Comune di Cavezzo Provincia di Modena
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- Flavio Salerno
- 8 anni fa
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1 OGGETTO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E DELLE BOZZE DI CONVENZIONE PER L'ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETA' DI AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E LA TRASFORMAZIONE DEI VINCOLI RICADENTI SU AREE GIA' CEDUTE IN PROPRIETA' ALL'INTERNO DEI PEEP E DEI PIP COMUNALI. VICESINDACO L abbiamo già un po illustrato in Commissione consiliare. Con questa proposta di deliberazione diamo attuazione a un impegno programmatico, assunto in campagna elettorale e inserito successivamente nel piano generale di sviluppo, che abbiamo approvato lo scorso anno; la motivazione è abbastanza nota, perché l abbiamo ribadita in molte occasioni: è il tentativo di reperire nuove risorse per finanziare gli investimenti dell Amministrazione Comunale, senza appesantire il bilancio corrente con l assunzione di nuovi debiti, cercando perciò di farvi fronte con risorse derivanti dal nostro patrimonio. Abbiamo cercato di costruire una proposta, per la verità determinata in gran parte dall applicazione di parametri previsti dalla legge e sui quali non abbiamo inventato niente insomma, che potesse costituire un punto di equilibrio tra le aspettative dei privati assegnatari di aree e immobili nei Peep e nei Pip, che hanno interesse a avere condizioni agevolative per il riscatto dei vincoli di convenzione, e la necessaria tutela dell interesse generale da parte della Pubblica Amministrazione, che si sostanzia nella necessità di tutelare il patrimonio della comunità e renderlo disponibile per interventi a favore della collettività stessa. Crediamo che tale risultato sia raggiungiunto con la proposta che oggi vi sottoponiamo per l approvazione, in quanto da un lato è innegabile l interesse dei privati che volessero aderire alla proposta formulata dalla Giunta Comunale, perché il costo della trasformazione del diritto di superficie e del riscatto dei vincoli di convenzione è sensibilmente e direi molto sensibilmente inferiore a quanto dovrebbero pagare se aspettassero i termini previsti dalle convenzioni. E innegabile anche l interesse pubblico, perché oltre alle difficoltà connesse al controllo delle transazioni tra privati, che avvengono nei Peep e nei Pip, il Comune potrebbe reperire nuove risorse a beneficio della collettività, senza indebitarsi ulteriormente e quindi senza gravare sulle spese correnti degli anni futuri. Il principio che sta alla base della proposta, che potrà essere illustrato meglio sotto il profilo tecnico, vista la presenza dell Arch. Artioli, per trasformare nei Peep il diritto di superficie in piena proprietà e per eliminare i vincoli di proprietà insistenti sugli immobili convenzionati, è previsto dalla legge e prevede la stipula di una nuova convenzione, che sostituisce quella stipulata a suo tempo e prevede anche che il corrispettivo da corrispondere al Comune sia pari al 60% della differenza esistente tra il valore venale attuale dell area, calcolato già di per sé in modo agevolato, e il valore originale dell area stessa, opportunamente rivalutato alla data del calcolo del corrispettivo. Al di là di quanto previsto dalla legge, noi abbiamo inserito due elementi come incentivi alle operazioni di trasformazione previste dal regolamento: all Art. 10 è infatti previsto uno sconto del 15% sul corrispettivo calcolato, nel caso di adesione del soggetto entro 60 giorni dalla proposta, e un ulteriore sconto del 5% nel caso di adesione della totalità dei condomini dell intero stabile; la proposta prevede inoltre all Art. 11 la liberalizzazione totale e immediata dei vincoli previsti dalle convenzioni, per gli immobili abitabili da almeno 5 anni, tramite il pagamento di un corrispettivo ulteriore pari alla riduzione del 40%, descritto precedentemente, diviso per gli anni totali della convenzione e moltiplicato per gli anni residui. Per quanto riguarda invece gli immobili realizzati nei Pip (piani insediamenti produttivi), quindi i
