FIERA INTERNAZIONALE TRANSPORT LOGISTIC MONACO DI BAVIERA - EDIZIONE 2013

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3 REDAZIONALE FIERA INTERNAZIONALE TRANSPORT LOGISTIC MONACO DI BAVIERA - EDIZIONE 2013 La ASPT-ASTRA ha partecipato alla Fiera Transport Logistic, il più grande salone internazionale di logistica, mobilità, IT e supply chain, che si è tenuta a Monaco di Baviera dal 4 al 7 giugno 2013 nello stand che presentava il sistema logistico del Friuli Venezia Giulia. La partecipazione ha permesso di constatare una ripresa dell interesse degli operatori della logistica e gli associati presenti hanno potuto utilizzare il desk della associazione per i contatti con i propri clienti. L importanza della manifestazione è testimoniata dalla cifra record di operatori specializzati presenti ( nel 2011). In particolare è da segnalare la crescente internazionalità degli espositori, con una quota del 45%, e dei visitatori, vicini ad un incremento del 40%. La fiera ha registrato un incremento notevole di visitatori da Cina, Francia, Russia e Turchia. I primi dieci Paesi per numero di visitatori, oltre alla Germania, sono stati nell ordine Austria, Paesi Bassi, Italia, Svizzera, Francia, Repubblica Ceca, Belgio, Polonia, Gran Bretagna e Spagna. Con espositori (1.893 nel 2011) da 63 paesi su metri quadrati, Transport Logistic continua a crescere sul fronte degli espositori e della superficie. L incremento di 120 espositori è giunto soprattutto dal fronte estero. I primi dieci Paesi per numero di espositori, oltre alla Germania, sono stati nell ordine Paesi Bassi, Italia, Belgio, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Svizzera, Spagna e Russia

4 ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 46) MESE DI GIUGNO 2013 Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha partecipato nel mese di giugno tramite propri rappresentanti: 4/7.06: Partecipazione alla Fiera Internazionale Transport Logistic a Monaco di Baviera 12.06: Riunione del Consiglio Direttivo Fedespedi a Milano 12.06: Assemblea Ordinaria Fedespedi a Milano 17.06: Riunione del Consiglio Confetra Nord Est a Vicenza 18.06: Riunione del Consiglio Direttivo Aspt Astra 21.06: Riunione della Commissione per il Rigassificatore di GNL localizzato nel porto di Trieste loc. Zaule 24.06: Assemblea Ordinaria Confcommercio Imprese per l Italia - Trieste 28.06: Riunione della Commissione Consultiva Locale dell Autorità Portuale di Trieste ATTIVITA DI TRASPORTO 47) CIRCOLAZIONE STRADALE DEI CARRELLI ELEVATORI - NOTA MINISTERO DEI TRASPORTI DEL 10 GIUGNO 2013 Il Ministero dei Trasporti, con la Nota allegata, fornisce dei chiarimenti in ordine alle condizioni in base alle quali è da ritenersi consentita la circolazione su strada dei carrelli di cui all art.58, comma 2, lett. c), c.d.s. (c.d. muletti). (ALL.). Il Dicastero dei Trasporti ritiene che, a norma dell art. 114, comma 2, c.d.s. i carrelli elevatori possano circolare su strada solo se immatricolati, a differenza del passato (D.M. 28 dicembre 1989) ove era consentita la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in oggetto senza che, a tal fine, fosse richiesta la loro immatricolazione bensì unicamente l autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall ufficio della Motorizzazione competente per territorio, previo benestare dell ente proprietario della strada. 48) UNGHERIA. PEDAGGIO STRADALE ELETTRONICO Il Ministero dei Trasporti, con propria nota del 17 giugno 2013, comunica che l Ambasciata di Ungheria in Italia ha trasmesso l allegato documento in lingua inglese concernente il sistema elettronico ungherese di esazione dei pedaggi, che trova applicazione dal 1 luglio L Ungheria, in sostanza a decorrere da tale data, in attuazione delle disposizioni dell UE, introduce il pagamento elettronico dei pedaggi in funzione della distanza percorsa. Il pagamento suddetto si applica ai veicoli di massa superiore a 3,5 t. Il documento del Ministero dei Trasporti di cui sopra illustra condizioni, tariffe e funzionamento del sistema in questione. 49) TRASPORTI ECCEZIONALI LINEE GUIDA MINISTERIALI CIRCOLARE N.3911/RU DELL Con la circolare indicata in oggetto (ALL.), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato le modifiche introdotte a decorrere dal 3 giugno scorso al Regolamento al Codice della Strada in materia di trasporti eccezionali

