ha nulla a che fare con lo split payment, ma è un codice che identifica le condizioni di pagamento accordate (a rate, completo, anticipo). Cosa cambia per le p.a. L imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l esigibilità dell imposta anticipata al momento della ricezione della fattura. L art. 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente. Il versamento, a scelta della pubblica amministrazione, può essere effettuato: 3

6 a) con un distinto versamento dell IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità: 1) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d Italia, tramite modello F24 Enti pubblici ; 2) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato; 3) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui sopra, direttamente all entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo Per consentire il versamento mediante il modello F24 Enti pubblici (modalità che devono utilizzare le scuole), l Agenzia delle Entrate ha istituito con risoluzione n. 15 del 12/02/2015 il codice tributo 620E, denominato IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972. In sede di compilazione del modello F24 Enti pubblici: 1) nella sezione CONTRIBUENTE, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento; 2) nella sezione DETTAGLIO VERSA- MENTO sono indicati: nel campo sezione, il valore F (Erario); nel campo codice tributo/causale, il codice tributo; nel campo riferimento A, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato 00MM ; nel campo riferimento B, l anno d imposta per cui si effettua il 4

7 pagamento, nel formato AAAA. Se la p.a. è soggetto passivo dell IVA Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell IVA, devono annotare le relative fatture nell apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell esigibilità o, eventualmente, del relativo trimestre. Questo è il caso, ad esempio, di istituti agrari o alberghieri. I primi chiarimenti del MIUR Le istituzioni scolastiche, in quanto titolari di conti presso la Banca d Italia, dovranno utilizzare il modello F24 Enti pubblici, approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 28/06/2013, per il versamento dell IVA alla luce di quanto disposto dall art. 1, comma 629, della legge di Stabilità 2015 (cd. split payment). La precisazione è contenuta nell attesa nota prot. n del 6/02/2015, con la quale finalmente il MIUR ha spiegato alle scuole non solo che sono ricomprese tra le amministrazioni interessate dalla norma, ma anche come effettuare il versamento. L IVA dovrà essere pagata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando l apposito codice tributo. L IVA potrà essere versata, entro il suddetto termine, con le seguenti modalità: 1) con un distinto versamento dell IVA dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile; 2) con un versamento cumulativo dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Secondo la nota MIUR, le istituzioni scolastiche, già entro il 16 febbraio, possono versare l IVA divenuta esigibile nel mese di gennaio. Inoltre, il decreto del MEF ha previsto che, nelle more dell adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativocontabile, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni devono procedere all accantonamento delle somme occorrenti per il successivo versamento dell imposta, che dovrà pertanto avvenire entro il 16 5

8 aprile Nei confronti delle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell esercizio di attività commerciali (es. istituti agrari e alberghieri) è poi previsto l obbligo di annotare le relative fatture nel registro, di cui agli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tali casi «l imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre». Infine, in caso di verifiche o controlli, le istituzioni scolastiche devono mettere a disposizione la documentazione utile, tra cui le fatturazioni elettroniche, per verificare la corrispondenza tra l importo dell IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento, fermo restando il monitoraggio da parte dell Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati che, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e nei predetti versamenti. Le precisazioni dell Agenzia delle Entrate La circolare n. 1/E del 10/02/2015, nel precisare che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede prima della pubblicazione del documento di prassi, illustra nel dettaglio il nuovo meccanismo e l ambito di applicazione. Ambito di applicazione ed esclusioni Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del d.p.r. n. 633/1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni. In particolare, la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell esercizio di attività d impresa. La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell art. 21 del d.p.r. n. 633/1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad esempio, piccole spese dell ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale o non fiscale per i soggetti che si avvalgono 6

9 della trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste. Decorrenza Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1 gennaio 2015, la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data. L imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1 gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre Lo split payment si applica anche alle scuole Dopo la nota MIUR del 6/02/2015, arriva la conferma anche dal Fisco: la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti delle scuole. Infatti, scrive l Agenzia delle Entrate: Si ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma in commento come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, siano: Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). [...] [...] Istituti universitari [...]. Individuazione della p.a. acquirente Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell ausilio dell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA). Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell anagrafica dell IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell ente pubblico acquirente. Esempio: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado codice L33; Istituzioni per l Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica AFAM codice L43; 7

10 Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici codice L17. Nessuna sanzione prima del 9 febbraio In considerazione dell incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio, possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non saranno applicate sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell IVA afferente alle operazioni in discorso eventualmente commesse anteriormente all emanazione della circolare in commento (quindi prima del 9 febbraio 2015). Pertanto, se le pubbliche amministrazioni, dopo il 1 gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l annotazione scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l IVA relativa all operazione ricevuta. Lo split payment si applica anche alle riviste on-line Diversi sono ancora i dubbi in merito all ambito di applicazione della norma, soprattutto con riferimento a particolari tipologie di prodotti e servizi, elencati dall art. 74 del d.p.r. n. 633/1972, ai sensi del quale è previsto un regime speciale IVA per una serie di prodotti, tra cui è compreso «il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi». In base al regime speciale, l IVA è determinata in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una certa percentuale a titolo della forfettizzazione delle resa, ed è assolta dall editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. 8