2 capannoni, gli immobili artigianali e industriali, il corrispettivo per eliminare i vincoli di godimento della proprietà e del diritto di superficie è determinato dalla differenza tra il valore venale attuale dell area artigianale e il valore d acquisto della stessa, rivalutato al momento del calcolo del corrispettivo. L Art. 12 prevede inoltre le modalità di pagamento, che sono state anch esse previste in modo agevolato, in quanto il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di stesura dell atto di convenzione senza ulteriori oneri, in rate trimestrali da completarsi entro un anno dalla data di stesura dell atto di convenzione, senza interessi e con un acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto, oppure (terza opzione) in rate trimestrali da completarsi entro 2 anni dalla data di stesura dell atto di convenzione, comprensive degli interessi legali vigenti all epoca del pagamento e previo accanto pari al 20% del corrispettivo dovuto. Resta da dire che è nostra intenzione, per agevolare ulteriormente questo tipo di operazione, adoperarci magari presso i notai e le banche, magari vedere se è possibile anche stipulare qualche convenzione o fare qualche accordo, per agevolare da un lato il costo dell operazione e quindi di stipula della nuova convenzione da parte dei notai ed eventualmente anche la possibilità di rivolgersi agli istituti di credito da parte dei soggetti che desiderano fare questa operazione, ottenendo magari qualche condizione che sia almeno un po più agevolata di quanto non offra, in questo momento particolare, il mercato. Non so se è il caso di fare integrare, sotto il profilo tecnico, a Paolo Artioli, o di sua sponte o magari in riferimento a eventuali quesiti che possono arrivare. ARCH. ARTIOLI Se ci sono dei chiarimenti sono a disposizione, però mi sembra che la relazione sia ampiamente esaustiva di quello che è il contenuto del regolamento. ENTRA IL CONSIGLIERE SGARBI CINZIA - PRESENTI N. 13 CONS. SILVESTRI Alcune di queste considerazioni che vado a fare possono sembrare in parte anche tardive, rispetto alla possibilità che avevamo di affrontarle e dirle anche in Commissione consiliare, anche se è vero che la Commissione consiliare è stata convocata in fretta e furia sabato per il lunedì, ma di questo abbiamo già parlato nell occasione della Commissione consiliare. Noi ne abbiamo parlato anche oggi come gruppo e non vogliamo tanto addentrarci sugli aspetti estremamente tecnici, perché ovviamente facciamo fatica e poi non è il nostro lavoro: ci sono i tecnici per questo. C erano comunque alcune considerazioni di principio, secondo noi, di impostazione più che altro sugli sconti. Andiamo per ordine. Intanto riteniamo positivo utilizzare anche questo strumento da parte dell Amministrazione Comunale, per raccogliere e per avere maggiori entrate, poi auspichiamo sempre che queste entrate così era previsto anche nel bilancio siano utilizzate non per la spesa corrente ma per la spesa di investimento, dicevo apprezziamo, ripeto apprezziamo l utilizzo di questo strumento per avere entrate come Comune e quindi auspichiamo, così come mi pare sia anche previsto nel piano di investimenti, che siano utilizzate queste risorse aggiuntive per investimenti e non per spesa corrente, ma così è previsto. Ho un dubbio di principio su questa deliberazione, nel senso che noi ci siamo posti il problema se per questa deliberazione occorre avere attenzione, nei confronti dei Consiglieri presenti, che non ci sia qualche Consigliere coinvolto, poi ognuno sa di casa sua e quindi ognuno sa se eventualmente è nelle condizioni di potere usufruire di questa convenzione, quindi se è così credo che non sia molto compatibile la loro presenza.