5 Quelle modifiche hanno riguardato un generale snellimento delle disposizioni in materia di autorizzazioni (allungamento del periodo di validità, riduzione dei termini di rilascio, validità per tutte le possibili combinazioni tra veicolo trainante e rimorchio). Tuttavia la normativa sui trasporti eccezionali, sulla quale hanno competenza decine di diversi enti, resta ancora molto complessa e spesso anche di controversa interpretazione. 50) TRASPORTI INTERNAZIONALI ADESIONE DELLA CROAZIA ALLA U.E. CIRCOLARE MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N.3 del Dall 1 luglio p.v. la Croazia entrerà a far parte dell Unione Europea, pertanto da tale data i trasporti internazionali di merci con la Croazia non necessiteranno più delle autorizzazioni bilaterali, bensì potranno essere effettuati da tutti i vettori titolari di licenza comunitaria. Per quanto riguarda i trasporti di cabotaggio per un periodo di due anni continueranno ad essere inibiti per i vettori croati in Italia e, in base al regime di reciprocità, ai vettori italiani in Croazia. La circolare del Ministero n.3 del viene riportata integralmente in allegato. (ALL.) 51) TRASPORTI INTERNAZIONALI AUSTRIA L ASFINAG, l ente austriaco che gestisce la riscossione dei pedaggi, ha esteso a 96 ore (in precedenza 48 ore) il termine entro cui è possibile effettuare un pagamento posticipato a completamento di un pagamento parziale del pedaggio (ad esempio in caso di indicazione errata del numero di assi o della classe EURO di appartenenza). E possibile effettuare tale pagamento esclusivamente attraverso il portale SelfCare (sul sito ovvero contattando il Centro Assistenza ASFINAG (tel o ). 52) AUTOTRASPORTO FINANZIAMENTI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI, RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, BENI MOBILI PER L INTERMODALITÀ CONTRIBUTI PER L AGGREGAZIONE AZIENDALE D.M SU G.U. N. 134 DEL CIRCOLARE MINISTERIALE PROT.N.14066/2013. Le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono beneficiare di aiuti per l acquisto di veicoli e beni mobili per l intermodalità, nonché per progetti di aggregazione aziendale. Lo stanziamento complessivo per le suddette misure è pari a 24 milioni di Euro, reperiti nell ambito dello stanziamento annuale a favore dell autotrasporto di 400 milioni di Euro. Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti per accedere ai benefici. Imprese beneficiarie - Possono chiedere i finanziamenti (contributi a fondo perduto), le imprese di autotrasporto merci, nonché loro aggregazioni, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all Albo Autotrasportatori. Investimenti agevolabili - Sono agevolabili gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, effettuati a decorrere dall 11 giugno e fino al 31 dicembre di quest anno di: autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria Euro 6 di peso pari o superiore a 11,5 tonnellate; rimorchi e semirimorchi nuovi con telai attrezzati per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 e dotati di dispositivo di frenata EBS, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età; beni destinati al trasporto intermodale (strada-mare, strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili, dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci, nonché nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5; - 3 -

6 progetti di investimento per l ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle imprese al fine di raggiungere maggiori livelli di sicurezza e migliori standard ambientali (es. meccanismi elettronici che registrano l attività del veicolo). Sono inoltre agevolabili gli investimenti per la realizzazione di aggregazioni di imprese, nei limiti delle spese amministrative e notarili. Intensità degli aiuti Per l acquisto di autoveicoli Euro 6 il contributo è pari a euro; per gli altri investimenti la misura degli aiuti è pari al 20% dell intero costo di acquisizione (25% per l acquisto di rimorchi e semirimorchi con dotazione di sistemi di controllo elettronico di stabilità). Per le PMI la misura degli aiuti può essere maggiorata del 10%. L importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare 360 mila euro per l acquisto di autoveicoli Euro 6 e 600 mila euro per gli altri investimenti. Ammissione ai contributi Le imprese che aspirino a beneficiare dei contributi devono presentare apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine massimo della fine di gennaio L ammissione ai contributi avviene secondo l ordine di arrivo della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. FINANZIAMENTI 53) RINNOVO ACCORDO ABI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER FACILITARE L ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI. L ABI e le principali associazioni di categoria, tra cui Confetra, hanno siglato un nuovo accordo per mantenere in favore delle piccole e medie imprese le misure per favorire l accesso al credito.(all.). Il nuovo accordo ha validità fino al 30 giugno In sintesi prevede le seguenti misure. Moratoria dei mutui: viene ripristinata la sospensione per 12 mesi del versamento della quota capitale delle rate di mutuo e dei canoni di leasing immobiliare (6 mesi nel caso di leasing mobiliare); possono beneficiare della sospensione le imprese che non abbiano già usufruito dell analoga misura in base all accordo del 28 febbraio 2012, mentre è possibile sospendere nuovamente i finanziamenti che già erano stati sospesi in base al primo accordo del 3 agosto Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d interesse previsto dal contratto originario. Allungamento dei finanziamenti: è stata prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo, nonché di differire in avanti fino a 270 giorni le scadenze dei crediti a breve, quali le anticipazioni di crediti certi ed esigibili. Anche per questa fattispecie, possono usufruire della misura le imprese che non ne abbiano già beneficiato in base all accordo del 16 febbraio 2011 e del 28 febbraio I mutui che siano stati sospesi, al termine del periodo di sospensione possono usufruire dell allungamento (le relative domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2014). Le operazioni di allungamento, se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni di tasso invariato; negli altri casi la variazione del tasso non potrà essere superiore a 2 volte il tasso originario. Finanziamenti per investimenti: alle società di capitali che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche concedono un finanziamento proporzionale all aumento dei mezzi propri realizzati dall impresa. Come per il passato, le imprese per essere ammesse alle misure agevolative devono essere in bonis, cioè non devono avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso. Il nuovo accordo presumibilmente sarà operativo dal prossimo mese di settembre, tenuto conto che è necessario attendere l adesione formale delle banche e degli intermediari finanziari. Fino al 30 settembre - 4 -

