Nota informativa sull implementazione di un Sistema di Due Diligence.

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1 ConLegno Consorzio Servizi Legno Sughero Foro Buonaparte, Milano Italy Milano, 30 settembre 2011 Regolamento UE n.995/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati Nota informativa sull implementazione di un Sistema di Due Diligence. La presente informativa ha come obiettivo quello di facilitare e supportare la conoscenza del Regolamento UE 995/2010 in vista dell entrata in vigore in data 3 marzo L ambito di applicazione (categorie merceologiche coinvolte) del Regolamento UE 995/2010 è riportato all interno dell allegato I del Regolamento. Sono incluse la maggior parte dei prodotti in legno commercializzati nell Unione Europea, ad esclusione dei prodotti riciclati e di derivazione da bambù. L ambito di applicazione del Regolamento UE 995/2010 comprende Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l eccezione di prodotti a base di bambù, (anche le piante stagionali non legnose sono quindi escluse dal Regolamento UE in quanto non legno) e materiali riciclati (avanzi o rifiuti). Il Regolamento non comprende invece i prodotti editoriali stampati (codice 49 della Nomenclatura combinata). La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento UE 995/2010 si applicano alle imprese che per prime immettono il legno ed i prodotti in legno sul mercato comunitario. Sono stati inoltre approntati specifici requisiti inerenti la tracciabilità dei prodotti cui tutti gli altri attori della filiera, prima della vendita al consumatore finale, dovranno risultare conformi.

2 Il Regolamento UE 995/2010 definisce quindi due soggetti specifici: Operatore: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati (Fonte Regolamento UE 995/2010). In sintesi sono i soggetti che immettono per primi il legno ed i prodotti in legno nel mercato. Rivenditore (commerciante): una persona fisica o giuridica che, nell ambito di un attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (Fonte Regolamento UE 995/2010). Gli Operatori sono i soggetti più coinvolti dal Regolamento UE 995/2010 e per essi è vietata l immissione e l utilizzo sul mercato comunitario di legname di provenienza illegale. I Rivenditori devono in sintesi conservare le informazioni sull'azienda da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno e quelle del cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione, pertanto difficilmente sarà necessario introdurre misure integrative per essere conformi al suddetto requisito. Da notare che occorre conservare la documentazione per cinque anni e solo fino all ultimo punto di vendita all interno delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali. 2

3 Qui di seguito uno schema sintetico in merito all applicazione del Regolamento UE 995/2010: Gli Operatori, per risultare conformi al Regolamento UE 995/2010, dovranno implementare un sistema di Due Diligence (Dovuta Diligenza), che si compone dei seguenti 3 elementi fondamentali: 1. Informazioni. 2. Procedure di valutazione del rischio. 3. Procedure di attenuazione del rischio. 1. Informazioni: gli organismi di controllo devono poter accedere: Alla descrizione della produzione. Al Paese in cui è effettuato il raccolto del legname. Alla quantità. Al fornitore. 3

4 Al cliente. Alla conformità con la normativa vigente in materia di silvicoltura. 2. Procedure di valutazione del rischio: Garanzia di conformità alla normativa vigente (es: certificazioni, verifiche, FLEGT, ecc ). Prevalenza di taglio illegale di specie forestali. Prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione. Eventuale presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell ONU) o conflitti armati. Complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento). 3. Procedure di Mitigazione del rischio: Si realizzano attraverso misure e procedure adeguate e proporzionate finalizzate ad un efficace riduzione del rischio. Possono includere: informazioni aggiuntive, documenti aggiuntivi e/o controlli da parte di enti terzi indipendenti. A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dalla Normativa stessa. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L art. 19 del Regolamento UE 995/2010 prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori: 1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; 2. sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; 3. immediata sospensione dell autorizzazione ad esercitare un attività commerciale. Un sistema di Due Diligence potrà essere messo a punto e implementato dalla singola impresa ( Operatore ) oppure sarà possibile utilizzare un sistema di Dovuta Diligenza sviluppato e monitorato da un Organismo di monitoraggio riconosciuto dall Unione Europea ( Organismo di monitoraggio : sono enti privati in grado di fornire un sistema di Dovuta diligenza pronto all uso). Inoltre, ogni Stato Membro dovrà procedere a designare un Autorità Competente avente il compito di verificare la conformità al Regolamento UE 995/2010. In Italia, tale Autorità non è ancora stata designata. 4