3 Andiamo sull Art. 10. Diceva il Vicesindaco Pacchioni che l Art. 10 è il frutto di una scelta di questa Amministrazione Comunale, nel senso che ci sono delle norme generali e poi i termini previsti nell Art. 10 sono una scelta dell Amministrazione Comunale. Abbiamo qualche perplessità su questo articolo e sono di due ordini, una prima è sullo sconto. A noi sembra che premiare con uno sconto del 15% per chi aderisse in tempi brevi (60 giorni) sia esagerato questo premio, nel senso che il Comune rinuncia a un entrata soltanto per avere nel giro di 60 giorni questa conclusione di accordo. Ci sembra esagerata sproporzionata la rinuncia che fa il Comune rispetto al beneficio che ne ha, tanto più quando parliamo di un iniziativa che era già nel programma elettorale come ricordava prima il Vicesindaco e era nel piano di sviluppo. La Giunta Comunale ha impiegato parecchio tempo per arrivare a questo punto e a questo punto per i 2 mesi ci sembra sprecare risorse fare questo abbuono così pesante, anche se lo confrontiamo con l abbuono che facciamo nel caso di un condominio, nel caso in cui tutti i condomini aderiscano contemporaneamente, che è del 5%. Avrebbe più senso prevedere un abbuono non del 15 ma del 5%. Un altro aspetto, sempre sullo sconto, riguarda i tempi. Immagino che i colloqui che saranno fatti da questa ditta incaricata, che saranno 150 colloqui grosso modo o comunque un numero tra i 100 e i 200 se non erro, non so con quale criterio comunque avrà qualcuno che contatterà a breve e qualcun altro tra 6 mesi. Così in questo modo, così com è stato indicato in questo articolo se non ho perso qualche particolare in altre parti del regolamento, chi mette in calendario questi colloqui va in qualche modo a mettere in condizioni diverse i diversi soggetti: il primo che viene contattato ha 60 giorni rispetto a questa data, l ultimo ha 60 giorni rispetto a una data che è molto diversa. Crediamo che sarebbe più opportuno e suggeriamo di valutare l idea di indicare una data: ci diamo dei tempi di lavoro, diciamo che i colloqui siano finiti tutti entro il 30 novembre, chi paga entro 60 giorni al 30 novembre ha uno sconto, che riteniamo non del 15% ma un importo più basso, e gli altri invece non hanno più lo sconto, in modo che i soggetti interessati hanno tutti le stesse opportunità, altrimenti il rischio è che il primo sia penalizzato rispetto all ultimo, visto che comunque lo sconto è enorme, perché stiamo parlando del 15%. Questo aspetto ci sembra, così come lo abbiamo capito noi, un aspetto debole, che può avere qualche ingiustizia tra i diversi soggetti. Non so se i colloqui vengono individuati per sorteggio, per ordine alfabetico non so, però ci può essere una disparità di trattamento, involontaria se vogliamo, tra diverse persone. Un ultima cosa e lo dico oggi perché l abbiamo sentito questa sera dal Vicesindaco. Mi sembra un po improvvisato e tardivo, un modo per addolcire una medicina, quello di dire che il Comune valuterà se fare delle convenzioni con dei notai, se interpellare le banche per avere delle agevolazioni sugli interessi: a queste cose un amministratore avrebbe dovuto guardarci prima e arrivare questa sera con il pacchetto completo! Così non vuol dire assolutamente niente, perché ci può essere riferito, magari tra 30 giorni al prossimo Consiglio Comunale, che esito ha avuto il contatto e valutare il contatto con banche e con notai. Mi pare oggi una leggerezza, un qualcosa che sa di propagandistico ma poco altro, insomma facciamo il possibile e poi magari tra 2 mesi, se non ci siamo riusciti, è finita lì! ARCH. ARTIOLI Per dare una risposta di carattere organizzativo e tecnico sulle osservazioni del Consigliere. A proposito del discorso disparità di trattamento a livello temporale, chiariamo bene: abbiamo una ditta che agisce su incarico dell Amministrazione Comunale e abbiamo un regolamento, noi in questa fase ovviamente stiamo discutendo un regolamento e non dell organizzazione della fase esecutiva, che ha già un percorso. Quando abbiamo affidato l incarico a questa ditta abbiamo fatto un bando, dove dicevamo cosa