7 continuerà comunque ad essere in vigore il precedente accordo del febbraio 2012, che è stato opportunamente prorogato (la scadenza era stata originariamente fissata al 30 giugno). IMPOSTE E TASSE 54) I.C.I. E TARSU NON DOVUTE NEL DEMANIO PORTUALE In allegato l articolo pubblicato sul Notiziario dello Studio Associato Zunarelli mese di giugno 2013 riguardante l argomento in oggetto. (ALL.) 55) ELIMINAZIONE DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI PER L IVA - Decreto Legge n.69 del L art. 13 ter del D.L. n. 83/2012 ha introdotto una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento all Erario delle ritenute IRPEF dei dipendenti e dell Iva ed una sanzione in capo al committente (da 5 mila a 200 mila euro) qualora questi effettui il pagamento del corrispettivo dovuto senza acquisire la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. Su tale materia è intervenuto il c.d. Decreto fare, che all art. 50 ha soppresso la responsabilità solidale relativamente al versamento dell IVA, confermando, peraltro, il regime di responsabilità solidale negli appalti per quanto riguarda il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro. Seppur diamo atto al Governo di aver compreso l assurdità della norma che fu introdotta per l IVA, riteniamo che sia urgente ed indispensabile un ulteriore intervento che definisca le condizioni che consentano l esonero della responsabilità solidale del committente anche per i trattamenti retributivi, contributivi e fiscali. LAVORO 56) INTERVENTI PER L OCCUPAZIONE D.L , N. 76, SU G.U. N. 150 DEL Si segnalano le principali misure del pacchetto lavoro varato nei giorni scorsi dal Governo con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Oltre a misure per rilanciare l occupazione, il provvedimento corregge alcune rigidità della riforma Fornero (legge n. 92/2012) e interviene nuovamente sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti. Incentivi contributivi per l assunzione di giovani (art. 1) E stata prevista una parziale decontribuzione a favore dei datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano privi di impiego da almeno 6 mesi; siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico. L incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda con un tetto di 650 euro mensili per lavoratore e sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi in caso di trasformazione di un contratto in essere in contratto a tempo indeterminato). Per il riconoscimento della decontribuzione è necessario che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto della forza lavoro aziendale. Spetterà ora all INPS disciplinare le modalità attuative dell incentivo nonché riconoscere lo stesso sulla base dell ordine cronologico della data di assunzione. Apprendistato (art. 2, commi 1 e 2) E stato affidato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare entro il 30 settembre prossimo linee guida volte a semplificare alcuni aspetti della disciplina dell apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da micro - 5 -

8 imprese e da piccole e medie imprese. Ferma restando l apprezzabile finalità della nuova disposizione, le semplificazioni previste appaiono più formali che sostanziali. Contratti a termine (art. 7, comma 1) Gli intervalli di tempo per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore tornano ad essere di 10 e 20 giorni, rispettivamente a seconda che la durata del primo contratto sia fino a sei mesi o superiore. Questa disposizione corregge opportunamente la riforma Fornero che aveva allungato le pause tra un contratto e l altro a 60 e 90 giorni. E stato inoltre soppresso l obbligo introdotto dalla riforma Fornero per i datori di lavoro di comunicare al Centro per l Impiego la prosecuzione del contratto oltre la scadenza senza che si determini la trasformazione del contratto a tempo indeterminato (rispettivamente fino a 30 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi e fino a 50 giorni per i contratti di durata superiore). Lavoro a chiamata (art. 7, comma 2, lett. a) E stato introdotto un limite quantitativo all utilizzo del cosiddetto lavoro a chiamata (o lavoro intermittente) consistente per ciascun lavoratore a 400 giornate di effettivo lavoro nell arco di tre anni solari. In caso di superamento di tale limite il rapporto con il lavoratore interessato si trasformerà a tempo pieno e indeterminato. Contratti a progetto (art. 7, comma 2, lett. c) E stato parzialmente ammorbidita la stretta sui contratti a progetto operata dalla riforma Fornero. In particolare è stato precisato che tra le cause di divieto del contratto rientra il contemporaneo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi mentre in precedenza era sufficiente che ricorresse una sola delle due situazioni. Rimangono ovviamente fermi tutti gli altri requisiti introdotti dalla suddetta riforma per la regolarità del contratto a progetto. Licenziamenti individuali (art. 7, comma 4) Come è noto, tra le varie modifiche apportate dalla riforma Fornero alla disciplina dei licenziamenti individuali è stato introdotto l obbligo per le aziende con oltre 15 dipendenti di attivare una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro prima di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il decreto in esame ha escluso che detta procedura debba essere seguita in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto dell assenza per malattia. Dimissioni (art. 7, comma 5, lett. d) La procedura di convalida delle dimissioni introdotta dalla riforma Fornero è stata estesa anche ai contratti a progetto e a quelli di associazione in partecipazione. Bonus ASPI (art. 7, comma 5, lett. b) Ai datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell ASPI (l Assicurazione sociale per l impiego introdotta dalla riforma Fornero da quest anno) sarà riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di evitare pratiche elusive è stato precisato che il bonus non sarà riconosciuto per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da un azienda che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell azienda che assume o che risulti con quest ultima in rapporto di collegamento o di controllo. Ammortizzatori sociali (art. 7, comma 5, lett. c) E stato prorogato al 31 ottobre 2013 (in precedenza 18 luglio 2013) il termine previsto dalla riforma Fornero per l istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali aventi lo scopo di garantire forme di sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione. In caso di mancata attuazione dei fondi entro tale termine sarà istituito dal Ministero del Lavoro un fondo di solidarietà residuale che avrà efficacia dall 1 gennaio Responsabilità solidale negli appalti (art. 9, comma 1) Continuano ad accavallarsi gli interventi normativi sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti. A distanza di pochi giorni dal D.L. n. 69/2013 che ha escluso la responsabilità fiscale per gli aspetti legati all IVA, il provvedimento in esame ha ridotto la possibilità, introdotta dalla riforma Fornero, per i CCNL di alleggerire la responsabilità solidale dei committenti per le irregolarità commesse dagli appaltatori nei confronti dei lavoratori impiegati nell appalto. Questa possibilità è stata infatti limitata agli aspetti retributivi mentre è stata esclusa per quelli contributivi e assicurativi per i quali il committente rimane pienamente corresponsabile. Inoltre è stato ribadito che la - 6 -