5 ConLegno in collaborazione con FederlegnoArredo e con Assocarta sta promuovendo un Progetto Pilota per un sistema di Due Diligence a livello nazionale. Contestualmente si verificherà la possibilità di promuovere il Consorzio come Organizzazione di Monitoraggio. In caso di esito positivo, spetterà a ConLegno, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 995/2010 svolgere i seguenti compiti: Sviluppare un sistema di Dovuta Diligenza funzionale. Accordare agli operatori il diritto di utilizzare il sistema di Dovuta Diligenza. Verificare l impiego adeguato del sistema da parte degli operatori. Adottare azioni appropriate in caso di errore da parte di un operatore. Fin da subito è operativo un servizio di informazione, approfondimento e di supporto a tutte le imprese interessate. L ufficio Tecnico di ConLegno nella persona di Cristiano Clerici (cristiano.clerici@federlegnoarredo.it) è a disposizione per ogni necessità. Con la speranza di avere fornito una panoramica sull argomento il più esaustiva possibile vi salutiamo e vi ringraziamo del tempo dedicatoci. Comitato Tecnico LegnOK Il Coordinatore Giampiero Paganoni ConLegno Il Segretario Generale Sebastiano Cerullo ALLEGATO A ALLEGATO I AL REGOLAMENTO UE 995/ SETTORI MERCEOLOGICI COINVOLTI ALLEGATO B Domande e Risposte più frequenti sul Regolamento UE 995/20 5

6 ALLEGATO A ALLEGATO I AL REGOLAMENTO UE N 995/2010 SETTORI MERCEOLOGICI COINVOLTI Si segnala che i codici a fianco di ogni settore merceologico sono i codici taric che corrispondono a quelli Istat per i controlli e la classificazione doganale Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all allegato I ai quali si applica Regolamento Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell alburno o squadrato Traversine di legno per strade ferrate o simili Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili 6

7 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedanecasse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato) Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa - Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti) , , , e Mobili in legno Costruzioni prefabbricate. [1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1). 7

8 Operatore o rivenditore? Allegato B Prime Domande e Risposte più frequenti Il punto di partenza per qualsiasi azienda operante all'interno dell'ue è decidere se essa rientra nella categoria degli operatori o dei rivenditori, in quanto solo ai primi è richiesta l'implementazione di un sistema di dovuta diligenza. Gli esempi riportati di seguito dovrebbero offrire alcune indicazioni al riguardo. 1. La mia azienda acquista legname/mobili/pannelli/cellulosa/carta da fornitori in Cina e Vietnam e li vende ai rivenditori al dettaglio in diversi paesi dell UE Siete un operatore in quanto siete il primo anello della supply chain che immette i legname/mobili/pannelli sul mercato comunitario. 2. La mia società vende mobili/carta forniti da un azienda di produzione italiana, ma la materia prima utilizzata è legno di latifoglie importato dagli Stati Uniti e Brasile dall azienda stessa. Siete un rivenditore in quanto acquistate da un azienda dell UE. 3. La mia azienda importa sfogliati/cellulosa da fornitori di tutto il mondo, compresi Cina, Stati Uniti, Finlandia e Francia e li commercializza in tutta l UE. Siete sia un operatore che un rivenditore. Per quanto riguarda il materiale che importate da paesi al di fuori dell UE, siete il primo anello della supply chain ad immettere i prodotti sul mercato comunitario e questo fa di voi un operatore. D altro canto, poiché acquistate materiale da fornitori in altri paesi dell UE, rientrate nella categoria dei rivenditori. 4. Faccio parte di un gruppo d acquisto di un grande rivenditore al dettaglio. Acquistiamo dalla Cina. I contratti d acquisto sono stipulati direttamente tra la mia azienda e i fornitori cinesi, mentre la spedizione e l importazione nel mercato comunitario, nonché la distribuzione ai vari magazzini sono gestite da un agente. Vendiamo direttamente ai consumatori finali. Siete un operatore. Sebbene sia coinvolto un agente, questi non acquista o vende direttamente alla vostra azienda i prodotti acquistati direttamente dal 8