4 volevamo, e tutte le migliorie rispetto a questo bando erano punti per aggiudicare. E una delle cose che si è impegnata a fare la ditta era di creare un preventivo per tutti i soggetti che sono nel Peep e, una volta approvato il regolamento, spedire a casa di ogni soggetto una lettera personale in cui si proponeva il riscatto e l indennizzo da pagare, quindi simultaneamente con i tempi delle Poste arrivano a casa di tutti i soggetti le proposte di adesione. Poi c è una successiva fase in cui ne parliamo, in cui è previsto anche che possiamo andare a fare delle assemblee nei condomini e possiamo fare delle pubblicazioni sul giornalino, in modo da divulgare in modo efficace questa iniziativa e spiegare un po più nei dettagli la proposta che è arrivata, perché è chiaro che sullo scritto uno non può mica dilungarsi sulle motivazioni del regolamento! Uno va all osso per cercare di colpire nel segno e poi se ne parla, per suscitare curiosità e intanto sappiamo di cosa stiamo parlando. Quindi tutti coloro che vengono a parlare sanno che devono spendere o o o o o Euro a seconda dell occasione o Euro quello che è, quindi uno viene già consapevole più o meno di cosa si sta parlando, poi è incuriosito perché abbiamo fatto delle pubblicazioni e abbiamo spiegato di cosa stiamo parlando. Questo è per quanto riguarda il discorso dei colloqui. Per quanto riguarda il discorso a cui accennava il Vicesindaco, a proposito dell eventualità dei notai e delle banche, non è un eventualità ma è incarico preciso della ditta, che si è offerta perché ha già avuto esperienze analoghe, per cui all atto esecutivo, una volta approvato il regolamento e nel corso della divulgazione, prendono loro contatti con le banche per vedere di trovare un percorso agevolato per chi è disposto a aderire (prestiti personali a un tasso agevolato o cose di questo tipo). Sono operazioni già fatte, però sono fatte a livello esecutivo e c è un impegno preciso della ditta che andrà a sondare, nelle banche locali, per vedere che spazio c è per arrivare a fare sì che chi è disponibile a aderire possa avere dei prestiti personali con particolari agevolazioni, quindi sarà la ditta che girerà. Stesso ragionamento per i notai: cercheremo il più possibile di cumulare atti notarili per avere risparmio e anche qui, sempre la ditta, chiederà offerte a notai della zona. E chiaro che non andremo molto lontano, cercheremo di rimanere nel circondario di Mirandola, Concordia, Cavezzo, Medolla e qui intorno, mettere in concorrenza i notai per potere dire qual è il prezzo migliore se ci sono dei soggetti che si vogliono aggregare. Lo proponiamo sempre come offerta, perché chiariamo bene l atto notarile è pagato dal soggetto che si propone al riscatto, quindi se lui ha un notaio di fiducia per cui spende poco perché ha degli altri rapporti di lavoro, può tranquillamente andare, però noi saremmo in grado di fornire un offerta di mercato sui notai. E un adempimento preciso a cui dovrà assolvere la ditta che è stata incaricata. Tutte queste operazioni, una volta che è stato approvato il regolamento, dovrebbero partire subito dopo la pausa estiva dopo il ferragosto e la ditta sta già lavorando in effetti, ipotizzando che il regolamento possa andare bene, sta già lavorando su delle simulazioni, si sono fatti un programma dove inseriscono i dati, per ogni singola convenzione la leggono e inseriscono i dati e hanno già una base abbastanza solida di conoscenza. Per cui si pensa che a fine agosto primi di ottobre possano partire tutte le lettere con le proposte di adesione; contestualmente, sempre in settembre quando la gente è riposata, cominceranno a andare dai notai e dalle banche per vedere di ottenere quelle che cose per cui si sono impegnati a fare il lavoro. SINDACO Volevo intervenire su tre punti. Relativamente all aspetto sollevato dell obbligo di astensione sull atto, preliminarmente credo che andrebbe valutato il fatto che, trattandosi di un atto di carattere generale, non c è l obbligo di astensione perché non riguarda soggetti particolari destinatari degli effetti di questo provvedimento, da distinguere in questo senso dagli atti invece di carattere generale
5 aventi valenza urbanistica (la destinazione di terreni) che anche quelli hanno un obbligo di astensione, laddove riguardino persone fisiche. In questo caso l obbligo di astensione, se c è e non è detto che ci sia, anzi io ritengo che non sussistita, è molto più tenue di quello che è espressamente previsto dalla 267 per altri tipi di provvedimenti. Detto questo, e questa è una considerazione di carattere generale, nel caso concreto c è un Consigliere che non è presente, il quale poteva avere un obbligo di astenersi dalla deliberazione in oggetto, altri Consiglieri non ritengo, secondo noi, che siano in situazione tale da avere qualche problema relativamente alla deliberazione in oggetto. E chiaro che nessuno può sapere la situazione di tutti e, se qualcuno è proprietario di un appartamento in zona Peep, questa sera probabilmente sarebbe opportuno che si astenesse e non partecipando alla votazione, fermo restando che secondo me non c è un obbligo di astenersi e quindi non credo ci siano dei