9 disciplina della responsabilità solidale opera nei confronti di qualsiasi lavoratore impiegato nell appalto, ivi compresi quelli con contratti di natura autonoma, e che la stessa disciplina non si applica ai contratti di appalto stipulati con la pubblica amministrazione. PREVIDENZIALI 57) REGIME CONTRIBUTIVO DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO TERMINE DEL 25 LUGLIO P.V. PER RICHIEDERE GLI SGRAVI 2012 MESSAGGIO INPS N DEL CIRCOLARE INPS N. 73 DEL L Inps, con il Msg in oggetto, (ALL.) ha fissato al 25 luglio p.v. il termine entro cui le aziende devono trasmettere in via telematica le domande per richiedere la decontribuzione sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) corrisposti nel In base al D.M , è stata confermata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del lavoratore la quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua ad essere pari, per l azienda, a 25 punti dell aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in ogni caso di erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili dell impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. L INPS ha ribadito che, qualora le risorse disponibili (pari anche quest anno a 650 milioni di euro annui) si rivelassero insufficienti, lo stesso provvederà a rideterminare la percentuale di sgravio. VARIE 58) OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO Sono pervenuti alla Segreteria gli all. curricula dei signori: Baggioli Giulia, Bertolino Francesco, Katalan Annalisa, Pieri Bruna e Taras Charikov. Gli Associati interessati sono invitati a contattare l Agenzia Manpower di Trieste o direttamente i candidati. (ALL.) 59) SCADENZARIO MESE DI LUGLIO Si riepilogano di seguito le scadenze dei principali adempimenti del mese di luglio. LUNEDÌ 8: UNICO 2013 persone fisiche e persone giuridiche soggette agli studi di settore Termine di versamento in unica soluzione o come I rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione. Sostituti d imposta Termine di versamento delle ritenute operate nel 2012 sui redditi di lavoro autonomo (quando i compensi siano stati erogati a meno di 4 soggetti e l importo complessivo delle ritenute sia stato inferiore a euro). LUNEDÌ 15: MARTEDÌ 16: Previlog Termine di versamento da parte delle aziende dei contributi relativi al II trimestre 2013 per i lavoratori iscritti al Fondo. Ritenute e contributi - Termine per i datori di lavoro per il versamento unitario tramite il modello F24 delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi del mese precedente. IVA mensile - Termine di versamento dell'imposta relativa al mese precedente

10 Accise - Termine di versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Dichiarazioni d'intento - Termine per la comunicazione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali ricevute nel mese precedente. MERCOLEDÌ 17: Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare i mancati o insufficienti versamenti di imposte e ritenute del mese precedente, con applicazione della sanzione ridotta al 3% più interessi legali. Ravvedimento operoso IMU - Termine per regolarizzare il mancato o insufficiente versamento della I rata dell IMU (solo per coloro obbligati a versarla entro il 17 giugno scorso), con applicazione della sanzione ridotta al 3% più interessi legali. SABATO 20: GIOVEDÌ 25: FASC - Termine di versamento da parte delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime dei contributi dovuti sulle retribuzioni del mese precedente. Intrastat mensili Termine di presentazione in via telematica dei modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari del mese precedente. Intrastat trimestrali Termine di presentazione in via telematica dei modelli riepilogativi degli acquisti e cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari del II trimestre MARTEDÌ 31: INPS Uniemens Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente. Rimborso IVA trimestrale Termine per la presentazione in via telematica della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre precedente. Bollo auto - Termine di versamento del bollo avente come scadenza "luglio 2013". Black list - Termine per la presentazione in via telematica della comunicazione degli scambi di importo superiore a 500 euro effettuati con operatori di Paesi black list relativa al mese di giugno 2013 (dichiarazione mensile) o al II trimestre 2013 (dichiarazione trimestrale). Contratti di locazione - Termine di versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 luglio 2013 solo per coloro che non abbiano optato per la cedolare secca. Modello 770 semplificato e ordinario Termine per i sostituti d imposta per la presentazione in via telematica dei mod. 770/ ) AIR CARGO NEWS Quanto costa il non fare (quasi 500 miliardi) Lo studio risale a fine 2012 ed è il settimo rapporto dell'osservatorio "I costi del non fare": secondo l'équipe di ricercatori che lo ha prodotto, da oggi al 2027 l'italia dovrà trasformarsi in un cantiere, pena un'ulteriore perdita di competitività. L'elenco delle cose da fare è lungo: potenziare le reti energetiche e idriche, investire sui termovalorizzatori, sviluppare autostrade e ferrovie e rivedere la logistica, a cominciare dai porti