9 produttore cinese. Pertanto, voi siete il primo elemento della supply chain ad immettere i prodotti sul mercato comunitario. 5. Acquisto tronchi per conto di una piccola segheria da un impresa locale che si occupa del taglio e della raccolta di legname e che acquista legname in piedi, lo taglia e lo vende sotto forma di tronchi. Siete un rivenditore. L'imprenditore che si occupa del taglio del legname è un operatore, in quanto è il primo ad immettere il legname sul mercato comunitario. 6. Possiedo 50 ettari di foresta e provvedo io stesso al taglio del legname. Al momento del taglio, in base alle circostanze, decido se provvedere personalmente al raccolto e alla vendita dei tronchi o se vendere gli alberi ad un impresa che si occupa di taglio/raccolto. Siete un operatore. Quando vi occupate del taglio e vendete i tronchi per vostro conto siete un operatore che immette per la prima volta legname sul mercato comunitario. Quando vendete solo le piante in piedi senza tagliarle, non siete interessati direttamente dal Regolamento 995/UE sul legno. Tuttavia, è possibile che dobbiate fornire all azienda che si occupa del taglio tutte le informazioni necessarie al suo sistema di dovuta diligenza. 7. Il prodotto è certificato secondo un programma che garantisce i requisiti previsti dalla normativa Se il prodotto è certificato secondo un programma di certificazione che offre adeguate garanzie di conformità alla legislazione vigente, il rischio è basso. Sia la certificazione FSC che PEFC offrono garanzia di basso rischio perché le certificazioni FSC e PEFC certificano sia la gestione delle foreste che la catena di custodia, affrontando in tal modo sia la questione della legalità del taglio che della tracciabilità. Per contro, programmi di certificazione nazionali, in particolare quelli sviluppati in paesi con alto livello di illegalità, potrebbero essere meno affidabili e di conseguenza, non offrire la certificazione concernente la catena di custodia. Le certificazioni ISO 9000 e le certificazioni ISO non offrono garanzia di taglio legale del legname Nota: molti fornitori sono in possesso di certificati FSC o PEFC concernenti la catena di custodia, ma non tutti i prodotti che commercializzano sono certificati. È importante assicurare che siano certificati i prodotti, non solo il fornitore. Questo obiettivo si raggiunge inserendo i requisiti per la certificazione nella documentazione d acquisto e garantendo che compaiano chiaramente sulla fattura. 9

10 8. Il legname di cui sono costituiti i prodotti da esso derivati è riconosciuto come legale da un programma di certificazione in cui sono contemplati i requisiti previsti dalla normativa Se il prodotto è realizzato con legname proveniente da una foresta controllata secondo un programma di certificazione che offre adeguate garanzie di conformità alla legislazione vigente, il rischio è basso. I programmi di certificazione disponibili sono numerosi; tuttavia, solo alcuni offrono garanzie adeguate. E importante controllare l ambito di applicazione delle leggi valutate (deve comprendere tutta la legislazione afferente, non solo il diritto di taglio del legname) e la qualità dei controlli. I programmi gestiti dagli enti di certificazione accreditati a livello internazionale garantiscono tendenzialmente controlli più affidabili. Non tutti i programmi di verifica comprendono il controllo della catena di custodia per la quale, di conseguenza, occorrerà comunque provvedere. 9. Il prodotto è realizzato con legname provvisto di licenza FLEGT o con autorizzazione CITES Il Regolamento 995/UE stabilisce che il legname con licenza FLEGT o autorizzazione CITES risulta automaticamente conforme ai requisiti dello stesso. Le licenze FLEGT e le autorizzazioni CITES sono verificate ai punti di ingresso nell UE dopodiché è necessario fornire la documentazione di tracciabilità nella supply chain all interno del mercato comunitario. 10. Il prodotto è realizzato con legname raccolto in un paese con livelli di illegalità trascurabili Vi sono molti paesi in cui l applicazione della legge è rigorosa e il rischio di legname proveniente da taglio illegale è molto basso. Laddove la suddetta condizione possa essere effettivamente dimostrata (ad es. tramite revisione indipendente ed attendibile dell'applicazione della legge), i prodotti realizzati con legname proveniente da quel paese possono essere considerati a basso rischio. Sarà comunque necessario implementare adeguati controlli della catena di custodia. 11. Il prodotto è corredato da documentazione originale che ne attesta la legalità Vi sono alcune situazioni e Paesi in cui è possibile raccogliere documenti che attestano la legalità della foresta di provenienza (es. accordi di concessione, piani di gestione e rapporti di ispezioni governative) e prove di controlli della 10