dubbi di legittimità in questo senso. Su diversi aspetti ha già risposto anche Artioli. Al di là del fatto che prima si faccia un assemblea e poi si mandino via le lettere posizione per posizione, oppure si mandino via le lettere e poi si faccia un assemblea subito dopo, il concetto è che tutti avranno, compatibilmente con le Poste, la possibilità di aderire a questa proposta nello stesso periodo, quindi non ci sarà chi ha più tempo per pensarci rispetto a altri. Da questo punto di vista non credo che il regolamento, così come proposto ai Consiglieri, possa rappresentare un rischio di disuguaglianza o sperequazione di dispari trattamento. Per quanto riguarda il giudizio sull eccessività dello sconto proposto a chi intende aderire nei primi 60 giorni, è chiaro che qua si tratta di una scelta per vendere il prodotto, perché l operazione è tanto più efficace quanto si realizza una volta che la si mette in moto, una volta che se ne parla e una volta che si è interessati. Sul fatto che ci sia una proposta di variare l entità dello sconto per chi intende aderire nei primi 60 giorni, ne possiamo anche ragionare un attimo e non credo ci siano particolari preclusioni. Se vogliamo sospendere un minuto la seduta del Consiglio Comunale, visto che abbiamo l opportunità di avere qui anche il responsabile del Servizio urbanistico, giusto per avere un chiarimento anche noi su questo aspetto, poi riprendiamo tra un minuto. Il Consiglio Comunale viene sospeso. SINDACO La parola al Vicesindaco, per tirare le fila dell aspetto relativo allo sconto da riconoscere a chi intendesse aderire entro i 60 giorni. Sono andato giù a stampare l Art. 78 della 267, che riguarda il dovere di astensione degli amministratori, dove si dice gli amministratori di cui all Art. 77 comma 2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado; l obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori o dei parenti fino al quarto grado. In questo caso credo che, come ritenevo prima, al di là del fatto che non c è un interesse specifico perché comunque il prendere parte alla votazione non determina un compenso più o meno alto, se non in via indiretta perché non è oggetto della deliberazione il prezzo di riscatto, se qualcuno è proprietario oggi di un appartamento probabilmente è opportuno che non voti, sì, su questo sono d accordo anch io, quantomeno per eleganza se non per illegittimità.
6 VICESINDACO Senza volere imputare niente, quando abbiamo parlato in Commissione consiliare tu ad un certo punto sei andato via, Angiolino, successivamente è saltato fuori questo aspetto in cui si chiedeva è una cosa equa o meno equa etc. etc. e quindi ci avrebbe dato la possibilità, magari se tu l avessi sollevato in quella sede, di poterne ragionare, perché è stato indicato proprio da me nella discussione che stavamo facendo. In ogni caso siamo aperti su questa ipotesi, anche perché così è stata un indicazione che ci è pervenuta dalla responsabile della ditta che ha fatto tutto questo lavoro, anche sulla base di esperienze di altri comuni, ma siamo disponibili a accettare anche un ipotesi di revisione e per questo proponiamo che invece del 15% di sconto, nel caso di accettazione dell offerta entro 60 giorni, questo diventi invece del 10%. Sull altro aspetto che hai citato della possibilità che ci possa essere disparità di trattamento sulla base dell invio delle proposte, ha già risposto Artioli in modo esaustivo, ma anche se per caso dovessero esserci delle partenze diverse per magari ogni singola proposta, visto che l Art. 10 dice che l accentazione deve avvenire entro 60 giorni dalla proposta, i 60 giorni non vengono mutati. Non è che diciamo dal primo settembre decorrono i 60 giorni etc., ma decorrono invece dall invio della proposta all assegnatario. L ultimo aspetto che volevo in qualche modo mettere in evidenza è quella sorta di imputazione che hai fatto alla fine, di una sorta di menefreghismo in base alle dichiarazioni che ho fatto sulla questione delle convenzioni eventuali con notai e banche. Non ho detto che noi le valuteremo, ho detto che le faremo e credo che, visto che per mettere in moto questa operazione serviranno dei tempi tecnici tali che ci consentiranno di portare a termine tutti i contatti che vogliamo con banche e notai, credo che lo faremo senza ombra di dubbio, naturalmente cercando di arrivare al risultato migliore per la capacità di persuasione che potremmo avere e per la disponibilità degli interlocutori che ci troveremo davanti. SINDACO L'emendamento da votare separatamente, sostanzialmente è molto semplice: all Art. 10 lett. A), invece di essere abbattimento del corrispettivo calcolato di una percentuale pari al 15%, nel caso di adesione del soggetto entro 60 giorni dalla proposta, diventa abbattimento del corrispettivo calcolato di una percentuale pari al 10%, nel caso di adesione del soggetto entro 60 giorni dalla proposta, così come descritto all Art. 9 comma quarto. Pongo in votazione l emendamento. L'emendamento ottiene il seguente risultato: -voti favorevoli n. 13-presenti e votanti n. 13 consiglieri L'emendamento è approvato. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che la legge n. 448, art. 31, comma 45 e ss, consente ai Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell art. 35, quarto comma, in cambio di un corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 48, sostituendo la convenzione ex art. 35 legge n. 865/71 con una nuova convenzione di cui all art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10; CHE dietro pagamento di un corrispettivo, è possibile, inoltre, per le aree cedute in diritto di
7 proprietà, sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, precedentemente al 31/12/1995, con una nuova convenzione di cui all art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10; CHE la convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n.10, soprarichiamata, avrà durata pari alla differenza tra il tempo massimo previsto per questo genere di convenzioni (trenta anni) e il tempo trascorso tra il rilascio del certificato di abitabilità legato agli immobili costruiti sulle aree oggetto delle convenzioni originarie ex art. 35 Legge 865/71 (per la concessione del diritto di superficie delle aree o la loro cessione in proprietà) e la stipulazione di tale nuova convenzione; CHE i soggetti che hanno acquistato in diritto di superficie o in proprietà un area o un fabbricato posto all interno di un piano per gli insediamenti produttivi, realizzato in conformità all art. 27 della Legge n. 865, possono richiedere la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e la modifica o la liberalizzazione dei vincoli della suddetta convenzione, si sensi di quanto disposto dall art. 11 della L. 273/2002. CHE le modifiche di cui al comma precedente sono applicabili agli immobili aventi destinazioni produttive previo versamento di un corrispettivo e la stipula di apposito atto di trasformazione del diritto di superficie in proprietà. CHE è possibile l eliminazione completa dei vincoli di godimento della proprietà per gli immobili aventi le caratteristiche di cui all art. 11 del regolamento in approvazione, previo versamento di un ulteriore corrispettivo; CONSIDERATO che nel Comune di Cavezzo sono stati realizzati comparti di edilizia residenziale pubblica e per gli insediamenti produttivi regolati da quattro tipologie di convenzioni: 1. concessione di aree P.E.E.P in diritto di superficie a tempo determinato e con vincoli in ordine alla determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione; 2. cessione di aree P.E.E.P. in diritto di proprietà con vincoli in ordine alla determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione; 3. cessione di aree P.E.E.P in diritto di proprietà mediante la stipula della nuova convenzione prevista dalla Legge 662/96, così come integrata dalla Legge 448/98; 4. cessione di aree P.I.P. in diritto di superficie; 5. cessione di aree P.I.P. in proprietà con vincoli a tempo indeterminato; CONSIDERATO altresì che in base all'attuale normativa risulta nuovamente possibile per i Comuni decidere se trasformare o meno il titolo di godimento sulle aree concesse in diritto di superficie, definendo ex novo le aree da escludere dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; APPURATO che il Comune di Cavezzo è già dotato di un regolamento per la cessione dei diritti di superficie e la sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate prima dell entrata in vigore della Legge 179/92, nonché delle relative convenzioni approvati in data 24/05/2001 con atto di C.C. n. 35. VISTA la necessità di dotarsi di un regolamento che normino i termi e le procedure legate alle disposizioni di cui alla Legge 448/98 e alla Legge 273/2002 in modo più articolato, rispetto a