11 Il d.p.r. n. 633/1972 è una norma risalente nel tempo, quando libri e giornali erano esclusivamente cartacei, per cui non poteva tenere conto delle attuali forme di editoria digitale. Come successivamente chiarito da una recente circolare dell Agenzia delle Entrate (circ. n. 23/E del 24/07/2014), il particolare regime per l editoria (caratterizzato dal sistema monofase di corresponsione dell imposta da parte di un unico soggetto passivo, l editore) concerne i seguenti beni: 1) giornali quotidiani, con esclusione dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle agenzie di stampa; 2) periodici, «prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della Legge 8/02/1948, n. 47 e successive modificazioni», compresi quelli per i quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (esempio pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si considerano periodici quei prodotti che presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo; 3) libri, ossia tutti i lavori dell arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica; sono esclusi dalla nozione di libri i diari scolastici; 4) cataloghi, cioè prodotti editoriali costituiti dal punto di vista redazionale: dagli elenchi di beni e di prezzi; dalle comunicazioni di natura commerciale; dai depliants; dagli opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale; 5) supporti integrativi, intendendo per tali dal 1 gennaio 2014 «[...] i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente»; 6) prodotti editoriali sopra individuati ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia 9

12 superiore al cinquanta per cento del prezzo dell intera confezione. Alle cessioni e importazioni dei prodotti editoriali è applicabile l aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 18 della Tabella A, parte II, allegata al d.p.r. n. 633/1972. La predetta previsione, in particolare, fa riferimento a «giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi [...]»; L aliquota ridotta del 4%, in conformità alla Direttiva 2009/47CE del Consiglio, è consentita anche per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (ad esempio cd-rom). Resta ferma, in ogni caso, l applicazione dell aliquota ordinaria per la commercializzazione di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su cd, cd-rom o qualsiasi altro supporto fisico analogo. Il regime speciale monofase infatti non trova applicazione per i prodotti editoriali elettronici ossia, i prodotti diffusi per via telematica e oggetto di commercio elettronico diretto. Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all art. 3 del d.p.r. n. 633/1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui all art. 74, comma 1, lett. c del d.p.r. n. 633/1972. Per le suddette cessioni e prestazioni trovano applicazione le ordinarie disposizioni di determinazione dell imposta. E-book e abbonamenti on-line A questo punto è necessaria una precisazione: la Legge di Stabilità 2015 ha esteso l applicazione dell IVA agevolata al 4% anche (e solo) agli e-book, ma non ai periodici on-line, intesi come prodotti che si caratterizzano per il fatto di essere fruibili in forma digitale, attraverso le via elettroniche, sulla postazione telematica dell acquirente, che potrà decidere se consultare il periodico on-line solo a video ovvero procedere anche alla sua materializzazione attraverso la stampa. Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici continuano quindi a considerarsi, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all art. 3 del d.p.r. n. 633/1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui all art. 74, comma 1, lett. c del d.p.r. n. 633/

13 Rientrano nella categoria dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, anche gli abbonamenti a giornali o riviste on-line (come Sinergie di Scuola), per la commercializzazione dei quali dunque l IVA è dovuta secondo le modalità ordinarie, con applicazione dell aliquota ordinaria. Pertanto, l editore deve emettere regolare fattura elettronica con IVA al 22% ed apporre su di essa il codice S (scissione dei pagamenti) alla voce Esigibilità Iva. Alcune fattispecie escluse Oltre alla suddetta nota prot. n del 6/02/2015, il Ministero ha indirizzato alle Regioni Obiettivo Convergenza la nota prot. n del 6/02/2015, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti. In particolare, precisa che il meccanismo dello split payment non si applica alle particolari fattispecie di liquidazione dell imposta previste dall art. 74 del d.p.r. 633/72. Elenca i prodotti e servizi esclusi dalla scissione dei pagamenti, tra cui l acquisto di prodotti commercializzati dall Amministrazione dei Monopoli di Stato come sali e tabacchi, fiammiferi, prodotti dell industria editoriale, telefonia, titoli di viaggio di trasporto pubblico, nonché operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici (art. 74-ter). Per tutti questi prodotti e servizi la normativa prevede l emissione delle fatture senza l indicazione separata dell IVA, che viene liquidata secondo regole particolari fissate per ciascuna delle categorie di beni/servizi descritti. La nota MIUR non distingue però tra editoria cartacea ed editoria elettronica, ritenendo (erroneamente) non applicabile lo split payment a tutti i prodotti editoriali. Prestazioni delle agenzie di viaggio La nota MIUR continua dicendo che, non essendo possibile individuare l effettiva Iva riferita alle prestazioni di agenzie di viaggio, non si rende applicabile il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, e quindi con riferimento a queste tipologie di forniture non può applicarsi la cosiddetta scissione dei pagamenti fra imponibile (da corrispondere al fornitore) e Iva (da corrispondere all Erario), e in questi casi l intero importo esposto dalle fatture deve continuare ad essere pagato direttamente al fornitore. Solo nel caso in cui le agenzie di viaggi e turismo applichino (utilizzando 11