11 supply chain. Questo approccio funziona al meglio laddove il legname proviene da un'unica fonte (es. una concessione forestale) e la supply chain è corta (es. una segheria). 12. Il paese in cui il legname è stato tagliato e raccolto è a rischio di illegalità Vi sono alcuni paesi noti per avere elevati livelli di illegalità. Talvolta sono i governi stessi dei paesi ad evidenziare tale rischio, mentre in altri casi tale situazione è denunciata da osservatori esterni. Se il legname è stato raccolto in un paese ad alto rischio di taglio illegale, saranno necessarie più informazioni per dimostrarne la provenienza legale. 13. Paesi a rischio e Paesi non a Rischio. Ad oggi è possibile valutare il potenziale di rischio facendo riferimento ad indici, quali il Transparency International Corruption Perceptions Index (attualmente il più utilizzato in campo forestale). Ulteriori informazioni sul rischio di raccolto illegale sono disponibili visitando i siti 14. Le sanzioni di Istituzioni Internazionali e l applicazione del Regolamento UE 995/2010 Talvolta le Nazioni Unite e l UE impongono delle sanzioni nei confronti di determinati paesi. Questo perché gli utili derivanti dalla vendita di legname potrebbero essere utilizzati per finanziare guerre civili o azioni repressive. Il legname proveniente da paesi con sanzioni in vigore ai fini del Regolamento UE 995/2010 non deve essere immesso sul mercato europeo. 15. La supply chain è lunga o complessa Dalla foresta al prodotto finale, il legname passa attraverso diverse fasi di lavorazione, spesso coinvolgendo proprietari e paesi diversi. Nei casi in cui la supply chain è lunga o complessa, è molto più difficile essere certi dell origine del legname, in quanto ogni anello aggiuntivo della catena è un ulteriore punto in cui si può inserire involontariamente o volutamente - legname raccolto illegalmente. Se la supply chain è lunga o complessa sarà necessario disporre di documentazione valida comprovante l esistenza di controlli adeguati lungo tutta la catena, in modo tale garantire la possibilità di identificare la provenienza del legno nel prodotto finale. 11

12 La certificazione della catena di custodia offre la garanzia che la supply chain è controllata e, solitamente, è associata a programmi di certificazione di gestione forestale; tuttavia, molti enti di certificazione offrono anche una certificazione della catena di custodia per legname non certificato (es. legname di cui è verificata l'origine legale o dotato di licenza FLEGT). 16. Il prodotto è un composito realizzato con legname proveniente da fonti diverse Molti prodotti in legno sono realizzati con legname di diversa provenienza e variano da prodotti in legno massiccio (mobili) a pannelli (compensato, MDF) e carta. Per quanto riguarda i prodotti in materiale composito, sarà necessario collaborare con i fornitori per mettere a punto le modalità necessarie all identificazione della provenienza di tutti i vari componenti. Una di queste modalità è la certificazione poiché offre una garanzia senza dover raccogliere singole informazioni su ogni fonte. Un altra soluzione consiste nell acquistare materiale da segherie/produttori di cellulosa che attuano una politica rigorosa per la fornitura di legname legale in tutti i contratti con i fornitori e che dispongono di un sistema di controllo dell adempimento delle suddette condizioni contrattuali 17. Non sono disponibili informazioni sulla provenienza del legname presente nel prodotto Ci saranno inevitabilmente molti casi in cui i fornitori non sono in grado di fornire alcuna informazione circa la provenienza del legname utilizzato in un prodotto. In questo caso esistono due alternative: Interrompere l acquisto dai fornitori che non sono in grado di fornire informazioni adeguate Lavorare con i fornitori per aiutarli a comprendere e gestire le fonti di approvvigionamento così che possano offrire prodotti a basso rischio 12

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