11 Realisticamente si tratta di un obiettivo irraggiungibile: l'edizione 2012 del "Doing business" della Banca Mondiale classifica l'italia al 73 0 posto su 184 paesi dove è più vantaggioso investire; siamo preceduti da Cile, Portorico e Colombia e persino il Ghana ci sopravanza. Secondo il rapporto "Global competitiveness report " del World Economie Forum la colpa è in primo luogo dell'inefficienza del nostro apparato burocratico. Nell'elenco delle zavorre del sistema economico nazionale seguono: la pressione fiscale, la difficoltà di accesso al credito e la rigidità del mercato del lavoro. La produttività di un paese si gioca tutta sul campo dei cosiddetti consumi intermedi (dalla bolletta energetica ai materiali, fino ai servizi): quelli italiani sono i più cari d'europa, dopo i danesi. A complicare le cose sono altri due fattori: un federalismo pasticcione che porta alla continua sovrapposizione nelle competenze tra i diversi enti locali e un ecologismo troppo spesso portato all'esasperazione (con una crescita dei casi in cui le comunità locali hanno contestato la realizzazione di progetti di rilevanza nazionale). Un'altra delle piaghe italiane è quella di una giustizia inefficiente e spesso chiamata in causa a sproposito da chi decide di opporsi a questa o a quell'opera: siamo al 133 posto quanto a efficienza del quadro normativo che deve risolvere i contenziosi delle aziende. Se le aziende italiane finiscono nel pantano, quelle straniere sempre più spesso si tengono alla larga dal nostro paese. Anche perché l'insieme di leggi e regolamenti cui è sottoposta da noi l'attività di un imprenditore non ha praticamente uguali nel mondo: in questo caso siamo addirittura al 140 posto su 142 (stime del World Economie Forum), molto più indietro di Iran e prima solo dell'angola e del Brasile. Il risultato è che in Italia lo stock di investimenti esteri diretti in entrata è pari al 16,4% del PIL, contro il 48,4% del Regno Unito. (Newsletter Anama n.ro 67-Maggio 2013) 61) PREZZO GASOLIO AUTO AL 24 GIUGNO 2013 (Fonte Min. Sviluppo Economico) Prezzo al netto delle imposte Accisa Iva Prezzo al consumo Variazione da settimana prec. Euro/litro Variazione da inizio anno 0,726 0,617 0,282 1,625-0,003-0,074 62) CLASSIFICA DELLE IMPRESE LEADER. Il Centro Studi Confetra ha aggiornato la classifica delle imprese leader del trasporto e della logistica italiane sulla base dei bilanci d esercizio 2011, gli ultimi disponibili presso le Camere di Commercio. La classifica, che riguarda circa 500 imprese, è stata redatta secondo l ordine decrescente del fatturato e indica anche altri dati significativi, quali il valore aggiunto, ossia il valore prodotto dall impresa al netto dei servizi acquistati all esterno, il costo del lavoro, il costo degli ammortamenti, l utile prima delle imposte, il rapporto fra valore aggiunto e fatturato e il numero dei dipendenti. Quest anno, per le prime 50 imprese classificate, è stato indicato anche l EBIT, il reddito generato dall azienda al netto della remunerazione del capitale. I parametri di ingresso nella graduatoria delle imprese leader sono stati un costo del lavoro superiore a 1,035 milioni di euro e un fatturato pari almeno a 9 milioni di euro. L intera classifica è consultabile sul sito confederale alla sezione Primo Piano

12 CLASSIFICA FATTURATO IMPRESA ovvero GRUPPO FORMA GIURIDICA CAPITALE ESTERO PROVINCIA SEDE FATTURAT O (migliaia di euro) VALORE AGG. (migliai a di euro) COSTO DEL LAVORO (migliai a di euro) AMMORT. (migliaia di euro) UTILE ANTE IMPOSTE (migliaia di euro) VAL. AGG./FATT. (%) DIPENDENTI EBIT (migliaia di euro) 1 GRUPPO DHL (GR) D E MI ,3% BRT SPA MI ,5% N 3 GRUPPO TNT (GR) L TO ,5% SAVINO DEL BENE (CONSOLID.) (GR) FI ,5% GRUPPO CEVA (GR) U S MI ,5% A SAIMA AVANDERO SPA D K MI ,3% SCHENKER ITALIANA SPA UN. D E MI ,5% U 8 UPS (GR) S MI ,1% A ARCESE (CONSOLID.) (GR) TN ,3% F 10 GRUPPO GEODIS ZUST AMBROSETTI (GR) R MI ,2% FERCAM (CONSOLID.) (GR) BZ ,8% C 12 KUEHNE + NAGEL SRL H MI ,2% J.A.S. JET AIR SERVICE SPA MI ,3% SDA EXPRESS COURIER SPA UN. RM ,2% GRUPPO ARGOL-VILLANOVA (GR) MI ,1% ME-VI SPA UN. BO ,9% GAVIO (CONSOLID.) (GR) AL ,9% ITALSEMPIONE (CONSOLID.) (GR) VB ,4% NUMBER 1 LOGISTICS GROUP SPA UN. PR ,3% CONTSHIP ITALIA (CONSOLID.) (GR) GE ,6% ALBINI E PITIGLIANI (CONSOLID.) (GR) PO ,3% ARTONI GROUP (CONSOLID.) (GR) RE ,7% S.D.M. SOCIETA' DISTRIBUTRICE MERCI SRL BO ,8% LOG SERVICE EUROPE (CONSOLID.) (GR) MI ,3% GRUBER LOGISTICS (CONSOLID.) (GR) BZ ,4% GRUPPO TRANSMEC (CONSOLID.) (GR) MO ,2% GRUPPO GLS (GR) MI ,2% GRUPPO STEF (GR) FR PR ,7% GEFCO ITALIA SPA FR MI ,0% FRANCO VAGO SPA UN. FI ,5% CEMAT SPA MI ,5% GRUPPO FOPPIANI (CONSOLID.) (GR) MI ,0% ITALTRANS SPA UN. BG ,7% FAGIOLI (CONSOLID.) (GR) RE ,0% INTERGLOBO (CONSOLID.) (GR) GE ,7% GRUPPO APRILE (GR) GE ,1% BERTANI TRASPORTI (CONSOLID.) SPA MN ,7% LANNUTTI (CONSOLID.) (GR) CN ,9% T.O. DELTA (CONSOLID.) (GR) LI ,1% GRUPPO PACORINI (CONSOLID.) (GR) TS ,6% NORBERT DENTRESSANGLE (GR) FR MI ,9% FS LOGISTICA SPA UN. RM ,5% PANALPINA SPA UN. MI ,9% TRANSCOOP COO RE ,3% AUTA MAROCCHI (CONSOLID.) (GR) TS ,2% GRUPPO SIFTE-BERTI (GR) MI ,1% ZEROQUATTRO SRL BO ,2% ARCO SPEDIZIONI SPA UN. MB ,8% F.LLI ELIA SPA TO ,2% D.B. GROUP (CONSOLID.) (GR) TV ,0%