8 quanto già in vigore; ATTESO che oltre al suddetto regolamento è necessario modificare e predisporre nuove bozze di convenzione necessarie per la trasformazione dei diritti di superficie in proprietà e per la modifica dei vincoli ricadenti sulle aree già cedute in proprietà; DATO atto che la sottoscrizione degli atti di cessione in proprietà dell'area precedentemente concessa in diritto di superficie, di quelli di eliminazione dei vincoli alle convenzioni per la cessione in proprietà di aree P.E.E.P. e della convenzione ex art. 8 Legge 10/77, sono di competenza del Responsabile dell Area Tecnica. DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata alla competente Commissione Ambiente e Territorio, in data 17/07/2006 e che il relativo verbale è trattenuto agli atti d'ufficio; VISTI gli atti predisposti dal Responsabile del Procedimento, Arch. Paolo Artioli; vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento; visto il D.Lgs. 267/2000; vista la legge n. 127 del 15/5/1997; visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile U.P. Servizi Per il Territorio vista l'attestazione del responsabile del servizio finanziario dalla quale risulta la non rilevanza contabile della presente deliberazione; Con voti favorevoli n. 12 e 1 astenuto (Lega Nord Padania: Pellacani) - Espressi per alzata di mano-presenti n. 13, votanti n. 12; DELIBERA 1) di applicare le procedure previste dalla normativa in oggetto alle aree comunali concesse in diritto di superficie o cedute in diritto di proprietà in regime convenzionale all interno delle aree P.E.E.P. e P.I.P.; 2) di approvare il regolamento contenente i Criteri per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la sostituzione delle convenzioni sugli alloggi in proprietà nell ambito dell edilizia residenziale pubblica e all interno dei piani per gli insediamenti produttivi, il quale sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera consiliare n. 35 del 24/05/2001; 3) di approvare altresì le nuove sottoindicate dieci bozze di convenzione finalizzate alla trasformazione dei diritti di superficie in proprietà e alla modifica dei vincoli ricadenti sulle aree già cedute in proprietà, oltre alla definitiva liberalizzazione degli stessi, riferiti ai comparti P.E.E.P. e P.I.P. del Comune di Cavezzo, sostituendole integralmente a quelle già approvate con delibera n. 35/2001 citata al punto 2): -Convenzione tipo per la concessione in proprietà di area edificabile compresa nel PEEP, a soggetto privato, ai sensi della Legge n. 448 del (per edifici plurifamiliari); -Convenzione tipo per la concessione in proprietà di area edificabile compresa nel PEEP, a soggetto privato, ai sensi della Legge n. 448 del (per edifici unifaamiliari);
9 di di -Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile già alienata in diritto di superficie, ai sensi della Legge n. 448 del e del Regolamento comunale approvato con atto di consiglio comunale n... del... (per edifici unifamiliari); -Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile già alienata in diritto di superficie, ai sensi della Legge n. 448 del e del Regolamento comunale approvato con atto di consiglio comunale n... del... (per edifici plurifamiliari); -Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile concessa in proprietà, ai sensi della Legge n. 448 del e del Regolamento comunale approvato con atto consiglio comunale n... del... (per edifici unifamiliari); -Atto di liberalizzazione dai vincoli PEEP di area edificabile concessa in proprietà, ai sensi della Legge n. 448 del e del Regolamento comunale approvato con atto consiglio comunale n... del... (per edifici plurifamiliari); -Convenzione tipo per la trasformazione in proprietà di area edificabile già alienata in diritto di superficie, compresa nel PEEP, a soggetto privato, ai sensi della Legge n. 448 del (per edifici plurifamiliari); -Convenzione tipo per la trasformazione in proprietà di area edificabile già alienata in diritto di superficie, compresa nel PEEP, a soggetto privato, ai sensi della Legge n. 448 del (per edifici unifamiliari); -Atto di trasformazione dei vincoli PIP di area edificabile artigianale già concessa in diritto di superficie, ai sensi della Legge n. 273 del e del regolamento comunale approvato con atto di consiglio n.... del... -Atto di liberalizzazione dai vincoli PIP di area edificabile artigianale concessa in proprietà, ai sensi della Legge n. 273 del e del regolamento comunale approvato con atto di consiglio n.... del... 4) di demandare la sottoscrizione degli atti di cessione in proprietà delle aree precedentemente concesse in diritto di superficie e di quelli di trasformazione o eliminazione dei vincoli alle convenzioni per la cessione in proprietà di aree all interno dei PEEP e dei PIP comunali, al Responsabile dell Area Tecnica; 5) su richiesta del Presidente, con voto favorevole unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art comma - D.Lgs n.267, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di accellerare le procedure di modifica dei vincoli già inoltrate presso questo Ente.
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