14 l opzione prevista dall art. 74-ter comma 8-bis), per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, il regime ordinario dell imposta, non si considererà questa esclusione dal meccanismo della scissione dei pagamenti; in tali casi l esercizio dell opzione del regime ordinario d imposta, dovrà essere comunque esplicitamente indicata in fattura. Come confermato dalla circolare 6/E del 19/02/2015 dell Agenzia delle Entrate, il meccanismo della scissione dei pagamenti non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura e che ne dispongono l assolvimento secondo regole proprie. È il caso di: regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese. Prestazioni soggette a ritenuta d acconto Infine, il MIUR ricorda un altro ambito di operazioni imponibili alle quali non si applica il meccanismo dello split payment, cioè quello delle prestazioni professionali fatturate agli enti pubblici sulle quali vengono operate ritenute d imposta. Il comma 2 del nuovo art. 17-ter aggiunto al d.p.r. 633/1972 prevede, infatti, che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Anche in questo caso, quindi, nulla cambia nella procedura di liquidazione e pagamento ai professionisti che presentano fatture soggette a ritenuta, cioè la considerazione dell importo da corrispondere al netto della sola ritenuta senza altra decurtazione. Di ritenute d acconto si parla anche nella circolare 6/E del 19/02/2015, con la quale l Agenzia delle Entrate ha risposto al seguente quesito: «La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell Iva i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente?». Questa è la risposta del Fisco: «La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17-ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d imposta sul reddito. Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l espressione a titolo d imposta sul reddito abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto». 12

15 Split payment, reverse charge e servizi di pulizia Oltre alle esclusioni di cui abbiamo già parlato, lo split payment non si applica neanche alle fatture relative a servizi che rientrano nel meccanismo dell inversione contabile o reverse charge (art. 17, comma 5, d.p.r. 633/1972). Questa fattispecie è stata estesa dalla Legge 190/2014 (art. 17, comma 6, lett. a-ter d.p.r. 633/1972 come introdotto dalla Legge 190/2014) anche alle ditte che effettuano servizi di pulizia a favore di enti pubblici. Come chiarito dall Usr per il Veneto, con nota prot. n. 1756/C14a del 12/02/2015, tale meccanismo opera solo nel caso in cui l ente pubblico che riceve la prestazione sia soggetto passivo di IVA, ovvero agisca nell esercizio di un attività commerciale. In quest ultimo caso la ditta fornitrice del servizio emetterà la fattura senza applicazione dell IVA. L ente pubblico integrerà la fattura ricevuta con indicazione dell aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con successivo obbligo di registrazione negli appositi registri. Dunque, in caso di servizi di pulizia di locali riconducibili alla sfera istituzionale dell ente (e non ad attività commerciali), le fatture emesse rientrano a pieno titolo nell applicabilità dello split payment. Split payment e regolarizzazioni La già citata circolare 6/E chiarisce anche che, fermo restando il versamento dell imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell esercizio di un attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 e, quindi, l imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura. Registro delle fatture e split payment Per agevolare il lavoro delle segreterie scolastiche, proponiamo una rimodulazione del registro delle fatture Scarica il Registro delle fatture (formato excel) 13

16 predisposto in automatico dalla PCC. Si tratta di una cartella Excel composta da due fogli: il primo con funzione di registro delle fatture, il secondo con funzioni di Dettaglio sugli impegni di spesa. Il file, realizzato da Gabriella Bellafiore e Caterina Runfola, è impostato con delle formule che riportano in automatico nel foglio IVA dettaglio impegno di spesa gli importi indicati nel registro delle fatture. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura dello Speciale Fatturazione elettronica e Piattaforma per la certificazione dei Crediti. PCC e split payment Con avviso del 13/02/2015 il Mef ha comunicato che sono in corso di realizzazione le funzionalità necessarie alla gestione completa delle fatture soggette al meccanismo delllo split payment. In attesa che tali funzioni siano rese disponibili, occorrerà operare come segue: 1) relativamente al corrispettivo spettante al fornitore (corrispondente, di regola, alla quota imponibile), le operazioni di contabilizzazione e pagamento devono essere registrate sul sistema nei modi consueti; 2) relativamente all IVA, va contabilizzata ponendola nello stato SOSP (sospeso) indicando l apposita causale SPLITIVA. La contabilizzazione dell IVA nello stato SOSP con la causale SPLITIVA è possibile sia mediante la procedura di caricamento on-line che attraverso la procedura di caricamento massivo/ telematico utilizzando l azione di CO (contabilizzazione) nel modello 003. Ad ogni modo, tutte le novità inerenti all utilizzo della nuova causale saranno descritte nel prossimo aggiornamento della Guida utenti PA e della Guida utenti Creditori disponibili nella sezione Assistenza Raccolta Guide della Homepage della Piattaforma. Fac-simile di comunicazione ai fornitori Si ritiene utile, al fine di ricordare ai propri fornitori le nuove norme in materia di IVA, di trasmettere loro apposita comunicazione che riepiloghi la disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità A tal fine proponiamo un fac-simile che le scuole possono adattare per effettuare la comunicazione. S 14

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