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15 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici Prot. n. 3911/RU All'ANAS SpA Via Monzambano, ROMA All'AISCAT SpA Via Po n ROMA Alle Amministrazioni Regionali e Province Autonome LORO SEDI Alle Amministrazioni Provinciali LORO SEDI All Unione delle Province d Italia Piazza Cardelli, ROMA All Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Via dei Prefetti, ROMA Al Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori SEDE Alle Associazioni di Categoria LORO SEDI 1

16 Al Ministero dell'interno P.le Viminale ROMA Al Comando Generale dell'arma dei Carabinieri V.le Romania ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza Viale XXI Aprile, ROMA Oggetto:- Prime istruzioni operative e linee guida per l uniforme applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. Premessa La legge 29 luglio 2010, n. 120, Disposizioni in materia di sicurezza stradale, con l articolo 4, e con l articolo 15, ha apportato modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, nel seguito Codice ). Tali modifiche hanno riguardato, rispettivamente, l espletamento della scorta ai veicoli eccezionali (articolo 10, commi 9, 17 e 18, del Codice), e la durata dell autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali (articolo 104, comma 8, del Codice). Successivamente, l articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Prime disposizioni urgenti per l'economia, ha previsto modalità semplificate per il rilascio dell autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, introducendo, dopo il comma 9 dell articolo 10 del Codice, il comma 9-bis. 2

17 In ultimo, l articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha sostituito integralmente il comma 9-bis dell articolo 10 del Codice, scendendo nel dettaglio di alcune modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel seguito Regolamento ), mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con il recente decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2013, n. 31, per le parti attuative delle norme richiamate, sono state apportate numerose modifiche al Regolamento, al fine di dare compiuta formalizzazione alle nuove disposizioni introdotte. Oltre a tradurre in disposizioni regolamentari le previsioni normative delle citate leggi n. 120/2010, n. 106/2011 e n. 183/2011, il DPR n. 31/2013 tiene conto anche degli effetti sulle diverse norme a vario titolo correlate; si è altresì provveduto ad adeguare il Regolamento alle modificazioni dell articolo 10 del Codice intervenute in passato (in particolare con l articolo 28 della legge n. 472/1999), e che non erano state accompagnate dalla coordinata implementazione delle norme regolamentari con le norme primarie. Si è provveduto inoltre al riordino ed aggiornamento delle stesse norme, procedendo ovunque possibile alla semplificazione delle procedure in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ed alla eliminazione di parti ormai obsolete, il tutto in coerenza con l articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge n. 400/1988. Al riguardo si osserva che le modifiche apportate appaiono altresì coerenti con le linee guida europee Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports, il cui integrale recepimento comporterebbe, peraltro, una radicale modifica dell articolo 10 del Codice. La nuova disciplina si applica per tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 3 giugno 2013; le autorizzazioni rilasciate prima di tale data restano valide fino alla naturale scadenza, ovvero fino alla prima richiesta di modifica, integrazione, proroga o rinnovo. 0. Considerazioni preliminari Di seguito alle modifiche introdotte, si rende necessario impartire nuove istruzioni operative, in particolare ai fini del rilascio delle autorizzazioni, rivedendo e aggiornando quanto già regolato con circolari dell allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale n. 2131/1992, n. 87/1997, n. 630/1997, n. 2811/1997, n. 5964/1997, n. 212/1998, n. 242/1998, e con circolari della Direzione generale per la motorizzazione n. 189/2005, n. 299/2006 e n. 2117/2008, alla luce anche dei numerosi pareri espressi negli ultimi anni dai vari Uffici che si sono occupati della materia. 3

18 E infatti emerso che sia da parte degli enti rilascianti le autorizzazioni, sia da parte dei richiedenti, non sempre è stata ben colta la differente disciplina imposta dal Regolamento per i veicoli e trasporti eccezionali per massa, i veicoli e trasporti eccezionali per dimensioni e i cosiddetti mezzi d opera. Al riguardo fanno fede l art. 9, cc. 1 e 3, e l art. 10, c. 1, del Regolamento, che rinviano alle Appendici I, II e III del Titolo I, per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei suddetti veicoli. Nel seguito con il termine di massa complessiva a pieno carico si intende quella massima riconosciuta in sede di approvazione o di omologazione del veicolo, e riportata sulla carta di circolazione. Ulteriori istruzioni saranno emanate qualora durante la prima fase applicativa ne dovesse emergere la necessità. 1. Trasporti in condizioni di eccezionalità Le condizioni di eccezionalità si riferiscono al trasporto di cose indivisibili le cui sole dimensioni, ovvero la sola massa, ovvero sia le dimensioni che la massa, eccedono i limiti stabiliti dall art. 61, ovvero dall art. 62 del Codice, ovvero da entrambi; la definizione di cosa indivisibile è fornita dall art. 10, c. 4, del Codice, e dal punto 1.0 dell Allegato IV alla Direttiva comunitaria 97/27/CE. Il ricorso al trasporto in condizioni di eccezionalità è limitato ai soli casi indicati dall art. 9, c. 3-bis, del Regolamento, in coerenza con i punti 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, e dell Allegato IV alla Direttiva comunitaria 97/27/CE. Secondo l art. 13, c. 9, del Regolamento, le eccedenze dimensionali non possono derivare da affiancamento, sovrapposizione o accodamento delle cose indivisibili; in altri termini, ad integrazione della cosa che determina l eccezionalità del trasporto, si possono caricare solo cose che non determinino ulteriori condizioni di eccezionalità. Il caricamento delle cose deve avvenire in modo da determinare le minime eccedenze rispetto alle dimensioni del veicolo o complesso veicolare; nel caso di sovrapposizione, l eventuale attrezzatura di sostegno o contenimento, ovunque posizionata, non deve determinare un altezza complessiva superiore a 4,20 m; infine, nel caso di autotreni, l eccedenza posteriore è ammessa solo sul rimorchio. Salvo quanto disposto dall art. 10, c. 2, lett. a) e lett. b), e cc. 3 e 7, del Codice, e dall art. 13, cc. 3 e 4, del Regolamento, il trasporto può essere effettuato con le seguenti modalità. 4

19 A) Se l eccedenza di una singola cosa indivisibile riguarda le sole dimensioni, il trasporto deve essere eseguito con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico legale; le dimensioni di questi possono essere, secondo i casi, legali o eccezionali. In tal caso non sussistono limitazioni al numero di cose trasportate, nel rispetto dei limiti di massa legali, ed inoltre, insieme alla cose eccedenti le dimensioni, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti, come disposto dall art. 10, c. 2, lett. a), del Codice. Per una migliore utilizzazione del parco veicolare, oltre a quanto già disposto per i semirimorchi a masse e dimensioni legali con circolare della Direzione generale MCTC prot. n. 31/4290 DC IV B017 del , è ammesso il traino di semirimorchi eccezionali per sole dimensioni con trattori eccezionali per massa, fatta salva la compatibilità degli organi di traino, da verificare in sede di abbinamento ai sensi dell art. 219, c. 3, del Regolamento. B) Se l eccedenza di una singola cosa indivisibile riguarda invece la massa, il trasporto deve essere eseguito con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico eccezionale; le dimensioni di questi possono essere, secondo i casi, legali o eccezionali. Disposizioni particolari sono invece dettate dall art. 10, c. 2, lett. b), del Codice, per determinati generi merceologici, ossia per il trasporto di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, in merito alle masse complessive e al numero di pezzi trasportabili. In primo luogo vengono stabiliti precisi limiti per la massa complessiva a pieno carico dei veicoli e complessi veicolari adibiti a tali trasporti; essa non può superare 38 t per veicolo isolato a 3 assi, 48 t per veicolo isolato a 4 assi, 86 t per complesso veicolare a 6 assi, 108 t per complesso veicolare a 8 assi; solo nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile può essere superato il limite di 108 t. In secondo luogo viene stabilito un limite di sei pezzi indivisibili dello stesso genere merceologico autorizzato, trasportabili in eccedenza sia delle dimensioni che della massa, ciò con riferimento all intero trasporto e non alla presenza di un singolo pezzo che imponga l uso di un veicolo eccezionale per massa, come derogato dall art. 9, c. 3-bis, del Regolamento. In caso di eccedenza della sola massa ma non delle dimensioni, tale limite sussiste ancora per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l edilizia, mentre con i blocchi di pietra naturale e con i prodotti siderurgici coils e laminati grezzi possono essere trasportati in aggiunta generi della stessa natura merceologica, sfruttando tutta la superficie di carico, anche se su più livelli. C) Oltre a quanto indicato dall art. 10, c. 2, del Codice, il trasporto in condizioni di eccezionalità può configurarsi anche nei diversi casi di cui al medesimo art. 10, c. 3, tra i quali, alla 5

20 lett. f), figura quello dei mezzi d opera di cui all art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, che circolano in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell art Veicoli eccezionali L eccezionalità dei veicoli indicati dall art. 10, c. 1, del Codice, discende da precise esigenze funzionali, e può riguardare le sole dimensioni, ovvero la sola massa complessiva, ovvero sia le dimensioni che la massa complessiva; essa è sempre annotata sulle speciali carte di circolazione, rilasciate ai sensi dell art. 93, c. 6, del Codice, le quali riportano, anche in appositi allegati, i dati tecnici essenziali relativi alle dimensioni e alle masse. Una ulteriore verifica dei dati tecnici può essere effettuata consultando l Archivio Veicoli e l Archivio Omologazioni gestiti dal Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, al quale può essere richiesto il collegamento in convenzione. Al riguardo si precisa che l art. 62, cc. 2, 3 e 4, del Codice, fissa il limite di massa complessiva a pieno carico in 26 t per i rimorchi a 3 o più assi, e in 32 t per i veicoli isolati a 4 o più assi; la massa complessiva a pieno carico degli autotreni e autoarticolati è fissata in 44 t, per complessi a 5 o più assi. Il punto 1, lettere a2) e c1), dell Appendice I al Titolo I del Regolamento, fissa invece rispettivamente a 35 t e a 29 t il valore minimo della massa complessiva a pieno carico per i veicoli isolati e per i rimorchi. Per i semirimorchi, sia di massa legale che eccezionale, i limiti suddetti si riferiscono alla quota della massa complessiva a pieno carico gravante sugli assi a terra. Pertanto, in assenza di annotazioni relative alla eccezionalità, valori di massa complessiva a pieno carico inferiori ai limiti minimi previsti dall Appendice I al titolo I del Regolamento devono intendersi come non eccezionali e riconducibili ai limiti legali dell art. 62 del Codice. Al riguardo si precisa che l eccedenza rispetto ai limiti di sagoma e massa dei veicoli da trasporto è connessa con il concetto di cosa indivisibile, come peraltro espresso dagli artt. 3 e 7 della Direttiva comunitaria 97/27/CE. 2.1) Le esigenze funzionali possono essere riferite ad un uso speciale ai sensi dell art. 54, c. 1, lett. g), del Codice (nel qual caso il veicolo, come individuato dall art. 203, c. 2, e dall art. 204, c. 2, del Regolamento, non effettua un trasporto, ma è dotato di particolari attrezzature permanentemente installate), ovvero ad un trasporto in condizioni di eccezionalità (nel qual caso le dimensioni, ovvero la massa complessiva a pieno carico, ovvero sia le dimensioni che la massa complessiva a pieno carico sono adeguate a quelle della cosa indivisibile oggetto del trasporto). 6

21 In entrambi i casi le caratteristiche costruttive e funzionali di tali veicoli sono stabilite dalle Appendici I e II al Titolo I del Regolamento, secondo quanto disposto dall art. 9 del medesimo. In buona sostanza le previsioni dell articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del Codice, e quelle dell articolo 13, comma 2, punti A) e B), del Regolamento, operano una netta distinzione tra i veicoli eccezionali solo per dimensioni, cioè quelli che superano i limiti imposti dall articolo 61, ma la cui massa complessiva a pieno carico non eccede i limiti imposti dall articolo 62 del Codice, come esplicitato dal punto 1, lettere a) e b), dell Appendice II, e i veicoli eccezionali per massa, eccedenti dunque tali limiti, ed eventualmente anche quelli imposti dall art. 61, come esplicitato dal punto 1, lettere a), b) e c), dell Appendice I. 2.2) Una particolare categoria di veicoli eccezionali è quella costituita dai mezzi d opera, come definiti dall art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, che operano in supporto a determinate attività, quali quella edilizia, stradale, escavazione mineraria, forestale, igiene ambientale e siderurgica, e che trasportano i materiali indicati dal medesimo art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché quelli assimilati indicati dall art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997. La massa complessiva a pieno carico di tali veicoli è stabilita dall art. 10, c. 8, del Codice, e le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono stabilite dall Appendice III al Titolo I del Regolamento, secondo quanto disposto dall art. 10, c. 1, del medesimo; ai fini della corretta imputazione dell indennizzo d usura, sulle carte di circolazione deve essere riportata la classificazione quale mezzo d opera. Al riguardo l Appendice III prescrive: - ai punti 1) e 2), che gli autoveicoli isolati rispondano a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritti per la categoria N3, fissando per essi, e per i complessi veicolari, il valore della tara minima; - ai punti 3) e 4), che i veicoli rimorchiati rispondano a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite per la categoria O4, e, qualora eccezionali per massa, a quelle stabilite dall Appendice I; che i rimorchi siano realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici, e che oltre al trasporto di queste i semirimorchi possano essere realizzati e destinati anche al trasporto dei materiali sopra indicati. Si precisa che in tal caso le macchine operatrici sono funzionali allo svolgimento delle attività di competenza dei mezzi d opera. Tali veicoli sono omologati come classificabili mezzi d opera, e all atto dell immatricolazione a nome o in disponibilità di imprese che effettuano i trasporti di cui all art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché quelli assimilati indicati dall art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, devono essere classificati mezzi d opera, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, ai sensi della circolare della Direzione generale per la motorizzazione prot. n del

22 3. Tipi di autorizzazione L autorizzazione alla circolazione prevista dall art. 10, c. 6, del Codice, non è necessaria nei casi elencati dal medesimo c. 6, lett. a), b) e b-bis), e dai successivi cc. 7, 11, 12, 13 e 14. In particolare, ai sensi dell art. 10, c. 7, del Codice, non è prescritta l autorizzazione per i mezzi d opera che circolano entro i limiti prescritti dal c. 8, sulle strade dichiarate percorribili ai sensi dell art. 226, c. 2, del Codice, ovvero sulle strade non dichiarate non percorribili ai sensi del medesimo art. 226, c. 4. Parimenti, ai sensi dell art. 10, c. 11, del Codice, non è prescritta l autorizzazione per i veicoli eccezionali indicati dal medesimo art. 10, c. 1, quando circolano nel rispetto di tutti i limiti stabiliti dagli artt. 61 e 62 del Codice, e si inscrivono nella fascia di ingombro di cui all art. 217 del Regolamento. L art. 10, c. 9, del Codice, prevede che l autorizzazione possa essere rilasciata volta per volta, o per più transiti, o per determinati periodi di tempo, mentre il c. 17 rinvia al Regolamento per le modalità di rilascio, per l ammontare dell indennizzo d usura, e per i criteri di imposizione della scorta. Per meglio delimitare l ambito applicativo dei diversi tipi di autorizzazione, nell art. 13 del Regolamento è stato introdotto il c. 1-bis, che definisce cosa debba intendersi per viaggio, per percorso e per ripetitività del percorso. Ai fini della massima semplificazione, è stato chiarito che il viaggio, oltre alla sola andata, può ricomprendere anche l andata e il ritorno con condizioni di andata a carico e di ritorno a vuoto, o viceversa, nonché gli eventuali trasferimenti a vuoto in condizioni di eccezionalità necessari per effettuare il carico in località diversa da quella di partenza, in base alle esigenze funzionali dello specifico trasporto da effettuare. E stato altresì chiarito che il percorso è individuato da una origine e da una destinazione finale invariabili, anche se l itinerario tra queste compreso può essere modificato per motivi di viabilità e sicurezza del traffico, dall Ente proprietario, ed è invece ripetitivo se restano inalterate le tratte stradali sulle quali avviene il transito. Pertanto, ai fini della corretta identificazione del percorso, nell autorizzazione andranno elencate le tratte stradali facenti parte di questo, sulle quali avviene il trasferimento a vuoto e il transito a carico, e le modalità con le quali avviene il transito su di esse (a vuoto o a carico); potranno essere eventualmente autorizzati, tra medesime origine e destinazione, viaggi di andata a carico e ritorno a carico. Beninteso, durante ogni viaggio a carico tra una origine e una destinazione, il numero di pezzi trasportati e la configurazione di carico non devono subire modificazioni. 8

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